Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 56. Inquinamento e rifiuti |
Capitolo: | 56.6 rifiuti |
Data: | 25/01/2012 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. Interventi urgenti in materia di rifiuti nella regione Campania |
Art. 1 bis. (Misure in tema di realizzazione di impianti nella regione Campania). |
Art. 2. (Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente). |
Art. 3. (Interpretazione autentica dell'articolo 185 del decreto legislativo n.152 del 2006, disposizioni in materia di matrici materiali di riporto e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti). |
Art. 4. Entrata in vigore |
§ 56.6.353 - D.L. 25 gennaio 2012, n. 2. [1]
Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.
(G.U. 25 gennaio 2012, n. 20)
Art. 1. Interventi urgenti in materia di rifiuti nella regione Campania
1. Il comma 1-bis dell'articolo 6-ter del
«1-bis. Per garantire la complementare dotazione impiantistica ai processi di lavorazione effettuati negli impianti di cui al comma 1, è autorizzata la realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti nelle aree di pertinenza dei predetti impianti, ovvero, in presenza di comprovati motivi di natura tecnica, in altre aree confinanti, acquisite dal commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del
2. All'articolo 1, comma 2, del
a) al primo periodo la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «ventiquattro»;
b) al secondo periodo:
1) dopo le parole: «All'individuazione» sono inserite le seguenti: «ed espropriazione»;
2) la parola: «delle» è sostituita dalla seguente: «di»;
3) dopo le parole: «al patrimonio pubblico» sono inserite le seguenti: «, nonchè alla conseguente attivazione ed allo svolgimento di tutte le attività finalizzate a tali compiti,»;
4) dopo le parole: «carriera prefettizia» sono inserite le seguenti: «anche esercitando in via sostitutiva le funzioni attribuite in materia ai predetti enti ed in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, nonchè operando con i poteri e potendosi avvalere delle deroghe di cui agli articoli 2, commi 1, 2 e 3, e 18, del
c) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «La procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'apertura delle discariche e l'esercizio degli impianti di cui alla presente disposizione è coordinata nell'ambito del procedimento di VIA e il provvedimento finale fa luogo anche dell'autorizzazione integrata.»;
d) al settimo periodo, le parole: «A tale fine, i commissari predetti» sono sostituite dalle seguenti: «Tutti i commissari di cui al presente comma».
2-bis. All'articolo 1, comma 7, del
3. Il termine di cui all'articolo 10, comma 5, del
3-bis. All'articolo 180, comma 1-bis, del
a) le parole: "adotta entro il 12 dicembre 2013," sono sostituite dalle seguenti: "adotta entro il 31 dicembre 2012,";
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 2013, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta alle Camere una relazione recante l'aggiornamento del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e contenente anche l'indicazione dei risultati raggiunti e delle eventuali criticità registrate nel perseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti" [4].
3-ter. Al fine di assicurare l'integrale attuazione delle disposizioni dettate dall'articolo 195 del
4. [La regione Campania è autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale, per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra ai sensi dell'articolo 7 del citato
Art. 1 bis. (Misure in tema di realizzazione di impianti nella regione Campania). [7]
1. All'articolo 5 del
2. Il comma 3 dell'articolo 5 del
"3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2008, n. 3641, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 24 gennaio 2008, e dall'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 aprile 2008, n. 3669, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008, circa la realizzazione dell'impianto di termodistribuzione nel comune di Salerno".
3. All'articolo 8-bis, comma 1, del
4. All'articolo 7, comma 1, del
5. Il comma 6-bis dell'articolo 10 del
"6-bis. Al fine di assicurare la compiuta ed urgente attuazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1-bis, del
Art. 2. (Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente). [8]
[1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1130, della
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, con decreto di natura non regolamentare adottato dai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, notificato secondo il diritto dell'Unione europea, da adottare entro il 31 dicembre 2012, nel rispetto della gerarchia delle azioni da adottare per il trattamento dei rifiuti, prevista dall'articolo 179 del
3. Per favorire il riutilizzo del materiale plastico proveniente dalle raccolte differenziate, i sacchi realizzati con polimeri non conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 devono contenere una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento e del 30 per cento per quelli ad uso alimentare. La percentuale di cui al periodo precedente può essere annualmente elevata con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica - COREPLA e le associazioni dei produttori.
