§ 2.2.50 - Legge Regionale 19 novembre 1979, n. 63.
Corresponsione ai dipendenti regionali di un assegno «una tantum».


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 stato giuridico e trattamento economico del personale
Data:19/11/1979
Numero:63


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere per l'anno 1979, ai dipendenti della Regione Friuli-Venezia Giulia un assegno «una tantum» d'importo pari a L. 250.000, [...]
Art. 2.      Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge previsti in Lire 410 milioni, fanno carico ai capitoli 221, 225, e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per [...]
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 2.2.50 - Legge Regionale 19 novembre 1979, n. 63.

Corresponsione ai dipendenti regionali di un assegno «una tantum».

(B.U. 19 novembre 1979, n. 124).

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere per l'anno 1979, ai dipendenti della Regione Friuli-Venezia Giulia un assegno «una tantum» d'importo pari a L. 250.000, proporzionalmente ridotto in rapporto al servizio prestato nell'anno medesimo.

     Il predetto assegno è assoggettato alla sola ritenuta erariale [1].

 

     Art. 2.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge previsti in Lire 410 milioni, fanno carico ai capitoli 221, 225, e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1979, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.

 

     Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 19 novembre 1979, n. 64.