§ 6.1.192 - L.R. 10 gennaio 2011, n. 1.
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 - 2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2011).


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:10/01/2011
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Rifinanziamento di leggi regionali
Art. 2.  Modifica degli stanziamenti continuativi e limiti d’impegno
Art. 3.  Imposta regionale sulla benzina per autotrazione
Art. 4.  Disposizioni in materia di entrate regionali
Art. 5.  Disposizioni relative ai rimborsi derivanti dagli indennizzi assicurativi sugli immobili regionali
Art. 6.  Istituzione di nuovi capitoli di bilancio nello stato di previsione dell’entrata e della spesa
Art. 7.  Ridenominazione di capitoli di bilancio dello stato di previsione dell’entrata e della spesa
Art. 8.  Riprogrammazione economie vincolate
Art. 9.  Autorizzazione anticipazione di cassa di cui all’art. 2, comma 98, L. 191/2009 e altre finalizzazioni
Art. 10.  Compensazione eccedenze di impiego risorse
Art. 11.  Compensi per lavoro straordinario emergenza terremoto
Art. 12.  Disposizioni in materia di trattamento di fine rapporto
Art. 13.  Disposizioni in materia di utilizzo di fondi statali
Art. 14.  Modifiche ed integrazioni alla L.R. 25 marzo 2002, n. 3
Art. 15.  Fondo di dotazione ex art. 4 L.R. 28 aprile 2000, n. 77
Art. 15 bis.  Interventi per lo sviluppo turistico dell’Aeroporto d’Abruzzo
Art. 16.  Norme per l’adeguamento di tasse, canoni ed imposte regionali
Art. 17.  Patto di stabilità interno
Art. 18.  Estensione e regole del patto di stabilità interno
Art. 19.  Obiettivi di finanza pubblica degli enti locali
Art. 20.  Abrogazione di disposizioni di cui alla L.R. n. 5 del 10.3.2008
Art. 21.  Modifiche e integrazioni alla L.R. 24 dicembre 1996, n. 146
Art. 22.  Modifiche ed integrazioni alla L.R. 28 aprile 2000, n. 77
Art. 23.  Modifiche ed integrazioni alla L.R. 17 luglio 2007, n. 22
Art. 24.  Modifica alla L.R. 6/2009: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009)
Art. 25.  Modifica alla L.R. 86/1999: Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione
Art. 26.  Modifiche alla L.R. 45/2001 “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni”
Art. 27.  Modifica all’art. 17, comma 1, della L.R. 16 febbraio 1988, n. 22 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi)
Art. 28.  Modifiche all’art. 7 della L.R. n. 38/2010
Art. 29.  Modifica alla L.R. 15/2002
Art. 30.  Modifiche all’art. 34 della L.R. 10.5.2010, n. 17
Art. 31.  Modifiche della L.R. 1 ottobre 2007 n. 34 e successive modifiche (Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture)
Art. 32.  Modifica alla L.R. 14 marzo 2000, n. 25 e successive modifiche (Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici)
Art. 33.  Abrogazione dell’art. 15 della L.R. n. 34/2006
Art. 34.  Sostituzione dell’art. 29 della L.R. 26.7.1983, n. 54 (Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo)
Art. 35.  Modifiche ed integrazioni all'art. 1 della L.R. 21 novembre 2007, n. 37
Art. 36.  Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo
Art. 37.  Sei aprile. Giornata della memoria, della prevenzione delle calamità naturali e della riconoscenza ai Vigili del Fuoco e al Volontariato
Art. 38.  Contributo alla L.A.I.C.
Art. 39.  Contributo straordinario per la liquidazione dell'Azienda di Soggiorno di Pescara
Art. 40.  Celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia
Art. 41.  Finanziamento di progetti
Art. 42.  Norme per la distribuzione dei presidi parafarmaceutici
Art. 43.  Semplificazione amministrativa in agricoltura
Art. 44.  Proroga del Piano Sociale Regionale
Art. 45.  Interventi a sostegno dell'economia del territorio regionale
Art. 46.  Norme per l'utilizzo della carta riciclata e per la raccolta differenziata della carta di rifiuto negli uffici pubblici regionali
Art. 46 bis.  (Cure metodo Doman)
Art. 47.  Attuazione delle disposizioni di cui alla L. 244/2007
Art. 48.  Modifiche all’art. 2 della L.R. n. 35/2006
Art. 49.  Disposizioni concernenti il riordino delle Comunità Montane
Art. 50.  Aggiornamento della classe catastale
Art. 51.  Disposizioni in materia di personale ATER
Art. 52.  Destinazione fondi
Art. 53.  Disposizioni in materia di canoni di locazione
Art. 54.  Modifiche alla L.R. 96/1996
Art. 55.  Lotta all’abusivismo nell’edilizia residenziale pubblica
Art. 56.  Proroga dell’art. 25 della L.R. 9.1.2010, n. 1
Art. 57.  Modifiche alla L.R. 91/1994
Art. 58.  Trasferimento personale tecnico e/o amministrativo dell’ARSSA presso la Direzione regionale Agricoltura
Art. 59.  Oggetto
Art. 60.  Misure di efficentamento
Art. 61.  Interventi sul sistema della contribuzione
Art. 62.  Ulteriori azioni a carico degli Enti locali
Art. 63.  Proroga delle concessioni
Art. 64.  Trasferimento di risorse finanziarie ai Comuni capoluogo di Provincia
Art. 65.  Fondo regionale trasporti
Art. 66.  Programma di interventi
Art. 67.  Estensione delle misure di stabilizzazione finanziaria
Art. 68.  Proroga delle misure a sostegno della mobilità delle persone colpite dal sisma
Art. 69.  Norma finanziaria e finale
Art. 70.  Disposizioni in materia di libera circolazione sul TPL
Art. 71.  Riconoscimento e potenziamento del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo
Art. 72.  Soccorso ed elisoccorso
Art. 73.  Scuole ed attività specialistiche diverse
Art. 74.  Rete radio
Art. 75.  Prestazioni
Art. 76.  Segni distintivi
Art. 77.  Finanziamento delle attività
Art. 78.  Norma finanziaria
Art. 79.  Norma finanziaria
Art. 80.  Entrata in vigore


§ 6.1.192 - L.R. 10 gennaio 2011, n. 1.

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 - 2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2011).

(B.U. 14 gennaio 2011, n. 6 Speciale)

 

CAPO I

Disposizioni finanziarie

 

Art. 1. Rifinanziamento di leggi regionali

1. Ai sensi del comma 2 dell’art. 8 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all’allegata Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali "Allegato 1" per un importo pari allo stanziamento iscritto per competenza e cassa nei corrispondenti capitoli con la legge di bilancio per l’esercizio finanziario 2011.

 

     Art. 2. Modifica degli stanziamenti continuativi e limiti d’impegno

1. A decorrere dall’esercizio finanziario 2011 è autorizzata la modifica agli stanziamenti continuativi e ai limiti d'impegno, secondo quanto riportato nella Tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti d’impegno di cui all’"Allegato 2".

 

     Art. 3. Imposta regionale sulla benzina per autotrazione

1. È istituita con decorrenza dal 1° gennaio 2011 l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione di cui all’art. 17 del D.Lgs. 21 dicembre 1990, n. 398 (Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e la previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione) [1].

 

2. La misura dell'imposta è determinata in € 0,0258 per litro di benzina.

 

3. L'imposta è dovuta alla Regione dal concessionario o titolare dell'autorizzazione dell'impianto di distribuzione di carburante o, per sua delega, dalla società petrolifera che sia unica fornitrice del suddetto impianto, su base mensile e sui quantitativi di cui all’art. 1, comma 1, lettera d), del Decreto del Ministero delle Finanze 30 luglio 1996 (Modalità per la presentazione delle dichiarazioni in base alle quali si effettua l'accertamento e la liquidazione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione) [2].

 

4. Il versamento dell'imposta è effettuato entro il mese successivo a quello di riferimento sul conto corrente della tesoreria della Regione Abruzzo o su apposito conto corrente postale.

 

5. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta entro il termine previsto si applica la sanzione amministrativa pari al cinquanta per cento dell'imposta non versata, ai sensi dell'art. 3, comma 13, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), oltre agli interessi.

 

6. In caso di ritardato pagamento, entro i trenta giorni dalla scadenza, la sanzione amministrativa è ridotta al trenta per cento dell'imposta versata in ritardo, oltre agli interessi.

 

7. L'accertamento e la liquidazione dell'imposta è effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 13, della legge n. 549/1995, sulla base di dichiarazioni annuali presentate, con le modalità stabilite nel decreto ministeriale 30 luglio 1996, dai soggetti obbligati al versamento dell'imposta di cui al comma 3, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono.

 

8. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni statali vigenti in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione.

 

     Art. 4. Disposizioni in materia di entrate regionali

1. Per l'esercizio finanziario 2011, le entrate regionali relative ai canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico di cui all'art. 86 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59) sono destinate al finanziamento delle spese di funzionamento della Giunta regionale per l'importo di € 6.000.000,00 (sei milioni).

 

2. Le entrate ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1 sono ripartite secondo le disposizioni previste all'art. 93, comma 8 ter, della L.R. 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003 - 2005 della Regione Abruzzo. Legge finanziaria regionale 2003).

 

3. Per l'esercizio 2011 la previsione di competenza del capitolo di entrata 03.02.001 - 32107, denominato "Canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico - art. 86 del D.Lgs. 112/98" è fissato in € 6.000.000,00 (sei milioni).

 

     Art. 5. Disposizioni relative ai rimborsi derivanti dagli indennizzi assicurativi sugli immobili regionali

1. E’ autorizzata l’iscrizione in bilancio della somma di € 6.860.000,00, quali entrate conseguite dalla Regione Abruzzo per i rimborsi derivanti dagli indennizzi assicurativi sugli immobili regionali danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009.

 

2. Nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011, nello stato di previsione dell’entrata è iscritto lo stanziamento di € 6.860.000,00 sul capitolo di nuova istituzione 03.05.001 - 35050 denominato "Proventi da indennizzi assicurativi sugli immobili regionali danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009".

 

     Art. 6. Istituzione di nuovi capitoli di bilancio nello stato di previsione dell’entrata e della spesa

1. I proventi derivanti dai diritti d’istruttoria, ove non espressamente disciplinati dalle norme di settore sono contabilizzati nello stato di previsione dell’entrata dell’esercizio finanziario 2011 sul seguente capitolo di nuova istituzione ed iscrizione:

 

a) capitolo 34022 - UPB 03.04.001 denominato "Proventi derivanti da diritti di istruttoria", con uno stanziamento, di competenza e cassa, pari ad € 200.000,00;

 

2. Le restituzioni e i rimborsi dovuti alla Regione Abruzzo a seguito di versamenti di somme non dovute o eccedenti il dovuto sono contabilizzati nello stato di previsione della spesa dell’esercizio finanziario 2011 sul seguente capitolo di nuova istituzione ed iscrizione:

 

a) capitolo 11438 – UPB 02.01.003 denominato "Restituzione e rimborsi di somme versate alla Regione Abruzzo", con uno stanziamento, di competenza e cassa, pari ad € 200.000,00.

 

3. Al fine della gestione delle spese di manutenzione e per il noleggio di fotocopiatori, stampanti e apparecchiature multifunzione, nello stato di previsione della spesa dell’esercizio finanziario 2011 è istituito il capitolo 11420 - UPB 02.01.007 denominato "Spese per manutenzione ed il noleggio di fotocopiatori, stampanti e apparecchiature multifunzione" con uno stanziamento, di competenza e cassa, pari ad € 120.000,00.

 

4. Al fine di consentire il cofinanziamento regionale di progetti nazionali e comunitari presentati dalla Regione Abruzzo, è istituito il capitolo di spesa 02.01.007 - 11499 denominato “Cofinanziamento regionale di parte corrente di progetti comunitari e nazionali”, con uno stanziamento, di competenza e cassa, pari a € 200.000,00.

 

5. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti di spesa di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono determinati dalle annuali leggi di bilancio.

 

6. Nello stato di previsione della spesa dell’esercizio finanziario 2011 è istituito il capitolo 11478 - UPB 02.01.003 denominato "Legge 296/2006 - Compensazione Stato/Regioni Ecoincentivi/ Nuove Tariffe" con uno stanziamento, di competenza e cassa, pari ad € 6.400.000,00.

 

     Art. 7. Ridenominazione di capitoli di bilancio dello stato di previsione dell’entrata e della spesa

1. Il capitolo di spesa 11414 - UPB 01.01.007 è ridenominato nei seguenti termini: “Spese per acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni, per attività di approfondimento tecnico-giuridico e per l’idonea conservazione di testi e raccolte della Biblioteca regionale”.

 

2. Il capitolo di spesa 02.01.008 - 11448 è ridenominato nei seguenti termini: “Spese per l’attività di informazione dei cittadini”.

 

3. Il capitolo di spesa 02.01.005 - 11472 è ridenominato nei seguenti termini: “Spese per il funzionamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione e per il funzionamento del Comitato dei Garanti - art. 27, L.R. 77/99”.