4. La commercializzazione dei sacchi non conformi a quanto prescritto dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni sono applicate ai sensi della
Art. 3. (Interpretazione autentica dell'articolo 185 del
1. Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al "suolo" contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del
2. Fatti salvi gli accordi di programma per la bonifica sottoscritti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione che rispettano le norme in materia di bonifica vigenti al tempo della sottoscrizione, ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del
3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono gestite nell'ambito dei procedimenti di bonifica, al pari dei suoli, utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute e per l'ambiente [13].
3-bis. Gli oneri derivanti dai commi 2 e 3 sono posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti le verifiche ivi previste [14].
4. All'articolo 240, comma 1, lettera a), del
5. All'articolo 264 del
"2-bis. Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell'ISPRA, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
6. All'allegato D alla parte IV del
"5. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato I. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11, di cui all'allegato I, si applica quanto previsto al punto 3.4 del presente allegato. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14, di cui all'allegato I, la
Art. 4. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare e superare in modo risolutivo le criticità del sistema di recupero e smaltimento finale dei rifiuti prodotti negli impianti di trattamento, trito vagliatura e imballaggio (STIR) della regione Campania e di assicurare nel frattempo il costante e il corretto funzionamento dei citati impianti STIR, mediante la realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti nelle aree di pertinenza dei predetti impianti, ovvero, in presenza di comprovati motivi di natura tecnica, in altre aree confinanti;
Considerata la necessità ed urgenza di subordinare l'entrata in regime del divieto della commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci all'adozione ad un provvedimento che definisca le caratteristiche tecniche dei sacchi, preveda specifiche sanzioni amministrative in caso di violazione, stabilisca puntuali modalità di informazione dei consumatori, al fine di superare dubbi interpretativi e difficoltà operative insorti e consentire pertanto il pieno adeguamento ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario;
Considerata altresì la necessità ed urgenza di offrire maggiori certezze agli operatori chiamati a fare applicazione della disciplina contenuta nel
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 13 e del 20 gennaio 2012 ;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Interventi urgenti in materia di rifiuti nella regione Campania
1. Il comma 1-bis dell'articolo 6-ter del
«1-bis. Per garantire la complementare dotazione impiantistica ai processi di lavorazione effettuati negli impianti di cui al comma 1, è autorizzata la realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti nelle aree di pertinenza dei predetti impianti, ovvero, in presenza di comprovati motivi di natura tecnica, in altre aree confinanti, acquisite dal commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del
2. All'articolo 1, comma 2, del
a) al primo periodo la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «ventiquattro»;
b) al secondo periodo:
1) dopo le parole: «All'individuazione» sono inserite le seguenti: «ed espropriazione»;
2) la parola: «delle» è sostituita dalla seguente: «di»;
3) dopo le parole: «al patrimonio pubblico» sono inserite le seguenti: «, nonchè alla conseguente attivazione ed allo svolgimento di tutte le attività finalizzate a tali compiti,»;
4) dopo le parole: «carriera prefettizia» sono inserite le seguenti: «anche esercitando in via sostitutiva le funzioni attribuite in materia ai predetti enti ed in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, nonchè operando con i poteri e potendosi avvalere delle deroghe di cui agli articoli 2, commi 1, 2 e 3, e 18, del
c) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «La procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'apertura delle discariche e l'esercizio degli impianti di cui alla presente disposizione è coordinata nell'ambito del procedimento di VIA e il provvedimento finale fa luogo anche dell'autorizzazione integrata.»;
d) al settimo periodo, le parole: «A tale fine, i commissari predetti» sono sostituite dalle seguenti: «Tutti i commissari di cui al presente comma».
3. Il termine di cui all'articolo 10, comma 5, del
4. La regione Campania è autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale, per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra ai sensi dell'articolo 7 del citato
Art. 2. Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente
1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1130, della
Art. 3. Materiali di riporto
1. Considerata la necessità di favorire, nel rispetto dell'ambiente, la ripresa del processo di infrastrutturazione del Paese, ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al «suolo» contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del
2. All'articolo 39, comma 4, del
Art. 4. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma inserito dalla L. di conversione.
[3] Comma così modificato dall'art. 10 del
[4] Comma inserito dalla L. di conversione.
[5] Comma inserito dalla L. di conversione.
[6] Comma soppresso dalla L. di conversione.
[7] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[8] Articolo sostituito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 9 bis del
[9] Comma già modificato dall'art. 34 del
[10] Articolo sostituito dalla L. di conversione.
[11] Comma così modificato dall'art. 41 del
[12] Comma sostituito dall'art. 41 del
[13] Comma già sostituito dall'art. 41 del
[14] Comma aggiunto dall'art. 41 del