§ 2.5.23 - L.R. 30 agosto 1996, n. 77.
Istituzione del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.5 consulte, commissioni, comitati
Data:30/08/1996
Numero:77


Sommario
Art. 1.  Istituzione del CREL.
Art. 2.  Attribuzioni.
Art. 3.  Composizione.
Art. 4.  Procedure di nomina e durata del Consiglio.
Art. 5.  Ufficio di Presidenza.
Art. 6.  Presidente.
Art. 7.  Vice Presidenti.
Art. 8.  Emolumenti e indennità.
Art. 9.  Regolamento.
Art. 10.  Sedute del Consiglio.
Art. 11.  Programmazione e partecipazione delle attività.
Art. 12.  Direttore.
Art. 13.  Struttura di supporto.
Art. 14.  Norma finanziaria.
Art. 15.  Entrata in vigore.


§ 2.5.23 - L.R. 30 agosto 1996, n. 77.

Istituzione del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro.

(B.U. n. 30 speciale del 10 settembre 1996).

 

Art. 1. Istituzione del CREL.

     1. La Regione Abruzzo, al fine di rendere i propri interventi in materia economica sempre più efficaci e rispondenti alle concrete esigenze del sistema socio-economico locale, istituisce quale sede di confronto permanente con le forze economiche, sociali ed istituzionali, il Consiglio Regionale dell'Economia e del lavoro, di seguito denominato CREL.

     2. Il CREL, organo consultivo del Consiglio regionale, della Giunta e del Presidente della Giunta, ha la propria sede presso la Presidenza della Giunta regionale.

 

     Art. 2. Attribuzioni.

     1. Il CREL espleta le proprie attribuzioni provvedendo a:

     - esprimere parere obbligatorio non vincolante sul Programma Regionale di Sviluppo, sul Quadro Regionale di Riferimento e sui loro successivi aggiornamenti;

     - contribuire all'elaborazione della legislazione regionale in materia socio-economica, formulando suggerimenti ed osservazioni a richiesta degli organi regionali;

     - elaborare appositi rapporti al Consiglio ed alla Giunta Regionale su determinati aspetti della realtà economica e sociale;

     - proporre le iniziative che ritiene opportune in materia di economia e lavoro in campo regionale.

     2. In relazione alle attività derivanti dalle competenze di cui al precedente comma, il Presidente del CREL, sentito l'Ufficio di Presidenza di cui al successivo art. 5, può costituire Commissioni, Gruppi di lavoro, tenendo conto delle rappresentanze presenti nell'organo e delle tematiche da trattare.

     3. Il CREL, in relazione alle proprie attività, può proporre alla Giunta regionale l'affidamento di studi, di ricerche e di collaborazioni, ad Amministrazioni, ad Enti Pubblici e a privati, specializzati nella specifica materia.

 

     Art. 3. Composizione.

     1. Il CREL è composto dal Presidente e dai seguenti membri:

     a) cinque esperti in materie economiche e sociali nominati dal Consiglio regionale;

     b) dieci rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui uno dei dirigenti d'azienda ed uno dei quadri, designati dalle rispettive Associazioni, e otto tra i designati dalle organizzazioni sindacali, scelti dalla Giunta regionale d'intesa con la Prima Commissione consiliare;

     c) quattordici membri, di cui uno in rappresentanza degli istituti di credito con sede legale nella Regione designato dall'ABI e tredici rappresentanti delle imprese e del lavoro autonomo scelti dalla Giunta regionale d'intesa con la Prima Commissione consiliare, di cui tre tra i designati dalle organizzazioni degli imprenditori del Settore Industria, tre tra i designati dalle organizzazioni del Settore Artigianato, tre tra i designati dalle organizzazioni del settore Agricoltura e della Pesca, due tra i designati dalle organizzazioni del Commercio, del Turismo e dei servizi, due tra quelli designati dalle organizzazioni rappresentative della Cooperazione;

     d) undici rappresentanti delle Autonomie Locali, del mondo accademico, delle associazioni ambientaliste e del volontariato così distinti:

     1) il Presidente della Associazione regionale dell'Associazione dei Comuni d'Italia;

     2) il Presidente della Associazione regionale dell'Unione delle Province Italiane;

     3) il Presidente della Associazione regionale dell'Unione dei Comuni Montani;

     4) il Presidente della Associazione regionale della Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali;

     5) i Rettori delle tre Università dell'Abruzzo;

     6) il Presidente Regionale dell'Unione Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura;

     7) due rappresentanti delle Associazioni Ambientaliste della regione presenti nel Consiglio Nazionale dell'Ambiente, scelti dalla Giunta regionale tra quelli designati dalle stesse Associazioni;

     8) un rappresentante delle Associazioni del volontariato presenti nella Regione, designato dalla Conferenza regionale del volontariato di cui alla L.R. 12.8.1993, n. 37.