 

     Art. 8. Riprogrammazione economie vincolate

1. Per l’esercizio finanziario 2011 è disposta la riprogrammazione delle economie vincolate riportate nell’“Allegato 3” ed è autorizzata l’iscrizione delle stesse sul bilancio di previsione.

 

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare modifiche alla riprogrammazione delle economie di cui all’“Allegato 3” per i necessari adeguamenti contabili susseguenti al riaccertamento delle economie, mediante compensazione tra economie vincolate dello stesso settore di spesa.

 

3. La riprogrammazione delle economie vincolate ha efficacia per l’esercizio finanziario 2011 e gli importi non impegnati entro il termine dell’esercizio medesimo riacquistano la loro destinazione di spesa originaria.

 

4. Ai fini dell’applicazione del comma 3, gli impegni assunti sui capitoli di cui all’“Allegato 3” sono imputati prioritariamente agli importi riprogrammati.

 

     Art. 9. Autorizzazione anticipazione di cassa di cui all’art. 2, comma 98, L. 191/2009 e altre finalizzazioni

1. [La Regione Abruzzo, al fine di restituire quanto anticipato dallo Stato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 98 dell’art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)”, finalizza per un periodo pari a trenta anni, e comunque fino alla totale estinzione di quanto dovuto, le entrate derivanti dall’Imposta regionale sulla benzina da autotrazione per un importo annuo di € 8.000.000,00 e dalla Tassa automobilistica regionale per un importo annuo di € 5.000.000,00] [3].

 

2. [Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nel comma 1 sono iscritti nello stato di previsione della spesa dell’esercizio finanziario 2011 i seguenti capitoli di nuova istituzione:

a) capitolo 313320 - UPB 16.03.002 denominato “Rimborso quota capitale anticipazione dello Stato per Piano di rientro sanitario ex art. 2, comma 9, L.191/2009”, con uno stanziamento, di competenza e cassa, pari ad € 3.000.000,00;

b) capitolo 311720 – UPB 16.01.002 denominato “Interessi passivi su anticipazione dello Stato per Piano di rientro sanitario ex art. 2, comma 9, L.191/2009”, con uno stanziamento, di competenza e cassa, pari ad € 10.000.000.00] [4].

 

3. [La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare compensazioni tra gli stanziamenti iscritti nei capitoli di spesa di cui al comma 2 per esigenze di gestione] [5].

 

4. Le entrate relative al rimborso dei mutui del fondo di rotazione ex L.R. 9 gennaio 1997, n. 10 recante “Modifiche alla L.R. 30 marzo 1973, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni. Abrogazione L.R. 18 luglio 1996, n. 54 (Compensi ai Consiglieri regionali)” iscritte al capitolo di entrata 04.02.002 - 42202 del bilancio regionale per l’importo di € 3.300.000,00 sono finalizzate al finanziamento per l’esercizio finanziario 2011 degli interventi di spesa riportati nell’“Allegato 4”.

 

5. Quota parte pari ad € 1.000.000,00 delle entrate relative ai rimborsi derivanti dalle incentivazioni e agevolazioni di cui alle LL.RR. 10 luglio 1998, n. 55 (Legge quadro in materia di politiche regionali di sostegno all’occupazione), 17 dicembre 1996, n. 136 (Interventi finalizzati allo sviluppo di iniziative imprenditoriali giovanili eco-compatibili nei territori dei Parchi nazionali, Regionale e delle Riserve naturali istituiti con legge regionale) e 16 settembre 1997, n. 96 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 22 dicembre 1995, n. 143 recante: “Interventi per la promozione di nuove imprese ed innovazione per l’imprenditoria femminile”) destinante al fondo di rotazione per le politiche del lavoro iscritte al capitolo di entrata 04.02.002 - 42201 del bilancio regionale è finalizzata per l’esercizio finanziario 2011 al finanziamento degli interventi di spesa di cui al capitolo 13.01.003 - 71520 denominato “Fondo sociale regionale per l’espletamento di servizi ed interventi in materia sociale e socio assistenziale - L.R. 17.12.1996 n. 135 e L.R. 27.3.1998, n. 22”.

 

6. Gli stanziamenti iscritti nella spesa di cui ai commi 4 e 5 possono essere utilizzati previo accertamento delle relative entrate.

 

     Art. 10. Compensazione eccedenze di impiego risorse

1. La Direzione Riforme istituzionali, Enti locali, Bilancio, Attività sportive, per il tramite del Servizio Bilancio, è autorizzata a compensare i maggiori importi utilizzati a titolo di reiscrizioni di economie vincolate e di residui perenti vincolati, nonché i maggiori importi utilizzati di cui all’Allegato 3 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 – 2011 della Regione Abruzzo. Legge Finanziaria Regionale 2009) e all’Allegato 3 della L.R. 9 gennaio 2010, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010 – 2012 della Regione Abruzzo. Legge Finanziaria Regionale 2010), con le disponibilità finanziarie a qualunque titolo annualmente assegnate per la gestione alle Direzioni regionali competenti in materia.

 

2. Non possono essere assoggettate a compensazione le disponibilità finanziarie dovute a terzi sulla base di obbligazioni giuridiche sussistenti ed efficaci.

 

3. Le compensazioni delle eccedenze di importi utilizzate sono comunicate alle Direzioni regionali competenti per materia dal Servizio Bilancio della Direzione Riforme istituzionali, Enti locali, Bilancio, Attività sportive.

 

     Art. 11. Compensi per lavoro straordinario emergenza terremoto [6]

1. Al personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa appartenente alla Protezione Civile della Regione Abruzzo e agli Enti strumentali della Regione, impegnato, nell’anno 2009, presso le Strutture del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e, nell’anno 2010, presso la Struttura per la Gestione dell’Emergenza, è riconosciuto il compenso previsto per le prestazioni aggiuntive rese nell’ambito delle disposizioni speciali per la gestione dell’emergenza post sisma.

 

2. I compensi sono rimborsati alla Regione dalla Struttura per la Gestione dell’Emergenza e sono erogati dalla Direzione regionale competente in materia di Risorse umane e Strumentali della Giunta regionale, d’intesa con la stessa Struttura per la Gestione dell’Emergenza.

 

3. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con provvedimento amministrativo le variazioni di bilancio ai sensi dell’art. 25 della L.R. n. 3 del 2002, per l’iscrizione degli stanziamenti di entrata e di spesa destinati a dare attuazione alle disposizioni del presente articolo.

 

     Art. 12. Disposizioni in materia di trattamento di fine rapporto

1. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare variazioni al bilancio regionale ai sensi dell’art. 25 della L.R. n. 3 del 2002, anche mediante istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa, al fine di dare attuazione alle disposizioni in materia di trattamento di fine rapporto di lavoro di cui all’art. 12, comma 10, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”.

 

     Art. 13. Disposizioni in materia di utilizzo di fondi statali

1. I provvedimenti amministrativi che prevedono oneri a carico del bilancio regionale, a valere sui fondi statali, devono contenere l’esplicita attestazione, da parte del Direttore regionale e/o del Dirigente del Servizio per le rispettive competenze, che le risorse alle quali si fa riferimento non sono oggetto delle riduzioni di spesa di cui all’art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 recante: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

 

     Art. 14. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 25 marzo 2002, n. 3

1. Dopo il comma 2 dell'art. 47 della L.R. 3/2002 "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo" sono aggiunti i seguenti commi:

"3. L’approvazione della legge relativa all’esercizio provvisorio di cui all’art. 12 comporta la diretta applicazione delle norme di cui al medesimo art. 12 agli enti dipendenti dalla Regione i cui bilanci di previsione costituiscono allegato al bilancio della Regione presentato al Consiglio.

4. Gli enti dipendenti dalla Regione, nelle more dell’approvazione dei relativi bilanci di previsione da parte della Giunta regionale, sono autorizzati a gestire la spesa dei rispettivi bilanci esclusivamente per le spese di natura obbligatoria.

5. Nelle more dell'approvazione del Consiglio regionale dei bilanci degli enti dipendenti dalla Regione approvati dalla Giunta regionale, i bilanci medesimi sono gestiti per la parte spesa ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 12." [7]

 

2. Il comma 4 dell’art. 23 della L.R. n. 3 del 2002 recante “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo” è sostituito dal seguente:

 

“4. Possono essere autorizzate in ciascun esercizio la stipulazione di mutui passivi e l'emissione di prestiti obbligazionari in misura tale che l'importo delle relative annualità di ammortamento per capitale e interesse, comprese le annualità derivanti da mutui e prestiti già contratti e da quelli autorizzati con legge di bilancio relativa all'esercizio precedente e con le connesse variazioni di bilancio, non superi il venticinque per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della Regione, sempreché gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale della Regione.”

 

     Art. 15. Fondo di dotazione ex art. 4 L.R. 28 aprile 2000, n. 77

1. La dotazione del Fondo di cui all’art. 4, comma 5, della L.R. 28 aprile 2000, n. 77, recante "Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo" è stabilita presuntivamente per l’anno 2011 in € 2.800.000,00 [8].

2. Ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 3 della L.R. 77/2000, il fondo di cui al comma 1 è finanziato:

a) per € 2.000.000,00 con i rientri di cui alla L.R. 4 giugno 1980, n. 50 (Normativa organica sul turismo);

b) per € 800.000,00 con le economie derivanti dai programmi di attuazione di cui all’art. 10 della L.R. 77/2000 per gli anni dal 2003 al 2005, giacenti presso la FIRA [9].

 

3. Nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011, nello stato di previsione dell’entrata è iscritto lo stanziamento di € 2.000.000,00, sul Cap. 34020, U.P.B. 04.02.002, denominato: “Fondi derivanti dai rientri di cui alla L.R. n. 50/1980 destinati al finanziamento del fondo di dotazione finanziaria previsto dall’art. 4 della L.R. n. 77/2000”.

 

4. Nello stato di previsione della spesa è correlativamente autorizzata l’iscrizione dello stanziamento di € 2.000.000,00, sul Cap. 242432, U.P.B. 09.02.002, denominato “Trasferimento alla FIRA delle risorse di cui all’art. 4 della L.R. n. 77/2000 - Fondo di dotazione”.

 

5. Lo stanziamento iscritto nella spesa può essere utilizzato previo accertamento della relativa entrata.

 

     Art. 15 bis. Interventi per lo sviluppo turistico dell’Aeroporto d’Abruzzo [10]

1. Allo scopo di conseguire gli obiettivi e compiere le azioni previste dalla L.R. 8 novembre 2001, n. 57 recante "Valorizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo" è autorizzata la spesa, per l’anno 2011, di 2,8 milioni di €, mediante lo stanziamento di pari importo sul capitolo di spesa 242422 U.P.B. 06.02.004 denominato "Valorizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo - L.R. 8.11.2001, n. 57".

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede:

a) quanto a 1,2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle risorse dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 4 comma 5 della L.R. 28 aprile 2000, n. 77 recante "Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo" a valere sul cap. 242432 UPB 09.02.002 denominato: Trasferimento alla FIRA delle risorse di cui all'art. 4 della L.R. 77/2000 - fondo di dotazione, ed iscrizione delle stesse sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, per competenza e cassa, nell'ambito del capitolo di spesa 242422 U.P.B. 06.02.004 denominato "Valorizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo - L.R. 8.11.2001, n. 57".

b) quanto a 1,6 milioni di euro tramite riprogrammazione delle economie di spesa derivanti dall’attuazione della convenzione denominata "Agensud 78/88" attraverso la reiscrizione di pari importo sul capitolo di spesa 242422 U.P.B. 06.02.004 denominato "Valorizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo - L.R. 8.11.2001, n. 57" [11].

 

     Art. 16. Norme per l’adeguamento di tasse, canoni ed imposte regionali [12]

1. Entro 9 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone un provvedimento legislativo per la revisione complessiva delle tasse, dei canoni e delle imposte regionali.

 

2. In caso di inadempienza si stabilisce, comunque, un adeguamento delle stesse, su base ISTAT.

 

CAPO II

Patto di stabilità

 

     Art. 17. Patto di stabilità interno

1. Al fine di conseguire gli obiettivi annuali previsti per il rispetto del Patto di stabilità interno per l’anno 2011, la Direzione competente in materia di Bilancio e Ragioneria della Giunta regionale coordina l’assunzione degli impegni e l’effettuazione dei pagamenti ed è autorizzata all’interruzione dei medesimi impegni e pagamenti qualora ciò sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi fissati per l’Ente Regione.

 

     Art. 18. Estensione e regole del patto di stabilità interno

1. La Regione Abruzzo, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica dettati in materia di Patto di Stabilità Interno, estende ai propri Enti Strumentali e Aziende Regionali gli obblighi che ne derivano.

 

2. Le Direzioni competenti per materia individuano gli enti di cui al comma 1 e di concerto con la Direzione competente in materia di Bilancio e Ragioneria definiscono gli obiettivi di contenimento di spesa per gli enti medesimi.

