§ 79.4.34 - L. 21 novembre 2000, n. 353.
Legge-quadro in materia di incendi boschivi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.4 prevenzione degli incendi
Data:21/11/2000
Numero:353


Sommario
Art. 1.  (Finalità e principi).
Art. 2.  (Definizioni
Art. 3.  (Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi).
Art. 4.  (Previsione e prevenzione del rischio di incendi boschivi).
Art. 5.  (Attività formative).
Art. 6.  (Attività informative).
Art. 7.  (Lotta attiva contro gli incendi boschivi).
Art. 8.  (Aree naturali protette).
Art. 9.  (Attività di monitoraggio e relazione al Parlamento).
Art. 10.  (Divieti, prescrizioni e sanzioni).
Art. 11.  (Modifiche al codice penale).
Art. 12.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 13.  (Norme abrogate ed entrata in vigore).


§ 79.4.34 - L. 21 novembre 2000, n. 353. [1]

Legge-quadro in materia di incendi boschivi.

(G.U. 30 novembre 2000, n. 280).

 

Capo I

PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA

 

Art. 1. (Finalità e principi).

     1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita e costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

     2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 gli enti competenti svolgono in modo coordinato attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi con mezzi da terra e aerei, nel rispetto delle competenze previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché attività di formazione, informazione ed educazione ambientale.

     3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti sulla base delle disposizioni di principio della presente legge entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui alla presente legge secondo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Gli interventi delle strutture statali previsti dalla presente legge sono estesi anche ai territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome interessate su richiesta delle medesime e previe opportune intese.

 

     Art. 2. (Definizioni [2]).

     1. Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.

     1-bis. Ai fini della pianificazione operativa regionale contenuta nel piano di cui all'articolo 3, per zone di interfaccia urbano-rurale si intendono le zone, aree o fasce, nelle quali l'interconnessione tra le abitazioni o altre strutture antropiche e le aree naturali o la vegetazione combustibile è molto stretta [3].

 

     Art. 3. (Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi).

     1. Le regioni approvano il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla base di linee guida e di direttive deliberate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, che si avvale, per quanto di rispettiva competenza, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito denominato "Dipartimento", del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata" [4].

     2. Le regioni approvano il piano di cui al comma 1 entro centocinquanta giorni dalla deliberazione delle linee guida e delle direttive di cui al medesimo comma 1.

     3. Il piano, sottoposto a revisione annuale, individua:

     a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti l'incendio;

     b) le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, rappresentate con apposita cartografia;

     c) le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata, con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti;

     c-bis) le aree trattate con la tecnica del fuoco prescritto, come definita all'articolo 4, comma 2-bis [5];

     d) i periodi a rischio di incendio boschivo, con l'indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione ai venti;

     e) gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica;

     f) le azioni e gli inadempimenti agli obblighi, che possono determinare anche solo potenzialmente l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d), nonchè di incendi in zone di interfaccia urbano-rurale [6];

     g) gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare;

     h) la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;

     i) la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco nonché di adeguate fonti di approvvigionamento idrico;

     l) le operazioni silvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente in particolare nelle aree a più elevato rischio, anche di incendi in zone di interfaccia urbano-rurale [7];

     m) le esigenze formative e la relativa programmazione;

     n) le attività informative;

     o) la previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano stesso.

     4. In caso di inadempienza delle regioni, il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi, per quanto di rispettiva competenza, del Dipartimento, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, sentita la Conferenza unificata, predispone, anche a livello interprovinciale, le attività di emergenza per lo spegnimento degli incendi boschivi, tenendo conto delle strutture operative delle province, dei comuni e delle comunità montane [8].

     5. Nelle more dell'approvazione dei piani di cui al comma 1 restano efficaci, a tutti gli effetti, i piani antincendi boschivi già approvati dalle regioni.

 

     Art. 4. (Previsione e prevenzione del rischio di incendi boschivi).

     1. L'attività di previsione consiste nell'individuazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettere c), c-bis), d) ed e), delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo nonché degli indici di pericolosità. Rientra nell'attività di previsione l'approntamento dei dispositivi funzionali a realizzare la lotta attiva di cui all'articolo 7 [9].

