§ 2.1.89 – L.R. 14 marzo 2000, n. 25.
Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:14/03/2000
Numero:25


Sommario
Art. 1.  Obiettivi.
Art. 2.  (Competenze e organizzazione in materia di Sistema informativo e telematico)
Art. 3.  Competenze del Comitato regionale.
Art. 4.  Funzioni del Comitato regionale.
Art. 5.  Funzioni della Regione.
Art. 6.  Programmazione regionale.
Art. 7.  Istituzione dell'Agenzia regionale di informatica e committenza.
Art. 8.  Finalità.
Art. 9.  Compiti dell'Agenzia.
Art. 10.  Ulteriori compiti.
Art. 11.  Organi.
Art. 12.  Direttore generale.
Art. 13.  Compiti del Direttore.
Art. 14.  Revisione legale.
Art. 15.  Compiti del Collegio dei revisori.
Art. 15 bis.  (Sistema di committenza unica regionale)
Art. 15 ter.  (Funzioni della Centrale unica)
Art. 15 quater.  (Soggetti destinatari ed ambito di applicazione)
Art. 15 quinquies.  (Criteri di gestione)
Art. 15 sexies.  (Pubblicazione dei dati e creazione di un sistema in rete)
Art. 15 septies.  (Piano dei fabbisogni e programmazione degli interventi)
Art. 15 octies.  (Clausola valutativa)
Art. 16.  Organizzazione.
Art. 17.  Personale.
Art. 18.  Consulenze.
Art. 19.  Regolamento.
Art. 20.  Dotazione di beni.
Art. 21.  Modalità di assegnazione dei beni.
Art. 22.  Controllo.
Art. 23.  Gestione finanziaria.
Art. 24.  Risorse finanziarie.
Art. 25.  Istituzione nuovi capitoli di bilancio.
Art. 26.  Forum regionale per la società dell'informazione.
Art. 27.  Gestione transitoria del Sistema informativo regionale.
Art. 28.  Poteri transitori del Direttore generale.
Art. 29.  Urgenza.


§ 2.1.89 – L.R. 14 marzo 2000, n. 25. [1]

Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici.

(B.U. 31 marzo 2000, n. 10 bis).

TITOLO I

Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici

 

Art. 1. Obiettivi.

1. La presente legge disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del comparto sistemi informativi, telematici e di comunicazione della Regione Abruzzo, al fine di:

a) migliorare la qualità, la funzionalità e l'efficienza del Sistema informativo regionale;

b) promuovere l'interconnessione degli Enti locali territoriali regionali con le Amministrazioni centrali;

c) promuovere lo sviluppo della società dell'informazione della Regione Abruzzo.

2. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma precedente si individuano i seguenti livelli di responsabilità:

a) livello d'indirizzo strategico e di verifica: affidato "alla Direzione generale, sentiti l'Agenzia regionale di informatica e committenza e il Servizio Informatico Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione";

b) livello di progettazione e di controllo dell'attuazione del Sistema informativo della Giunta regionale: affidato alla Servizio Informatico Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione di cui alla L.R. 14 settembre 1999, n. 77;

c) livello di progettazione e di controllo dell'attuazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione regionale (R.U.P.A.R.), affidata all'Agenzia di cui al successivo art. 7.

3. La realizzazione delle applicazioni e dei servizi di cui ai precedenti commi, ad esclusione di quelle con particolari esigenze di sicurezza e riservatezza, sarà affidata ad aziende esterne operanti nel settore.

4. [Abrogato].

 

     Art. 2. (Competenze e organizzazione in materia di Sistema informativo e telematico)

1. La Direzione generale, avvalendosi del Servizio Informatico Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione e di intesa con l'Agenzia regionale di informatica e committenza, propone alla Giunta le linee generali di indirizzo e verifica in materia informatica, telematica e di comunicazione e le norme tecniche e criteri in tema di programmazione delle attività inerenti i "Sistemi Informativi della Regione Abruzzo".

2. La Direzione generale, avvalendosi del Servizio Informatico Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione e di intesa con l'Agenzia regionale di informatica e committenza, predispone e invia alla Giunta regionale:

a) il Programma triennale sui sistemi informativi della Regione Abruzzo;

b) il Programma annuale delle attività informatiche della Regione Abruzzo.