 

3. Ai fini di cui al comma 1 agli Enti Strumentali e alle Aziende Regionali si applicano le disposizioni di cui alla Legge di stabilità 2011, articoli da 125 e 150 nonché le ulteriori disposizioni aventi rilevanza per la Regione Abruzzo [13].

 

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle spese sostenute dalle Aziende per il Diritto allo Studio Universitario per gli interventi di qualsivoglia natura attivati per il sostegno del Diritto allo Studio [14].

 

5. La Giunta regionale, contemperandone opportunamente le conseguenze, qualora ne ravvisi la necessità, è autorizzata ad assumere diversa determinazione rispetto ai commi precedenti, con riferimento ai singoli Enti Strumentali e Aziende Regionali, nonché ad adottare i provvedimenti necessari per adeguare le procedure per il rispetto del patto di stabilità degli Enti medesimi alle ulteriori norme approvate con legge statale.

 

     Art. 19. Obiettivi di finanza pubblica degli enti locali

1. I Comuni che si fanno carico del personale delle Comunità Montane di cui alla L.R. 27 giugno 2008, n.10 recante: “Riordino delle Comunità Montane abruzzesi e modifiche a leggi regionali” possono beneficiare prioritariamente di quanto previsto dal presente articolo.

 

2. La Regione, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 77 ter, comma 11, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e all’art. 7 quater, comma 7 del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, provvede ad adattare per gli enti locali le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale riguardanti la disciplina del patto di stabilità interno, fermo restando il rispetto dell’obiettivo complessivamente determinato in attuazione della normativa nazionale.

 

3. In applicazione del comma 2, la Regione provvede a comunicare agli enti locali il nuovo obiettivo di patto di stabilità interno e, contestualmente, comunica al Ministero dell’economia e delle finanze gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

 

4. Con deliberazione di Giunta regionale sono stabilite le modalità applicative in attuazione dei commi 2 e 3.

 

CAPO III

Modifiche a leggi regionali e altre disposizioni di adeguamento normativo

 

     Art. 20. Abrogazione di disposizioni di cui alla L.R. n. 5 del 10.3.2008

1. Al punto 3 del paragrafo 5.2.4.2.1 (L’U.V.M. nella regolazione dell’accesso al sistema residenziale) dell’allegato alla L.R. 10 marzo 2008, n. 5 (Un sistema di garanzia per la salute – Piano Sanitario Regionale 2008-2010) sono soppresse le seguenti parole: “Nel caso siano trascorsi più di 3 (tre) giorni lavorativi senza parere dell’UVM vale il silenzio assenso, ed il paziente può accedere direttamente alle prestazioni richieste. Tale assenso avrà valore fino alla valutazione da parte dell’UVM che potrà: a) confermare regime e livello di assistenza individuato dall’equipe della struttura; b) proporre modifiche di regime/livello di assistenza; c) disporre, da quella data, la dimissione del paziente o comunque la sua esclusione dalla copertura da parte del SSN per quella prestazione”.

 

2. Al punto 5 del paragrafo 5.2.4.2.1 del documento allegato alla L.R. n. 5 del 2008 (Un sistema di garanzia per la salute – Piano Sanitario Regionale 2008-2010) sono soppresse le seguenti parole: “L’UVM di cui al punto b) è tenuta a fornire risposta entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di presentazione della stessa nonché il relativo progetto personalizzato. Nel caso siano trascorsi più di 10 (dieci) giorni lavorativi senza che l’UVM abbia espresso il proprio parere, vale il silenzio assenso ed il paziente può accedere direttamente alle prestazioni richieste. Tale assenso vale fino a valutazione da parte della UVM di cui sopra che potrà: a) confermare o modificare regime e livello di assistenza individuato dall’equipe sanitaria della struttura; b) confermare o modificare il progetto personalizzato; c) disporre, da quella data, la dimissione del paziente o comunque la sua esclusione dalla copertura da parte del SSN per quella prestazione”.

 

     Art. 21. Modifiche e integrazioni alla L.R. 24 dicembre 1996, n. 146

1. L’art. 32 della L.R. 24 dicembre 1996, n. 146 recante: “Norme in materia di programmazione, contabilità, gestione e controllo delle Aziende del Servizio Sanitario regionale in attuazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517”, è sostituito dal seguente:

 

“Art. 32

Forniture

1. Le forniture devono di norma essere configurate per fabbisogni complessivi di Azienda.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, istituisce presso la Direzione Politiche della Salute i seguenti gruppi tecnici di lavoro: il Comitato Direttivo per la Centralizzazione degli Acquisti e il Comitato Esecutivo per la Centralizzazione degli Acquisti. Il Comitato Direttivo è composto dal Dirigente del Servizio Programmazione Economico Finanziaria e Controllo di Gestione delle Aziende Sanitarie della Direzione Politiche della Salute, anche con funzioni di coordinamento, dai Direttori Generali delle Aziende USL. Il Comitato Esecutivo è composto dai Responsabili degli Acquisti designati dai Direttori Generali delle Aziende USL. I suddetti gruppi di lavoro si avvalgono del supporto tecnico della CONSIP S.pA., nel contesto del Sistema a rete di cui all’art. 1, comma 457 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge Finanziaria 2007).

3. Il Comitato Direttivo è investito delle seguenti competenze:

a) definire le linee di indirizzo per la programmazione annuale degli acquisti;

b) approvare il Piano Operativo predisposto dal Comitato Esecutivo;

c) designare le Aziende capofila per le unioni di acquisto;

d) delegare alla CONSIP le eventuali specifiche gare aggregate.

4. Il Comitato Esecutivo è investito della redazione e proposizione al Comitato Direttivo del Piano Operativo Annuale degli Acquisti, con cui vengono individuate le merceologie da approvvigionare e le modalità di svolgimento delle gare di acquisto;

5. Per gli acquisti di beni e servizi sopra la soglia comunitaria, individuata dai regolamenti CE e dall’art. 28 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), si individuano le seguenti modalità per lo svolgimento delle gare di acquisto:

a) Procedura in Unione di Acquisto “tradizionale”: l’Azienda Sanitaria che esercita il ruolo di “capofila”, individuata con decisione del Comitato Direttivo, procede all’espletamento della procedura di gara fino all’aggiudicazione definitiva, nonché alla gestione di eventuali contestazioni relativamente alla procedura di gara. La stipula dei contratti è a carico delle singole Aziende Sanitarie;

b) Procedura in Unione di Acquisto con gara telematica: l’Azienda Sanitaria “capofila”, individuata con decisione del Comitato Direttivo, procede all’espletamento della procedura di gara telematica con l’eventuale supporto della CONSIP SpA;

c) Gara aggregata con delega a CONSIP SpA su proposta del Comitato Direttivo, CONSIP SpA procede all’espletamento dell’intera procedura di gara, ivi compresa la stipula dei relativi contratti. In tal caso, le singole Aziende Sanitarie interessate sono coinvolte sia per ciò concerne la definizione dei fabbisogni sia nella definizione delle caratteristiche tecniche del capitolato di gara. Le Aziende Sanitarie sono, altresì, responsabili della successiva gestione dei contratti;

d) Adesione alle Convenzioni stipulate da CONSIP SpA da parte delle singole Aziende USL;

e) Procedura individuale ad evidenza pubblica: in tal caso, la procedura di gara sarà espletata direttamente dalla singola Azienda per le merceologie per le quali il Comitato Direttivo non ritiene opportuno il ricorso alle ipotesi di cui ai punti precedenti.

6. Per gli acquisti di beni e servizi sotto la soglia comunitaria, individuata dai regolamenti CE e dall’art. 28 del D.Lgs. 163/2006, si individuano le seguenti modalità alternative per lo svolgimento delle gare di acquisto, fermo restando quanto previsto all’art. 35:

a) Acquisti in economia effettuati direttamente dalle singole Aziende Sanitarie;

b) ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) mediante ordine di acquisto diretto e richiesta di offerta;

c) gara ad evidenza pubblica effettuata dalle Aziende USL;

d) Ordinativo di Fornitura in Convenzione Consip.

7. È ammessa l'articolazione in lotti, senza artificiosi frazionamenti allo scopo di sottrarre la fornitura all'applicazione della normativa comunitaria, nei seguenti casi:

a) per comprovate esigenze tecniche di differenziazione merceologica o prestazionale;

b) quando l'entità o la particolarità della domanda aggregata inibisca, in relazione al mercato di riferimento, un’adeguata concorrenzialità;

c) quando, in relazione alle particolari caratteristiche del mercato di riferimento, la concentrazione della domanda possa determinare la concentrazione dell'offerta e quindi il venir meno di un’adeguata concorrenzialità.”

 

2. L’art. 33 della L.R. n. 146 del 1996, e successive modifiche ed integrazioni recante: “Norme in materia di programmazione, contabilità, gestione e controllo delle Aziende del Servizio Sanitario regionale in attuazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517”, è sostituito dal seguente:

“Art. 33

Osservatorio regionale sui prezzi e sulle tecnologie

1. L'Osservatorio regionale sui prezzi e sulle tecnologie, svolge attività di rilevazione, elaborazione e informazione alle Aziende e al Comitato Direttivo per la Centralizzazione degli Acquisti sui dati relativi ai prezzi e alle condizioni di fornitura riscontrati nell'acquisizione di beni e servizi.”

 

3. L’art. 34 della L.R. 24 dicembre 1996, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.

 

4. L’art. 37 della L.R. 24 dicembre 1996, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.

 

5. L’art. 38 della L.R. 24 dicembre 1996, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni recante: “Norme in materia di programmazione, contabilità, gestione e controllo delle Aziende del Servizio Sanitario regionale in attuazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517”, è sostituito dal seguente:

 

“Art. 38

Affidamento del Servizio di tesoreria

1. Le Aziende USL affidano il servizio di tesoreria, secondo le modalità di cui all’art. 32, di norma per la durata di un quinquennio, ad una o più delle aziende di credito in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria di cui all’art. 14 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, dotata di struttura tecnico-organizzativa idonea a garantire la regolare gestione del servizio, in linea con il summenzionato D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

2. La disciplina del Servizio di tesoreria è regolata da apposita convenzione, conforme ai criteri generali di cui alla normativa statale vigente.”

 

6. Il comma 2 dell’art. 39 della L.R. 24 dicembre 1996, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni recante: “Norme in materia di programmazione, contabilità, gestione e controllo delle Aziende del Servizio Sanitario regionale in attuazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517”, è abrogato.

 

7. Le procedure di gara che sono state già indette dalla Giunta regionale ovvero dalle Aziende USL, alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano fino alla relativa aggiudicazione.

 

     Art. 22. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 28 aprile 2000, n. 77

1. L'art. 3 della L.R. 28 aprile 2000, n. 77 recante "Interventi di sostegno alle imprese operanti nel settore del turismo" è sostituito con il seguente:

 

“Art. 3

Contributi in conto capitale

1. In attuazione della presente legge e dei programmi di cui all'art. 10, ai soggetti indicati nell’art. 2, comma 1, sono concessi contributi in conto capitale, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di Aiuti di Stato per i seguenti interventi:

a) realizzazione di strutture ricettive mediante nuova costruzione o riconversione, ristrutturazione e recupero di strutture edilizie esistenti;

b) ampliamento, ristrutturazione e ammodernamento delle strutture ricettive esistenti;

c) acquisto di immobili destinati alla ricettività;

d) acquisto di arredi, macchinari e attrezzature;

e) realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e ammodernamento di impianti e attrezzature per il turismo ed il tempo libero.

2. La concessione e l’erogazione del contributo di cui al comma 1 è effettuata secondo il regime di aiuti e le modalità indicate nel Programma di attuazione di cui all’art. 10.”

 

2. L'art. 5 della L.R. 28 aprile 2000, n. 77 è abrogato.

 

3. Al comma 1 dell’art.7 della L.R. 28 aprile 2000, n. 77, le parole “ e funzionante” sono soppresse.

 

4. Il comma 2 dell’art.10 della L.R. 28 aprile 2000, n. 77 è sostituito dal seguente:

 

“2. Detti programmi, qualora non rispettino le soglie di esenzione previste dai Regolamenti comunitari in materia di Aiuti di Stato, sono assoggettati alla preventiva notifica alla Commissione europea.”

 

5. Dopo la lettera d) del comma 3 dell’art. 10 della L.R. 28 aprile 2000, n. 77 sono aggiunte le seguenti:

“d bis) il regime di aiuti e la misura degli incentivi concedibili;

d ter) limiti di cumulo.”

 

6. Dopo il comma 3 dell’art. 10 della L.R. 28 aprile 2000, n. 77 sono aggiunti i seguenti commi:

"3 bis. Le provvidenze di cui al comma 1 hanno una validità di due anni a partire dalla data di approvazione del Programma di attuazione. Decorso tale termine il fondo di cui all’art. 4 destinato al Programma sarà ritenuto in ogni caso esaurito.

3 ter. Lo scorrimento degli elenchi delle istanze pervenute ai sensi del Programma di attuazione 2006-2007 è consentito fino al 30.6.2011.

3 quater. Eventuali economie derivanti dalla scadenza della validità delle provvidenze di cui al comma 3 bis e dalla chiusura degli elenchi di cui al comma 3 ter, sono destinate al finanziamento di nuovi programmi di attuazione" [15].

