§ 5.2.90 - L.R. 2 maggio 1995, n. 95.
Provvidenze in favore della famiglia.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:02/05/1995
Numero:95


Sommario
Art. 1.      La Regione Abruzzo riconosce e sostiene come soggetto la famiglia fondata a norma dell'art. 29 della Costituzione, o comunque fondata su vincoli di parentela, filiazione o adozione, ed orienta a [...]
Art. 2.      La Regione riconosce la famiglia come luogo di educazione e di crescita delle persone che la compongono ed a tal fine la individua come soggetto destinatario di particolari forme di assistenza [...]
Art. 3.      La programmazione delle attività, delle prestazioni e degli interventi in favore della famiglia è definita dal Consiglio regionale nel quadro della programmazione sociale e sanitaria regionale.
Art. 4.      Gli interventi socio-assistenziali posti in essere dai Comuni consistono:
Art. 5.      Nel rispetto dei principi stabiliti dalla programmazione regionale e fermo restando l'espletamento dei compiti di cui all'art. 4, i Comuni, anche attraverso le forme di organizzazione e di [...]
Art. 6.      I Consultori di cui alla legge 29.7.1975, n. 405, anche avvalendosi della collaborazione di altre strutture o centri educativi, sociali e sanitari, pubblici e privati, ricadenti nel loro ambito [...]
Art. 7.      La Regione promuove iniziative ed interventi a favore degli adolescenti e dei giovani in materia di sessualità e procreazione responsabile.
Art. 8.      La Regione promuove e sostiene le iniziative e la sperimentazione degli enti locali nei servizi socio-educativi per la prima infanzia, rivolti a:
Art. 9.      La Regione promuove annualmente iniziative per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione del personale che opera presso i Comuni, i Consultori ed i servizi privati convenzionati, [...]
Art. 10.      Ogni anno i Comuni, singoli o associati, d'intesa con le Aziende UU.SS.LL., predispongono un piano programmatico al fine di garantire l'organicità ed il coordinamento dei servizi, delle [...]
Art. 11.      Allo scopo di realizzare le finalità di cui all'art. 1 e, nel contempo, di promuovere lo sviluppo dell'occupazione, la Regione favorisce la costituzione di imprese operanti nei servizi alla [...]
Art. 12.      La Regione assicura alle giovani coppie una riserva percentuale degli alloggi costruiti nell'ambito dei programmi di edilizia residenziale pubblica e concede, ove ricorrano particolari [...]
Art. 13.      La Regione, al fine di dare concreta attuazione alla presente legge, istituisce la Commissione regionale per la famiglia chiamata a:
Art. 14.      La Commissione regionale per la famiglia è costituita da:
Art. 15.      In sede di prima applicazione del Titolo IV il Presidente della Giunta regionale insedia la Commissione entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
Art. 16.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1995 in L. 300.000.000 si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello [...]


§ 5.2.90 - L.R. 2 maggio 1995, n. 95.

Provvidenze in favore della famiglia.

(B.U. n. 12 del 23 maggio 1995).

 

TITOLO I

 

Art. 1.

     La Regione Abruzzo riconosce e sostiene come soggetto la famiglia fondata a norma dell'art. 29 della Costituzione, o comunque fondata su vincoli di parentela, filiazione o adozione, ed orienta a tale fine le politiche sociali, economiche, di lavoro e di organizzazione dei servizi.

     La Regione, in armonia con i principi enunciati dagli artt. 2, 3, 29, 30, 31, 37, 38 e 47 della Costituzione, predispone ed attua una organica politica per promuovere e sostenere il diritto della famiglia al libero svolgimento delle sue funzioni.

 

     Art. 2.

     La Regione riconosce la famiglia come luogo di educazione e di crescita delle persone che la compongono ed a tal fine la individua come soggetto destinatario di particolari forme di assistenza e, più in generale, la pone al centro del sistema dei servizi sociali.

     Gli interventi socio-assistenziali in favore dei singoli sono realizzati, in quanto possibile, con la cooperazione della famiglia e devono tendere a mantenere la persona nel proprio nucleo familiare o a favorirne il rientro.

     La Regione tende a realizzare l'integrazione funzionale dei servizi pubblici con le strutture private e valorizza le iniziative di solidarietà familiare e di volontariato, nonché di tutte le forme associative, cooperative e di mutuo aiuto ad esse collegate in modo da realizzare un sistema socio-assistenziale flessibile ed articolato.

 

     Art. 3.

     La programmazione delle attività, delle prestazioni e degli interventi in favore della famiglia è definita dal Consiglio regionale nel quadro della programmazione sociale e sanitaria regionale.

