§ 1.6.1609 - Regolamento 17 dicembre 2013, n. 1307.
Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:17/12/2013
Numero:1307


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione
Art. 2.  Modifica dell'allegato I
Art. 3.  Applicazione alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo
Art. 4.  Definizioni e relative disposizioni
Art. 5.  Disposizioni generali della politica agricola comune
Art. 6.  Massimali nazionali
Art. 7.  Massimali netti
Art. 8.  Disciplina finanziaria
Art. 9.  Agricoltore in attività
Art. 10.  Requisiti minimi per beneficiare di pagamenti diretti
Art. 11.  Riduzione dei pagamenti
Art. 12.  Domande multiple
Art. 13.  Aiuti di Stato
Art. 14.  Flessibilità tra i pilastri
Art. 15.  Riesame
Art. 16.  Introduzione progressiva dei pagamenti diretti in Bulgaria e Romania
Art. 18.  Pagamenti diretti nazionali integrativi e pagamenti diretti in Bulgaria e Romania
Art. 19.  Pagamenti diretti nazionali integrativi in Croazia
Art. 20.  Riserva nazionale speciale per lo sminamento in Croazia
Art. 21.  Diritti all'aiuto
Art. 22.  Massimale del regime di pagamento di base
Art. 23.  Assegnazione regionale dei massimali nazionali
Art. 24.  Prima assegnazione di diritti all'aiuto
Art. 25.  Valore dei diritti all'aiuto e convergenza
Art. 26.  Calcolo del valore unitario iniziale
Art. 27.  Inclusione della riserva nazionale speciale per lo sminamento
Art. 28.  Guadagno insperato
Art. 29.  Comunicazioni riguardanti il valore dei diritti all'aiuto e la convergenza
Art. 30.  Costituzione e uso della riserva nazionale o delle riserve regionali
Art. 31.  Alimentazione della riserva nazionale o delle riserve regionali
Art. 32.  Attivazione dei diritti all'aiuto
Art. 33.  Dichiarazione degli ettari ammissibili
Art. 34.  Trasferimento di diritti all'aiuto
Art. 35.  Poteri delegati
Art. 36.  Regime di pagamento unico per superficie
Art. 37.  Aiuti nazionali transitori
Art. 38.  Introduzione del regime di pagamento unico negli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie
Art. 39.  Prima assegnazione di diritti all'aiuto
Art. 40.  Valore dei diritti all'aiuto
Art. 41.  Norme generali
Art. 42.  Disposizioni finanziarie
Art. 43.  Norme generali
Art. 44.  Diversificazione delle colture
Art. 45.  Prato permanente
Art. 46.  Aree di interesse ecologico
Art. 47.  Disposizioni finanziarie
Art. 48.  Norme generali
Art. 49.  Disposizioni finanziarie
Art. 50.  Norme generali
Art. 51.  Disposizioni finanziarie
Art. 52.  Norme generali
Art. 53.  Disposizioni finanziarie
Art. 54.  Comunicazioni
Art. 55.  Approvazione della Commissione
Art. 56.  Ambito di applicazione
Art. 57.  Ammissibilità
Art. 58.  Superfici di base, rese fisse e importi di riferimento
Art. 59.  Organizzazioni interprofessionali riconosciute
Art. 60.  Concessione del pagamento
Art. 61.  Norme generali
Art. 62.  Partecipazione
Art. 63.  Importo del pagamento
Art. 64.  Condizioni particolari
Art. 65.  Disposizioni finanziarie
Art. 66.  Uso del bilancio annuale per i programmi di ristrutturazione
Art. 67.  Obblighi di comunicazione
Art. 68.  Trattamento e protezione dei dati personali
Art. 69.  Misure necessarie per risolvere problemi specifici
Art. 70.  Esercizio della delega
Art. 71.  Procedura di comitato
Art. 72.  Abrogazioni
Art. 73.  Disposizioni transitorie
Art. 74.  Entrata in vigore e applicazione


§ 1.6.1609 - Regolamento 17 dicembre 2013, n. 1307.

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio

(G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42 e l'articolo 43, paragrafo 2,

visto l'atto di adesione del 1979, in particolare il paragrafo 6 del protocollo n. 4 concernente il cotone allegato allo stesso,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti (1),

visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (4),

considerando quanto segue:

(1) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata "La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio" delinea le potenziali sfide, obiettivi e orientamenti della politica agricola comune ("PAC") dopo il 2013. Alla luce del dibattito su tale comunicazione, la PAC dovrebbe essere riformata a partire dal 1 gennaio 2014. Tale riforma dovrebbe riguardare tutti i principali strumenti della PAC, compreso il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (5). Vista la portata della riforma, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 73/2009 e sostituirlo con un nuovo regolamento. La riforma dovrebbe inoltre snellire e semplificare le disposizioni pertinenti.

(2) Uno degli obiettivi principali e uno dei requisiti fondamentali della riforma della PAC è la riduzione degli oneri amministrativi. Occorre tenerne conto in modo risoluto all'atto di definire le disposizioni applicabili al regime di sostegno diretto.

(3) Il presente regolamento dovrebbe includere tutti gli elementi essenziali riguardanti il pagamento del sostegno unionale agli agricoltori e stabilire altresì le condizioni di accesso ai pagamenti che sono inestricabilmente collegate a tali elementi essenziali.

(4) È necessario chiarire che il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e le disposizioni adottate a norma del medesimo debbano applicarsi alle misure previste dal presente regolamento. Per motivi di coerenza con altri strumenti giuridici riguardanti la PAC, alcune norme contenute nel regolamento (CE) n. 73/2009 sono previste dal regolamento (UE) n. 1306/2013 in particolare quelle per garantire l'osservanza degli obblighi stabiliti dalle disposizioni in materia di pagamenti diretti, come la realizzazione di controlli e l'applicazione di misure e sanzioni amministrative in caso di inadempimenti, le norme in materia di condizionalità quali i criteri di gestione obbligatori, le buone condizioni agronomiche e ambientali e il monitoraggio e la valutazione delle misure pertinenti, nonché le disposizioni relative al pagamento degli anticipi e al recupero dei pagamenti non dovuti.

(5) Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(6) Il presente regolamento dovrebbe contenere l'elenco dei regimi di sostegno sui pagamenti diretti in esso contemplati. Al fine di tenere conto della nuova legislazione sui regimi di sostegno che potrebbe essere adottata dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti in relazione alla modifica di detto elenco.

(7) Al fine di assicurare la certezza del diritto, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardo alla definizione del quadro all'interno del quale gli Stati membri devono definire i criteri che gli agricoltori sono tenuti a soddisfare al fine di rispettare l'obbligo di mantenere la superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e le attività minime da svolgere sulle superfici mantenute naturalmente in uno stato che le rende idonee al pascolo o alla coltivazione, nonché i criteri per determinare la predominanza dell'erba e delle altre piante erbacee da foraggio e per determinare le pratiche locali tradizionali nel prato permanente e nel pascolo permanente ("prato permanente").

(8) Al fine di garantire che gli importi destinati al finanziamento della PAC rispettino i massimali annui di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 è opportuno provvedere ad un adattamento del livello del sostegno diretto nel corso di un dato anno civile, come previsto dall'articolo 32 di detto regolamento. Per assicurare che ciò contribuisca a realizzare l'obiettivo di una ripartizione più equilibrata dei pagamenti tra beneficiari di piccole e grandi dimensioni, l'aggiustamento dei pagamenti diretti dovrebbe essere applicato esclusivamente agli agricoltori che ricevono oltre 2 000 EUR nell'anno civile considerato. Tenuto conto del livello dei pagamenti diretti a favore degli agricoltori della Bulgaria, della Croazia e della Romania nell'ambito dell'applicazione del meccanismo di introduzione progressiva a tutti i pagamenti diretti concessi in tali Stati membri, è opportuno che tale strumento di disciplina finanziaria si applichi alla Bulgaria e alla Romania a decorrere dal 1 gennaio 2016 ed alla Croazia a decorrere dal 1 gennaio 2022. Occorre prevedere disposizioni specifiche relativamente a tale strumento di disciplina finanziaria e di talune altre disposizioni in caso di persona giuridica o di associazione di persone fisiche o giuridiche, qualora il diritto nazionale preveda per i singoli membri diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori aventi lo status di un capo dell'azienda al fine di rafforzare le strutture agricole e promuovere l'insediamento delle persone giuridiche o associazioni interessate.

(9) Al fine di garantire la corretta applicazione dell'aggiustamento dei pagamenti diretti in relazione alla disciplina finanziaria, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti in relazione alle norme riguardo alla base di calcolo delle riduzioni che gli Stati membri sono tenuti ad applicare agli agricoltori in forza della disciplina finanziaria.

(10) Dall'esperienza maturata con l'applicazione dei vari regimi di sostegno agli agricoltori è emerso che in alcuni casi il sostegno è stato concesso a persone fisiche o giuridiche il cui obiettivo commerciale non era, o era solo marginalmente, connesso a un'attività agricola. Per garantire un sostegno più mirato, gli Stati membri dovrebbero astenersi dall'assegnare pagamenti diretti a talune persone fisiche e giuridiche, a meno che queste possano dimostrare che la loro attività agricola non sia marginale. Gli Stati membri dovrebbero, parimenti, avere la possibilità di non concedere pagamenti diretti ad altre persone fisiche o giuridiche la cui attività agricola sia marginale. Gli Stati membri dovrebbero nondimeno essere autorizzati ad assegnare pagamenti diretti ai piccoli agricoltori part-time poiché questi ultimi danno un contributo diretto alla vitalità delle zone rurali. Gli Stati membri dovrebbero inoltre astenersi dall'assegnare pagamenti diretti a persone fisiche o giuridiche le cui superfici agricole siano principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e che non svolgano una determinata attività minima.

(11) Al fine di garantire la tutela dei diritti degli agricoltori, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardo allo stabilimento di criteri per determinare i casi in cui la superficie agricola di un agricoltore debba essere considerata principalmente superficie mantenuta naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, ai criteri per stabilire la distinzione tra entrate risultanti da attività agricole e non agricole e l'importo pertinente dei pagamenti diretti ai fini della prova di marginalità e ai criteri che gli agricoltori devono soddisfare per dimostrare che la loro attività agricola non è marginale.

(12) Per evitare oneri amministrativi eccessivi dovuti alla gestione di pagamenti di piccola entità, è opportuno che gli Stati membri si astengano, in generale, dall'erogare pagamenti diretti se l'importo è inferiore a 100 EUR o qualora la superficie ammissibile dell'azienda per la quale viene richiesto l'aiuto sia inferiore a un ettaro. Tuttavia, poiché le strutture agricole degli Stati membri sono molto diverse tra loro e possono discostarsi in misura significativa dalla struttura agricola media nell'Unione, è opportuno dare agli Stati membri la possibilità di applicare soglie minime che rispecchino la loro situazione particolare. Tenuto conto della struttura agricola molto specifica delle regioni ultraperiferiche e delle isole minori del Mar Egeo, è opportuno dare agli Stati membri la facoltà di decidere se applicare una soglia minima in tali regioni. Occorre inoltre dare agli Stati membri la possibilità di optare per uno solo di questi due tipi di soglia minima in funzione delle peculiarità della struttura del loro settore agricolo. Poiché potrebbero concedersi pagamenti ad agricoltori con aziende cosiddette "senza terra", l'applicazione della soglia per ettaro sarebbe inefficace. È quindi opportuno applicare a tali agricoltori l'importo minimo collegato al sostegno. Per garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori della Bulgaria, della Croazia e della Romania i cui pagamenti diretti sono soggetti all'introduzione progressiva, la soglia minima, in tali Stati membri, dovrebbe essere basata sugli importi finali da concedere al termine del processo di introduzione progressiva.

(13) La ripartizione del sostegno diretto al reddito tra gli agricoltori è caratterizzata dall'assegnazione di importi di entità sproporzionata a un numero piuttosto esiguo di aziende beneficiarie di grandi dimensioni. I beneficiari di maggiori dimensioni non necessitano, a motivo della loro capacità di sfruttare le economie di scala, di un sostegno unitario di livello identico per conseguire in modo efficiente l'obiettivo del sostegno al reddito. Inoltre, dato il loro potenziale di adattamento, è più facile, per i beneficiari di maggiori dimensioni, funzionare con livelli di sostegno unitario inferiori. Gli Stati membri dovrebbero pertanto ridurre di almeno il 5 % la parte del pagamento di base da concedere agli agricoltori che ecceda i 150 000 EUR. Onde evitare effetti sproporzionati nelle aziende agricole di grandi dimensioni con un numero elevato di dipendenti, gli Stati membri possono decidere di tenere conto dell'intensità di lavoro dipendente quando applicano il meccanismo. Per rendere efficace tale riduzione del livello del sostegno, non dovrebbe essere concesso alcun vantaggio agli agricoltori che creano artificialmente le condizioni per eluderne gli effetti. Il prodotto della riduzione dei pagamenti ai beneficiari di grandi dimensioni dovrebbe rimanere negli Stati membri in cui è stato generato e dovrebbe essere reso disponibile quale sostegno dell'Unione per le misure finanziate ai sensi del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

(14) Occorre determinare massimali netti per ciascuno Stato membro al fine di limitare i pagamenti da corrispondere agli agricoltori in seguito all'applicazione della riduzione dei pagamenti. Per tenere conto delle caratteristiche specifiche del sostegno concesso, nell'ambito della PAC, in forza del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e del regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), nonché del fatto che tali pagamenti diretti non sono soggetti a riduzione dei pagamenti, nel massimale netto degli Stati membri interessati non dovrebbero essere inclusi i suddetti pagamenti diretti.

(15) Al fine di tenere conto dell'evoluzione degli importi massimi totali dei pagamenti diretti che possono essere concessi, ivi comprese le modifiche conseguenti alle decisioni che saranno adottate dagli Stati membri in relazione agli storni tra il primo e il secondo pilastro e all'applicazione della riduzione e, se del caso, del livellamento dei pagamenti, nonché quelle risultanti dalle comunicazioni che saranno inoltrate dalla Croazia sui terreni sottoposti a sminamento e restituiti ad usi agricoli, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardo all'adattamento dei massimali nazionali e dei massimali netti stabiliti nel presente regolamento.

(16) È opportuno precisare che le disposizioni del presente regolamento che possano dar luogo, da parte degli Stati membri, a comportamenti suscettibili di costituire aiuti di Stato sono escluse dall'applicazione delle norme unionali in materia di aiuti di Stato, poiché le disposizioni in questione subordinano la concessione del sostegno ad adeguate condizioni, o prevedono che la Commissione adotti tali condizioni, al fine di evitare indebite distorsioni della concorrenza.

(17) Per rafforzare la propria politica di sviluppo rurale, è opportuno che gli Stati membri abbiano la possibilità di trasferire fondi dal loro massimale dei pagamenti diretti al loro sostegno per lo sviluppo rurale. Gli Stati membri dovrebbero altresì avere la possibilità di trasferire fondi dal loro sostegno per lo sviluppo rurale al loro massimale dei pagamenti diretti. Per assicurare l'efficacia di tale strumento, è opportuno dare agli Stati membri la possibilità di rivedere una volta la loro decisione iniziale, con effetto dall'anno di domanda 2018, purché nessuna decisione basata su tale revisione comporti una diminuzione degli importi destinati allo sviluppo rurale.

(18) Per conseguire gli obiettivi della PAC è possibile che i regimi di sostegno debbano essere adattati per tenere conto di nuovi sviluppi, se necessario anche entro termini brevi. Occorre pertanto prevedere la possibilità di un riesame dei regimi di sostegno, in particolare alla luce dell'andamento dell'economia o della situazione di bilancio, con il risultato che i beneficiari non possono supporre che le condizioni di concessione degli aiuti restino immutate.

(19) Gli agricoltori degli Stati membri che hanno aderito all'Unione il 1 maggio 2004 o successivamente a tale data hanno percepito i pagamenti diretti secondo un meccanismo di introduzione progressiva, conformemente a quanto previsto negli atti di adesione. Il meccanismo riguardante la Bulgaria e la Romania sarà ancora in vigore nel 2015 e quello riguardante la Croazia sarà in vigore fino al 2021. Tali Stati membri erano stati inoltre autorizzati a concedere pagamenti diretti nazionali integrativi. È opportuno che la possibilità di concedere tali pagamenti sia mantenuta per la Croazia e, ad integrazione del regime di pagamento di base, per la Bulgaria e la Romania fino al termine dell'introduzione progressiva. Per quanto concerne l'autorizzazione alla Croazia di concedere pagamenti diretti nazionali integrativi, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione senza applicare il regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

(20) Il regolamento (CE) n. 73/2009, modificato dall'atto di adesione del 2011, prevede una riserva nazionale speciale per lo sminamento in Croazia allo scopo di finanziare, per un periodo di dieci anni dopo la sua adesione all'Unione, l'assegnazione di diritti all'aiuto ai terreni che sono sottoposti a sminamento e restituiti ad usi agricoli ogni anno. È opportuno stabilire le norme per la determinazione degli importi destinati a finanziare gli aiuti per tali terreni nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dal presente regolamento e le norme relative alla gestione della riserva. Al fine di tenere conto degli importi risultanti dalle comunicazioni che saranno inoltrate dalla Croazia sui terreni sottoposti a sminamento e restituiti ad usi agricoli, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardo alla revisione di talune disposizioni finanziarie applicabili alla Croazia.

(21) Per garantire una migliore distribuzione del sostegno tra i terreni agricoli dell'Unione, anche negli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie istituito dal regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno che un nuovo regime di pagamento di base sostituisca il regime di pagamento unico istituito dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (10) e mantenuto dal regolamento (CE) n. 73/2009, che ha riunito in un unico regime di pagamenti diretti disaccoppiati i meccanismi di sostegno preesistenti. Ciò dovrebbe comportare, in linea di principio, la scadenza dei diritti all'aiuto ottenuti in forza di tali regolamenti e l'assegnazione di diritti nuovi. L'assegnazione di nuovi diritti all'aiuto dovrebbe tuttavia basarsi ancora, come regola generale, sul numero di ettari ammissibili a disposizione degli agricoltori nel primo anno di attuazione del regime. Tuttavia, gli Stati membri che gestiscono attualmente il regime di pagamento unico su base regionale o su base regionale ibrida dovrebbero avere la possibilità di mantenere i loro diritti all'aiuto esistenti. Onde evitare che in un determinato Stato membro l'aumento della superficie ammissibile diluisca in misura sproporzionata l'importo dei pagamenti diretti per ettaro e comprometta così il processo di convergenza interna, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà, nel procedere alla prima assegnazione di diritti all'aiuto, di applicare alcune limitazioni allo scopo di stabilire il numero di diritti all'aiuto.

(22) A causa dell'integrazione consecutiva di vari settori nel regime di pagamento unico e del conseguente periodo di adeguamento concesso agli agricoltori, è diventato sempre più difficile giustificare l'esistenza di notevoli differenze individuali nel livello del sostegno per ettaro determinate dall'uso di riferimenti storici. Il sostegno diretto al reddito dovrebbe pertanto essere distribuito in maniera più equa fra gli Stati membri riducendo il legame con i riferimenti storici e tenendo conto del contesto generale del bilancio dell'Unione. Per garantire una distribuzione più uniforme degli aiuti diretti, pur tenendo conto delle differenze tuttora esistenti nei livelli salariali e nei costi dei fattori produttivi, i livelli del sostegno diretto per ettaro dovrebbero subire un progressivo adeguamento. Gli Stati membri che hanno un livello di pagamenti diretti inferiore al 90 % della media dell'Unione dovrebbero colmare un terzo della differenza fra il loro livello attuale e detto livello, cosicché tutti gli Stati membri raggiungano un livello minimo entro l'esercizio finanziario 2020. Tale convergenza dovrebbe essere finanziata proporzionalmente da tutti gli Stati membri che beneficiano di livelli di pagamento diretto superiori al livello della media unionale.

(23) Inoltre, come regola generale, tutti i diritti all'aiuto attivati nel 2019 in uno Stato membro o in una regione dovrebbero avere un valore unitario uniforme. Per evitare tuttavia conseguenze finanziarie destabilizzanti per gli agricoltori, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di tenere conto dei fattori storici nel calcolo del valore dei diritti all'aiuto che gli agricoltori dovrebbero detenere nel 2019 purché nessun diritto all'aiuto nel 2019 sia di valore inferiore al 60 % della media. Gli Stati membri dovrebbero finanziare questa convergenza riducendo, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori che dovranno stabilire, il valore dei diritti all'aiuto che eccedono la media del 2019. In tale contesto e per evitare perdite destabilizzanti inaccettabili per alcuni agricoltori, gli Stati membri possono limitare tale riduzione al 30 % del valore iniziale dei diritti in questione, anche se tale limitazione non consente di raggiungere per tutti i diritti all'aiuto il 60 % del valore medio per il 2019. Fatta eccezione per gli Stati membri che optano per un valore unitario uniforme a decorrere dal primo anno di attuazione del regime, la convergenza dovrebbe svolgersi secondo una gradualità uniforme. La convergenza dei diritti all'aiuto di valore superiore alla media dovrebbe tenere conto altresì delle risorse stimate disponibili per i diritti all'aiuto. Tuttavia, per gli Stati membri che mantengono i loro diritti all'aiuto esistenti e che hanno già optato per le tappe della convergenza a norma dell'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, tali tappe della convergenza dovrebbero essere attuate, se del caso, e il valore di tutti i diritti all'aiuto dovrebbe essere adeguato al fine di tenere conto della stima della risorse disponibili per i diritti all'aiuto.

(24) L'esperienza maturata attraverso l'applicazione del regime di pagamento unico ha mostrato che è opportuno mantenere alcune delle sue componenti principali, compresa la determinazione di massimali nazionali al fine di garantire che il livello complessivo degli aiuti non superi gli attuali limiti di bilancio. È altresì opportuno che gli Stati membri continuino a disporre di una riserva nazionale o siano autorizzati a costituire riserve regionali. Tali riserve nazionali o regionali dovrebbero essere utilizzate, in via prioritaria, per agevolare la partecipazione di giovani agricoltori e di agricoltori che iniziano a esercitare l'attività agricola nell'ambito del regime e dovrebbero poterle utilizzare per tenere conto di talune altre situazioni specifiche. Le norme sul trasferimento e sull'uso dei diritti all'aiuto dovrebbero essere mantenute.

(25) L'esperienza maturata attraverso l'applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 ha mostrato che gli Stati membri non hanno utilizzato la totalità dei fondi disponibili nell'ambito dei massimali nazionali in esso previsti. Mentre, rispetto al sistema istituito da tale regolamento, il presente regolamento riduce i rischi di fondi inutilizzati, gli Stati membri dovrebbero nondimeno avere la possibilità di distribuire diritti all'aiuto per un valore superiore a quello dell'importo disponibile per il loro regime di pagamento di base al fine di favorire un uso più efficiente di tali fondi. Pertanto gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, entro certi limiti comuni e nel rispetto dei massimali netti dei pagamenti diretti, a calcolare di quale importo necessario possa essere aumentato il loro massimale del pagamento di base.

(26) Come regola generale, è ammissibile a beneficiare del regime di pagamento di base qualsiasi superficie agricola dell'azienda utilizzata per un'attività agricola, comprese le superfici che non erano mantenute in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003 negli Stati membri che avrebbero aderito all'Unione il 1 maggio 2004 i quali avevano optato a favore dell'applicazione del regime di pagamento unico per superficie. Dato il potenziale delle attività non agricole di contribuire alla diversificazione delle fonti di reddito delle aziende agricole e alla vitalità delle zone rurali, una superficie agricola di un'azienda che sia utilizzata anche per attività non agricole è da considerarsi ammissibile a condizione che sia utilizzata prevalentemente per attività agricole. Per valutare tale predominanza, è opportuno fissare criteri comuni per tutti gli Stati membri. In tale contesto e per garantire una scelta più mirata degli obiettivi dei pagamenti diretti, dovrebbe essere possibile per gli Stati membri stilare, negli interessi della certezza e della chiarezza del diritto, un elenco delle superfici utilizzate prevalentemente per attività non agricole e dunque non ammissibili. Inoltre, per mantenere l'ammissibilità di una superficie che era ammissibile ai fini dell'attivazione di diritti di ritiro dalla produzione prima dell'abolizione dell'obbligo di ritiro dalla produzione, è opportuno prevedere che talune superfici oggetto di imboschimento, comprese quelle imboschite in virtù di regimi nazionali conformemente alle pertinenti norme del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (11) o del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) o le superfici soggette a taluni impegni ambientali siano ammissibili a beneficiare del pagamento di base.

(27) Onde evitare la situazione in cui in un determinato Stato membro un aumento della superficie ammissibile diluisca in misura sproporzionata l'importo dei pagamenti diretti per ettaro e comprometta così il processo di convergenza interna, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di usare un coefficiente di riduzione per determinare la superficie ammissibile di prato permanente qualora erba e altre piante erbacee da foraggio non siano tradizionalmente predominanti nelle superfici di pascolo, ma rientrino nell'ambito delle pratiche locali tradizionali.

(28) Per quanto riguarda la canapa, è opportuno mantenere misure specifiche atte a impedire l'occultamento di colture illegali tra quelle ammissibili al pagamento di base, il che perturberebbe il mercato della canapa. I pagamenti dovrebbero continuare pertanto a essere concessi unicamente per le superfici seminate con varietà di canapa che offrono determinate garanzie in relazione al loro contenuto di sostanza stupefacente.