 

7. Al comma 1 dell’art.13 della L.R. 28 aprile 2000, n. 77 le parole “le medesime iniziative se non nei casi previsti dalla comunicazione della Commissione europea pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. C68 del 6 marzo 1996 e successive modifiche e integrazioni.” sono sostituite dalle seguenti “gli stessi costi ammissibili salvo che nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa comunitaria in materia di Aiuti di Stato.”

 

8. Il comma 2 dell’art. 14 della L.R. 28 aprile 2000, n. 77 è abrogato.

 

     Art. 23. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 17 luglio 2007, n. 22

1. L’art. 9 della L.R. 17 luglio 2007, n. 22 recante “Promozione dell’utilizzo dei rifiuti compostabili e degli ammendanti per la tutela della qualità dei suoli” è sostituito dal seguente:

 

“Art. 9

Regime degli aiuti concessi

1. Nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la concessione dei contributi di cui alla presente legge è disposta in osservanza della normativa europea in materia di aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, senza obbligo di preventiva notifica alla Commissione europea”.

 

     Art. 24. Modifica alla L.R. 6/2009: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009)

1. All’art. 35 della L.R. 6/2009 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009) le parole “31 dicembre 2010” sono sostituite con le parole “31 dicembre 2011”.

 

     Art. 25. Modifica alla L.R. 86/1999: Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione

1. Al comma 5 dell’art. 26 della L.R. n. 86/1999 (Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione) le parole “inferiore a 500 metri” sono sostituite con le parole “inferiore a 300 metri”.

 

     Art. 26. Modifiche alla L.R. 45/2001 “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni”

1. All’art. 1 della L.R. 24 agosto 2001, n. 45 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

 

“2 bis. La sede istituzionale del Co.Re.Com. è in L’Aquila presso il Consiglio regionale”.

 

2. Il comma 3 dell’art. 16 della L.R. n. 45/2001 è così sostituito:

 

“3. Le risorse assegnate e trasferite dall’Autorità per l’esercizio delle funzioni delegate sono accertate ed iscritte nello stato di previsione dell’entrata del bilancio del Consiglio regionale. La cifra corrispondente è poi iscritta in un capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio del Consiglio regionale denominato “Spese per l’esercizio delle funzioni delegate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al Co.Re.Com.”. Nel bilancio autonomo del Consiglio regionale, sono inserite apposite voci di spesa per l’attività e le funzioni, proprie e delegate, del Comitato.”

 

     Art. 27. Modifica all’art. 17, comma 1, della L.R. 16 febbraio 1988, n. 22 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi)

1. All’art. 17, comma 1, della L.R. 16 febbraio 1988, n. 22 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi), le parole “lire 18.000” sono sostituite con le parole “euro trenta”.

 

     Art. 28. Modifiche all’art. 7 della L.R. n. 38/2010

1. Il comma 2 dell’art. 7 (Contributo straordinario al Comune di Chieti) della L.R. 10 agosto 2010, n. 38 “Interventi normativi e finanziari per l’anno 2010” è sostituito dal seguente:

 

“2. Il Comune di Chieti, per le finalità di cui al comma 1, provvede alla presentazione, presso la Giunta regionale, Servizio Politiche Culturali, del Progetto culturale corredato del relativo bilancio di previsione”.

 

     Art. 29. Modifica alla L.R. 15/2002

1. La lettera a) del comma 5 dell’art. 33 della L.R. 10 luglio 2002, n. 15 recante “Disciplina delle acque minerali e termali” è così sostituita:

 

“a) € 4,00 per ogni 1000 litri o frazione di acqua minerale imbottigliata e suoi derivati prodotti”.

 

     Art. 30. Modifiche all’art. 34 della L.R. 10.5.2010, n. 17

1. Al comma 2 dell’art. 34 della L.R. 10.5.2010, n. 17 (Modifiche alla L.R. 16 luglio 2008, n. 11 "Nuove norme in materia di Commercio e disposizioni per favorire il superamento della crisi nel settore del commercio) le parole “numero 40 giornate” sono sostitute con le parole “numero 34 giornate”.

 

     Art. 31. Modifiche della L.R. 1 ottobre 2007 n. 34 e successive modifiche (Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture)

1. Il comma 2 dell'art. 11 della L.R. 1 ottobre 2007, n. 34 e successive modifiche (Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture) è sostituito dal seguente:

 

“2. L’esercizio dei diritti speciali ed esclusivi di cui al comma 1 del presente articolo viene attribuito ad Abruzzo Engineering S.c.p.a. al fine di dare concreta attuazione alle funzioni ed attività relative alla sicurezza ambientale e territoriale. Allo scopo, le Strutture regionali competenti per materia, e in particolare quelle competenti in materia di ambiente, territorio, opere pubbliche e protezione civile, adottano i provvedimenti amministrativi attuativi delle disposizioni di cui al presente articolo”.

 

     Art. 32. Modifica alla L.R. 14 marzo 2000, n. 25 e successive modifiche (Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici)

1. Il comma 2 dell'art. 2 della L.R. 14 marzo 2000, n. 25 e successive modifiche (Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici) è sostituito dal seguente:

 

“2. Il Comitato regionale, organo collegiale di supporto alla Giunta è nominato con delibera della Giunta stessa ed è composto da cinque membri:

a) due componenti indicati dalla Struttura Speciale di Supporto Sistema informativo regionale;

b) un componente indicato dall’Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica;

c) un componente designato dal Presidente della Giunta regionale;

d) un componente designato dal Componente della Giunta regionale preposto alla Struttura Speciale di Supporto Sistema informativo regionale”.

 

     Art. 33. Abrogazione dell’art. 15 della L.R. n. 34/2006

1. L’art. 15 della L.R. 8 novembre 2006, n. 34 (Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo) è abrogato.

 

     Art. 34. Sostituzione dell’art. 29 della L.R. 26.7.1983, n. 54 (Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo)

1. L’art. 29 (Risanamento ambientale) della L.R. 26.7.1983, n. 54 (Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo) è sostituito dal seguente:

 

“Art. 29

Risanamento ambientale

1. Oltre al pagamento della sanzione pecuniaria irrogata, il trasgressore è tenuto a provvedere a proprie spese alla sistemazione ed al risanamento dei luoghi secondo quanto prescritto nell’atto di concessione o di autorizzazione, ovvero nel provvedimento sanzionatorio e nel termine in questo indicato.

2. Qualora il trasgressore non provveda nei modi e nei tempi di cui al comma 1, la Regione escute la somma costituita a titolo di cauzione definitiva in favore del Comune competente per territorio, che dispone le operazioni di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale, la messa in sicurezza permanente, nonché il risarcimento di ulteriori danni derivanti all’ambiente in dipendenza dell’attività svolta e determinati da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso, o accidentale, nel periodo di efficacia della garanzia stessa.

3. Qualora l’importo di essa non fosse sufficiente a coprire i danni e gli indennizzi, l’Amministrazione comunale richiede il risarcimento del maggior danno all’inadempiente nelle forme di legge”.

 

     Art. 35. Modifiche ed integrazioni all'art. 1 della L.R. 21 novembre 2007, n. 37

1. Al comma 16 dell’art. 1 della L.R. 21 novembre 2007, n. 37 (Riforma del Sistema Idrico Integrato nella Regione Abruzzo), le parole "La durata dell'incarico è fissata in 120 giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di nomina" sono sostituite dalle parole "La durata dell'incarico è fissata in 270 giorni a decorrere dalla notifica del provvedimento di nomina".

 

2. Dopo il comma 16 dell’art. 1 della L.R. 37/2007 sono inseriti i seguenti commi:

"16 bis. La dilazione di 150 giorni del termine fissato comporta l'automatica estensione dell'incarico di Commissario ad acta conferito con D.P.G.R. 26 aprile 2010, n. 40 pubblicato sul B.U.R.A. ordinario n. 32 del 19 maggio 2010.

16 ter. La durata dell'incarico può essere prorogata, per motivate esigenze, con apposito D.P.G.R. adottato su proposta dell’Assessorato regionale competente."

 

3. Dopo il comma 17 bis dell’art. 1 della L.R. 37/2007 è inserito il seguente:

"17 ter. La dilazione di cui al comma 16 bis, ovvero le eventuali proroghe concesse con le modalità di cui al comma 16 ter, non comportano ulteriori oneri a carico della Giunta regionale eccedenti il compenso onnicomprensivo di cui al comma 17”.

 

     Art. 36. Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo

1. Nella Regione Abruzzo, tenuto conto di quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'art. 23 bis, aggiunto dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale, specie quello montano, nelle condizioni date non permettono in linea generale un efficace e utile ricorso al mercato tra concorrenti per l'affidamento delle gestioni. Queste, pertanto, restano affidate agli attuali gestori.

 

2. I soggetti gestori del Servizio alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a operare fino al verificarsi delle condizioni previste dal presente articolo e alla definitiva emanazione della legge regionale di recepimento dell'art. 23 bis inserito dalla Legge 6 agosto 2008, n.133 e comunque entro e non oltre il 31.12.2011.

 

          Art. 37. Sei aprile. Giornata della memoria, della prevenzione delle calamità naturali e della riconoscenza ai Vigili del Fuoco e al Volontariato

1. La Regione Abruzzo istituisce per il giorno sei aprile, giorno del disastroso sisma che ha distrutto la città dell’Aquila, la “giornata della memoria, della prevenzione delle calamità naturali e della riconoscenza ai Vigili del Fuoco e al Volontariato” al fine di ricordare i morti e le distruzioni del terremoto, la cui celebrazione si tiene il 6 aprile di ogni anno.

 

2. La giornata della memoria è l’occasione solenne per ricordare le vittime, per sensibilizzare i cittadini abruzzesi sulle cause di tale inconcepibile tragedia, per educare le giovani generazioni ai valori della prevenzione, della difesa e conservazione del territorio e della prevenzione delle calamità naturali.

 

3. In occasione della “Giornata della Memoria” di cui al comma 1, sono organizzate cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto accaduto alla popolazione abruzzese e aquilana in particolare, in modo da conservare nel futuro la memoria di un tragico e drammatico evento della storia della nostra regione, finalizzando tali incontri in modo particolare alla cultura della prevenzione ed alla difesa del territorio.

 

     Art. 38. Contributo alla L.A.I.C.

1. La Regione Abruzzo allo scopo di favorire l’attività di tutela, rappresentanza e valorizzazione delle persone portatrici di handicaps, concede alla L.A.I.C. (Libera Associazione Invalidi Civili) un contributo per l’anno 2011 di € 30.000,00.

 

2. Il contributo è erogato dalla Direzione regionale competente in materia sociale.

 

3. La domanda è presentata corredata da una relazione sull’attività a cui è destinato il contributo regionale, da un preventivo finanziario delle entrate e delle uscite, da una documentazione attestante il numero degli associati e la loro partecipazione alle iniziative sociali.

 

4. La Direzione regionale competente in materia sociale provvede all’erogazione dell’acconto, nella misura del 70%, dietro presentazione della richiesta di cui al comma 3, ed all’erogazione a saldo dell’ulteriore 30% all’avvenuta presentazione della relazione finale sull’attività svolta e del relativo rendiconto finanziario.

 

5. La copertura finanziaria dell’onere derivante dalla presente norma è assicurata mediante riduzione dello stanziamento iscritto nella UPB 13.01.005, Cap. 71630 per € 30.000,00: Contributi ad alcune associazioni con scopi sociali o sanitari per disabili - L.R. 27.10.1999, n. 95 e successive modifiche. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio 2011 è istituito ed iscritto nell’ambito della UPB 13.01.005 il Cap. 71689 denominato: Contributo alla L.A.I.C. - Sede regionale per l’Abruzzo, con un importo pari ad € 30.000,00.

 

     Art. 39. Contributo straordinario per la liquidazione dell'Azienda di Soggiorno di Pescara

1. La Regione Abruzzo interviene finanziariamente in favore dell'Azienda di soggiorno di Pescara attraverso l'erogazione di un contributo straordinario pari ad € 240.000,00 al fine di consentire la definitiva estinzione dei debiti ICI per le annualità 2003-2004 nei confronti del Comune di Montesilvano e per le annualità 2003, 2004, 2005 e 2006 nei confronti del Comune di Pescara.

 

2. Il Presidente della Giunta regionale entro il 31 ottobre del corrente anno decreta, su proposta della Giunta regionale, lo scioglimento definitivo dell’Azienda di Soggiorno di Pescara disciplinando altresì i termini e le modalità di gestione delle posizioni attive e passive esistenti in capo all’Azienda medesima [16].

 

3. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in € 240.000,00 per l'esercizio finanziario 2011, trovano copertura finanziaria nello stanziamento del capitolo di spesa 09.01.001 - 241550, ridenominato nei seguenti termini "Contributo straordinario per la liquidazione dell'Azienda di soggiorno di Pescara".

 

     Art. 40. Celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia

1. La Regione Abruzzo nell'anno 2011 concorre a realizzare celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d'Italia anche mediante adesione a manifestazioni ed eventi di rilievo nazionale.

