§ 5.4.196 – L.R. 9 agosto 1999, n. 61.
Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali e organizzazione in sistema dei musei locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.4 beni e attività culturali
Data:09/08/1999
Numero:61


Sommario
Art. 1.  Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale.
Art. 2.  Sistema museale regionale.
Art. 3.  Regione ed Enti Locali.
Art. 4.  Compiti dei Comuni.
Art. 5.  Compiti delle Province.
Art. 6.  Compiti della Regione.
Art. 7.  Piano regionale di settore.
Art. 8.  Concessione dei contributi
Art. 9.  Autorizzazioni.
Art. 10.  Costituzione.
Art. 11.  Abrogazioni e modificazioni.
Art. 12.  Finanziamento.
Art. 13.  Norma finanziaria.
Art. 14.  Urgenza.


§ 5.4.196 – L.R. 9 agosto 1999, n. 61.

Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali e organizzazione in sistema dei musei locali.

(B.U. 31 agosto 1999, n. 34).

TITOLO I

FINALITA'

 

Art. 1. Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale.

     1. Per la salvaguardia e per la valorizzazione sociale ed economica del patrimonio culturale abruzzese, la Regione favorisce l'intervento congiunto di tutte le istituzioni. Essa opera pertanto insieme agli Enti Locali e ricerca ogni possibile collaborazione e pattuizione con gli Organi centrali e periferici dello Stato.

     2. Per le finalità di cui al comma precedente la presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di musei e raccolte degli Enti locali e di interesse locale e comunque di ogni altro bene di qualsivoglia proprietà per il quale siano affidati alle Regioni e agli Enti locali compiti di gestione, valorizzazione e promozione ai sensi del D.L. n. 112/98.

     3. La Regione e gli Enti locali intervengono per salvaguardare le raccolte e per realizzare l'integrazione funzionale e lo sviluppo dei musei locali pubblici e privati, in quanto essi costituiscono parte significativa del patrimonio culturale, servizi di rilevante interesse sociale e strumenti potenzialmente ottimali per la conservazione globale e per la valorizzazione anche economica del patrimonio culturale diffuso sul territorio.

     4. In particolare la Regione e gli Enti locali agiscono per porre i musei locali in condizione di:

     a) conoscere, conservare, esporre e valorizzare le proprie raccolte;

     b) conoscere e far conoscere al cittadini e alle altre istituzioni l'entità, l'ubicazione, le caratteristiche e lo stato di conservazione dei beni culturali pertinenti al territorio circostante e i fattori di rischio ai quali si trovano esposti;

     c) provvedere ad interventi di salvaguardia e di valorizzazione dei beni culturali inseriti nel loro contesto ambientale, in modo da consentite ed assicurarne la conservazione e la pubblica utilizzazione;

     d) promuovere itinerari di visita e attività informative e didattiche, in modo da consentirne la conoscenza dell'intero patrimonio culturale diffuso sul territorio regionale.

     5. La idonea qualificazione tecnica e scientifica degli addetti al musei e alle connesse attività è condizione imprescindibile per il conseguimento degli obiettivi della presente legge.

     6. Ai fini della presente legge sono equiparati alle raccolte e ai musei locali tutti i beni mobili e immobili di proprietà pubblica e privata, nonché i siti d'interesse archeologico, naturalistico o comunque culturale che possano essere integrati funzionalmente nella generale organizzazione del sistema museale di cui all'art. 2.

     7. Ogni misura di salvaguardia e di valorizzazione dei beni di proprietà, giurisdizione o funzione ecclesiastica deve essere compatibile con la loro destinazione ad usi sacri, giacché ciò costituisce una essenziale connotazione della loro qualità culturale e un valore aggiuntivo per se stesso irrinunciabile.

 

     Art. 2. Sistema museale regionale.

     1. Le raccolte e i musei degli Enti locali e di interesse locale configurano nel loro insieme un museo diffuso organizzabile in un sistema regionale operativamente unitario, che costituisce un valore aggiunto di specie culturale ed economica rispondente al generale interesse della comunità.

     2. L'organizzazione in sistema dei musei locali è volta a consentire che per l'intero ambito regionale vengono assicurati a costi sostenibili almeno i livelli minimi indispensabili delle dotazioni e delle prestazioni occorrenti per la normale attività di salvaguardia e di valorizzazione della generalità del patrimonio culturale e per la funzionalità, la qualità e la convenienza sociale ed economica dei servizi museali.

     3. Il sistema museale regionale è articolato per aggregati subregionali, fondato sull'autonomia dei singoli istituti e aperto alle forme di collaborazione interregionale.

     4. L'adesione al sistema museale regionale avviene mediante convenzione tra la Regione e i soggetti titolari dei musei locali individuati ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. a).