     2. La Giunta regionale nell'operare la scelta tra le designazioni pervenute per i punti b), c), d), quest'ultimo limitatamente alle Associazioni Ambientaliste, si fonda sul criterio della maggiore rappresentatività a livello regionale.

     3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge o dalla scadenza del mandato del CREL, gli Enti e le associazioni di cui al 1° comma fanno pervenire le designazioni al Presidente della Giunta regionale.

     4. Trascorso il termine di cui sopra, il CREL è validamente costituito qualora siano state comunque espresse almeno tante designazioni da permettere la nomina di un numero di membri pari alla maggioranza dei componenti.

     5. I Consiglieri che senza giustificato motivo non partecipano alle sedute per oltre tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti dalla Giunta Regionale e sono sostituiti dall'organo che ha proceduto alla nomina con le modalità di cui al presente articolo.

 

     Art. 4. Procedure di nomina e durata del Consiglio.

     1. Il Presidente della Giunta regionale nomina con proprio decreto il Presidente del CREL, scelto tra esperti in discipline economiche, sociali e giuridiche e al di fuori dei componenti di cui al precedente art. 3; con il medesimo provvedimento sono nominati gli altri componenti del CREL.

     2. Il Presidente ed i Consiglieri durano in carica per cinque anni e possono essere riconfermati.

     3. Lo scioglimento del Consiglio Regionale comporta comunque la decadenza del CREL.

     4. La sostituzione di uno o più componenti è possibile in qualsiasi momento su proposta dell'Ente od organismo interessato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale.

     5. In caso di decesso, dimissione o decadenza del Presidente del CREL o di membri di questo, entro 30 giorni e con le stesse modalità, viene nominato il successore che rimane in carica sino alla scadenza dell'organo.

     6. La carica di Presidente o di componente del CREL è incompatibile con quella di parlamentare nazionale, europeo, di consigliere o di componente della Giunta Regionale.

     7. La nomina a Presidente e Consigliere del CREL è subordinata al possesso delle condizioni di eleggibilità alla carica di Consigliere regionale; la perdita di tali condizioni comporta la decadenza immediata dall'incarico.

 

     Art. 5. Ufficio di Presidenza.

     1. Il Presidente e i due Vicepresidenti costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

     2. L'Ufficio di Presidenza ha compiti di iniziativa, coordinamento ed esecuzione in tutte le materie di competenza del CREL nonché di quelle espressamente attribuite dal Regolamento di cui al successivo art. 9.

     3. Alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza partecipa il Direttore.

 

     Art. 6. Presidente.

     1. Il Presidente del CREL è nominato al di fuori dei componenti di cui all'art. 3 con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta Regionale.

     2. Il Presidente dura in carica 5 anni e può essere confermato.

     3. In caso di decesso, dimissioni o decadenza, fino a quando non sia nominato il nuovo Presidente, le funzioni sono svolte dal Vicepresidente più anziano di età.

     4. Il Presidente rappresenta il CREL, convoca e presiede le riunioni del Consiglio e dell'Ufficio di Presidenza, stabilendone i rispettivi ordini del giorno.

 

     Art. 7. Vice Presidenti.

     1. Il CREL elegge fra i suoi componenti due Vicepresidenti.

     2. I Vicepresidenti sono eletti in unica votazione con voto segreto e con voto limitato ad uno.

 

     Art. 8. Emolumenti e indennità.

     1. A fronte delle spese sostenute da ciascun componente del CREL, con esclusione del Presidente, per raggiungere la sede di riunione e per la effettiva partecipazione alle giornate-sedute consiliari, è corrisposto il trattamento economico di missione, comprensivo del rimborso spese, nella misura, con le modalità e con i limiti vigenti per i dirigenti regionali con funzione apicale.

     2. Ove in occasione della riunione del CREL si tenga anche la seduta dell'Ufficio di Presidenza, ai componenti di quest'ultimo è corrisposta la sola indennità di cui al successivo comma.

