§ 3.11.4 - Legge Regionale 24 aprile 1972, n. 20.
Disposizioni relative alla partecipazione azionaria della Regione nella «Friulia S.p.A.».


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 partecipazioni ed interventi straordinari
Data:24/04/1972
Numero:20


Sommario
Art. 1.      La verifica che l'attività della «Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Società per azioni - Friulia S.p.A.» si svolga nel quadro della politica di programmazione regionale, come [...]
Art. 2.      L'Amministrazione regionale è autorizzata ad aumentare la misura della partecipazione azionaria della Regione nella «Finanziaria regionale Friuli- Venezia Giulia - Società per azioni - Friulia [...]
Art. 3.      Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 718 con la [...]


§ 3.11.4 - Legge Regionale 24 aprile 1972, n. 20. [1]

Disposizioni relative alla partecipazione azionaria della Regione nella «Friulia S.p.A.».

(B.U. 27 aprile 1972, n. 15).

 

Art. 1.

     La verifica che l'attività della «Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Società per azioni - Friulia S.p.A.» si svolga nel quadro della politica di programmazione regionale, come previsto dall'art. 1 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, e sia costantemente rivolta al conseguimento di quegli obiettivi, cui è subordinata la partecipazione azionaria della Regione in detta Società, è devoluta al Comitato interassessoriale, istituito con l'articolo 3 bis della legge regionale 27 agosto 1965, n. 17, come integrata dalla legge regionale 10 agosto 1970, n. 35. A tal fine il Comitato è integrato, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, con la partecipazione dell'Assessore all'industria ed al commercio.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere opportune modifiche allo statuto della «Friulia S.p.A.», al fine di rendere più agevole la verifica di cui al precedente comma.

 

     Art. 2.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad aumentare la misura della partecipazione azionaria della Regione nella «Finanziaria regionale Friuli- Venezia Giulia - Società per azioni - Friulia S.p.A.», mediante sottoscrizione di nuove azioni fino a concorrenza dell'importo di lire 2.500 milioni.

     I modi e i tempi di attuazione di quanto previsto dal precedente comma saranno stabiliti dalla Giunta regionale.

 

     Art. 3.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 718 con la denominazione: «Sottoscrizione di nuove azioni della Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Società per azioni - Friulia S.p.A.» e con lo stanziamento di lire 2.500 milioni cui si provvede mediante utilizzo di pari importo dell'avanzo accertato al 31 dicembre 1970 con l'art. 8 della legge regionale 31 dicembre 1971, n. 72.

     La spesa di lire 2.500 milioni autorizzata con l'articolo 2 della presente legge fa carico al precitato capitolo 718.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.