 

2. La Giunta regionale, per il tramite della Direzione Affari della Presidenza, approva gli atti di programmazione e di attuazione degli interventi per le finalità di cui al primo comma.

 

3. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in € 240.000,00, trovano copertura finanziaria nello stanziamento del capitolo di spesa 01.01.001 - 11456, di nuova istituzione ed iscrizione denominato "Manifestazioni ed eventi di rilievo nazionale per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia".

 

     Art. 41. Finanziamento di progetti

1. Al fine di consentire la completa realizzazione di progetti regionali e nazionali e di garantire le quote di finanziamento dei progetti con cofinanziamento statale, la Giunta regionale, attraverso la Direzione Politiche della Salute, d'intesa con la competente Commissione Consiliare, procede alla rimodulazione dei finanziamenti relativi ai progetti di rilievo regionale e nazionale [17].

 

2. La rimodulazione è disposta, previa verifica delle partite di Bilancio, dalla Giunta regionale, tramite la Direzione Politiche della Salute, mediante reiscrizione degli importi da reiscrivere e riprogrammare sul capitolo di spesa 81519 – U.P.B. 12.01.004.

 

3. [I soggetti interessati devono presentare i progetti alla competente Commissione Consiliare entro il 30 gennaio 2011 per l’acquisizione del parere] [18].

 

3 bis. La Giunta regionale deve esaminare ed approvare i progetti presentati dai soggetti interessati entro il 15 maggio 2011 [19].

 

     Art. 42. Norme per la distribuzione dei presidi parafarmaceutici

1. La Regione Abruzzo intende favorire la distribuzione di prodotti dietetici e dei presidi parafarmaceutici agli aventi diritto rimuovendo ostacoli e difficoltà a soggetti affetti da patologie croniche e/o invalidanti.

 

2. La distribuzione agli assistiti dei prodotti dietetici e dei presidi parafarmaceutici, previsti gratuitamente per alcune patologie croniche e/o invalidanti, viene assicurata presso tutte le strutture territoriali delle ASL con le modalità previste dalla legge.

 

3. Le ASL possono, nel rispetto dell’equilibrio finanziario, stipulare accordi con le farmacie pubbliche e private del territorio per la dispensazione di tali presidi con sconti e/o prezzi concordati.

 

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli interventi di cui al presente articolo, ciascuna Azienda sanitaria provvede, per la quota di propria competenza, nell’ambito delle risorse annualmente iscritte sui pertinenti capitoli dei propri bilanci.

 

     Art. 43. Semplificazione amministrativa in agricoltura

1. Per il perseguimento di obiettivi di semplificazione e snellimento dei procedimenti di interesse dei soggetti che esercitano l’attività agricola, la Giunta regionale, con propria deliberazione individua i procedimenti di competenza dell’amministrazione regionale, dei propri enti strumentali e degli enti locali, per i quali è ammessa la presentazione di istanza per il tramite dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) ai sensi dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99. Con la medesima deliberazione sono individuati gli adempimenti istruttori, riferiti ai singoli procedimenti, cui i CAA sono tenuti.

 

2. Le amministrazioni competenti adottano il provvedimento finale entro il termine indicato, per ciascun procedimento, nella deliberazione della Giunta regionale di cui al presente articolo e decorrente dalla data di inoltro dell’istanza da parte dei CAA. Decorso tale termine, il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza.

 

3. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al presente articolo, definisce altresì le modalità di certificazione, da parte dei CAA, della data di inoltro dell’istanza alla pubblica amministrazione competente ed dell’intervenuto decorso dei termini di conclusione del procedimento.

 

     Art. 44. Proroga del Piano Sociale Regionale

1. Al fine di evitare l'interruzione dei servizi ed interventi sociali, si dispone, un'ulteriore proroga per mesi sei e comunque fino all'approvazione del nuovo Piano Sociale Regionale 2011-2013, attualmente in corso, delle norme del Piano Sociale Regionale 2007-2009, relative alla Programmazione locale, in particolare le fasi metodologiche per la predisposizione e l'approvazione dei piani di zona da parte degli Enti di Ambito Sociale.

 

2. Gli Enti di Ambito Sociale devono trasmettere alla Giunta regionale - Servizio "Programmazione ed Innovazione delle Politiche Attive del Lavoro Formative e Sociali, Governance, Sistema Normativo", entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, la seguente documentazione:

 

a) in caso di conferma dell'attuale piano di zona:

 

quadro economico del piano di zona, relativo all'annualità prorogata, corredato della deliberazione di approvazione dello stesso adottata dall'Organo esecutivo dell'Ente (unitamente, per gli ambiti formati da più Comuni, alla preventiva deliberazione di approvazione della Conferenza dei Sindaci, opportunamente integrata dai rappresentanti degli Enti sottoscrittori dell'Accordo di programma di approvazione del piano di zona 2007-2009);

 

b) in caso di modifica dell'attuale piano di zona:

 

piano di zona modificato (seguendo le procedure appositamente previste dal piano sociale regionale 2007-2009 e dalle relative disposizioni attuative), riferito all'annualità prorogata e corredato del nuovo accordo di programma di approvazione, da sottoporre, preventivamente, per l'ammissione a contributo, alla necessaria verifica di compatibilità della Giunta regionale”.

 

     Art. 45. Interventi a sostegno dell'economia del territorio regionale

1. La Regione Abruzzo promuove iniziative a sostegno dell'economia del territorio regionale mediante interventi per il superamento della crisi e per lo sviluppo socio economico.

 

2. La Giunta regionale, per il tramite della Direzione Affari della Presidenza, d'intesa con le parti sociali così come individuate nel Patto per l'Abruzzo, predispone gli atti di programmazione e di attuazione degli interventi per le finalità di cui al comma 1 da sottoporre all’approvazione del Consiglio regionale.

 

3. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in € 5.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2011, trovano copertura finanziaria nello stanziamento del capitolo di spesa 08.02.020 - 282400, di nuova istituzione ed iscrizione denominato "Interventi a sostegno dell'economia del territorio regionale - Patto per l'Abruzzo".

 

4. Per l'esercizio finanziario 2011, gli oneri di spesa di cui al presente articolo sono finanziati mediante finalizzazione delle entrate di cui all'art. 14 della L.R. 9 gennaio 2010, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010 - 2012 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2010) quantificate in € 5 milioni.

 

5. Per l'esercizio finanziario 2011 gli interventi di spesa di cui al presente articolo sono subordinati all'accertamento delle entrate di cui al comma 4.

 

6. Per gli esercizi successivi lo stanziamento è determinato ed iscritto sul pertinente capitolo di spesa dalle leggi annuali di bilancio, ai sensi della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).

 

     Art. 46. Norme per l'utilizzo della carta riciclata e per la raccolta differenziata della carta di rifiuto negli uffici pubblici regionali

1. Il presente articolo, in attuazione del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, detta norme per l'utilizzo della carta riciclata nonché per la raccolta differenziata della carta di rifiuto presso gli uffici pubblici operanti nel territorio della Regione Abruzzo.

 

2. Le norme del presente articolo si applicano agli uffici della Regione e delle Amministrazioni pubbliche di enti strumentali o comunque istituiti dalla Regione con uffici operanti nel territorio abruzzese.

 

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per carta riciclata si intende carta prodotta con processi utilizzanti materiale di recupero senza utilizzo di paste di legno o di cellulose vergini.

 

4. Gli uffici di cui al comma 2 coprono il fabbisogno annuale di carta con una quota di carta riciclata così stabilita:

 

a) almeno il 40 per cento del fabbisogno nel primo anno;

 

b) almeno il 60 per cento del fabbisogno nel secondo e nel terzo anno;

 

c) almeno il 70 per cento del fabbisogno a partire dal quarto anno.

 

5. Gli uffici di cui al comma 2 provvedono a dotarsi di apparecchiature per la fotoriproduzione e la ricezione di telefax predisposte all'utilizzo di carta riciclata, in occasione di sostituzione o incremento delle apparecchiature esistenti.

 

6. Le Amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 assicurano la raccolta differenziata della carta presente nei rifiuti prodotti nei medesimi uffici.

 

7. La carta raccolta è conferita separatamente nei modi stabiliti dalle disposizioni del Comune nel quale ha sede ogni singolo ufficio al fine del suo recupero tecnologico.

 

8. La Regione Abruzzo e le Amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 assumono adeguate iniziative di informazione e di sensibilizzazione del proprio personale sulle finalità dell'utilizzazione della carta riciclata e della raccolta differenziata della carta di rifiuto.

 

9. Le Amministrazioni di cui al comma 2 comunicano alla Giunta regionale entro il 28 febbraio di ogni anno e con riferimento all'anno precedente:

 

a) i quantitativi di carta riciclata usati nei propri uffici operanti nella Regione Abruzzo nonché il livello percentuale raggiunto rispetto al consumo complessivo;

 

b) i quantitativi di carta di rifiuto raccolta negli stessi uffici in modo differenziato e conferita ai competenti servizi di gestione dei rifiuti.

 

10. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale predispone apposito regolamento di attuazione anche con riferimento all'attività delle altre Amministrazioni pubbliche con uffici operanti nel territorio della Regione Abruzzo.

 

     Art. 46 bis. (Cure metodo Doman) [20]

1. Lo stanziamento relativo alle cure attraverso il metodo Doman si intende riferito agli esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011.

 

CAPO IV

Disposizioni in materia di personale

 

     Art. 47. Attuazione delle disposizioni di cui alla L. 244/2007 [21]

[1. La Giunta regionale predispone entro 90 giorni dall’approvazione della presente legge i piani di cui all’art. 3, comma 94, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”.]

 

     Art. 48. Modifiche all’art. 2 della L.R. n. 35/2006

1. All’art. 2 della L.R. n. 35/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) il comma 2 è così sostituito:

 

“2. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti per un periodo di dodici mesi, eventualmente rinnovabile fino a complessivi ventiquattro mesi, esclusivamente per le procedure concorsuali dei posti vacanti attivate entro il 31.12.2010”;

 

b) il comma 2 bis e il comma 3 sono abrogati.

 

     Art. 49. Disposizioni concernenti il riordino delle Comunità Montane

1. Il personale che alla data di entrata in vigore della L.R. 27.6.2008, n. 10 prestava servizio a tempo indeterminato in ciascuna Comunità Montana interessata dal processo di riordino è provvisoriamente assegnato alla nuova Comunità Montana costituita in esito al riordino della preesistente.

 

2. Gli Organi comunitari o i Commissari straordinari nominati dal Presidente della Giunta regionale ai sensi e per gli effetti della L.R. 10/2008, provvedono, entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all’approvazione dell'organico definitivo delle Comunità Montane e concludono, entro il medesimo termine, il procedimento di dichiarazione di esubero del personale eccedente, nel rispetto delle norme vigenti e delle procedure previste dalla contrattazione collettiva di settore, dichiarando tale personale a disposizione delle Amministrazioni di cui al D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 per l'espletamento delle procedure di mobilità ivi previste.

 

3. Il personale dichiarato in esubero e messo a disposizione, può trovare collocazione, attraverso le procedure di mobilità, prioritariamente presso le Comunità Montane abruzzesi i cui organici presentino posti vacanti per le medesime categorie e professionalità e, residualmente e nell'ordine, presso i Comuni degli ambiti comunitari, presso altri Enti pubblici del territorio regionale, presso gli enti, le aziende, le agenzie dipendenti della Regione Abruzzo, presso il Consiglio regionale, presso la Giunta regionale, nel rispetto delle procedure previste dalla contrattazione collettiva di settore.

 

4. Le Comunità Montane non possono assumere mutui con oneri a carico del proprio bilancio, non possono effettuare assunzioni, seppure a tempo determinato, non possono instaurare rapporti di consulenza né di collaborazione coordinata e continuativa, né affidare incarichi di natura professionale.

 

5. Le Comunità Montane, fermo restando l'obbligo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali, provvedono a sopprimere gli uffici privi di titolare e a ridistribuire le relative funzioni tra gli altri uffici comunitari. Non è consentito attribuire al medesimo dipendente, neppure per un limitato periodo di tempo, la responsabilità di più uffici e attribuire ulteriori compensi.

 

6. La Comunità Montana priva del titolare della funzione di Segretario comunitario provvede ad affidare tale funzione a propri dipendenti in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalle norme vigenti. Qualora la Comunità montana non disponga di tali figure professionali, la funzione afferente al Segretario comunitario deve essere assicurata mediante il ricorso all’Istituto del convenzionamento con altra Comunità Montana.

 

CAPO V

(Disposizioni in materia di Aziende ed Agenzie regionali – ATER, ADSU, ARSSA)

 

     Art. 50. Aggiornamento della classe catastale

1. Tutte le ATER, nei successivi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno aggiornare la classe catastale del patrimonio che ha subito interventi significativi di manutenzione straordinaria o risanamento edilizio volti al miglioramento degli standard abitativi. Detta variazione non incide sul calcolo dei canoni.

