§ 4.6.12 - L.R. 9 febbraio 1996, n. 12.
Norme per la previsione e prevenzione dal rischio sismico. Collaborazione con il Gruppo Nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio Nazionale [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.6 calamità pubbliche, protezione civile
Data:09/02/1996
Numero:12


Sommario
Art. 1.      1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di attività di previsione e prevenzione finalizzate alla protezione civile, considerato l'elevato rischio sismico al quale è [...]
Art. 2.      1. La consulenza e la collaborazione tra la Regione Abruzzo ed il GNDT/CNR hanno per oggetto la realizzazione di attività finalizzate a:
Art. 3.      1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
Art. 4.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


§ 4.6.12 - L.R. 9 febbraio 1996, n. 12.

Norme per la previsione e prevenzione dal rischio sismico. Collaborazione con il Gruppo Nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

(B.U. n. 4 dell'8 marzo 1996).

 

Art. 1.

     1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di attività di previsione e prevenzione finalizzate alla protezione civile, considerato l'elevato rischio sismico al quale è sottoposto il proprio territorio, in attuazione della L.R. 72/93, articoli 20 e 22, riconosce la necessità di avvalersi della consulenza e della collaborazione di organismi pubblici specializzati nella ricerca e nello studio del rischio sismico.

     2. A tale fine la Regione individua nel Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti del Consiglio Nazionale delle Ricerche l'organismo idoneo a soddisfare le esigenze di cui al precedente comma 1, attraverso specifiche forme di collaborazione con le strutture regionali.

 

     Art. 2.

     1. La consulenza e la collaborazione tra la Regione Abruzzo ed il GNDT/CNR hanno per oggetto la realizzazione di attività finalizzate a:

     a) lo studio della pericolosità delle zone a rischio sismico;

     b) lo studio della sismicità storica del territorio regionale;

     c) lo studio della vulnerabilità delle strutture edilizie;

     d) lo studio di una normativa sismica regionale, fatte salve le norme nazionali vigenti in materia;

     e) la formazione e l'informazione.

     2. Le attività di cui al comma precedente hanno come obiettivo la definizione di strategie finalizzate alla riduzione del rischio sismico nel territorio regionale.

     3. A tal fine la Regione mette a disposizione del CNR/GNDT locali siti in L'Aquila idonei a garantire una stretta collaborazione ed integrazione tra le strutture di questi e quelle della Regione. L'uso di detti locali, considerata la gratuità delle prestazioni del personale del CNR/GNDT, è attribuito a titolo non oneroso per la durata delle attività di interesse regionale.

     4. Le modalità di pratica attuazione delle attività di consulenza e collaborazione di cui alla presente legge verranno regolate attraverso la integrazione dello specifico protocollo d'intesa, già in essere, tra il GNDT e la Giunta regionale.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.