     3. Ai componenti dell'Ufficio di Presidenza, con esclusione del Presidente, è corrisposto un gettone omnicomprensivo di presenza, in ragione della effettiva partecipazione alle singole giornata-sedute dello specifico organo, pari a lire 150.000 al lordo delle ritenute di legge.

     4. Al Presidente è corrisposta una indennità mensile di carica, al lordo delle ritenute di legge, commisurata al 25% della indennità spettante al Consigliere regionale.

 

     Art. 9. Regolamento.

     1. Il CREL adotta, entro 45 giorni dalla istituzione, a maggioranza assoluta dei componenti, un Regolamento per disciplinare la propria attività. Il Regolamento è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale e le modifiche sono apportate con la stessa procedura.

     2. Il Regolamento disciplina il funzionamento degli organi e le rispettive competenze.

 

     Art. 10. Sedute del Consiglio.

     1. Il CREL si riunisce in seduta pubblica e ai lavori possono partecipare senza diritto di voto, il Presidente e i Componenti della Giunta, nonché i Consiglieri regionali; possono inoltre essere invitati i Parlamentari eletti nella Regione, i Presidenti delle Province, i Sindaci ed esperti nelle diverse discipline.

     2. Il CREL si riunisce, su convocazione del proprio Presidente, ogni due mesi in seduta ordinaria e ogni qualvolta problematiche urgenti lo richiedano in via straordinaria.

 

     Art. 11. Programmazione e partecipazione delle attività.

     1. Entro il 30 settembre di ogni anno, il CREL presenta al Consiglio regionale una relazione previsionale e programmatica per l'anno successivo, indicante le attività previste e gli oneri conseguenti.

     2. Entro il 31 marzo di ogni anno, il CREL presenta alla Presidenza della Giunta regionale ed alla Presidenza del Consiglio regionale una relazione sulla attività svolta. La Presidenza del Consiglio regionale provvederà a sottoporre tale relazione all'Assemblea regionale nella prima seduta utile per la presa d'atto.

     3. Limitatamente al primo anno di attività la relazione di cui al primo comma deve essere presentata entro novanta giorni dalla approvazione della presente legge.

 

     Art. 12. Direttore.

     1. Il CREL ha un Direttore nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, sentito il parere del Presidente dello stesso CREL.

     2. Il Direttore dirige i servizi del Consiglio ed esercita le funzioni attribuitegli dal Regolamento e dall'Ufficio di Presidenza.

     3. Il Direttore è nominato previo contratto quinquennale (da stipularsi tra le parti) ai sensi dell'art. 4 della legge 18.4.1962, n. 230. Ad esso è riconosciuto il trattamento economico corrispondente a quello iniziale spettante al Dirigente della Regione Abruzzo.

     4. La nomina del Direttore avviene sulla base dei principi e dei criteri contenuti negli artt. 19, 28 e 57 del D.Lgs. 3.2.1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 13. Struttura di supporto.

     1. E' assegnato al CREL per il proprio funzionamento, il seguente personale, individuato nell'ambito di quello in servizio presso la Regione:

     n. 1 dirigente economista (DEF);

     n. 1 funzionario amministrativo (FA);

     n. 1 istruttore ragioniere (IR);

     n. 1 operatore addetto ai sistemi di videoscrittura (CSS);

     n. 1 esecutore amministrativo (EA);

     n. 1 operatore tecnico (OT).

 

     Art. 14. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, valutati per l'anno 1996 in lire 200.000.000, si provvede mediante utilizzazione di quota parte della partita 5 - capitolo 323000 - dell'elenco n. 3, allegato al bilancio per l'esercizio 1996.

     2. Nello stato di previsione della spesa è istituito il capitolo 11463 al settore 1, titolo 1, categoria 4, voce economica 2, denominato: «Spese per il funzionamento del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro e dei suoi Organi» con lo stanziamento, in termini di competenza e cassa, di L. 200.000.000.

     3. La partita n. 5 dell'elenco 3 è corrispondentemente ridotta.

     4. Per la attività di cui al terzo comma del precedente articolo 2, già disciplinato dalla L.R. 25.9.1986, n. 52, la spesa graverà sul pertinente capitolo 11422.

     5. Per gli anni successivi si provvederà con gli stanziamenti che verranno determinati dalle annuali leggi di bilancio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della L.R.C. 29.12.1977, n. 81.

 

     Art. 15. Entrata in vigore.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.