Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.4 zootecnia |
Data: | 12/12/2001 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. Interventi. |
Art. 2. Norma finanziaria. |
Art. 3. Attuazione degli aiuti. |
Art. 4. Entrata in vigore. |
§ 2.4.71 – L.R. 12 dicembre 2001, n. 16.
Ulteriore sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare l’epizoozia denominata “blue tongue”.
(B.U. 15 dicembre 2001, n. 37).
Art. 1. Interventi.
1 Al fine di fronteggiare l’epizoozia denominata “febbre catarrale degli ovini” (blue tongue) è autorizzata, nell’anno 2001, la spesa complessiva di lire 95.000.000.000. Gli interventi finanziabili sono i seguenti, con la valutazione dell’onere accanto a ciascuno indicato:
a) concessione di un sostegno agli allevatori a compensazione dei maggiori oneri sostenuti per la tenuta e l’alimentazione del bestiame in conseguenza del divieto di movimentazione degli animali sensibili alla “blue tongue” di cui all’articolo 4 della
b) concessione di indennizzi a favore degli allevatori per i capi morti e per i mancati redditi dei capi morti e dei capi abbattuti, a’ termini dell’articolo 23 della
c) interventi previsti dall’articolo 2 della
2. Il termine del 31 dicembre 2001 previsto dall’articolo 9 della
Art. 2. Norma finanziaria.
1. Nelle tabelle A e B allegate alla
- 7 (per un importo di lire 3.000.000.000), 8, 9, 12 e 15 della tabella A, per un importo complessivo di lire 9.000.000.000;
- 5,8 e 9 (per un importo di lire 15.870.000.000) della tabella B, per un importo complessivo di lire 28.870.000.000.
2. Nella tabella A allegata alla
“8 bis. Interventi per fronteggiare la “blue tongue” 2001 - lire 37.870.000.000
3. Nel bilancio della Regione per l’anno 2001 sono introdotte le seguenti variazioni:
(Omissis)
4. Alle somme stanziate dalla presente legge per l’attuazione degli interventi di cui all’U.P.B. S06.026 (cap. 06141), si applicano le disposizioni di conservazione permanente dei residui previsti dalla normativa in vigore; quelle di cui all’U.P.B. S12.062 (cap. 12194/0 1) permangono quali residui qualora non impegnate entro l’esercizio.
Art. 3. Attuazione degli aiuti.
l. Gli aiuti di Stato, di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 1, finanziati dalla presente legge sono attuati dall’Amministrazione regionale solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione europea o solo dopo decorso il termine per la loro approvazione da parte della stessa Commissione.
Art. 4. Entrata in vigore.
l. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
[1] Per una proroga del termine di cui al presente comma, vedi da ultimo l'art. 6 della