Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog) |
Data: | 29/09/2003 |
Numero: | 1783 |
Sommario |
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 1257/1999 è modificato come segue. |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
§ 1.2.26 - Regolamento 29 settembre 2003, n. 1783.
Regolamento (CE) n. 1783/2003 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)
(G.U.U.E. 21 ottobre 2003, n. L 270).
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
visto il parere del Comitato delle regioni,
considerando quanto segue:
(1) Allo scopo di realizzare le finalità della politica agricola comune, quali definite all'articolo 33 del trattato, è opportuno rafforzare la politica di sviluppo rurale ampliando la gamma di misure di accompagnamento previste dal
(2) Poiché i giovani agricoltori rappresentano un elemento essenziale nello sviluppo delle zone rurali, un sostegno a tale categoria di agricoltori dovrebbe essere considerato una priorità. È necessario rafforzare il sostegno specifico già accordato, in modo da facilitare l'insediamento dei giovani agricoltori e l'adattamento strutturale delle loro aziende.
(3) Occorre promuovere una più rapida applicazione nel settore agricolo delle norme rigorose basate sulla normativa comunitaria in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro. Queste norme possono imporre agli agricoltori nuovi obblighi, che causano perdite di reddito o costi aggiuntivi. Gli agricoltori dovrebbero beneficiare di un sostegno temporaneo e decrescente inteso a coprire parzialmente i costi derivanti dall'applicazione di tali norme.
(4) In seguito all'introduzione della misura relativa al rispetto delle norme, l'aiuto a favore degli agricoltori attualmente autorizzato ai sensi del
(5) I sistemi di consulenza aziendale di cui al
(6) Gli agricoltori dovrebbero essere incoraggiati ad applicare norme rigorose in materia di benessere degli animali. Occorre ampliare la portata del capitolo sulle misure agroambientali del
(7) L'esperienza ha dimostrato che è necessario potenziare la gamma di strumenti intesi a promuovere la qualità dei prodotti alimentari nell'ambito della politica di sviluppo rurale.
(8) Occorre incentivare la partecipazione degli agricoltori a sistemi qualità comunitari o nazionali dei prodotti alimentari. Tale partecipazione può dar luogo a costi aggiuntivi e obblighi che non sono interamente compensati dal mercato. Gli agricoltori che aderiscono ai suddetti sistemi dovrebbero pertanto usufruire di un aiuto temporaneo.
(9) È necessario sensibilizzare i consumatori all'esistenza e alle specifiche dei prodotti ottenuti nell'ambito di sistemi qualità comunitari o nazionali dei prodotti alimentari. Occorre agevolare i gruppi di produttori affinché informino i consumatori e promuovano i prodotti ottenuti nell'ambito di sistemi sostenuti dagli Stati membri nei rispettivi piani di sviluppo rurale.
(10) L'introduzione di nuove misure di accompagnamento rende necessario chiarificare talune disposizioni vigenti. Le chiarificazioni riguardano principalmente gli investimenti nelle aziende agricole e le disposizioni finanziarie.
(11) Vista l'importanza di promuovere l'innovazione nel settore alimentare, è necessario estendere il campo di applicazione dell'attuale capo del
(12) Tale capo stabilisce le condizioni di ammissibilità per il sostegno agli investimenti volti a migliorare la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, incluso il requisito in base al quale le imprese che ricevono tale sostegno devono già conformarsi alle norme minime in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali. Poiché le piccole unità di trasformazione possono talvolta incontrare difficoltà nel conformarsi a tali norme, gli Stati membri dovrebbero poter accordare una proroga per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità agli investimenti realizzati in piccole unità di trasformazione allo scopo di conformarsi alle nuove norme in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.
(13) Si pone la necessità di incrementare il valore ecologico e sociale delle foreste demaniali; dovrebbe essere previsto un sostegno agli investimenti in tal senso, escludendo invece il sostegno a misure che migliorano lo sfruttamento economico di tali foreste.