(29) Per garantire la certezza del diritto e per chiarire le situazioni specifiche che possono presentarsi nell'applicazione del regime di pagamento di base, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardo alle norme sull'ammissibilità e sull'accesso degli agricoltori al regime di pagamento di base in caso di successione effettiva o anticipata, di subentro in un contratto di affitto per successione, di cambiamento della forma giuridica o della denominazione, di trasferimento dei diritti all'aiuto e di fusione o scissione dell'azienda nonché in caso si applichi una clausola contrattuale sul diritto di ricevere diritti all'aiuto nel primo anno di assegnazione di tali diritti. Tale delega di potere dovrebbe inoltre avere ad oggetto le norme in merito al calcolo del valore e del numero o in merito alla modifica del valore dei diritti all'aiuto ai fini dell'assegnazione di tali diritti, comprese norme sulla possibilità che siano stabiliti in via provvisoria il valore e il numero o un aumento provvisorio dei diritti all'aiuto assegnati in base alla domanda presentata dall'agricoltore, sulle condizioni per stabilire il valore e il numero provvisori e definitivi dei diritti all'aiuto e sui casi in cui un contratto di vendita o un contratto di affitto possa avere ripercussioni sull'assegnazione di diritti all'aiuto. Tale delega di potere dovrebbe inoltre avere ad oggetto le norme sulla fissazione e il calcolo del valore e del numero dei diritti all'aiuto ricevuti dalla riserva nazionale o dalle riserve regionali; alle norme in merito alla variazione del valore unitario dei diritti all'aiuto nel caso di frazioni di diritti all'aiuto e di trasferimento dei diritti all'aiuto senza terra. Inoltre, tale delega di potere dovrebbe avere ad oggetto i criteri per l'assegnazione di diritti all'aiuto agli agricoltori che non hanno percepito pagamenti diretti nel 2013 o conformemente all'uso della riserva nazionale o regionale; ai criteri per l'applicazione delle limitazioni riguardo al numero di diritti all'aiuto da assegnare e ai criteri per la fissazione del coefficiente di riduzione al fine di convertire taluni prati permanenti in ettari ammissibili.

(30) Al fine di garantire la corretta gestione dei diritti all'aiuto, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti in relazione alle norme in merito al contenuto della dichiarazione e alle condizioni per l'attivazione dei diritti all'aiuto.

(31) Al fine di tutelare la salute pubblica, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardo alla definizione di norme che subordinano la concessione di pagamenti all'uso di sementi certificate di determinate varietà di canapa e che definiscono la procedura per la determinazione delle varietà di canapa e per la verifica del loro tenore di tetraidrocannabinolo.

(32) Considerate le notevoli difficoltà amministrative, tecniche e logistiche poste dalla transizione al regime di pagamento di base negli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009, detti Stati membri dovrebbero avere la facoltà di applicare il regime di pagamento unico per superficie ai fini della concessione del pagamento di base per un ulteriore periodo transitorio fino alla fine del 2020. Se uno Stato membro decide di introdurre il regime di pagamento di base entro il 2018 può scegliere di differenziare i pagamenti nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie secondo il livello di taluni pagamenti concessi nel 2014 nell'ambito del regime di sostegno specifico e pagamenti distinti ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 o, nel caso di Cipro, nell'ambito delle specifiche dotazioni finanziarie settoriali per l'aiuto nazionale transitorio.

(33) Al fine di garantire la tutela dei diritti dei beneficiari e di chiarire le situazioni specifiche che possono presentarsi nell'applicazione del regime di pagamento unico per superficie, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardo alla definizione di norme sull'ammissibilità e sull'accesso degli agricoltori al regime di pagamento unico per superficie.

(34) Negli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie ai quali era stato consentito di concedere aiuti nazionali transitori, questi aiuti hanno svolto un ruolo importante per sostenere il reddito degli agricoltori in determinati settori. Pertanto e al fine di evitare, dal 2015, una riduzione improvvisa e consistente del sostegno nei settori che beneficiano fino al 2014 di aiuti nazionali transitori, occorre prevedere per tali Stati membri la possibilità di concedere tali aiuti ad integrazione del regime di pagamento unico per superficie. Per garantire la continuità del sostegno con gli aiuti nazionali transitori concessi finora, è opportuno limitare le condizioni a quelle applicabili nel 2013 a tale aiuto, o nel caso della Bulgaria e della Romania, ai pagamenti diretti nazionali integrativi autorizzati dalla Commissione in seguito alle richieste degli Stati membri. È altresì opportuno limitare gli importi massimi dell'aiuto per settore rispetto ai livelli del 2013 per assicurare una riduzione costante dei livelli di aiuto e la loro compatibilità con il meccanismo di convergenza.

(35) Occorre prevedere norme specifiche per la prima assegnazione e per il calcolo del valore dei diritti all'aiuto quando gli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie a norma del presente regolamento introducono il regime di pagamento di base. Al fine di garantire un passaggio ordinato tra questi regimi, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti in relazione alle norme ulteriori concernenti l'introduzione del regime di pagamento di base negli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie.

(36) Tenuto conto della necessità che il sostegno unitario agli agricoltori aventi aziende di dimensioni più piccole debba essere sufficiente per conseguire efficacemente l'obiettivo di sostegno al reddito, occorre che gli Stati membri possano ridistribuire il sostegno diretto tra gli agricoltori concedendo loro un pagamento supplementare per i primi ettari.

(37) Uno degli obiettivi perseguiti dalla nuova PAC è il miglioramento delle prestazioni ambientali attraverso una componente obbligatoria di "inverdimento" dei pagamenti diretti, a sostegno di pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, applicabile in tutta l'Unione. A tale scopo gli Stati membri dovrebbero utilizzare parte dei loro massimali nazionali dei pagamenti diretti per concedere, in aggiunta al pagamento di base, un pagamento annuo che può tenere conto della convergenza interna nello Stato membro o nella regione, per pratiche obbligatorie volte a conseguire in via prioritaria obiettivi climatici e ambientali. Tali pratiche dovrebbero assumere la forma di attività semplici, generalizzate, non contrattuali e annuali che vadano oltre la condizionalità e che siano collegate all'agricoltura, quali la diversificazione delle colture, il mantenimento di prati permanenti, compresi i prati di alberi da frutto sparsi che presentano superfici prative con una bassa densità di alberi da frutto - e lo stabilimento di aree di interesse ecologico. Al fine di conseguire meglio gli obiettivi di "inverdimento" e consentire una gestione e un controllo efficienti, tali pratiche dovrebbero applicarsi all'intera superficie dell'azienda. Tali pratiche dovrebbero essere obbligatorie anche per gli agricoltori le cui aziende sono situate in tutto o in parte in zone "Natura 2000", oggetto della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (13) e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14), o in zone oggetto della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15), purché tali pratiche siano compatibili con gli obiettivi di tali direttive.

(38) Dati i riconosciuti benefici ambientali dei sistemi di agricoltura biologica, gli agricoltori dovrebbero, per le unità delle loro aziende che soddisfano le condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (16), beneficiare della componente di "inverdimento" senza necessità di soddisfare ulteriori obblighi.

(39) La mancata osservanza della componente di "inverdimento" dovrebbe determinare l'irrogazione di sanzioni sulla base del regolamento (UE) n. 1306/2013.

(40) Al fine di tenere conto dell'eterogeneità dei sistemi agricoli e delle diverse situazioni ambientali nell'Unione, è giustificato riconoscere, oltre alle tre pratiche di "inverdimento" stabilite nel presente regolamento, pratiche contemplate da pratiche agro-climatico-ambientali o da sistemi di certificazione che sono analoghe all'"inverdimento" e generano un beneficio equivalente o superiore per il clima e l'ambiente. Per motivi di chiarezza del diritto, tali pratiche dovrebbero essere elencate in un allegato del presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero decidere se offrire agli agricoltori la possibilità di ricorrere a pratiche equivalenti e alle pratiche di "inverdimento" stabilite nel presente regolamento per far sì che l'agricoltore osservi le pratiche più idonee a garantire gli obiettivi della misura e dovrebbero comunicare la loro decisione alla Commissione. Per motivi di certezza del diritto, la Commissione dovrebbe valutare se le pratiche contemplate dalle misure equivalenti comunicate sono elencate nell'allegato. Se la Commissione ritiene che non sia il caso, dovrebbe comunicarlo agli Stati membri mediante un atto di esecuzione adottato senza applicare il regolamento (UE) n. 182/2011. Per consentire un'applicazione più semplice dell'equivalenza e per motivi di controllabilità, dovrebbero essere stabilite norme concernenti la copertura delle misure equivalenti in termini di superficie, tenendo conto delle caratteristiche specifiche delle misure agro-climatico-ambientali e dei sistemi di certificazione. Per far sì che tali pratiche equivalenti siano correttamente applicate e non formino oggetto di doppio finanziamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti per aggiungere pratiche all'elenco delle pratiche equivalenti, definire i requisiti applicabili ai sistemi di certificazione nazionali o regionali e, se necessario, stabilire regole dettagliate per il calcolo dei relativi importi.

(41) È necessario che l'applicazione degli obblighi relativi alla diversificazione delle colture avvenga in modo tale da tenere conto della difficoltà, per le aziende agricole di minori dimensioni, di diversificare, pur conducendo a una migliore tutela dell'ambiente e, in particolare, al miglioramento della qualità dei suoli. È opportuno prevedere deroghe per le aziende agricole che già soddisfano gli obiettivi della diversificazione delle colture dal momento che sono coperte in ampia misura da superfici prative o terreni a riposo, per le aziende agricole specializzate che ogni anno sottopongono ad avvicendamento le loro parcelle o per le aziende agricole che a motivo dell'ubicazione geografica incontrerebbero eccessive difficoltà nell'introdurre una terza coltura. Al fine di garantire che gli obblighi connessi alla misura di diversificazione delle colture siano applicati in modo proporzionato e non discriminatorio e conducano a una migliore tutela dell'ambiente, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti in relazione al riconoscimento di altri generi e specie e alla definizione di norme in merito all'applicazione del calcolo preciso delle quote di diverse colture.

(42) Ai fini dei benefici ambientali dei prati permanenti e, in particolare, del sequestro del carbonio, occorre prevedere disposizioni per il mantenimento dei prati permanenti. Tale tutela dovrebbe comportare il divieto di aratura e conversione per le superfici più sensibili sotto il profilo ambientale in zone "Natura 2000" contemplate dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, nonché una più generale misura di protezione, basata sul rapporto di prati permanenti, contro la conversione ad altri usi. Gli Stati membri dovrebbero avere il potere di delineare altre superfici sensibili sotto il profilo ambientale non contemplate da tali direttive. Dovrebbero inoltre scegliere a quale livello territoriale applicare il rapporto. Al fine di assicurare una tutela efficace dei prati permanenti, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti allo scopo di definire il quadro per la designazione, da parte degli Stati membri, dei prati permanenti non contemplati dalle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE.

(43) Per far sì che il rapporto tra prato permanente e superficie agricola totale sia correttamente determinato e mantenuto, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti in relazione alla definizione dei metodi particolareggiati per la determinazione di tale rapporto, delle norme dettagliate sul mantenimento dei prati permanenti e dei termini applicabili all'obbligo a carico di singoli agricoltori di riconvertire le superfici.

(44) Occorre stabilire aree di interesse ecologico, in particolare, al fine di salvaguardare e migliorare la biodiversità nelle aziende agricole. L'area di interesse ecologico dovrebbe pertanto consistere in aree che incidono direttamente sulla biodiversità, come terreni lasciati a riposo, elementi caratteristici del paesaggio, terrazze, fasce tampone, superfici oggetto di imboschimento e superfici agroforestali, o in aree che incidono indirettamente sulla biodiversità attraverso un uso ridotto dei fattori di produzione in azienda, quali aree coperte da colture intercalari e manto vegetale nella stagione invernale. È necessario che gli obblighi in relazione alla misura riguardante le aree di interesse ecologico siano applicati in modo da evitare che gli oneri a carico delle aziende agricole di minori dimensioni siano sproporzionati rispetto agli ulteriori benefici ambientali. È opportuno prevedere eccezioni per le aziende agricole occupate in ampia misura da superfici prative o terreni a riposo e che pertanto già soddisfano gli obiettivi delle aree di interesse ecologico e per gli agricoltori che svolgono attività agricole in zone soggette a vincoli naturali in determinate regioni a prevalenza boschiva in cui le terre sono ad elevato rischio di abbandono in Stati membri prevalentemente costituiti da foreste. Occorre prevedere inoltre la possibilità per gli Stati membri e le aziende agricole di attuare l'obbligo a livello regionale o collettivo al fine di ottenere aree di interesse ecologico adiacenti che siano più benefiche per l'ambiente. A fini di semplificazione, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere di standardizzare la misurazione delle aree di interesse ecologico.

(45) Per garantire che le aree di interesse ecologico siano stabilite in maniera efficiente e coerente, tenendo conto delle caratteristiche specifiche degli Stati membri, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardo alla definizione di ulteriori criteri per le superfici che possono essere considerate aree di interesse ecologico; al riconoscimento di altri tipi di aree di interesse ecologico; alla determinazione dei fattori di conversione e di ponderazione per taluni tipi di area di interesse ecologico; alla definizione delle norme per l'applicazione, da parte degli Stati membri, di una parte delle aree di interesse ecologico a livello regionale; alla fissazione delle norme per l'attuazione collettiva dell'obbligo di mantenimento delle aree di interesse ecologico a carico di aziende nelle immediate vicinanze; alla fissazione del quadro entro il quale gli Stati membri devono definire i criteri per stabilire tale immediata vicinanza; e alla definizione dei metodi per la determinazione del rapporto tra foreste e terreni agricoli. Nell'aggiungere altri tipi di aree d'interesse ecologico, la Commissione dovrebbe provvedere affinché essi mirino al miglioramento della prestazione ambientale generale dell'azienda, in particolare per quanto concerne la biodiversità, il miglioramento della qualità del suolo e delle acque, la salvaguardia del paesaggio e la realizzazione degli obiettivi di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici.

(46) Per promuovere lo sviluppo sostenibile dell'agricoltura nelle zone soggette a vincoli naturali specifici, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di utilizzare una parte dei loro massimali dei pagamenti diretti per concedere un pagamento annuale per superficie, in aggiunta al pagamento di base, a tutti gli agricoltori che operano in tali zone o in alcune di esse, ove deciso dallo Stato membro. Tale pagamento non dovrebbe sostituire il sostegno fornito nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale e non dovrebbe essere concesso agli agricoltori che operano in zone designate a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005, ma non designate a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013.

(47) La creazione e lo sviluppo di nuove attività economiche nel settore agricolo ad opera di giovani agricoltori rappresenta una sfida sul piano finanziario di cui occorre tenere conto nell'assegnazione dei pagamenti diretti e nella scelta degli obiettivi di tali pagamenti. Si tratta di un aspetto essenziale per la competitività del settore agricolo unionale ed è quindi opportuno istituire un sostegno al reddito dei giovani agricoltori che iniziano a esercitare l'attività agricola, onde favorire l'insediamento iniziale dei giovani agricoltori e l'adeguamento strutturale delle loro aziende nella fase successiva all'avviamento. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero utilizzare una parte dei loro massimali nazionali dei pagamenti diretti per concedere ai giovani agricoltori un pagamento annuale per superficie, in aggiunta al pagamento di base. Gli Stati membri dovrebbero poter decidere un metodo di calcolo di tale pagamento e, se tale metodo comporta l'obbligo di fissare un limite al pagamento per agricoltore, detto limite deve essere fissato nel rispetto dei principi generali del diritto dell'Unione. Poiché dovrebbe limitarsi alla sola fase iniziale del ciclo di vita dell'impresa e non dovrebbe trasformarsi in un aiuto al funzionamento, tale pagamento dovrebbe essere concesso solo per un periodo massimo di cinque anni. Esso dovrebbe essere messo a disposizione dei giovani agricoltori che iniziano a esercitare l'attività agricola e che abbiano un'età non superiore a 40 anni nell'anno della prima presentazione della domanda ai sensi del regime di pagamento di base o ai sensi del regime di pagamento unico per superficie.

(48) Al fine di garantire la tutela dei diritti dei beneficiari ed evitare discriminazioni tra loro, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti in relazione alla definizione delle condizioni alle quali le persone giuridiche possono essere ammesse a beneficiare del pagamento per i giovani agricoltori.

(49) È opportuno autorizzare gli Stati membri a utilizzare una parte dei loro massimali nazionali dei pagamenti diretti per il sostegno accoppiato in determinati settori o regioni e in determinati casi chiaramente definiti. È opportuno limitare a un livello idoneo gli stanziamenti che possono essere utilizzati per misure di sostegno accoppiato, pur consentendo la concessione di tale sostegno negli Stati membri in determinati settori o regioni che devono far fronte a situazioni particolari, in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli rivestono particolare importanza per ragioni economiche, ambientali e/o sociali. È opportuno autorizzare gli Stati membri a utilizzare fino all'8 % dei loro massimali nazionali per tale sostegno, oppure fino al 13 % qualora il loro livello di sostegno accoppiato 2014 sia stato superiore al 5 % in almeno uno degli anni del periodo 2010-2014 oppure, qualora applichino il regime di pagamento unico per superficie fino al 31 dicembre 2014. Inoltre, per mantenere l'autonomia proteica del settore dell'allevamento, gli Stati membri che decidono di utilizzare almeno il 2 % dei loro massimali nazionali per sostenere la produzione di colture proteiche dovrebbero essere autorizzati ad aumentare dette percentuali fino a due punti percentuali. In casi debitamente giustificati nei quali sia dimostrata l'esistenza di particolari esigenze in un settore o in una regione, e previa approvazione della Commissione, è opportuno autorizzare gli Stati membri a usare più del 13 % del massimale nazionale. In alternativa a dette percentuali, gli Stati membri possono scegliere di utilizzare fino a 3 milioni di EUR all'anno per il finanziamento del sostegno accoppiato. Il sostegno accoppiato dovrebbe essere concesso soltanto nella misura necessaria a incentivare il mantenimento degli attuali livelli di produzione in tali settori o regioni interessati. È opportuno mettere questo tipo di sostegno anche a disposizione degli agricoltori che, al 31 dicembre 2013, detengono diritti all'aiuto speciali concessi a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) n. 73/2009 e che non dispongono di ettari ammissibili per l'attivazione di diritti all'aiuto. Per quanto riguarda l'approvazione del sostegno accoppiato facoltativo per importi che superano il 13 % del massimale nazionale annuo fissato per ciascuno Stato membro, è inoltre opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione senza l'applicazione del regolamento (UE) n. 182/2011.

(50) Al fine di garantire un uso efficiente e mirato dei fondi dell'Unione ed evitare un doppio finanziamento attraverso altri strumenti analoghi di sostegno, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti in relazione alla definizione delle condizioni di concessione del sostegno accoppiato facoltativo, nonché delle norme sulla coerenza di tale sostegno con altre misure dell'Unione e sul cumulo del sostegno.

(51) Al fine di premunirsi contro qualsiasi rischio di perturbazione della produzione nelle regioni produttrici di cotone, una parte del sostegno al settore del cotone a norma del regolamento (CE) n. 73/2009 continua a mantenere il legame con la coltivazione del cotone attraverso un pagamento specifico per ettaro ammissibile, tenendo conto di tutti i fattori. È opportuno mantenere tale scelta alla luce degli obiettivi del protocollo n. 4 sul cotone accluso all'atto di adesione del 1979.

(52) Al fine di garantire l'applicazione e la gestione efficace del pagamento specifico per il cotone, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti in relazione alla definizione delle norme e condizioni per il rilascio dell'autorizzazione per i terreni e le varietà ai fini del pagamento specifico per il cotone; delle norme sulle condizioni per la concessione di tale pagamento, sui requisiti di ammissibilità e sulle pratiche agronomiche; dei criteri per il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali; degli obblighi dei produttori; e delle norme atte a disciplinare la situazione in cui un'organizzazione interprofessionale riconosciuta non soddisfi tali criteri.

(53) A norma del capo 2 del regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio (17), ogni Stato membro produttore di cotone è stato tenuto a presentare alla Commissione, ogni quattro anni e per la prima volta entro il 1 gennaio 2009, un progetto di programma quadriennale di ristrutturazione oppure, entro il 31 dicembre 2009, un unico progetto di programma di ristrutturazione modificato della durata di otto anni. Alla luce dell'esperienza, la ristrutturazione del settore del cotone darebbe migliori risultati se fossero adottate altre misure, comprese quelle finanziate nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013. Tali misure permetterebbero anche un maggiore coordinamento con le misure adottate in altri settori. Occorre tuttavia rispettare i diritti acquisiti e le aspettative legittime delle imprese già impegnate in programmi di ristrutturazione. È pertanto opportuno permettere che siano portati a termine i programmi di quattro o di otto anni già in corso, senza possibilità di proroga. I fondi resi disponibili dai programmi quadriennali possono allora aggiungersi alle risorse unionali disponibili per finanziare misure da realizzare nell'ambito dello sviluppo rurale a partire dal 2014. Dati i vincoli imposti dal periodo di programmazione, i fondi resi disponibili dopo la conclusione dei programmi della durata di otto anni non potrebbero essere utilizzati per i programmi di sviluppo rurale nel 2018 e sarebbe quindi più utile trasferirli ai regimi di sostegno di cui al presente regolamento, come già previsto dal regolamento (CE) n. 637/2008. Il regolamento (CE) n. 637/2008 diventerà perciò obsoleto a decorrere dal 1 gennaio 2014 o dal 1 gennaio 2018 per quanto riguarda gli Stati membri che hanno, rispettivamente, programmi della durata di quattro o di otto anni e dovrebbe pertanto essere abrogato.

(54) Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di istituire un regime semplice e specifico per i piccoli agricoltori al fine di ridurre i costi amministrativi connessi alla gestione e al controllo del sostegno diretto. A tale scopo gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a istituire un pagamento forfettario che sostituisce tutti i pagamenti diretti o un pagamento basato sull'importo dovuto agli agricoltori ogni anno. È opportuno introdurre norme che semplifichino le formalità, riducendo, tra l'altro, gli obblighi a carico dei piccoli agricoltori, quali quelli riguardanti la domanda di sostegno, le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, la condizionalità e i controlli disposti dal regolamento (UE) n. 1306/2013, senza compromettere il conseguimento degli obiettivi generali della riforma, fermo restando che la legislazione unionale di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 si applica ai piccoli agricoltori. Questo regime dovrebbe prefiggersi l'obiettivo di sostenere l'attuale tessuto agricolo dell'Unione, caratterizzato da aziende di piccole dimensioni, senza che ciò vada a detrimento dell'evoluzione verso strutture più competitive. L'accesso a tale regime dovrebbe essere perciò riservato, in linea di principio, alle aziende esistenti. Benché la partecipazione degli agricoltori al regime debba essere facoltativa. Tuttavia, è opportuno che, per accrescere ulteriormente l'impatto del regime in termini di semplificazione, gli Stati membri abbiano la facoltà di includere automaticamente nel regime determinati agricoltori concedendo loro la possibilità di ritirarsi.

(55) Al fine di assicurare la certezza del diritto, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardo alle condizioni di partecipazione al regime per i piccoli agricoltori in caso di mutamento della situazione dell'agricoltore che ne beneficia.

(56) A fini di semplificazione e per tenere conto della situazione specifica delle regioni ultraperiferiche, è opportuno che in tali regioni i pagamenti diretti siano gestiti nell'ambito dei programmi di sostegno previsti dal regolamento (UE) n. 228/2013. Di conseguenza, le disposizioni del presente regolamento relative al pagamento di base e ai pagamenti connessi, al sostegno accoppiato e al regime per i piccoli agricoltori non dovrebbero applicarsi a tali regioni.

(57) Ai fini dell'applicazione del presente regolamento e del monitoraggio, dell'analisi e della gestione dei pagamenti diretti, sono necessarie comunicazioni da parte degli Stati membri. Al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni del presente regolamento e rendere le comunicazioni rapide, efficienti, precise, economiche e compatibili con la protezione dei dati personali, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardo alle misure necessarie riguardanti le comunicazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione oppure ai fini della verifica, del controllo, del monitoraggio, della valutazione e dell'audit dei pagamenti diretti e per rispettare gli obblighi previsti da accordi internazionali, compresi gli obblighi di notifica previsti da tali accordi, nonché in relazione alle norme ulteriori sulla natura e sul tipo di informazioni da trasmettere, sulle categorie di dati da trattare e sui periodi massimi di conservazione, sui diritti di accesso alle informazioni o ai sistemi di informazione e sulle condizioni di pubblicazione delle informazioni.

(58) I dati personali raccolti ai fini dell'applicazione dei pagamenti diretti dovrebbero essere trattati in modo compatibile con detti fini, essere resi anonimi e aggregati quando sono trattati a fini di monitoraggio o valutazione, e protetti conformemente al diritto dell'Unione sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, in particolare la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (18) e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (19). Gli interessati dovrebbero essere informati di tale trattamento nonché dei loro diritti in materia di protezione dei dati.

(59) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere in data 14 dicembre 2011 (20).

(60) Al fine di garantire un passaggio ordinato dai regimi previsti dal regolamento (CE) n. 73/2009 a quelli previsti dal presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti in relazione alle misure necessarie per proteggere gli eventuali diritti acquisiti e le aspettative legittime degli agricoltori.

