§ 6.1.55 - Regolamento 11 novembre 2002, n. 2012.
Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea.


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.1 questioni generali
Data:11/11/2002
Numero:2012


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     
Art. 6.     
Art. 7.     
Art. 8.     
Art. 9.     
Art. 10.     
Art. 11.     
Art. 12.     
Art. 13.     
Art. 14.     
Art. 15.     


§ 6.1.55 - Regolamento 11 novembre 2002, n. 2012.

Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

(G.U.C.E. 14 novembre 2002, n. L 311).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 159, terzo comma, e l'articolo 308,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     vista la risoluzione del Comitato delle regioni,

     considerando quanto segue:

     (1) In occasione di gravi catastrofi, la Comunità dovrebbe dimostrare la propria solidarietà alla popolazione delle regioni colpite apportando un sostegno finanziario per contribuire, a ripristinare rapidamente condizioni di vita normale in tutte le regioni sinistrate. Il sostegno dovrebbe principalmente essere mobilizzato in caso di catastrofi naturali.

     (2) Gli strumenti esistenti della coesione economica e sociale permettono di finanziare le azioni di prevenzione dei rischi e il ripristino delle infrastrutture distrutte. Occorre tuttavia prevedere altresì uno strumento supplementare da distinguere dagli altri strumenti comunitari esistenti, che consenta alla Comunità di intervenire in maniera urgente ed efficace al fine di contribuire, nel minor tempo possibile, a mobilitare i servizi di soccorso destinati a soddisfare le necessità immediate della popolazione e a ricostruire a breve termine le principali infrastrutture distrutte in modo da favorire la ripresa delle attività economiche.

     (3) La solidarietà europea dovrebbe manifestarsi anche nei confronti degli Stati con cui sono in corso i negoziati di adesione all'Unione europea. L'applicazione del presente regolamento a tali Stati necessita di far ricorso all'articolo 308 del trattato.

     (4) L'aiuto comunitario dovrebbe integrare gli sforzi degli Stati interessati e coprire una parte delle spese pubbliche impegnate per far fronte ai danni causati da una grave catastrofe.

     (5) In conformità con il principio di sussidiarietà, gli interventi sulla base di questo strumento dovrebbero essere limitati alle gravi catastrofi che causano profonde ripercussioni sulla condizioni di vita dei cittadini, sull'ambiente naturale o sull'economia.

     (6) Dovrebbe essere considerata «grave catastrofe», ai sensi del presente regolamento, qualsiasi catastrofe che, in almeno uno degli Stati interessati, provoca danni considerevoli in termini finanziari o di percentuale del reddito nazionale lordo (RNL). Al fine di poter intervenire in caso di catastrofi che, pur essendo gravi, non raggiungono le soglie stabilite, si possono inoltre autorizzare interventi, in circostanze eccezionali, qualora un paese limitrofo ammissibile sia colpito dalla stessa catastrofe o qualora la maggior parte della popolazione di una regione specifica sia colpita da una catastrofe con profonde e durevoli ripercussioni sulle condizioni di vita dei cittadini.

     (7) L'intervento comunitario non dovrebbe sostituirsi alla responsabilità dei terzi che, in base al principio «chi inquina paga», sono in primo luogo responsabili dei danni da loro provocati, né scoraggiare le azioni di prevenzione al livello degli Stati membri e della Comunità.

     (8) Il presente strumento dovrebbe in particolare permettere, mediante una procedura decisionale rapida, di impegnare e mobilizzare risorse finanziarie specifiche nel minor tempo possibile. Le procedure amministrative dovrebbero essere conseguentemente adattate ed essere ridotte allo stretto necessario. A tal fine il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso, il 7 novembre 2002, un accordo interistituzionale sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea che integra l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio.

     (9) Può essere auspicabile per lo Stato beneficiario far partecipare le autorità regionali o locali, nel rispetto delle loro disposizioni costituzionali, istituzionali, giuridiche o finanziarie, alla conclusione e all'applicazione delle convenzioni di attuazione, fermo restando che lo Stato beneficiario rimane ad ogni modo responsabile dell'attuazione della sovvenzione, della gestione e del controllo delle operazioni sostenute dal finanziamento comunitario.

     (10) Le modalità di attuazione di questo strumento dovrebbero essere adeguate all'emergenza della situazione.

