Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.5 consulte, commissioni, comitati |
Data: | 30/11/1973 |
Numero: | 43 |
Sommario |
Art. 1. La Regione può organizzare convegni, riunioni ed altre manifestazioni pubbliche riguardanti le sue funzioni e iniziative di carattere umanitario, sia direttamente che in collaborazione con altri [...] |
Art. 2. La Regione può aderire a convegni, riunioni, incontri, congressi, mostre, rassegne, celebrazioni ed altre manifestazioni pubbliche attinenti all'esplicitazione delle sue funzioni ed iniziative [...] |
Art. 3. La Giunta Regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, determinano le modalità di organizzazione o di adesione, assumendo le occorrenti [...] |
§ 2.5.1 - L.R. 30 novembre 1973, n. 43.
Norme per l'organizzazione, l'adesione e la partecipazione a Convegni, Congressi ed altre manifestazioni.
(B.U. n. 32 del 14 dicembre 1973).
La Regione può organizzare convegni, riunioni ed altre manifestazioni pubbliche riguardanti le sue funzioni e iniziative di carattere umanitario, sia direttamente che in collaborazione con altri Enti pubblici e privati [1].
Nel caso in cui l'organizzazione sia di esclusiva pertinenza della Regione, le spese sono assunte a totale carico del bilancio regionale; nel caso in cui avvenga in collaborazione con altri enti, la Regione può erogare ad essi un contributo finanziario, ovvero può assumere direttamente i relativi oneri avvalendosi dei concorsi finanziari all'uopo convenuti.
La Regione può aderire a convegni, riunioni, incontri, congressi, mostre, rassegne, celebrazioni ed altre manifestazioni pubbliche attinenti all'esplicitazione delle sue funzioni ed iniziative anche di carattere umanitario significative per la promozione nazionale ed internazionale dell'Abruzzo [2].
L'adesione può consistere nell'erogazione di un contributo finanziario, nell'invio di comunicazioni ed altri apporti di carattere tecnico od illustrativo, nella partecipazione di amministratori e di funzionari regionali, nonché di esperti appositamente designati con le modalità di cui al successivo art. 3.
La Giunta Regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, determinano le modalità di organizzazione o di adesione, assumendo le occorrenti determinazioni ed i conseguenti impegni di spesa.
La liquidazione viene effettuata, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dal Presidente della Giunta o del Consiglio.
Artt. 4. - 5. (Norma finanziaria, pubblicazione).
(Omissis).
[1] Comma così modificato dall’art. 7 della
[2] Comma già modificato dall’art. 5 della