(14) Dall'esperienza finora acquisita nell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale per il periodo 2000-2006 è emersa l'esigenza di chiarire e semplificare alcune disposizioni del
(15) È pertanto necessario modificare opportunamente il
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) All'articolo 5 il testo esistente diviene il paragrafo 1 e sono aggiunti i seguenti paragrafi:
"2. Le condizioni per il sostegno agli investimenti di cui al primo comma devono essere soddisfatte all'atto dell'adozione della decisione individuale relativa alla concessione dell'aiuto.
3. Tuttavia, se gli investimenti sono realizzati allo scopo di conformarsi alle nuove norme minime in materia di ambiente, igiene o benessere degli animali, il sostegno può essere concesso a questo fine. In tali casi gli agricoltori possono beneficiare di una proroga per conformarsi alle norme minime ove un tale periodo sia necessario per risolvere i problemi specifici inerenti all'osservanza delle stesse. L'agricoltore ottempera alle pertinenti norme entro la fine del periodo di investimento.";
2) L'articolo 7 è modificato come segue:
a) All'articolo 7 il secondo comma è sostituito dal seguente:"Il valore totale degli aiuti, espresso in percentuale del volume d'investimento che può fruire degli aiuti, è limitato al 40 % al massimo e, riguardo alle zone svantaggiate, al 50 % al massimo.";
b) È aggiunto il seguente comma:
"Qualora gli investimenti siano effettuati da giovani agricoltori, come menzionato al capo II, tali percentuali possono raggiungere al massimo il 50 % e il 60 % nelle zone svantaggiate durante un periodo non superiore a cinque anni dall'insediamento. I requisiti relativi all'età, di cui al primo trattino dell'articolo 8, paragrafo 1, devono essere soddisfatti all'atto dell'insediamento.";
3) L'articolo 8, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:
"2. L'aiuto al primo insediamento può comprendere:
a) un premio unico il cui importo massimo ammissibile figura nell'allegato;
b) un abbuono d'interessi per i prestiti contratti a copertura delle spese derivanti dal primo insediamento; l'importo equivalente al valore capitalizzato di tale abbuono non può essere superiore al valore del premio unico.
Ai giovani agricoltori che si stiano avvalendo di servizi di consulenza agricola correlati al primo insediamento della loro attività può essere accordato per un periodo di tre anni dal primo insediamento un sostegno maggiore dell'importo massimo di cui alla lettera a) ma non superiore a 30000 EUR.";
4) All'articolo 9, secondo comma, il primo trattino è sostituito dal seguente:
"- a preparare gli agricoltori e le altre persone partecipanti ad attività agricole al riorientamento qualitativo della produzione, all'applicazione di metodi di produzione compatibili con la conservazione e il miglioramento del paesaggio, con la tutela dell'ambiente, con l'igiene e con il benessere degli animali, nonché a impartire loro la formazione necessaria per gestire un'azienda agricola economicamente redditizia e";
5) All'articolo 15, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Possono essere concesse indennità compensative superiori all'importo massimo purché l'importo medio di tutte le indennità compensative concesse al livello di programmazione in questione non superi tale massimale. Ai fini del calcolo dell'importo medio, gli Stati membri possono presentare una combinazione di vari programmi regionali. Tuttavia, in casi debitamente motivati da circostanze oggettive, l'importo medio può essere aumentato all'importo medio massimo indicato nell'allegato."
6) L'articolo 16 è modificato come segue:
a) L'articolo 16, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
"1. Gli agricoltori possono usufruire di un aiuto sotto forma di pagamenti volti a compensare i costi e le perdite di reddito originati, nelle zone sottoposte a vincolo ambientale, dall'attuazione di limitazioni risultanti dall'applicazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, se e per quanto detti pagamenti siano necessari per risolvere i problemi specifici derivanti dall'applicazione delle citate direttive."
b) L'articolo 16, paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. L'importo massimo che può fruire del sostegno comunitario è stabilito nell'allegato. In casi debitamente motivati tale importo può essere aumentato per tenere conto di problemi specifici.
