§ 4.4.185 - L.R. 10 febbraio 2006, n. 2.
Modifiche e integrazioni alla L.R. 21.6.1996, n. 38: Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l’Appennino Parco d’Europa.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:10/02/2006
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'art. 5 della L.R. 38/1996
Art. 2.  Modifiche all'art. 22 della L.R. 38/1996
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 4.4.185 - L.R. 10 febbraio 2006, n. 2.

Modifiche e integrazioni alla L.R. 21.6.1996, n. 38: Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l’Appennino Parco d’Europa.

(B.U. 22 febbraio 2006, n. 12).

 

Art. 1. Modifiche all'art. 5 della L.R. 38/1996

     1. Il comma 4 dell'art. 5 della L.R. 38/1996 è così sostituito:

     «4. Il Comitato è così composto:

     a) dal Direttore dell'Area Parchi, Territorio, Ambiente e Energia che lo presiede, o da un suo delegato;

     b) da due esperti, di cui uno botanico, l'altro zoologo, designati dal Dipartimento di scienze ambientali dell'Università di L'Aquila, o da loro delegati;

     c) da due esperti nominati dal Presidente della Giunta regionale, o da loro delegati, designati congiuntamente dalle associazioni di protezione ambientale operanti in Abruzzo, iscritte nell'elenco previsto dall'art. 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale). Decorsi infruttuosamente trenta giorni dalla ricezione della richiesta di designazione fatta dalla Regione, gli esperti vengono scelti dal Componente la Giunta preposto ai parchi e alle riserve naturali nell'ambito delle associazioni di protezione ambientale iscritte nell'elenco suddetto;

     d) dal Dirigente del Servizio Amministrativo della Direzione Territorio o da un suo delegato;

     e) dal Dirigente del Servizio Aree protette della Regione o da un suo delegato;

     f) dal Responsabile dell'Ispettorato regionale delle foreste del Settore Tutela ambientale o da un suo delegato;

     g) dai Responsabili degli uffici competenti delle Province designati dai rispettivi Presidenti, che intervengono con diritto di voto solo per le proprie competenze territoriali, o da loro delegati.»

     2. Il comma 8 dell'art. 5 della L.R. 38/1996 è così sostituito:

     «8. Le sedute sono valide con la presenza di cinque componenti.»

 

     Art. 2. Modifiche all'art. 22 della L.R. 38/1996

     1. Il comma 3 dell'art. 22 della L.R. 38/1996 è così sostituito:

     «3. L'Ente Locale predispone e adotta il Piano di assetto naturalistico e le sue varianti.»

     2. Dopo il comma 3 dell'art. 22 della L.R. 38/1996 sono inseriti i seguenti commi:

     «3 bis. Successivamente, gli atti e gli elaborati del Piano sono depositati per sessanta giorni consecutivi, decorrenti dalla data di deposito, presso la segreteria dei Comuni e delle Province interessate.

     3 ter. L'avvenuto deposito è reso noto mediante pubblicazione di avviso sul BURA, a mezzo di manifesti murali e almeno un quotidiano a diffusione regionale. Nei termini previsti dal comma 3. Chiunque può prenderne visione e presentare istanze e memorie in merito ai contenuti del Piano.

     3 quater. Nel caso sia necessario acquisire le intese delle amministrazioni statali, il Presidente della Regione o per delega il Componente la Giunta indice una conferenza di servizi per gli effetti dell'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) nel testo in vigore.

     3 quinquies. La Giunta regionale, sulla base delle osservazioni pervenute e in base all'esito della conferenza dei servizi di cui al comma 3 quater adotta in via definitiva il piano e lo presenta al Consiglio regionale per l'approvazione.

     3 sexies. La definitiva approvazione è resa pubblica per mezzo di avviso sul BURA.»

 

     Art. 3. Entrata in vigore

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.