(61) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento ed evitare distorsioni della concorrenza o discriminazioni tra gli agricoltori, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione in merito agli aspetti seguenti: la fissazione dell’importo da inserire nella riserva nazionale speciale per lo sminamento in Croazia; la fissazione del massimale nazionale annuo per il regime di pagamento di base; l'adozione di norme relative alle domande di assegnazione di diritti all'aiuto; l'adozione di misure riguardanti il ritorno nella riserva nazionale dei diritti all'aiuto non attivati; l'adozione delle modalità di comunicazione del trasferimento di diritti all'aiuto alle autorità nazionali e i termini entro i quali devono avvenire tali comunicazioni; la fissazione del massimale nazionale annuo per il regime di pagamento unico per superficie; l'adozione di norme relative alle domande di assegnazione di diritti all'aiuto presentate nell'anno di assegnazione di diritti all'aiuto laddove gli Stati membri passano al regime di pagamento di base; la fissazione dei massimali annui per il pagamento ridistribuivo. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

(62) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento ed evitare distorsioni della concorrenza o discriminazioni tra gli agricoltori, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione in merito all'adozione, compresi i termini per la relativa presentazione, di norme sulla procedura concernente le comunicazioni degli Stati membri e la valutazione della Commissione in relazione alle pratiche equivalenti; l'adozione di determinati limiti entro i quali l'obbligo di mantenere prato permanente si considera soddisfatto; la fissazione del massimale annuo per il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente; la fissazione del massimale annuo per il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali, la fissazione del massimale annuo per il pagamento per i giovani agricoltori. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

(63) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento ed evitare distorsioni della concorrenza o discriminazioni tra gli agricoltori, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione in merito alla fissazione dei massimali annui per il sostegno accoppiato facoltativo; l'adozione di norme sulla procedura per la valutazione e l'approvazione delle decisioni nell'ambito del sostegno accoppiato facoltativo; l'adozione delle norme sulla procedura di rilascio dell'autorizzazione per i terreni e le varietà e sulle comunicazioni ai produttori riguardo all'autorizzazione medesima ai fini del pagamento specifico per il cotone; l'adozione delle norme per il calcolo della riduzione da applicare all'importo del pagamento specifico per il cotone; l'adozione delle norme riguardanti gli obblighi e i metodi generali di comunicazione; e l'adozione delle misure necessarie e giustificabili per risolvere problemi specifici in casi di emergenza. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

(64) Al fine di risolvere problemi urgenti che si verificano in uno o più Stati membri, assicurando nel contempo la continuità del sistema dei pagamenti diretti, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora, in casi debitamente giustificati, circostanze straordinarie pregiudichino la concessione del sostegno e mettano a repentaglio l'efficace attuazione dei pagamenti nel quadro dei regimi di sostegno elencati nel presente regolamento.

(65) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della garanzia di un finanziamento pluriennale dell'Unione e concentrandosi su priorità individuate con chiarezza, in considerazione delle interconnessioni tra il presente regolamento e gli altri strumenti della PAC, delle disparità tra le diverse zone rurali e delle limitate risorse finanziarie di cui dispongono gli Stati membri nell'Unione allargata, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

(66) Dato che il regolamento (CE) n. 73/2009 continua ad applicarsi nel 2014, il presente regolamento dovrebbe applicarsi in generale a decorrere dal 1 gennaio 2015. Tuttavia, le disposizioni del presente regolamento in materia di flessibilità tra i pilastri prevedono la possibilità che gli Stati membri prendano decisioni e le comunichino alla Commissione entro il 31 dicembre 2013. Inoltre, alcune altre disposizioni del presente regolamento richiedono interventi da adottare nel 2014. Tali disposizioni dovrebbero pertanto essere applicate dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(67) Data l’urgenza di predisporre un'agevole attuazione delle misure previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

 

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

TITOLO I

 

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

 

Art. 1. Ambito di applicazione

Il presente regolamento istituisce:

a) norme comuni sui pagamenti concessi direttamente agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I ("pagamenti diretti");

b) norme specifiche riguardanti:

i) un pagamento di base a favore degli agricoltori ("regime di pagamento di base" e un regime transitorio semplificato("regime di pagamento unico per superficie");

ii) un aiuto nazionale transitorio facoltativo per gli agricoltori;

iii) un pagamento ridistributivo facoltativo;

iv) un pagamento a favore degli agricoltori che applicano pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente;

v) un pagamento facoltativo a favore degli agricoltori delle zone soggette a vincoli naturali;

vi) un pagamento a favore dei giovani agricoltori che iniziano a esercitare l'attività agricola;

vii) un regime di sostegno accoppiato facoltativo;

viii) un pagamento specifico per il cotone;

ix) un regime semplificato facoltativo a favore dei piccoli agricoltori;

x) un quadro nel quale Bulgaria, Croazia e Romania possono integrare i pagamenti diretti.

 

     Art. 2. Modifica dell'allegato I

Al fine di assicurare la certezza del diritto, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70 riguardo alla modifica dell'elenco dei regimi di sostegno di cui all'allegato I nella misura necessaria a tener conto di eventuali nuovi atti legislativi su regimi di sostengo che possono essere adottati dopo l'adozione del presente regolamento.

 

     Art. 3. Applicazione alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo

L'articolo 11 non si applica alle regioni dell'Unione di cui all'articolo 349 TFUE (le "regioni ultraperiferiche"), né ai pagamenti diretti concessi nelle isole minori del Mar Egeo a norma del regolamento (UE) n. 229/2013.

 

I titoli III, IV e V del presente regolamento non si applicano alle regioni ultraperiferiche.

 

     Art. 4. Definizioni e relative disposizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

 

a) "agricoltore": una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE e che esercita un'attività agricola;

 

b) "azienda": tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro;

 

c) "attività agricola":

i) la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli,

ii) il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti dagli Stati membri in virtù di un quadro stabilito dalla Commissione, o

iii) lo svolgimento di un'attività minima, definita dagli Stati membri, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;

 

d) "prodotti agricoli": i prodotti, esclusi i prodotti della pesca, elencati nell'allegato I dei trattati, nonché il cotone;

 

e) "superficie agricola": qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti, o colture permanenti;

 

f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;

 

g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;

 

h) "prato permanente e pascolo permanente" (congiuntamente denominati "prato permanente"): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o più; può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti, nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, terreno pascolabile che rientra nell'ambito delle prassi locali consolidate, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio;

 

i) "erba o altre piante erbacee da foraggio": tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati nello Stato membro, utilizzati o meno per il pascolo degli animali;

 

j) "vivai": le seguenti superfici investite a piantine legnose all'aperto, destinate al trapianto:

 

vivai viticoli e viti madri di portainnesti,

 

vivai di alberi da frutto e piante da bacche,

 

vivai ornamentali,

 

vivai forestali commerciali esclusi i vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell'azienda,

 

vivai di alberi e arbusti per giardini, parchi, strade, scarpate (ad esempio: piante per siepi, rosai e altri arbusti ornamentali, conifere ornamentali), compresi i relativi portainnesti e pianticelle;

 

k) "bosco ceduo a rotazione rapida": le superfici coltivate con quelle specie arboree del codice NC 0602 90 41, da individuare dagli Stati membri, costituite da specie legnose perenni, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo massimo che sarà determinato dagli Stati membri;

 

l) "vendita": la vendita o qualsiasi altro trasferimento definitivo di proprietà del terreno o di diritti all’aiuto; non comprende i trasferimenti di terreni alle autorità pubbliche o per fini di utilità pubblica e i trasferimenti per fini non agricoli;

m) "affitto": un contratto di locazione o analoghe transazioni temporanee;

 

n) "trasferimento": l'affitto o la vendita o il trasferimento per successione effettiva o anticipata di terreni o di diritti all'aiuto o qualsiasi altro loro trasferimento definitivo; non è compreso il riversamento dei diritti alla scadenza di un affitto.

2. Gli Stati membri:

a) stabiliscono i criteri che gli agricoltori devono soddisfare perché sia rispettato l'obbligo di mantenere una superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione ai sensi del paragrafo 1, lettera c), punto ii);

b) se applicabile in uno Stato membro, definiscono le attività minime da svolgere sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato che le rende idonee al pascolo o alla coltivazione ai sensi del paragrafo 1, lettera c), punto iii);

c) definiscono le specie arboree che possono considerarsi coltivate in boschi cedui a rotazione rapida e determinano il ciclo produttivo massimo relativamente a tali specie arboree ai sensi del paragrafo 1, lettera k).

 

Gli Stati membri possono decidere che debbano essere considerate prato permanente ai sensi del paragrafo 1, lettera h), i terreni pascolabili che rientrano nell'ambito delle pratiche locali tradizionali, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio.

 

3. Per assicurare la certezza del diritto alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70 che stabiliscano:

a) il quadro all'interno del quale gli Stati membri devono stabilire i criteri che gli agricoltori sono tenuti a soddisfare al fine di rispettare l'obbligo di mantenere una superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione ai sensi del paragrafo 1, lettera c), punto ii);

b) il quadro all'interno del quale gli Stati membri definiscono le attività minime da svolgere sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione ai sensi del paragrafo 1, lettera c), punto iii);

c) i criteri per determinare la predominanza dell'erba e delle altre piante erbacee da foraggio e i criteri per determinare le pratiche locali consolidate di cui al paragrafo 1, lettera h).

 

TITOLO II

 

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PAGAMENTI DIRETTI

 

CAPO 1

 

Norme comuni relative ai pagamenti diretti

 

     Art. 5. Disposizioni generali della politica agricola comune

Il regolamento (UE) n. 1306/2013 e le disposizioni adottate a norma del medesimo si applicano ai regimi previsti dal presente regolamento.

 

     Art. 6. Massimali nazionali

1. Nell'allegato II figurano i massimali nazionali, fissati per ciascuno Stato membro e per ogni anno, comprendenti il valore totale di tutti i diritti all'aiuto assegnati, della riserva nazionale o delle riserve regionali e dei massimali stabiliti a norma degli articoli 42, 47, 49, 51 e 53.

 

Se uno Stato membro si avvale della facoltà prevista all'articolo 22, paragrafo 2, il massimale nazionale stabilito nell'allegato II per tale Stato membro per l'anno rispettivo può essere superato di un importo calcolato conformemente a detto paragrafo.

 

2. In deroga al paragrafo 1, nell'allegato II figura il massimale nazionale, per ogni Stato membro che applichi il regime di pagamento unico per superficie e per ogni anno, compresi i massimali stabiliti a norma degli articoli 36, 42, 47, 49, 51 e 53.

 

3. Per tenere conto dell'evoluzione degli importi massimi totali dei pagamenti diretti che possono essere concessi, ivi comprese le modifiche conseguenti alle decisioni che gli Stati membri adottano in forza dell'articolo 14 e quelle risultanti dall'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 2, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70 riguardo all'adeguamento dei massimali nazionali fissati nell'allegato II.

 

     Art. 7. Massimali netti

1. Fatto salvo l'articolo 8, l'importo totale dei pagamenti diretti che possono essere concessi in uno Stato membro a norma dei titoli III, IV e V per un dato anno civile, previa applicazione dell'articolo 11, non può essere superiore al corrispondente massimale stabilito nell'allegato III.

 

Qualora l'importo totale dei pagamenti diretti da corrispondere in uno Stato membro sia superiore al massimale stabilito nell'allegato III, tale Stato membro pratica una riduzione lineare degli importi di tutti i pagamenti diretti, eccezion fatta per i pagamenti diretti concessi a norma del regolamento (UE) n. 228/2013 e del regolamento (UE) n. 229/2013.

 

2. Per ogni Stato membro e per ogni anno civile, il prodotto stimato della riduzione dei pagamenti di cui all'articolo 11 (che corrisponde alla differenza tra il massimale nazionale fissato nell'allegato II, più l'importo disponibile a norma dell'articolo 58, e il massimale netto fissato nell'allegato III) è reso disponibile come sostegno unionale per le misure previste dai programmi di sviluppo rurale finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013.

 

3. Per tenere conto dell'evoluzione degli importi massimi totali dei pagamenti diretti che possono essere concessi, ivi comprese le modifiche conseguenti alle decisioni che gli Stati membri adottano in forza dell'articolo 14, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 70 che adeguino i massimali fissati nell'allegato III.

 

     Art. 8. Disciplina finanziaria

1. Il tasso di adattamento determinato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013 si applica soltanto ai pagamenti diretti superiori a 2 000 EUR da concedere agli agricoltori nell'anno civile corrispondente.

 

2. A seguito dell'introduzione graduale dei pagamenti diretti di cui all'articolo 16, il paragrafo 1 del presente articolo si applica alla Bulgaria e alla Romania a decorrere dal 1 gennaio 2016.

 

A seguito dell'introduzione graduale dei pagamenti diretti di cui all'articolo 17, il paragrafo 1 del presente articolo si applica alla Croazia a decorrere dal 1 gennaio 2022.

 

3. Al fine di garantire la corretta applicazione degli adattamenti dei pagamenti diretti in relazione alla disciplina finanziaria, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 70 che definiscano le norme riguardanti la base di calcolo delle riduzioni che gli Stati membri sono tenuti ad applicare agli agricoltori ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

 

4. In caso di persona giuridica, o di associazione di persone fisiche o giuridiche, gli Stati membri possono applicare il tasso di adattamento di cui al paragrafo 1 a livello dei membri di tali persone giuridiche o associazioni se il diritto nazionale prevede che i singoli membri assumano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori aventi lo status di capo dell'azienda, in particolare quanto al loro status economico, sociale e fiscale, a condizione che abbiano contribuito al rafforzamento delle strutture agricole delle persone giuridiche o associazioni interessate.

 

     Art. 9. Agricoltore in attività

1. Non sono concessi pagamenti diretti a persone fisiche o giuridiche, o ad associazioni di persone fisiche o giuridiche, le cui superfici agricole sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e che non svolgono su tali superfici l'attività minima definita dagli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b).

 

2. Non sono concessi pagamenti diretti a persone fisiche o giuridiche, o ad associazioni di persone fisiche o giuridiche, che gestiscono aeroporti, servizi ferroviari, impianti idrici, servizi immobiliari, terreni sportivi e aree ricreative permanenti.

 

Ove opportuno, gli Stati membri possono, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, decidere di aggiungere all'elenco di cui al primo comma altre aziende o attività non agricole analoghe e possono successivamente decidere di ritirare tali aggiunte.

Una persona o un'associazione di persone che rientrano nell'ambito di applicazione del primo o del secondo comma è tuttavia considerata "agricoltore in attività" se fornisce prove verificabili, nella forma richiesta dagli Stati membri, che dimostrino una delle seguenti situazioni:

a) l'importo annuo dei pagamenti diretti è almeno pari al 5 % dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell'anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove;

b) le sue attività agricole non sono insignificanti;

c) la sua attività principale o il suo oggetto sociale è l'esercizio di un'attività agricola.

 

3. Oltre ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono decidere, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, che non saranno concessi pagamenti diretti a persone fisiche o giuridiche, o ad associazioni di persone fisiche o giuridiche:

a) le cui attività agricole costituiscono solo una parte insignificante delle loro attività economiche complessive; e/o

b) la cui attività principale o il cui oggetto sociale non è l'esercizio di un'attività agricola.

 

4. I paragrafi 2 e 3 non si applicano agli agricoltori che nell'anno precedente hanno ricevuto soltanto pagamenti diretti non superiori a un determinato importo. Tale importo è deciso dagli Stati membri in base a criteri oggettivi quali le caratteristiche nazionali o regionali e non è superiore a 5 000 EUR.

 

5. Per garantire la tutela dei diritti degli agricoltori, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70, che stabiliscano:

a) i criteri per determinare i casi in cui la superficie agricola di un agricoltore debba essere considerata principalmente superficie mantenuta naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;

b) i criteri per stabilire la distinzione tra entrate risultanti da attività agricole e non agricole;

c) i criteri per stabilire gli importi dei pagamenti diretti di cui ai paragrafi 2 e 4, in particolare nel primo anno di assegnazione di diritti all'aiuto, laddove il valore dei diritti all'aiuto non sia stato ancora fissato definitivamente, nonché nel caso dei nuovi agricoltori;

d) i criteri che gli agricoltori devono soddisfare per dimostrare, ai fini dei paragrafi 2 e 3, che le loro attività agricole non sono insignificanti e che la loro attività principale o il loro oggetto sociale è l'esercizio di un'attività agricola.

 

6. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1 agosto 2014, ogni decisione di cui ai paragrafi 2, 3 o 4 e, in caso di modifiche alla stessa, entro due settimane dalla data in cui è stata adottata la decisione di recare modifiche.

 

     Art. 10. Requisiti minimi per beneficiare di pagamenti diretti

1. Gli Stati membri decidono di non concedere pagamenti diretti agli agricoltori in uno dei casi seguenti:

a) se l'importo totale dei pagamenti diretti richiesti o da concedere in un dato anno civile, prima dell'applicazione dell'articolo 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013 è inferiore a 100 EUR;

b) se la superficie ammissibile dell'azienda per la quale sono richiesti o devono essere concessi i pagamenti diretti, prima dell'applicazione dell'articolo 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013 è inferiore a un ettaro.

 

2. Per tenere conto della struttura delle rispettive economie agricole, gli Stati membri possono adattare le soglie di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), entro i limiti di cui all'allegato IV.

 

3. Qualora uno Stato membro abbia deciso di applicare la soglia basata sulla superficie a norma del paragrafo 1, lettera b), esso applica nondimeno la lettera a) di tale paragrafo agli agricoltori che ricevono il sostegno accoppiato per animale di cui al titolo IV e che detengono un numero di ettari inferiore alla soglia basata sulla superficie.

 

4. Gli Stati membri interessati possono decidere di non applicare il paragrafo 1 alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo.

 

5. In Bulgaria e in Romania, per l'anno 2015, l'importo richiesto o da concedere di cui al paragrafo 1, lettera a), è calcolato sulla base del pertinente importo stabilito nell'allegato V, punto A.

 

In Croazia, per gli anni 2015-2021, l'importo richiesto o da concedere di cui al paragrafo 1, lettera a), è calcolato sulla base del pertinente importo stabilito nell'allegato VI, punto A.

 

     Art. 11. Riduzione dei pagamenti

1. Gli Stati membri riducono l'importo dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore a norma del titolo III, capo 1, per un dato anno civile di almeno il 5 % per la parte dell'importo al di sopra di 150 000 EUR.

 

2. Prima di applicare il paragrafo 1, gli Stati membri possono sottrarre i salari e gli stipendi legati all'esercizio di un'attività agricola effettivamente versati e dichiarati dall'agricoltore nell'anno civile precedente, compresi le imposte e gli oneri sociali sul lavoro, dall'importo dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore a norma del titolo III, capo 1, in un dato anno civile. In mancanza di dati disponibili sui salari effettivamente versati e dichiarati dall'agricoltore nell'anno precedente, si utilizzano i dati più recenti a disposizione.

 

3. Qualora uno Stato membro decida di concedere un pagamento ridistributivo agli agricoltori a norma del titolo III, capo 2, e di utilizzare più del 5 % del massimale nazionale annuo stabilito a tal fine nell'allegato II, esso può decidere di non applicare il presente articolo.

 

Qualora uno Stato membro decida di concedere un pagamento ridistributivo agli agricoltori ai sensi del titolo III, capo 2, e l'applicazione dei limiti massimi di cui all'articolo 41, paragrafo 4, non consenta a tale Stato membro di utilizzare più del 5 % del massimale nazionale annuo stabilito a tal fine all'allegato II, tale Stato membro può decidere di non applicare il presente articolo.

 

4. Nessun beneficio consistente nell'evitare riduzioni del pagamento è concesso a favore degli agricoltori che risultino aver creato artificialmente, dopo il 18 ottobre 2011, le condizioni per evitare gli effetti del presente articolo.

 

5. In caso di persona giuridica, o di associazione di persone fisiche o giuridiche, gli Stati membri possono applicare la riduzione di cui al paragrafo 1 a livello dei membri di tali persone giuridiche o associazioni se il diritto nazionale prevede che i singoli membri assumano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori aventi lo status di capo dell'azienda, in particolare quanto al loro status economico, sociale e fiscale, a condizione che abbiano contribuito al rafforzamento delle strutture agricole delle persone giuridiche o associazioni interessate.

 

6. Entro il 1 agosto 2014 gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni adottate a norma del presente articolo e l'eventuale prodotto stimato delle riduzioni per gli anni dal 2015 al 2019.

 

     Art. 12. Domande multiple

La superficie corrispondente al numero di ettari ammissibili per la quale un agricoltore ha presentato una domanda di pagamento di base a norma del titolo III, capo 1, può essere oggetto di una domanda di qualsiasi altro pagamento diretto, nonché di altri eventuali aiuti non contemplati dal presente regolamento, salvo espressa disposizione contraria del presente regolamento.

 

     Art. 13. Aiuti di Stato

In deroga all'articolo 211, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (21) gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti concessi dagli Stati membri in conformità del presente regolamento.

 

     Art. 14. Flessibilità tra i pilastri

1. Prima del 31 dicembre 2013 gli Stati membri possono decidere di rendere disponibile, come sostegno supplementare per le misure previste dai programmi di sviluppo rurale finanziate a titolo del FEASR a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013, fino al 15 % dei loro massimali nazionali annui per l'anno civile 2014 stabiliti all'allegato VIII del regolamento (UE) n. 73/2009 e dei loro massimali nazionali annui per gli anni civili dal 2015 al 2019, fissati nell'allegato II del presente regolamento. Di conseguenza, l'importo corrispondente non è più disponibile per la concessione di pagamenti diretti.

 

La decisione di cui al primo comma è comunicata alla Commissione entro il 31 dicembre 2013. Tale decisione stabilisce la percentuale di cui a detto comma, che può variare per anno civile.

 

Gli Stati membri che non adottano la decisione di cui al primo comma rispetto all'anno civile 2014 possono, entro il 1 agosto 2014, adottare tale decisione rispetto agli anni civili dal 2015 al 2019. Entro tale data, essi comunicano eventuali tali decisioni alla Commissione.

 

Gli Stati membri possono decidere di rivedere le decisioni di cui al presente paragrafo con effetto a decorrere dall'anno civile 2018. Ogni decisione fondata su tale revisione non può dar luogo a una diminuzione della percentuale comunicata alla Commissione conformemente al primo, secondo e terzo comma. Gli Stati membri comunicano ogni decisione basata su tale revisione entro il 1 agosto 2017.

 

2. Prima del 31 dicembre 2013 gli Stati membri che non adottano la decisione di cui al paragrafo 1 possono decidere di rendere disponibile sotto forma di pagamenti diretti fino al 15 % o, nel caso di Bulgaria, Estonia, Spagna, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito, fino al 25 % dell'importo destinato al sostegno di misure previste dai programmi di sviluppo rurale finanziate a titolo del FEASR nel periodo 2015-2020, come specificato nel regolamento (UE) n. 1305/2013. Di conseguenza, l'importo corrispondente non è più disponibile per il sostegno di misure previste dai programmi di sviluppo rurale.

 

La decisione di cui al primo comma è comunicata alla Commissione entro il 31 dicembre 2013. Tale decisione stabilisce la percentuale di cui a detto comma, che può variare per anno civile.

 

Gli Stati membri che non adottano la decisione di cui al primo comma rispetto all'esercizio finanziario 2015 possono, entro il 1 agosto 2014, adottare tale decisione rispetto al periodo 2016-2020. Entro tale data, essi comunicano eventuali tali decisioni alla Commissione.

 

Gli Stati membri possono decidere di rivedere le decisioni di cui al presente paragrafo con effetto a decorrere dagli esercizi finanziari 2019 e 2020. Ogni decisione basata su tale revisione non dà luogo a un aumento della percentuale comunicata alla Commissione conformemente al primo, secondo e terzo comma. Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali tali decisioni basate su tale revisione entro il 1 agosto 2017.

 

     Art. 15. Riesame

I regimi di sostegno di cui all'allegato I si applicano fatto salvo un eventuale riesame in qualsiasi momento, in funzione dell'andamento dell'economia e della situazione di bilancio. Tale revisione può portare all'adozione di atti legislativi, atti delegati ai sensi dell'articolo 290 TFUE o atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 TFUE

 

CAPO 2

 

Disposizioni applicabili a Bulgaria, Croazia e Romania

 

     Art. 16. Introduzione progressiva dei pagamenti diretti in Bulgaria e Romania

Per il 2015, per la Bulgaria e per la Romania i massimali fissati ai sensi degli articoli 42, 47, 49, 51, 53 e 65 sono stabiliti sulla base dell'importo fissato all'allegato V, punto A.

 

Art. 17. Introduzione progressiva dei pagamenti diretti in Croazia

In Croazia i pagamenti diretti sono introdotti in conformità del seguente schema di incrementi, espressi in percentuale del livello dei pagamenti diretti applicabili a decorrere dal 2022:

 

25 % nel 2013,

 

30 % nel 2014,

 

35 % nel 2015,

 

40 % nel 2016,

 

50 % nel 2017,

 

60 % nel 2018,

 

70 % nel 2019,

 

80 % nel 2020,

 

90 % nel 2021,

 

100 % a decorrere dal 2022.

 

     Art. 18. Pagamenti diretti nazionali integrativi e pagamenti diretti in Bulgaria e Romania

1. Nel 2015 la Bulgaria e la Romania hanno la facoltà di utilizzare pagamenti diretti nazionali per integrare i pagamenti concessi nell'ambito del regime di pagamento di base di cui al titolo III, capo 1, sezioni 1, 2 e 3. L'importo complessivo di tali pagamenti non supera il pertinente importo di cui all'allegato V, punto B.

 

2. Nel 2015 la Bulgaria ha la facoltà di utilizzare pagamenti diretti nazionali per integrare i pagamenti concessi nell'ambito del pagamento specifico per il cotone di cui al titolo IV, capo 2. L'importo complessivo di tali pagamenti non supera l'importo di cui all'allegato V, parte C.

 

3. I pagamenti diretti nazionali integrativi sono concessi secondo criteri oggettivi e in modo da assicurare la parità di trattamento degli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.

 

     Art. 19. Pagamenti diretti nazionali integrativi in Croazia

1. Previa autorizzazione della Commissione, la Croazia può integrare uno dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I, ove pertinente.

