§ 5.2.36 - L.R. 8 settembre 1988, n. 82.
Istituzione della Consulta regionale per i problemi della terza età.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:08/09/1988
Numero:82


Sommario
Art. 1.      La Regione Abruzzo, nell'ambito delle proprie attribuzioni e in applicazione dei principi enunciati nell'art. 3 dello Statuto regionale, istituisce la Consulta regionale per i problemi della [...]
Art. 2.      La Consulta regionale è nominata con Decreto del Presidente della Giunta ed è composta da:
Art. 3.      Per la validità della adunanza della Consulta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
Art. 4.      La Consulta esercita le seguenti funzioni nei limiti delle attribuzioni della Regione ed ai fini di proposte di legge dello Stato:
Art. 5.      Ai Componenti della Consulta spettano i compensi di cui alla L.R. 2 febbraio 1988, n. 15.


§ 5.2.36 - L.R. 8 settembre 1988, n. 82.

Istituzione della Consulta regionale per i problemi della terza età.

(B.U. n. 26 del 28 settembre 1988).

 

Art. 1.

     La Regione Abruzzo, nell'ambito delle proprie attribuzioni e in applicazione dei principi enunciati nell'art. 3 dello Statuto regionale, istituisce la Consulta regionale per i problemi della terza età.

     La Consulta regionale ha lo scopo di affrontare, attraverso una attività promozionale di ricerca, di studio e di documentazione nonchè di coordinamento di tutte le Consulte comunali e provinciali, i problemi della condizione degli anziani.

 

     Art. 2.

     La Consulta regionale è nominata con Decreto del Presidente della Giunta ed è composta da:

     a) il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato, che la insedia;

     b) tre Consiglieri regionali di cui due in rappresentanza della maggioranza ed uno della minoranza;

     c) tre esperti nominati dal Consiglio regionale particolarmente qualificati nel settore dell'assistenza e della sicurezza sociale;

     d) un rappresentante della Unione Province d'Abruzzo (UPI);

     e) un rappresentante dell'ANCI;

     f) dieci rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei pensionati maggiormente rappresentative in campo nazionale;

     g) tre rappresentanti degli operatori del settore.

     h) quattro rappresentanti dei pensionati dei lavoratori autonomi [1];

     I Componenti della Consulta restano in carica sino alla fine della legislatura regionale.

     La Consulta elegge nel suo seno un Presidente e due Vicepresidenti.

     Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente regionale.

     La Consulta si insedia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3.

     Per la validità della adunanza della Consulta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

     La Consulta assume la determinazione di competenza di cui al successivo articolo con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

     La Consulta è convocata almeno una volta ogni tre mesi.

     La Consulta può adottare un apposito regolamento per il proprio funzionamento.

 

     Art. 4.

     La Consulta esercita le seguenti funzioni nei limiti delle attribuzioni della Regione ed ai fini di proposte di legge dello Stato:

     a) costituisce gruppi di studio per l'esame dei problemi generali e specifici relativi alla condizione di vita ed ai bisogni degli anziani;

     b) esprime pareri e formula proposte agli organi della Regione in ordine all'adozione di provvedimenti ed iniziative riguardanti la tutela degli anziani;

     c) convoca conferenze e convegni sui problemi della terza età, anche in collegamento con le altre Regioni;

     d) cura la raccolta e la diffusione del materiale bibliografico e documentario, nonché la pubblicazione di volumi e periodici, sempre che questo materiale riguardi la problematica degli anziani;

     e) collabora con tutte le istituzioni locali, organizzazioni ed associazioni operanti nel settore.

 

     Art. 5.

     Ai Componenti della Consulta spettano i compensi di cui alla L.R. 2 febbraio 1988, n. 15.

 

     Artt. 6. - 7. (Normativa finanziaria - Urgenza).

     (Omissis).

 

 


[1] Lettera aggiunta dall'art. unico della L.R. 20 maggio 1997, n. 43.