 

     Art. 51. Disposizioni in materia di personale ATER

1. Al personale delle ATER, in servizio a tempo indeterminato, che è stato assunto a seguito di pubblico concorso per titoli ed esami, alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) in materia di trasferimenti e mobilità.

 

     Art. 52. Destinazione fondi

1. Il capitolo 262411 UPB 03.02.004, SIOPE 02.02.03.2234, dello stato di previsione della spesa del bilancio dell’esercizio finanziario 2010, denominato “Contributi una tantum su mutui agevolati per l’edilizia rurale – art. 26 legge 5 agosto 1978, n. 457 e art. 21-quinquies – legge 25 marzo 1982, n. 94” è ridenominato, con la finalità di razionalizzare la spesa regionale “Fondi Statali per i programmi di Edilizia Residenziale Pubblica”.

 

     Art. 53. Disposizioni in materia di canoni di locazione [22]

[1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i canoni di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono comprensivi di eventuali autorimesse concesse in locazione agli assegnatari medesimi.]

 

     Art. 54. Modifiche alla L.R. 96/1996

1. Il punto a 1) della lettera a) del secondo comma dell'art. 8 della L.R. 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) è sostituito dal seguente:

 

"a 1) reddito pro capite del nucleo familiare determinato con le modalità di cui all'art. 2, lettera f):

- pari al corrispondente valore di pensione minima INPS per persona: punti 2;

- superiore al corrispondente valore di pensione minima INPS per persona: punti 1.

Tale classe di reddito viene automaticamente aggiornata in relazione alle modificazioni del limite di assegnazione”.

 

2. Il punto a 3) della lettera a) del secondo comma dell'art. 8 della L.R. 96/1996 è sostituito dal seguente:

“a 3) richiedenti che abbiano superato il settantesimo anno di età alla data di presentazione della domanda: punti 2;

richiedenti che abbiano superato il settantesimo anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia: punti 3;".

 

3. Al punto b 1.1), del punto b 1), della lettera b), del secondo comma dell'art. 8 della L.R. 96/1996, le parole "punti 5" sono sostituite dalle seguenti: "punti 2".

 

4. Al primo comma dell'art. 34 della L.R. 96/1996 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

 

e bis) abbia acquistato, successivamente all'assegnazione, titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare pur se, in fase di avvio del procedimento di decadenza, abbia provveduto all'alienazione dei diritti suindicati".

 

     Art. 55. Lotta all’abusivismo nell’edilizia residenziale pubblica

1. Al fine di eliminare il fenomeno delle occupazioni senza titolo di alloggi di edilizia residenziale pubblica, le Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale Pubblica (di seguito ATER), presentano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano redatto d'intesa con i Comuni interessati [23].

 

2. Il piano di cui al comma 1 contiene l'elenco degli interventi esecutivi finalizzati al recupero della disponibilità degli alloggi con contestuale riassegnazione dei medesimi agli aventi titolo legittimamente collocati in graduatoria. È facoltà dei Comuni riassegnare un'aliquota non superiore al 50 per cento degli alloggi disponibili di cui al presente comma ad organizzazioni no-profit per il ricovero di persone senza tetto e in drammatiche situazioni di bisogno. Il Piano deve indicare, altresì, le modalità operative concordate fra i soggetti di cui al comma 1. Hanno priorità per l'attribuzione delle risorse di cui al comma 4 le esecuzioni dei sequestri preventivi disposti a seguito di querela delle ATER nei confronti degli occupanti abusivi [24].

 

3. Nel piano di cui al comma 2, devono essere indicati i costi previsti per ciascun intervento programmato compresivi di quelli necessari per rendere riassegnabili immediatamente gli alloggi agli aventi titolo.

 

4. I piani trasmessi dalle ATER sono oggetto di istruttoria da parte della competente Direzione della Giunta regionale entro trenta giorni. Le risultanze dell’istruttoria formano oggetto di una graduatoria. Il relativo finanziamento è attribuito in ordine di graduatoria sino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili e trasferito alle ATER entro i successivi quindici giorni per consentire l'avvio delle esecuzioni.

4-bis. Ai fini dell'eliminazione e/o prevenzione dei disagi abitativi di carattere sociale, i Comuni possono effettuare un programma di mobilità obbligatoria dell'utenza attraverso il cambio degli alloggi assegnati secondo le modalità di cui al comma 2, con gli alloggi che si sono resi disponibili [25].

5. Agli oneri finanziari occorrenti per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo si provvede mediante le risorse stanziate sul capitolo di nuova istituzione UPB 03.01.002 Cap. 151575 denominato "Contributo alle ATER per la lotta all'abusivismo nell'edilizia residenziale pubblica".

 

6. [Per l'anno 2011 la copertura finanziaria è assicurata mediante la seguente variazione del bilancio di previsione:

a) UPB 03.01.002 Capitolo 151575 denominato: Contributo alle ATER per la lotta all'abusivismo nell'edilizia residenziale pubblica

- in aumento per competenza e cassa di € 150.000,00;

b) UPB 14.01.002 Capitolo 11419

- in diminuzione per competenza e cassa di € 150.000,00] [26].

 

     Art. 56. Proroga dell’art. 25 della L.R. 9.1.2010, n. 1

1. Si autorizza l’Azienda per il Diritto allo Studio Universitario di L’Aquila, per gli esercizi finanziari 2011 e 2012, ad utilizzare l’eventuale avanzo di amministrazione per le proprie finalità istituzionali, anche nelle more dell’approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale. Si autorizzano, altresì, le ADSU Chieti-Pescara e Teramo ad utilizzare l’eventuale avanzo di amministrazione per gli esercizi finanziari 2011 e 2012, per l’erogazione delle borse di studio, comunque, in aggiunta alle risorse già destinate a tale scopo [27].

 

2. L’Azienda per il Diritto allo Studio Universitario di L’Aquila è autorizzata ad erogare le borse di studio per gli anni accademici 2010/2011 e 2011/2012 anche agli aventi diritto titolari di contratti di locazione, regolarmente registrati, di durata inferiore a 10 mesi.

 

3. Nell’ambito del riparto delle risorse finalizzate al diritto allo studio per gli anni accademici 2010/2011 e 2011/2012 si utilizzano gli stessi parametri e dati utilizzati per l’anno accademico 2008/2009 per tutte e tre le Aziende dell’Abruzzo (L’Aquila, Teramo, Chieti e Pescara).

 

4. In considerazione delle gravi difficoltà in termini di residenzialità universitaria determinatesi a seguito del terremoto nel Comuni del cratere, l’Azienda per il Diritto allo Studio Universitario di L’Aquila, sentita l’Università dell’Aquila, presenta entro il 30 marzo 2011, un piano operativo con l’indicazione del fabbisogno di residenzialità universitaria e delle possibili soluzioni.

 

     Art. 57. Modifiche alla L.R. 91/1994

1. Al comma 1 dell’art. 19 della L.R. 6 dicembre 1994, n. 91 recante “Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390” la locuzione “dipendenti di cui all’art. 18, in possesso di qualifica dirigenziale” è sostituita con la locuzione “dirigenti della pubblica amministrazione”.

 

2. Dopo il comma 1 dell’art. 19 della L.R. 91/1994 è inserito il seguente comma:

 

“1 bis. Nel caso in cui le funzioni di Direttore siano affidate al personale dirigente, non presente nei ruoli dell’ente, il personale in esubero transita direttamente nei ruoli regionali ed è collocato tra il personale a disposizione della Direzione “Affari del personale”.

 

3. Dopo il comma 2 dell’art. 19 della L.R. 91/1994 sono inseriti i seguenti commi:

 

“2 bis. In caso di assenza o impedimento del direttore derivante da qualsiasi motivo, al fine di garantire il funzionamento delle Aziende per il Diritto allo Studio Universitario, le funzioni attribuite al Direttore sono svolte da un funzionario che abbia i requisiti per l’accesso alla qualifica dirigenziale con il grado più elevato e, in caso di più funzionari, da quello con l’anzianità di servizio più elevata nella qualifica.

2 ter. Per il periodo di svolgimento delle funzioni di cui al comma 2 bis è riconosciuto il trattamento economico spettante al Direttore”.

 

     Art. 58. Trasferimento personale tecnico e/o amministrativo dell’ARSSA presso la Direzione regionale Agricoltura

1. Al fine di migliorare l’efficienza complessiva del Comparto Agricolo nella Regione Abruzzo, la Giunta regionale può disporre il trasferimento alla Direzione regionale Agricoltura di personale in servizio presso l’ARSSA (Agenzia Regionale Servizi di Sviluppo Agricolo) ad esclusione delle figure dirigenziali. La proposta di trasferimento suddetta, è avanzata dal componente la Giunta preposto al Settore Agricoltura.

 

2. A seguito dei trasferimenti di cui al comma 1, la pianta organica dell’ARSSA subisce una riduzione per lo stesso numero di posti e qualifiche del personale trasferito, in modo da non aumentare complessivamente i costi di personale che gravano sulla Regione Abruzzo.

 

3. A seguito della definizione dei trasferimenti di cui al presente articolo, sono proporzionalmente ridotti i trasferimenti per le spese di funzionamento a favore dell’ARSSA e, qualora già erogati, sono restituiti alla Regione da parte dell’ARSSA.

 

4. I minori trasferimenti o i rimborsi disposti ai sensi del presente articolo, sono destinati ad integrare i capitoli di spesa del bilancio regionale per consentire il regolare pagamento delle competenze al personale trasferito. La Giunta regionale è autorizzata a disporre le variazioni di bilancio per la contabilizzazione del presente articolo con le modalità di cui all’art. 25 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).

 

5. Il presente articolo non determina oneri finanziari aggiuntivi a carico della Regione Abruzzo.

 

CAPO VI

Interventi urgenti e indifferibili in materia di trasporto pubblico regionale e locale

 

     Art. 59. Oggetto

1. Il presente capo reca prime disposizioni di riordino della materia del trasporto pubblico regionale e locale. Esse hanno carattere di urgenza e indifferibilità in quanto collegate alle disposizioni del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito nella Legge 31 luglio 2010, n. 122 e alla conseguente consistente riduzione delle risorse statali per lo svolgimento dei servizi pubblici di trasporto.

 

     Art. 60. Misure di efficentamento

1. Allo scopo di consentire l’immediato contenimento della spesa connessa ai minori trasferimenti statali, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare misure dirette all'efficentamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, con interventi sul sistema della contribuzione e delle tariffe e con azioni dirette al miglioramento dell’efficienza dei servizi medesimi. Gli eventuali incrementi tariffari non possono essere superiori al 10%.

 

2. Per la medesima finalità, nei confronti delle aziende di trasporto pubblico regionale e locale che non abbiano provveduto ai sensi del successivo art. 61, è stabilita una riduzione pari al 10 per cento dell’ammontare complessivo annuo di contribuzione risultante per ciascuna azienda per l’esercizio 2010 e rivalutato ai sensi di quanto previsto nella deliberazione della Giunta regionale n. 509/P del 28 giugno 2010. La somma così calcolata è da considerarsi omnicomprensiva per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico.

 

3. La riduzione ha effetti a partire dal 1° febbraio 2011 e opera fino all'atto di approvazione dei piani di ristrutturazione, a seguito dei quali vengono stabilite nuove modalità di contribuzione e calcolate in ragione dello sviluppo chilometrico collegato ai servizi ristrutturati

 

4. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata a disporre, in deroga alla L.R. 23 luglio 1991, n. 40, un'idonea manovra tariffaria, con introduzione di nuovi titoli di viaggio e rimodulazione di quelli esistenti, anche con riguardo alle forme di agevolazione e di integrazione modale. L'aumento tariffario medio percentuale può essere modulato fra le varie tipologie di trasporto e le fasce chilometriche in ragione dell’effettiva entità dei tagli statali in materia di TPL. Gli incrementi tariffari devono contenere una diversificazione di costi tra il prezzo del biglietto e quello degli abbonamenti nel rispetto dell’Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) relativo al richiedente il titolo di viaggio.

 

5. Con l’obiettivo di favorire l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico regionale e locale, anche semplificandone i sistemi di pagamento, la Giunta regionale promuove lo sviluppo di un sistema di bigliettazione elettronica che consenta anche la promozione e la gestione delle politiche tariffarie integrate tramite l’utilizzo di tecnologie innovative a cui aderiscono Enti locali e aziende.

 

     Art. 61. Interventi sul sistema della contribuzione

1. Le aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico regionale e locale presentano rispettivamente alla Regione e ai Comuni di competenza un proprio piano di ristrutturazione dei servizi di trasporto pubblico entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

2. I nuovi piani contengono la razionalizzazione dei servizi di trasporto in modo da consentire la riduzione dell'ammontare complessivo annuo della contribuzione nella misura percentuale stabilita al comma 2 dell'art. 60.

 

3. I piani di ristrutturazione dei servizi sono formulati prendendo in considerazione le priorità connesse alla salvaguardia del pendolarismo lavorativo e scolastico, dei servizi a domanda debole e della tutela delle zone montane ed interne maggiormente disagiate.