     2. L'attività di prevenzione consiste nel porre in essere azioni mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco d'incendio nonché interventi finalizzati alla mitigazione dei danni conseguenti. A tale fine sono utilizzati tutti i sistemi e i mezzi di controllo e vigilanza delle aree a rischio di cui al comma 1 ed in generale le tecnologie per il monitoraggio del territorio, conformemente alle direttive di cui all'articolo 3, comma 1, nonché interventi colturali idonei volti a migliorare l'assetto vegetazionale degli ambienti naturali e forestali.

     2-bis. Gli interventi colturali di cui al comma 2 nonchè quelli di cui all'articolo 3, comma 3, lettera l), comprendono interventi di trattamento dei combustibili mediante tecniche selvicolturali ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, inclusa la tecnica del fuoco prescritto intesa come applicazione esperta di fuoco su superfici pianificate, attraverso l'impiego di personale appositamente addestrato all'uso del fuoco e adottando prescrizioni e procedure operative preventivamente definite con apposite linee-guida predisposte dal Comitato tecnico che provvede all'istruttoria del Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Fino alla data di entrata in vigore delle linee-guida restano valide le procedure e le prescrizioni eventualmente già definite in materia dai piani regionali di cui all'articolo 3. Al fine di stabilire la priorità di interventi urgenti necessari per prevenire e mitigare i danni conseguenti agli incendi nelle aree più esposte al rischio idrogeologico e idraulico, oltre alle richiamate tecnologie di monitoraggio del territorio, si possono utilizzare rilievi diretti di campo eseguiti da tecnici esperti, in modo da consentire di individuare gli effettivi livelli di rischio. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [10].

     2-ter. I piani antincendio boschivo e i piani operativi nazionali approvati nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali 2021/2027 finalizzati alla sicurezza e all'incolumità dei territori e delle persone devono coordinarsi con i documenti previsti dall'articolo 6 del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 [11].

     2-quater. Gli interventi colturali di cui al comma 2 nonchè quelli di cui all'articolo 3, comma 3, lettera l), devono tenere conto delle specificità delle aree protette o degli habitat di interesse conservazionistico [12].

     3. Le regioni programmano le attività di previsione e prevenzione ai sensi dell'articolo 3. Possono altresì, nell'ambito dell'attività di prevenzione, concedere contributi a privati proprietari di aree boscate, per operazioni di pulizia e di manutenzione selvicolturale, prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi.

     4. Le regioni provvedono altresì alla predisposizione di apposite planimetrie relative alle aree a rischio di cui al comma 1 e, nell'esercizio delle proprie competenze in materia urbanistica e di pianificazione territoriale, tengono conto del grado di rischio di incendio boschivo del territorio.

     5. Le province, le comunità montane ed i comuni attuano le attività di previsione e di prevenzione secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni.

 

     Art. 5. (Attività formative).

     1. Ai fini della crescita e della promozione di un'effettiva educazione ambientale in attività di protezione civile, lo Stato e le regioni promuovono, d'intesa, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado.

     2. Le regioni curano, anche in forma associata, l'organizzazione di corsi di carattere tecnico-pratico rivolti alla preparazione di soggetti per le attività di previsione, prevenzione degli incendi boschivi e lotta attiva ai medesimi.

     3. Per l'organizzazione dei corsi di cui al comma 2, le regioni possono avvalersi anche del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

     Art. 6. (Attività informative).

     1. Le amministrazioni statali, regionali e gli enti locali promuovono, ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150, l'informazione alla popolazione in merito alle cause determinanti l'innesco di incendio e alle norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo. La divulgazione del messaggio informativo si avvale di ogni forma di comunicazione e degli uffici relazioni con il pubblico, istituiti ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

 

     Art. 7. (Lotta attiva contro gli incendi boschivi).

     1. Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con attrezzature manuali, controfuoco e mezzi da terra e aerei [13].