Un sostegno superiore a tale importo massimo può essere accordato per un periodo non superiore a cinque anni dalla data in cui assume valore vincolante, conformemente alla legislazione comunitaria, la disposizione che impone nuove restrizioni. Tale sostegno è concesso annualmente in misura decrescente e non supera l'importo figurante nell'allegato.";
7) Nell'articolo 20, il testo esistente diventa il paragrafo 1 ed è aggiunto il seguente paragrafo:
"2. È possibile che le zone di cui al presente paragrafo non superino il 10 % della zona dello Stato membro interessato.";
8) L'articolo 21 è soppresso.
9) Il seguente Capo è inserito dopo il Capo V del Titolo II:
"CAPO V bis
RISPETTO DELLE NORME
Articolo 21 bis
Il sostegno inteso ad aiutare gli agricoltori a conformarsi alle norme rigorose basate sulla legislazione comunitaria in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro contribuisce al conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) una più rapida applicazione delle rigorose norme comunitarie da parte degli Stati membri;
b) il rispetto delle norme da parte degli agricoltori;
c) l'utilizzo dei servizi di consulenza aziendale da parte degli agricoltori, secondo quanto previsto dal
Articolo 21 ter
1. Un sostegno temporaneo finalizzato alla copertura parziale dei costi sostenuti e delle perdite di reddito può essere concesso agli agricoltori, che devono applicare le norme rigorose basate sulla normativa comunitaria e di recente introdotte nella legislazione nazionale.
Per quanto riguarda gli Stati membri che applicano l'articolo 16, non sarà accordato sostegno agli agricoltori a titolo del presente capo affinché questi applichino norme basate sulla legislazione comunitaria di cui all'articolo 16.
2. Il sostegno può essere concesso per un periodo non superiore a cinque anni a decorrere dalla data alla quale la norma diventa obbligatoria secondo la normativa comunitaria.
Per poter essere ammissibile all'aiuto, la norma dovrebbe imporre nuovi obblighi o limitazioni alla pratica agricola, che incidano sensibilmente sulle spese ordinarie di gestione aziendale e riguardino un numero significativo di agricoltori.
Per quanto riguarda le direttive la cui data limite di recepimento è stata superata e che non sono ancora state correttamente recepite dallo Stato membro, il sostegno può essere erogato per un periodo non superiore a cinque anni a decorrere dal 28 ottobre 2003. [1]
3. L'aiuto non è in nessun caso erogato qualora la mancata applicazione delle norme sia dovuta al mancato rispetto, da parte dell'agricoltore richiedente, di norme già trasposte nella normativa nazionale.
Articolo 21 quater
1. L'aiuto è erogato annualmente, in rate uguali, su base forfetaria e decrescente. Gli Stati membri modulano il livello del pagamento in funzione degli obblighi derivanti dall'applicazione della norma. Il pagamento è inoltre fissato ad un livello tale da prevenire compensazioni eccessive. I costi relativi agli investimenti non sono presi in considerazione nel calcolo dell'importo annuo del sostegno.
2. Il massimale annuo ammissibile di sostegno per azienda figura nell'allegato.
Articolo 21 quinquies
1. Il sostegno può essere erogato agli agricoltori per aiutarli a sostenere i costi dei servizi di consulenza aziendale che individuano e, ove necessario, propongono miglioramenti per quanto riguarda il rispetto delle norme obbligatorie in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali e benessere degli animali.
2. I servizi di consulenza aziendale che possono fruire di un aiuto sono conformi a quanto disposto al capitolo III, titolo II, del
3. L'importo totale dell'aiuto riservato per l'utilizzo dei servizi di consulenza di cui al paragrafo 1 è limitato al 80 % del costo ammissibile, senza che venga superato il massimale indicato nell'allegato.";
10) Il Capo VI è sostituito dal seguente:
"CAPO VI
AGROAMBIENTE E BENESSERE DEGLI ANIMALI
Articolo 22
Il sostegno a metodi di produzione agricola finalizzati alla protezione dell'ambiente e alla conservazione dello spazio naturale (misure agroambientali) contribuisce alla realizzazione degli obiettivi delle politiche comunitarie in materia di agricoltura, ambiente e benessere degli animali da allevamento.
