§ 28.1.1 - Legge 21 febbraio 1991, n. 52.
Disciplina della cessione dei crediti di impresa.


Settore:Normativa nazionale
Materia:28. Contratti
Capitolo:28.1 contratti atipici
Data:21/02/1991
Numero:52


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Art. 2.  Albo delle imprese che esercitano l' attività di cessione dei crediti.
Art. 3.  Cessione di crediti futuri e di crediti in massa.
Art. 4.  Garanzia di solvenza.
Art. 5.  Efficacia della cessione nei confronti dei terzi.
Art. 6.  Revocatoria fallimentare dei pagamenti del debitore ceduto.
Art. 7.  Fallimento del cedente.


§ 28.1.1 - Legge 21 febbraio 1991, n. 52.

Disciplina della cessione dei crediti di impresa.

(G.U. 25 febbraio 1991, n. 47).

 

     Art. 1. Ambito di applicazione.

     1. La cessione di crediti pecuniari verso corrispettivo è disciplinata dalla presente legge, quando concorrono le seguenti condizioni:

     a) il cedente è un imprenditore;

     b) i crediti ceduti sorgono da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa;

     c) il cessionario è una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell' attività di acquisto di crediti d'impresa o un soggetto, costituito in forma di società di capitali, che svolge l'attività di acquisto di crediti, vantati nei confronti di terzi, da soggetti del gruppo di appartenenza che non siano intermediari finanziari oppure di crediti vantati da terzi nei confronti di soggetti del gruppo di appartenenza, ferme restando le riserve di attività previste ai sensi del citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia [1].

     2. Resta salva l'applicazione delle norme del codice civile per le cessioni di credito prive dei requisiti di cui al comma 1.

 

          Art. 2. Albo delle imprese che esercitano l' attività di cessione dei crediti. [2]

 

          Art. 3. Cessione di crediti futuri e di crediti in massa.

     1. I crediti possono essere ceduti anche prima che siano stipulati i contratti dai quali sorgeranno.

     2. I crediti esistenti o futuri possono essere ceduti anche in massa.

     3. La cessione in massa dei crediti futuri può avere ad oggetto solo crediti che sorgeranno da contratti da stipulare in un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi.

     4. La cessione di crediti in massa si considera con oggetto determinato, anche con riferimento a crediti futuri, se è indicato il debitore ceduto, salvo quanto prescritto nel comma 3.

 

          Art. 4. Garanzia di solvenza.

     Il cedente garantisce, nei limiti del corrispettivo pattuito, la solvenza del debitore, salvo che il cessionario rinunci, in tutto o in parte, alla garanzia.

 

          Art. 5. Efficacia della cessione nei confronti dei terzi.

     1. Qualora il cessionario abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia data certa, la cessione è opponibile:

     a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi anteriormente alla data del pagamento;

     b) al creditore del cedente, che abbia pignorato il credito dopo la data del pagamento;

     c) al fallimento del cedente dichiarato dopo la data del pagamento, salvo quanto disposto dall'articolo 7, comma 1.

     1-bis. Ai fini dell'ottenimento della data certa del pagamento è sufficiente l'annotazione del contante sul conto di pertinenza del cedente, in conformità al disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 [3].

     2. E' fatta salva per il cessionario la facoltà di rendere la cessione opponibile ai terzi nei modi previsti dal codice civile.

     3. E' fatta salva l'efficacia liberatoria secondo le norme del codice civile dei pagamenti eseguiti dal debitore a terzi.

 

          Art. 6. Revocatoria fallimentare dei pagamenti del debitore ceduto.

     1. Il pagamento compiuto dal debitore ceduto al cessionario non è soggetto alla revocatoria prevista dall'articolo 67 del testo delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Tuttavia tale azione può essere proposta nei confronti del cedente qualora il curatore provi che egli conosceva lo stato di insolvenza del debitore ceduto alla data del pagamento al cessionario.

     2. E' fatta salva la rivalsa del cedente verso il cessionario che abbia rinunciato alla garanzia prevista dall'articolo 4.

 

          Art. 7. Fallimento del cedente.

     1. L'efficacia della cessione verso i terzi prevista dall'articolo 5, comma 1, non è opponibile al fallimento del cedente, se il curatore prova che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente quando ha eseguito il pagamento e sempre che il pagamento del cessionario al cedente sia stato eseguito nell' anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento e prima della scadenza del credito ceduto.

     2. Il curatore del fallimento del cedente può recedere dalle cessioni stipulate dal cedente, limitatamente ai crediti non ancora sorti alla data della sentenza dichiarativa.

     3. In caso di recesso il curatore deve restituire al cessionario il corrispettivo pagato dal cessionario al cedente per le cessioni previste nel comma 2.


[1] Lettera sostituita dall'art. 156 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, già modificata dall'art. 15 ter del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 e così ulteriormente modificata dall'art. 12 bis del D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito dalla L. 30 giugno 2016, n. 119.

[2] Articolo abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, la cui applicazione si mantiene fino all’entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie.

[3] Comma inserito dall'art. 12 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9.