Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 03/08/1988 |
Numero: | 60 |
Sommario |
Art. 1. Finalità |
Art. 2. Collaborazioni con altri enti |
Art. 3. Competenze della Giunta regionale |
Art. 4. (Diffusione delle informazioni). |
Art. 5. Distribuzione dei prodotti del sistema informativo territoriale |
Art. 6. Distribuzione della cartografia prodotta da enti vari e dalla ex Cassa per il Mezzogiorno |
Art. 7. (Utilizzazione dei proventi). |
Art. 8. (Rapporti con altri enti). |
Art. 9. (Struttura amministrativa). |
Art. 10. (Norma finanziaria). |
Art. 11. (Urgenza). |
§ 2.1.54 - L.R. 3 agosto 1988, n. 60.
Norma per l'impiego, la conservazione e la manutenzione del sistema informativo territoriale regionale.
(B.U. n. 23 del 9 settembre 1988).
1. Le disposizioni di cui alla presente legge sono finalizzate a promuovere lo sviluppo dell’infrastruttura geografica regionale in attuazione della
Art. 2. Collaborazioni con altri enti [2]
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Giunta regionale, attraverso la Struttura Speciale di Supporto Sistema Informativo Regionale, stabilisce forme di collaborazione con enti pubblici che operano nel campo delle infrastrutture geografiche e territoriali, nonché con il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, istituito ai sensi dell’articolo 59, comma 2, del
Art. 3. Competenze della Giunta regionale [3]
1. La Giunta Regionale provvede a:
a) realizzare una infrastruttura geografica e territoriale regionale;
b) sviluppare il Geoportale regionale, che assume la denominazione di Geoportale Regione Abruzzo, assicurandone l’interazione con il repertorio nazionale dei dati territoriali, di cui all’art. 59, comma 3, del
c) gestire l’archivio fotogrammetrico regionale attraverso l’acquisizione di materiali fotogrammetrici storici e la realizzazione di campagne fotogrammetriche sul territorio regionale;
d) manutenere la rete geodetica regionale di raffittimento della rete fondamentale nazionale IGM95;
e) gestire la rete di stazioni permanenti, ossia il sistema satellitare globale di navigazione (GNSS), della Regione Abruzzo, garantendone il raccordo con la rete dinamica nazionale (RDN) ed il sistema di riferimento europeo definito dall’European reference frame (EUREF) e nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 59 del
f) realizzare gli aggiornamenti delle basi dati topografiche regionali, delle carte tecniche regionali numeriche e delle carte tematiche regionali numeriche, nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 59 del
g) realizzare l’archivio dei materiali fotogrammetrici, geografici e territoriali prodotti anche attraverso sistemi di archiviazione digitale sostitutiva nel rispetto del
h) approvare le basi dati topografiche, le carte geografiche, topografiche, corografiche, tematiche, nonché i documenti geodetici relativi alle reti trigonometriche e di livellazione, prodotte dalla Regione e dichiararne l’ufficialità regionale.
Art. 4. (Diffusione delle informazioni). [4]
1. La Giunta regionale garantisce la divulgazione dei dati territoriali e geografici, ai sensi dell’articolo 9, commi 1 e 2 del
Art. 5. Distribuzione dei prodotti del sistema informativo territoriale [5]
1. L’accesso ai servizi geomatici e la diffusione dei dati geografici e territoriali, attraverso il Geoportale Regione Abruzzo, sono gratuiti.
2. I dati di cui al comma 1 sono soggetti alla normativa di cui alla
3. La Giunta regionale definisce i contenuti delle licenze standard per il riutilizzo dei dati nel rispetto del
4. È vietata la vendita e la cessione a terzi a qualsiasi titolo, dei dati di cui al comma 1; la citazione della proprietà è sempre obbligatoria in caso di uso dei dati.
5. Per la sola fornitura di materiali cartacei e di dati su supporti informatici, la Giunta regionale emana un disciplinare per il rimborso delle spese di ricerca, distribuzione, stampa e spedizione dei materiali fotografici, cartografici, geografici e geodetici.
6. I proventi derivanti dai rimborsi spese di cui al comma 5 e all’articolo 6 sono introitati nell’UPB 03.04.001, capitolo 37213 denominato: “Proventi derivanti dalla cessione di copie della cartografia e degli altri prodotti relativi al sistema informativo territoriale - art. 5 della
Art. 6. Distribuzione della cartografia prodotta da enti vari e dalla ex Cassa per il Mezzogiorno [6]
1. La Giunta regionale è autorizzata alla distribuzione della cartografia prodotta da enti pubblici vari, compresa l'agenzia di cui alla
Art. 7. (Utilizzazione dei proventi).
Le somme riscosse per effetto degli artt. 5 e 6 della presente legge sono utilizzate per far fronte alle spese necessarie per la conservazione, l'aggiornamento, la stampa e la sovrastampa delle cartografie regionali e per gli aggiornamenti previsti dalle convenzioni stipulate con gli altri enti.
Art. 8. (Rapporti con altri enti). [7]
1. La Struttura Speciale di Supporto Sistema Informativo Regionale assicura la collaborazione per l’attuazione di quanto previsto dalla presente legge anche al fine di coordinare le attività degli enti locali.
Art. 9. (Struttura amministrativa).
Con successivo provvedimento si provvederà alle necessarie modifiche della struttura amministrativa regionale per adeguarla alle esigenze organizzative e funzionali conseguenti ai compiti di cui alla presente legge.
Art. 10. (Norma finanziaria). [8]
1. Gli oneri derivanti dall’attuazione della
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, per ciascuna annualità del bilancio pluriennale 2011-2013, si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali, già disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
3. Per gli oneri relativi alle annualità successive, si fa fronte con le risorse previste dalle annuali leggi di bilancio.
Art. 11. (Urgenza).
(Omissis).
[1] Articolo così sostituito dall'art. 33 della
[2] Articolo così sostituito dall'art. 34 della
[3] Articolo così sostituito dall'art. 35 della
[4] Articolo così sostituito dall'art. 36 della
[5] Articolo già sostituito dall'art. 67 della
[6] Articolo così sostituito dall'art. 67 della
[7] Articolo così sostituito dall'art. 38 della
[8] Articolo così sostituito dall'art. 39 della