§ 4.4.9 - L.R. 28 dicembre 1983, n. 78.
Norme per l'istituzione e il funzionamento del Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico e Acustico per la Regione Abruzzo.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:28/12/1983
Numero:78


Sommario
Art. 1.      E'istituito presso la Giunta regionale il Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico per la Regione Abruzzo, per l'esercizio dei compiti di cui alla legge n. 615 del 13 luglio 1966 e [...]
Art. 2.      Il CRIA:
Art. 3.      Nell'ambito della Regione Abruzzo le norme, i principi e le procedure di cui all'art. 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615 e al D.P.R. 15 aprile 1971, n. 322, si possono estendere a tutti gli [...]
Art. 4.      La Giunta regionale, su conforme motivato parere del CRIA, può assoggettare al regime di controllo di cui alle disposizioni citate al precedente art. 2, anche stabilimenti destinati ad attività [...]
Art. 5.      Il Comitato Regionale contro l'inquinamento Atmosferico è composto:
Art. 6.      Per l'esame e lo studio di problemi specifici il Comitato può organizzarsi in gruppi di lavoro o può conferire anche incarichi particolari ai singoli componenti.
Art. 7.      Alle riunioni del Comitato possono essere invitati i rappresentanti degli enti locali e delle amministrazioni pubbliche direttamente interessati agli affari posti all'ordine del giorno.
Art. 8.      Alla fine di ogni anno il CRIA, per il tramite della Giunta regionale, trasmette al Consiglio regionale una relazione sulle attività svolte. mettendo in evidenza i problemi emersi nel corso [...]
Art. 9.      L'istituzione del Comitato, di cui al precedente art. 1, deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


§ 4.4.9 - L.R. 28 dicembre 1983, n. 78.

Norme per l'istituzione e il funzionamento del Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico e Acustico per la Regione Abruzzo.

(B.U. n. 19 Straord. del 28 dicembre 1983).

 

Art. 1.

     E'istituito presso la Giunta regionale il Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico per la Regione Abruzzo, per l'esercizio dei compiti di cui alla legge n. 615 del 13 luglio 1966 e al Decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 15 aprile 1971, nonché per le funzioni amministrative trasferite dall'art. 101 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977 in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti atmosferico e acustico.

 

     Art. 2.

     Il CRIA:

     a) esamina qualsiasi questione inerente all'inquinamento atmosferico e acustico nell'ambito regionale;

     b) esprime parere sui provvedimenti di competenza delle amministrazioni comunali singole o associate.

     Il CRIA propone alla Giunta e al Consiglio regionale ogni iniziativa utile ad approfondire la conoscenza dei fenomeni aventi influenza sull'inquinamento atmosferico, acustico ed, in particolare, rivolta a:

     1) promuovere studi, ricerche ed iniziative concernenti la lotta contro l'inquinamento atmosferico e acustico;

     2) promuovere studi, ricerche ed iniziative atti a predisporre piani regionali per il miglioramento progressivo e di conservazione della qualità dell'aria anche attraverso consultazioni dei soggetti pubblici e privati interessati all'esecuzione, nonché per il rilevamento della qualità dell'aria nell'ambito della Regione.

     Per queste attività il CRIA si avvale anche delle strutture tecniche e del personale dei servizi di prevenzione delle unità locali socio- sanitarie.

 

     Art. 3.

     Nell'ambito della Regione Abruzzo le norme, i principi e le procedure di cui all'art. 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615 e al D.P.R. 15 aprile 1971, n. 322, si possono estendere a tutti gli stabilimenti industriali che diano luogo ad emissioni inquinanti l'atmosfera, indipendentemente dalla loro ubicazione. A tal fine le norme citate al comma precedente si possono applica re, limitatamente agli stabilimenti Ivi indicati, anche nei Comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non risultino assegnati ad alcuna delle zone di controllo previste dall'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 15.

 

     Art. 4.

     La Giunta regionale, su conforme motivato parere del CRIA, può assoggettare al regime di controllo di cui alle disposizioni citate al precedente art. 2, anche stabilimenti destinati ad attività artigianali, commerciali e di servizi che diano luogo ad emissioni nell'atmosfera di sostanze di qualsiasi natura, in misura e condizioni tali da alterare la salubrità dell'aria e da costituire pregiudizio diretto o indiretto per la salute dei cittadini o danno ai beni pubblici o privati.

