§ 6.1.184 - L.R. 9 gennaio 2010, n. 1.
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010 - 2012 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2010).


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:09/01/2010
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Rifinanziamento di leggi regionali
Art. 2.  Modifica degli stanziamenti continuativi e limiti d’impegno
Art. 3.  Istituzione di nuovi capitoli di bilancio nello stato di previsione della entrata e della spesa
Art. 4.  Riprogrammazione economie vincolate
Art. 5.  Disposizioni in materia di personale
Art. 6.  Completamento interventi in materia sanitaria
Art. 7.  Norme in materia di acquisto di beni e servizi
Art. 8.  Modifica dell’articolo 60 della L.R. 30 ottobre 2009, n. 23
Art. 9.  Interventi in materia di sviluppo economico
Art. 10.  Sportello regionale per l’internazionalizzazione del sistema delle imprese
Art. 11.  Disposizioni per l’adeguamento degli immobili della Regione Abruzzo
Art. 12.  Patrimonio immobiliare del Consiglio regionale
Art. 13.  Disposizioni per gli enti regionali
Art. 14.  Disposizioni in materia di entrate
Art. 15.  Patto di stabilità interno
Art. 16.  Estensione e regole del patto di stabilità interno
Art. 17.  Attività di comunicazione istituzionale
Art. 18.  Pubblicità dei dati sull’emergenza e la ricostruzione
Art. 19.  Istituzione della struttura temporanea a supporto del Commissario straordinario
Art. 20.  Istituzione dell’Osservatorio Regionale dei Suoli
Art. 21.  Modifiche alla L.R. 14 settembre 1999, n. 77
Art. 22.  Modifiche all’art. 2 della L.R. 17/2001
Art. 23.  Norme per la riorganizzazione e razionalizzazione dell’Ente. Recepimento dell’art. 72 D.L. 112/08 così come convertito con L. 133/2008 e successive modifiche
Art. 24.  Modifiche all’art. 26 “Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa per il personale e per i rapporti di lavoro flessibili e/o atipici degli enti, aziende, agenzie e degli altri organismi [...]
Art. 25.  Norme per l’Azienda per il Diritto allo Studio di L’Aquila
Art. 26.  Modifiche alla L.R. n. 4/2009, art. 11, comma 2
Art. 27.  Interpretazione autentica e disposizioni attuative di norme relative alle ATER, sottoposte al processo di riordino ai sensi della L.R. 24 marzo 2009, n. 4, nelle more dell’attuazione della legge di [...]
Art. 28.  Disposizioni per il Parco regionale Sirente-Velino e modifiche alla L.R. 7.3.2000, n. 23
Art. 29.  Riordino Comunità Montane
Art. 30.  Modifiche ed integrazioni alla L.R. 24.8.2001, n. 40
Art. 31.  Provvedimenti nel settore della Cultura
Art. 32.  Candidatura della città dell’Aquila a capitale europea della cultura
Art. 33.  Riconoscimento di Lettomanoppello (Pe) Città della Pietra
Art. 34.  Fondo di dotazione ex art. 4 L.R. 77/2000
Art. 35.  Abrogazione della L.R. 4/2008 “Modifica all’articolo 3 della L.R. 23 dicembre 2004, n. 50 recante “Macellazione per il consumo familiare di animali di allevamento delle varie specie”
Art. 36.  Modifica e Integrazione alla L.R. 16 luglio 2008, n. 11 recante “Nuove norme in materia di Commercio”
Art. 37.  Emergenza terremoto 2009. Interventi in materia di TPL. Modifiche alla L.R. 11 agosto 2009, n. 15 e alla L.R. 30 aprile 2009, n. 6
Art. 38.  Modifica all’art. 1 della L.R. 44/2005
Art. 39.  Modifica all’art. 35 della L.R. n. 6/2009 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009)”
Art. 40.  Modifiche all’art. 33 della L.R. 10.7.2002, n. 15 in attuazione dell’art. 31 della L.R. 30.4.2009, n. 6
Art. 41.  Integrazioni al comma 2, dell’art. 101, della L.R. 7/2003
Art. 42.  Modifiche al Piano Sanitario regionale di cui alla L.R. 10.3.2008, n. 5 come modificato dall’art. 25 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6
Art. 43.  Contribuito straordinario a favore della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Pescara
Art. 44.  Misure di politiche attive della formazione e del lavoro all’interno degli Istituti penitenziari abruzzesi
Art. 44 bis.  Integrazioni alla L.R. n. 15/2008
Art. 45.  Partecipazione della Regione Abruzzo al Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe
Art. 46.  Norma Finanziaria
Art. 47.  Entrata in vigore


§ 6.1.184 - L.R. 9 gennaio 2010, n. 1.

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010 - 2012 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2010).

(B.U. 15 gennaio 2010, n. 1 Straord.)

 

CAPO I

Disposizioni finanziarie

 

Art. 1. Rifinanziamento di leggi regionali

1. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all’allegata Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali “Allegato 1” per un importo pari allo stanziamento iscritto per competenza e cassa nei corrispondenti capitoli con la legge di bilancio per l’esercizio finanziario 2010.

 

     Art. 2. Modifica degli stanziamenti continuativi e limiti d’impegno

1. A decorrere dall’esercizio finanziario 2010 è autorizzata la modifica agli stanziamenti continuativi e ai limiti d'impegno, secondo quanto riportato nella Tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti d’impegno di cui all’“Allegato 2” .

 

     Art. 3. Istituzione di nuovi capitoli di bilancio nello stato di previsione della entrata e della spesa

1. Al fine della gestione dei proventi derivanti dalle sanzioni di cui all’art. 21, 2° comma del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 e dalle altre disposizioni legislative nazionali ed UE vigenti in materia di prevenzione delle risorse, nello stato di previsione della entrata e della spesa dell’esercizio finanziario 2010 sono istituiti i seguenti capitoli:

a) capitolo 35033.1 – UPB 03.05.001 – denominato “Proventi per il Servizio Veterinario per quota sanzioni applicate dalle ASL previste dalle norme in materia di lavoro, sicurezza, prevenzione ed igiene del lavoro”, con uno stanziamento, di competenza e cassa, pari ad € 50.000,00;

b) capitolo 81433.1 – UPB 12.01.008 – denominato “Iniziative di formazione ed aggiornamento degli Operatori della Prevenzione dei Servizi veterinari ASL”, con uno stanziamento, di competenza e cassa, pari ad € 50.000,00.

2. Le risorse di cui al precedente comma 1 possono essere impegnate solo previo accertamento dalla relativa entrata.

 

     Art. 4. Riprogrammazione economie vincolate

1. Per l’esercizio finanziario 2010 è disposta la riprogrammazione delle economie vincolate riportate nell’ “Allegato 3” di cui alla presente legge ed è autorizzata l’iscrizione delle stesse sul bilancio di previsione.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare previo parere della 1ª Commissione consiliare Bilancio e Programmazione e AA.GG., modifiche alla riprogrammazione delle economie di cui all’“Allegato 3” per i necessari adeguamenti contabili susseguenti al riaccertamento delle economie, mediante compensazione tra economie vincolate dello stesso settore di spesa.

3. La riprogrammazione delle economie vincolate ha efficacia per l’esercizio finanziario 2010 e gli importi non impegnati entro il termine dell’esercizio medesimo riacquistano la loro destinazione di spesa originaria.

4. Ai fini dell’applicazione del comma 3 del presente articolo, gli impegni assunti sui capitoli di cui all’“Allegato 3” sono imputati prioritariamente agli importi riprogrammati.

 

     Art. 5. Disposizioni in materia di personale

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre le variazioni di bilancio per l’imputazione degli oneri relativi ai capitoli di spesa dei contratti di collaborazione cessati o che cesseranno nel corso del 2010, per l’espletamento di procedure concorsuali pubbliche che trovano copertura nell’ambito dei capitoli di spesa per gli oneri del personale regionale a tempo determinato e/o indeterminato.

