Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 10/02/2006 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'art. 5 della L.R. 38/1996 |
Art. 2. Modifiche all'art. 22 della L.R. 38/1996 |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 4.4.185 - L.R. 10 febbraio 2006, n. 2.
Modifiche e integrazioni alla L.R. 21.6.1996, n. 38: Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l’Appennino Parco d’Europa.
(B.U. 22 febbraio 2006, n. 12).
Art. 1. Modifiche all'art. 5 della
1. Il comma 4 dell'art. 5 della
«4. Il Comitato è così composto:
a) dal Direttore dell'Area Parchi, Territorio, Ambiente e Energia che lo presiede, o da un suo delegato;
b) da due esperti, di cui uno botanico, l'altro zoologo, designati dal Dipartimento di scienze ambientali dell'Università di L'Aquila, o da loro delegati;
c) da due esperti nominati dal Presidente della Giunta regionale, o da loro delegati, designati congiuntamente dalle associazioni di protezione ambientale operanti in Abruzzo, iscritte nell'elenco previsto dall'art. 13 della
d) dal Dirigente del Servizio Amministrativo della Direzione Territorio o da un suo delegato;
e) dal Dirigente del Servizio Aree protette della Regione o da un suo delegato;
f) dal Responsabile dell'Ispettorato regionale delle foreste del Settore Tutela ambientale o da un suo delegato;
g) dai Responsabili degli uffici competenti delle Province designati dai rispettivi Presidenti, che intervengono con diritto di voto solo per le proprie competenze territoriali, o da loro delegati.»
2. Il comma 8 dell'art. 5 della
«8. Le sedute sono valide con la presenza di cinque componenti.»
Art. 2. Modifiche all'art. 22 della
1. Il comma 3 dell'art. 22 della
«3. L'Ente Locale predispone e adotta il Piano di assetto naturalistico e le sue varianti.»
2. Dopo il comma 3 dell'art. 22 della
«3 bis. Successivamente, gli atti e gli elaborati del Piano sono depositati per sessanta giorni consecutivi, decorrenti dalla data di deposito, presso la segreteria dei Comuni e delle Province interessate.
3 ter. L'avvenuto deposito è reso noto mediante pubblicazione di avviso sul BURA, a mezzo di manifesti murali e almeno un quotidiano a diffusione regionale. Nei termini previsti dal comma 3. Chiunque può prenderne visione e presentare istanze e memorie in merito ai contenuti del Piano.
3 quater. Nel caso sia necessario acquisire le intese delle amministrazioni statali, il Presidente della Regione o per delega il Componente la Giunta indice una conferenza di servizi per gli effetti dell'art. 14 della
3 quinquies. La Giunta regionale, sulla base delle osservazioni pervenute e in base all'esito della conferenza dei servizi di cui al comma 3 quater adotta in via definitiva il piano e lo presenta al Consiglio regionale per l'approvazione.
3 sexies. La definitiva approvazione è resa pubblica per mezzo di avviso sul BURA.»
Art. 3. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.