3. La Direzione generale, avvalendosi del Servizio Informatico Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione e di intesa con l'Agenzia regionale di informatica e committenza, verifica i risultati conseguiti e lo stato di attuazione dei programmi triennali ed annuali di cui al comma 2, con particolare riguardo ai costi e benefici dei sistemi informativi e telematici ed invia annualmente apposita relazione alla Giunta regionale.

4. La Direzione generale, avvalendosi del Servizio Informatico Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione e di intesa con l'Agenzia regionale di informatica e committenza, propone alla Giunta regionale l'adozione di atti d'indirizzo e raccomandazioni agli Enti locali e ai rispettivi Enti strumentali o vigilati ed ai concessionari di pubblici servizi locali in tema di informatica e telematica.

5. La Direzione generale, avvalendosi del Servizio Informatico Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione e di intesa con l'Agenzia regionale di informatica e committenza:

a) esprime parere di congruità sui progetti e gli interventi di sviluppo e sulla gestione dei sistemi informativi automatizzati delle Agenzie regionali e/o Aziende partecipate dalla Regione;

b) esprime parere sui progetti di sviluppo e gestione dei sistemi informativi automatizzati delle Aziende pubbliche che operano nella Regione Abruzzo, delle Istituzioni e degli altri Enti locali territoriali regionali e delle Aziende private che utilizzino fondi regionali diretti o partecipati attraverso finanziamenti europei o nazionali.

6. La Direzione generale, avvalendosi del Servizio Informatico Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione e di intesa con l'Agenzia regionale di informatica e committenza, sentiti i soggetti promotori dei progetti di cui alle lettere a) e b) del comma 5, verifica l'attuazione degli stessi sia nella fase di realizzazione che di ultimazione.

7. Alla Direzione regionale, nonché alla Giunta regionale, ai fini del coordinamento delle attività inerenti lo sviluppo dei "Sistemi informativi della Regione Abruzzo", è inviata la relazione annuale del Direttore dell'Agenzia, nonché quella del Dirigente del Servizio Informatico Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione.

 

     Art. 3. Competenze del Comitato regionale.

     [Abrogato]

 

     Art. 4. Funzioni del Comitato regionale.

     [Abrogato]

 

TITOLO II

Funzioni della Regione

 

     Art. 5. Funzioni della Regione.

1. Il Servizio Informatico Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione è responsabile della programmazione e del coordinamento, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 14 settembre 1999, n. 77, del Sistema informativo regionale.

2. Il Servizio Informatico Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione, provvede a:

a) definire le funzionalità dei livelli e la qualità dei servizi del Sistema informativo regionale sulla base dei documenti programmatici per la fornitura dei servizi di out sourcing;

b) dare attuazione a quanto previsto dall'art. 14 (comma 1, 3, 5) della L.R. 3 marzo 1999, n. 11 e dall'art. 16 della L.R. 14 settembre 1999, n. 77;

c) fornire il supporto alle Aree, ai Servizi e agli Uffici della Giunta regionale come previsto dall'art. 16 della L.R. 14 settembre 1999, n. 77;

d) verificare i livelli e la qualità dei servizi del Sistema informativo regionale;

e) predisporre la progettazione ed il controllo dell'attuazione del Sistema informativo regionale;

f) predisporre la progettazione ed il controllo dell'attuazione della rete telematica della Giunta regionale;

g) predisporre il progetto d'integrazione ed il relativo controllo dell'attuazione della rete telematica della Giunta regionale con quella della rete unitaria della pubblica amministrazione regionale;

h) collaborare con l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, il Centro interregionale per il Sistema informativo ed il Sistema statistico, il Centro interregionale di coordinamento e documentazione per le informazioni territoriali e le altre regioni per la partecipazione a programmi comunitari e nazionali di ricerca e sviluppo in campo informatico, telematico e dei sistemi informativi territoriali.

 

     Art. 6. Programmazione regionale.

1. Il Consiglio regionale, approva il "Piano triennale sui Sistemi informativi della Regione Abruzzo" di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2.

2. La Giunta regionale approva entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento il programma di "Piano annuale delle attività informatiche e telematiche" di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2.

3. Nel programma annuale di cui al secondo comma vengono indicati i progetti, i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse e per la verifica dei risultati.