2. La variazione di bilancio di cui al presente articolo è finalizzata all’utilizzo delle somme già iscritte in bilancio per il pagamento degli oneri per il personale con contratto di collaborazione mediante modifiche compensative tra capitoli di spesa anche se relativi a unità previsionali diverse.

3. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale è autorizzata a istituire apposito capitolo di spesa per le risorse destinate all'utilizzo del personale volto alla realizzazione di progetti finanziati con fondi comunitari o statali e il recupero di importi erogati sui medesimi capitoli anche se relativi a unità previsionali diverse.

 

     Art. 6. Completamento interventi in materia sanitaria

1. Al fine di consentire la completa realizzazione di progetti regionali e nazionali e di garantire le quote di finanziamento dei progetti con cofinanziamento statale, la Giunta regionale, attraverso la Direzione Politiche della Salute, previo parere della competente Commissione consiliare, procede alla rimodulazione dei finanziamenti relativi ai progetti di rilievo regionale e nazionale.

2. La rimodulazione è disposta, previa verifica delle partite di bilancio, dalla Giunta regionale, tramite la Direzione Politiche della Salute, mediante reiscrizione degli importi da reiscrivere e riprogrammare sul capitolo di spesa 12.01.004 – 81519.

 

     Art. 7. Norme in materia di acquisto di beni e servizi

1. Il Segretariato Generale della Presidenza è autorizzato a procedere, anche in modo autonomo, attraverso il proprio delegato della spesa, alle acquisizioni di beni e servizi necessari per l’espletamento delle proprie funzioni.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati per l’esercizio 2010 nell’importo di € 50.000,00 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nell’ambito della UPB 01.01.003 sul capitolo di spesa, di nuova istituzione, 11106 denominato “Spese di funzionamento per l’acquisto di beni e servizi”.

3. Per gli esercizi successivi lo stanziamento è determinato ed iscritto sul pertinente capitolo dalle annuali leggi di bilancio ai sensi della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento Contabile della Regione Abruzzo).

 

     Art. 8. Modifica dell’articolo 60 della L.R. 30 ottobre 2009, n. 23

1. Al comma 1 dell’articolo 60 (Norma finanziaria) della L.R. 30 ottobre 2009, n. 23 recante: “Nuova legge organica in materia di artigianato” le parole “nell’ambito della U.P.B. 007 sul capitolo di spesa 232429 codice 08.02.013,” sono sostituite dalle parole “nell’ambito della U.P.B. 08.02.013 sul capitolo di spesa 232429, ”.

 

     Art. 9. Interventi in materia di sviluppo economico

1. Al fine di consentire il normale svolgimento delle attività, la Giunta regionale è autorizzata a disporre nell’anno 2010 il ripristino del capitale sociale della società “Abruzzo Sviluppo S.p.A.”, nel limite massimo di € 810.000,00.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante impiego di quota parte delle economie vincolate, preventivamente verificate e reiscritte sul bilancio di previsione 2010, del capitolo di spesa 08.02.002 - 282451, denominato “Fondo unico per le agevolazioni alle imprese”.

 

     Art. 10. Sportello regionale per l’internazionalizzazione del sistema delle imprese

1. Per l’anno 2010 sono rifinanziati gli interventi di cui all’art. 123 (Contributo allo Sportello regionale per l’internazionalizzazione del sistema delle imprese) della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 (legge finanziaria regionale 2005) e s.m.i. per l’importo di € 300.000,00.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante impiego di quota parte delle economie vincolate, preventivamente verificate e riscritte sul bilancio di previsione 2010, del capitolo di spesa 08.02.002 – 282451, denominato “Fondo unico per le agevolazioni alle imprese”.

 

     Art. 11. Disposizioni per l’adeguamento degli immobili della Regione Abruzzo

1. Gli interventi di adeguamento alla normativa vigente degli immobili regionali destinati ad uffici sono realizzati nell’ambito dei programmi di intervento relativi all’adeguamento degli analoghi edifici degli enti pubblici regionali.

2. La Giunta regionale, per il tramite delle Direzioni regionali competenti in materia di programmazione, di opere pubbliche e di risorse strumentali, assicurano l’attuazione della disposizione di cui al comma 1.

3. Per l’esercizio 2010, le somme eventualmente anticipate a carico del bilancio regionale per gli interventi di cui al comma 1 sono restituite, a cura della Direzione regionale affidataria della relativa spesa, al bilancio stesso a valere sulle risorse destinate al finanziamento dei programmi di intervento e sono introitate al capitolo di entrata 04.02.002 – 36202, denominato “Recuperi di somme erogate su capitoli di spesa della parte in conto capitale del bilancio”.

 

     Art. 12. Patrimonio immobiliare del Consiglio regionale

1. Nel rispetto dell’autonomia contabile e patrimoniale del Consiglio regionale sancita dallo Statuto della Regione Abruzzo, i beni immobili appartenenti al patrimonio della Regione già destinati a sede degli uffici del Consiglio regionale sono attribuiti in proprietà al Consiglio regionale e costituiscono patrimonio indisponibile del Consiglio stesso.

2. L’individuazione di detti immobili sarà effettuata con verbale ricognitivo, da redigersi di concerto tra le competenti strutture amministrative della Giunta regionale e del Consiglio regionale, che costituisce titolo per la trascrizione e voltura catastale dei beni in favore del Consiglio regionale.

 

     Art. 13. Disposizioni per gli enti regionali

1. Gli Enti, le Agenzie, le Aziende e gli altri organismi dipendenti dalla Regione, i cui bilanci di previsione per l’esercizio finanziario 2010 sono stati approvati dalla Giunta regionale ma non risultano ancora approvati ed allegati al bilancio della Regione Abruzzo per il medesimo esercizio ai sensi della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), sono autorizzati a gestire in via provvisoria, fino al termine massimo del 30 aprile 2010, i bilanci medesimi, nei limiti dei trasferimenti previsti dal bilancio di previsione 2010 della Regione.

2. La gestione in via provvisoria dei bilanci, autorizzata ai sensi del comma 1, è consentita per dodicesimi degli stanziamenti previsti in ciascun capitolo di spesa.

3. Nelle more della approvazione da parte della Giunta regionale dei bilanci di previsione per l’esercizio finanziario 2010 degli enti di cui al comma 1, è autorizzata la gestione in via provvisoria dei bilanci stessi, fino al termine massimo del 30 aprile 2010, nei limiti dei trasferimenti previsti dal bilancio di previsione 2010 della Regione, per le sole spese di natura obbligatoria e per dodicesimi degli stanziamenti previsti in ciascun capitolo di spesa.

 

     Art. 14. Disposizioni in materia di entrate

1. Gli enti, le agenzie, le aziende e gli altri organismi dipendenti dalla Regione, in qualunque forma costituiti, che ricevono trasferimenti dal bilancio regionale, entro trenta giorni dalla approvazione dei propri rendiconti generali, provvedono a versare alla Regione Abruzzo le somme risultanti quali avanzo di amministrazione disponibile.

2. La Giunta regionale, su proposta delle Direzioni competenti nella materia trattata dall’ente, può disporre il parziale o totale esonero dall’obbligo di cui al comma 1, previa verifica degli equilibri finanziari del bilancio regionale da parte del Servizio Bilancio della Giunta regionale, per comprovate esigenze finanziarie relative a preesistenti obbligazioni cui gli enti richiedenti l’esonero sono tenuti ad adempiere.

3. La Giunta regionale, per il tramite delle Direzioni regionali di riferimento e dei rappresentanti nominati in seno alle società partecipate, persegue l’obiettivo di cui al comma 1, richiedendo nelle sedi idonee la ripartizione degli utili risultanti dai bilanci delle società.

4. Per l’esercizio 2010, le entrate di cui al presente articolo sono stimate in Euro 3 milioni e sono acquisite al capitolo di entrata 03.03.001 – 33001, denominato “Utili di enti ed aziende regionali”.

 

CAPO II

Patto di stabilità

 

     Art. 15. Patto di stabilità interno

1. Al fine di conseguire gli obiettivi annuali previsti per il rispetto del Patto di stabilità interno per l’anno 2010, la Direzione competente in materia di Bilancio e Ragioneria della Giunta regionale coordina l’assunzione degli impegni e l’effettuazione dei pagamenti ed è autorizzata all’interruzione dei medesimi impegni e pagamenti qualora ciò sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi fissati per l’Ente Regione.

