Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.4 disciplina generale |
Data: | 13/12/2013 |
Numero: | 137 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, recante misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonchè in materia di immigrazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate [...] |
§ 27.4.233 - L. 13 dicembre 2013, n. 137.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, recante misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonchè in materia di immigrazione.
(G.U. 14 dicembre 2013, n. 293)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 15
OTTOBRE 2013, N. 120
All'articolo 1:
al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche tenendo conto delle esigenze connesse all'accoglienza sul territorio nazionale di donne straniere in stato di gravidanza, nonchè di quelle concernenti i comuni maggiormente esposti all'afflusso di stranieri, con particolare riguardo al comune di Lampedusa e Linosa»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Al fine di assicurare la trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche, entro il 31 marzo 2014 il Ministro dell'interno presenta una relazione alle Camere per illustrare lo stato di utilizzo e gli effettivi impieghi sia delle risorse assegnate ai sensi del comma 2 del presente articolo, sia di quelle assegnate ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Per le medesime esigenze di cui al comma 2, i fondi destinati all'adeguamento dei centri di identificazione ed espulsione, anche attraverso la ristrutturazione di immobili demaniali, previsti dall'articolo 5 del
4-ter. All'articolo 17, comma 9, del
All'articolo 2:
al comma 1, le parole: «120 milioni di euro, ripartito» sono sostituite dalle seguenti: «125 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro ad incremento, per l'anno 2013, del contributo spettante ai comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della
al comma 3, le parole: «120 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede, quanto a 30 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «125 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede, quanto a 35 milioni»;
al comma 4, le parole: «euro 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.050.000»;
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Al fine di compensare parte del contributo non attribuito alla regione Molise, all'articolo 6-bis, comma 1, primo periodo, del
4-ter. Per l'anno 2013, ad integrazione delle somme assegnate agli enti locali ai sensi del comma 1, sono altresì attribuite, previa quantificazione del Ministero dell'interno, ai medesimi enti:
a) quota parte delle risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'interno 23 maggio 2012, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2012, rese disponibili mediante riassegnazione alla spesa e non necessarie per il medesimo anno per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali;
b) le risorse derivanti dalle minori occorrenze di spesa connesse alla gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali.
4-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4-quinquies. La somma ricevuta da un ente territoriale a titolo di estinzione anticipata di un derivato, corrispondente al valore positivo di mercato che il derivato presenta al momento della sua estinzione anticipata, può essere destinata alla riduzione degli oneri finanziari o all'estinzione anticipata del debito dell'ente medesimo, anche con riferimento a quello maturato a seguito delle anticipazioni di liquidità ricevute a valere sul Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, di cui al
al comma 5, lettera a), il capoverso 2-ter è sostituito dal seguente:
«2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano ai comuni coinvolti dagli eventi di afflusso di stranieri nell'anno 2013, da individuare con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali»;
al comma 6, dopo le parole: «del relativo gettito a finalità extrasanitarie», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «riguardanti lo svolgimento di servizi pubblici essenziali e l'attuazione delle disposizioni di cui al
al comma 7:
alla lettera b), capoverso 10-bis, dopo le parole: «31 agosto 2013, n. 102,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla
alla lettera c), le parole da: «formale certificazione alla Regione» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «formale certificazione alla Ragioneria generale dello Stato dell'avvenuto pagamento dei rispettivi debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili, entro il 30 novembre 2013, in relazione ai debiti già estinti dalla Regione alla data del 30 settembre 2013, ovvero entro trenta giorni dall'estinzione dei debiti da parte della Regione nei restanti casi. La Ragioneria generale dello Stato comunica tempestivamente alle singole Regioni i dati ricevuti e rende noti i risultati delle certificazioni di cui al periodo precedente al tavolo di cui al comma 4, al quale prendono parte, per le finalità di cui al presente comma, anche i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e dell'Unione delle province d'Italia»;
al comma 8, dopo le parole: «31 agosto 2013, n. 102,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla
dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis. Il Ministero dell'interno è autorizzato a non procedere ad assegnazioni finanziarie a favore di singoli enti locali, ovvero a recuperi o detrazioni di risorse a carico di singoli enti locali, non derivanti da rateizzazioni, nel caso in cui la somma complessiva sia inferiore a 12 euro».
Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
«Art. 2-bis. - (Facoltà di recesso delle pubbliche amministrazioni da contratti di locazione). - 1. Anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa di cui agli articoli 2, comma 5, e 3, comma 1, le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali, nonchè gli organi costituzionali nell'ambito della propria autonomia, hanno facoltà di recedere, entro il 31 dicembre 2014, dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso è stabilito in trenta giorni, anche in deroga ad eventuali clausole difformi previste dal contratto».
All'articolo 3, comma 1, le parole: «tabella B tali da assicurare» sono sostituite dalle seguenti: «tabella B, in modo da assicurare» e le parole: «590 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «595 milioni».
Alla Tabella B, voce: «Ministero dell'interno», la cifra: «32,4» è sostituita dalla seguente: «37,4» e il totale della medesima Tabella è conseguentemente modificato.