 

2. L’importo del pagamento nazionale diretto integrativo che può essere concesso in un dato anno e per un dato regime di sostegno è limitato a una dotazione finanziaria specifica. Tale dotazione è pari alla differenza tra:

a) l’importo del sostegno diretto disponibile per un dato regime di sostegno dopo la piena introduzione dei pagamenti diretti a norma dell’articolo 17 per l’anno civile 2022, e

b) l’importo del sostegno diretto disponibile per un dato regime di sostegno dopo l’applicazione dello schema di incrementi a norma dell’articolo 17 nell’anno civile considerato.

 

3. L'importo complessivo dei pagamenti diretti nazionali integrativi concessi non supera il massimale fissato nell'allegato VI, punto B, per il corrispondente anno civile.

 

4. La Croazia può decidere, in base a criteri oggettivi e previa autorizzazione della Commissione, in merito agli importi dei pagamenti diretti nazionali integrativi da erogare.

 

5. La Commissione adotta atti di esecuzione, che autorizzano i pagamenti a norma del presente articolo, specificando il regime di sostegno a cui si riferisce e definisce il livello massimo per il quale possono essere versati i pagamenti diretti nazionali integrativi.

 

Per quanto riguarda i pagamenti diretti nazionali integrativi destinati a integrare il sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV, capo 1, gli atti di esecuzione specificano anche i determinati tipi di agricoltura o i determinati settori agricoli di cui all’articolo 52, paragrafo 3, ai quali possono riferirsi i pagamenti diretti nazionali integrativi.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 71, paragrafi 2 o 3.

 

6. Le condizioni di ammissibilità dei pagamenti diretti nazionali integrativi per la Croazia sono identiche a quelle applicabili al sostegno nell’ambito dei corrispondenti regimi di sostegno stabiliti dal presente regolamento.

 

7. I pagamenti diretti nazionali integrativi per la Croazia sono soggetti agli adeguamenti che possono rendersi necessari a motivo degli sviluppi della PAC. I pagamenti diretti nazionali integrativi sono concessi secondo criteri oggettivi e in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.

 

8. La Croazia presenta una relazione informativa sulle misure di applicazione dei pagamenti diretti nazionali integrativi entro il 30 giugno dell’anno successivo alla loro applicazione. Detta relazione contiene almeno i seguenti elementi:

a) qualsiasi modifica della situazione relativa ai pagamenti diretti nazionali integrativi;

b) per ciascun pagamento diretto nazionale integrativo, il numero di beneficiari e l’importo totale del pagamento nazionale diretto integrativo erogato nonché il numero di ettari, di animali o di altre unità per cui tale pagamento diretto nazionale integrativo è stato concesso;

c) una relazione sulle misure di controllo applicate in merito ai pagamenti diretti nazionali integrativi concessi.

 

     Art. 20. Riserva nazionale speciale per lo sminamento in Croazia

1. A partire dal 2015 la Croazia comunica alla Commissione, entro il 31 gennaio di ogni anno, le superfici identificate in conformità dell’articolo 57 bis, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 73/2009 e che sono state restituite ad usi agricoli nell’anno civile precedente.

 

La Croazia comunica altresì alla Commissione il numero di diritti all’aiuto disponibili per gli agricoltori al 31 dicembre dell’anno civile precedente e l’importo residuo non speso della riserva nazionale speciale per lo sminamento a tale stessa data.

 

Se del caso, le comunicazioni di cui al primo e al secondo comma sono trasmesse per regione quale definita ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del presente regolamento.

 

2. Qualora adatti l'allegato II ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, la Commissione calcola su base annua l’importo da aggiungere agli importi stabiliti per la Croazia in tale allegato, per finanziare il sostegno da concedere nell’ambito dei regimi elencati nell’allegato I per le superfici di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Il suddetto importo è calcolato in base ai dati comunicati dalla Croazia in virtù del paragrafo 1 del presente articolo e alla media stimata dei pagamenti diretti per ettaro in Croazia relativamente all’anno considerato.

 

L’importo massimo da aggiungere in virtù del primo comma, in base alle superfici comunicate dalla Croazia in virtù del paragrafo 1 del presente articolo fino al 2022, è pari a 9 600 000 EUR ed è soggetto all’applicazione dello schema di introduzione dei pagamenti diretti di cui all’articolo 17.Gli importi annui massimi conseguenti sono riportati nell'allegato VII.

 

3. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono la percentuale dell’importo da aggiungere, in virtù del paragrafo 2, che la Croazia include nella riserva nazionale speciale per lo sminamento allo scopo di assegnare diritti all’aiuto alle superfici di cui al paragrafo 1. Tale percentuale è calcolata in base al rapporto tra il massimale per il regime di pagamento di base e il massimale nazionale fissato nell’allegato II prima dell’incremento del massimale nazionale in conformità del paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 71, paragrafo 2.

 

4. Per gli anni dal 2015 al 2022 la Croazia fa uso della riserva nazionale speciale per lo sminamento per assegnare diritti all’aiuto agli agricoltori in base alle superfici sminate da essi dichiarate nell’anno considerato qualora:

a) si tratti di ettari ammissibili ai sensi dell’articolo 32, paragrafi da 2 a 5;

b) la superficie sia stata restituita ad usi agricoli nel corso dell’anno civile precedente; e

c) la superficie sia stata comunicata alla Commissione conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.

 

5. Il valore dei diritti all’aiuto fissato a norma del presente articolo è il valore medio nazionale o regionale dei diritti all’aiuto nell’anno dell’assegnazione, nei limiti dell’importo disponibile nella riserva nazionale speciale per lo sminamento.

 

6. Per tenere conto delle conseguenze della restituzione ad usi agricoli delle superfici sminate, comunicate dalla Croazia conformemente al presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70 che adattino gli importi fissati nell'allegato VI.

 

TITOLO III

 

REGIME DI PAGAMENTO DI BASE, REGIME DI PAGAMENTO UNICO PER SUPERFICIE E PAGAMENTI CONNESSI

 

CAPO 1

 

Regime di pagamento di base e regime di pagamento unico per superficie

 

Sezione 1

 

Istituzione del regime di pagamento di base

 

     Art. 21. Diritti all'aiuto

1. Il sostegno nell'ambito del regime di pagamento di base è corrisposto agli agricoltori:

a) che ottengono diritti all'aiuto a norma del presente regolamento mediante l'assegnazione a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, mediante la prima assegnazione a norma dell'articolo 24 o dell'articolo 39, dalla riserva nazionale o dalle riserve regionali a norma dell'articolo 30 o per trasferimento a norma dell'articolo 34; o

b) che soddisfano i requisiti stabiliti all'articolo 9 e detengono, in proprietà o in affitto, diritti all'aiuto in uno Stato membro che ha deciso, a norma del paragrafo 3, di mantenere i suoi diritti all'aiuto esistenti.

 

2. I diritti all'aiuto ottenuti nell'ambito del regime di pagamento unico a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) n. 73/2009 scadono il 31 dicembre 2014.

 

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri che hanno istituito il regime di pagamento unico a norma del titolo III, capo 5, sezione I, o del titolo III, capo 6, del regolamento (CE) n. 1782/2003 o del titolo III, capo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, possono decidere, entro il 1 agosto 2014, di mantenere i diritti all'aiuto esistenti. Entro tale data, essi comunicano ogni decisione in tal senso alla Commissione.

 

4. Per quanto riguarda gli Stati membri che adottano la decisione di cui al paragrafo 3, se il numero di diritti all'aiuto, in proprietà o in affitto, stabilito a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) n. 73/2009 che un agricoltore detiene alla data di scadenza della presentazione delle domande, da stabilire conformemente all'articolo 78, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 supera il numero di ettari ammissibili che l'agricoltore dichiara nella sua domanda di aiuto a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 per il 2015 e che sono a sua disposizione alla data fissata dallo Stato membro, che non è successiva alla data fissata dal medesimo per la modifica di detta domanda di aiuto, il numero di diritti all'aiuto che supera il numero di ettari ammissibili scade a tale ultima data.

 

     Art. 22. Massimale del regime di pagamento di base

1. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono, per ciascuno Stato membro, il massimale nazionale annuo per il regime di pagamento di base deducendo dal massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II i massimali fissati a norma degli articoli 42, 47, 49, 51 e 53. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 71, paragrafo 2.

 

2. Per ciascuno Stato membro l'importo calcolato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo può essere aumentato al massimo del 3 % del pertinente massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II dopo la deduzione dell'importo derivante dall'applicazione dell'articolo 47, paragrafo 1, per l'anno pertinente. Quando uno Stato membro applichi tale aumento, la Commissione tiene conto di tale aumento nel fissare il massimale nazionale annuo per il regime di pagamento di base conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. A tal fine, gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 1 agosto 2014 le percentuali annue entro le quali l'importo calcolato a norma del paragrafo 1 del presente articolo deve essere aumentato.

 

3. Gli Stati membri possono rivedere la loro decisione di cui al paragrafo 2 su base annua e comunicano alla Commissione qualsiasi decisione basata su tale revisione entro il 1 agosto dell'anno precedente la sua applicazione.

 

4. Per ogni Stato membro e per ogni anno, il valore totale di tutti i diritti all'aiuto e della riserva nazionale o delle riserve regionali è uguale al rispettivo massimale nazionale annuo stabilito dalla Commissione a norma del paragrafo 1.

 

5. Se il massimale per uno Stato membro stabilito dalla Commissione a norma del paragrafo 1 è diverso da quello dell'anno precedente in conseguenza di qualsiasi decisione adottata da tale Stato membro a norma del paragrafo 3 del presente articolo, dell'articolo 14, paragrafo 1, terzo e quarto comma, dell'articolo 14, paragrafo 2, terzo e quarto comma, dell'articolo 42, paragrafo 1, dell'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, dell'articolo 51, paragrafo 1, secondo comma, o dell'articolo 53, tale Stato membro pratica una riduzione o un aumento lineare del valore di tutti i diritti all'aiuto al fine di garantire l'osservanza del paragrafo 4 del presente articolo.

 

     Art. 23. Assegnazione regionale dei massimali nazionali

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere, entro il 1 agosto 2014, di applicare il regime di pagamento di base a livello regionale. In tal caso essi definiscono le regioni secondo criteri oggettivi e non discriminatori, quali le caratteristiche agronomiche e socio-economiche, il potenziale agricolo regionale o la struttura istituzionale o amministrativa.

 

Gli Stati membri che applicano l'articolo 36 possono adottare la decisione di cui al primo comma entro il 1 agosto dell'anno precedente al primo anno di applicazione del regime di pagamento di base.

 

2. Gli Stati membri suddividono tra le regioni il massimale nazionale per il regime di pagamento di base di cui all'articolo 22, paragrafo 1, secondo criteri oggettivi e non discriminatori.

 

Gli Stati membri che non applicano l'articolo 30, paragrafo 2, effettuano detta suddivisione dopo l'applicazione della riduzione lineare di cui all'articolo 30, paragrafo 1.

 

3. Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere che i massimali regionali siano sottoposti a modifiche annue progressive, da attuarsi secondo tappe annue predefinite e criteri oggettivi e non discriminatori, quali il potenziale agricolo o criteri ambientali.

 

4. Nella misura necessaria a rispettare i massimali regionali pertinenti, determinati a norma dei paragrafi 2 o 3, gli Stati membri praticano una riduzione o un aumento lineare del valore dei diritti all'aiuto in ciascuna delle regioni pertinenti.

 

5. Gli Stati membri che applicano il paragrafo 1 possono decidere di porre fine all'applicazione del regime di pagamento di base a livello regionale a decorrere da una data che sarà stabilita dagli stessi Stati membri.

 

6. Entro il 1 agosto 2014 gli Stati membri che applicano il paragrafo 1, primo comma, comunicano alla Commissione la decisione di cui a detto comma e le misure adottate per l'applicazione dei paragrafi 2 e 3.

 

Entro il 1 agosto dell'anno pertinente gli Stati membri che applicano il paragrafo 1, secondo comma, comunicano alla Commissione qualsiasi decisione di cui a detto comma, e le misure adottate per l'applicazione dei paragrafi 2 e 3.

 

Gli Stati membri che applicano il paragrafo 1 comunicano alla Commissione qualsiasi decisione di cui al paragrafo 5 entro il 1 agosto dell'anno precedente al primo anno di applicazione della stessa decisione.

 

     Art. 24. Prima assegnazione di diritti all'aiuto

1. I diritti all'aiuto sono assegnati agli agricoltori aventi diritto all'assegnazione di pagamenti diretti a norma dell'articolo 9 del presente regolamento, a condizione che:

a) presentino domanda di assegnazione di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base entro la data di scadenza per la presentazione delle domande da stabilire conformemente all'articolo 78, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013, salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali; e

b) avessero diritto a percepire pagamenti, prima delle riduzioni o esclusioni di cui al titolo II, capo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009, in relazione a una domanda di aiuto per pagamenti diretti, per aiuti nazionali transitori o per pagamenti diretti nazionali integrativi, conformemente al regolamento (CE) n. 73/2009 per il 2013.

 

Il primo comma non si applica negli Stati membri che applicano l'articolo 21, paragrafo 3 del presente regolamento.

 

Gli Stati membri possono assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori che hanno diritto a ottenere dei pagamenti diretti a norma dell'articolo 9 del presente regolamento, che soddisfano la condizione di cui alla lettera a) del primo comma e che:

a) non hanno percepito pagamenti per il 2013 in relazione alla domanda di aiuto di cui al presente paragrafo, primo comma, e che, alla data fissata dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione (22) per l'anno di domanda 2013:

i) negli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico che:

- producevano ortofrutticoli, patate da consumo, patate da seme o piante ornamentali su una superficie minima espressa in ettari, ove lo Stato membro interessato decida di adottare tale requisito, o

- coltivavano vigneti; o

 

ii) negli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie, possedevano solo terreni agricoli che non erano mantenuti in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003, ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009;

 

b) nel 2014, sono stati assegnati diritti all'aiuto dalla riserva nazionale nell'ambito del regime di pagamento unico a norma degli articoli 41 o 57 del regolamento (CE) n. 73/2009; o

c) non hanno mai avuto, in proprietà o in affitto, diritti all'aiuto stabiliti dal regolamento (CE) n. 73/2009 o dal regolamento (CE) n. 1782/2003 e che forniscono prove verificabili che dimostrino che, alla data fissata dallo Stato membro a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009 per l'anno di domanda 2013, essi esercitavano le attività di produzione, allevamento o coltivazione di prodotti agricoli, anche attraverso la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli. Per questa categoria di agricoltori gli Stati membri possono stabilire i propri criteri aggiuntivi di ammissibilità oggettivi e non discriminatori in termini di competenze adeguate, esperienza o istruzione.

 

2. Salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, il numero di diritti all'aiuto assegnati a ciascun agricoltore nel 2015 è pari al numero di ettari ammissibili che l'agricoltore dichiara nella sua domanda di aiuto a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 per il 2015 e che sono a sua disposizione alla data fissata dallo Stato membro. Tale data non è successiva alla data fissata dal medesimo Stato membro per la modifica della domanda di aiuto.

 

3. Gli Stati membri possono applicare una o più delle limitazioni di cui ai paragrafi da 4 a 7, riguardo al numero di diritti all'aiuto da assegnare ai sensi del paragrafo 2.

 

4. Gli Stati membri possono decidere che il numero di diritti all'aiuto da assegnare sia pari al numero di ettari ammissibili che l'agricoltore ha dichiarato a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 nel 2013 o, se inferiore, al numero di ettari di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Per la Croazia l'esercizio di tale opzione si applica fatti salvi gli ettari sottoposti a sminamento per i quali sono assegnati diritti all’aiuto a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, del presente regolamento;

 

5. Qualora il numero totale di ettari ammissibili di cui al paragrafo 2 del presente articolo dichiarati in uno Stato membro comporti un aumento di oltre il 35 % del numero totale di ettari ammissibili dichiarati ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (CE) n. 73/2009 nel 2009, o nel caso della Croazia nel 2013, gli Stati membri possono limitare il numero di diritti all'aiuto da assegnare nel 2015 ad un minimo pari al 135 % o al 145 % del numero totale di ettari dichiarati nel 2009, o nel caso della Croazia del numero totale di ettari ammissibili dichiarati nel 2013, ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 73/2009.

 

Quando si avvalgono di tale opzione gli Stati membri assegnano un numero ridotto di diritti all'aiuto agli agricoltori. Tale numero è calcolato applicando una riduzione proporzionale al numero addizionale di ettari ammissibili dichiarati da ciascun agricoltore nel 2015 rispetto al numero di ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 che tale agricoltore ha dichiarato nella sua domanda di aiuto nel 2011, o nel caso della Croazia, nel 2013, fatti salvi gli ettari sottoposti a sminamento per i quali saranno assegnati diritti all'aiuto a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, del presente regolamento;

 

6. Gli Stati membri possono decidere, ai fini della determinazione del numero di diritti all'aiuto da assegnare ad un agricoltore, di applicare un coefficiente di riduzione agli ettari ammissibili di cui al paragrafo 2 che sono costituiti da prato permanente situato in zone con condizioni climatiche difficili, specie a motivo dell'altitudine, e con altri vincoli naturali quali la cattiva qualità, la pendenza e l'approvvigionamento idrico dei terreni;

 

7. Gli Stati membri possono decidere che il numero di diritti all'aiuto da assegnare ad un agricoltore sia pari al numero di ettari ammissibili di cui al paragrafo 2 del presente articolo che non erano ettari di vigneti entro la data fissata dallo Stato membro a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009 per l'anno di domanda 2013 o ettari a seminativo adibiti a coltivazioni in serre permanenti.

 

8. In caso di vendita o affitto della loro azienda o di parte di essa, le persone fisiche o giuridiche che soddisfano i requisiti stabiliti al paragrafo 1 del presente articolo hanno la facoltà, con un contratto firmato anteriormente alla data di scadenza per la presentazione delle domande nel 2015 da stabilire conformemente all'articolo 78, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013, di trasferire i diritti all'aiuto ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo a uno o più agricoltori, purché questi ultimi soddisfino le condizioni stabilite all'articolo 9 del presente regolamento.

 

9. Gli Stati membri possono decidere di stabilire una dimensione minima per azienda, espressa in ettari ammissibili, in relazione alla quale l'agricoltore può presentare domanda per l'assegnazione di diritti all'aiuto. Tale dimensione minima non supera la soglia stabilita all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con il paragrafo 2 di detto articolo.

 

10. Entro il 1 agosto 2014 gli Stati membri comunicano, se del caso, alla Commissione le decisioni di cui al presente articolo.

 

11. La Commissione adotta di esecuzione che stabiliscono le norme relative alle domande di assegnazione di diritti all'aiuto presentate nell'anno di assegnazione di tali diritti laddove non sia ancora possibile fissarli definitivamente e laddove tale assegnazione sia influenzata da circostanze specifiche. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 71, paragrafo 2.

 

     Art. 25. Valore dei diritti all'aiuto e convergenza

1. Nel 2015 gli Stati membri calcolano il valore unitario dei diritti all'aiuto dividendo una percentuale fissa del massimale nazionale stabilito nell'allegato II per ogni anno pertinente per il numero di diritti all'aiuto nel 2015 a livello nazionale o regionale, esclusi quelli assegnati dalla riserva nazionale o regionale nel 2015.

 

La percentuale fissa di cui al primo comma è calcolata dividendo il massimale nazionale o regionale per il regime di pagamento di base, da determinare in conformità, rispettivamente, dell'articolo 22, paragrafo 1 o dell'articolo 23, paragrafo 2, del presente regolamento per il 2015, dopo l'applicazione della riduzione lineare di cui all'articolo 30, paragrafo 1, o, se del caso, all'articolo 30, paragrafo 2, per il massimale nazionale stabilito per il 2015 nell'allegato II. I diritti all'aiuto sono espressi da un numero che corrisponde ad un numero di ettari.

 

2. In deroga al metodo di calcolo di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di differenziare il valore dei diritti all'aiuto nel 2015, esclusi quelli assegnati dalla riserva nazionale o regionale nel 2015, per ogni anno pertinente, sulla base del loro valore unitario iniziale, come calcolato ai sensi dell'articolo 26.

 

3. Al più tardi a decorrere dall'anno di domanda 2019, tutti i diritti all'aiuto di un determinato Stato membro o, in caso di applicazione dell'articolo 23, di una determinata regione, hanno un valore unitario uniforme.

 

4. In deroga al paragrafo 3, uno Stato membro può decidere che, al più tardi per l'anno di domanda 2019, per i diritti all'aiuto aventi un valore unitario iniziale inferiore al 90 % del valore unitario nazionale o regionale nel 2019, calcolato a norma dell'articolo 26, sia aumentato il valore unitario di almeno un terzo della differenza tra il loro valore unitario iniziale e il 90 % del valore unitario nazionale o regionale nel 2019.

 

Gli Stati membri possono decidere di fissare la percentuale di cui al primo comma a un livello superiore al 90 % ma non oltre il 100 %.

 

Inoltre, gli Stati membri stabiliscono che, al più tardi per l'anno di domanda 2019, nessun diritto all'aiuto abbia un valore unitario inferiore al 60 % del valore unitario nazionale o regionale nel 2019, a meno che ciò dia luogo, negli Stati membri che applicano la soglia di cui al paragrafo 7, a una diminuzione massima che supera tale soglia. In tal caso, il valore unitario minimo è fissato al livello necessario per rispettare tale soglia.

 

5. Il valore unitario nazionale o regionale nel 2019 di cui al paragrafo 4 è calcolato dividendo una percentuale fissa del massimale nazionale di cui all'allegato II o del massimale regionale per l'anno civile 2019 per il numero dei diritti all'aiuto nel 2015 nello Stato membro o regione interessata, esclusi quelli assegnati dalla riserva nazionale o dalle riserve regionali nel 2015. Tale percentuale fissa è calcolata dividendo il massimale nazionale o regionale per il regime di pagamento di base da stabilire, rispettivamente a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, o dell'articolo 23, paragrafo 2, per l'anno 2015, dopo aver applicato la riduzione lineare di cui all'articolo 30, paragrafo 1, o, se applicabile, all'articolo 30, paragrafo 2, per il massimale nazionale stabilito nell'allegato II, o il massimale regionale, per il 2015.

 

6. I massimali regionali di cui al paragrafo 5 sono calcolati applicando una percentuale fissa al massimale nazionale stabilito nell'allegato II per l'anno 2019. Tale percentuale fissa è calcolata dividendo i rispettivi massimali regionali stabiliti a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, per l'anno 2015, per il massimale nazionale da determinare a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, per l'anno 2015, dopo aver applicato la riduzione lineare di cui all'articolo 30, paragrafo 1, qualora si applichi l'articolo 23, paragrafo 2, secondo comma.

 

7. Al fine di finanziare gli aumenti del valore dei diritti all'aiuto di cui al paragrafo 4, è ridotta, in base a criteri oggettivi e non discriminatori che saranno stabiliti dagli Stati membri, la differenza tra il valore unitario iniziale dei diritti all'aiuto aventi un valore unitario iniziale superiore al valore unitario nazionale o regionale nel 2019 e il valore unitario nazionale o regionale nel 2019. Tali criteri possono comprendere la fissazione di una diminuzione massima del valore unitario iniziale del 30 %.

 

8. Nell'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, la transizione dal valore unitario iniziale dei diritti all'aiuto calcolato a norma dell'articolo 26 al loro valore unitario finale nel 2019 stabilito a norma del paragrafo 3 o dei paragrafi da 4 a 7 del presente articolo avviene secondo una gradualità uniforme a decorrere dal 2015.

 

Per garantire l'osservanza della percentuale fissa di cui al paragrafo 1 del presente articolo per ogni anno, è adeguato il valore dei diritti all'aiuto aventi valore unitario iniziale superiore nazionale o regionale nel 2019.

 

9. In deroga al paragrafo 8 del presente articolo, qualora uno Stato membro decida, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, di mantenere i suoi diritti all'aiuto esistenti di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la transizione dal valore unitario iniziale dei diritti all'aiuto stabilito a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, al loro valore unitario finale nel 2019 stabilito ai sensi del paragrafo 3 o dei paragrafi da 4 a 7 del presente articolo avviene, se applicabile, secondo una gradualità stabilita a livello nazionale in conformità dell'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

 

Per garantire l'osservanza della percentuale fissa di cui al paragrafo 1 del presente articolo per ogni anno, il valore di tutti i diritti all'aiuto è adeguato linearmente.

 

10. Nel 2015 gli Stati membri informano gli agricoltori del valore dei loro diritti all'aiuto calcolato conformemente al presente articolo e agli articoli 26 e 27 per ogni anno del periodo oggetto del presente regolamento.

 

     Art. 26. Calcolo del valore unitario iniziale

1. Il valore unitario iniziale dei diritti all'aiuto di cui all'articolo 25, paragrafo 2, negli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per l'anno 2014 e che non hanno deciso di mantenere i diritti all'aiuto esistenti conformemente all'articolo 21, paragrafo 3 è stabilito conformemente a uno dei metodi stabiliti nei paragrafi 2 o 3.

 

2. Una percentuale fissa dei pagamenti percepiti dall'agricoltore per il 2014 nell'ambito del regime di pagamento unico, a norma del regolamento (CE) n. 73/2009, prima delle riduzioni ed esclusioni previste nel titolo II, capo 4, di detto regolamento, è divisa per il numero dei diritti all'aiuto assegnatigli nel 2015, esclusi quelli assegnati dalla riserva nazionale o dalle riserve regionali nel 2015.

 

Tale percentuale fissa è calcolata dividendo il massimale nazionale o regionale del regime di pagamento di base da stabilire, rispettivamente, a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, o dell'articolo 23, paragrafo 2, del presente regolamento per l'anno 2015, dopo aver applicato la riduzione lineare di cui all'articolo 30, paragrafo 1, o, se applicabile, all'articolo 30, paragrafo 2, del presente regolamento, per l'importo dei pagamenti per il 2014 nell'ambito del regime di pagamento unico nello Stato membro o nella regione interessati, prima delle riduzioni ed esclusioni di cui al titolo II, capo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009.

