§ 2.1.54 - L.R. 3 agosto 1988, n. 60.
Norma per l'impiego, la conservazione e la manutenzione del sistema informativo territoriale regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:03/08/1988
Numero:60


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Collaborazioni con altri enti
Art. 3.  Competenze della Giunta regionale
Art. 4.  (Diffusione delle informazioni).
Art. 5.  Distribuzione dei prodotti del sistema informativo territoriale
Art. 6.  Distribuzione della cartografia prodotta da enti vari e dalla ex Cassa per il Mezzogiorno
Art. 7.  (Utilizzazione dei proventi).
Art. 8.  (Rapporti con altri enti).
Art. 9.  (Struttura amministrativa).
Art. 10.  (Norma finanziaria).
Art. 11.  (Urgenza).


§ 2.1.54 - L.R. 3 agosto 1988, n. 60.

Norma per l'impiego, la conservazione e la manutenzione del sistema informativo territoriale regionale.

(B.U. n. 23 del 9 settembre 1988).

 

Art. 1. Finalità [1]

1. Le disposizioni di cui alla presente legge sono finalizzate a promuovere lo sviluppo dell’infrastruttura geografica regionale in attuazione della direttiva n. 2007/2/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE), nonché nel rispetto del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32 (Attuazione della direttiva n. 2007/2/CE) e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione digitale) e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 2. Collaborazioni con altri enti [2]

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Giunta regionale, attraverso la Struttura Speciale di Supporto Sistema Informativo Regionale, stabilisce forme di collaborazione con enti pubblici che operano nel campo delle infrastrutture geografiche e territoriali, nonché con il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, istituito ai sensi dell’articolo 59, comma 2, del D. Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni, e con la Consulta nazionale per l’informazione territoriale ed ambientale istituita ai sensi dell’articolo 11 del D.Lgs. n. 32/2010.

 

     Art. 3. Competenze della Giunta regionale [3]

1. La Giunta Regionale provvede a:

a) realizzare una infrastruttura geografica e territoriale regionale;

b) sviluppare il Geoportale regionale, che assume la denominazione di Geoportale Regione Abruzzo, assicurandone l’interazione con il repertorio nazionale dei dati territoriali, di cui all’art. 59, comma 3, del D. Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni, con il Geoportale Nazionale e con l’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE), nel rispetto dell’articolo 71 del D. Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

c) gestire l’archivio fotogrammetrico regionale attraverso l’acquisizione di materiali fotogrammetrici storici e la realizzazione di campagne fotogrammetriche sul territorio regionale;

d) manutenere la rete geodetica regionale di raffittimento della rete fondamentale nazionale IGM95;

e) gestire la rete di stazioni permanenti, ossia il sistema satellitare globale di navigazione (GNSS), della Regione Abruzzo, garantendone il raccordo con la rete dinamica nazionale (RDN) ed il sistema di riferimento europeo definito dall’European reference frame (EUREF) e nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 59 del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni;

f) realizzare gli aggiornamenti delle basi dati topografiche regionali, delle carte tecniche regionali numeriche e delle carte tematiche regionali numeriche, nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 59 del D. Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni;

g) realizzare l’archivio dei materiali fotogrammetrici, geografici e territoriali prodotti anche attraverso sistemi di archiviazione digitale sostitutiva nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e della deliberazione CNIPA 19 febbraio 2004, n. 11 (Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali) pubblicata sulla G.U. 9 marzo 2004, n. 57;

h) approvare le basi dati topografiche, le carte geografiche, topografiche, corografiche, tematiche, nonché i documenti geodetici relativi alle reti trigonometriche e di livellazione, prodotte dalla Regione e dichiararne l’ufficialità regionale.

 

     Art. 4. (Diffusione delle informazioni). [4]

     1. La Giunta regionale garantisce la divulgazione dei dati territoriali e geografici, ai sensi dell’articolo 9, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 32/2010, nonché l’accesso ai servizi geomatici attraverso il Geoportale Regione Abruzzo.

