§ 3.9.7 - L.R. 26 febbraio 1998, n. 11.
Norme in materia di politiche internazionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 cooperazione
Data:26/02/1998
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Finalità e competenze.
Art. 2.  Disposizioni organizzative e per l'Ufficio di Bruxelles.
Art. 3.  Organico del Servizio.
Art. 4.  Norma finanziaria.
Art. 4 bis.  Istituzione Info-point Provinciali.
Art. 5.  Entrata in vigore.


§ 3.9.7 - L.R. 26 febbraio 1998, n. 11.

Norme in materia di politiche internazionali.

(B.U. n. 3 del 13 marzo 1998).

 

Art. 1. Finalità e competenze.

     1. La Regione Abruzzo, ferme restando le competenze dello Stato in materia di rapporti con gli Stati esteri e con la Comunità Europea, organizza e coordina con la presente legge le proprie politiche internazionali e comunitarie al fine di perseguire obiettivi di promozione e sviluppo sia nel settore della cooperazione che nel quadro degli interventi comunitari.

     2. Per le finalità di cui al precedente comma, presso il Settore Affari della Presidenza della Giunta regionale, è istituito il «Servizio per le Politiche internazionali» di seguito definito «Servizio».

     3. Sono soppressi l'Ufficio Politiche Comunitarie del Servizio di Gabinetto, di cui alla L.R. 21 maggio 1985, n. 58, e l'Ufficio per la cooperazione internazionale istituito con L.R. 14 dicembre 1989, n. 105, art. 6; sono altresì soppresse le tre Unità operative attualmente ricomprese nei predetti Uffici.

     4. L'Ufficio «rapporti Governo, Parlamento e politiche comunitarie», del Servizio di Gabinetto, a modifica di quanto stabilito con la L.R. 21 maggio 1985, n. 58, assume la denominazione di «Ufficio per il volontariato, le commissioni e le consulte costituite presso la Presidenza della Giunta regionale».

     5. Al Servizio sono attribuite tutte le competenze spettanti attualmente all'Ufficio «Politiche Comunitarie e Ufficio per la Cooperazione Internazionale» anche quelle di cui alle LL.RR. 105/89 e 63/93.

     6. Il Servizio, affidato ai sensi della L.R. 7 dicembre 1996, n. 139 ad un dirigente, è così articolato:

     1) Ufficio per la cooperazione e i rapporti internazionali

     1a - Unità Operativa per la cooperazione (FI);

     1b - Unità Operativa per le relazioni internazionali (FA);

     2) Ufficio per i programmi comunitari (Promozione-progettazione e coordinamento)

     2a - Unità Operativa per i programmi comunitari (FA);

     2b - Unità Operativa per il monitoraggio e i rapporti interni (FE);

     2c - Unità Operativa per l'eurosportello (FA);

     3) Ufficio per i rapporti con l'U.E. Bruxelles

     3a - Unità Operativa per i rapporti con la Unione Europea (FA).

     7. L'Ufficio per i rapporti con la Unione Europea ha sede a Bruxelles, in attuazione di quanto previsto dall'art. 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

     8. [L'Unità Operativa per l'eurosportello è articolata in quattro unità per l'informazione, una per ciascuna Provincia, ubicate presso i Servizi degli Ispettorati provinciali dell'Agricoltura per Chieti e per Teramo, presso la Presidenza della Giunta regionale per Pescara e nella sede del Servizio per L'Aquila]. [1]

     9. [Nei Settori operativi che gestiscono o attuano Programmi Comunitari sono istituite apposite U.O. «Attuazione Fondi Comunitari»]. [2]

     Tali U.O. rispondono sia al Dirigente della struttura di appartenenza sia direttamente al Dirigente del Servizio Politiche internazionali. Alle stesse viene assegnato un Funzionario di 8a qualifica funzionale in possesso del profilo necessario.

 

     Art. 2. Disposizioni organizzative e per l'Ufficio di Bruxelles.

     1. All'Ufficio per i rapporti con la Unione Europea è stabilmente assegnato, oltre al Dirigente, un funzionario e un solo altro dipendente, individuato tra il personale regionale in possesso della settima o della sesta qualifica; per periodi limitati e nel numero massimo di due unità per volta, può essere distaccato presso l'Unità Operativa, personale esperto di altri Settori organizzativi della Regione o delle Province, con oneri a carico della rispettiva Amministrazione.

     2. [3].

     3. Il funzionario preposto e il personale assegnato deve avere capacità di dialogo corrente e di scrittura in lingua francese, sarà motivo di preferenza la conoscenza anche dell'inglese e del tedesco.