 

3. Una percentuale fissa del valore dei diritti, compresi i diritti speciali, detenuti dall'agricoltore alla data di presentazione della sua domanda per il 2014 nell'ambito del regime di pagamento unico a norma del regolamento (CE) n. 73/2009, è divisa per il numero dei diritti all'aiuto assegnatigli nel 2015, esclusi quelli assegnati dalla riserva nazionale o dalle riserve regionali nel 2015.

 

Tale percentuale fissa è calcolata dividendo il massimale nazionale o regionale del regime di pagamento di base da stabilire, rispettivamente, a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, o dell'articolo 23, paragrafo 2, del presente regolamento per l'anno 2015, dopo aver applicato la riduzione lineare di cui all'articolo 30, paragrafo 1, o, se applicabile, all'articolo 30, paragrafo 2, del presente regolamento, per il valore complessivo di tutti i diritti, compresi i diritti speciali, nello Stato membro o nella regione interessati per il 2014 nell'ambito del regime di pagamento unico.

 

Ai fini del presente paragrafo, un agricoltore è considerato detentore di diritti all'aiuto alla data di presentazione della sua domanda per il 2014 se gli sono stati assegnati o definitivamente trasferiti diritti all'aiuto entro tale data.

 

4. Gli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie per l'anno 2014, calcolano il valore unitario iniziale dei diritti all'aiuto di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del presente regolamento dividendo una percentuale fissa del valore complessivo degli aiuti ricevuti dall'agricoltore per il 2014 nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie a norma del regolamento (CE) n. 73/2009 e a titolo degli articoli 132 e 133 bis di tale regolamento prima delle riduzioni ed esclusioni previste nel titolo II, capo 4, di detto regolamento, per il numero dei diritti all'aiuto assegnatigli nel 2015, esclusi quelli assegnati dalla riserva nazionale o dalle riserve regionali nel 2015.

 

Tale percentuale fissa è calcolata dividendo il massimale nazionale o regionale del regime di pagamento di base da stabilire, rispettivamente, a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, o dell'articolo 23, paragrafo 2, del presente regolamento per l'anno 2015, dopo aver applicato la riduzione lineare di cui all'articolo 30, paragrafo 1, o, se applicabile, all'articolo 30, paragrafo 2, del presente regolamento, per il valore complessivo degli aiuti concessi nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e degli articoli 132e 133 bis di detto regolamento per il 2014 nello Stato membro o nella regione interessati, prima delle riduzioni ed esclusioni di cui al titolo II, capo 4 di tale regolamento.

 

5. Gli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per l'anno 2014 e che, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 3, del presente regolamento decidono di mantenere i loro diritti all'aiuto esistenti calcolano il valore unitario iniziale dei diritti all'aiuto di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del presente regolamento moltiplicando l'unità valore dei diritti per una percentuale fissa. Tale percentuale fissa è calcolata dividendo il massimale nazionale o regionale per il regime di pagamento di base da stabilire, rispettivamente, a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, o dell'articolo 23, paragrafo 2, del presente regolamento per l'anno 2015, dopo aver applicato la riduzione lineare di cui all'articolo 30, paragrafo 1, o, se applicabile, all'articolo 30, paragrafo 2, del presente regolamento, per l'importo dei pagamenti per il 2014 nell'ambito del regime di pagamento unico dello Stato membro o della regione interessati, prima delle riduzioni ed esclusioni di cui al titolo II, capo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009.

 

6. Ai fini dei metodi di calcolo di cui al presente articolo, a condizione che i settori pertinenti non ricevano il sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV del presente regolamento, gli Stati membri possono tenere conto anche del sostegno concesso per l'anno civile 2014 nell'ambito di uno o più dei regimi previsti all'articolo 52, all'articolo 53, paragrafo 1, e all'articolo 68, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 73/2009 nonché, per quanto riguarda gli Stati membri che abbiano applicato il regime di pagamento unico per superficie ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009, previsti all'articolo 68, paragrafo 1, lettera c), e agli articoli 126, 127 e 129 di tale regolamento.

 

Gli Stati membri che decidono di applicare il regime di sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV del presente regolamento, possono tenere conto delle differenze tra il livello del sostegno concesso nell'anno civile 2014 e il livello del sostegno da concedere a norma del titolo IV del presente regolamento applicando un metodo di calcolo di cui al presente articolo, purché:

a) il regime di sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV del presente regolamento sia concesso a un settore al quale era stato concesso sostegno nell'anno civile 2014 a norma dell'articolo 52, dell'articolo 53, paragrafo 1, e dell'articolo 68, paragrafo 1, lettere a) e b), nonché, per gli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie, a norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera c), e degli articoli 126, 127 e 129 del regolamento (CE) n. 73/2009; e

b) l'importo per unità del sostegno accoppiato facoltativo sia inferiore rispetto all'importo per unità del sostegno nel 2014.

 

     Art. 27. Inclusione della riserva nazionale speciale per lo sminamento

Per la Croazia, i riferimenti negli articoli 25 e 26 alla riserva nazionale si intendono comprendenti la riserva nazionale speciale per lo sminamento di cui all'articolo 20.

 

Inoltre, l'importo proveniente dalla riserva nazionale speciale per lo sminamento è dedotto dai massimali del regime di pagamento di base di cui all'articolo 25, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 25, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 26.

 

     Art. 28. Guadagno insperato

Ai fini dell'articolo 25, paragrafi da 4 a 7, e dell'articolo 26 uno Stato membro può stabilire, sulla base di criteri oggettivi, che in caso di vendita, cessione o scadenza parziale o totale di un affitto di superfici agricole dopo la data fissata a norma dell'articolo 35 o dell'articolo 124, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 e prima della data fissata a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, del presente regolamento, l'aumento del valore dei diritti all'aiuto che sarebbero assegnati all'agricoltore interessato debba essere riversato, in tutto o in parte, nella riserva nazionale o nelle riserve regionali qualora l'aumento sia tale da determinare un guadagno insperato per l'agricoltore interessato.

 

I suddetti criteri oggettivi sono stabiliti in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza e comprendono almeno gli elementi seguenti:

a) una durata di affitto minima; e

b) la percentuale del pagamento ricevuto da riversare nella riserva nazionale o nelle riserve regionali.

 

     Art. 29. Comunicazioni riguardanti il valore dei diritti all'aiuto e la convergenza

Entro il 1 agosto 2014 gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni decisione di cui agli articoli 25, 26 e 28.

 

Sezione 2

 

Riserva nazionale e riserve regionali

 

     Art. 30. Costituzione e uso della riserva nazionale o delle riserve regionali

1. Ogni Stato membro costituisce una riserva nazionale. A tal fine, nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, gli Stati membri praticano una riduzione percentuale lineare del massimale del regime di pagamento di base a livello nazionale.

 

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri che esercitano l'opzione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, possono costituire riserve regionali. A tal fine, nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, gli Stati membri praticano una riduzione percentuale lineare del massimale del regime di pagamento di base a livello regionale di cui all'articolo 23, paragrafo 2, primo comma.

 

3. La riduzione di cui ai paragrafi 1 e 2 non supera il 3 % salvo ove una percentuale più elevata sia necessaria per coprire eventuali esigenze di assegnazione ai sensi del paragrafo 6 o del paragrafo 7, lettere a) e b), per l'anno 2015 o, per gli Stati membri che applicano l'articolo 36, per il primo anno di applicazione del regime di pagamento di base.

 

4. Gli Stati membri assegnano i diritti all'aiuto dalle loro riserve nazionali o regionali secondo criteri oggettivi e in modo da assicurare la parità di trattamento degli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.

 

5. I diritti all'aiuto di cui al paragrafo 4 sono assegnati unicamente agli agricoltori che abbiano diritto all'assegnazione di pagamenti diretti a norma dell'articolo 9.

 

6. Gli Stati membri utilizzano le loro riserve nazionali o regionali per assegnare diritti all'aiuto, in via prioritaria, ai giovani agricoltori e agli agricoltori che iniziano a esercitare l'attività agricola.

 

7. Gli Stati membri possono utilizzare le loro riserve nazionali o regionali per:

a) assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori per evitare che le terre siano abbandonate, comprese le zone soggette a programmi di ristrutturazione o sviluppo connessi a una forma di intervento pubblico;

b) assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori al fine di compensarli per svantaggi specifici;

c) assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori ai quali è stata negata l'assegnazione di diritti all'aiuto a norma del presente capo per cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali;

d) assegnare, qualora applichino l'articolo 21, paragrafo 3, del presente regolamento, diritti all'aiuto agli agricoltori il cui numero di ettari ammissibili che hanno dichiarato nel 2015 a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 e che sono a loro disposizione alla data fissata dallo Stato membro, che non è successiva alla data fissata dal medesimo per la modifica della domanda di aiuto, è superiore al numero di diritti all'aiuto di proprietà o in affitto stabilito a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) n. 73/2009 da essi detenuti alla data finale per la presentazione delle domande da stabilire conformemente all'articolo 78, lettera b), primo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013;

e) praticare un aumento lineare su base permanente del valore di tutti i diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base, a livello nazionale o regionale, se la pertinente riserva nazionale o le riserve regionali superano lo 0,5 % del massimale nazionale o regionale annuo del regime di pagamento di base, purché restino disponibili importi sufficienti per le assegnazioni a norma del paragrafo 6, a norma delle lettere a) e b) del presente paragrafo e a norma del paragrafo 9 del presente articolo;

f) coprire il fabbisogno annuale per i pagamenti da concedere ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 2, e dell'articolo 65, paragrafi 1, 2 e 3 del presente regolamento.

 

Ai fini del presente paragrafo, gli Stati membri decidono le priorità tra le possibili utilizzazioni ivi stabilite.

 

8. Nell'applicare il paragrafo 6 e il paragrafo 7, lettere a), b) e c), gli Stati membri stabiliscono il valore dei diritti all'aiuto assegnati agli agricoltori secondo il valore medio nazionale o regionale dei diritti all'aiuto nell'anno di assegnazione.

La media del valore nazionale o regionale è calcolata dividendo il massimale nazionale o regionale per il regime di pagamento di base stabilito, rispettivamente ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, o dell'articolo 23, paragrafo 2, per l'anno di assegnazione, escluso l'importo della riserva nazionale o dalle riserve regionali e, nel caso della Croazia, la riserva speciale per lo sminamento, per il numero di diritti all'aiuto assegnati.

 

Gli Stati membri stabiliscono le disposizioni per le modifiche annue progressive del valore dei diritti all'aiuto assegnati dalla riserva nazionale o dalle riserve regionali, tenendo conto delle modifiche del massimale nazionale o regionale per il regime di pagamento di base stabilito, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, e dell'articolo 23, paragrafo 2, conseguenti alle variazioni del livello dei massimali nazionali stabiliti nell'allegato II.

 

9. Nel caso in cui un agricoltore abbia titolo a ricevere diritti all'aiuto o ad accrescere il valore dei diritti esistenti in forza di una decisione giudiziaria definitiva o di un provvedimento amministrativo definitivo emanato dalla competente autorità di uno Stato membro, il numero e il valore dei diritti all'aiuto stabiliti dalla decisione o dal provvedimento sono corrisposti all'agricoltore entro una data fissata dallo Stato membro. Tale data non è tuttavia posteriore al termine ultimo per la presentazione delle domande nell'ambito del regime di pagamento di base successivo alla data della decisione giudiziaria o del provvedimento amministrativo, tenuto conto dell'applicazione degli articoli 32 e 33.

 

10. Nell'applicare il paragrafo 6, il paragrafo 9, lettere a) e b), e il paragrafo 9, gli Stati membri possono assegnare nuovi diritti o aumentare il valore unitario di tutti i diritti esistenti di un agricoltore fino al valore della media nazionale o regionale.

 

11. Ai fini del presente articolo si intende per:

 

a) "giovane agricoltore": un agricoltore che soddisfa le condizioni stabilite all'articolo 50, paragrafo 2, e se pertinente, le condizioni di cui all'articolo 50, paragrafi 3 e 11;

 

b) "agricoltore che inizia a esercitare l'attività agricola": una persona fisica o giuridica che, nel corso dei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività agricola, non ha praticato in nome e per conto proprio alcuna attività agricola, né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita ad un'attività agricola. Nel caso delle persone giuridiche, la persona o le persone fisiche che esercitano il controllo sulla persona giuridica non devono avere praticato in nome e per conto proprio alcuna attività agricola, né avere esercitato il controllo su una persona giuridica dedita a un'attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività agricola della persona giuridica. Gli Stati membri possono stabilire, per tale categoria di agricoltori, propri criteri aggiuntivi di ammissibilità, oggettivi e non discriminatori, in termini di competenze adeguate, esperienza o istruzione.

 

     Art. 31. Alimentazione della riserva nazionale o delle riserve regionali

1. La riserva nazionale o le riserve regionali sono alimentate dagli importi corrispondenti:

a) ai diritti all'aiuto che non danno luogo a pagamenti per due anni consecutivi in seguito all'applicazione:

i) dell'articolo 9,

ii) dell'articolo 10, paragrafo 1, o

iii) dell'articolo 11, paragrafo 4; del presente regolamento

 

b) a un numero di diritti all'aiuto equivalente al numero totale di diritti all'aiuto non attivati dagli agricoltori a norma dell'articolo 32 del presente regolamento per un periodo di due anni consecutivi, salvo nel caso in cui la loro attivazione sia impedita per causa di forza maggiore o circostanze eccezionali; nel determinare quali diritti, di proprietà o in affitto, detenuti da un agricoltore sono riversati nella riserva nazionale o nelle riserve regionali, si dà priorità ai diritti di valore più basso;

c) ai diritti all'aiuto restituiti volontariamente dagli agricoltori;

d) all'applicazione dell'articolo 28 del presente regolamento;

e) ai diritti all'aiuto indebitamente assegnati ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013;

f) a una riduzione lineare del valore dei diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base a livello nazionale o regionale se la riserva nazionale o le riserve regionali sono sufficienti a soddisfare i casi di cui all'articolo 30, paragrafo 9, del presente regolamento;

g) qualora gli Stati membri lo ritengano necessario, a una riduzione lineare del valore dei diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base a livello nazionale o regionale per soddisfare i casi di cui all'articolo 30, paragrafo 6, del presente regolamento;

h) all'applicazione dell'articolo 34, paragrafo 4, del presente regolamento.

 

2. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le misure necessarie per il versamento nella riserva nazionale o nelle riserve regionali dei diritti all'aiuto non attivati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 71, paragrafo 2.

 

Sezione 3

 

Attuazione del regime di pagamento di base

 

     Art. 32. Attivazione dei diritti all'aiuto

1. Il sostegno nell'ambito del regime di pagamento di base è concesso agli agricoltori, tramite dichiarazione ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, previa attivazione di un diritto all'aiuto per ettaro ammissibile nello Stato membro nel quale il diritto è stato assegnato. I diritti all'aiuto attivati conferiscono un diritto al pagamento annuo degli importi ivi indicati, fatte salve l'applicazione della disciplina finanziaria, della riduzione dei pagamenti ai sensi dell'articolo 11 e delle riduzioni lineari ai sensi dell'articolo 7, dell'articolo 51, paragrafo 2, e dell'articolo 65, paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento nonché l'applicazione dell'articolo 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

 

2. Ai fini del presente titolo, per "ettaro ammissibile" si intende:

a) qualsiasi superficie agricola dell'azienda, comprese le superfici che non erano in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003 negli Stati membri che hanno aderito all'Unione il 1 maggio 2004 i quali avevano optato al momento dell'adesione a favore dell'applicazione del regime di pagamento unico per superficie, utilizzata per un'attività agricola o, qualora la superficie sia utilizzata anche per attività non agricole, sia utilizzata prevalentemente per attività agricole; oppure

b) qualsiasi superficie che ha dato diritto di ricevere pagamenti nel 2008 nell'ambito del regime di pagamento unico o del regime di pagamento unico per superficie, di cui, rispettivamente, ai titoli III e IV BIS del regolamento (CE) n. 1782/2003 e che:

i) non risponde più alla definizione di "ettaro ammissibile" di cui alla lettera a) in seguito all'attuazione della direttiva 92/43/CEE, della direttiva 2000/60/CE del e della direttiva 2009/147/CE;

ii) per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è oggetto di imboschimento a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013 oppure in virtù di un regime nazionale le cui condizioni siano conformi all'articolo 43, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013; oppure

iii) per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è ritirata dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

 

3. Ai fini del paragrafo 2, lettera a):

a) quando la superficie agricola di un'azienda è utilizzata anche per attività non agricole, essa si considera utilizzata prevalentemente per attività agricole se l'esercizio di tali attività agricole non è seriamente ostacolato dall'intensità, dalla natura, dalla durata e dal calendario delle attività non agricole;

b) gli Stati membri possono predisporre un elenco delle superfici che sono utilizzate prevalentemente per attività non agricole.

 

Gli Stati membri definiscono i criteri per l’applicazione del presente paragrafo sul loro territorio.

 

4. Sono considerate quali ettari ammissibili solo le superfici conformi alla definizione di ettaro ammissibile nel corso dell'intero anno civile, salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

 

5. Ai fini della determinazione degli "ettari ammissibili", gli Stati membri che hanno adottato la decisione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, possono applicare un coefficiente di riduzione per convertire tali superfici interessate in "ettari ammissibili".

 

6. Le superfici utilizzate per la produzione di canapa sono ettari ammissibili solo se il tenore di tetraidrocannabinolo delle varietà coltivate non supera lo 0,2 %.

 

     Art. 33. Dichiarazione degli ettari ammissibili

1. Ai fini dell'attivazione dei diritti all'aiuto di cui all'articolo 32, paragrafo 1, l'agricoltore dichiara le parcelle agricole corrispondenti agli ettari ammissibili abbinati a ciascun diritto all'aiuto. Salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, le parcelle dichiarate sono quelle a disposizione dell'agricoltore alla data fissata dallo Stato membro, che non è posteriore alla data fissata nel medesimo Stato membro per la modifica della domanda di aiuto a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

 

2. In circostanze debitamente motivate, gli Stati membri possono autorizzare l'agricoltore a modificare la sua dichiarazione purché mantenga almeno il numero di ettari corrispondenti ai suoi diritti all'aiuto e osservi le condizioni per la concessione del pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base per la superficie interessata.

 

     Art. 34. Trasferimento di diritti all'aiuto

1. I diritti all'aiuto possono essere trasferiti unicamente a un agricoltore che abbia diritto all'assegnazione di pagamenti diretti a norma dell'articolo 9 stabilito nello stesso Stato membro, tranne in caso di successione effettiva o anticipata.

 

I diritti all'aiuto, compreso in caso di successione effettiva o anticipata, possono essere attivati soltanto nello Stato membro in cui sono stati assegnati.

 

2. Qualora gli Stati membri esercitino l'opzione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, i diritti all'aiuto possono essere trasferiti o attivati soltanto all'interno della stessa regione.

 

I diritti all'aiuto, compreso in caso di successione effettiva o anticipata, possono essere attivati soltanto nella regione in cui sono stati assegnati.

 

3. Gli Stati membri che non esercitano l'opzione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, possono decidere che i diritti all'aiuto possono essere trasferiti o attivati soltanto all'interno della medesima regione, salvo in caso di successione effettiva o anticipata.

 

Tali regioni sono definite al livello territoriale appropriato, secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento degli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.

 

4. Laddove i diritti all'aiuto siano trasferiti senza terra, gli Stati membri possono, ottemperando ai principi generali del diritto dell'Unione, decidere che una parte dei diritti all'aiuto trasferiti debbano essere riversati nella riserva nazionale o nelle riserve regionali o che il loro valore unitario sia ridotto a favore della riserva nazionale o delle riserve regionali. Tale riduzione può essere applicata a uno o più tipi di trasferimento.

 

5. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono regole dettagliate disciplinanti la comunicazione del trasferimento di diritti all'aiuto alle autorità nazionali e i termini entro i quali deve avvenire tale comunicazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 71, paragrafo 2.

 

     Art. 35. Poteri delegati

1. Per garantire la certezza del diritto e per chiarire le situazioni specifiche che possono presentarsi nell'applicazione del regime di pagamento di base, alla Commissione è conferito il potere di adottare att idelegati conformemente all'articolo 70 riguardo a:

a) le norme sull'ammissibilità e sull'accesso degli agricoltori al regime di pagamento di base in caso di successione effettiva o anticipata, di subentro in un contratto di affitto per successione, di cambiamento della forma giuridica o della denominazione, di trasferimento di diritti all'aiuto, di fusione o scissione dell'azienda, nonché dell'applicazione della clausola contrattuale di cui all'articolo 24, paragrafo 8;

b) le norme in merito al calcolo del valore e del numero o in merito all'aumento o alla riduzione del valore dei diritti all'aiuto ai fini della loro assegnazione nell'ambito di una delle disposizioni del presente titolo, comprese le norme:

i) sulla possibilità di fissazione provvisoria del valore e del numero o di un aumento provvisorio dei diritti all'aiuto assegnati in base alla domanda presentata dall'agricoltore;

ii) sulle condizioni per la fissazione del valore e del numero provvisori e definitivi dei diritti all'aiuto;

iii) sui casi in cui un contratto di vendita o un contratto di affitto può avere ripercussioni sull'assegnazione di diritti all'aiuto;

 

c) le norme sulla fissazione e il calcolo del valore e del numero dei diritti all'aiuto ricevuti dalla riserva nazionale o dalle riserve regionali;

d) le norme in merito alla variazione del valore unitario dei diritti all'aiuto nel caso di frazioni di diritti all'aiuto e in caso di trasferimento di diritti all'aiuto di cui all'articolo 34, paragrafo 4;

e) i criteri per l'applicazione delle opzioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, terzo comma, lettere a), b) e c);

f) i criteri per l'applicazione delle limitazioni riguardo al numero di diritti all'aiuto da assegnare ai sensi dell'articolo 24, paragrafi da 4 a 7;

g) i criteri per l'assegnazione di diritti all'aiuto a norma dell'articolo 30, paragrafi 6 e 7;

h) i criteri per la fissazione del coefficiente di riduzione di cui all'articolo 32, paragrafo 5.

 

2. Al fine di garantire la corretta gestione dei diritti all'aiuto, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70 per stabilire le norme in merito al contenuto della dichiarazione e alle condizioni per l'attivazione dei diritti all'aiuto.

 

3. Al fine di tutelare la salute pubblica, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70 per stabilire le norme che subordinano la concessione di pagamenti all'uso di sementi certificate di determinate varietà di canapa e la procedura per la determinazione delle varietà di canapa e per la verifica del loro tenore di tetraidrocannabinolo in conformità dell'articolo 32, paragrafo 6.

 

Sezione 4

 

Regime di pagamento unico per superficie

 

     Art. 36. Regime di pagamento unico per superficie

1. Gli Stati membri che nel 2014 applicano il regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo V, capo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 possono, alle condizioni stabilite nel presente regolamento, decidere di continuare ad applicare il regime al più tardi fino al 31 dicembre 2020. Essi comunicano alla Commissione la loro decisione e la data finale di applicazione di tale regime entro il 1 agosto 2014.

 

Nel periodo di applicazione del regime di pagamento unico per superficie non si applicano a tali Stati membri le sezioni 1, 2 e 3 del presente capo, ad eccezione dell'articolo 23, paragrafi 1 e 6, secondo comma, e dell'articolo 32, paragrafi da 2 a 6.

 

2. Il pagamento unico per superficie è concesso su base annuale per ogni ettaro ammissibile dichiarato dall'agricoltore conformemente all'articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013.Esso è calcolato ogni anno dividendo la dotazione finanziaria annuale stabilita a norma del paragrafo 4 del presente articolo per il numero totale di ettari ammissibili dichiarati nello Stato membro interessato conformemente all'articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013.

 

3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri che decidono di applicare l'articolo 38 del presente regolamento al più tardi a decorrere dal 1 gennaio 2018 possono utilizzare, per il periodo in cui applicano il presente articolo, sino al 20 % della dotazione finanziaria annuale di cui al paragrafo 2 del presente articolo per differenziare il pagamento unico per superficie per ettaro.

 

Essi tengono conto del sostegno concesso per l'anno civile 2014 nell'ambito di uno o più regimi a norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e degli articoli 126, 127 e 129 del regolamento (CE) n. 73/2009.

 

Cipro può differenziare l'aiuto tenendo conto delle dotazioni finanziarie specifiche per settore di cui all'allegato XVII bis del regolamento (CE) n. 73/2009, ridotte degli eventuali aiuti concessi allo stesso settore a norma dell'articolo 37 del presente regolamento.

 

4. La Commissione adotta atti di esecuzione che fissano, per ciascuno Stato membro, il massimale nazionale annuo per il regime di pagamento unico per superficie deducendo dal massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II i massimali fissati a norma degli articoli 42, 47, 49, 51 e 53. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 71, paragrafo 2.

 

5. Salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, gli ettari di cui al paragrafo 2 sono a disposizione dell'agricoltore alla data fissata dallo Stato membro, che non è posteriore alla data fissata nel medesimo Stato membro per la modifica della domanda di cui all'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

 

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70 riguardo alle norme sull'ammissibilità e sull'accesso degli agricoltori al regime di pagamento unico per superficie.

 

     Art. 37. Aiuti nazionali transitori

1. Gli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie conformemente all'articolo 36 possono decidere di concedere aiuti nazionali transitori nel periodo 2015-2020.

 

2. Gli aiuti nazionali transitori possono essere concessi agli agricoltori nei settori per i quali tali aiuti o, nel caso della Bulgaria e della Romania, pagamenti diretti nazionali integrativi sono stati concessi nel 2013.