     5. Per assicurare la qualità scientifica e culturale delle attività concernenti sia l'intero sistema museale regionale che il normale funzionamento dei singoli istituti aderenti, la Giunta regionale si avvale del Comitato Tecnico-scientifico di cui all'art. 5 della L.R. 18 giugno 1992, n. 44.

TITOLO Il

RAPPORTI ISTITUZIONALI

 

     Art. 3. Regione ed Enti Locali.

     1. Conformemente alle leggi regionali 72 del 1998 e 11 del 1999, Regioni, Province e Comuni operano in stretta intesa, previo accordo con i titolari dei musei e delle raccolte locali, mediante azioni coordinate, distinte e complementari, concertate in base ad una ripartizione di compiti esattamente definita con gli atti di programmazione secondo criteri valutativi ed elastici e in applicazione del principio della sussidiarietà.

     2. I rapporti fra la Regione e gli Enti locali si ispirano, pertanto, al principio della leale collaborazione e rispondono in particolare ai seguenti criteri:

     a) modello orizzontale fondato su meccanismi di codecisione, per effetto dei quali i Comuni e le Province partecipano direttamente all'esercizio dei poteri della Regione;

     b) superamento delle amministrazioni parallele in favore del coordinamento dei diversi centri di decisione;

     c) attribuzione di funzioni amministrative e di compiti specifici a partire dall'ente più vicino alle popolazioni interessate, compatibilmente con le esigenze di razionalità e di efficienza e secondo valori di congruità rispetto all'effettiva scala dei problemi, onde garantire adeguate prestazioni di servizi a costi economici sostenibili;

     d) flessibilità delle funzioni amministrative e degli specifici compiti assegnati a ciascuno degli atti di programmazione mediante l'eventuale aggiornamento dei provvedimenti vigenti e la nuove definizione dei successivi;

     e) concorso di spesa e interventi di perequazione finanziaria da parte di ciascuna istituzione, relativamente agli ambiti territoriali di propria competenza, per il conseguimento dei livelli minimi delle dotazioni e delle prestazioni ritenute indispensabili per la salvaguardia del patrimonio e per la funzionalità dei musei locali;

     f) esternalizzazione o messa in comune fra pubbliche amministrazioni o fra queste e soggetti privati di tutti i servizi e le attività non necessariamente connessi all'esercizio di funzioni pubbliche e comunque non indispensabili per le prerogative delle singole istituzioni.

 

     Art. 4. Compiti dei Comuni.

     1. Relativamente ai musei e alle raccolte d'interesse locale ricompresi nella propria circoscrizione territoriale e aderenti al sistema museale regionale, i Comuni svolgono tutte le funzioni e gestiscono tutti i servizi ad eccezione di quelli che, in applicazione del principio della sussidiarietà, siano stati espressamente attribuiti dal piano regionale di settore alle Province o alla Regione.

     2. In particolare i Comuni:

     a) dispongono ai propri fini dei musei e delle raccolte di cui sono proprietari o consegnatari, garantiscono per essi il rispetto dei prescritti livelli minimi di salvaguardia patrimoniale e di funzionalità e qualità dei servizi e provvedono a tale scopo alla elaborazione e all'attuazione dei necessari progetti d'intervento, impiegando finanziamenti propri e contributi eventualmente erogati dalla Provincia, dalla Regione e da altri soggetti pubblici e privati;

     b) concorrono agli stessi fini per le raccolte e i musei di altri Enti pubblici, ecclesiastici, privati;

     e) possono consorziarsi o associarsi ad altri enti pubblici, ecclesiastici, morali e privati per la gestione dei musei e dei relativi servizi tecnici e culturali, come previsto dal piano regionale di settore;

     d) stabiliscono, d'intesa con la Provincia, la Regione e i titolari pubblici e privati dei musei locali interessati, eventuali livelli minimi qualitativamente e quantitativamente superiori a quelli stabiliti dal piano regionale di settore per l'intero ambito regionale ed eventualmente per quello provinciale e, nel caso, ne forniscono l'esatta descrizione e ne assicurano l'effettiva applicazione con l'impiego di risorse proprie;

     e) concorrono, nel modi previsti dalle leggi vigenti all'approvazione degli atti di programmazione della Regione e della Provincia.

 

     Art. 5. Compiti delle Province.

