§ 79.1.70 - O.P.C.M. 10 maggio 2001, n. 3134.
Misure urgenti per il completamento del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico elaborato ai sensi [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.1 disciplina generale
Data:10/05/2001
Numero:3134


Sommario
Art. 1.      1. Ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge 11 dicembre 2000, n. 365, gli interventi previsti dal programma di potenziamento della rete di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico elaborato ai [...]
Art. 2.      1. Per la realizzazione dei centri funzionali di cui al programma di potenziamento della rete di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico di cui all'articolo, il Dipartimento per i servizi tecnici [...]
Art. 3.      1. Entro novanta giorni dalla data della presente ordinanza il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche (GNDCI) e per esso il centro di ricerca interuniversitario in [...]
Art. 4.      1. Alle regioni che dispongono di radar operativi qualificati ad essere integrati nella rete di copertura con radar meteorologici del territorio nazionale, sono trasferiti, a valere sui fondi di [...]
Art. 5.      1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, si applicano agli ulteriori interventi urgenti di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico, inclusi nel programma di cui [...]


§ 79.1.70 - O.P.C.M. 10 maggio 2001, n. 3134.

Misure urgenti per il completamento del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico elaborato ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 3 agosto 1998, n. 267, nonché per il programma di copertura di radar meteorologici del territorio nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 11 dicembre 2000, n. 365.

(G.U. 18 maggio 2001, n. 114)

 

     Art. 1.

     1. Ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge 11 dicembre 2000, n. 365, gli interventi previsti dal programma di potenziamento della rete di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico elaborato ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge n. 267/1998, e successive modifiche e integrazioni, nonchè gli interventi previsti dal programma per assicurare un'adeguata copertura di radar meteorologici dal territorio nazionale di cui all'art. 1, comma 7, della legge n. 365/2000, sono dichiarati urgenti e indifferibili.

     2. Per l'affidamento delle progettazioni e la realizzazione degli interventi è autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sotto elencate norme:

     regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, art. 5, art. 6, comma 2, ed articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

     regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

     decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 48 e 49;

     legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 16 e 17 e successive modificazioni;

     legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalle leggi 2 giugno 1995, n. 216, e 18 novembre 1998, n. 415, art. 4, comma 17 , art. 6, comma 5, ed articoli 9, 10, comma 1-quater, 14, 16, 17,19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32, 34, e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;

     decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2;

     decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17;

     decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6, 8;

     leggi regionali strettamente connesse alla legislazione statale oggetto di deroga.

     3. Per l'approvazione dei progetti è autorizzato il ricorso ove necessario alla conferenza di servizi da attuare entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla loro presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione del soggetto attuatore è subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, all'assenso del Ministro competente che deve esprimersi entro sette giorni dalla richiesta. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi previsti nei programmi che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui ai comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo. L'approvazione del progetto costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori. E' autorizzata l'occupazione d'urgenza e l'esproprio delle aree necessarie all'esecuzione delle opere con riconoscimento a termine di legge dell'indennità di esproprio.

 

          Art. 2.

     1. Per la realizzazione dei centri funzionali di cui al programma di potenziamento della rete di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico di cui all'articolo, il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali è autorizzato, previa intesa con la regione interessata, a trasferire al soggetto attuatore, individuato nella regione Basilicata, le risorse occorrenti, per la progettazione e per le realizzazioni che saranno via via disposte sulla base delle convenzioni di cui al comma successivo, a valere sulle disponibilità di cui alle leggi n. 267/1998 e n. 365/2000, nel limite di lire 17 miliardi.

     2. Le modalità di attuazione, integrazione ed interconnessione degli interventi di cui al comma precedente, sono definite sulla base di apposite convenzioni sottoscritte dal Presidente della regione Basilicata, dai Presidenti delle regioni e delle province autonome e dal Dipartimento della protezione civile. [1]

     3. Le somme di cui al comma 1, sono iscritte in apposito capitolo di bilancio della regione Basilicata. La medesima regione, quale soggetto attuatore degli interventi di cui al comma 1, trasmette al Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, con cadenza trimestrale, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi programmati e su eventuali necessità di rimodulazione.