 

4. Il Direttore regionale competente per materia, ai sensi dell’art. 23, lett. f) della L.R. 14 settembre 1999, n. 77, ovvero, per i Comuni l'organo competente, approvano i piani di ristrutturazione tenendo conto dei seguenti criteri:

 

a) eliminazione delle sovrapposizioni, ove per tali si intendono le linee con relazioni di traffico coincidenti o similari;

 

b) riduzione delle corse nei giorni festivi o nelle fasce orarie “di morbida”;

 

c) coordinamento fra i servizi ferroviari, le autolinee regionali e urbane.

 

5. Allo stesso modo provvedono i Comuni che hanno la gestione diretta dei servizi di trasporto urbani.

 

6. I Comuni trasmettono alla Direzione regionale Trasporti i nuovi programmi di esercizio con il totale dei chilometri assentiti.

 

7. Qualora, per causa addebitabile al Comune, i piani di ristrutturazione dei servizi urbani non siano operativi a partire dal 1° febbraio 2011, la Giunta regionale è autorizzata, con effetti a partire dalla medesima data, a ridurre, in misura pari alla quota di cui al comma 2, il monte chilometrico assegnato con delibera consiliare n. 110/5 del 23 dicembre 1998.

 

     Art. 62. Ulteriori azioni a carico degli Enti locali

1. I Comuni, quali misure di efficentamento, prevedono, nell’ambito della propria rete viaria, la creazione di corsie preferenziali ad esclusivo uso dei mezzi pubblici, limitazioni al traffico privato all’interno delle proprie aree urbane ovvero altre misure di incentivazione dirette al miglioramento della mobilità pubblica. L’adozione delle predette misure costituisce elemento premiale nell’assegnazione di risorse a seguito del trasferimento delle funzioni, secondo i criteri specificati con apposito atto emanato dalla Giunta regionale

 

2. I Comuni possono individuare livelli tariffari inferiori a quelli stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 4 dell’art. 60. In questo caso la copertura della differenza tariffaria è versata direttamente ed esclusivamente dagli Enti locali medesimi alle aziende.

 

3. Parimenti i Comuni possono stabilire il mantenimento dei servizi di trasporto in ragione del monte chilometrico precedente alla riduzione, prevedendo, con oneri integralmente a carico del proprio bilancio, adeguate risorse finanziarie

 

     Art. 63. Proroga delle concessioni

1. Le concessioni regionali e comunali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogate alle condizioni previste dal presente capo fino al 30 settembre 2011, fermo restando quanto previsto dal comma 1 bis [28].

 

1 bis. A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'esito del referendum abrogativo relativo all'articolo 23 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successivamente modificato e integrato con le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, la Giunta regionale è autorizzata a porre in essere, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, del 23 ottobre 2007, un provvedimento di proroga delle concessioni regionali. Allo stesso modo, procedono i Comuni titolari di concessioni di trasporto urbano. I provvedimenti sono formulati nel rispetto delle condizioni previste dal presente Capo VI e in ogni caso non possono superare la durata di un anno [29].

 

2. A seguito dell'approvazione da parte della Giunta regionale dei nuovi programmi di esercizio oggetto dei piani di ristrutturazione, il Servizio competente della Direzione regionale procede alla sottoscrizione degli atti amministrativi necessari ed alla costituzione di una banca dati dei servizi di trasporto pubblico.

 

3. I termini del 31 dicembre 2010 e del 31 luglio 2010, previsti dal primo comma dell'art. 10 della L.R. 29 maggio 2007, n. 11 (Disciplina dei servizi automobilistici commerciali di trasporto pubblico di persone di competenza regionale), così come modificati dall'art. 1, comma 58 della L.R. 21 novembre 2008, n. 16 (Provvedimenti urgenti ed indifferibili), sono rispettivamente prorogati al 31 dicembre 2011 e 31 luglio 2011. Parimenti, i termini 31 dicembre 2010 e 1° gennaio 2011 previsti dal secondo comma dell'art. 10 della L.R. 11/2007 e successive modificazioni sono prorogati rispettivamente al 31 dicembre 2011 e al 1° gennaio 2012.

 

     Art. 64. Trasferimento di risorse finanziarie ai Comuni capoluogo di Provincia

1. La Giunta regionale, sulla base dei programmi presentati ai sensi del presente Capo trasferisce ai Comuni capoluogo di Provincia, le risorse destinate allo svolgimento dei servizi urbani.

 

2. Il trasferimento avviene con provvedimento del competente Servizio della Direzione regionale Trasporti Infrastrutture Mobilità e Logistica. Esso è stabilito, per il 30%, entro il 31 marzo e per la restante parte entro il successivo 30 ottobre. I trasferimenti delle somme derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi dei lavoratori avvengono entro il mese successivo al trasferimento da parte dello Stato.

 

3. Le risorse finanziarie connesse ai costi dei servizi di cui al comma 1 sono omnicomprensive e vincolate allo svolgimento dei servizi urbani di trasporto pubblico locale organizzati da ciascun Comune.

 

4. I Comuni capoluogo di Provincia continuano ad esercitare nell'ambito dei servizi urbani del trasporto pubblico locale le seguenti funzioni amministrative:

 

a) affidamento dei servizi di trasporto locale della propria rete urbana in conformità con l'art. 23 bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni;

 

b) stipula dei contratti di servizio, erogazione dei corrispettivi, vigilanza sul rispetto degli obblighi contrattuali e irrogazione delle sanzioni in caso di inadempimento contrattuale;

 

c) controllo della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, e riconoscimento dell'idoneità del percorso, delle sue variazioni e dell'ubicazione delle fermate.

 

5. Restano ferme le competenze dei Comuni relative a:

 

a) approvazione dei piani per la mobilità previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dei piani urbani del traffico in base agli indirizzi regionali;

 

b) definizione dei servizi sulla rete di competenza sulla base delle risorse finanziarie assegnate dalla Regione;

 

c) istituzione di eventuali servizi aggiuntivi a quelli previsti nella lettera b), con oneri finanziari a carico dei propri bilanci o delle aziende affidatarie;

 

d) le funzioni riconosciute dalle leggi regionali in materia di trasporto pubblico locale.

 

6. Rimangono in capo alla Regione le funzioni amministrative collegate alla corresponsione dei contributi per la libera circolazione di cui alla L.R. 22 dicembre 2005, n. 44 e successive modificazioni e al pagamento della buonuscita per gli agenti esonerati ai sensi degli artt. 76 e 77 della L.R. 9 settembre 1983, n. 62.

6-bis. Il comma 1 non si applica per il Comune di Pescara [30].

6-ter. A far data dall'entrata in vigore della presente norma il Comune di Pescara esercita in materia di TPL le seguenti funzioni:

a) controllo della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, e riconoscimento dell'idoneità del percorso, delle sue variazioni e dell'ubicazione delle fermate;

b) approvazione dei piani per la mobilità previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e dei piani urbani del traffico in base agli indirizzi regionali;

c) funzione di programmazione dei servizi sulla rete di competenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) della L.R. 23 dicembre 1998, n. 152 (Norme per il trasporto pubblico locale), in base al principio della massima integrazione dei servizi di area urbana con i servizi suburbani ed interurbani di bacino;

d) istituzione di eventuali servizi aggiuntivi a quelli previsti nella lettera b), con oneri finanziari a carico del proprio bilancio e programmazione degli stessi in base al principio della massima integrazione dei servizi di area urbana con i servizi suburbani ed interurbani di bacino [31].

 

     Art. 65. Fondo regionale trasporti [32]

1. È costituito il fondo regionale trasporti il cui ammontare è determinato annualmente con la legge di bilancio della Regione sulla base delle risorse finanziarie proprie e di quelle trasferite dallo Stato.

 

2. Il fondo, le cui risorse sono allocate in separati capitoli di bilancio, è articolato nelle seguenti parti:

 

a) parte destinata a far fronte agli oneri relativi all'effettuazione dei servizi ferroviari, comprensivi delle agevolazioni tariffarie (cap./E 22011 - 23172; cap/S 181570 - 181565);

 

b) parte destinata a far fronte agli oneri relativi all'effettuazione dei servizi delle ex gestioni commissariali ed oggetto dei contratti di servizio stipulati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 del D.Lgs. 422/97 (cap./E 12618 - 22011; cap./S 181571 - 181001);

 

c) parte destinata a far fronte agli oneri relativi all'effettuazione dei servizi automobilistici, individuati quali servizi minimi, alle integrazioni tariffarie e agli oneri derivanti dalle agevolazioni tariffarie nonché agli oneri derivanti dal pagamento della buonuscita per gli agenti esonerati ai sensi degli artt. 76 e 77 della L.R. 9 settembre 1983, n. 62 (cap/E 12618 - 12622; cap/S 181511 - 181002 - 181003 - 181004 - 181565 - 181552);

 

d) parte destinata a far fronte agli oneri relativi alla gestione delle linee operaie ai sensi della L.R. 23 dicembre 1999, n. 143 (cap./E 12618 - 12622 cap./S 181511 - 181002 - 181003 - 181004);

 

e) parte destinata al pagamento degli oneri derivanti dai contratti collettivi di lavoro del settore (cap./E 12618 cap./S 181511 - 181002 - 181003 - 181004);

 

f) parte destinata a far fronte agli oneri relativi agli investimenti per impianti fissi, beni strumentali e materiale rotabile (cap/E 23167 - 23173 - 23266 - 23267 - 43015 - 43016 - 43033 - 43055 - cap./S 181571 - 182002 - 182305 - 182351 - 182358 - 182423 - 182424 - 182426 - 182427 - 182428 - 182429 - 182439).

 

3. Nel fondo regionale confluiscono i ricavi derivanti dalle dismissioni dei beni di proprietà trasferiti alla Regione a seguito degli accordi di programma di cui all'art. 8 del D.Lgs. 422/1997 e s.m.i. e del DPCM 16 novembre 2000 e nel rispetto di quanto ivi stabilito. A tal fine nel corso dell'esercizio 2011 sono istituiti a cura della competente Direzione appositi capitoli in entrata.

 

4. L'impiego del fondo, nel rispetto delle destinazioni indicate nel presente articolo, è disposto dalla Giunta regionale sino alla definizione della riforma del trasporto pubblico regionale e locale e al riordino delle funzioni fra gli enti locali.

 

5. In sede di prima applicazione, a seguito della chiusura delle operazioni connesse al Piano degli investimenti per il materiale rotabile del trasporto pubblico locale, anno 2004, approvato con Delibera della Giunta regionale n. 1227/P del 26 novembre 2004, la quota rimanente del fondo di cui alla predetta delibera, da reiscrivere sul capitolo 182428 UPB 06.02.001, pari a €. 960.000,00, è destinata alla realizzazione di interventi diretti a promuovere e incentivare l'utilizzo del mezzo pubblico attraverso iniziative volte all'introduzione e al potenziamento delle apparecchiature tecnologiche e informatiche a beneficio della rete dei servizi e dell'utenza nonché attraverso progetti di trasporto con finalità sociali.

 

6. La Giunta regionale approva entro il 30 aprile 2011 il piano degli interventi di cui al comma 5 su proposta della Direzione regionale Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica.

 

     Art. 66. Programma di interventi

1. La Giunta regionale propone al Consiglio regionale, entro il 30 aprile 2011, il documento di programmazione degli interventi da porre in essere al fine di dar corso, secondo la normativa vigente, agli affidamenti dei medesimi.

 

2. Entro la medesima data la Giunta regionale provvede alla formulazione di una proposta di legge sui nuovi assetti delle società di trasporto partecipate dalla Regione Abruzzo e processi di fusione delle stesse, nonché sulla definizione della disciplina del trasporto pubblico locale nei Comuni già destinatari di contributi e che non rientrano nell’ipotesi di cui all’art. 64.

 

3. L’obiettivo della fusione sarà funzionale ad assicurare che la gestione pubblica di tutto il T.P.L. su gomma venga assicurata da un’unica società.

 

4. Il documento finale approvato dal Consiglio regionale definisce la programmazione degli interventi preordinati all'affidamento dei servizi di trasporto pubblico nella Regione Abruzzo.

 

     Art. 67. Estensione delle misure di stabilizzazione finanziaria

1. [Alle società aventi ad oggetto lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale e di cui la Regione Abruzzo è socio unico o controllante si applicano le disposizioni di cui all'art. 77 ter, comma 10 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133] [33].

 

2. Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 6, comma 20, e 9 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella legge 31 luglio 2010, n. 122, e nel rispetto delle finalità di coordinamento della finanza pubblica, le società di cui al comma 1 sono tenute all'osservanza delle seguenti disposizioni:

 

a) il compenso di cui all’art. 2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo è ridotto del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2010. Ai compensi di ammontare annuo superiore a 10.000,00 € è applicata l'ulteriore riduzione del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo. Ai componenti degli organi di controllo non possono comunque essere corrisposti compensi annui superiori a 20.000,00 €. I componenti degli organi di cui sopra non possono ricevere più di un’indennità legata alla carica, a loro scelta. I responsabili della liquidazione delle indennità sono tenuti al rispetto della disposizione di cui al presente comma e, in caso di mancata opzione da parte dell'amministratore, sono obbligati a sospendere l'erogazione dell'indennità;

 

b) a decorrere dal 1° gennaio 2011 non possono effettuare spese per studi e consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità;

 

c) a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi spettanti al direttore e ai dirigenti, qualora superiori a 90.000,00 € lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000,00 €, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000,00 €. In ogni caso a seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000,00 € lordi annui.