     La Regione, tenuto conto delle proposte dei Comuni singoli o associati e dei Consultori familiari, sia pubblici che privati, redige un piano annuale per il finanziamento degli interventi, approvato dal Consiglio regionale, sempre che si riscontrino le finalità indicate al precedente art. 1.

 

     Art. 4.

     Gli interventi socio-assistenziali posti in essere dai Comuni consistono:

     a) nel garantire l'assistenza di tipo socio-educativa anche domiciliare;

     b) nel rendere disponibili strutture residenziali finalizzate all'accoglienza temporanea di vittime di violenze sessuali, di gestanti in difficoltà nella prosecuzione della gravidanza, di persone la cui permanenza nel proprio nucleo familiare costituisce motivo di grave pregiudizio per l'equilibrio psicofisico ed affettivo;

     c) nell'individuazione, selezione e formazione di famiglie disposte a dare accoglienza ai soggetti di cui alla lettera b);

     d) nel garantire l'assistenza domiciliare a favore delle famiglie con portatori di handicap, anziani, gestanti o madri che per motivi di salute o di pesante carico familiare hanno difficoltà nell'assolvere agli impegni connessi alla vita quotidiana, adolescenti o giovani che manifestano segni di disadattamento.

 

     Art. 5.

     Nel rispetto dei principi stabiliti dalla programmazione regionale e fermo restando l'espletamento dei compiti di cui all'art. 4, i Comuni, anche attraverso le forme di organizzazione e di cooperazione di cui agli artt. 24 e segg. della L. 142/90, predispongono un piano per gli interventi miranti al sostegno psicologico o socio-assistenziale per le famiglie, gruppi o categorie di esse, in particolari difficoltà o a rischio.

     I piani dovranno prevedere l'utilizzo integrato ed ottimale delle competenze dei diversi livelli istituzionali, coordinato con le risorse sociali in modo da garantire l'efficienza dei servizi.

     Spetta ai Comuni, sentiti i Consultori, le associazioni familiari e di volontariato, di individuare le famiglie che si trovano in condizioni di difficoltà e di attivare le prime iniziative per favorire l'accesso ai servizi.

     Nell'attuazione degli interventi di cui al comma 1, è data precedenza alle famiglie nelle quali entrambi i coniugi, le gestanti, le madri o le persone sole presentano problemi psichiatrici, di tossicodipendenza o di grave emarginazione sociale.

 

     Art. 6.

     I Consultori di cui alla legge 29.7.1975, n. 405, anche avvalendosi della collaborazione di altre strutture o centri educativi, sociali e sanitari, pubblici e privati, ricadenti nel loro ambito territoriale:

     a) realizzano interventi informativi riguardo alla sessualità, anche al fine di promuovere una coscienza responsabile in ordine alla procreazione;

     b) garantiscono l'assistenza psicologica e sociale in vista della paternità e maternità responsabili;

     c) assicurano alle donne l'informazione finalizzata alla tutela della salute del nascituro;

     d) tutelano e sostengono la vita umana fin dal concepimento e la promozione del benessere psico-fisico, anche attraverso piani personalizzati, della donna, della coppia e del bambino;

     e) garantiscono l'assistenza psicologica e sociale e la consulenza in ordine alle problematiche inerenti i rapporti interpersonali e l'educazione dei figli;

     f) tutelano la salute psico-fisica della coppia con particolare riferimento alla cura e prevenzione dei fattori patologici connessi alla sessualità, alla consulenza genetica per la prevenzione delle malattie ereditarie, alla diagnosi precoce di malattie veneree e del virus HIV e delle sue conseguenze, all'individuazione di gravidanze a rischio e alla prevenzione di cause patogene che influiscono sul decorso della gravidanza;

     g) diffondono conoscenze scientifiche e informazioni riguardanti tutti i mezzi idonei a favorire o a prevenire la gravidanza e a prevenire l'aborto;

     h) somministrano mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile, nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità fisica degli utenti;

     i) individuano le famiglie a rischio segnalandole ai servizi competenti per il pronto intervento nel caso di violenza e di abusi nella famiglia;

     l) garantiscono l'assistenza psicologica nei casi di affidamento, di adozione, di separazione dei coniugi, di ammissione al matrimonio di minori;

     m) offrono l'informazione e la consulenza legale in materia di diritto di famiglia nonché di adozione e affidamento di minori e di parità tra uomo e donna.

     Per pervenire ad una più efficace realizzazione di tali interventi la Regione riconosce e valorizza le associazioni familiari nonché le strutture private di consulenza familiare che non perseguono fine di lucro.