 

3. Le condizioni per la concessione degli aiuti nazionali transitori sono identiche a quelle autorizzate per la concessione dei pagamenti per il 2013 ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 7, o dell'articolo 133 bis del regolamento (CE) n. 73/2009, ad eccezione della riduzione dei pagamenti risultante dall'articolo 132, paragrafo 2, in combinato disposto con gli articoli 7 e 10 di detto regolamento.

 

4. L'importo totale degli aiuti nazionali transitori che possono essere concessi agli agricoltori in ciascuno dei settori di cui al paragrafo 2 è limitato alle seguenti percentuali delle specifiche dotazioni finanziarie settoriali autorizzate dalla Commissione nel 2013 ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 7, o dell'articolo 133 bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 73/2009:

- 75 % nel 2015,

- 70 % nel 2016,

- 65 % nel 2017,

- 60 % nel 2018,

- 55 % nel 2019,

- 50 % nel 2020.

 

Per Cipro la percentuale è calcolata sulla base delle dotazioni finanziarie specifiche per settore di cui all'allegato XVII bis del regolamento (CE) n. 73/2009.

 

5. I paragrafi 2 e 3 non si applicano a Cipro.

 

6. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni decisione di cui al paragrafo 1 entro il 31 marzo di ogni anno. La comunicazione comprende le informazioni seguenti:

a) la specifica dotazione settoriale;

b) se del caso, il tasso massimo di aiuti nazionali transitori.

 

7. Gli Stati membri possono decidere, in base a criteri oggettivi e nei limiti stabiliti al paragrafo 4, in merito agli importi degli aiuti nazionali transitori da erogare.

 

Sezione 5

 

Attuazione del regime di pagamento unico negli stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie

 

     Art. 38. Introduzione del regime di pagamento unico negli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie

Salvo se altrimenti disposto nella presente sezione, il presente titolo si applica agli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie previsto nella sezione 4 del presente capo.

 

Gli articoli da 24 a 29 non si applicano a tali Stati membri.

 

     Art. 39. Prima assegnazione di diritti all'aiuto

1. I diritti all'aiuto sono assegnati agli agricoltori aventi diritto all'assegnazione di pagamenti diretti a norma dell'articolo 9 del presente regolamento, a condizione che:

a) presentino domanda di assegnazione di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base entro la data di scadenza per la presentazione delle domande da stabilire conformemente all'articolo 78, lettera b), primo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali; e

b) avessero diritto a percepire pagamenti, prima delle riduzioni o esclusioni di cui al titolo II, capo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009, in relazione a una domanda di aiuto a titolo di pagamenti diretti, di aiuti nazionali transitori o di pagamenti diretti nazionali integrativi conformemente al regolamento (CE) n. 73/2009 per il 2013.

 

Gli Stati membri possono assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori che hanno diritto alla concessione dei pagamenti diretti a norma dell'articolo 9 del presente regolamento, che soddisfano la condizione di cui al primo comma, lettera a) e che, per il 2013, non hanno percepito pagamenti in relazione a una domanda di aiuto di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo e che, alla data fissata dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009 per l'anno di domanda 2013, possedevano solo terreni agricoli che non erano in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003, ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009.

 

2. Salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, il numero di diritti all'aiuto assegnati a ciascun agricoltore nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base è pari al numero di ettari ammissibili che l'agricoltore dichiara nella sua domanda di aiuto a norma dell'articolo 72, paragrafo 1,primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 per il primo anno di attuazione del regime di pagamento di base e che sono a sua disposizione alla data fissata dallo Stato membro. Tale data non è successiva alla data fissata dal medesimo per la modifica di detta domanda di aiuto.

 

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70 che stabiliscono ulteriori norme concernenti l'introduzione del regime di pagamento di base negli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie.

 

4. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme relative alle domande di assegnazione di diritti all'aiuto presentate nell'anno di assegnazione di tali diritti laddove non sia ancora possibile fissarli definitivamente e laddove tale assegnazione sia influenzata da circostanze specifiche.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 71, paragrafo 2.

 

     Art. 40. Valore dei diritti all'aiuto

1. Nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, gli Stati membri calcolano il valore unitario dei diritti all'aiuto dividendo una percentuale fissa del massimale nazionale di cui all'allegato II per ogni anno pertinente per il numero di diritti all'aiuto nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, esclusi quelli assegnati dalla riserva nazionale o delle riserve regionali.

 

La percentuale fissa di cui al primo comma è calcolata dividendo il massimale nazionale o regionale per il regime di pagamento di base, da determinare in conformità, rispettivamente, dell'articolo 22, paragrafo 1 o dell'articolo 23, paragrafo 2, del presente regolamento per il primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, previa applicazione della riduzione lineare di cui all'articolo 30, paragrafo 1, o, se applicabile, paragrafo 2, per il massimale nazionale di cui all'allegato II per il primo anno di applicazione del regime di pagamento di base. Il diritto all'aiuto è espresso in un numero corrispondente al numero di ettari.

 

2. In deroga al metodo di calcolo di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di differenziare il valore dei diritti all'aiuto nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, esclusi quelli assegnati dalla riserva nazionale o delle riserve regionali, per ogni anno pertinente, sulla base del loro valore unitario iniziale.

 

3. Il valore unitario iniziale dei diritti all'aiuto di cui al paragrafo 2 è fissato dividendo una percentuale fissa del valore complessivo degli aiuti, esclusi gli aiuti ai sensi degli articoli 41, 43, 48 e 50 e del titolo IV del presente regolamento, ricevuti da un agricoltore conformemente al presente regolamento per l'anno civile precedente l'attuazione del regime di pagamento di base prima dell'applicazione dell'articolo 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per il numero di diritti all'aiuto che sono stati assegnati a detto agricoltore nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, esclusi quelli assegnati dalla riserva nazionale o dalle riserve regionali.

 

Detta percentuale fissa è calcolata dividendo il massimale nazionale o regionale del regime di pagamento di base da fissare, rispettivamente, a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, o dell'articolo 23, paragrafo 2, del presente regolamento per il primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, previa applicazione della riduzione lineare prevista dall'articolo 30, paragrafo 1, o, se applicabile, paragrafo 2, per il valore complessivo degli aiuti, esclusi gli aiuti ai sensi degli articoli 41, 43, 48 e 50 e del titolo IV del presente regolamento, concessi per l'anno civile precedente l'attuazione regime di pagamento di base nello Stato membro o nella regione interessati, prima dell'applicazione dell'articolo 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

 

4. Quando applicano il paragrafo 2, gli Stati membri, in ottemperanza ai principi generali del diritto unionale, procedono al ravvicinamento del valore dei diritti all'aiuto a livello nazionale o regionale. A tal fine gli Stati membri stabiliscono le disposizioni da adottare e il metodo di calcolo da utilizzare e li comunicano alla Commissione entro il 1 agosto dell'anno precedente l'attuazione del regime di pagamento di base. Tali disposizioni comprendono modifiche annue progressive del valore iniziale dei diritti all'aiuto di cui al paragrafo 3 secondo criteri oggettivi e non discriminatori, a decorrere dal primo anno di applicazione del regime di pagamento di base.

 

Nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, gli Stati membri informano gli agricoltori del valore dei loro diritti calcolato conformemente al presente articolo per ogni anno del periodo contemplato dal presente regolamento.

 

5. Ai fini del paragrafo 3, sulla base di criteri oggettivi uno Stato membro può prevedere che, in caso di vendita, cessione o scadenza parziale o totale di un affitto di superfici agricole dopo la data fissata a norma dell'articolo 36, paragrafo 5, e prima della data fissata a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, l'aumento del valore dei diritti all'aiuto che sarebbero assegnati all'agricoltore interessato sia riversato, in tutto o in parte, nella riserva nazionale o nelle riserve regionali qualora l'aumento sia tale da determinare un guadagno insperato per l'agricoltore interessato.

 

I suddetti criteri oggettivi sono stabiliti in modo da assicurare la parità di trattamento degli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza e comprendono almeno gli elementi seguenti:

a) una durata di affitto minima;

b) la percentuale del pagamento ricevuto che deve essere riversato nella riserva nazionale o nelle riserve regionali.

 

CAPO 2

 

Pagamento ridistributivo

 

     Art. 41. Norme generali

1. Gli Stati membri possono decidere, entro il 1 agosto di un dato anno, di concedere a decorrere dall'anno successivo un pagamento annuo agli agricoltori che abbiano diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base di cui al capo 1, sezioni 1, 2, 3 e 5 o del regime di pagamento unico per superficie di cui al capo 1,sezione 4 ("pagamento ridistributivo").

 

Entro la data di cui al primo comma, gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali decisione in tal senso.

 

2. Gli Stati membri che abbiano deciso di applicare il regime di pagamento di base a livello regionale a norma dell'articolo 23 possono applicare il pagamento ridistributivo a livello regionale.

 

3. Fatte salve l'applicazione della disciplina finanziaria, della riduzione dei pagamenti ai sensi dell'articolo 11, delle riduzioni lineari di cui all'articolo 7 del presente regolamento e dell'applicazione dell'articolo 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013, il pagamento ridistributivo è concesso annualmente dietro attivazione dei diritti all'aiuto da parte dell'agricoltore o, negli Stati membri che applicano l'articolo 36 del presente regolamento, previa dichiarazione degli ettari ammissibili da parte dell'agricoltore.

 

4. Il pagamento ridistributivo è calcolato ogni anno dagli Stati membri moltiplicando una cifra stabilita dallo Stato membro che non sia superiore al 65 % del pagamento medio nazionale o regionale per ettaro per il numero di diritti all'aiuto che l'agricoltore ha attivato a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, o per il numero di ettari ammissibili dichiarati dall'agricoltore ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2. Il numero di tali diritti all'aiuto o di tali ettari non può essere superiore ad un massimo stabilito dagli Stati membri che non supera i 30 ettari o alle dimensioni medie delle aziende agricole riportate nell'allegato VIII se le dimensioni medie sono superiori a 30 ettari nello Stato membro interessato.

 

5. Purché siano rispettati i limiti massimi di cui al paragrafo 4, gli Stati membri possono stabilire a livello nazionale una graduazione entro il numero di ettari fissato a norma di detto paragrafo che si applichi in modo identico a tutti gli agricoltori.

 

6. Il pagamento medio nazionale per ettaro di cui al paragrafo 4 del presente articolo è stabilito dagli Stati membri in base al massimale nazionale fissato nell'allegato II per l'anno civile 2019 e al numero di ettari ammissibili dichiarati a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, o dell'articolo 36, paragrafo 2, nel 2015.

 

Il pagamento medio regionale per ettaro di cui al paragrafo 4 del presente articolo è stabilito dagli Stati membri prendendo una quota del massimale nazionale fissato nell'allegato II per l'anno civile 2019 e il numero di ettari ammissibili dichiarati nella regione interessata a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, nel 2015. Per ciascuna regione tale quota è calcolata dividendo il rispettivo massimale regionale stabilito a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, per il massimale nazionale stabilito a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, dopo l'applicazione della riduzione lineare di cui all'articolo 22, paragrafo 1, qualora l'articolo 30, paragrafo 2, non sia applicato.

 

7. Gli Stati membri provvedono affinché non sia concesso alcun beneficio di cui al presente capo agli agricoltori che risultino aver diviso la propria azienda, dopo il 18 ottobre 2011, al solo scopo di beneficiare del pagamento ridistributivo. Tale disposizione si applica anche agli agricoltori le cui aziende sono il risultato di tale divisione.

 

8. In caso di persona giuridica, o di associazione di persone fisiche o giuridiche, gli Stati membri possono applicare il numero massimo di diritti all'aiuto o ettari di cui al paragrafo 4 a livello dei membri di tali persone giuridiche o associazioni se il diritto nazionale prevede che i singoli membri assumano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori aventi lo status di capo dell'azienda, in particolare quanto al loro status economico, sociale e fiscale, a condizione che abbiano contribuito al rafforzamento delle strutture agricole delle persone giuridiche o associazioni interessate.

 

     Art. 42. Disposizioni finanziarie

1. Per finanziare il pagamento ridistributivo, gli Stati membri possono decidere entro la data di cui all'articolo 41, paragrafo 1, di usare fino al 30 % del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II. Essi comunicano alla Commissione le eventuali decisioni entro tale data.

 

2. In base alla percentuale del massimale nazionale utilizzata dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che fissano per ogni anno i corrispondenti massimali per il pagamento ridistributivo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 71, paragrafo 2.

 

CAPO 3

 

Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente

 

     Art. 43. Norme generali

1. Gli agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie sono tenuti ad applicare, su tutti i loro ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 32, paragrafi da 2 a 5, le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al paragrafo 2 del presente articolo o le pratiche equivalenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

 

2. Le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente sono le seguenti:

a) diversificare le colture,

b) mantenere il prato permanente esistente; e

c) avere un'area di interesse ecologico sulla superficie agricola.

 

3. Le pratiche equivalenti sono quelle che comprendono pratiche analoghe che generano un beneficio per il clima e l'ambiente di livello equivalente o superiore rispetto a quello generato da una o più delle pratiche di cui al paragrafo 2. Tali pratiche equivalenti e la pratica o le pratiche di cui al paragrafo 2 alle quali esse equivalgono sono elencate nell'allegato IX e sono contemplate da:

a) impegni assunti ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013;

b) sistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali, compresi i sistemi per la certificazione del rispetto della legislazione ambientale nazionale, al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013, che mirano a conseguire gli obiettivi relativi alla qualità del suolo e delle acque, alla biodiversità, alla salvaguardia del paesaggio e alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi. Tali sistemi di certificazione possono comprendere le pratiche elencate nell'allegato IX del presente regolamento, le pratiche di cui al paragrafo 2 del presente articolo o una combinazione di tali pratiche.

 

4. Le pratiche equivalenti di cui al paragrafo 3 non formano oggetto di doppio finanziamento.

 

5. Gli Stati membri possono decidere, se del caso anche a livello regionale, di limitare la scelta degli agricoltori di utilizzare le opzioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b).

 

6. Gli Stati membri possono decidere, se del caso anche a livello regionale, che gli agricoltori debbano assolvere tutti i loro pertinenti obblighi di cui al paragrafo 1 conformemente ai sistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali di cui al paragrafo 3, lettera b).

 

7. Alle condizioni di cui alle decisioni degli Stati membri di cui ai paragrafi 5 e 6, un agricolture può osservare una o più delle pratiche di cui al paragrafo 3, lettera a), solo se queste sostituiscono pienamente la pratica o le pratiche correlate di cui al paragrafo 2. Un agricoltore può avvalersi dei sistemi di certificazione di cui al paragrafo 3, lettera b), solo se contemplano l'intero obbligo di cui al paragrafo 1.

 

8. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni di cui ai paragrafi 5 e 6 e gli specifici impegni o sistemi di certificazione che intendono applicare come pratiche equivalenti ai sensi del paragrafo 3.

 

La Commissione valuta se le pratiche incluse negli specifici impegni o sistemi di certificazione sono contemplate nell'elenco di cui all'allegato IX e, in caso contrario, ne dà comunicazione agli Stati membri mediante atti di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 71, paragrafo 2, o paragrafo 3. Se la Commissione comunica a uno Stato membro che tali pratiche non sono contemplate nell'elenco di cui all'allegato IX, tale Stato membro non riconosce quali pratiche equivalenti, ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, gli specifici impegni o sistemi di certificazione oggetto della comunicazione della Commissione.

 

9. Fatti salvi i paragrafi 10 e 11 del presente articolo, l'applicazione della disciplina finanziaria e delle riduzioni lineari conformemente all'articolo 7 del presente regolamento e dell'applicazione dell'articolo 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013 gli Stati membri concedono il pagamento di cui al presente capo agli agricoltori che applicano, tra le pratiche di cui al paragrafo 1 del presente articolo, quelle che sono pertinenti per loro, nonché nella misura in cui i detti agricoltori si conformano agli articoli 44, 45 e 46 del presente regolamento.

 

Tale pagamento assume la forma di un pagamento annuo per ettaro ammissibile dichiarato a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, o dell'articolo 36, paragrafo 2, di un pagamento annuo per ettaro ammissibile dichiarato nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie, la cui entità è calcolata ogni anno dividendo l'importo risultante dall'applicazione dell'articolo 47 per il numero totale di ettari ammissibili dichiarati, conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, o all'articolo 36, paragrafo 2, nello Stato membro o nella regione interessati.

 

In deroga al secondo comma, gli Stati membri che decidano di applicare l'articolo 25, paragrafo 2, possono decidere di concedere il pagamento di cui al presente paragrafo come percentuale del valore totale dei diritti di pagamento che l'agricoltore ha attivato a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, per ciascun anno pertinente.

 

Per ogni anno e per ogni Stato membro o regione, tale percentuale è calcolata dividendo l'importo risultante dall'applicazione dell'articolo 47 per il valore totale di tutti i diritti all'aiuto attivati a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, in tale Stato membro o regione.

 

10. Gli agricoltori le cui aziende sono situate in tutto o in parte in zone contemplate dalle direttive 92/43/CEE, 2000/60/CE o 2009/147/CE hanno diritto al pagamento di cui al presente capo purché applichino le pratiche di cui al presente capo, nella misura in cui tali pratiche siano compatibili, nell'azienda in questione, con gli obiettivi di tali direttive.

 

11. Gli agricoltori che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto riguarda l'agricoltura biologica hanno diritto ipso facto al pagamento di cui al presente capo.

 

Il primo comma si applica solo alle unità dell'azienda dedite alla produzione biologica a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 834/2007.

 

12. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70, per:

a) aggiungere pratiche equivalenti all'elenco di cui all'allegato IX;

b) stabilire requisiti appropriati applicabili ai sistemi di certificazione nazionali o regionali di cui al paragrafo 3, lettera b) del presente regolamento, compreso il livello di garanzia che tali sistemi di certificazione devono fornire;

c) stabilire regole dettagliate per il calcolo dell'importo di cui all'articolo 28, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013 per le pratiche di cui all'allegato IX, sezione I, punti 3 e 4, e sezione III, punto 7 del presente regolamento, e ogni ulteriore pratica equivalente aggiunta a tale allegato a norma della lettera a) del presente paragrafo per cui è necessario un calcolo specifico al fine di evitare un doppio finanziamento.

 

13. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme sulla procedura per le comunicazioni, compreso un calendario per la loro presentazione, e la valutazione da parte della Commissione di cui al paragrafo 8. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 71, paragrafo 2.

 

     Art. 44. Diversificazione delle colture

1. Se i seminativi dell'agricoltore occupano dai 10 ai 30 ettari, e non sono interamente investiti a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale, su tali seminativi vi devono essere almeno due colture diverse. La coltura principale non supera il 75 % di detti seminativi.

 

Se i seminativi dell'agricoltore occupano oltre 30 ettari e non sono interamente investiti a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale, su tali seminativi vi devono essere almeno tre colture diverse. La coltura principale non occupa più del 75 % e le due colture principali non occupano insieme più del 95 % di tali seminativi.

 

2. Fatto salvo il numero di colture richieste a norma del paragrafo 1, i limiti massimi ivi stabiliti non si applicano alle aziende qualora l'erba o le altre piante erbacee da foraggio o i terreni lasciati a riposo occupino più del 75 % dei seminativi. In tali casi, la coltura principale sui seminativi rimanenti non occupa più del 75 % di tali seminativi rimanenti salvo nel caso in cui dette superfici rimanenti siano occupate da erba o altre piante erbacee da foraggio o terreni lasciati a riposo.

 

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle aziende:

a) i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, per terreni lasciati a riposo o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi, a condizione che i seminativi non sottoposti a tali impieghi non siano superiori a 30 ettari;

b) la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o per la coltivazione di colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi, a condizione che i seminativi non sottoposti a tali impieghi non siano superiori a 30 ettari;

c) i cui seminativi non sono stati dichiarati per più del 50 % dall'agricoltore nella sua domanda di aiuto dell'anno precedente e i cui seminativi, in esito a un raffronto delle domande di aiuto basate su strumenti geospaziali, sono coltivati nella loro totalità con una coltura diversa rispetto a quella dell'anno civile precedente;

d) che sono situate in zone a nord del 62o parallelo o in alcune zone contigue. Se i seminativi di tali aziende occupano oltre 10 ettari, su tali seminativi vi devono essere almeno due colture e nessuna di queste colture occupa più del 75 % della superficie a seminativo, a meno che la coltura principale sia costituita da erba o altre piante erbacee da foraggio o terreni lasciati a riposo.

 

4. Ai fini del presente articolo, si intende per "coltura":

a) una coltura appartenente a uno qualsiasi dei differenti generi definiti nella classificazione botanica delle colture;

b) una coltura appartenente a una qualsiasi delle specie nel caso delle brassicacee, solanacee e cucurbitacee;

c) i terreni lasciati a riposo;

d) erba o altre piante erbacee da foraggio.

 

La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate colture distinte anche se appartengono allo stesso genere.

 

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70, per:

a) riconoscere altri tipi di generi e specie diversi da quelli di cui al paragrafo 4 del presente articolo e

b) stabilire le norme in merito all'applicazione del calcolo preciso delle quote di diverse colture.

 

     Art. 45. Prato permanente

1. Gli Stati membri designano prati permanenti che sono sensibili sotto il profilo ambientale in zone contemplate dalle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE, incluse le torbiere e le zone umide ivi situate, e che richiedono una protezione rigorosa per conseguire gli obiettivi di dette direttive.

 

Al fine di assicurare la protezione dei prati permanenti di valore ambientale, gli Stati membri possono decidere di designare altre zone sensibili situate al di fuori delle zone contemplate dalle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE, compresi prati permanenti su terreni ricchi di carbonio.

 

Gli agricoltori non convertono o arano prati permanenti situati in zone designate dagli Stati membri a norma del primo comma e, se del caso, del secondo comma.

 

2. Gli Stati membri assicurano che il rapporto tra superfici investite a prato permanente e superficie agricola totale dichiarata dagli agricoltori a norma dell'articolo 73, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 non diminuisca in misura superiore al 5 % rispetto a una proporzione di riferimento determinata dagli Stati membri nel 2015 dividendo le superfici investite a prato permanente di cui al presente paragrafo, secondo comma, lettera a), per la superficie agricola totale di cui alla lettera b) di tale comma.

 

Al fine di stabilire la quota di riferimento di cui al primo comma:

a) la superficie investita a prato permanente è la superficie investita a pascolo permanente dichiarata nel 2012 o nel 2013, nel caso della Croazia, a norma del regolamento (CE) n. 73/2009 dagli agricoltori soggetti agli obblighi di cui al presente capo, nonché la superficie investita a prato permanente dichiarata nel 2015 a norma dell'articolo 73, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 dagli agricoltori soggetti agli obblighi di cui al presente capo che non è stata dichiarata pascolo permanente nel 2012 o, nel caso della Croazia, nel 2013;

b) la superficie agricola totale è la superficie agricola dichiarata nel 2015 a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 dagli agricoltori soggetti agli obblighi di cui al presente capo.

 

La quota di riferimento relativa ai terreni a prato permanente è ricalcolata qualora gli agricoltori soggetti agli obblighi di cui al presente capo abbiano l'obbligo di riconvertire superfici in prato permanente nel 2015 o nel 2016 a norma dell'articolo 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013. In tali casi le dette superfici sono aggiunte ai terreni a prato permanente di cui al secondo comma, lettera a), del presente paragrafo.

 

Il rapporto relativo ai prati permanenti è stabilito ogni anno sulla base delle superfici dichiarate dagli agricoltori soggetti agli obblighi di cui al presente capo per tale anno in questione a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013.

 

L'obbligo di cui al presente paragrafo si applica a livello nazionale, regionale o all'opportuno livello subregionale. Gli Stati membri possono decidere di applicare l'obbligo di mantenere prati permanenti a livello di azienda al fine di assicurare che il rapporto relativo ai prati permanenti non diminuisca in misura superiore al 5 %. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'eventuale decisione entro il 1 agosto 2014.

 

Gli Stati membri comunicano alla Commissione la quota di riferimento e il rapporto di cui al presente paragrafo.

 

3. Se è accertato che il rapporto di cui al paragrafo 2 è diminuito in misura superiore al 5 % a livello regionale o subregionale o, se del caso, a livello nazionale, lo Stato membro interessato impone a livello aziendale l'obbligo di riconvertire superfici in superfici investite a prato permanente per gli agricoltori che dispongono di superfici convertite da superfici investite a pascolo permanente o prato permanente ad altri usi durante un periodo nel passato.

 

Tuttavia, se la superficie a prato permanente in termini assoluti stabiliti conformemente al paragrafo 2, secondo comma, lettera a), è mantenuta entri determinati limiti, l'obbligo di cui al paragrafo2, primo comma, si considera soddisfatto.

 

4. Il paragrafo 3 non si applica quando la diminuzione inferiore alla soglia derivi dall'imboschimento, che è compatibile con l'ambiente e che non include impianti di bosco ceduo a rotazione rapida, alberi di natale o specie a rapido accrescimento per uso energetico.

 

5. Affinché sia mantenuto il rapporto relativo ai prati permanenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70, per stabilire norme dettagliate riguardanti il mantenimento dei prati permanenti, comprese norme riguardanti la riconversione in caso di non osservanza dell'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, norme applicabili agli Stati membri ai fini dell'istituzione a livello di azienda dell'obbligo di mantenimento dei prati permanenti di cui ai paragrafi 2 e 3 e ogni eventuale adeguamento della quota di riferimento di cui al paragrafo 2 che possa rendersi necessario.