 

TITOLO III

Agenzia regionale di informatica e committenza

 

     Art. 7. Istituzione dell'Agenzia regionale di informatica e committenza.

1. È istituita l'Agenzia regionale di informatica e committenza, di seguito denominata "Agenzia", con lo scopo di assicurare un supporto operativo in materia informatica, telematica e di comunicazione.

2. L'Agenzia è sottoposta a vigilanza e controllo della Giunta regionale con la propria struttura.

2-bis. L’Agenzia opera in collegamento funzionale con la Direzione generale e il Servizio Informatico Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione.

3. L'Agenzia è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria.

4. Ha sede presso il "Centro servizi informatici e telematici in Val Vibrata" di Tortoreto (Teramo).

 

     Art. 8. Finalità.

1. L'Agenzia esercita le proprie funzioni sulla base dei programmi triennali ed annuali di cui all'art. 3 comma 2 della presente legge regionale.

2. L'Agenzia concorre al perseguimento degli obiettivi della politica informatica, telematica e di comunicazione regionale assicurando la predisposizione degli atti necessari per la fornitura di prodotti, infrastrutture e servizi anche in outsourcing, l'Agenzia assicura il supporto tecnico-scientifico, operativo e di consulenza alla Giunta regionale ed al Servizio Informatico Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione.

3. Le Agenzie e/o le Aziende regionali nello sviluppo delle attività in ambito informatico, telematico e di comunicazione, sono tenute ad utilizzare il supporto tecnico, scientifico e di consulenza dell'Agenzia.

4. L'Agenzia, per le attività di cui al comma precedente, deve inoltre provvedere alla direzione tecnica delle realizzazioni.

5. L'Agenzia può assicurare il supporto tecnico - scientifico e di consulenza alle Aziende partecipate dalla Regione, nonché alle Aziende pubbliche locali ed alle istituzioni ed altri Enti locali territoriali della Regione.

 

     Art. 9. Compiti dell'Agenzia.

1. L'Agenzia provvede:

a) alla progettazione, alla gestione ed al controllo della Rete unitaria della pubblica amministrazione regionale, anche in collaborazione con l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Servizio Informatico Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione;

b) a gestire il Centro tecnico della Rete unitaria della pubblica amministrazione regionale.

2. L'Agenzia:

a) coordina l'integrazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione regionale alla Rete unitaria della pubblica amministrazione centrale (R.U.P.A.), di cui alla Dir.P.C.M. 5 settembre 1995, raccordando le azioni di sperimentazione e attuazione a tal fine previste con quelle pianificate nel piano triennale, anche in collaborazione con l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;

b) individua e promuove idonee strategie di funzionamento per le attività di sviluppo e realizzazione della rete sul piano infrastrutturale dei servizi considerando le opportunità di finanziamenti privati e l'insieme degli strumenti a livello comunitario, statale, regionale e locale;

c) fornisce l'assistenza tecnica centrale per quanto necessario alla rete di interconnessione delle Aziende pubbliche locali, delle istituzioni e degli altri Enti locali territoriali regionali.

3. L'agenzia, in collaborazione con il Servizio Informatico Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione, predispone e attua piani di formazione del personale della Giunta regionale, delle Agenzie e/o delle Aziende regionali circa l'uso delle tecnologie informatiche e telematiche.

4. L'Agenzia può predisporre ed attuare piani di formazione ed aggiornamento del personale delle Aziende partecipate dalla Regione, delle Aziende pubbliche locali, delle Istituzioni e degli altri Enti locali territoriali della Regione, circa l'utilizzo delle tecnologie informatiche.

5. L'Agenzia può, altresì, promuovere la costituzione e partecipare a consorzi, società ed organismi vari per la migliore realizzazione dei propri compiti di istituto, sentita la Direzione generale e previa autorizzazione della Giunta regionale.

6. L'Agenzia, con il Servizio Informatico Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione, promuove e gestisce progetti d'innovazione tecnologica in ambito informatico e telematico che godano anche dei finanziamenti comunitari, nazionali e regionali che devono essere approvati dalla Giunta regionale.

 

     Art. 10. Ulteriori compiti.

