§ 6.1.14 - L.R. 27 giugno 1986, n. 22.
Certificazione di regolarità contabile per gli Enti beneficiari di contributi regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:27/06/1986
Numero:22


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      La certificazione di cui al presente articolo va riferita ai soli documenti contabili alla cui tenuta il soggetto beneficiario sia tenuto in base alle vigenti leggi.
Art. 3.      Nei casi in cui l'intervento contributivo della Regione sia commisurato alla spesa sostenuta, gli oneri di certificazione di cui al precedente art. 1, lett. c), sono computabili tra quelli [...]


§ 6.1.14 - L.R. 27 giugno 1986, n. 22.

Certificazione di regolarità contabile per gli Enti beneficiari di contributi regionali.

(B.U. n. 16 del 10 luglio 1986).

 

Art. 1. [1]

     Ai fini dell'erogazione di contributi concessi a qualsiasi titolo dalla Regione, per un importo annuo superiore a L. 20 milioni, a Società ed Enti, pubblici o privati - con esclusione degli enti locali territoriali - i soggetti beneficiari sono tenuti a presentare la seguente documentazione:

     a) certificazione del bilancio e del conto profitti e perdite rilasciata da una delle società di revisione di cui agli artt. 8 e 18 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, limitatamente alle Società cui siano applicabili le norme del predetto Decreto;

     b) dichiarazione del Collegio sindacale di regolarità del bilancio e della contabilità relativa alle iniziative ammesse a contributo regionale per Società ed Enti, pubblici e privati nei quali esso sia previsto, dalla legge o dallo Statuto; la dichiarazione stessa può essere sostituita dalla certificazione del bilancio e del conto profitti e perdite rilasciata da una delle Società di cui alla precedente lettera a);

     c) certificazione sulla regolarità del bilancio e della contabilità relativa a singole iniziative ammesse a contributo, rilasciata da un professionista iscritto al ruolo dei Revisori ufficiali dei conti, di cui al R.D.L. 24 luglio 1936, n. 1548, per le Società, gli Enti e le Associazioni, pubblici o privati, e per i soggetti singoli per i quali non sia previsto, per legge o per Statuto, il Collegio sindacale.

 

     Art. 2.

     La certificazione di cui al presente articolo va riferita ai soli documenti contabili alla cui tenuta il soggetto beneficiario sia tenuto in base alle vigenti leggi.

     In assenza di un obbligo di legge alla tenuta di documenti contabili, la certificazione deve attestare l'effettiva destinazione del contributo regionale alle finalità per le quali il contributo stesso è stato concesso, desumibile da atti o documenti giustificativi dell'utilizzo del contributo.

 

     Art. 3.

     Nei casi in cui l'intervento contributivo della Regione sia commisurato alla spesa sostenuta, gli oneri di certificazione di cui al precedente art. 1, lett. c), sono computabili tra quelli costituenti la base di commisurazione.

 

 

 


[1] Vedi art. unico L.R. 20 dicembre 1994, n. 99, per interpretazione autentica del presente articolo.