Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.7 istituzioni ed attività culturali |
Data: | 30/08/1996 |
Numero: | 37 |
Sommario |
Art. 1. (Integrazione all'articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77). |
Art. 2. (Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1989, n. 31). |
Art. 3. (Modifiche dell'articolo 49 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60). |
Art. 4. (Modifiche ed integrazioni dell'articolo 35 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4). |
Art. 5. (Integrazione dell'articolo 29 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68). |
Art. 6. (Modifica della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15). |
§ 5.7.65 - Legge Regionale 30 agosto 1996, n. 37.
Modificazioni ed integrazioni di provvedimenti legislativi in materia di beni ed attività culturali.
(B.U. 6 settembre 1996, suppl. straord. n. 24).
Art. 1. (Integrazione all'articolo 14 della
1. All'articolo 14 della
(Omissis).
Art. 2. (Modifiche alla
1. L'articolo 3 della
(Omissis) [2].
Art. 3. (Modifiche dell'articolo 49 della
1. All'articolo 49, primo comma della
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 la denominazione del capitolo 5177 è sostituita dalla seguente:
«Contributi a favore di Province, Comuni ed altri enti ed istituzioni pubblici e privati per l'esecuzione di lavori di conservazione e restauro; contributi a favore degli Enti locali e loro consorzi per l'acquisizione e valorizzazione di beni mobili considerati di interesse artistico, storico ed archeologico ai sensi della
Art. 4. (Modifiche ed integrazioni dell'articolo 35 della
1. All'articolo 35, comma 2, della
2. All'articolo 35, della
«2 bis. Fra gli organismi associativi di cui ai commi e 2 sono ricomprese le associazioni che raccolgono, o cui aderiscono anche in forma organizzata, profughi istriani, fiumani e dalmati residenti fuori del territorio regionale, in Italia o all'estero.».
Art. 5. (Integrazione dell'articolo 29 della
1. All'articolo 29 della
(Omissis).
Art. 6. (Modifica della
1. Il comma 4, dell'articolo 30, della
(Omissis).
[1] Articolo abrogato dall'art. 49 della
[2] Comma abrogato dall'art. 14 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 49 della