Tale sostegno è inteso a promuovere:
a) forme di conduzione dei terreni agricoli compatibili con la tutela e con il miglioramento dell'ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo e della diversità genetica,
b) l'estensivizzazione, favorevole all'ambiente, della produzione agricola e la gestione dei sistemi di pascolo a scarsa intensità,
c) la tutela di ambienti agricoli ad alto valore naturale esposti a rischi,
d) la salvaguardia del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali dei terreni agricoli,
e) il ricorso alla pianificazione ambientale nell'ambito della produzione agricola,
f) il miglioramento del benessere degli animali.
Articolo 23
1. Gli agricoltori ricevono un aiuto in compenso di impegni della durata minima di cinque anni a favore dell'agroambiente o del benessere degli animali. Ove necessario, può essere fissato un periodo più lungo per particolari tipi di impegni, a causa degli effetti di questi ultimi sull'ambiente o sul benessere degli animali.
2. Gli impegni a favore dell'agroambiente e del benessere degli animali oltrepassano l'applicazione delle normali buone pratiche agricole, comprese le buone pratiche inerenti al settore zootecnico.
Essi procurano servizi non forniti da altre misure di sostegno, quali il sostegno dei mercati o le indennità compensative.
Articolo 24
1. Il sostegno agli impegni a favore dell'agroambiente o del benessere degli animali viene concesso annualmente ed è calcolato in base ai seguenti criteri:
a) il mancato guadagno,
b) i costi aggiuntivi derivanti dall'impegno assunto e
c) la necessità di fornire un incentivo.
I costi relativi agli investimenti non sono presi in considerazione nel calcolo dell'importo annuo dell'aiuto. I costi degli investimenti non rimunerativi necessari all'adempimento di un impegno possono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo annuo dell'aiuto.
2. Gli importi annui massimi che possono beneficiare del sostegno comunitario figurano nell'allegato. Ove l'aiuto sia calcolato per superficie, tali importi sono basati sulla superficie dell'azienda a cui si applicano gli impegni agroambientali.";
11) Il seguente Capo è aggiunto dopo il Capo VI del Titolo II:
"CAPO VI bis
QUALITÀ ALIMENTARE
Articolo 24 bis
Il sostegno ai metodi di produzione agricola intesi a migliorare la qualità dei prodotti agricoli e a promuoverli contribuisce alla realizzazione dei seguenti obiettivi:
a) assicurare i consumatori della qualità del prodotto o del processo produttivo impiegato mediante la partecipazione degli agricoltori ai sistemi qualità di cui all'articolo 24 ter;
b) conseguire un valore aggiunto per i prodotti agricoli di base e potenziare gli sbocchi di mercato;
c) informare i consumatori circa la disponibilità e le specifiche di tali prodotti.
Articolo 24 ter
1. Il sostegno è erogato agli agricoltori che partecipano volontariamente ai sistemi qualità comunitari o nazionali che impongono requisiti produttivi specifici per quanto riguarda i prodotti agricoli compresi nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, e sono conformi al disposto del paragrafo 2 o 3.
Esso interessa unicamente i prodotti destinati al consumo umano.
2. I sistemi qualità della Comunità ai sensi dei seguenti regolamenti e disposizioni sono ammissibili al sostegno:
a)
b)
c)
d) Titolo VI concernente i vini di qualità prodotti in regioni determinate del
3. Per essere ammissibili al sostegno, i sistemi qualità riconosciuti dagli Stati membri devono essere conformi ai requisiti di cui alle lettere da a) a e):
a) la specificità del prodotto finale ottenuto nell'ambito di tali sistemi è riconducibile agli obblighi precisi relativi ai metodi di produzione che garantiscono:
i) caratteristiche specifiche, compresi i processi di produzione, oppure
ii) una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;
b) i sistemi prevedono specifiche di produzione vincolanti, il rispetto delle quali è verificato da un organismo di controllo indipendente;
c) i sistemi sono aperti a tutti i produttori;
d) i sistemi sono trasparenti e assicurano una tracciabilità completa dei prodotti;
e) i sistemi rispondono agli sbocchi di mercato attuali o prevedibili.