 

     Art. 5.

     Il Comitato Regionale contro l'inquinamento Atmosferico è composto:

     a) dall'Assessore regionale all'Ecologia e Tutela dell'ambiente, che lo presiede [1];

     b) da tre funzionari in servizio presso gli uffici della Giunta regionale, di cui uno appartenente al Settore Sanità e due al Settore Ecologia e Tutela dell'ambiente [1];

     c) dal responsabile dell'Ufficio Ecologia e Tutela dell'ambiente del Settore Ecologia e Tutela dell'ambiente [1];

     d) dal Capo dell'Ispettorato Compartimentale della motorizzazione civile;

     e) da un funzionario dell'Ispettorato regionale dei servizi antincendio e della protezione civile;

     f) da un rappresentante della Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura del capoluogo della Regione;

     g) da un rappresentante per ciascuna delle Province della Regione;

     h) da un rappresentante dell'ANCI regionale o, in mancanza, dal Sindaco o un suo delegato del capoluogo di Regione;

     i) da un esperto meteorologo;

     l) da un esperto designato dalle organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative;

     m) da un esperto in impiantistica industriale;

     n) da un esperto in impiantistica chimica;

     o) da un esperto in acustica con particolare competenza nel campo dell'inquinamento da rumore;

     p) da un esperto per ciascuno dei servizi di rilevamento dell'inquinamento di cui all'art. 7 della legge 13 luglio 1966, n. 615, designato dalle Unità Locali Socio-Sanitarie, da cui i servizi stessi dipendono, in relazione all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

     q) dal Direttore della Sezione Periferica dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro.

     I membri del Comitato restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

     Le funzioni di Segretario del CRIA sono espletate da un funzionario regionale appartenente ad un livello non inferiore al VII, designato dalla Giunta regionale.

     Per il suo-funzionamento il Comitato si avvale di personale in servizio presso gli Uffici della Giunta regionale.

     I componenti di cui alle precedenti lett. b) e c) sono individuati dalla Giunta regionale, mentre i restanti componenti sono nominati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

     Ai componenti del Comitato spetta il compenso ed il trattamento economico di missione, e in quanto dovuto, nella misura stabilita dalle leggi regionali.

     I membri che, senza giustificazione, rimangono assenti tre riunioni consecutive, vengono dichiarati decaduti.

     Per la sostituzione di un membro, in caso di rinuncia o di qualsiasi altra causa, provvede la Giunta regionale.

 

     Art. 6.

     Per l'esame e lo studio di problemi specifici il Comitato può organizzarsi in gruppi di lavoro o può conferire anche incarichi particolari ai singoli componenti.

     Il Comitato, qualora lo ritenga necessario, può chiedere agli organi della Regione di avvalersi della collaborazione di:

     a) organi ed uffici statali;

     b) università ed enti di ricerca;

     c) esperti nelle specifiche materie.

 

     Art. 7.

     Alle riunioni del Comitato possono essere invitati i rappresentanti degli enti locali e delle amministrazioni pubbliche direttamente interessati agli affari posti all'ordine del giorno.

     Gli enti di cui al comma precedente possono farsi rappresentare o essere coadiuvati da esperti di loro fiducia.

     Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti il Comitato e per la validità dei pareri da adottare è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

     I pareri del Comitato vengono formulati in assenza dei soggetti indicati ai primi due commi del presente articolo.

 

     Art. 8.

     Alla fine di ogni anno il CRIA, per il tramite della Giunta regionale, trasmette al Consiglio regionale una relazione sulle attività svolte. mettendo in evidenza i problemi emersi nel corso dell'anno.

 

     Art. 9.

     L'istituzione del Comitato, di cui al precedente art. 1, deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

 


[1] Lettera così sostituita con art. 1 L.R. 27 agosto 1987, n. 46.

[1] Lettera così sostituita con art. 1 L.R. 27 agosto 1987, n. 46.

[1] Lettera così sostituita con art. 1 L.R. 27 agosto 1987, n. 46.