1. La Giunta regionale può affidare all'Agenzia ulteriori compiti nell'ambito degli interventi pubblici, anche per la concessione di eventuali contributi alle imprese, alle Aziende pubbliche locali, delle istituzioni e degli altri Enti locali territoriali regionali, nonché ai privati, nei settori informatico, telematico e di comunicazione.

2. Le modalità ed i tempi degli incarichi di cui al comma che precede sono stabiliti dalla Giunta regionale che può altresì affidare all'Agenzia compiti specifici riferiti all'attuazione di disposizione dell'Unione europea o nazionali sia per proprio conto che per conto di Aziende Pubbliche locali, di Istituzioni ed altri Enti locali territoriali della Regione.

 

     Art. 11. Organi.

1. Sono organi dell'Agenzia:

a) il Direttore generale;

b) il Revisore legale.

 

     Art. 12. Direttore generale.

1. Il Direttore generale, di elevata competenza tecnica e scientifica e di vasta esperienza in materia di appalti pubblici e nel settore informatico e telematico, è nominato con deliberazione della Giunta regionale, a seguito di avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, contenente i criteri e modalità di assunzione. Le relative procedure sono predisposte dal Servizio Informatico Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione.

2. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile.

3. Il Presidente, su proposta della Giunta regionale, provvede alla risoluzione del contratto nei casi previsti dalla normativa vigente, ovvero dal contratto medesimo, approvato dalla Giunta regionale su proposta del competente Servizio Informatico Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione.

4. L'incarico di Direttore generale comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno, non è compatibile con altre attività professionale e cariche elettive pubbliche; per i dipendenti degli Enti pubblici determina il collocamento in aspettativa senza assegni; per partecipare a competizioni elettorali regionali e nazionali deve dimettersi dall'incarico sei mesi prima.

5. Il Direttore generale è il legale rappresentante dell'Agenzia ed è responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali e del conseguimento degli obiettivi programmatici.

 

     Art. 13. Compiti del Direttore.

Il Direttore generale provvede in particolare:

a) alla direzione, all'indirizzo ed al coordinamento dell'Agenzia;

b) all'adozione del regolamento dell'Agenzia;

c) all'adozione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;

d) all'approvazione del programma annuale di attività;

e) alla predisposizione e all'invio alla Giunta regionale e alla Direzione generale della relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti;

f) alla stipula dei contratti e delle convenzioni;

g) al conferimento degli incarichi dell'Agenzia.

 

     Art. 14. Revisione legale.

1. La revisione legale dell'Agenzia è affidata ad un Revisore nominato dal Consiglio regionale con le modalità di cui al comma 1-bis dell'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali). Il Revisore dura in carica tre anni.

2. Il Revisore vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni ed assestamento ed informa il controllo sugli atti ai principi contenuti nell'articolo 2403 del codice civile; accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e può chiedere notizie al Direttore Generale sull'andamento dell'Agenzia in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo; qualora ravvisi gravi irregolarità che possano compromettere il buon andamento dell'amministrazione e ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità, predispone una relazione da inviare alla Giunta regionale ed al Direttore Generale, nella quale siano, inoltre, evidenziate possibili iniziative volte a superare le disfunzioni rilevate.

3. Il Revisore collabora con il Servizio regionale competente per il controllo di gestione, per il miglior adempimento dei compiti di istituto. Collabora altresì mettendo a disposizione informazioni e documenti richiesti a scopo informativo e valutativo dalla Commissione consiliare competente per materia.

4. Il Revisore ha l'obbligo di segnalare e comunicare le irregolarità riscontrate al Servizio regionale competente per il controllo di gestione.

5. Qualora sia riscontrato il mancato o irregolare svolgimento delle funzioni da parte del Revisore il Consiglio regionale, anche su proposta della Giunta regionale, ne dispone con provvedimento motivato la revoca, previo parere della Commissione competente per materia, formulato con procedura d'urgenza.

6. Al Revisore legale compete un compenso lordo annuo determinato in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti degli enti locali in ragione dell'appartenenza degli stessi alla fascia demografica più elevata, decurtato del 10% ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell'Agenzia da disposizioni di legge. Al medesimo è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita in apposito Regolamento interno dell'Agenzia da adottare secondo le disposizioni di legge.

 

     Art. 15. Compiti del Collegio dei revisori.