 

     Art. 16. Estensione e regole del patto di stabilità interno

1. La Regione Abruzzo, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica dettati in materia di Patto di Stabilità Interno, estende ai propri Enti Strumentali e Aziende Regionali gli obblighi che ne derivano.

2. Le Direzioni competenti per materia individuano gli enti di cui al comma 1 e di concerto con la Direzione competente in materia di Bilancio e Ragioneria definiscono gli obiettivi di contenimento di spesa per gli enti medesimi.

3. Ai fini di cui al comma 1, agli Enti Strumentali e alle Aziende Regionali si applicano le disposizioni dell’articolo 77ter del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le ulteriori disposizioni aventi rilevanza per la Regione Abruzzo.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle spese sostenute dalle Aziende per il Diritto allo Studio Universitario per gli interventi di qualsivoglia natura attivati per il sostegno del Diritto allo Studio finanziati con trasferimenti regionali finalizzati.

5. La Giunta regionale contemperandone opportunamente le conseguenze, qualora ne ravvisi la necessità, è autorizzata ad assumere diversa determinazione rispetto ai commi da 1 a 4, con riferimento ai singoli Enti Strumentali e Aziende Regionali, nonché ad adottare i provvedimenti necessari per adeguare le procedure per il rispetto del patto di stabilità degli Enti medesimi alle ulteriori norme approvate con legge statale.

 

CAPO III

Disposizioni in materia di organizzazione e personale della Regione Abruzzo

 

     Art. 17. Attività di comunicazione istituzionale

1. Al fine di migliorare la pubblicità istituzionale e le attività di comunicazione istituzionale attraverso i media locali, nazionali ed internazionali, la Giunta regionale è autorizzata a disporre procedure volte ad instaurare collaborazioni professionali giornalistiche e alla acquisizione di pubblicazioni, spazi pubblicitari e publiredazionali, nonché all’acquisizione di materiali e attrezzature per i servizi di comunicazione.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati per l’anno 2010 in € 260.000,00, si provvede mediante lo stanziamento del capitolo di spesa 02.01.008 – 11448, di nuova istituzione, denominato “Spese per le attività di comunicazione istituzionale”.

3. Per gli esercizi successivi lo stanziamento di spesa viene determinato dalla annuale legge di bilancio.

 

     Art. 18. Pubblicità dei dati sull’emergenza e la ricostruzione

1. La Regione Abruzzo istituisce, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, una sezione apposita del proprio sito internet istituzionale nella quale pubblica tutti gli atti e le informazioni concernenti la gestione dell’emergenza e la ricostruzione nei territori dei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, individuati con Decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009.

2. Gli organismi pubblici e privati coinvolti nelle attività di emergenza e ricostruzione di cui al comma 1 collaborano alla pubblicazione degli atti trasferendo ai responsabili della gestione le informazioni in loro possesso.

3. La responsabilità e la gestione del sito internet è affidata a n. 5 esperti del settore scelti dal Consiglio regionale. La sua attivazione e modalità di gestione e di funzionamento sono determinate con deliberazione di Giunta regionale sottoposta a preventivo parere della Commissione consiliare competente. La Giunta regionale può, altresì, disporre un rimborso spese.

4. E’ esclusa la pubblicazione di atti che, per effetto delle vigenti disposizioni di legge in materia, non possono essere divulgati.

 

     Art. 19. Istituzione della struttura temporanea a supporto del Commissario straordinario

1. E’ istituita presso la Direzione Politiche della Salute della Giunta regionale una struttura temporanea a supporto del Commissario straordinario per l’attuazione di quanto stabilito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante “Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali”) per il piano di rientro della spesa sanitaria destinato al conseguimento dell’equilibrio economico e finanziario.

2. La struttura temporanea si avvale di personale a tempo determinato e/o indeterminato ed è coordinato da due dirigenti con incarico a tempo determinato individuati dal Commissario straordinario con le procedure previste dall’ordinamento vigente.

3. La struttura di cui al presente articolo non comporta variazione alla dotazione organica.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 20. Istituzione dell’Osservatorio Regionale dei Suoli

1. La Regione Abruzzo istituisce l’Osservatorio Regionale dei Suoli di seguito denominato Osservatorio.

2. L’Osservatorio ha lo scopo di monitorare, controllare e divulgare tutte le trasformazioni del territorio che implicano il passaggio da suolo libero ad urbanizzato e indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica nonché vigila sugli effetti e sulla corretta applicazione della L.R. 16/2009 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio" [1].

3. Per suolo libero si intende il suolo non sigillato ovvero agricolo nel suo stato di fatto o nella sua potenzialità.

4. L’Osservatorio fornisce consulenza per la programmazione e pianificazione del territorio e i dati raccolti consentono la misurazione effettiva del consumo di suolo e della sostenibilità ambientale dei diversi interventi territoriali.

5. L’Osservatorio al fine di costituire la banca dati aggiornata dei suoli, richiede agli Enti locali territoriali interessati la documentazione di programmazione e pianificazione urbanistica, nel rispetto dei principi di cooperazione e di collaborazione tra gli stessi.

6. Gli Enti che approvano interventi di trasformazione urbanistica del territorio trasmettono l’atto definitivo all’Osservatorio entro 30 giorni all’approvazione.

7. Gli Enti locali possono richiedere informazioni all’Osservatorio attinenti al proprio territorio e per i propri fini istituzionali.

8. Ogni Comune istituisce un proprio Registro dei suoli. Il registro dei suoli fornisce informazioni costantemente aggiornate sull’uso del suolo e sulle superfici urbanizzate.

9. Ogni anno, entro il 31 marzo dell'anno successivo, l'Osservatorio predispone un rapporto sullo stato del consumo di suolo nella Regione Abruzzo ed una relazione semestrale sugli effetti e sulla corretta applicazione della L.R. 16/2009 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio". Il rapporto e la relazione sono messi a disposizione degli interessati tramite pubblicazione sul sito internet della Regione Abruzzo e vengono riferiti annualmente dall'Osservatorio al Consiglio regionale e alla Giunta regionale [2].

10. La Giunta, su proposta del Presidente della Regione, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, istituisce formalmente l’Osservatorio di cui al comma 1 presso la Direzione “Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni ambientali, Energia” e adotta tutti gli atti di organizzazione necessari per il suo funzionamento.

 

     Art. 21. Modifiche alla L.R. 14 settembre 1999, n. 77 [3]

[1. Dopo l’art. 22 della L.R. 14 settembre 1999, n. 77, è aggiunto il seguente:

“Art. 22 bis. (Prosecuzione del rapporto di lavoro)

1. I Direttori regionali che maturano l’età anagrafica o contributiva utile per il collocamento a riposo nel corso della Legislatura, possono presentare richiesta di prosecuzione dell’attività lavorativa sino al termine della Legislatura stessa.

2. La richiesta di cui al comma 1 può essere presentata anche dai Direttori regionali che maturano nel corso della Legislatura il sessantasettesimo anno di età a seguito della permanenza in servizio per l’ulteriore biennio previsto dall’art. 16 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503.

3. La prosecuzione dell’attività lavorativa dei direttori regionali non può essere estesa oltre il compimento del settantesimo anno di età.

4. Gli Organi di Direzione politica hanno facoltà di accogliere la richiesta in relazione ad esigenze correlate alla continuità nell’esercizio della funzione direttiva del richiedente e della particolare professionalità acquisita dal richiedente nella funzione esercitata”.]

 

     Art. 22. Modifiche all’art. 2 della L.R. 17/2001

1. Al comma 2, dell’art. 2 della legge regionale n. 17/2001, le parole “e all’articolazione” sono sostituite dalle seguenti: “l’articolazione, l’organizzazione e le dotazioni organiche nei limiti finanziari determinati dalla tabella A” [4].