 

     Art. 68. Proroga delle misure a sostegno della mobilità delle persone colpite dal sisma

1. Gli interventi a sostegno della mobilità delle persone colpite dal sisma contenuti dall'art. 1 all'art. 7 compreso, della L.R. 2 agosto 2010, n. 33 «Misure a sostegno della mobilità delle persone colpite dal sisma che non abbiano fatto ancora rientro presso i comuni di residenza o limitrofi» sono prorogati fino al 31 luglio 2011.

 

2. A tal fine è prorogata al 31 luglio 2011 la validità delle tessere TPL emergenza terremoto 2009 istituite in applicazione degli artt. 2 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6, 1 della L.R. 11 agosto 2009, n. 15 e della L.R. 26 settembre 2009, n. 18.

 

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con i fondi stanziati a valere sulla contabilità speciale, già aperta in favore del Presidente della Regione Abruzzo, ai sensi e per gli effetti dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009, e intestata al Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 ai sensi dell'O.P.C.M. 3833 del 22 dicembre 2009.

 

     Art. 69. Norma finanziaria e finale

1. Nel fondo regionale trasporti l'ammontare delle risorse finanziarie è di importo pari agli stanziamenti previsti nei rispettivi capitoli dalle leggi di Bilancio annuali nonché dai provvedimenti di variazione ai medesimi bilanci.

 

2. Le disposizioni contenute nelle leggi regionali in materia di trasporto pubblico regionale e locale continuano ad applicarsi in quanto compatibili con le disposizioni del presente capo.

 

     Art. 70. Disposizioni in materia di libera circolazione sul TPL

1. Per l'anno 2011 le agevolazioni di viaggio previste dalla L.R. 22 dicembre 2005, n. 44 «Disposizioni in materia di libera circolazione sul trasporto pubblico locale» si applicano esclusivamente con riferimento ai beneficiari elencati nell’art. 1, comma 1, lettere a), b) ed e) della medesima legge, nei limiti e con le modalità in essa stabilite.

 

2. All’art. 2 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 44 i commi 1 bis e 1 ter sono sostituiti dai seguenti:

 

“1 bis. Le minori entrate derivanti alle aziende esercenti il trasporto pubblico regionale per concessione o per contratto di servizio dall’attuazione della presente legge e valutate, per l’anno 2011, in € 750.000,00 (settecentocinquantamila) sono ripianate con un contributo forfetario erogato dalla Regione Abruzzo a valere sulle disponibilità finanziarie nell'ambito dello stanziamento iscritto sul capitolo 06.01.003 - 181565 denominato: Disposizioni in materia di libera circolazione sul trasporto pubblico locale.

1 ter. Per gli esercizi successivi lo stanziamento è determinato e iscritto sul pertinente capitolo dalle annuali leggi di bilancio ai sensi della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo””.

 

CAPO VII

Nuove disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico

 

     Art. 71. Riconoscimento e potenziamento del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo [34]

1. La Regione Abruzzo, in conformità alla legge 21 marzo 2001, n. 74 “Disposizioni per favorire l’attività svolta dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico”, ai sensi dell’art. 29 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale” ed ai sensi dell’art. 80, comma 39, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, riconosce e promuove l’attività del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, di seguito denominato SASA - CNSAS rivolta al soccorso, alla prevenzione e alla vigilanza degli infortuni nell’esercizio delle attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport in montagna, delle attività speleologiche e speleosubacquee e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, dell’ambiente montano, ipogeo e di ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale, ivi comprese le attività professionali o lavorative svolte in tali ambienti.

 

     Art. 72. Soccorso ed elisoccorso [35]

1. La Regione Abruzzo, ai sensi dell’art. 2 della legge 21 marzo 2001, n. 74 si avvale del SASA - CNSAS per l’attuazione degli interventi di soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario in ambiente montano, ipogeo, e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale, in stretta collaborazione con il Sistema di Urgenza ed Emergenza Medica (SUEM) delle Aziende Unità Locali Sociosanitarie, attraverso il numero unico 118.

 

2. La Giunta regionale regola i rapporti con il SASA - CNSAS mediante convenzione da stipularsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e relativi protocolli operativi, tenuto conto di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 “Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza”.

 

3. Per i servizi di elisoccorso a configurazione Search and Rescue (SAR), identificati presso l’Azienda Unità Locale Sociosanitaria di L’Aquila (Centrale Operativa SUEM 118 di L’Aquila), e presso le ulteriori Aziende individuate dalla programmazione sanitaria regionale, le aziende stesse possono avvalersi oltre che del proprio personale sanitario formato e certificato ai sensi della legge 21 marzo 2001, n. 74, del personale SASA -CNSAS.

 

4. L’attività di carattere non sanitario del SASA - CNSAS nell’ambito regionale si svolge anche mediante l’utilizzo di aeromobili pubblici e privati con la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati, autorizzati a svolgere servizi di volo aereo ed in possesso delle licenze ed autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

 

     Art. 73. Scuole ed attività specialistiche diverse [36]

1. La Regione Abruzzo riconosce la funzione delle Scuole Regionali di Soccorso Alpino e Speleologico del SASA - CNSAS e assume il SASA - CNSAS quale soggetto di riferimento tecnico, scientifico e didattico per l'individuazione di esperti nelle materie di cui al presente Capo da nominare in organismi regionali o in organismi di enti locali in cui la Regione è chiamata a designare propri rappresentanti. Il SASA – CNSAS collabora, mediante la stipula di apposite convenzioni, con la competente struttura regionale in materia di protezione civile per attività in ambiente montano e ipogeo, in attività formative e addestrative ricadenti nell’ambito di competenza, concorre al soccorso in caso di eventi calamitosi in cooperazione con le strutture di protezione civile.

 

     Art. 74. Rete radio [37]

1. La Regione Abruzzo al fine di assicurare al SASA - CNSAS un’efficiente rete radio in grado di operare in condizioni di coordinamento funzionale con quella del SUEM 118, quando il SASA - CNSAS agisce in regime di convenzione ai sensi dell’art. 72, promuove le opportune intese fra il SASA - CNSAS e gli enti locali con i soggetti privati gestori di servizi pubblici per la stipula di convenzioni per la concessione in comodato d’uso dei rispettivi ponti radio, comprensivi di alloggiamento ed alimentazione.

     Art. 75. Prestazioni [38]

1. Gli interventi di soccorso ed elisoccorso di carattere sanitario, comprensivi di recupero e trasporto, devono considerarsi come prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale se effettuati nei limiti di quanto disposto dall’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992. Le centrali operative dei SUEM 118 verificano e certificano la sussistenza o meno del carattere sanitario degli interventi.

 

2. Gli interventi di soccorso ed elisoccorso di carattere non sanitario, comprensivi di recupero e trasporto, devono considerarsi come prestazioni onerose a carico dell’utente quando siano richiesti da quest’ultimo o riconducibili ad esso in ragione delle decisioni assunte dalla centrale operativa del SUEM 118.

 

3. La Giunta regionale, sentito il SASA - CNSAS, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, integra e aggiorna il proprio tariffario per i servizi di soccorso sanitario e non sanitario; per i residenti nella regione Abruzzo è disposta una riduzione della tariffa la cui misura verrà concordata tra la Regione Abruzzo e le Aziende Sanitarie Locali, sedi di SUEM. Il minor introito derivante dalla concordata riduzione della tariffa trova copertura finanziaria in quota parte delle risorse assegnate dal fondo sanitario per il funzionamento del SUEM 118 [39].

 

4. I proventi di cui al comma 3, introitati da ciascuna Azienda Unità Locale Sociosanitaria della Regione Abruzzo sede di SUEM 118, sono destinati al potenziamento dei SUEM 118 e dei servizi ad essi collegati, con particolare riferimento all’area montana.

 

     Art. 76. Segni distintivi [40]

1. Il SASA - CNSAS adotta sulle proprie divise d’ordinanza e sui mezzi in dotazione il logo della Protezione Civile regionale [41].

 

2. Il SASA - CNSAS è tenuto altresì ad apporre e pubblicizzare sui propri automezzi e su ogni tipologia di materiale informativo curato e diffuso, il numero unico 118 del SUEM.

 

     Art. 77. Finanziamento delle attività [42]

1. La Giunta regionale provvede al finanziamento dei servizi convenzionati con il SASA – CNSAS nella misura dedotta nella convenzione di cui all’art. 72 comma 2. Le condizioni oggetto della convenzione sono rivedibili a cadenza biennale.

 

     Art. 78. Norma finanziaria [43]

1. La copertura degli oneri derivanti dal presente capo e quantificati nelle convenzioni ai sensi del comma 2 dell’art. 72 è assicurata con quota parte delle risorse del Fondo Sanitario Nazionale assegnate alle Aziende Sanitarie Locali per la gestione dell’emergenza medica e per le attività di Protezione Civile mediante utilizzazione delle risorse annualmente attribuite alla pertinente Direzione con il bilancio di previsione di competenza.

 

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, agli ulteriori oneri derivanti dall'applicazione del presente capo si provvede mediante lo stanziamento iscritto nell'ambito della U.P.B. 13.01.005 sul capitolo di spesa 71618 denominato "Interventi in favore del Club Alpino Italiano e Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico” in aumento per € 50.000,00 prelevando pari importo dal capitolo di spesa 323000 denominato “Fondo speciale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti, art. 21 L.R.C. elenco n. 3”.

 

CAPO VIII

Disposizioni finali

 

     Art. 79. Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli interventi di cui alla presente legge trovano copertura finanziaria con la legge di bilancio relativa all'esercizio 2011.

 

     Art. 80. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2011.

 

 

Allegato [44]

(Omissis)


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 6 maggio 2011, n. 14.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 6 maggio 2011, n. 14.

[3] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 16 luglio 2013, n. 20.

[4] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 16 luglio 2013, n. 20.

[5] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 16 luglio 2013, n. 20.

[6] La Corte costituzionale, con sentenza 23 febbraio 2012, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[7] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 23 agosto 2011, n. 35.

[8] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 23 agosto 2011, n. 35.

[9] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 23 agosto 2011, n. 35.

[10] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 23 agosto 2011, n. 35.

[11] La Corte costituzionale, con sentenza 19 luglio 2012, n. 192, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.

[12] La Corte costituzionale, con sentenza 23 febbraio 2012, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[13] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 23 agosto 2011, n. 35.

[14] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 23 agosto 2011, n. 35.

[15] Comma modificato dall'art. 2 della L.R. 6 maggio 2011, n. 14 e così sostituito dall'art. 13 della L.R. 23 agosto 2011, n. 35.

[16] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 23 agosto 2011, n. 35.

[17] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 6 maggio 2011, n. 14.

[18] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 6 maggio 2011, n. 14.

[19] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 6 maggio 2011, n. 14.

[20] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 3 giugno 2011, n. 16.

[21] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 3 agosto 2011, n. 24.

[22] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 6 luglio 2011, n. 19.

[23] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 6 luglio 2011, n. 19.

[24] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 5 dicembre 2019, n. 40.

[25] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 5 dicembre 2019, n. 40.

[26] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 9 novembre 2011, n. 39.

[27] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 19 luglio 2011, n. 21.

[28] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 2011, n. 21.

[29] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 2011, n. 21.

[30] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 9 giugno 2016, n. 13.

[31] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 9 giugno 2016, n. 13.

[32] Articolo abrogato dall'art. 28 bis della L.R. 10 gennaio 2013, n. 2.

[33] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 27 maggio 2011, n. 15.

[34] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 17 aprile 2014, n. 20.

[35] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 17 aprile 2014, n. 20.

[36] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 17 aprile 2014, n. 20.

[37] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 17 aprile 2014, n. 20.

[38] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 17 aprile 2014, n. 20.

[39] La Corte costituzionale, con sentenza 23 febbraio 2012, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, relativamente alla disposizione di una riduzione della tariffa per i servizi di soccorso sanitario e non sanitario in favore dei residenti nella Regione Abruzzo ed alla copertura finanziaria del conseguente minor introito in quota parte delle risorse assegnate dal fondo sanitario per il funzionamento del SUEM 118.

[40] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 17 aprile 2014, n. 20.

[41] La Corte costituzionale, con sentenza 23 febbraio 2012, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[42] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 17 aprile 2014, n. 20.

[43] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 17 aprile 2014, n. 20.

[44] L'allegato 2 è stato modificato dall'art. 7 della L.R. 23 agosto 2011, n. 35. L'allegato 3 è stato modificato dall'art. 1 della L.R. 3 giugno 2011, n. 16 e dall'art. 8 della L.R. 23 agosto 2011, n. 35. L'allegato 4 è stato modificato dall'art. 9 della L.R. 23 agosto 2011, n. 35.