     (11) Un'azione finanziata da questo strumento non può beneficiare allo stesso titolo di un intervento ai sensi del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce il Fondo di coesione, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), del regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore della Repubblica di Ungheria e della Repubblica popolare di Polonia, del regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione, del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione, del regolamento (CEE) n. 2760/98 della Commissione, del 18 dicembre 1998, relativo all'attuazione di un programma di cooperazione transfrontaliera nel quadro del programma Phare, del regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio, del 21giugno 1999, sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione e che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89, del regolamento (CE) n. 555/2000 del Consiglio, del 13 marzo 2000, relativo alla realizzazione di interventi nell'ambito della strategia di preadesione per la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Malta, del regolamento (CE) n. 2236/ 95 del Consiglio, del 18 settembre 1995, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee; i danni risarciti ai sensi di strumenti comunitari e internazionali riguardanti l'indennizzo di danni specifici non possono beneficiare allo stesso titolo di un intervento di questo strumento.

     (12) Nella fase di attuazione dell'assistenza finanziaria della Comunità, è opportuno garantire la massima trasparenza nonché un controllo adeguato dell'utilizzo degli stanziamenti.

     (13) È necessaria una gestione finanziaria prudente affinché la Comunità possa intervenire qualora diverse catastrofi di particolare gravità si verifichino nello stesso anno.

     (14) In casi eccezionali e a seconda della disponibilità delle risorse finanziarie di questo strumento nell'anno in cui si verifica la catastrofe, occorre prevedere eventuali sovvenzioni supplementari da parte di questo strumento nel quadro del Fondo dell'anno successivo.

     (15) È necessario che sia fissata una data limite per l'impiego del sostegno finanziario concesso e che gli Stati beneficiari giustifichino l'utilizzazione del sostegno ricevuto. Il sostegno ricevuto, successivamente recuperato da terzi o erogato in eccesso rispetto alla valutazione finale dei danni dovrebbe essere recuperato.

     (16) In ragione di circostanze eccezionali, occorre prevedere che gli Stati colpiti da catastrofi a partire dall'estate 2002 possano beneficiare dell'intervento di questo strumento.

     (17) Ai fini della rapida erogazione dell'intervento ai paesi colpiti dalle recenti inondazioni, è estremamente urgente adottare il presente strumento; è pertanto necessario prevedere una deroga al termine di 6 settimane per l'esame da parte dei parlamenti nazionali, di cui alla parte I, punto 3, del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     È istituito un Fondo di solidarietà dell'Unione europea, di seguito denominato «Fondo», il cui obiettivo è permettere alla Comunità di affrontare situazioni d'emergenza in maniera rapida, efficace e flessibile, secondo le condizioni definite nel presente regolamento.

 

          Art. 2.

     1. Su richiesta di uno Stato membro o di uno Stato con cui sono in corso i negoziati di adesione all'Unione europea, di seguito denominato «Stato beneficiario», il Fondo può intervenire principalmente qualora si verifichi sul territorio di tale Stato una catastrofe naturale grave, con serie ripercussioni sulle condizioni di vita dei cittadini, sull'ambiente naturale o sull'economia di una o più regioni o di uno o più Stati.

     2. Ai sensi del presente regolamento è considerata grave una catastrofe che, in almeno uno degli Stati interessati, provoca danni stimati a oltre 3 miliardi di EUR, a prezzi 2002, o superiori allo 0,6 % del RNL di detto Stato.

     In via eccezionale può beneficiare dell'intervento del Fondo anche uno Stato membro o uno Stato con cui sono in corso i negoziati di adesione all'Unione europea, limitrofo, che sia stato colpito dalla stessa catastrofe.

     Tuttavia, in circostanze eccezionali, potrebbe altresì beneficiare dell'intervento del Fondo, anche se le soglie stabilite al paragrafo 1non sono raggiunte, una regione colpita da una catastrofe straordinaria, principalmente una catastrofe naturale, che abbia colpito la maggior parte della popolazione, con profonde e durevoli ripercussioni sulle condizioni di vita dei cittadini e sulla stabilità economica della regione stessa. L'intervento totale ai sensi del presente comma è limitato a non più del 7,5 % della dotazione annua del Fondo. Si presterà particolare attenzione alle regioni distanti o isolate, come le regioni insulari e ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato. La Commissione esamina col massimo rigore le richieste presentate ai sensi del presente comma.

 

          Art. 3.

     1. L'intervento del Fondo è concesso sotto forma di sovvenzione. Per ogni catastrofe riconosciuta è concessa a uno Stato beneficiario un'unica sovvenzione.