     2. Ai fini di cui al comma 1, il Dipartimento, garantisce e coordina sul territorio nazionale, avvalendosi del Centro operativo aereo unificato (COAU), le attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato, assicurandone l'efficacia operativa e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di essa. Il personale addetto alla sala operativa del COAU è integrato da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco [14].

     2-bis. La flotta aerea antincendio della Protezione civile è trasferita al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del trasferimento, previa individuazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane allo scopo finalizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Restano fermi i vigenti contratti comunque afferenti alla flotta aerea in uso al Dipartimento della protezione civile ed ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 [15].

     3. Le regioni programmano la lotta attiva ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, lettera h), e assicurano il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali istituendo e gestendo con una operatività di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo le sale operative unificate permanenti (SOUP), avvalendosi, oltre che delle proprie strutture e dei propri mezzi aerei di supporto all'attività delle squadre a terra:

     a) di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato in base ad accordi di programma;

     b) di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco;

     c) di risorse, mezzi e personale delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato, in caso di riconosciuta e urgente necessità, richiedendoli all'Autorità competente che ne potrà disporre l'utilizzo in dipendenza delle proprie esigenze;

     d) di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi di programma.

     4. Su richiesta delle regioni, il Centro operativo di cui al comma 2 interviene, con la flotta aerea di cui al medesimo comma, secondo procedure prestabilite e tramite le SOUP di cui al comma 3 [16].

     5. Le regioni assicurano il coordinamento delle operazioni a terra anche ai fini dell'efficacia dell'intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi. A tali fini, le regioni possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato tramite i centri operativi antincendi boschivi articolabili in nuclei operativi speciali e di protezione civile da istituire con decreto del capo del Corpo medesimo [17].

     6. Il personale stagionale utilizzato dalle regioni per attività connesse alle finalità di cui alla presente legge deve essere prevalentemente impiegato nelle attività di prevenzione di cui all'articolo 4 e reclutato con congruo anticipo rispetto ai periodi di maggiore rischio; ai fini di tale reclutamento, è data priorità al personale che ha frequentato, con esito favorevole, i corsi di cui all'articolo 5, comma 2. Le regioni stabiliscono, con proprie risorse disponibili a legislazione vigente, compensi incentivanti in misura proporzionale ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco [18].

 

     Art. 8. (Aree naturali protette).

     1. Il piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3 prevede per le aree naturali protette regionali, ferme restando le disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, un'apposita sezione, definita di intesa con gli enti gestori, su proposta degli stessi, sentito il Corpo forestale dello Stato.

     2. Per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato è predisposto un apposito piano dal Ministro dell'ambiente di intesa con le regioni interessate, su proposta degli enti gestori, sentito il Corpo forestale dello Stato. Detto piano costituisce un'apposita sezione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3.

     3. Le attività di previsione e prevenzione sono attuate dagli enti gestori delle aree naturali protette di cui ai commi 1 e 2 o, in assenza di questi, dalle province, dalle comunità montane e dai comuni, secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni.

     4. Le attività di lotta attiva per le aree naturali protette sono organizzate e svolte secondo le modalità previste dall'articolo 7.

 

     Art. 9. (Attività di monitoraggio e relazione al Parlamento).

     1. Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi del Dipartimento, svolge attività di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla presente legge e, decorso un anno dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della legge stessa [19].

 

Capo II

FUNZIONI AMMINISTRATIVE E SANZIONI

 

     Art. 10. (Divieti, prescrizioni e sanzioni).

     1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dalla direzione generale competente in materia del Ministero dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia ed è, altresì, vietata, per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco. I contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili situati nelle zone di cui al primo periodo stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche con riguardo ai contratti di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili [20].

     1-bis. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 non si applica al proprietario vittima del delitto, anche tentato, di estorsione, accertato con sentenza definitiva, quando la violenza o la minaccia è consistita nella commissione di uno dei delitti previsti dagli articoli 423-bis e 424 del codice penale e sempre che la vittima abbia riferito della richiesta estorsiva all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria [21].