     4. Limitatamente al periodo di permanenza in servizio presso l'Unità Operativa, al personale assegnatosi stabilmente è attribuito il trattamento economico della corrispondente qualifica della Rappresentanza Italiana permanente presso la Unione Europea, limitatamente a quanto previsto dagli articoli 170, 171, 173, 174, 175 e 176 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, rimanendo gli altri istituti regolati dalla normativa vigente per il personale regionale. Ove detto personale sia temporaneamente richiamato per ragioni di servizio nel territorio regionale o vi prolunghi la presenza oltre lo scadere del congedo ordinario per un periodo superiore a sette giorni, oltre quelli previsti per il viaggio, l'indennità personale è ridotta della metà e cessa decorsi complessivamente trenta giorni [4].

     5. La Regione Abruzzo è autorizzata ad aprire tale Ufficio anche in collaborazione con altre Regioni italiane al fine di condividere le spese logistiche di affitto e di personale esecutivo da reperire in loco.

     6. Per assolvere alle attività di interprete, per la traduzione di testi o di corrispondenza oltre che per la redazione di comunicazioni in lingua, si provvede attraverso apposita procedura concorsuale, posta in essere dal Servizio del Personale, per la copertura di un posto destinato ad una unità dotata della idonea professionalità e del titolo di laurea in lingue. A tale dipendente è attribuita la VIII qualifica funzionale e il corrispondente trattamento economico.

 

     Art. 3. Organico del Servizio.

     1. Al Servizio è assegnata la seguente dotazione organica:

     - n. 4 dirigente;

     - n. 4 funzionario amministrativo;

     - n. 1 funzionario economista;

     - n. 1 funzionario ingegnere;

     - n. 1 funzionario interprete;

     - n. 2 istruttore direttivo amministrativo;

     - n. 3 istruttore amministrativo;

     - n. 1 istruttore ragioniere;

     - n. 2 esecutore dattilografo;

     - n. 2 esecutore amministrativo;

     - n. 1 operatore tecnico.

 

     Art. 4. Norma finanziaria.

     1. La presente legge non comporta spese per il personale provvedendosi alla dotazione dell'organico di cui all'articolo precedente con personale già assegnato al settore Affari della Presidenza o con personale attualmente in servizio presso gli altri Settori mediante processi di mobilità interna.

     2. Le spese relative alla struttura di Bruxelles sono a carico dei pertinenti capitoli: 11431 e 11441 relativi rispettivamente a «Spese per l'acquisto di mobili ed arredi, macchine da scrivere, da calcolo ed altre macchine, apparecchiature ed impianti per l'attrezzatura degli uffici» e a «Spese per fitto dei locali e realizzazioni immobiliari».

     3. Le spese relative ai servizi di supporto, alla cancelleria, al finanziamento, alla rappresentanza della sede degli uffici regionali a Bruxelles nonché le spese derivanti dalle attività connesse all’adesione della Regione Abruzzo all’Assemblea delle Regioni d’Europa (ARE) trovano copertura finanziaria nell’apposito capitolo 02.01.007 - 11470 ridenominato "Spese per supporto, funzionamento e rappresentanza della sede di Bruxelles e per attività connesse all’adesione della Regione Abruzzo all’Assemblea delle Regioni d’Europa (ARE) [5].

 

     Art. 4 bis. Istituzione Info-point Provinciali. [6]

     1. La Regione d'intesa con le Province richiedenti istituisce presso le loro sedi sportelli per l'informazione comunitaria denominati "Info- point" sostenuti dall'Unione Europea. La Regione partecipa alle spese per il funzionamento con un finanziamento massimo di L. 70.000.000 cadauno, a fronte del quale verrà fornita apposita rendicontazione.

     2. La spesa di cui al precedente comma trova copertura nell'apposito capitolo n. 11471 denominato: "Spese per Eurosportelli ed Info-point".

 

     Art. 5. Entrata in vigore.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Comma abrogato dall'art. 46 della L.R. 14 settembre 1999, n. 77, con effetto dalla data indicata nello stesso art. 46 della L.R. 77/99.

[2] Comma abrogato dall'art. 46 della L.R. 14 settembre 1999, n. 77, con effetto dalla data indicata nello stesso art. 46 della L.R. 77/99.

[3] Comma abrogato dall'art. 19 della L.R. 9 febbraio 2000, n. 6.

[4] Si comunica che il Governo, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 6.02.1998, ha segnalato che la disposizione di cui all'art. 2, 4° comma (... «trattamento economico della corrispondente qualifica della Rappresentanza italiana permanente»...) deve intendersi: «trattamento economico della corrispondente qualifica del personale statale del Ministero degli Affari Esteri, in servizio presso la Rappresentanza italiana permanente».

[5] Comma aggiunto dall'art. 19 della L.R. 9 febbraio 2000, n. 6 e così sostituito dall'art. 9 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1.

[6] Articolo inserito dall'art. 19 della L.R. 9 febbraio 2000, n. 6.