 

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70:

a) per stabilire il quadro nell'ambito del quale sono effettuate le designazioni di altre zone sensibili di cui al paragrafo 1 del presente articolo;

b) per definire metodi particolareggiati per la determinazione del rapporto tra prato permanente e superficie agricola totale da mantenere a norma del paragrafo 2 del presente articolo;

c) per definire il periodo nel passato di cui al paragrafo 2 bis del presente articolo.

 

7. La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono i limiti di cui al paragrafo 3, secondo comma, del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 71, paragrafo 2.

 

     Art. 46. Aree di interesse ecologico

1. Quando i seminativi di un'azienda coprono più di 15 ettari, l'agricoltore provvede affinché, a decorrere dal 1 gennaio 2015, una superficie corrispondente ad almeno il 5 % dei seminativi dell'azienda dichiarati dall'agricoltore a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 e, se considerate aree di interesse ecologico dallo Sato membro ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, comprendente le superfici di cui a detto paragrafo, lettere c), d), g) e h), sia costituita da aree di interesse ecologico.

 

La percentuale di cui al primo comma del presente paragrafo può essere aumentata dal 5 % al 7 % alle condizioni di cui ad un atto legislativo del Parlamento europeo e del Consiglio a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, TFUE.

 

Entro il 31 marzo 2017 la Commissione presenta una relazione di valutazione sull'attuazione del primo comma del presente paragrafo corredata, se del caso, di una proposta relativa all'atto legislativo di cui al secondo comma.

 

2. Entro il 1 agosto 2014, gli Stati membri decidono che una o più delle seguenti superfici siano considerate aree di interesse ecologico:

a) terreni lasciati a riposo;

b) terrazze;

c) elementi caratteristici del paesaggio, compresi gli elementi adiacenti ai seminativi dell'azienda, in deroga all'articolo 43, paragrafo 1, del presente regolamento, tra questi possono rientrare elementi caratteristici del paesaggio che non sono inclusi nella superficie ammissibile a norma dell'articolo 76, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1306/2013;

d) fasce tampone, comprese le fasce tampone occupate da prati permanenti, a condizione che queste siano distinte dalla superficie agricola ammissibile adiacente;

e) ettari agroforestali che ricevono, o che hanno ricevuto, sostegno a norma dell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e/o dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1305/2013;

f) fasce di ettari ammissibili lungo le zone periferiche delle foreste;

g) superfici con bosco ceduo a rotazione rapida, senza impiego di concime minerale e/o prodotti fitosanitari;

h) superfici oggetto di imboschimento ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del presente regolamento;

i) superfici con colture intercalari o manto vegetale ottenuto mediante l'impianto o la germinazione di sementi, alle condizioni di cui all'applicazione dei fattori di ponderazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo;

j) superfici con colture azotofissatrici.

 

Ad eccezione delle superfici dell'azienda di cui al primo comma, lettere j) e k), del presente paragrafo, l'area di interesse ecologico è situata sui seminativi dell'azienda. Nel caso delle aree di cui al primo comma, lettere c) e d), del presente paragrafo, l'area di interesse ecologico può altresì essere adiacente ai seminativi dell'azienda dichiarati dall'agricoltore a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a) del regolamento (UE) n. 1306/2013.

 

3. Per semplificare l'amministrazione e tener conto delle caratteristiche dei tipi di aree di interesse ecologico elencate nel paragrafo 2, primo comma, nonché per facilitarne la misurazione, gli Stati membri possono avvalersi, quando calcolano gli ettari totali rappresentati dall'area di interesse ecologico dell'azienda, dei fattori di conversione e/o di ponderazione che figurano nell'allegato X. Qualora uno Stato membro decida di considerare area di interesse ecologico l'area di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera i), o qualsiasi altra area sottoposta a una ponderazione inferiore a 1, è tenuto ad avvalersi dei fattori di ponderazione che figurano nell'allegato X.

 

4. Il paragrafo 1 non si applica alle aziende:

a) i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, per terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi, a condizione che i seminativi non sottoposti a tali impieghi non siano superiori a 30 ettari;

b) la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o è sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi, a condizione che i seminativi non sottoposti a tali impieghi non siano superiori a 30 ettari.

 

5. Gli Stati membri possono decidere di applicare fino alla metà dei punti percentuali delle aree di interesse ecologico di cui al paragrafo 1 a livello regionale al fine di ottenere aree di interesse ecologico adiacenti. Gli Stati membri designano le aree e gli obblighi degli agricoltori o dei gruppi di agricoltori partecipanti. Lo scopo della designazione delle aree e degli obblighi è supportare l'attuazione delle politiche dell'Unione in materia di ambiente, clima e biodiversità.

 

6. Gli Stati membri possono decidere di consentire agli agricoltori le cui aziende si trovano nelle immediate vicinanze di ottemperare collettivamente all'obbligo di cui al paragrafo 1 ("attuazione collettiva"), purché le aree di interesse ecologico interessate siano adiacenti. Per supportare l'attuazione delle politiche dell'Unione in materia di ambiente, clima e biodiversità, gli Stati membri possono designare le aree sulle quali l'attuazione collettiva è possibile e possono imporre ulteriori obblighi agli agricoltori o ai gruppi di agricoltori partecipanti a tale realizzazione collettiva.

 

Ciascun agricoltore che partecipa a tale attuazione collettiva provvede affinché almeno il 50 % della superficie soggetta all'obbligo di cui al paragrafo 1 sia situata sul terreno della sua azienda e in conformità al paragrafo 2, secondo comma. Il numero degli agricoltori che partecipano a tale attuazione collettiva non è superiore a dieci.

 

7. Gli Stati membri la cui superficie di terreno complessiva è occupata per oltre il 50 % da foreste possono decidere che il paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle aziende situate nelle zone designate dagli Stati membri quali zone soggette a vincoli naturali a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a) o b), del regolamento (UE) n. 1305/2013, a condizione che oltre il 50 % della superficie di terreno dell'unità di cui al secondo comma del presente paragrafo sia occupato da foreste e che il rapporto tra terreni forestali e terreni agricoli sia superiore a 3:1.

 

La superficie occupata da foreste e il rapporto fra terreni forestali e terreni agricoli sono valutati a livello di area equivalente al livello LAU2 o a livello di altra unità chiaramente delimitata che copra un'unica e ben definita area geografica contigua avente condizioni agricole simili.

 

8. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni di cui al paragrafo 2 entro il 1 agosto 2014 e ogni altra decisione di cui ai paragrafi 3, 5, 6 o 7 entro il 1 agosto dell'anno precedente la loro applicazione.

 

9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70:

a) che stabiliscano ulteriori criteri per i tipi di superfici di cui al paragrafo 2 del presente articolo che possono essere considerati aree di interesse ecologico;

b) che aggiungano altri tipi di superfici, oltre a quelli di cui al paragrafo 2, che possono essere presi in considerazione al fine di rispettare la percentuale di cui al paragrafo 1;

c) che adeguino l'allegato X al fine di determinare i fattori di conversione e di ponderazione di cui al paragrafo 3 e di tenere conto dei criteri e/o dei tipi di superfici che devono essere definiti dalla Commissione a norma delle lettere a) e b) del presente paragrafo;

d) che fissino norme per l'attuazione di cui ai paragrafi 5 e 6, compresi i requisiti minimi sulla suddetta attuazione;

e) che fissino il quadro entro il quale gli Stati membri debbano definire i criteri che le aziende devono rispettare per essere considerate situate nelle immediate vicinanze ai fini del paragrafo 6;

f) che stabiliscano i metodi per la determinazione della percentuale della superficie di terreno complessiva coperta da foreste e del rapporto tra terreni forestali e terreni agricoli di cui al paragrafo 7.

 

     Art. 47. Disposizioni finanziarie

1. Per finanziare il pagamento di cui al presente capo, gli Stati membri usano il 30 % del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II.

 

2. Gli Stati membri applicano il pagamento di cui al presente capo a livello nazionale.

 

Gli Stati membri, quando applicano l'articolo 23, possono decidere di applicare il pagamento a livello regionale. In tal caso, essi usano in ciascuna regione una quota del massimale fissato a norma del paragrafo 3 del presente articolo. Per ciascuna regione tale quota è calcolata dividendo il rispettivo massimale regionale stabilito a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, per il massimale nazionale determinato a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, previa applicazione della riduzione lineare di cui all'articolo 30, paragrafo 1, qualora non si applichi il paragrafo 2 di detto articolo.

 

3. La Commissione adotta ogni anno atti di esecuzione che stabiliscono il massimale corrispondente per il pagamento di cui al presente capo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 71, paragrafo 2.

 

CAPO 4

 

Pagamento per le zone soggette a vincoli naturali

 

     Art. 48. Norme generali

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di concedere un pagamento agli agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie di cui al capo 1 e le cui aziende sono situate in tutto o in parte in zone soggette a vincoli naturali designate dagli Stati membri a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013 ("pagamento per le zone soggette a vincoli naturali").

 

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di concedere il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali per tutte le zone contemplate dal paragrafo 1 oppure, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, di limitare tale pagamento ad alcune di queste zone.

 

3. Fatti salvi il paragrafo 2 del presente articolo, l'applicazione della disciplina finanziaria, la riduzione dei pagamenti ai sensi dell'articolo 11, la riduzione lineare a norma dell'articolo 7 del presente regolamento e l'applicazione dell'articolo 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013, il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali è concesso annualmente per gli ettari ammissibili situati nelle zone alle quali uno Stato membro ha deciso di concedere un pagamento a norma del paragrafo 2 del presente articolo. Esso è erogato dietro attivazione dei diritti all'aiuto su tali ettari detenuti dall'agricoltore interessato oppure, negli Stati membri che applicano l'articolo 36 del presente regolamento, previa dichiarazione di tali superfici ammissibili da parte dell'agricoltore interessato.

 

4. Il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali, per ettaro, è calcolato dividendo l'importo risultante dall'applicazione dell'articolo 49 per il numero di ettari ammissibili dichiarati a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, o dell'articolo 36, paragrafo 2, che sono situati nelle zone alle quali uno Stato membro ha deciso di concedere un pagamento a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

 

Gli Stati membri hanno altresì la facoltà di fissare, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, un numero massimo di ettari per azienda agricola per i quali può essere concesso sostegno ai sensi del presente capo.

 

5. Gli Stati membri hanno la facoltà di applicare il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali a livello regionale alle condizioni previste dal presente paragrafo purché abbiano identificato le regioni interessate secondo criteri oggettivi e non discriminatori e, in particolare, i relativi vincoli naturali, nonché il rigore dei medesimi, e le loro condizioni agronomiche.

 

Gli Stati membri suddividono tra le regioni il massimale nazionale di cui all'articolo 63, paragrafo 1, secondo criteri oggettivi e non discriminatori.

 

Il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali a livello regionale è calcolato dividendo il massimale regionale calcolato a norma del secondo comma del presente paragrafo per il numero di ettari ammissibili dichiarati nella rispettiva regione a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, o dell'articolo 36, paragrafo 2, che sono situati nelle zone alle quali uno Stato membro ha deciso di concedere un pagamento a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

 

     Art. 49. Disposizioni finanziarie

1. Per finanziare il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali, gli Stati membri hanno la facoltà di decidere, entro il 1 agosto 2014, di utilizzare fino al 5 % del loro massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II. Essi comunicano alla Commissione tali eventuali decisioni entro tale data.

 

Gli Stati membri hanno la facoltà di rivedere entro il 1 agosto 2016 la propria decisione e di modificarla, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2017. Essi comunicano tali eventuali decisioni alla Commissione entro il 1 agosto 2016.

 

2. In base alla percentuale del massimale nazionale utilizzata dagli Stati membri a norma del paragrafo 1, la Commissione adotta ogni anno atti di esecuzione che stabiliscono i corrispondenti massimali per il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 71, paragrafo 2.

 

CAPO 5

 

Pagamento per i giovani agricoltori

 

     Art. 50. Norme generali

1. Gli Stati membri concedono un pagamento annuo ai giovani agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie di cui al capo 1 ("pagamento per i giovani agricoltori").

2. Ai fini del presente capo, per "giovane agricoltore" si intende una persona fisica:

a) che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda o che sia già insediata in un'azienda agricola nei cinque anni che precedono la prima presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e

b) che non ha più di 40 anni nell'anno della presentazione della domanda di cui alla lettera a).

 

3. Gli Stati membri possono stabilire ulteriori criteri di ammissibilità oggettivi e non discriminatori, in termini di competenze adeguate e/o requisiti di formazione, per i giovani agricoltori che richiedono il pagamento per i giovani agricoltori.

 

4. Fatte salve l'applicazione della disciplina finanziaria, la riduzione dei pagamenti ai sensi dell'articolo 11, le riduzioni lineari a norma dell'articolo 7 del presente regolamento e l'applicazione dell'articolo 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013, il pagamento per i giovani agricoltori è concesso annualmente dietro attivazione dei diritti all'aiuto da parte dell'agricoltore oppure, negli Stati membri che applicano l'articolo 36 del presente regolamento, previa dichiarazione degli ettari ammissibili da parte dell'agricoltore.

 

5. Il pagamento per i giovani agricoltori è concesso a ciascun agricoltore per un periodo massimo di cinque anni. Tale periodo è ridotto del numero di anni trascorsi tra l'insediamento di cui al paragrafo 2, lettera a) e la prima presentazione della domanda per l'aiuto per i giovani agricoltori.

 

6. Gli Stati membri che non applicano l'articolo 36 calcolano ogni anno l'importo del pagamento per i giovani agricoltori moltiplicando il numero di diritti che l'agricoltore ha attivato a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, per una cifra corrispondente:

a) al 25 % del valore medio dei diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti dall'agricoltore; o

b) al 25 % di un importo calcolato dividendo una percentuale fissa del massimale nazionale per l'anno civile 2019, fissato nell'allegato II per il numero di tutti gli ettari ammissibili dichiarati nel 2015 a norma dell'articolo 33, paragrafo 1. Tale percentuale fissa è pari alla percentuale del massimale nazionale rimanente per il regime di pagamento di base a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, per il 2015.

 

7. Gli Stati membri che applicano l'articolo 36 calcolano ogni anno l'importo del pagamento per i giovani agricoltori moltiplicando una cifra corrispondente al 25 % del pagamento unico per superficie calcolato a norma dell'articolo 36 per il numero di ettari ammissibili che l'agricoltore ha dichiarato a norma dell'articolo 36, paragrafo 2.

 

8. In deroga ai paragrafi 6 e 7, gli Stati membri possono calcolare ogni anno l'importo del pagamento per i giovani agricoltori moltiplicando una cifra corrispondente al 25 % del pagamento medio nazionale per ettaro per il numero di diritti che l'agricoltore ha attivato a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, o per il numero di ettari ammissibili che l'agricoltore ha dichiarato a norma dell'articolo 36, paragrafo 2.

 

Il pagamento medio nazionale per ettaro è calcolato dividendo il massimale nazionale per l'anno civile 2019, fissato nell'allegato II, per il numero di ettari ammissibili dichiarati nel 2015 a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, o dell'articolo 36, paragrafo 2.

 

9. Gli Stati membri fissano un unico limite massimo applicabile al numero di diritti all'aiuto attivati dall'agricoltore o al numero degli ettari ammissibili dichiarati dall'agricoltore. Tale limite non è inferiore a 25 o superiore a 90. Nell'applicare i paragrafi 6, 7 e 8, gli Stati membri rispettano tale limite.

 

10. Anziché applicare i paragrafi da 6 a 9, gli Stati membri possono assegnare un importo forfettario annuo per agricoltore calcolato moltiplicando un numero fisso di ettari per una cifra corrispondente al 25 % del pagamento medio nazionale per ettaro stabilito a norma del paragrafo 8.

 

Il numero fisso di ettari di cui al primo comma del presente paragrafo è calcolato dividendo il numero totale degli ettari ammissibili dichiarati a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, o dell'articolo 36, paragrafo 2, dai giovani agricoltori che richiedono il pagamento per i giovani agricoltori nel 2015 per il numero totale dei giovani agricoltori che richiedono tale pagamento nel 2015.

 

Uno Stato membro può ricalcolare il numero fisso di ettari in qualsiasi anno successivo al 2015 in caso di significative modifiche del numero di giovani agricoltori che richiedono il pagamento o delle dimensioni delle aziende dei giovani agricoltori, o entrambi.

 

L'importo forfettario annuale che può essere concesso a un agricoltore non supera l'ammontare totale del suo pagamento di base prima dell'applicazione dell'articolo 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

 

11. Per garantire la tutela dei diritti dei beneficiari ed evitare discriminazioni tra loro, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70, in merito alle condizioni alle quali le persone giuridiche possono essere ammesse a beneficiare del pagamento per i giovani agricoltori

 

     Art. 51. Disposizioni finanziarie

1. Per finanziare il pagamento per i giovani agricoltori, gli Stati membri usano una percentuale non superiore al 2 % del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1 agosto 2014, la percentuale stimata necessaria per finanziare il pagamento.

 

Gli Stati membri hanno la facoltà di riesaminare entro il 1 agosto di ogni anno la propria percentuale stimata, con effetto a decorrere dall'anno successivo. Essi comunicano alla Commissione la percentuale riesaminata entro il 1 agosto dell'anno precedente all'anno della sua applicazione.

 

2. Fatta salva la percentuale massima del 2 % fissata al paragrafo 1 del presente articolo, se l'importo totale del pagamento per i giovani agricoltori chiesto in uno Stato membro in un dato anno supera il massimale fissato a norma del paragrafo 4 del presente articolo e se tale massimale è inferiore a tale massimo, detto Stato membro finanzia la differenza applicando l'articolo 30, paragrafo 7, primo comma, lettera f), nell'anno pertinente, praticando una riduzione lineare di tutti i pagamenti da concedere a tutti gli agricoltori a norma dell'articolo 32 o dell'articolo 36, paragrafo 2. o di entrambe tali disposizioni

 

3. Se l'importo totale del pagamento per i giovani agricoltori chiesto in uno Stato membro in un dato anno supera il massimale fissato a norma del paragrafo 4 del presente articolo e se tale massimale è pari al 2 % del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II, gli Stati membri praticano una riduzione lineare degli importi da erogare ai sensi dell'articolo 50 per rispettare tale massimale.

 

4. Sulla base della percentuale comunicata dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione adotta ogni anno atti di esecuzione che stabiliscono i massimali corrispondenti per il pagamento per i giovani agricoltori.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 71, paragrafo 2.

 

TITOLO IV

 

SOSTEGNO ACCOPPIATO

 

CAPO 1

 

Sostegno accoppiato facoltativo

 

     Art. 52. Norme generali

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di concedere un sostegno accoppiato agli agricoltori alle condizioni previste dal presente capo (in prosieguo nel presente capo "sostegno accoppiato").

 

2. Il sostegno accoppiato può essere concesso ai settori e alle produzioni seguenti: cereali, semi oleosi, colture proteiche, legumi da granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e prodotti lattiero-caseari, sementi, carni ovine e caprine, carni bovine, olio di oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, barbabietola, canna e cicoria da zucchero, prodotti ortofrutticoli e bosco ceduo a rotazione rapida.

 

3. Il sostegno accoppiato può essere concesso esclusivamente a quei settori o a quelle regioni di uno Stato membro in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli che rivestono particolare importanza per ragioni economiche, sociali o ambientali, si trovano in difficoltà.

 

4. In deroga al paragrafo 3, il sostegno accoppiato può essere concesso anche agli agricoltori che:

a) al 31 dicembre 2014, hanno diritti all'aiuto concessi a norma del titolo III, capitolo 3, sezione 2, e dell'articolo 71 quaterdecies del regolamento (CE) n. 1782/2003 e a norma dell'articolo 60 e dell'articolo 63, quarto comma, del regolamento (CE) n. 73/2009; e

b) non hanno nella loro disponibilità ettari ammissibili ai fini dell'attivazione di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base di cui al titolo III, capo 1, del presente regolamento.

 

5. Il sostegno accoppiato può essere concesso soltanto nella misura necessaria a incentivare il mantenimento degli attuali livelli di produzione nei settori o nelle regioni interessati.

 

6. Il sostegno accoppiato assume la forma di un pagamento annuo ed è concesso entro determinati limiti quantitativi e sulla base di superfici e rese fisse o di un numero fisso di capi.

 

7. In caso di persona giuridica, o di associazione di persone fisiche o giuridiche, gli Stati membri possono applicare i limiti di cui al paragrafo 6 a livello dei membri di tali persone giuridiche o associazioni se il diritto nazionale prevede che i singoli membri assumano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori aventi lo status di capo dell'azienda, in particolare quanto al loro status economico, sociale e fiscale, a condizione che abbiano contribuito al rafforzamento delle strutture agricole delle persone giuridiche o associazioni interessate.

 

8. Il sostegno accoppiato concesso a norma del presente articolo è coerente con le altre misure e politiche dell'Unione.

 

9. Per garantire un uso efficiente e mirato dei fondi dell'Unione ed evitare un doppio finanziamento attraverso altri strumenti analoghi di sostegno, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70 che stabiliscono:

a) le condizioni per la concessione del sostegno accoppiato;

b) norme in materia di coerenza con altre misure dell'Unione e di cumulo del sostegno.

 

     Art. 53. Disposizioni finanziarie

1. Per finanziare il sostegno accoppiato, gli Stati membri possono decidere, entro il 1 agosto dell'anno che precede il primo anno di attuazione di tale sostegno, di utilizzare fino all'8 % del loro massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri hanno la facoltà di decidere di utilizzare fino al 13 % del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II purché:

a) fino al 31 dicembre 2014:

i) applichino il regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo V del regolamento (CE) n. 73/2009;

ii) finanzino misure a norma dell'articolo 111 del medesimo regolamento; o

iii) siano interessati dalla deroga di cui all'articolo 69, paragrafo 5, o, nel caso di Malta, di cui all'articolo 69, paragrafo 1, del medesimo regolamento e/o

 

b) usino, in totale, per almeno un anno nel periodo 2010-2014, oltre il 5 % dell'importo a loro disposizione per la concessione dei pagamenti diretti di cui ai titoli III e IV, ad eccezione del titolo IV, capitolo 1, sezione 6; e V del regolamento (CE) n. 73/2009 per finanziare:

i) le misure di cui al titolo III, capitolo 2, sezione 2, del regolamento (CE) n. 73/2009;

ii) il sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iv), e all'articolo 68, paragrafo 1, lettere b) ed e), del medesimo regolamento; o

iii) le misure di cui al titolo IV, capitolo 1, ad eccezione della sezione 6, del medesimo regolamento.

 

3. La percentuale del massimale nazionale annuo di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere aumentata fino a due punti percentuali per gli Stati membri che decidono di utilizzare almeno il 2 % del loro massimale nazionale annuo quale stabilito nell'allegato II per il sostegno alla produzione di colture proteiche a norma del presente capo.

 

4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri che hanno usato, in totale, per almeno un anno nel periodo 2010-2014, oltre il 10 % dell'importo a loro disposizione per la concessione dei pagamenti diretti di cui ai titoli III e IV, ad eccezione del titolo IV, capitolo 1, sezione 6, e V del regolamento (CE) n. 73/2009, per finanziare:

a) le misure di cui al titolo III, capitolo 2, sezione 2, del regolamento (CE) n. 73/2009;

b) il sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iv), e all'articolo 68, paragrafo 1, lettere b) ed e), del medesimo regolamento; o

c) le misure di cui al titolo IV, capitolo 1, ad eccezione della sezione 6, del medesimo regolamento

 

possono decidere di utilizzare più del 13 % del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II del presente regolamento previa approvazione della Commissione in conformità all'articolo 55 del presente regolamento.

 

5. In deroga alle percentuali fissate nei paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri possono decidere di utilizzare fino a 3 milioni di EUR all'anno per finanziare il sostegno accoppiato.

 

6. Gli Stati membri hanno la facoltà di rivedere entro il 1 agosto 2016 la decisione adottata a norma dei paragrafi da 1 a 4 e di decidere, con effetto a decorrere dal 2017:

a) di lasciare invariata, aumentare o diminuire la percentuale fissata a norma dei paragrafi 1, 2 e 3, entro i limiti ivi eventualmente stabiliti, o di lasciare invariata o diminuire la percentuale fissata a norma del paragrafo 4;

b) di modificare le condizioni per la concessione del sostegno;

c) di porre termine alla concessione del sostegno a norma del presente capo.

 

7. Sulla base della decisione adottata da ciascuno Stato membro a norma dei paragrafi da 1 a 6 del presente articolo, la Commissione adotta ogni anno atti di esecuzione che fissano i corrispondenti massimali per il sostegno accoppiato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 71, paragrafo 2.

 

     Art. 54. Comunicazioni

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni di cui all'articolo 53 entro le date previste da tale articolo. Ad esclusione della decisione di cui all'articolo 53, paragrafo 6, lettera c), la comunicazione contiene informazioni sulle regioni interessate, sui tipi di agricoltura o i sui settori selezionati e sul livello di sostegno da concedere.

 

2. Le decisioni di cui all'articolo 53, paragrafi 2 e 4, o, se del caso, di cui all'articolo 53, paragrafo 6, lettera a), contengono una descrizione dettagliata della situazione particolare della regione interessata e delle caratteristiche particolari dei tipi di agricoltura o dei settori agricoli specifici che rendono la percentuale di cui all'articolo 53, paragrafo 1, insufficiente per far fronte alle difficoltà di cui all'articolo 52, paragrafo 3, e che giustificano un aumento del livello di sostegno.