     [Abrogato]

 

TITOLO III-BIS

Disposizioni in materia di centrale unica di committenza regionale

 

     Art. 15 bis. (Sistema di committenza unica regionale)

1. In conformità a quanto stabilito dai principi e dalle norme del diritto europeo relativi al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi con le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e con quanto disposto dall'articolo 1, commi 455, 456, 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria per l'anno 2007), la Regione Abruzzo promuove, attraverso la costituzione di una centrale unica di committenza regionale, un sistema regionale di negoziazione per il contenimento e la razionalizzazione della spesa per l'approvvigionamento di beni e servizi da parte dei soggetti di cui all'articolo 15-quater e per l'ottimizzazione delle procedure di scelta degli appaltatori pubblici nei settori delle infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni, della sanità ed in ogni altra materia di interesse regionale, anche al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e i tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa.

2. L'istituzione della Centrale unica di committenza regionale costituisce attuazione delle disposizioni statali sulla razionalizzazione della spesa e sugli obblighi di aggregazione degli acquisti.

 

     Art. 15 ter. (Funzioni della Centrale unica)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 15-bis, la Regione Abruzzo si avvale dell'Agenzia di cui all'articolo 7.

2. All'Agenzia, in aggiunta alle funzioni assegnate dalla presente legge, sono attribuite le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e di stazione unica appaltante ai sensi dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, in relazione a contratti pubblici di forniture, servizi e lavori, in favore dei soggetti di cui all'articolo 15-quater. All'Agenzia sono altresì attribuite le funzioni di soggetto aggregatore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

3. Le funzioni di cui al comma 2 comprendono in particolare:

a) l'acquisto di forniture e servizi, anche mediante sistemi dinamici di acquisizione ovvero ogni altra procedura, ivi incluse quelle per dialogo tecnico, dialogo competitivo e appalto pre-commerciale;

b) l'aggiudicazione di appalti pubblici secondo quanto previsto dal decreto legislativo 50/2016;

c) la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)) e successive modificazioni. Ai fini della stipulazione delle convenzioni, l'Agenzia tiene conto dei parametri prezzo-qualità contenuti nelle convenzioni quadro stipulate dalla Consip spa ai sensi della vigente normativa, nonché dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e servizi elaborati dall'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 66/2014;

d) la conclusione di accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 15-quater e di ogni altro strumento contrattuale per gli approvvigionamenti, anche in forma aggregata, nonché l'affidamento in concessione di lavori e di servizi, nonché l'aggiudicazione di contratti relativi a servizi di ricerca e sviluppo;

e) per la Regione ed i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15-quater la redazione dei documenti di progettazione e di studi di fattibilità delle opere di interesse regionale, nonché le ulteriori fasi di progettazione e la direzione dei lavori;

f) tutte le attività accessorie e strumentali alle attività di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), incluse le procedure di esproprio;

g) l'attività di consulenza e supporto, su specifica richiesta, nelle procedure di aggiudicazione svolte direttamente dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 15-quater;

h) la realizzazione di un monitoraggio dei consumi di beni e servizi e l'adeguamento degli stessi all'effettivo bisogno, anche ai fini di un coordinato e ordinato sviluppo delle capacità concorrenziali;

i) al fine del perseguimento dell'ottimizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, favorisce la costituzione di centrali d'acquisto in collaborazione con altre regioni, anche attraverso la predisposizione di apposite convenzioni, ai sensi del comma 455 della legge 296/2006.

 

     Art. 15 quater. (Soggetti destinatari ed ambito di applicazione)

1. L'Agenzia svolge le sue funzioni in veste di centrale di committenza, di stazione unica appaltante e di soggetto aggregatore in favore della Regione e dei seguenti soggetti aventi sede nel territorio regionale:

a) enti ed organismi regionali, nonché loro associazioni e consorzi, agenzie, aziende ed istituti, anche autonomi, nonché enti ed aziende del Servizio sanitario regionale, organismi di diritto pubblico e società strumentali partecipate in misura totalitaria o maggioritaria dai soggetti di cui alla presente lettera;

b) enti locali, nonché loro enti, organismi, associazioni, unioni e consorzi, aziende ed istituti locali, anche autonomi, istituzioni ed in generale organismi di diritto pubblico da questi costituiti o partecipati e comunque denominati, società strumentali partecipate in misura totalitaria o maggioritaria da tali soggetti, istituti di istruzione scolastica e universitaria presenti ed operanti nel territorio regionale.