     2. L'obiettivo del Fondo è integrare gli sforzi degli Stati interessati e coprire una parte delle spese pubbliche sostenute per aiutare lo Stato beneficiario ad attuare, secondo la natura della catastrofe, i seguenti interventi di emergenza:

     a) ripristino immediato delle infrastrutture e delle attrezzature nei settori dell'elettricità, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti, della sanità e dell'istruzione;

     b) realizzazione di misure provvisorie di alloggio e organizzazione dei servizi di soccorso destinati a soddisfare le necessità immediate della popolazione;

     c) messa in sicurezza immediata delle infrastrutture di prevenzione e misure di protezione immediata del patrimonio culturale;

     d) ripulitura immediata delle zone danneggiate, comprese le zone naturali.

     3. I pagamenti a titolo del Fondo si limitano in linea di principio a finanziare le misure destinate a mitigare i danni non assicurabili e devono essere recuperati qualora i costi sostenuti per indennizzare il danno siano in seguito coperti da terzi conformemente all'articolo 8.

 

          Art. 4.

     1. Non appena possibile, e comunque non oltre dieci settimane dalla data in cui si è verificato il primo danno dovuto alla catastrofe, lo Stato può presentare alla Commissione una domanda d'intervento del Fondo fornendo tutte le informazioni disponibili in merito fra l'altro:

     a) ai danni totali provocati dalla catastrofe e al suo impatto sulla popolazione e sull'economia in questione;

     b) alla stima dei costi relativi alle azioni di cui all'articolo 3;

     c) alle altre fonti di finanziamento comunitarie;

     d) ad ogni altra fonte di finanziamento nazionale o internazionale, compresa la copertura assicurativa pubblica e privata che può intervenire per indennizzare la riparazione dei costi sostenuti per indennizzare in danni.

     2. Sulla base di queste informazioni e di eventuali precisazioni fornite dallo Stato interessato, la Commissione valuta se sussistono i requisiti per la mobilitazione del Fondo e determina l'importo proposto per l'eventuale sovvenzione nel minor tempo possibile e nei limiti delle disponibilità finanziarie. Il 1o ottobre di ogni anno dovrebbe essere ancora disponibile almeno un quarto dell'importo annuo del Fondo per coprire i fabbisogni che si presentassero entro la fine dell'anno.

     La Commissione si accerta che alle domande presentate dagli Stati venga riservato un trattamento equo.

     3. La Commissione presenta all'autorità di bilancio le proposte necessarie all'autorizzazione degli stanziamenti corrispondenti. Tali proposte comprendono tutte le informazioni disponibili di cui al paragrafo 1 e tutte le altre informazioni pertinenti in possesso della Commissione, la prova che sono soddisfatti i criteri di cui all'articolo 2 e il giustificativo degli importi proposti.

     4. Quando gli stanziamenti sono messi a disposizione da parte dell'autorità di bilancio, la Commissione adotta una decisione di concessione della sovvenzione. Detta sovvenzione viene versata immediatamente e in un'unica rata allo Stato beneficiario dopo che sia stata firmata la convenzione di cui all'articolo 5.

     5. L'ammissibilità delle spese decorre dalla data indicata al paragrafo 1.

 

          Art. 5.

     1. Nel rispetto delle disposizioni costituzionali, istituzionali, giuridiche o finanziarie dello Stato beneficiario e della Comunità, la Commissione e lo Stato beneficiario, concludono una convenzione di attuazione della decisione che concede la sovvenzione. Tale convenzione descrive segnatamente la natura e la localizzazione degli interventi che saranno finanziati dal Fondo.

     2. La Commissione vigila affinché gli obblighi che derivano agli Stati membri dal presente regolamento siano assunti anche dagli Stati con cui sono in corso i negoziati di adesione all'Unione europea nel quadro degli accordi o degli strumenti pertinenti.

     3. La responsabilità di selezionare le singole azioni e di porre in atto la sovvenzione nel quadro della convenzione incombe allo Stato beneficiario, nel rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento, dalla decisione di concessione e dalla convenzione. Lo Stato beneficiario esercita tale responsabilità fatta salva la responsabilità della Commissione in materia di esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea e conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario applicabile alle modalità di gestione condivise o decentrate.

 

          Art. 6.

     1. Lo Stato beneficiario è responsabile del coordinamento tra la partecipazione del Fondo alle operazioni di cui all'articolo 3, da un parte, e gli interventi della Banca europea per gli investimenti (BEI) e di altri strumenti di finanziamento comunitario, dall'altro.