     2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. I comuni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono avvalersi, ai fini di cui al primo periodo, del supporto tecnico messo a disposizione dalle strutture organizzative della regione o da altri soggetti operanti nell'ambito territoriale della medesima regione muniti delle necessarie capacità tecniche. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1 [22].

     3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a euro 45 e non superiore a euro 90 e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a euro 300 e non superiore a euro 600. Nel caso di trasgressione al divieto di pascolo di cui al presente comma è sempre disposta la confisca degli animali se il proprietario ha commesso il fatto su soprassuoli delle zone boscate percorsi da incendio in relazione al quale il medesimo è stato condannato, nei dieci anni precedenti, per il reato di cui all'articolo 423-bis, primo comma, del codice penale [23].

     4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

     5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio. Nelle medesime aree sono, altresì obbligatori gli adempimenti individuati ai sensi del medesimo articolo 3, comma 3, lettera f), l'inottemperanza ai quali può determinare, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio [24].

     6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6 [25].

     7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

     8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.

 

     Art. 11. (Modifiche al codice penale). [26]

 

Capo III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, ABROGAZIONE DI NORME ED ENTRATA IN VIGORE

 

     Art. 12. (Disposizioni finanziarie).

     1. Entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le risorse finanziarie, ad eccezione di quelle destinate all'assolvimento dei compiti istituzionali delle amministrazioni statali competenti, iscritte nelle unità previsionali di base per la lotta agli incendi boschivi, individuate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, sono trasferite in apposite unità previsionali di base del centro di responsabilità n. 20 "Protezione civile" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per analoga destinazione.

     2. In sede di prima applicazione della presente legge, per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 1, comma 3, 3, 4, 5, comma 2, 6, 7, 8 e 10, comma 2, lo Stato trasferisce alle regioni, nel triennio 2000-2002, la somma di lire 20 miliardi annue, di cui lire 10 miliardi ripartite proporzionalmente al patrimonio boschivo rilevato dall'inventario forestale nazionale, costituito presso il Corpo forestale dello Stato, e lire 10 miliardi suddivise in quote inversamente proporzionali al rapporto tra superficie percorsa dal fuoco e superficie regionale boscata totale prendendo a riferimento il dato medio del quinquennio precedente; alla predetta ripartizione provvede il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; di tali risorse le regioni provvedono a trasferire agli enti locali territoriali la parte necessaria allo svolgimento delle attribuzioni loro conferite dalla presente legge. Al predetto onere si provvede per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

     3. A decorrere dall'anno finanziario 2003, per il finanziamento delle funzioni di cui agli articoli 1, comma 3, 3, 4, 5, comma 2, 6, 7, 8 e 10, comma 2, si provvede con stanziamento determinato dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La ripartizione delle risorse fra le regioni avviene con le medesime modalità di cui al comma 2.

     4. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6 e 7 connessi all'esercizio di funzioni di competenza dello Stato si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti assegnati agli organi competenti.

     5. Per la sperimentazione di tecniche satellitari ai fini dell'individuazione delle zone boscate di cui all'articolo 10, comma 1, nonché ai fini di cui all'articolo 3, comma 3, lettera g), è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 2000, da iscrivere nell'unità previsionale di base 20.2.1.3 "Fondo per la protezione civile" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero [27].

     6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

     7. Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi del Dipartimento, effettua una ricognizione delle somme assegnate con i provvedimenti di cui alla presente legge ad enti e dagli stessi non utilizzate, in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti. Con decreto del medesimo Ministro si provvede alla revoca, totale o parziale, dei provvedimenti di assegnazione, laddove si riscontri il mancato utilizzo delle relative somme da parte degli enti assegnatari; tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base 20.2.1.3 "Fondo per la protezione civile" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e possono essere impiegate, mediante ordinanze emesse ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per esigenze connesse all'attuazione della presente legge e volte in particolare ad eliminare situazioni di pericolo non fronteggiabili in sede locale; all'attuazione degli interventi provvede il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, in deroga alle norme vigenti e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento [28].

 

     Art. 13. (Norme abrogate ed entrata in vigore).