 

     Art. 7.

     La Regione promuove iniziative ed interventi a favore degli adolescenti e dei giovani in materia di sessualità e procreazione responsabile.

     Tali iniziative ed interventi, da effettuarsi nell'ambito dei Consultori, in collaborazione o su proposta di organismi privati, associazioni giovanili o di genitori, devono prevedere, in particolare, attività di informazione, sensibilizzazione e consulenza organizzate in luoghi e con modalità adeguate all'età degli utenti.

     La Regione emana le direttive concernenti i contenuti, le modalità di intervento e di verifica delle attività previste nel presente articolo.

 

     Art. 8.

     La Regione promuove e sostiene le iniziative e la sperimentazione degli enti locali nei servizi socio-educativi per la prima infanzia, rivolti a:

     1) potenziare gli asili nido esistenti, anche affidandone la gestione ad enti o cooperative senza fine di lucro, convenzionate con la Regione laddove si è in presenza di liste di attesa;

     2) regolamentare l'orario degli asili nido in modo di garantire la possibilità della massima presenza del bambino in seno alla propria famiglia consentendo frequenze diversificate e/o a tempo parziale;

     3) utilizzare le strutture ed i servizi degli asili nido non destinati all'accoglienza dei bambini e comunque nei giorni in cui questi ultimi non sono presenti, come centri di aggiornamento e tirocinio per il personale che opera nei servizi per la prima infanzia, per realizzare interventi informativi sull'alimentazione, l'igiene, la cura dei bambini, con il coinvolgimento dei genitori, dei Consultori e del volontariato;

     4) favorire la disponibilità delle strutture per realizzare attività ludiche ed educative rivolte ai bambini, promosse dalle famiglie auto organizzate e dal volontariato.

     Le associazioni di famiglie possono avanzare proposte ed osservazioni e richiedere il finanziamento di progetti sperimentali dei quali assumono la gestione.

 

     Art. 9.

     La Regione promuove annualmente iniziative per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione del personale che opera presso i Comuni, i Consultori ed i servizi privati convenzionati, principalmente al fine di garantire al personale stesso l'acquisizione di un metodo di attività, da prestare in favore delle famiglie, che salvaguardi l'interdisciplinarietà degli interventi ed evidenzi l'importanza degli interventi preventivo-formativi.

 

     Art. 10.

     Ogni anno i Comuni, singoli o associati, d'intesa con le Aziende UU.SS.LL., predispongono un piano programmatico al fine di garantire l'organicità ed il coordinamento dei servizi, delle prestazioni e degli interventi di cui agli articoli precedenti, assicurare l'integrazione degli interventi sanitari con quelli socio-assistenziali, nonché l'attivazione e l'utilizzazione del volontariato, ai sensi e nei limiti di cui alla L.R. 12.8.93 n. 37.

     La Regione convoca almeno annualmente le conferenze di organizzazione alle quali sono chiamati a partecipare i Comuni, i Consultori, le organizzazioni e le associazioni che esercitano attività o hanno finalità con la politica regionale sulla famiglia.

     Nell'ambito di tali conferenze si procede a:

     1) definire l'organizzazione coordinata dei servizi e delle attività sanitarie e socio-assistenziali riguardanti la famiglia;

     2) prevedere iniziative di aggiornamento professionale per gli operatori sanitari e sociali impegnati in tale ambito;

     3) predisporre un'attività di verifica delle prestazioni e di controllo delle gestioni.

 

TITOLO II

Interventi per le imprese operanti nei servizi alla famiglia

 

     Art. 11.

     Allo scopo di realizzare le finalità di cui all'art. 1 e, nel contempo, di promuovere lo sviluppo dell'occupazione, la Regione favorisce la costituzione di imprese operanti nei servizi alla famiglia ed il rafforzamento di quelle già esistenti attraverso la concessione delle seguenti agevolazioni:

     1) rimborso delle spese notarili e fiscali sostenute e documentate per la costituzione di nuove imprese individuali, società cooperative, semplici ed in nome collettivo;

     2) contributi a fondo perduto sugli oneri sostenuti e documentati nei primi anni di attività per:

     a) canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'impresa;

     b) spese sostenute per le utenze a rete (acqua, energia elettrica, gas, ecc.);

     c) spese sostenute per la formazione del personale addetto;

     d) contributo sulle spese di investimento sostenute e documentate per l'acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, marchi e brevetti.

     Entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale propone al Consiglio un regolamento relativo ai criteri e ai limiti di ammissibilità ai contributi previsti nel presente articolo ed alle modalità ed ai tempi per la presentazione delle domande di ammissione ai benefici nonché della relativa erogazione.