     2. Le operazioni sovvenzionate a titolo del presente regolamento non beneficiano di un intervento dei Fondi e degli strumenti disciplinati dai regolamenti (CE) n. 1164/94, (CE) n. 1260/1999, (CE) n. 1257/ 1999, (CE) n. 1267/1999, (CE) n. 1268/1999, (CEE) n. 3906/89 e (CE) n. 2760/98, (CE) 555/2000, (CE) n. 2236/1995, e sono conformi al regolamento (CE) n. 1266/1999. Lo Stato beneficiario provvede ad applicare tale disposizione.

     3. I danni risarciti ai sensi di strumenti comunitari o internazionali riguardanti l'indennizzo di danni specifici non possono beneficiare allo stesso titolo di un intervento del Fondo.

 

          Art. 7.

     Le operazioni oggetto di un finanziamento da parte del Fondo sono conformi alle disposizioni del trattato e agli atti adottati ai sensi dello stesso, nonché alle politiche e alle azioni comunitarie e agli strumenti di assistenza della preadesione.

 

          Art. 8.

     1. La sovvenzione è utilizzata entro un periodo di un anno a decorrere dalla data alla quale la Commissione ha erogato la sovvenzione. La quota parte di sovvenzione che non sia stata interamente impiegata entro tale termine e nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento è recuperata dalla Commissione a carico dello Stato beneficiario.

     Gli Stati beneficiari cercano di ottenere ogni possibile indennizzo da terzi.

     2. Entro sei mesi dalla scadenza di un anno a decorrere dalla data di erogazione della sovvenzione, lo Stato beneficiario presenta una relazione di esecuzione corredata di un giustificativo delle spese inerenti all'impiego della sovvenzione. La relazione indica gli altri finanziamenti eventualmente ricevuti per le azioni di cui trattasi, compresi i rimborsi assicurativi e gli indennizzi ottenuti da terzi. La relazione riporta le misure di prevenzione decise e prospettate dallo Stato beneficiario per ridurre la portata dei danni ed evitare, nella misura del possibile, la ripetizione di tali catastrofi.

     Al termine di tale procedura la Commissione effettua la chiusura dell'intervento del Fondo.

     3. Qualora il costo di indennizzo dei danni sia coperto anche da terzi, la Commissione chiede allo Stato beneficiario il rimborso della somma corrispondente compresa nella sovvenzione concessa.

 

          Art. 9.

     La domanda e la decisione di concessione della sovvenzione a titolo del Fondo, nonché la convenzione finanziaria, le relazioni e gli eventuali altri documenti inerenti, sono espressi in euro.

 

          Art. 10.

     1. In casi eccezionali, se le residue risorse finanziarie del Fondo disponibili per l'esercizio in cui si verifica la catastrofe non sono sufficienti a coprire l'importo dell'intervento ritenuto necessario dall'autorità di bilancio, la Commissione può proporre di finanziare la differenza attingendo dal Fondo per l'esercizio successivo. Il massimale annuo di bilancio del Fondo è in ogni caso rispettato sia nell'esercizio in cui la catastrofe si verifica, sia nell'esercizio successivo.

     2. Qualora nuovi elementi comprovino una valutazione significativamente inferiore dei danni subiti, la Commissione chiede allo Stato beneficiario di rimborsare un importo corrispondente della sovvenzione.

 

          Art. 11.

     Le decisioni di finanziamento, nonché le convenzioni e i contratti che ne derivano, prevedono un controllo da parte della Commissione, eseguito dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), e verifiche effettuate sul posto dalla Commissione e dalla Corte dei conti, secondo le procedure in vigore.

 

          Art. 12.

     La Commissione, anteriormente al 1o luglio, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attività del Fondo dell'anno precedente. Tale relazione contiene in particolare informazioni relative agli articoli 3, 4 e 8.

 

          Art. 13.

     In deroga al termine di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento, gli Stati membri e gli Stati con cui sono in corso i negoziati di adesione all'Unione europea colpiti da catastrofi, quali definite all'articolo 2, verificatesi a partire dal 1o agosto 2002 possono chiedere un intervento del Fondo nei due mesi che seguono la data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

          Art. 14.

     Su proposta della Commissione, il Consiglio riesamina il presente regolamento entro il 31dicembre 2006.

 

          Art. 15.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.