Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 stato giuridico e trattamento economico del personale |
Data: | 19/11/1979 |
Numero: | 63 |
Sommario |
Art. 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere per l'anno 1979, ai dipendenti della Regione Friuli-Venezia Giulia un assegno «una tantum» d'importo pari a L. 250.000, [...] |
Art. 2. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge previsti in Lire 410 milioni, fanno carico ai capitoli 221, 225, e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per [...] |
Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 2.2.50 - Legge Regionale 19 novembre 1979, n. 63.
Corresponsione ai dipendenti regionali di un assegno «una tantum».
(B.U. 19 novembre 1979, n. 124).
L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere per l'anno 1979, ai dipendenti della Regione Friuli-Venezia Giulia un assegno «una tantum» d'importo pari a L. 250.000, proporzionalmente ridotto in rapporto al servizio prestato nell'anno medesimo.
Il predetto assegno è assoggettato alla sola ritenuta erariale [1].
Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge previsti in Lire 410 milioni, fanno carico ai capitoli 221, 225, e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1979, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della