Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.8 trasporti e viabilità |
Data: | 12/07/1965 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. La Regione Friuli-Venezia Giulia può partecipare alla Società per Azioni «Autovie Venete» con sede in Trieste. avente per finalità sociale la costruzione e l'esercizio di autostrade |
Art. 2. L'Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, sostituito dall'art. 1 della legge 4.11.1963, n. 1464 e modificato dall'art. [...] |
Art. 3. La prestazione della garanzia di cui all'art. 2 della presente legge avverrà alla condizione che la durata dei mutui e delle obbligazioni non superi i 30 anni |
Art. 4. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 1 graveranno sul cap. 25212583 «Spese per l'acquisto di azioni della Società per azioni «Autovie Venete» per l'Autostrada Trieste-Venezia» del [...] |
§ 4.8.1 - Legge Regionale 12 luglio 1965, n. 11. [1]
Partecipazione della Regione Friuli-Venezia Giulia alla Società per Azioni «Autovie Venete» con sede in Trieste e garanzia sui mutui e obbligazioni che la Società assumerà per il finanziamento dei lavori inerenti alla costruzione dell'autostrada Trieste-Venezia.
(B.U. 15 luglio 1965, n. 12).
La Regione Friuli-Venezia Giulia può partecipare alla Società per Azioni «Autovie Venete» con sede in Trieste. avente per finalità sociale la costruzione e l'esercizio di autostrade.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere e versare capitale fino alla concorrenza di lire un miliardo mediante sottoscrizioni di nuove azioni della Società medesima già emesse o da emettere.
Le modalità di tale partecipazione saranno stabilite dalla Giunta regionale.
L'Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della
La prestazione della garanzia di cui all'art. 2 della presente legge avverrà alla condizione che la durata dei mutui e delle obbligazioni non superi i 30 anni.
La garanzia è autorizzata fino alla concorrenza di 25 miliardi per il capitale, oltre agli interessi e alle spese accessorie.
Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 1 graveranno sul cap. 25212583 «Spese per l'acquisto di azioni della Società per azioni «Autovie Venete» per l'Autostrada Trieste-Venezia» del bilancio per l'esercizio 1965.
Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia di cui all'art. 2 graveranno sul capitolo 25213591 dell'esercizio 1965 «Oneri derivanti dalle garanzie sussidiarie che saranno assunte dalla Regione verso gli Istituti di credito per i mutui occorrenti alla Società per azioni «Autovie Venete» per la costruzione dell'autostrada Trieste-Venezia» e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
Il Presidente della Giunta regionale, di concerto con l'Assessore alle finanze, è autorizzato a disporre, con proprio decreto, le conseguenti variazioni al bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 30 della