 

TITOLO III

Interventi per le famiglie giovani

 

     Art. 12.

     La Regione assicura alle giovani coppie una riserva percentuale degli alloggi costruiti nell'ambito dei programmi di edilizia residenziale pubblica e concede, ove ricorrano particolari condizioni economiche e sociali, prestiti d'onore nei limiti ed alle condizioni fissati dal Regolamento di cui al precedente art. 11.

 

TITOLO IV

Commissione regionale per la famiglia

 

     Art. 13.

     La Regione, al fine di dare concreta attuazione alla presente legge, istituisce la Commissione regionale per la famiglia chiamata a:

     1) esprimere pareri al Consiglio ed alle Commissioni Consiliari su provvedimenti legislativi regolamentari o amministrativi che possono incidere sulla qualità della vita familiare;

     2) esprimere pareri alla Giunta Regionale sulle direttive e sui provvedimenti di carattere programmatico e generale concernenti le materie socio-assistenziali e sanitarie;

     3) avanzare proposte ed osservazioni sulla programmazione regionale di cui al precedente art. 3;

     4) redigere rapporti periodici sullo stato di attuazione della presente legge e proporne opportuni aggiornamenti avvalendosi della collaborazione di organismi di volontariato sociale di enti, di associazioni, e di esperti che operano nel settore;

     5) raccogliere dati relativi alla famiglia abruzzese allo scopo di prevenire situazioni patogene o a rischio;

     6) rilevare, d'intesa con la Consulta regionale di tutela e difesa dei minori, le condizioni di vita e le necessità familiari dei bambini portatori di handicap, poveri figli di emigrati, nomadi, extracomunitari, orfani o comunque in condizioni di emarginazione, al fine di suggerire interventi che garantiscano uguaglianza di opportunità e prevengano processi di emarginazione e disadattamento.

 

     Art. 14.

     La Commissione regionale per la famiglia è costituita da:

     1) il componente la Giunta preposto al settore Sanità Igiene e Sicurezza Sociale, presidente;

     2) due rappresentanti di associazioni familiari;

     3) un rappresentante delle strutture private di solidarietà sociale e di volontariato che si occupano di problematiche della famiglia;

     4) un rappresentante delle imprese o società operanti nel settore dei servizi alla famiglia;

     5) tre rappresentanti dei Comuni di cui due designati dall'ANCI ed uno dall'UNCEM regionali;

     6) un rappresentante dei Consultori familiari pubblici;

     7) un rappresentante dei Consultori familiari privati esperto di problematiche familiari;

     8) un rappresentante dell'UNICEF.

     I rappresentanti in seno alla Commissione sono nominati dalla Giunta regionale sulla base delle designazioni di ciascuna categoria o organismo che ritenga di averne titolo.

     Tali designazioni sono presentate al Presidente della Giunta e debbono essere accompagnate dalla copia dello statuto o dell'atto costitutivo del soggetto designante o da altra documentazione idonea a dimostrare in modo inequivoco la natura e l'attività del soggetto.

     La Commissione redige il proprio regolamento entro sei mesi dal suo insediamento.

     Tale regolamento è approvato dalla Giunta regionale.

     La Commissione ha sede in Pescara presso il settore Sanità e Sicurezza Sociale; si avvale dei supporti tecnici e logistici e del personale della Regione.

     La Commissione dura in carica cinque anni. Si provvede ad eventuali sostituzioni scegliendo nell'ambito delle designazioni iniziali.

     Ai Componenti la Commissione spetta il rimborso delle sole spese di trasporto secondo le disposizioni dell'art. 2, 2° comma della L.R. 2.2.88, n. 15.

 

     Art. 15.

     In sede di prima applicazione del Titolo IV il Presidente della Giunta regionale insedia la Commissione entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

 

 

NORMA FINANZIARIA

 

     Art. 16.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1995 in L. 300.000.000 si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio in corso:

     - Cap. 323000 - «Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti le spese correnti».

     - in diminuzione L. 300.000.000

     - Cap. 071635 (di nuova istituzione ed iscrizione nel Sett. 07 - Tit. 1 - Ctg. 6 Sez. 08) denominato: «Provvidenze in favore della famiglia»

     - in aumento L. 300.000.000

     La partita n. 6 dell'elenco n. 3 allegato al bilancio per l'esercizio in corso è corrispondentemente ridotta.

     Per gli esercizi successivi, gli stanziamenti saranno determinati dalle annuali leggi di bilancio ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 81 del 29.12.1977.