§ 4.8.1 - Legge Regionale 12 luglio 1965, n. 11.
Partecipazione della Regione Friuli-Venezia Giulia alla Società per Azioni «Autovie Venete» con sede in Trieste e garanzia sui mutui e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.8 trasporti e viabilità
Data:12/07/1965
Numero:11


Sommario
Art. 1.      La Regione Friuli-Venezia Giulia può partecipare alla Società per Azioni «Autovie Venete» con sede in Trieste. avente per finalità sociale la costruzione e l'esercizio di autostrade
Art. 2.      L'Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, sostituito dall'art. 1 della legge 4.11.1963, n. 1464 e modificato dall'art. [...]
Art. 3.      La prestazione della garanzia di cui all'art. 2 della presente legge avverrà alla condizione che la durata dei mutui e delle obbligazioni non superi i 30 anni
Art. 4.      Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 1 graveranno sul cap. 25212583 «Spese per l'acquisto di azioni della Società per azioni «Autovie Venete» per l'Autostrada Trieste-Venezia» del [...]


§ 4.8.1 - Legge Regionale 12 luglio 1965, n. 11. [1]

Partecipazione della Regione Friuli-Venezia Giulia alla Società per Azioni «Autovie Venete» con sede in Trieste e garanzia sui mutui e obbligazioni che la Società assumerà per il finanziamento dei lavori inerenti alla costruzione dell'autostrada Trieste-Venezia.

(B.U. 15 luglio 1965, n. 12).

 

Art. 1.

     La Regione Friuli-Venezia Giulia può partecipare alla Società per Azioni «Autovie Venete» con sede in Trieste. avente per finalità sociale la costruzione e l'esercizio di autostrade.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere e versare capitale fino alla concorrenza di lire un miliardo mediante sottoscrizioni di nuove azioni della Società medesima già emesse o da emettere.

     Le modalità di tale partecipazione saranno stabilite dalla Giunta regionale.

 

     Art. 2.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, sostituito dall'art. 1 della legge 4.11.1963, n. 1464 e modificato dall'art. 11 D.L. 15.3.1965, n. 124, a prestare garanzia alla Società per azioni «Autovie Venete» per il pagamento del capitale e degli interessi relativi ai mutui contratti ed alle obbligazioni emesse sia all'interno che all'esterno dalla medesima Società per il finanziamento dei lavori inerenti alla costruzione dell'Autostrada Trieste-Venezia.

 

     Art. 3.

     La prestazione della garanzia di cui all'art. 2 della presente legge avverrà alla condizione che la durata dei mutui e delle obbligazioni non superi i 30 anni.

     La garanzia è autorizzata fino alla concorrenza di 25 miliardi per il capitale, oltre agli interessi e alle spese accessorie.

 

     Art. 4.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 1 graveranno sul cap. 25212583 «Spese per l'acquisto di azioni della Società per azioni «Autovie Venete» per l'Autostrada Trieste-Venezia» del bilancio per l'esercizio 1965.

     Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia di cui all'art. 2 graveranno sul capitolo 25213591 dell'esercizio 1965 «Oneri derivanti dalle garanzie sussidiarie che saranno assunte dalla Regione verso gli Istituti di credito per i mutui occorrenti alla Società per azioni «Autovie Venete» per la costruzione dell'autostrada Trieste-Venezia» e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

     Il Presidente della Giunta regionale, di concerto con l'Assessore alle finanze, è autorizzato a disporre, con proprio decreto, le conseguenti variazioni al bilancio.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.