 

     Art. 5. Distribuzione dei prodotti del sistema informativo territoriale [5]

1. L’accesso ai servizi geomatici e la diffusione dei dati geografici e territoriali, attraverso il Geoportale Regione Abruzzo, sono gratuiti.

2. I dati di cui al comma 1 sono soggetti alla normativa di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) e successive modifiche ed integrazioni; essi sono di proprietà della Regione che ne concede il diritto d’uso gratuito.

3. La Giunta regionale definisce i contenuti delle licenze standard per il riutilizzo dei dati nel rispetto del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico).

4. È vietata la vendita e la cessione a terzi a qualsiasi titolo, dei dati di cui al comma 1; la citazione della proprietà è sempre obbligatoria in caso di uso dei dati.

5. Per la sola fornitura di materiali cartacei e di dati su supporti informatici, la Giunta regionale emana un disciplinare per il rimborso delle spese di ricerca, distribuzione, stampa e spedizione dei materiali fotografici, cartografici, geografici e geodetici.

6. I proventi derivanti dai rimborsi spese di cui al comma 5 e all’articolo 6 sono introitati nell’UPB 03.04.001, capitolo 37213 denominato: “Proventi derivanti dalla cessione di copie della cartografia e degli altri prodotti relativi al sistema informativo territoriale - art. 5 della l.r. 3/8/1988, n. 60” dello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale.

 

     Art. 6. Distribuzione della cartografia prodotta da enti vari e dalla ex Cassa per il Mezzogiorno [6]

     1. La Giunta regionale è autorizzata alla distribuzione della cartografia prodotta da enti pubblici vari, compresa l'agenzia di cui alla Legge 64/1986, secondo le convenzioni stipulate con gli enti interessati.

 

     Art. 7. (Utilizzazione dei proventi).

     Le somme riscosse per effetto degli artt. 5 e 6 della presente legge sono utilizzate per far fronte alle spese necessarie per la conservazione, l'aggiornamento, la stampa e la sovrastampa delle cartografie regionali e per gli aggiornamenti previsti dalle convenzioni stipulate con gli altri enti.

 

     Art. 8. (Rapporti con altri enti). [7]

     1. La Struttura Speciale di Supporto Sistema Informativo Regionale assicura la collaborazione per l’attuazione di quanto previsto dalla presente legge anche al fine di coordinare le attività degli enti locali.

 

     Art. 9. (Struttura amministrativa).

     Con successivo provvedimento si provvederà alle necessarie modifiche della struttura amministrativa regionale per adeguarla alle esigenze organizzative e funzionali conseguenti ai compiti di cui alla presente legge.

 

     Art. 10. (Norma finanziaria). [8]

1. Gli oneri derivanti dall’attuazione della legge regionale 3 agosto 1988, n. 60 (Norme per l’impiego, la conservazione e la manutenzione del sistema informativo territoriale regionale) trovano copertura finanziaria nella disponibilità dell’UPB 05.01.005 capitolo 271422, denominato: “Spese per conservazione, aggiornamento, stampa e sovrastampa delle cartografie regionali relative al sistema informativo territoriale art. 5” del bilancio di previsione, nei limiti degli introiti di cui agli articoli 5 e 6.”.

2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, per ciascuna annualità del bilancio pluriennale 2011-2013, si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali, già disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

3. Per gli oneri relativi alle annualità successive, si fa fronte con le risorse previste dalle annuali leggi di bilancio.

 

          Art. 11. (Urgenza).

     (Omissis).

 

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 33 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 34 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 35 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 36 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[5] Articolo già sostituito dall'art. 67 della L.R. 1 ottobre 2007, n. 34 e così ulteriormente sostituito dall'art. 37 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 67 della L.R. 1 ottobre 2007, n. 34.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 38 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 39 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.