4. Non sono ammissibili al sostegno i sistemi il cui unico scopo è fornire un controllo più severo del rispetto delle norme obbligatorie nell'ambito della normativa comunitaria o nazionale.
Articolo 24 quater
1. Il sostegno è erogato sotto forma di un incentivo annuale di importo non superiore al massimale per azienda indicato nell'allegato. L'importo del pagamento è definito sulla base dei costi fissi derivanti dalla partecipazione ai sistemi che fruiscono di finanziamenti ed è fissato ad un livello tale da prevenire compensazioni eccessive.
2. La durata di tale sostegno non supera i cinque anni.
Articolo 24 quinquies
1. Il sostegno è erogato ai gruppi di produttori per le attività di informazione dei consumatori e di promozione dei prodotti agricoli e alimentari compresi nei sistemi qualità comunitari o nazionali di cui all'articolo 24 ter e scelti per il sostegno dallo Stato membro nell'ambito della misura prevista agli articoli 24 bis, 24 ter e 24 quater.
2. Il sostegno comprende attività di informazione, di promozione e pubblicitarie.
3. Il valore totale del sostegno è limitato al 70 % dei costi ammissibili dell'azione.";
12) All'articolo 25, paragrafo 2, il quarto trattino è sostituito dal seguente:
"- sviluppare e applicare nuove tecnologie,";
13) All'articolo 26, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:
"Tuttavia, se gli investimenti sono realizzati allo scopo di conformarsi alle nuove norme minime in materia di ambiente, igiene o benessere degli animali, il sostegno può essere concesso a questo fine. In tali casi le piccole unità di trasformazione possono beneficiare di una proroga per conformarsi alle norme minime ove un tale periodo sia necessario per risolvere i problemi specifici inerenti all'osservanza delle stesse. Le piccole unità di trasformazione si conformano alle norme pertinenti entro il termine del periodo di investimento.";
14) L'articolo 29, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:
"3. Il sostegno di cui agli articoli 30 e 32 è accordato soltanto riguardo alle foreste e alle superfici boschive che siano proprietà di privati o di loro associazioni ovvero di comuni o di loro associazioni. Questa limitazione non si applica alle misure previste all'articolo 30, paragrafo 1, secondo trattino, per quanto riguarda gli investimenti in foreste destinati ad accrescerne in misura significativa il valore ecologico e sociale e alle misure previste all'articolo 30, paragrafo 1, sesto trattino.";
15) L'articolo 29, paragrafo 5, è sostituito dal seguente:
"5. Le misure proposte in virtù del presente capo per le superfici boschive classificate come ad alto o medio rischio di incendio nel quadro dell'azione comunitaria per la protezione delle foreste contro gli incendi devono essere conformi ai piani di protezione delle foreste stabiliti dagli Stati membri per tali superfici.";
16) All'articolo 30, paragrafo 1, l'ultimo trattino è sostituito dal seguente:
"- la ricostituzione del potenziale produttivo silvicolo danneggiato da disastri naturali e da incendi e l'introduzione di adeguate azioni preventive.";
17) L'articolo 31 è così modificato:
a) Al paragrafo 1, il secondo comma è sostituto dal seguente:
"Tale sostegno può comprendere, oltre alle spese di sistemazione:
- un premio annuale per ettaro imboschito, destinato a coprire per un periodo non superiore a cinque anni i costi di manutenzione,
- un premio annuale per ettaro, volto a compensare le perdite di reddito provocate dall'imboschimento per un periodo non superiore a 20 anni, destinato ad agricoltori o ad associazioni di agricoltori che hanno coltivato le terre prima dell'imboschimento, o a qualsiasi altra persona giuridica di diritto privato.";
b) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Ove il sostegno è concesso per l'imboschimento di superfici agricole di proprietà delle autorità pubbliche, esso copre unicamente le spese di sistemazione. Se il terreno imboschito è preso in locazione da una persona giuridica di diritto privato, può essere accordato il premio annuale di cui al paragrafo 1, secondo comma."
