§ 1.8.22 - L.R. 23 novembre 2012, n. 23.
Disposizioni in materia di funzionamento e organizzazione del Consiglio regionale dell’economia e del lavoro (CREL).


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.8 comitati, commissioni, consulte
Data:23/11/2012
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Modifica dell'articolo 2 della legge regionale n. 19 del 2000
Art. 2.  Disposizioni per il contenimento della spesa e modifica all'articolo 18 della legge regionale n. 6 del 2004
Art. 3.  Modifica all'articolo 4 della legge regionale n. 19 del 2000


§ 1.8.22 - L.R. 23 novembre 2012, n. 23. [1]

Disposizioni in materia di funzionamento e organizzazione del Consiglio regionale dell’economia e del lavoro (CREL).

(B.U. 26 novembre 2012, n. 51)

 

Art. 1. Modifica dell'articolo 2 della legge regionale n. 19 del 2000

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 19 (Istituzione del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro), è inserito il seguente periodo "Il CREL prosegue la propria attività di ordinaria amministrazione fino all'insediamento dei nuovi componenti.".

 

     Art. 2. Disposizioni per il contenimento della spesa e modifica all'articolo 18 della legge regionale n. 6 del 2004

1. Il gettone di presenza attribuito ai componenti del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL) ivi compreso il Presidente, ai sensi dell'articolo 18, comma 15 ter, della legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 (legge finanziaria 2004), introdotto dall'articolo 41, comma 3, lettera b), della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005), è ridotto del 10 per cento.

2. Analoga riduzione del 10 per cento è stabilita per la misura del compenso forfettario attribuito al presidente del CREL ai sensi dell'articolo 18, comma 15 bis, della legge regionale n. 6 del 2004, introdotto dall'articolo 41, comma 3, lettera b), della legge regionale n. 7 del 2005, modificato dall'articolo 1, comma 39, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008).

3. Al comma 15 ter dell'articolo 18 della legge regionale n. 6 del 2004 introdotto dall'articolo 41, comma 3, lettera b), della legge regionale n. 7 del 2005, dopo le parole "per la partecipazione alle sedute dell'organismo" è inserito il seguente periodo "e per la partecipazione alle sedute delle commissioni istituite nel rispetto del regolamento interno del medesimo organo.".

4. La Giunta regionale è autorizzata ad adeguare i compensi, le indennità e i rimborsi dei componenti del CREL, ivi compreso il presidente, in corrispondenza a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale sopravvenuta.

 

     Art. 3. Modifica all'articolo 4 della legge regionale n. 19 del 2000

1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale n. 19 del 2000, è inserito il seguente periodo "Il regolamento può disciplinare la decadenza dei singoli componenti in caso di ripetute assenze ingiustificate.".


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 15 dicembre 2014, n. 31.