     1. Relativamente al musei di enti locali e d'interesse locale ricompresi nella propria circoscrizione territoriale e aderenti al sistema museale regionale. le Province:

     a) dispongono ai propri fini dei musei e delle raccolte di cui sono proprietarie o consegnatarie, garantiscono per essi il rispetto dei prescritti livelli minimi di salvaguardia patrimoniale e di funzionalità e qualità dei servizi e provvedono a tale scopo alla elaborazione e all'attuazione dei necessari progetti d'intervento, impiegando finanziamenti propri e contributi eventualmente erogati dalla Regione e da altri soggetti pubblici e privati;

     b) concorrono agli stessi fini per le raccolte e i musei appartenenti ai Comuni, alla Chiesa e ad altri soggetti pubblici e privati;

     e) svolgono le funzioni e gestiscono i servizi ad esse attribuiti dal piano regionale di settore;

     d) possono consorziarsi o associarsi ad altri enti pubblici, ecclesiastici, morali e privati per la gestione dei musei e dei relativi servizi tecnici e culturali, come previsto dal piano regionale di settore;

     e) stabiliscono, d'intesa con la Regione, con i Comuni e con ogni altri titolare delle raccolta e dei musei interessati, eventuali livelli minimi qualitativamente e quantitativamente superiori a quelli stabiliti per l'intero ambito regionale dal piano regionale di settore, e nel caso, ne forniscono l'esatta descrizione e ne assicurano l'effettiva applicazione anche con l'impiego di risorse proprie;

     f) concorrono alla definizione degli atti di programmazione della Regione.

 

     Art. 6. Compiti della Regione.

     1. Per le finalità di cui agli articoli 1 e 2, la Regione:

     a) ordina e valorizza il sistema delle autonomie, ponendosi come luogo del governo politico regionale innervato, agli effetti gestionali, nei governi locali e da questi partecipato in sede decisionale;

     b) opera di stretta intesa con tutti i soggetti pubblici e privati titolari di musei e raccolte aderenti al sistema museale;

     c) adotta lo strumento della programmazione;

     d) esercita funzioni di indirizzo, coordinamento, controllo e surroga;

     e) svolge i compiti e gestisce direttamente i servizi ad essa attribuiti dagli atti di programmazione;

     f) riconosce particolare importanza alle forme associative fra enti pubblici e privati per la gestione congiunta degli istituti e servizi museali e ne favorisce la costituzione e il funzionamento;

     g) favorisce il ricorso a privati per le attività non Strettamente connesse a pubbliche funzioni;

     h) ricerca ogni possibile forma di collaborazione con le altre regioni;

     i) partecipa ad organismi associativi inerenti i musei;

     j) cura per il tramite della Giunta regionale la realizzazione di proprie iniziative dirette o di rilevante interesse regionale.

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE

 

     Art. 7. Piano regionale di settore.

     1. Il Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale approva il piano di settore per i beni culturali e museali.

     2. Il piano regionale di settore definisce gli interventi per le finalità della presente legge:

     a) individua le raccolte, i musei e i servizi connessi che possono essere ammessi a far parte del sistema museale regionale di cui all'art. 2 e definisce i livelli minimi delle dotazioni e delle prestazioni per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio e per la funzionalità e la qualità dei servizi museali;

     b) rileva le condizioni attuali di ciascun museo e raccolta, indica gli adempimenti necessari per conseguire i livelli minimi delle dotazioni e delle prestazioni stabiliti per il sistema museale regionale, registra gli ulteriori livelli eventualmente previsti su scala provinciale, intercomunale e comunale;

     e) indica le priorità, le modalità, i tempi e le specifiche professionalità occorrenti per la progettazione e l'esecuzione degli interventi;

     d) stabilisce i profili professionali e le modalità di formazione e di impiego del personale da adibire ai musei e al connessi servizi;

     e) definisce il regolamento-tipo per l'organizzazione e il funzionamento dei musei locali;

     f) formula i modelli di convenzione-tipo per l'affidamento a privati della gestione dei servizi museali;

     g) decide i servizi di utilità comune da istituire in ambito subregionale, regionale e interregionale e l'attribuzione dei relativi oneri economici e responsabilità gestionali, nonché i servizi e le attività da affidare a privati e le modalità connesse;

     h) determina le iniziative di carattere culturale, scientifico, didattico, promozionale da realizzare per ampi comparti territoriali con il coinvolgimento di più musei e le attività d rilievo regionale affidate all'iniziativa diretta della Giunta regionale;

     i) attribuisce esattamente alle diverse istituzioni, in applicazione del principio di sussidiarietà e in base a valutazioni di congruità, razionalità, efficienza ed economicità, le funzioni e i compiti connessi alle finalità della presente legge;

     j) definisce il modello di convenzione-tipo per l'adesione al sistema museale di cui all'art. 2;

     k) definisce i modelli per la richiesta delle autorizzazioni amministrative di cui all'art. 9;

     l) interviene a favore della valorizzazione e conservazione del patrimonio storico culturale, artistico, archeologico e architettonico.

