Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.2 assistenza sociale |
Data: | 12/12/2003 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto. |
Art. 2. Accertamenti sanitari. |
Art. 3. Termini. |
Provvidenze a favore degli invalidi civili.
(B.U. 16 dicembre 2003, n. 37).
Art. 1. Oggetto.
1. E’ di competenza della Regione autonoma della Sardegna la funzione amministrativa di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili di cui all’articolo 130 del
2. Per la concessione dei benefici aggiuntivi di cui al comma 2 dell’articolo 130 del
3. L’Assessore dell’igiene, sanità e assistenza sociale, entro il termine di 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, predispone un’apposita disciplina per l’individuazione e la definizione dei benefici aggiuntivi di cui al comma 2.
4. La Regione, per lo svolgimento delle funzioni di concessione di cui al comma 2 dell’articolo 130 del
5. Nella convenzione sono indicate le modalità di svolgimento delle attività, le sedi, le risorse finanziarie strumentali e organizzative da trasferire al soggetto convenzionato.
6. Nella convenzione sono altresì indicati i termini temporali assegnati a ciascuna fase dell'attività istruttoria nonché le sanzioni pecuniarie per il loro mancato rispetto a carico del soggetto convenzionato. L'istruttoria non potrà superare, nel suo complesso, un periodo temporale di sei mesi non includendo nello stesso il periodo temporale necessario per gli accertamenti di cui agli articoli 2 e 3 [1].
7. E’ attribuita ai soggetti convenzionati la legittimazione passiva di cui al comma 3 dell’articolo 130 del
Art. 2. Accertamenti sanitari.
1. Ai sensi dell’articolo 11, comma 1, della
Art. 3. Termini.
1. Gli accertamenti sanitari di cui all’articolo 2 devono essere effettuati entro i tre mesi dalla trasmissione alle Aziende sanitarie locali competenti per territorio della relativa pratica.
Art. 4. Norma finanziaria.
1. Le spese previste per l’attuazione della presente legge sono valutate in euro 2.099.000 annui in ragione di euro 2.000.000 quale integrazione di risorse regionali di cui all’articolo 1, comma 2, della presente legge e di euro 99.000 di assegnazioni dello Stato a termini del D.P.C.M. 13 novembre 2000.
2. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, al fine di dare concreto e immediato avvio agli interventi di cui alla presente legge e nelle more dei trasferimenti delle risorse finanziarie da parte dello Stato, è autorizzato, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata di concerto con gli Assessori interessati, ad operare le opportune anticipazioni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede a garantire in via definitiva il finanziamento delle spese necessarie per l’esercizio delle funzioni trasferite, previe valutazioni, d’intesa tra lo Stato e la Regione, delle spese aggiuntive documentate.
3. Nel bilancio della Regione per gli anni 2003-2005 sono apportate le seguenti variazioni:
In aumento
Entrate
12 – SANITA’
UPB E12.041
Servizi socio-assistenziali (AS)
2003 euro 99.000
2004 euro 99.000
2005 euro 99.000
Spesa
In diminuzione
UPB S03.007
FNOL - Spese di investimento
2003 euro 2.000.000
2004 euro 2.000.000
2005 euro 2.000.000
mediante riduzione della voce 2 della tabella A allegata alla legge finanziaria
In aumento
12 – SANITA’
UPB S12.066
Servizi socio-assistenziali (FR - AS)
2003 euro 2.099.000
2004 euro 2.099.000
2005 euro 2.099.000
4. Le spese per l’attuazione della presente legge gravano sulla suddetta UPB del bilancio della Regione per gli anni 2003-2005 e su quelle corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi.
Art. 5. Entrata in vigore.
1. La presente legge, in deroga a quanto previsto dall’articolo 4 del
[1] Comma così sostituito dall’art. 14 della