 

     Art. 55. Approvazione della Commissione

1. La Commissione adotta atti di esecuzione senza applicare la procedura di cui all'articolo 71, paragrafo 2, o paragrafo 3, che approvano la decisione di cui all'articolo 53, paragrafo 4, o, se del caso, all'articolo 53, paragrafo 6, lettera a), se è dimostrato che, nel settore o nella regione interessati, esiste una delle seguenti esigenze:

a) la necessità di mantenere un determinato livello di una produzione specifica a causa della mancanza di alternative e di ridurre il rischio di abbandono della produzione e con i conseguenti problemi sociali e/o ambientali;

b) la necessità di fornire un approvvigionamento stabile all'industria di trasformazione locale, evitando in tal modo le conseguenze economiche e sociali negative di una eventuale ristrutturazione;

c) la necessità di compensare gli agricoltori di un determinato settore per gli svantaggi derivanti dal protrarsi delle perturbazioni sul relativo mercato;

d) la necessità di intervenire qualora l'esistenza di qualsiasi altro sostegno disponibile nell'ambito del presente regolamento, del regolamento (UE) n. 1305/2013 o di qualsiasi regime di aiuti di Stato approvato sia ritenuta insufficiente a soddisfare le esigenze di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo.

 

2. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme sulla procedura di valutazione e approvazione delle decisioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 71, paragrafo 2.

 

CAPO 2

 

Pagamento specifico per il cotone

 

     Art. 56. Ambito di applicazione

Alle condizioni specificate nel presente capo, è concesso un aiuto agli agricoltori che producono cotone di cui al codice NC 5201 00 ("pagamento specifico per il cotone").

 

     Art. 57. Ammissibilità

1. Il pagamento specifico per il cotone è concesso per ettaro di superficie ammissibile investita a cotone. La superficie è ammissibile solo se situata su terreni agricoli autorizzati dallo Stato membro per la coltivazione del cotone, seminata con varietà autorizzate dallo Stato membro ed effettivamente sottoposta a raccolta in condizioni di crescita normali.

 

Il pagamento specifico per il cotone è erogato per cotone che risponde a criteri di qualità sanitaria, di equità e di commerciabilità

 

2. Gli Stati membri autorizzano i terreni e le varietà di cui al paragrafo 1 in conformità delle norme e alle condizioni da adottare a norma del paragrafo 3.

 

3. Al fine di garantire una gestione efficiente del pagamento specifico per il cotone, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70, in merito alle norme e alle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione per i terreni e le varietà ai fini del pagamento specifico per il cotone.

 

4. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme sulla procedura di rilascio dell'autorizzazione per i terreni e le varietà ai fini del pagamento specifico per il cotone e sulle notifiche ai produttori riguardo all'autorizzazione medesima. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 71, paragrafo 2.

 

     Art. 58. Superfici di base, rese fisse e importi di riferimento

1. Sono stabilite le seguenti superfici nazionali di base:

- Bulgaria: 3 342 ha,

- Grecia: 250 000 ha,

- Spagna: 48 000 ha,

- Portogallo: 360 ha.

 

2. Sono stabilite le seguenti rese fisse nel periodo di riferimento:

- Bulgaria: 1,2 t/ha,

- Grecia: 3,2 t/ha,

- Spagna: 3,5 t/ha,

- Portogallo: 2,2 t/ha.

 

3. L'importo del pagamento specifico per ettaro di superficie ammissibile è calcolato moltiplicando le rese di cui al paragrafo 2 per i seguenti importi di riferimento:

- Bulgaria: 584,88 EUR nel 2015 e 649,45 EUR a decorrere dal 2016;

- Grecia: 234,18 EUR,

- Spagna: 362,15 EUR,

- Portogallo: 228,00 EUR.

 

4. Se in un determinato Stato membro la superficie ammissibile coltivata a cotone supera in un dato anno la superficie di base fissata al paragrafo 1, l'importo di cui al paragrafo 3 per tale Stato membro è ridotto in proporzione al superamento della superficie di base.

 

5. Per rendere possibile l'applicazione del pagamento specifico per il cotone, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70, in merito alle condizioni di concessione di tale pagamento, ai requisiti di ammissibilità e alle pratiche agronomiche.

 

6. La Commissione ha la facoltà di adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme relative al calcolo della riduzione di cui al paragrafo 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 71, paragrafo 2.

 

     Art. 59. Organizzazioni interprofessionali riconosciute

1. Ai fini del presente capo, per "organizzazione interprofessionale riconosciuta" si intende una persona giuridica costituita da produttori di cotone e da almeno un'impresa di sgranatura, che svolge attività quali:

a) contribuire a un migliore coordinamento delle modalità di immissione del cotone sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;

b) redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell'Unione;

c) orientare la produzione verso prodotti che rispondono meglio alle esigenze del mercato e alla domanda dei consumatori, in particolare in termini di qualità e di tutela dei consumatori;

d) aggiornare i metodi e i mezzi per migliorare la qualità del prodotto;

e) elaborare strategie di commercializzazione per promuovere il cotone mediante sistemi di certificazione della qualità.

 

2. Lo Stato membro sul cui territorio sono stabilite le imprese di sgranatura procede al riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali che soddisfano i criteri da definire a norma del paragrafo 3.

 

3. Per garantire l'applicazione efficace del pagamento specifico per il cotone, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70 al fine di stabilire:

a) i criteri per il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali;

b) gli obblighi dei produttori;

c) le norme atte a disciplinare la situazione in cui un'organizzazione interprofessionale riconosciuta non soddisfi i criteri di cui alla lettera a).

 

     Art. 60. Concessione del pagamento

1. Agli agricoltori è concesso il pagamento specifico per il cotone per ettaro di superficie ammissibile a norma dell'articolo 58.

 

2. In caso di agricoltori membri di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta, il pagamento specifico per il cotone per ettaro di superficie ammissibile nei limiti della superficie di base fissata all'articolo 58, paragrafo 1, è maggiorato di 2 EUR.

 

TITOLO V

 

REGIME PER I PICCOLI AGRICOLTORI

 

     Art. 61. Norme generali

1. Gli Stati membri possono stabilire un regime per i piccoli agricoltori secondo le condizioni previste nel presente titolo ("regime per i piccoli agricoltori").

 

Gli agricoltori che nel 2015 detengono diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, oppure, negli Stati membri che applicano l'articolo 36, che hanno chiesto l'applicazione del regime di pagamento unico per superficie e che soddisfano i requisiti minimi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, hanno la facoltà di optare per la partecipazione al regime per i piccoli agricoltori.

 

2. I pagamenti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori sostituiscono i pagamenti da concedere a norma dei titoli III e IV.

 

Il primo comma non si applica nel caso in cui uno Stato membro opti per le modalità di pagamento previste all'articolo 63, paragrafo 2, primo comma, lettera a). In tal caso, il pagamento è sottoposto alle rispettive condizioni stabilite ai titoli III eIV, fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo.

 

3. Gli agricoltori che partecipano al regime per i piccoli agricoltori sono esonerati dalle pratiche agricole di cui al titolo III, capo 3.

 

4. Nessun beneficio previsto dal presente titolo è concesso a favore degli agricoltori che risultano aver creato artificialmente, dopo il 18 ottobre 2011, le condizioni per beneficiare del regime per i piccoli agricoltori.

 

     Art. 62. Partecipazione

1. Gli agricoltori che intendono partecipare al regime per i piccoli agricoltori presentano una domanda entro una data che sarà fissata dagli Stati membri, ma comunque entro il 15 ottobre 2015. La data fissata dagli Stati membri non può, tuttavia, essere precedente all'ultimo giorno previsto per la presentazione di una domanda di partecipazione al regime di pagamento di base o al regime di pagamento unico per superficie.

 

Gli agricoltori che non hanno presentato domanda di partecipazione al regime per i piccoli agricoltori alla data fissata dallo Stato membro che decidono di ritirarsi dal regime medesimo dopo tale data o che sono stati selezionati per il sostegno a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013 non hanno più diritto a partecipare al regime.

 

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono disporre che gli agricoltori il cui importo di pagamenti diretti a norma dei titoli III e IV è inferiore all'importo massimo stabilito dal rispettivo Stato membro conformemente all'articolo 63 debbano essere inclusi automaticamente nel regime per i piccoli agricoltori se non si ritirano in modo esplicito da detto regime entro la data fissata dallo Stato membro ai sensi del paragrafo 1 o in un anno successivo. Gli Stati membri che si avvalgono di tale possibilità informano in tempo utile gli agricoltori interessati del loro diritto a ritirarsi dal regime.

 

3. Ciascuno Stato membro provvede affinché una stima dell'importo del pagamento di cui all'articolo 63 sia resa nota agli agricoltori in tempo utile prima della data di presentazione o di ritiro delle domande fissata da tale Stato membro.

 

     Art. 63. Importo del pagamento

1. Gli Stati membri fissano l'importo del pagamento annuo per ciascun agricoltore che partecipa al regime per i piccoli agricoltori a uno dei livelli seguenti:

a) un importo non superiore al 25 % del pagamento medio nazionale per beneficiario, che è stabilito dagli Stati membri in base al massimale nazionale fissato nell'allegato II per l'anno civile 2019 e al numero di agricoltori che hanno dichiarato ettari ammissibili a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, o dell'articolo 36, paragrafo 2, nel 2015;

b) un importo corrispondente al pagamento medio nazionale per ettaro, moltiplicato per una cifra corrispondente a un numero di ettari non eccedente cinque, determinato dagli Stati membri. Il pagamento medio nazionale per ettaro è stabilito dagli Stati membri in base al massimale nazionale fissato nell'allegato II per l'anno civile 2019 e al numero di ettari ammissibili dichiarati a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, o dell'articolo 36, paragrafo 2, nel 2015.

 

Gli importi di cui al primo comma, lettere a) e b), non sono inferiori a 500 EUR e non sono superiori a 1 250 EUR.

 

Se l'applicazione del primo comma, lettere a) e b), dà esito a un importo inferiore a 500 EUR o superiore a 1 250 EUR, tale importo è arrotondato, rispettivamente, all'importo minimo o a quello massimo.

 

2. In deroga al paragrafo 1, uno Stato membro può decidere di concedere agli agricoltori partecipanti:

a) un importo pari al totale dei pagamenti da assegnare all'agricoltore ogni anno ai sensi dei titoli III e IV; o

b) un importo pari al totale dei pagamenti da assegnare all'agricoltore nel 2015 ai sensi dei titoli III e IV che gli Stati membri possono adattare negli anni successivi per tenere proporzionalmente conto delle modifiche del massimale nazionale fissato nell'allegato II.

 

L'importo di cui al primo comma, lettere a) e b), non è superiore a un importo stabilito da tale Stato membro ed è compreso tra 500 EUR e 1 250 EUR.

 

Se l'applicazione del primo comma, lettere a) e b), dà esito a un importo inferiore a 500 EUR, lo Stato membro interessato può decidere di arrotondarlo a 500 EUR.

 

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, a Cipro, in Croazia, a Malta e in Slovenia l 'importo di cui a tali paragrafi può essere fissato a un valore inferiore a 500 EUR, ma non inferiore a 200 EUR o, nel caso di Malta, non inferiore a 50 EUR.

 

     Art. 64. Condizioni particolari

1. Per la durata della partecipazione al regime per i piccoli agricoltori, gli agricoltori:

a) mantengono almeno un numero di ettari ammissibili corrispondente al numero di diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti o al numero di ettari ammissibili dichiarati nel 2015 ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2;

b) soddisfano il requisito minimo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b).

 

2. I diritti all'aiuto attivati nel 2015 a norma degli articoli 32 e 33 da un agricoltore che partecipa al regime per i piccoli agricoltori sono considerati diritti attivati per la durata della partecipazione dell'agricoltore a tale regime.

 

I diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti dall'agricoltore per la durata della partecipazione a tale regime non sono considerati diritti all'aiuto non utilizzati che devono essere riversati nella riserva nazionale o delle riserve regionali ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, lettera b).

 

Negli Stati membri che applicano l'articolo 36, gli ettari ammissibili dichiarati nel 2015 ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, da un agricoltore che partecipa al regime per i piccoli agricoltori si considerano dichiarati per la durata della partecipazione dell'agricoltore al regime.

 

3. In deroga all'articolo 34, i diritti all'aiuto detenuti dagli agricoltori che partecipano al regime per i piccoli agricoltori non sono trasferibili, tranne in caso di successione effettiva o anticipata.

 

Gli agricoltori che, tramite successione effettiva o anticipata, ricevono diritti all'aiuto da un agricoltore che partecipa al regime per i piccoli agricoltori sono ammessi a partecipare a tale regime se soddisfano i requisiti per beneficiare del regime di pagamento di base e se ereditano tutti i diritti all'aiuto detenuti dall'agricoltore dal quale ricevono i diritti all'aiuto.

 

4. I paragrafi 1 e 2 e il paragrafo 3, primo comma, del presente articolo non si applicano nel caso in cui uno Stato membro opti per le modalità di pagamento previste all'articolo 63, paragrafo 2, primo comma, lettera a), senza applicare l'articolo 63, paragrafo 2, terzo comma.

 

5. Per assicurare la certezza del diritto alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70 per stabilire le condizioni di partecipazione al regime in caso di mutamento della situazione dell'agricoltore che ne beneficia.

 

     Art. 65. Disposizioni finanziarie

1. Per finanziare il pagamento previsto dal presente titolo, gli Stati membri deducono dal totale degli importi disponibili per i rispettivi pagamenti gli importi che spetterebbe ai piccoli agricoltori:

a) nell'ambito del regime di pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo III, capo 1;

b) come pagamento ridistributivo di cui al titolo III, capo 2;

c) come pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3;

d) come pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui al titolo III, capo 4;

e) come pagamento per i giovani agricoltori di cui al titolo III, capo 5; e

f) come sostegno accoppiato di cui al titolo IV.

 

Negli Stati membri che hanno optato per il calcolo dell'importo del pagamento conformemente all'articolo 63, paragrafo 2, primo comma, lettera a), nel caso il cui la somma di tali importi per un singolo agricoltore superi l'importo massimo da essi fissato, ogni importo è ridotto proporzionalmente.

 

2. La differenza tra la somma di tutti i pagamenti dovuti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori e l'importo totale finanziato in conformità del paragrafo 1 è finanziata in uno o più dei seguenti modi:

a) applicando l'articolo 30, paragrafo 7, nell'anno pertinente;

b) utilizzando i fondi per finanziare il pagamento per i giovani agricoltori di cui al titolo III, capo 5, rimasti inutilizzati nell'anno pertinente;

c) praticando una riduzione lineare di tutti i pagamenti da concedere a norma degli articoli 32 o 36.

 

3. Salvo il caso in cui uno Stato membro abbia optato per la fissazione dell'importo del pagamento annuale conformemente all'articolo 63, paragrafo 2, primo comma, lettera a), gli elementi in base ai quali sono stabiliti gli importi di cui al paragrafo 1 del presente articolo restano gli stessi per l'intera durata della partecipazione dell'agricoltore al regime per i piccoli agricoltori.

 

4. Se l'importo totale dei pagamenti dovuti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori è superiore al 10 % del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II, gli Stati membri praticano una riduzione lineare degli importi da pagare a norma del presente titolo in modo da rispettare tale percentuale, a meno che essi abbiano fissato l'importo del pagamento conformemente all'articolo 63, paragrafo 2, primo comma, lettera a), senza applicare l'articolo 63, paragrafo 2, terzo comma.

 

La stessa eccezione si applica agli Stati membri che hanno fissato l'importo del pagamento conformemente all'articolo 63, paragrafo 2, primo comma, lettera b), senza applicare l'articolo 63, paragrafo 2, terzo comma, il cui massimale nazionale stabilito nell'allegato II per l'anno 2019 è superiore a quello relativo al 2015 e che applicano il metodo di calcolo di cui all'articolo 25, paragrafo 1, o all'articolo 36, paragrafo 2.

 

TITOLO VI

 

PROGRAMMI DI RISTRUTTURAZIONE NAZIONALI PER IL SETTORE DEL COTONE

 

     Art. 66. Uso del bilancio annuale per i programmi di ristrutturazione

1. Per gli Stati membri che hanno applicato l'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 637/2008, il bilancio annuale disponibile a tal fine a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, di detto regolamento è trasferito con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2014 e costituisce fondi unionali aggiuntivi per le misure finanziate nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013.

 

2. Per gli Stati membri che hanno applicato l'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 637/2008, il pertinente bilancio annuale disponibile a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, di detto regolamento è incluso con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2017 nei rispettivi massimali nazionali stabiliti nell'allegato II del presente regolamento.

 

TITOLO VII

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

CAPO 1

 

Comunicazioni e situazioni di emergenza

 

     Art. 67. Obblighi di comunicazione

1. Per garantire la corretta applicazione delle disposizioni del presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70, sulle misure necessarie riguardanti le comunicazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione ai fini del presente regolamento oppure per la verifica, il controllo, il monitoraggio, la valutazione e l'audit dei pagamenti diretti o per rispettare gli obblighi previsti da accordi internazionali conclusi mediante una decisione del Consiglio, compresi gli obblighi di notifica previsti da tali accordi. A tal fine, la Commissione tiene conto del fabbisogno di dati e delle sinergie tra potenziali fonti di dati.

 

Ove opportuno, le informazioni ottenute possono essere trasmesse o rese disponibili a organizzazioni internazionali e alle autorità competenti di paesi terzi e possono essere pubblicate, fermi restando la protezione dei dati personali e il legittimo interesse delle imprese alla tutela dei segreti aziendali.

 

2. Al fine di rendere le comunicazioni di cui al paragrafo 1 rapide, efficienti, precise ed economiche, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70, relativi alla definizione di ulteriori norme concernenti:

a) la natura e il tipo di informazioni da trasmettere;

b) le categorie di dati da trattare e i periodi massimi di conservazione;

c) i diritti di accesso alle informazioni o ai sistemi di informazione resi disponibili;

d) le condizioni di pubblicazione delle informazioni.

 

3. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono:

a) i metodi di comunicazione;

b) le regole sulla fornitura delle informazioni necessarie per l'applicazione del presente articolo;

c) le modalità per la gestione delle informazioni da comunicare e le regole relative alla loro forma, al contenuto, al calendario e alle scadenze;

d) le modalità relative alla trasmissione o alla messa a disposizione delle informazioni e dei documenti agli Stati membri, alle organizzazioni internazionali, alle autorità competenti dei paesi terzi o al pubblico, fermi restando la protezione dei dati personali e il legittimo interesse degli agricoltori e delle imprese alla tutela dei segreti aziendali.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 71, paragrafo 2.

 

     Art. 68. Trattamento e protezione dei dati personali

1. Gli Stati membri e la Commissione raccolgono i dati personali ai fini di cui all'articolo 67, paragrafo 1. Essi non trattano tali dati in modo incompatibile con tali fini.

 

2. Laddove i dati personali siano trattati a fini di monitoraggio e valutazione ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, essi sono resi anonimi e trattati unicamente in forma aggregata.

 

3. I dati personali sono trattati conformemente alla direttiva 95/46/CE e al regolamento (CE) n. 45/2001. In particolare, tali dati non sono conservati in modo da consentire l'identificazione degli interessati per un arco di tempo superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, tenendo conto dei periodi minimi di conservazione stabiliti dal diritto nazionale e unionale applicabile.

 

4. Gli Stati membri informano gli interessati della possibilità che i loro dati personali siano trattati da organismi nazionali e unionali conformemente al paragrafo 1 e che a tale riguardo essi godono dei diritti sanciti, rispettivamente, dalla direttiva 95/46/CE e dal regolamento (CE) n. 45/2001.

 

5. Il presente articolo è soggetto agli articoli da 111 a 114 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

 

     Art. 69. Misure necessarie per risolvere problemi specifici

1. Al fine di risolvere problemi specifici, la Commissione adotta atti di esecuzione necessari e giustificabili in casi di emergenza. Tali atti di esecuzione possono derogare ad alcune disposizioni del presente regolamento soltanto nella misura strettamente necessaria e per il periodo strettamente necessario. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 71, paragrafo 2.

 

2. Qualora lo richiedano imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, e al fine di risolvere tali problemi specifici assicurando al contempo la continuità del sistema dei pagamenti diretti in caso di circostanze straordinarie, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 71, paragrafo 3.

 

3. Le misure adottate a norma dei paragrafi 1 o 2 rimangono in vigore per un periodo non superiore a dodici mesi. Se, trascorso tale periodo, i problemi specifici di cui a detti paragrafi persistono, la Commissione può, ai fini di una soluzione permanente, presentare un' adeguata proposta legislativa.

 

4. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio delle misure adottate a norma dei paragrafi 1 o 2 entro due giorni lavorativi dalla loro adozione.

 

CAPO 2

 

Delega di poteri e atti di esecuzione

 

     Art. 70. Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

 

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafo 3, all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 5, all'articolo 20, paragrafo 6, all'articolo 35, all'articolo 36, paragrafo 6, all'articolo 39, paragrafo 3, all'articolo 43, paragrafo 12, all'articolo 44, paragrafo 5, all'articolo 45, paragrafi 5 e 6, all'articolo 46, paragrafo 9, all'articolo 50, paragrafo 11, all'articolo 52, paragrafo 9, all'articolo 57, paragrafo 3, all'articolo 58, paragrafo 5, all'articolo 59, paragrafo 3, all'articolo 64, paragrafo 5, all'articolo 67, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 73 è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dal 1 gennaio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

 

3. La delega di potere di cui all'articolo 2, all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafo 3, all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 5, all'articolo 20, paragrafo 6, all'articolo 35, all'articolo 36, paragrafo 6, all'articolo 39, paragrafo 3, all'articolo 43, paragrafo 12, all'articolo 44, paragrafo 5, all'articolo 45, paragrafi 5 e 6, all'articolo 46, paragrafo 9, all'articolo 50, paragrafo 11, all'articolo 52, paragrafo 9, all'articolo 57, paragrafo 3, all'articolo 58, paragrafo 5, all'articolo 59, paragrafo 3, all'articolo 64, paragrafo 5, all'articolo 67, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 73 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

 

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'articolo 6, paragrafo 3, dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'articolo 8, paragrafo 3, dell'articolo 9, paragrafo 5, dell'articolo 20, paragrafo 6, dell'articolo 35, dell'articolo 36, paragrafo 6, dell'articolo 39, paragrafo 3, dell'articolo 43, paragrafo 12, dell'articolo 44, paragrafo 5, dell'articolo 45, paragrafi 5 e 6, dell'articolo 46, paragrafo 9, dell'articolo 50, paragrafo 11, dell'articolo 52, paragrafo 9, dell'articolo 57, paragrafo 3, dell'articolo 58, paragrafo 5, dell'articolo 59, paragrafo 3, dell'articolo 64, paragrafo 5, dell'articolo 67, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 73 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

 

     Art. 71. Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato denominato "comitato per i pagamenti diretti". Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

Per quanto riguarda gli atti di cui all'articolo 24, paragrafo 11, all'articolo 31, paragrafo 2, e all'articolo 67, paragrafo 3, qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con il suo articolo 5.

 

CAPO 3

 

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 72. Abrogazioni

1. Il regolamento (CE) n. 637/2008 è abrogato con effetto dal 1 gennaio 2014.

 

Esso continua tuttavia ad applicarsi fino al 31 dicembre 2017 agli Stati membri che si sono avvalsi dell'opzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento.

 

2. Il regolamento (CE) n. 73/2009 è abrogato.

 

Fatto salvo il paragrafo 3, i riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento o al regolamento (UE) n. 1306/2013 e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XI del presente regolamento.

 

3. I riferimenti fatti nel presente regolamento al regolamento (CE) n. 73/2009 e al regolamento (CE) n. 1782/2003 si intendono fatti a detti regolamenti quali in vigore prima della loro abrogazione.

 

     Art. 73. Disposizioni transitorie

Per garantire un passaggio ordinato dai regimi previsti dal regolamento (CE) n. 73/2009 a quelli previsti dal presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70, per quanto riguarda le misure necessarie per proteggere gli eventuali diritti acquisiti e le aspettative legittime degli agricoltori.

 

     Art. 74. Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Esso si applica a decorrere dal 1 gennaio 2015.

 

Tuttavia, l'articolo 8, l'articolo 9, paragrafo 6, l'articolo 11, paragrafo 6, l'articolo 14, l'articolo 16, l'articolo 21, paragrafi 2 e 3, l'articolo 22, paragrafo 2, l'articolo 23, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 6, l'articolo 24, paragrafo 10, l'articolo 29, l'articolo 36, paragrafo 1, primo comma, l'articolo 41, paragrafo 1, l'articolo 42, paragrafo 1, l'articolo 43, paragrafi 2 e 13, l'articolo 45, paragrafo 2, quarto comma, l'articolo 46, paragrafi 2 e 8, l'articolo 49, paragrafo 1, l'articolo 51, paragrafo 1, l'articolo 53, l'articolo 54, l'articolo 66, paragrafo 1, gli articoli 67 e 70 e l'articolo 72, paragrafo 1, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

(1) Parere dell'8 marzo 2012 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

 

(2) GU C 191 del 29.6.2012, pag. 116 e GU C 44 del 15.2.2013, pag. 159.

 

(3) GU C 225 del 27.7.2012, pag. 174.

 

(4) Posizione del Parlamento europeo del 20 novembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale)

 

(5) Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).

 

(6) Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 del Consiglio (Cfr. pag. 549 della presente Gazzetta ufficiale).

 

(7) Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23).

 

(8) Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).

 

(9) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

 

(10) Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

 

(11) Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

 

(12) Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 (Cfr. pag. 487 della presente Gazzetta ufficiale).

 

(13) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

 

(14) Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

 

(15) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

 

(16) Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

 

(17) Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio, del 23 giugno 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e che istituisce programmi nazionali per la ristrutturazione del settore del cotone (GU L 178 del 5.7.2008, pag. 1).

 

(18) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

 

(19) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

 

(20) GU C 35 del 9.2.2012, pag. 1.

 

(21) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che istituisce un'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1601/96, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (Cfr. pag. 671 della presente Gazzetta ufficiale).

 

(22) Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (GU L 316 del 2.12.2009, pag. 65).

 

 

ALLEGATI