     3. L'individuazione delle raccolte e dei musei operata con il piano regionale di settore ai sensi della lettera a) del comma precedente comporta il riconoscimento del loro interesse pubblico.

TITOLO IV

CONTRIBUTI E AUTORIZZAZIONI

 

     Art. 8. Concessione dei contributi

     1. Per le finalità della presente legge la Regione concede contributi propri o derivati dallo Stato o dall'Unione Europea esclusivamente in favore dei soggetti ricompresi nel sistema museale regionale di cui all'art. 2.

     2. I finanziamenti assegnati dalla Regione alle Province per le finalità di cui alla presente legge possono essere ugualmente impiegati esclusivamente in favore dei soggetti ricompresi nel sistema museale regionale di cui all'art. 2.

     3. I contributi vengono ripartiti per le distinte finalità seguenti: a) consolidamento, restauro, ristrutturazione delle sedi, impiantistica e allestimenti;

     b) restauro di oggetti mobili;

     c) gestione ordinaria dei servizi;

     d) attività culturali attinenti ai musei;

     e) produzione di pubblicazioni e di altri materiali ad uso dei musei.

     4. Per le priorità di destinazione dei contributi si terrà conto della entità del concorso finanziario assicurato dai titolari dei beni interessati.

     5. L'erogazione dei finanziamenti regionali in favore delle Province è subordinata alla previa verifica della congruità dei programmi annuali definite dalle Province medesime rispetto alle disposizioni del piano regionale di settore.

     6. La Giunta regionale, oltre che per l'attuazione dei progetti d'interesse regionale o per le attività di propria iniziativa, può intervenire direttamente o mediante la concessione di contributi per la realizzazione di interventi non inclusi nei programmi redatti dalle Provincie e ritenuti necessari a titolo perequativo e a garanzia dell'organizzazione generale del sistema museale regionale.

 

     Art. 9. Autorizzazioni.

     1. L'attuazione degli interventi di cui all'art. 7 del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3 e all'art. 47 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, è subordinata a preventiva autorizzazione della Giunta regionale.

     2. Gli interventi di restauro dei beni di proprietà degli enti locali d'interesse locale o comunque facenti parte di musei e raccolte locali sono autorizzati dalla Giunta regionale previa acquisizione del giudizio di opportunità tecnico-scientifica delle Soprintendenze.

TITOLO V

COSTITUZIONE DI UNA S.P.A. PER LA

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE

 

     Art. 10. Costituzione.

     1. La Regione, ai fini della valorizzazione del patrimonio storico, artistico, naturale e culturale può costituire una Società per azioni alla quale partecipino enti pubblici e soggetti privati.

     2. La Giunta regionale, verificate le condizioni e le possibilità sulla fattibilità della S.p.A. in relazione alle disponibilità di soggetti pubblici e privati, attiva le procedure costitutive la cui regolamentazione in riferimento alle competenze e funzioni, al capitale sociale e alla nomina dei rappresentanti della Regione è disciplinata con deliberazione approvata dal Consiglio regionale su proposta della stessa Giunta.

TITOLO VI

NORME FINALI

 

     Art. 11. Abrogazioni e modificazioni.

     1. Sino all'approvazione del piano di Settore restano in vigore le norme della L.R. 44 del 1992 e successivamente si intendono abrogati gli articoli 3, 4, 6, 7 e 9 della L.R. 44 del 1992.

     2. [1]

     3. La denominazione "Centro Regionale per i Beni Museali" contenuta nella L.R. 44/92 è sostituita dalla seguente: "Centro Regionale per i Beni Culturali".

     4. [2].

 

     Art. 12. Finanziamento.

     1. Sulla base delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, gli interventi previsti dalla presente legge sono individuati in:

     a) consolidamento, restauro, ristrutturazione delle sedi, impiantistica e allestimenti;

     b) restauro di oggetti mobili;

     c) gestione ordinaria dei servizi;

     d) attività culturali attinenti al musei;

     e) produzioni di pubblicazioni e di altri materiali ad uso dei musei;

     f) attività dirette della Regione in materia di catalogo, documentazione, studi e ricerche, pubblicazioni, audiovisivi e simili;

     g) consulenze e incarichi professionali;

     h) partecipazione ad organismi associati inerenti al musei.

 

     Art. 13. Norma finanziaria. [3]

     1. All’onere derivante dall’applicazione della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti previsti annualmente nei capitoli di bilancio 62101 e, nella misura massima del 50%, nel Cap. 62435.

 

     Art. 14. Urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Integra l'art. 5 della L.R. 18 giugno 1999, n. 44.

[2] Modifica il punto 7), art. 8 della L.R. 18 giugno 1999, n. 44.

[3] Articolo così sostituito dall’art. 18 della L.R. 25 agosto 2006, n. 29.