2. Al comma 4, dell’art. 2 della L.R. n. 17/2001, è aggiunto il seguente ultimo periodo “I relativi contratti stipulati dalla Regione Abruzzo con il responsabile dell’Ufficio di cui al comma 1 e con i responsabili delle articolazioni organizzative complesse possono essere di diritto privato, ovvero di diritto pubblico. Qualora i predetti contratti siano di diritto pubblico si osservano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell’art. 22 della legge regionale 14.9.1999, n. 77”.

3. Al comma 5, dell’art. 2 della legge regionale n. 17/2001, le parole “tale periodo è utile ai fini del trattamento di quiescenza, di previdenza e di anzianità di servizio” sono soppresse.

4. [All’art. 2 della L.R. n. 17/2001 è inserito il seguente comma 4 bis:

“4bis. L’espletamento dell’incarico di cui al comma 3, in una delle forme ivi previste, è utile ai fini del trattamento di quiescenza, di previdenza e di anzianità di servizio e costituisce titolo di carriera da far valere nelle forme di legge previste ed è equiparato ad ogni effetto di legge, a quello del personale con qualifica dirigenziale di cui al CC.N.L: dell’area della dirigenza delle Regioni e delle Autonomie locali”] [5].

5. All’art. 2 della L.R. n. 17/2001 i commi 8 e 9 sono abrogati.

 

     Art. 23. Norme per la riorganizzazione e razionalizzazione dell’Ente. Recepimento dell’art. 72 D.L. 112/08 così come convertito con L. 133/2008 e successive modifiche

1. Per gli esercizi 2010 e 2011, 2012, 2013 e 2014, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 72, commi 1, 2 e 3, del D.L. 25.6.2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133 e modificato dall’art. 6, comma 3, della legge 4 marzo 2009 n. 15 “Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’Economia e del Lavoro e alla Corte dei Conti” e dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, recante “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali”, il personale della Giunta regionale e del Consiglio regionale, nonché degli Enti dipendenti e delle Agenzie regionali, nel rispetto della loro autonomia funzionale ed organizzativa, in servizio a tempo indeterminato e prossimo al collocamento a riposo può inoltrare richiesta di esonero dal servizio all’Amministrazione di appartenenza [6].

1 bis. A seguito di notifica del provvedimento di accoglimento a cura dei competenti uffici dell’Ente, la richiesta diviene irrevocabile [7].

2. L’istanza di esonero volontario può essere inoltrata alle rispettive Amministrazioni nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell’anzianità massima contributiva di 40 anni e comunque a condizione che entro l’anno solare si maturi almeno il requisito minimo di anzianità contributiva dei 35 anni.

3. Nella prima applicazione la richiesta di esonero deve essere presentata inderogabilmente entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

4. Nell’esercizio 2011 e negli esercizi successivi la richiesta deve essere presentata inderogabilmente entro il 1 febbraio, rispettando in ogni caso un termine di preavviso minimo di 3 mesi [8].

5. Per coloro che intendono esercitare la facoltà di esonero dal 1 gennaio 2011 la domanda deve esser prodotta entro e non oltre il 1 settembre dell’anno precedente all’esonero.

5 bis. Per gli esercizi 2012, 2013 e 2014 il collocamento in posizione di esonero non può essere antecedente alla data del 1° aprile di ciascun esercizio [9].

6. Qualora le istanze risultino in misura superiore al 5% dell’organico per ogni esercizio, ivi compresa la dirigenza, è data facoltà all’Amministrazione, previa regolamentazione da definirsi con le OO.SS. e in base alle esigenze funzionali e organizzative, di esprimere, entro il 1 marzo di ciascun esercizio, l’approvazione o il diniego in riferimento alla domanda stessa che, una volta accolta, diviene irrevocabile.

7. I posti che si rendono vacanti a seguito delle disposizioni di cui al presente articolo, non sono reintegrabili negli anni nei quali può essere presentata la richiesta di esonero e non confluiscono nelle programmazioni triennali fino alla scadenza del quinquennio contributivo a carico dell’Ente per il principio del contenimento della spesa. Al termine del predetto quinquennio un numero di posti, nella dotazione organica dell’Ente, per singola categoria, pari a quelli risultati vacanti a seguito dell’esonero sono definitivamente soppressi, previa concertazione sindacale [10].

8. Per incentivare l'applicazione dell'istituto, al dipendente, durante l'esonero, è riconosciuto un trattamento economico temporaneo, pari al 50% di quello complessivamente goduto al momento dell'esonero stesso, per competenze fisse e accessorie. Il trattamento economico accessorio è calcolato al 50% con riferimento a quanto percepito o, se inferiore, a quanto di competenza dovuto nell'anno precedente con esclusione delle voci correlate direttamente alla prestazione lavorativa (disagio, reperibilità, straordinario, maneggio valori, particolari responsabilità). Per i dirigenti il trattamento accessorio è calcolato al 50% di quanto percepito o, se inferiore, a quanto di competenza dovuto relativamente all'anno precedente [11].

8 bis. Per il personale collocato in esonero negli anni 2012, 2013 e 2014 il trattamento economico accessorio, come specificato nel comma 8, è pari al 50% di quanto spettante per competenza nell’anno precedente [12].

9. Durante il periodo di esonero il trattamento economico è elevato al 70%, ove il dipendente documenti opportunamente e certifichi annualmente di svolgere in modo continuativo attività presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione nei Paesi in via di sviluppo ed altri soggetti risultanti da appositi elenchi o albi a livello nazionale o regionale. Il trattamento economico temporaneo determinato al momento dell’esonero resta fissato nella misura spettante per tutto il periodo dell’esonero stesso, senza subire rivalutazioni per effetto dei rinnovi contrattuali relativi a periodi successivi. Il versamento dei contributi, durante il periodo di esonero, deve essere calcolato con la rivalutazione determinatasi a seguito dei rinnovi contrattuali intervenuti. Sono fatte salve le rivalutazioni sulla retribuzione derivanti da rinnovi contrattuali per periodi antecedenti alla data di collocamento in esonero [13].

10. All’atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età o di contribuzione, il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.

11. Il dipendente che durante il periodo di esonero raggiunge i 65 anni di età, può, se non ha ancora raggiunto i 40 anni di servizio, rimanere in esonero fino al compimento di 67 anni sempre che nel frattempo non raggiunga i 40 anni di contribuzione.

12. Il trattamento e la relativa contribuzione sono corrisposti fino al momento in cui il dipendente può percepire il trattamento pensionistico ai sensi dell’art. 1, comma 5, lett. a) e b) della legge n. 247 del 2007.

13. La posizione di esonero non consente al beneficiario di assumere nuovi rapporti di lavoro dipendente. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal servizio è cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, o società e consorzi dalle stesse partecipati. In ogni caso non è consentito l’esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all’amministrazione di appartenenza [14].

14. Le norme di cui ai commi precedenti sono estese al personale con rapporto a tempo indeterminato incaricato come dirigente a tempo determinato, avuto riguardo alla categoria posseduta nel contratto a tempo indeterminato presso l’amministrazione di appartenenza [15].

15. Per gli anni 2010 e 2011, 2012, 2013 e 2014 l’Amministrazione regionale, in applicazione dell’art. 72, comma 11 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella legge n. 133 del 6 agosto 2008 e successive modificazioni, a decorrere dal compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, risolve unilateralmente il rapporto di lavoro, con un preavviso di 6 mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici [16].

16. Il personale del Comparto che ha già compiuto i 40 anni di contribuzione alla data di entrata in vigore della presente legge è collocato a riposo con il preavviso di 6 mesi.

17. Per le qualifiche dirigenziali il rapporto di lavoro si risolve unilateralmente, con un preavviso di 6 mesi a decorrere dal compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni.

18. Per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già compiuto i 40 anni di contribuzione e sono titolari di un incarico dirigenziale, il rapporto di lavoro si intende risolto con il termine di preavviso di 6 mesi, fatte salve motivate esigenze di carattere organizzativo e funzionale per le quali la Giunta regionale può prorogare gli incarichi di ulteriori 6 mesi.