     1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge e in particolare:

     a) la legge 1º marzo 1975, n. 47, recante norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi;

     b) il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, recante misure urgenti per la protezione civile.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] L'art. 3 del D.L. 7 settembre 2001, n. 343 ha stabilito che i riferimenti al Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, contenuti nella presente legge e nelle disposizioni vigenti precedentemente emanate, si intendono effettuati al Ministro dell'interno delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

[2] Rubrica così modificata dall'art. 5 del D.L. 8 settembre 2021, n. 120, convertito dalla L. 8 novembre 2021, n. 155.

[3] Comma aggiunto dall'art. 5 del D.L. 8 settembre 2021, n. 120, convertito dalla L. 8 novembre 2021, n. 155.

[4] Comma così modificato dall'art. 3 del D.L. 7 settembre 2001, n. 343.

[5] Lettera inserita dall'art. 5 del D.L. 8 settembre 2021, n. 120, convertito dalla L. 8 novembre 2021, n. 155.

[6] Lettera così modificata dall'art. 5 del D.L. 8 settembre 2021, n. 120, convertito dalla L. 8 novembre 2021, n. 155.

[7] Lettera così modificata dall'art. 5 del D.L. 8 settembre 2021, n. 120, convertito dalla L. 8 novembre 2021, n. 155.

[8] Comma così modificato dall'art. 3 del D.L. 7 settembre 2001, n. 343.

[9] Comma così modificato dall'art. 5 del D.L. 8 settembre 2021, n. 120, convertito dalla L. 8 novembre 2021, n. 155.

[10] Comma inserito dall'art. 5 del D.L. 8 settembre 2021, n. 120, convertito dalla L. 8 novembre 2021, n. 155.

[11] Comma inserito dall'art. 5 del D.L. 8 settembre 2021, n. 120, convertito dalla L. 8 novembre 2021, n. 155.

[12] Comma inserito dall'art. 5 del D.L. 8 settembre 2021, n. 120, convertito dalla L. 8 novembre 2021, n. 155.

[13] Comma così modificato dall'art. 5 del D.L. 8 settembre 2021, n. 120, convertito dalla L. 8 novembre 2021, n. 155.

[14] Comma così modificato dall'art. 3 del D.L. 7 settembre 2001, n. 343.

[15] Comma inserito dall'art. 1 del D.L. 15 maggio 2012, n. 59, convertito dalla L. 12 luglio 2012, n. 100.

[16] Comma così modificato dall'art. 1 del D.L. 15 maggio 2012, n. 59, convertito dalla L. 12 luglio 2012, n. 100.

[17] Comma già modificato dall'art. 5 della L. 6 febbraio 2004, n. 36 e così ulteriormente modificato dall'art. 8 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 13.

[18] Comma così modificato dall'art. 5 del D.L. 8 settembre 2021, n. 120, convertito dalla L. 8 novembre 2021, n. 155.

[19] Comma così modificato dall'art. 3 del D.L. 7 settembre 2001, n. 343.

[20] Comma già modificato dall'art. 9 sexies del D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, dall'art. 55 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 del D.L. 8 settembre 2021, n. 120, convertito dalla L. 8 novembre 2021, n. 155.

[21] Comma inserito dall'art. 9 sexies del D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla L. 3 agosto 2017, n. 123.

[22] Comma così modificato dall'art. 5 del D.L. 8 settembre 2021, n. 120, convertito dalla L. 8 novembre 2021, n. 155.

[23] Comma così modificato dall'art. 5 del D.L. 8 settembre 2021, n. 120, convertito dalla L. 8 novembre 2021, n. 155.

[24] Comma così modificato dall'art. 5 del D.L. 8 settembre 2021, n. 120, convertito dalla L. 8 novembre 2021, n. 155.

[25] Comma così modificato dall'art. 5 del D.L. 8 settembre 2021, n. 120, convertito dalla L. 8 novembre 2021, n. 155.

[26] Inserisce l'art. 423 bis e modifica gli artt. 424, 425 e 449 nel codice penale.

[27] Comma così modificato dall'art. 3 del D.L. 7 settembre 2001, n. 343.

[28] Comma così modificato dall'art. 3 del D.L. 7 settembre 2001, n. 343.