 

          Art. 3.

     1. Entro novanta giorni dalla data della presente ordinanza il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche (GNDCI) e per esso il centro di ricerca interuniversitario in monitoraggio ambientale (CIMA) delle Università degli studi di Genova e della Basilicata, provvede alla stesura del progetto definitivo atto ad assicurare un'adeguata copertura del territorio nazionale tramite radar meteorologici, d'intesa con le regioni, rappresentate dal coordinamento interregionale dei servizi meteorologici (CISM), nonchè con il comitato tecnico di indirizzo e coordinamento per la realizzazione del programma di potenziamento delle rete di monitoraggio idropluviometrico istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 dicembre 1998 e ricostituito con decreto del Ministro dell'ambiente in data 24 ottobre 2000.

     2. Il progetto terrà in debita considerazione le installazioni oggi esistenti e quelle previste sul territorio nazionale e negli Stati confinanti e identificherà le nuove installazioni da ritenere prioritarie, alle quali dare attuazione nel limite di spesa complessivo previsto dall'art. 1, comma 7, della legge n. 365/2000, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, comprensivo del costo di funzionamento e gestione del sistema per 24 mesi.

     3. Il progetto definitivo, corredato dai documenti necessari all'indizione di gara pubblica per la fornitura, sarà trasmesso al Dipartimento della protezione civile ai fini dell'esecuzione della gara stessa. Il CIMA fornirà al Dipartimento della protezione civile assistenza specialistica in tutte le fasi di esecuzione della gara nonchè nelle fasi di alta sorveglianza, direzione lavori e collaudo delle strutture e del loro ottimale funzionamento. Per tutta la durata del periodo di progettazione, esecuzione della gara, realizzazione del sistema e gestione dello stesso per ventiquattro mesi a partire dalla data di positivo collaudo del sistema, il CIMA metterà a disposizione del Dipartimento della protezione civile due unità di personale specializzato.

     4. Il CIMA, per le attività di cui sopra, potrà avvalersi di collaborazioni esterne acquisite anche presso laboratori o istituti scientifici italiani o stranieri qualificati nel settore.

     5. Al relativo onere, fissato complessivamente in lire 2,4 miliardi, si provvede a valere sul finanziamento di cui all'art. 1, comma 7, della legge n. 365/2000, mediante la stipula di apposita convenzione tra il Dipartimento della protezione civile e il centro di ricerca interuniversitario di monitoraggio ambientale (CIMA).

 

          Art. 4.

     1. Alle regioni che dispongono di radar operativi qualificati ad essere integrati nella rete di copertura con radar meteorologici del territorio nazionale, sono trasferiti, a valere sui fondi di cui all'art. 1, comma 7, della legge n. 365/2000, lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, ai fini della manutenzione, gestione, innovazione tecnologica ed eventuali riallocazioni dei sistemi radar di loro proprietà.

     2. Le modalità di attuazione del piano degli interventi di cui al comma precedente sono definite sulla base di apposita convenzione sottoscritta tra le regioni e il dipartimento della protezione civile, sentito il CIMA.

     3. Le somme di cui al comma 1, sono trasferite in apposito capitolo di bilancio delle regioni destinatarie. Le medesime regioni, quali soggetti attuatori degli interventi di cui al comma 1, trasmettono al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi medesimi.

 

          Art. 5.

     1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, si applicano agli ulteriori interventi urgenti di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico, inclusi nel programma di cui all'art. 2, comma 7, della legge n. 267/1998 e agli artt. 6 e 7 della legge n. 365/2000, e successive modificazioni, ancorché finanziati con fondi comunitari o di amministrazioni ed enti pubblici.

 


[1]  Comma così sostituito dall'art. 2 dell’O.P.C.M. 27 dicembre 2002, n. 3260.