19. Per coloro che abbiano già compiuto i 40 anni di contribuzione e che a seguito della riorganizzazione dell’Ente decadono dagli incarichi, il rapporto di lavoro si intende risolto alla predetta scadenza.

20. [Le disposizioni di cui al presente articolo sono estese a tutti gli Enti strumentali ed Organismi regionali, pur nel rispetto delle rispettive autonomie funzionali ed organizzative] [17].

21. Il presente articolo non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

 

CAPO IV

Disposizioni in materia di Enti, Enti regionali, Aziende, Agenzie e Società partecipate della Regione Abruzzo

 

     Art. 24. Modifiche all’art. 26 “Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa per il personale e per i rapporti di lavoro flessibili e/o atipici degli enti, aziende, agenzie e degli altri organismi dipendenti dalla Regione” della L.R. 30 aprile 2009, n. 6

1. Dopo il comma 5 dell’art. 26 della L.R. n. 6/2009 sono aggiunti i seguenti commi 5bis e 5ter:

“5bis. E’ fatto divieto alle agenzie, enti ed aziende di cui al comma 1 di procedere all’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa le cui procedure di stabilizzazione siano state avviate e definite in violazione dei requisiti e dei principi stabiliti dalle norme statali in materia. Sono fatti salvi gli atti di assunzione all’impiego con la stipulazione dei relativi contratti individuali di lavoro conclusi entro il 15 maggio 2009.

5ter. E’ fatto divieto alle agenzie, enti ed aziende di cui al comma 1, di procedere all’assunzione di personale a seguito di pubblici concorsi indetti e definiti in carenza della verifica delle compatibilità finanziarie dei piani triennali del fabbisogno di personale di cui al comma 1 dell’art. 39 della L. 27 dicembre 1997, n. 449 e in difformità da quanto previsto dagli artt. 30 e 34bis del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Sono fatte salve le assunzioni di personale ai sensi della Legge n. 68 del 1999”.

2. Il comma 6 dell’art. 26 della L.R. n. 6/2009 è sostituito dal seguente:

“6. Sono nulle le procedure concorsuali in atto o già definite e non rientranti nelle ipotesi di cui ai commi 5, 5bis e 5ter”

 

     Art. 25. Norme per l’Azienda per il Diritto allo Studio di L’Aquila

1. Al fine di fronteggiare la grave emergenza determinatasi a seguito dell’evento sismico, l’Azienda per il Diritto allo Studio di L’Aquila è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2010, ad utilizzare l’eventuale avanzo di amministrazione per le proprie finalità istituzionali.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, ed anche considerata la sospensione ope legis dei contratti di locazione alla data del 6 aprile 2009, per l’anno accademico 2009-2010, l’Azienda per il Diritto allo Studio di L’Aquila è autorizzata ad erogare le borse di studio anche agli aventi diritto titolari di contratti di locazione, regolarmente registrati, di durata inferiore ai dieci mesi.

3. Nell’ambito del riparto delle risorse finalizzate al diritto allo studio, si utilizzano gli stessi parametri e dati utilizzati per l’anno accademico 2008/2009.

 

     Art. 26. Modifiche alla L.R. n. 4/2009, art. 11, comma 2

1. Al comma 2 dell’art. 11 della L.R. 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino

degli Enti regionali) dopo le parole “straordinaria amministrazione” sono aggiunte le parole “salvo autorizzazione della Giunta regionale, in relazione a motivate richieste”.

 

     Art. 27. Interpretazione autentica e disposizioni attuative di norme relative alle ATER, sottoposte al processo di riordino ai sensi della L.R. 24 marzo 2009, n. 4, nelle more dell’attuazione della legge di riforma organica del settore dell’edilizia residenziale pubblica

1. Il divieto di alienazione dei beni immobili di cui all’art. 11, comma 2 della L.R. 24.3.2009 n. 4, recante “Principi generali per il riordino degli Enti regionali” non si applica alle ATER. Sono fatti salvi gli effetti degli atti compiuti dall’entrata in vigore della L.R. n. 4/2009. Le ATER possono concordare, con l’Assessorato regionale competente, rimodulazioni dei piani di vendita già approvati ai sensi della vigente normativa.

2. [L’art. 30 (Interpretazione autentica del comma 3 dell’art. 22 della L.R. 25.10.1996, n. 96), della L.R. 1 ottobre 2007, n. 34, recante “Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture” è sostituito dal seguente:

“Art. 30

(Interpretazione autentica del comma 3 dell’art. 22 della L.R. 25.10.1996, n. 96)

1. Al comma 3 dell’art. 22 della L.R. 25.10.1996, n. 96, laddove si prevede che nella determinazione del canone di locazione degli alloggi gli Enti gestori definiscono il canone di locazione secondo le disposizioni di cui agli artt. dal 12 al 15 e dal 17 al 24 della Legge 392/1978, il richiamo all’art. 13 della L. 392/1978 deve autenticamente interpretarsi nel senso che il garage o l’autorimessa che siano direttamente collegati devono essere obbligatoriamente intesi come pertinenza dell’unità immobiliare assegnata e che, ai fini della determinazione del canone, la superficie della stessa va calcolata nella misura indicata dall’art. 13, comma 1, lett. b) e c)”] [18].

3. Al fine di consentire gli interventi straordinari finalizzati alla riattazione degli immobili di proprietà delle ATER danneggiati dal sima del 6 aprile 2009, ai Commissari delle ATER, nominati ai sensi dell’art. 11 della L.R. 24.3.2009, n. 4, in materia di permessi si applicano le disposizioni relative ai consiglieri d’amministrazione degli Istituti Autonomi delle Case Popolari, comunque denominati, di cui all’art. 18, comma 3 della Legge 3 agosto 1999, n. 265 e dagli artt. 79, commi 4 e segg., e 80 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

3-bis. Le disposizioni sui permessi di cui al comma 3 si applicano ai componenti del consiglio di amministrazione delle ATER di cui all'articolo 17 della l.r. 44/1999 [19].

4. Le disposizioni in materia di mobilità di cui all’art. 143 della L.R. 26.04.2004, n. 15 si applicano al personale assunto a tempo indeterminato dell’ATER di Lanciano in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 28. Disposizioni per il Parco regionale Sirente-Velino e modifiche alla L.R. 7.3.2000, n. 23

1. All’art. 3, comma 1, primo periodo, della legge regionale n. 23 del 7 marzo 2000, le parole “50.288 ettari” saranno sostituite con un nuovo dato derivante dal ricalcolo del perimetro operato dal Commissario incaricato in ragione dell’ingresso all’interno dei confini del Parco Regionale Sirente- Velino della porzione di territorio del Comune di S. Demetrio ne’ Vestini, più nello specifico di parte della frazione di Stiffe meglio individuata nel catasto dei terreni ai fogli 38 e 39, rispettivamente di H97, A 30, CA 92 e H86, A14 e C44.

2. All’art. 3, comma 3, della legge regionale n. 23 del 7 marzo 2000 dopo le parole “Rocca di Mezzo,” sono aggiunte le seguenti parole: “S. Demetrio ne’ Vestini, limitatamente ai territori indicati nel comma 1”.

3. In conseguenza delle modifiche di cui ai commi 1 e 2, al fine di porre in essere tutte le modifiche necessarie al ricalcalo perimetrale, alla revisione della legge istitutiva, alla ricostituzione degli Organi, all’adozione del Piano del Parco, nonché per l’espletamento di tutte le attività dell’Ente, è disposto lo scioglimento degli attuali Organi dell’Ente Parco Sirente-Velino e si autorizza il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, alla nomina di un Commissario straordinario.

 

     Art. 29. Riordino Comunità Montane

1. Nelle more dell’attuazione del riordino delle Comunità Montane nella Regione Abruzzo di cui alla L.R. n. 10 del 27 giugno 2008, è fatto divieto alle stesse di procedere ad assunzioni e/o concorsi, nonché di procedere alla nomina di dirigenti.

 

CAPO V

Disposizioni in materia di cultura e turismo

 

     Art. 30. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 24.8.2001, n. 40

1. All’art. 1 della L.R. 24.8.2001, n. 40 (Riconoscimento del Teatro Marrucino di Chieti quale teatro lirico d’Abruzzo) i commi 2 e 3 sono abrogati.

