§ 2.5.1 - L.R. 30 novembre 1973, n. 43.
Norme per l'organizzazione, l'adesione e la partecipazione a Convegni, Congressi ed altre manifestazioni.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.5 consulte, commissioni, comitati
Data:30/11/1973
Numero:43


Sommario
Art. 1.      La Regione può organizzare convegni, riunioni ed altre manifestazioni pubbliche riguardanti le sue funzioni e iniziative di carattere umanitario, sia direttamente che in collaborazione con altri [...]
Art. 2.      La Regione può aderire a convegni, riunioni, incontri, congressi, mostre, rassegne, celebrazioni ed altre manifestazioni pubbliche attinenti all'esplicitazione delle sue funzioni ed iniziative [...]
Art. 3.      La Giunta Regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, determinano le modalità di organizzazione o di adesione, assumendo le occorrenti [...]


§ 2.5.1 - L.R. 30 novembre 1973, n. 43.

Norme per l'organizzazione, l'adesione e la partecipazione a Convegni, Congressi ed altre manifestazioni.

(B.U. n. 32 del 14 dicembre 1973).

 

Art. 1.

     La Regione può organizzare convegni, riunioni ed altre manifestazioni pubbliche riguardanti le sue funzioni e iniziative di carattere umanitario, sia direttamente che in collaborazione con altri Enti pubblici e privati [1].

     Nel caso in cui l'organizzazione sia di esclusiva pertinenza della Regione, le spese sono assunte a totale carico del bilancio regionale; nel caso in cui avvenga in collaborazione con altri enti, la Regione può erogare ad essi un contributo finanziario, ovvero può assumere direttamente i relativi oneri avvalendosi dei concorsi finanziari all'uopo convenuti.

 

     Art. 2.

     La Regione può aderire a convegni, riunioni, incontri, congressi, mostre, rassegne, celebrazioni ed altre manifestazioni pubbliche attinenti all'esplicitazione delle sue funzioni ed iniziative anche di carattere umanitario significative per la promozione nazionale ed internazionale dell'Abruzzo [2].

     L'adesione può consistere nell'erogazione di un contributo finanziario, nell'invio di comunicazioni ed altri apporti di carattere tecnico od illustrativo, nella partecipazione di amministratori e di funzionari regionali, nonché di esperti appositamente designati con le modalità di cui al successivo art. 3.

 

     Art. 3.

     La Giunta Regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, determinano le modalità di organizzazione o di adesione, assumendo le occorrenti determinazioni ed i conseguenti impegni di spesa.

     La liquidazione viene effettuata, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dal Presidente della Giunta o del Consiglio.

 

     Artt. 4. - 5. (Norma finanziaria, pubblicazione).

     (Omissis).

 

 

 


[1] Comma così modificato dall’art. 7 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[2] Comma già modificato dall’art. 5 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7 e così ulteriormente modificato dall’art. 7 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.