§ 6.1.156 – L.R. 3 maggio 2006, n. 11.
Modifiche ed integrazioni agli artt. 69 (Istituzione della Riserva Naturale regionale guidata “Borsacchio” nel Comune di Roseto degli Abruzzi) e 162 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:03/05/2006
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Modifiche ed integrazioni agli artt. 69 e 162 della L.R. 8 febbraio 2005, il. 6 (Legge Finanziaria regionale 2005) e 1 della L.R. 33/2005.
Art. 1 bis. 


§ 6.1.156 – L.R. 3 maggio 2006, n. 11.

Modifiche ed integrazioni agli artt. 69 (Istituzione della Riserva Naturale regionale guidata “Borsacchio” nel Comune di Roseto degli Abruzzi) e 162 della L.R. 6/2005 recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio 2005 e pluriennale 2005- 2007 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria 2005) e 1 della L.R. 33/2005.

(B.U. 12 maggio 2006, n. 28).

 

Art. 1. Modifiche ed integrazioni agli artt. 69 e 162 della L.R. 8 febbraio 2005, il. 6 (Legge Finanziaria regionale 2005) e 1 della L.R. 33/2005.

     1. La rubrica dell’art. 69 (Istituzione della Riserva naturale regionale guidata “Borsacchio” nel Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) della L.R. 8 febbraio 2005 n. 6 (Legge Finanziaria regionale 2005) è sostituita con “Istituzione della Riserva Naturale Guidata “Borsacchio” nei Comuni di Roseto degli Abruzzi (TE) e Giulianova (TE)”.

     2. Il comma 1. dell’art. 69 della L.R. 6/2005 è sostituito dal seguente:

     “1. E’ istituita la Riserva Naturale Guidata “Borsacchio” nel territorio dei Comuni di Roseto degli Abruzzi (TE) e Giulianova (TE).”

    3. Al comma 2, dell’art. 69, della L.R. 6/2005 dopo “Roseto degli Abruzzi . sono aggiunte le parole “e Giulianova”, le parole “scala 1:25.000” sono sostituite con “scala 1:5000” e le parole “ha 110” sono sostituite con “ha 1100”.

    4. Al comma 4, dell’art. 69, della L.R. 6/2005, dopo le parole “Roseto degli Abruzzi” sono aggiunte le seguenti “quale Comune capofila”.

    5. Il comma 6 dell’art. 69 della L.R. n. 6/2005 è sostituito dal seguente:

    “6. Entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i Comuni di Roseto degli Abruzzi e di Giulianova definiscono, mediante appositi intesa, l’organo di gestione della Riserva, la relativa composizione, nonché le forme ed i modi attraverso cui si attuerà la gestione della Riserva stessa.”

    6. Ai commi 5, 7 8, 9, 10, 12, 15 e 16 dell’art. 69 della L.R. 6/2005 dopo la parola “Comune” è aggiunta la parola “gestore”.

    7. Alla lettera r) del comma 19 dell’art. 69 della L.R. 6/2005, le parole “se non espressamente previste dagli strumenti urbanistici vigenti” sono soppresse.

    8. I commi 2,3 e 4 dell’art. 162 della L.R. 6/2005 sono abrogati.

    9. Il comma 68 dell’art 1 della L.R. 33/2005 è abrogato.

 

     Art. 1 bis. [1]

     1. La presente legge esplica la propria efficacia dopo l’approvazione, da parte del Consiglio regionale, del nuovo perimetro della riserva naturale adeguato a quanto disposto dall’art. 1.


[1] Articolo aggiunto dall’art. 12 della L.R. 9 agosto 2006, n. 27.