2. All’art. 1 della L.R. 24.8.2001, n. 40 (Riconoscimento del Teatro Marrucino di Chieti quale teatro lirico d’Abruzzo) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

“1bis. Per l’attività programmata e svolta nell’anno 2008, la Regione Abruzzo interviene finanziariamente attraverso l’erogazione di un contributo a favore del Comune di Chieti”.

3. Dopo l’art. 1 della L.R. 24.8.2001, n. 40 “Riconoscimento del Teatro Marrucino di Chieti quale teatro lirico d’Abruzzo” sono aggiunti i seguenti articoli 1 bis e 1 ter:

“Art. 1 bis. (Modalità di erogazione dei contributi)

1. I contributi stanziati per l’anno 2008 a favore dell’Istituzione “Deputazione teatrale Teatro Marrucino” di Chieti, disciolta con delibera del Consiglio comunale di Chieti n. 472 del 29.12.2007, sono erogati al Comune di Chieti che dal 1 gennaio 2008 ne svolge tutte le funzioni gestionali.

2. Il Comune di Chieti, per le finalità di cui al comma 1, provvede, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza, alla presentazione, presso la Giunta regionale, Servizio Politiche Culturali Editoriali e dello Spettacolo, del conto consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2008, approvato con delibera del Consiglio comunale, nel quale si evidenziano le componenti finanziarie inerenti le attività svolte, nonché di una relazione sugli obiettivi conseguiti con l’attività programmata.

 

     Art. 1 ter. (Norma finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge trovano copertura nell’ambito dello stanziamento iscritto nella U.P.B. 10.01.005 Cap. 61656 denominato: “Interventi ex L.R. n. 40 del 24.8.2001 e successive modificazioni ed impegnato relativamente all’esercizio finanziario 2008”.

 

     Art. 31. Provvedimenti nel settore della Cultura

1. Le Associazioni culturali beneficiarie di contributi relativi agli interventi di cui al “POR FESR Abruzzo 2007-2013 – Asse VI”, “Recupero e rivitalizzazione economica e sociale del territorio colpito dal sisma” Attività 1.3 Servizio Politiche Culturali, Editoriali e dello Spettacolo. Attuazione degli interventi in favore degli Enti culturali della città di L’Aquila” non possono percepire nell’esercizio finanziario 2009 ulteriori finanziamenti relativi sia agli stanziamenti nei capitoli di competenza che ad eventuali variazioni di bilancio esercizio finanziario 2009, di cui alle seguenti leggi regionali:

a) L.R. 11.02.1999, n. 5 “Norme organiche sul teatro di prosa”;

b) L.R. 22.02.2000, n. 15 “Disciplina per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo”;

c) L.R. 09.08.1990, n. 76 “Istituzione Sinfonica Abruzzese. Norme generali di finanziamento”;

d) L.R. 03.11.1999, n. 98 “Disciplina regionale delle attività cinematografiche, audiovisive e multimediali”.

2. Rimangono salvi i finanziamenti già erogati ai sensi delle normative di cui al comma 1 prima dell’approvazione della presente norma.

 

     Art. 32. Candidatura della città dell’Aquila a capitale europea della cultura

1. La Regione Abruzzo, ai sensi delle Decisioni nn.1419/1999/CE e 649/1999/2005/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo, promuove e sostiene in tutte le sedi competenti la candidatura della città dell’Aquila a “Capitale europea della cultura” per l’anno 2019, ovvero per l’anno che dovesse individuarsi di comune accordo tra gli Stati membri interessati della U.E..

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, quantificati per l’anno 2010 in € 20.000,00 (ventimila) si provvede mediante lo stanziamento del capitolo di spesa 02.01.008 – 11434 di nuova istituzione, denominato “Candidatura della città dell’Aquila a capitale europea della cultura” e diminuzione di pari importo del capitolo di spesa 01.01.003 – 11106 denominato “Spese di funzionamento per l’acquisto di beni e servizi”.

3. Per gli esercizi successivi lo stanziamento è determinato ed iscritto sul pertinente capitolo dalle annuali leggi di bilancio, ai sensi della L.R. 25 marzo 2002, n. 3.

 

     Art. 33. Riconoscimento di Lettomanoppello (Pe) Città della Pietra

1. La Regione Abruzzo riconosce l’istituzione di “Lettomanoppello Città della Pietra” e l’evento denominato “10 Giornate in pietra: manifestazione d’arte per la valorizzazione della pietra bianca della Majella”, come manifestazione di interesse regionale avente come scopo la valorizzazione e la tutela della pietra artistica bianca della Majella.

2. La manifestazione di cui al comma 1 si svolge a Lettomanoppello a cura dell’Amministrazione Comunale che all’uopo, ogni anno, ne assicura l’organizzazione e lo svolgimento nel periodo ricompreso tra il 15 luglio e il 30 settembre, nei modi e nelle forme previsti dalla vigente normativa in materia.

3. Ai sensi di quanto previsto dal comma 1, le finalità che l’evento “10 Giornate in pietra:

manifestazione d’arte per la valorizzazione della pietra bianca della Majella” deve perseguire sono le seguenti:

a) realizzazione di manifestazioni di carattere socio-artistico-culturali tese a promuovere l’immagine del comune di Lettomanoppello e della Regione Abruzzo nel panorama artistico internazionale;

b) ideazione e creazione di nuovi prodotti-immagine che comportino un richiamo in periodi dell’anno a bassa vocazione artistica;

c) organizzazione di mostre ed esposizioni di opere d’arte realizzate nei laboratori artigianali locali aventi come tema la pietra bianca del territorio di Lettomanoppello con la partecipazione di artisti non soltanto locali;

d) organizzazione di corsi di formazione gratuita, rivolti a giovani italiani e stranieri, da tenersi presso il laboratorio della pietra di Lettomanopello denominato “Bottega pilota”, della durata di 15 giorni circa, finalizzati a consentire l’apprendimento delle tecniche artigianali di lavorazione della pietra bianca ed alla realizzazione di opere d’arte da esporre nel corso delle mostre che avranno luogo durante le “10 Giornate in pietra”;

e) sviluppo, qualificazione e valorizzazione delle peculiarità dei giovani artisti per la promozione di nuove iniziative di produzione artistica e tradizionale;

f) esecuzione di ricerche e studi aventi come tema la riscoperta e l’elaborazione di forme e decorazioni storico-artistiche da utilizzare per la realizzazione di nuovi prodotti a tema libero;

g) diffusione e divulgazione di cataloghi, depliant e campionari, unitamente alla realizzazione di campagne pubblicitarie ed allestimenti di siti web;

h) realizzazione, utilizzando le opere degli artisti, di un arredo urbano nella parte storica del comune di Lettomanoppello;

i) conservazione, salvaguardia e valorizzazione delle Capanne a Tholos;

j) promozione di forme sociali di occupazione e di integrazione al reddito, attraverso le attività di valorizzazione della lavorazione della pietra e di conservazione e promozione delle costruzioni in pietra.

4. Le attività esplicitate nel presente articolo potranno essere realizzate in collaborazione con la Fondazione Lettomanoppello “Città della Pietra”, Ente compartecipato dal Comune di Lettomanoppello.

5. All’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato per il 2010 in € 10.000,00, si provvede mediante l’istituzione del Cap. 61619 – UPB 10.01.004 denominato – Contributo al Comune di Lettomanoppello “Città della Pietra”, con uno stanziamento, in aumento, di € 10.000,00.

6. Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

 

     Art. 34. Fondo di dotazione ex art. 4 L.R. 77/2000

1. La dotazione del Fondo di cui all’art. 4, comma 5, della L.R. n. 77/2000 (Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo) è stabilita presuntivamente per l’anno 2010 in € 6.050.000,00 [20].

2. Ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 3 della L.R. n. 77/2000, il fondo di cui al comma 1 è finanziato:

a) per Euro 750.000,00 con i rientri di cui alla L.R. 4.6.1980, n. 50 (Normativa organica sul turismo) [21];

b) per Euro 4.000.000,00 con le economie derivanti dai programmi di attuazione di cui all’art. 10 della citata L.R.n. 77/2000 per gli anni dal 2002 al 2004, giacenti presso la FIRA e comprensive degli interessi maturati;

c) per Euro 1.300.000,00 con quota parte del fondo unico di cui all’art. 24 della L.R. 3.3.1999, n. 11, imputato sul capitolo di bilancio della spesa 282451 “Fondo unico per le agevolazioni alle imprese – D.lgs. 112/98”, U.P.B. 08.02.002.

3. Nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010, nello stato di previsione dell’entrata è iscritto lo stanziamento di € 3.000.000,00, sul Cap. 34020, U.P.B. 04.02.002, denominato: “Fondi derivanti dai rientri di cui alla L.R. 50/1980 destinati al finanziamento del fondo di dotazione finanziaria previsto dall’art. 4 della L.R. 77/2000”.

4. Nello stato di previsione della spesa è correlativamente autorizzata l’iscrizione dello stanziamento di € 750.000,00, sul Cap. 242432, U.P.B. 09.02.002, denominato “Trasferimento alla FIRA delle risorse di cui all’art. 4 della L.R. n. 77/2000 – Fondo di dotazione” [22].

5. Lo stanziamento iscritto nella spesa può essere utilizzato previo accertamento della relativa entrata.

 

CAPO VI

Modifiche a leggi regionali e altre disposizioni normative

 

     Art. 35. Abrogazione della L.R. 4/2008 “Modifica all’articolo 3 della L.R. 23 dicembre 2004, n. 50 recante “Macellazione per il consumo familiare di animali di allevamento delle varie specie”

1. La Legge regionale n. 4 del 10 marzo 2008, avente per oggetto “Modifica all’articolo 3 della L.R. 23 dicembre 2004, n. 50 recante “Macellazione per il consumo familiare di animali di allevamento delle varie specie”, è abrogata.

2. Torna in essere la disposizione di cui alla L.R. 23 dicembre 2004, n. 50, recante “Macellazione per il consumo familiare di animali di allevamento delle varie specie”, art. 3 lettera b).

 

     Art. 36. Modifica e Integrazione alla L.R. 16 luglio 2008, n. 11 recante “Nuove norme in materia di Commercio”

1. La lettera b) del comma 38 dell’art. 1 della L.R. 16 luglio 2008 recante: “Nuove norme in materia di Commercio” è sostituita dalla seguente:

“b. Per i nuovi insediamenti commerciali ed artigianali le distanze minime dai confini sono previste dagli strumenti urbanistici comunali, nel rispetto dei limiti sanciti dalla normativa statale e regionale”.

2. [Al comma 50 dell’art. 1 della L.R. n. 11/2008, dopo le parole “artigianali ed industriali” sono aggiunte le seguenti: “fatta eccezione per le tipologie di esercizi di cui alla lettera e) dell’elenco allegato al comma 35”] [23].

3. Al comma 90 dell’art. 1 della L.R. 11/2008, dopo le parole “somministrazione di alimenti e bevande” sono aggiunte le seguenti: “Al fine di normalizzare le autorizzazioni già rilasciate ai sensi della legge 287/1991, le stesse possono essere trasferite ad altro soggetto e/o ad altra unità d’impresa entro e non oltre 180 (centottonta) giorni dalla data di recepimento, da parte dei Comuni, della presente disposizione che dovrà avvenire perentoriamente entro 90 (novanta) giorni dalla sua pubblicazione sul BURA. Trascorso il predetto termine di 180 (centottonta) giorni le autorizzazioni intestate alla stessa persona fisica o giuridica, relative ad un unico esercizio, si unificano ex lege”.

4. Al comma 124 dell’art. 1 della L.R. 11/2008, dopo la parola “proprietà” sono aggiunte le parole “o della gestione dell’azienda o di un ramo dell’azienda”.

5. Il presente articolo non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.

 

     Art. 37. Emergenza terremoto 2009. Interventi in materia di TPL. Modifiche alla L.R. 11 agosto 2009, n. 15 e alla L.R. 30 aprile 2009, n. 6

1. Al comma 1 dell’art. 5 della L.R. 11 agosto 2009, n. 15 dopo le parole “L.R. 23 dicembre 1997, n. 154” sono aggiunte le seguenti parole “L.R. 30 ottobre 2009, n. 23”.

2. Alla lettera a) del comma 1, dell’art. 2 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6 recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2009)”, sono aggiunte le parole “e per il servizio civile collegato con la protezione civile”.

3. All’art. 2 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6 recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2009)”, sono aggiunti i seguenti commi 1 bis e 1 ter:

“1 bis. Le agevolazioni di viaggio, di cui al comma 1, sono estese anche al personale che svolge attività di servizio civile con la protezione civile.

1 ter. Le agevolazioni di viaggio, di cui al comma 1, sono estese anche al trasporto ferroviario.”

 

     Art. 38. Modifica all’art. 1 della L.R. 44/2005

1. All’art. 1, comma 1 bis, della L.R. 22.12.2005, n. 44 recante “Disposizioni in materia di libera circolazione sul trasporto pubblico locale” le parole “per l’anno 2009” sono sostituite dalle parole “per l’anno 2010”.

 

     Art. 39. Modifica all’art. 35 della L.R. n. 6/2009 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009)”

1. All’art. 35 della L.R. n. 6/2009 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009)) le parole “31 dicembre 2009” sono sostituite con le parole “31 dicembre 2010”.

 

     Art. 40. Modifiche all’art. 33 della L.R. 10.7.2002, n. 15 in attuazione dell’art. 31 della L.R. 30.4.2009, n. 6

1. In attuazione dell’art. 31 della L.R. 30.4.2009, n. 6 concernente “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2009)”, il comma 5 dell’art. 33 della L.R. 10.7.2002, n. 15 recante “Disciplina delle acque minerali e termali” è così modificato:

“5. E’ istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2010, un canone a carico dei concessionari di acque minerali e termali per l’imbottigliamento e la commercializzazione delle stesse, commisurato alla quantità di risorsa idrominerale emunta nella misura di:

a) Euro 1,00 per ogni mille litri o frazione di acqua minerale;

b) Euro 0,50 per ogni mille litri o frazione di acqua termale;

c) Euro 1,00 per ogni mille litri o frazione di acqua sorgente.

Detti importi sono rivalutati annualmente sulla base degli indici Istat rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente”.

2. All’art. 33 della L.R. 15/2002 dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti commi:

“5 bis. L’importo corrispondente al canone dell’anno di riferimento così determinato dovrà essere corrisposto dalle ditte concessionarie alla Regione Abruzzo in 4 rate trimestrali posticipate calcolate sulla base dei consumi dei rispettivi trimestri.

5 ter. Per l’omesso o insufficiente versamento il concessionario deve corrispondere una sanzione amministrativa pari al 10% dell’importo non versato se la regolarizzazione avviene entro 60 giorni dalla scadenza del pagamento dovuto.

5 quater. La mancata regolarizzazione entro il termine di cui al comma 5ter comporta, previa diffida, il raddoppio dell’importo dovuto e la decadenza della con cessione con provvedimento da parte della Struttura competente.

5 quinquies. Le entrate afferiscono al capitolo di entrata 03.01.001 – 31150, di nuova istituzione da denominare “Proventi canoni concessioni acque minerali e termali”.

5 sexies. Per le attività di imbottigliamento e commercializzazione di acque minerali e termali prelevate in concessione da sorgenti site in Comuni compresi nel cratere del sisma del 6 aprile 2009, il canone è dovuto a far data dal primo giorno del mese successivo a quello di scadenza della sospensione del versamento delle imposte disposto con provvedimento nazionale di valore normativo”.

 

     Art. 41. Integrazioni al comma 2, dell’art. 101, della L.R. 7/2003

1. Al comma 2, dell’art. 101, della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)), sono aggiunte le seguenti lettere:

“c bis) contributi per la formazione di società e cooperative che abbiano ad oggetto sociale la salvaguardia occupazionale di lavoratori, autonomi o dipendenti, colpiti da crisi economicafinanziaria ed a rischio disagio o emarginazione sociale;

c ter) contributi alle stesse società cooperative per l’acquisto o l’affitto di sedi e strumenti di lavoro”.