c) Al paragrafo 3, il secondo comma è sostituto dal seguente:
"In caso di imboschimento con specie a rapido accrescimento coltivate a breve durata, l'aiuto per i costi di imboschimento è concesso unicamente per le spese di sistemazione.";
18) All'articolo 33, il secondo comma è modificato come segue:
a) il terzo e il quarto trattino sono sostituiti dai seguenti:
"- l'avviamento di sistemi di consulenza aziendale, di cui al Capo III del Titolo II del
- la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità, compresa la realizzazione di sistemi qualità, di cui all'articolo 24 ter, paragrafi 2 e 3,".
b) è aggiunto il trattino seguente:
"- la gestione di strategie integrate di sviluppo rurale da parte dei partenariati locali.";
19) All'articolo 34, i due trattini seguenti sono aggiunti al secondo comma:
"- le condizioni relative alle misure concernenti il rispetto delle norme (Capo V bis),
- le condizioni relative alle misure concernenti la qualità alimentare (Capo VI bis)".
20) Il testo dell'articolo 35 è sostituito dal testo seguente:
"1. Il sostegno comunitario al prepensionamento (articoli 10, 11 e 12), alle zone svantaggiate e alle zone soggette a vincoli ambientali (articoli 13-21), al rispetto delle norme (articoli 21 bis-21 quinquies), alle misure agroambientali e al benessere degli animali (articoli 22, 23 e 24), alla qualità alimentare (articoli 24 bis-24 quinquies) e all'imboschimento (articolo 31) è finanziato dal FEAOG, sezione garanzia, in tutta la Comunità.";
21) All'articolo 37, paragrafo 3, secondo comma, il secondo trattino è sostituito dal seguente:
"- misure volte a sostenere progetti di ricerca o misure ammissibili al finanziamento comunitario a titolo della
22) Nell'articolo 47, paragrafo 2, secondo comma, l'ultimo trattino è sostituito dal seguente:
"- nell'ambito della programmazione la partecipazione finanziaria della Comunità alle misure previste agli articoli 22, 23 e24 del presente regolamento non è superiore all'85 % nelle zone dell'obiettivo n. 1 e al 60 % nelle altre.";
23) All'articolo 51 è aggiunto il seguente paragrafo:
"5. Sono vietati gli aiuti di Stato a favore degli agricoltori che si adeguano alle norme rigorose basate sulla normativa comunitaria in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro, se questi non soddisfano le condizioni di cui agli articoli 21 bis, 21 ter e 21 quater. Possono tuttavia essere accordati aiuti supplementari che superino gli importi massimi fissati conformemente all'articolo 21 quater per aiutare gli agricoltori a conformarsi alla normativa nazionale allorché questa superi i requisiti comunitari.
In assenza di normativa comunitaria, sono vietati gli aiuti di Stato a favore degli agricoltori che si adeguano alle norme rigorose basate sulla normativa nazionale in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro, se questi non soddisfano le pertinenti condizioni di cui agli articoli 21 bis, 21 ter e 21 quater. Possono tuttavia essere accordati aiuti supplementari che superino gli importi massimi fissati conformemente all'articolo 21 quater, purché siano giustificati a norma del paragrafo 1 di detto articolo.";
24) L'allegato è sostituito dal testo dell'allegato al presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
ALLEGATO
"ALLEGATO
TABELLA DEGLI IMPORTI
(Omissis"
[1] Paragrafo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 31 marzo 2004, n. L 94.