 

     Art. 42. Modifiche al Piano Sanitario regionale di cui alla L.R. 10.3.2008, n. 5 come modificato dall’art. 25 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6

1. Al punto 3.2.1.1 “L’Agenzia sanitaria regionale” dell’allegato documento di cui all’art. 1 della L.R. 10 marzo 2008, n. 5 come modificato dall’art. 25 della L.R. 6/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a. Al paragrafo: il Direttore dell’Agenzia è eliminato il capoverso:

“Trovano applicazione nei confronti del Direttore dell’Agenzia le disposizioni di cui al comma 11 dell’art. 3 bis del D.lgs 502/92 e successive modificazioni e integrazioni”.

b. Al paragrafo: Il Direttore dell’Agenzia il periodo:

“Il rapporto di lavoro con il Direttore dell’Agenzia è esclusivo ed è regolato con contratto di diritto privato, stipulato in osservanza delle norme del titolo III del Libro V del Codice civile.”

E’ sostituito con il seguente:

“Il rapporto di lavoro con il Direttore dell’Agenzia è regolato con contratto di diritto privato, stipulato in osservanza delle norme del titolo III del libro V del Codice civile”.

c. Al paragrafo: Organizzazione il periodo:

“L’onere del personale comandato è a carico dell’Agenzia.”

E’ sostituito con il seguente:

“Il dipendente comandato è posto alle dipendenze funzionali dell’Agenzia. Il dipendente in posizione di comando conserva il proprio stato giuridico e trattamento economico. La spesa del personale comandato è a carico dell’Agenzia”.

 

     Art. 43. Contribuito straordinario a favore della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Pescara

1. La Regione Abruzzo, in osservanza ai principi dettati dallo Statuto, favorisce le attività di cooperazione e di solidarietà delle Associazioni, senza scopo di lucro, in ragione della crescita spirituale, sociale e culturale dei cittadini abruzzesi.

2. Al riguardo concorre con un intervento finanziario di € 30.000,00 a favore della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Pescara, alla quale riconosce l’alto valore delle iniziative istituzionali, del recupero dell’immobile di proprietà della stessa, sito nel centro storico di Pescara, come sede permanente per le attività di promozione sociale.

3. La società Operaia di Mutuo Soccorso di Pescara presenta alla competente Direzione Politiche Sociali, entro il 31 dicembre 2010, un progetto di recupero edilizio munito della concessione edilizia e corredato del preventivo di spesa [24].

4. Con ordinanza del dirigente preposto al Servizio competente viene erogata la somma pari all’80% del contributo regionale alla data di comunicazione dell’avvenuto inizio lavori; la residua quota di contributo è liquidata con provvedimento dirigenziale entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione dell’ultimazione dei lavori, corredata di dichiarazione di asseveramento a firma del direttore dei lavori dalla quale si evinca la piena regolarità delle opere nel rispetto dei provvedimenti concessori.

5. La Società Operaia di Mutuo Soccorso si impegna a non alienare né a locare l’immobile di cui al comma 2 e a destinarlo a fini istituzionali di cui al comma 2.

6. All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo, valutato per l’anno 2010 in € 30.000,00, si provvede introducendo le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dell’esercizio medesimo:

a) U.B.P. 02.01.008, Cap. 11448 “Spese per le attività di comunicazione istituzionale”

In diminuzione € 30.000,00;

b) U.P.B. 13.02.003 cap. 62420 di nuova istituzione e denominato: “Contributo straordinario a favore della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Pescara”

In aumento € 30.000,00.

 

     Art. 44. Misure di politiche attive della formazione e del lavoro all’interno degli Istituti penitenziari abruzzesi

1. La Regione Abruzzo intende rafforzare il reinserimento sociale, formativo e lavorativo delle persone detenute negli Istituti penitenziari abruzzesi, anche al fine di prevenire il disagio nelle carceri, attraverso l’istituzione di servizi di formazione e lavoro permanenti all’interno delle strutture carcerarie, integrati e coordinati con un sistema stabile di reinserimento sociale, in convenzione con gli stessi Istituti penitenziari.

2. L’Assessorato competente in materia di Formazione e lavoro della Regione Abruzzo stabilisce annualmente un piano di finanziamento di tali servizi.

3. Per l’anno 2010 la Giunta regionale approva, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un piano di finanziamento della misure di cui al comma 1, utilizzando le risorse del fondo sociale europeo.

 

     Art. 44 bis. Integrazioni alla L.R. n. 15/2008 [25]

1. All'art. 1 della L.R. 13 novembre 2008, n. 15 "Disposizioni in materia urbanistica", sono aggiunti i seguenti commi:

"1 bis. Nell'area ex Burgo di Chieti sono ammessi, oltre alle attività produttive, anche tutti i servizi legati al settore ed in particolare attività di ricerca e laboratori, centro di formazione completo dei relativi e necessari servizi, come previsto dall'Accordo di Programma sottoscritto in data 1° ottobre 2009.

1 ter. E' ammessa la realizzazione delle urbanizzazioni per consentire un processo di riqualificazione e reindustrializzazione dell'area.

1 quater. Non sono ammesse attività produttive nocive e di produzione energetica mediante combustione, biomasse o pirolisi.

1 quinques. Sono escluse, altresì, le attività a carattere commerciale per la grande e media distribuzione, sia food che non food, nonché gallerie commerciali.

1 sexies. Le norme urbanistiche da applicarsi restano quelle previste dagli artt. 6 e 14 delle NTA del Consorzio Industriale Chieti-Pescara.

1 septies. E' esclusa, altresì, la realizzazione di interventi finalizzati alla residenza privata, fatti salvi gli alloggi previsti per il centro di formazione".

 

          Art. 45. Partecipazione della Regione Abruzzo al Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe

2. Nell’esercizio finanziario 2010 la Regione Abruzzo è autorizzata a partecipare al Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe (Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa) per il tramite di consiglieri regionali individuati con atto dell’Ufficio di Presidenza.

3. Agli oneri finanziari, quantificati in € 50.000,00, si provvede con le risorse del Bilancio del Consiglio regionale. L’Ufficio di Presidenza è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

 

CAPO VII

Disposizioni finali

 

     Art. 46. Norma Finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli interventi di cui alla presente legge trovano copertura finanziaria con la legge di bilancio relativa all'esercizio 2010.

 

     Art. 47. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.

 

Allegati

(Omissis)


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 5 maggio 2010, n. 14.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 5 maggio 2010, n. 14.

[3] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 5 maggio 2010, n. 14.

[4] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 5 maggio 2010, n. 14.

[5] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 5 maggio 2010, n. 14.

[6] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 3 agosto 2011, n. 24.

[7] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 3 agosto 2011, n. 24.

[8] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 3 agosto 2011, n. 24.

[9] Comma inserito dall'art. 18 della L.R. 2 dicembre 2011, n. 42.

[10] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 3 agosto 2011, n. 24.

[11] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 5 maggio 2010, n. 14.

[12] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 3 agosto 2011, n. 24 e così modificato dall'art. 18 della L.R. 2 dicembre 2011, n. 42.

[13] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 3 agosto 2011, n. 24.

[14] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 3 agosto 2011, n. 24.

[15] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 3 agosto 2011, n. 24.

[16] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 2 dicembre 2011, n. 42.

[17] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 3 agosto 2011, n. 24.

[18] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 6 luglio 2011, n. 19.

[19] Comma inserito dall'art. 12 della L.R. 31 ottobre 2019, n. 34.

[20] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 14 luglio 2010, n. 24.

[21] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 14 luglio 2010, n. 24.

[22] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 14 luglio 2010, n. 24.

[23] Comma abrogato dall'art. 35 della L.R. 12 maggio 2010, n. 17.

[24] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 10 agosto 2010, n. 38.

[25] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 5 maggio 2010, n. 14.