2. Fermi restando gli ulteriori vincoli previsti dalla normativa statale e regionale di utilizzazione delle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 296/2006, per le funzioni di cui all'articolo 15-ter:
a) la Regione ed i soggetti di cui al comma 1, lettera a) sono obbligati ad utilizzare le convenzioni, gli accordi quadro ed ogni strumento contrattuale stipulato in favore dei medesimi dall'Agenzia;

b) la Regione ed i soggetti di cui al comma 1, lettera a) sono obbligati a ricorrere all'Agenzia per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori nei casi e relativamente agli importi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 37 del decreto legislativo 50/2016;

c) i soggetti di cui al comma 1, lettera b) hanno facoltà di ricorrere all'Agenzia, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 37 del decreto legislativo 50/2016.

3. I rapporti tra l'Agenzia ed i soggetti di cui al comma 1, lettera b) sono regolati da accordi di committenza, di durata triennale, i quali disciplinano le attività delegate di committenza, nonché le modalità di regolazione dei rispettivi rapporti, anche con riferimento alle modalità di recesso e agli oneri a carico delle parti in ordine agli eventuali contenziosi in materia di affidamento. Gli accordi di committenza non possono prevedere oneri ulteriori a carico dei soggetti di cui al comma 1, lettera b).

4. La mancata osservanza delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 rileva ai fini della responsabilità disciplinare e amministrativa.

 

     Art. 15 quinquies. (Criteri di gestione)

1. Nell'espletamento delle proprie funzioni, l'Agenzia opera con criteri di efficienza, economicità ed efficacia e nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, di libera concorrenza e di non discriminazione, nel rispetto della normativa europea, statale e regionale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e della contrattazione collettiva nazionale. La Giunta regionale espleta funzioni di programmazione, indirizzo, controllo e vigilanza nei confronti dell'Agenzia.

2. Nella realizzazione della sua attività, l'Agenzia opera sul fronte dell'innovazione in rapporto ai campi di proprio interesse in termini di processo e di prodotto per garantire elevati standard qualitativi nell'interesse generale dell'utenza e del sistema economico-finanziario, incoraggiando lo sviluppo sostenibile, nel rispetto delle norme sulla tutela ambientale, sul contenimento energetico, nonché sulla sicurezza nell'ambiente di lavoro.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, l'Agenzia svolge le funzioni di centrale di committenza attraverso l'utilizzo prioritario di forme di comunicazione digitali, anche ai fini dell'ottimizzazione e della celerità delle procedure. A tal fine, incentiva l'utilizzo di tali forme di comunicazione anche da parte dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 15-quater.

 

     Art. 15 sexies. (Pubblicazione dei dati e creazione di un sistema in rete)

1. Ai fini della trasparenza e della partecipazione, l'Agenzia sul proprio sito internet istituzionale crea un apposito spazio aperto nel quale provvede a pubblicare sistematicamente tutti i dati attinenti le procedure svolte come centrale unica di committenza regionale per l'approvvigionamento di beni e servizi.

2. Sono altresì pubblicati sistematicamente sull'apposito spazio aperto sul sito internet istituzionale dell'Agenzia il Piano dei fabbisogni e la programmazione degli interventi di cui all'articolo 15-septies e la relazione di cui all'articolo 15-octies.

3. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 dell'articolo 15-bis, l'Agenzia predispone nello spazio riservato sul proprio sito internet un sistema in rete per consentire forme di interconnessione con i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 15-quater, per lo scambio continuo di dati attraverso procedure celeri ed economiche. Il sistema può essere aperto anche nei confronti delle imprese, per il reperimento di eventuali dati o pareri, al fine di conseguire il miglioramento delle procedure di aggiudicazione degli appalti per l'acquisto di beni e servizi.

 

     Art. 15 septies. (Piano dei fabbisogni e programmazione degli interventi)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo 50/2016, la Giunta ed il Consiglio regionale, i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15-quater ed i soggetti di cui alla lettera b) del medesimo comma, che hanno stipulato accordi di committenza con l'Agenzia, trasmettono alla stessa, entro il 30 settembre di ogni anno, il Piano dei propri fabbisogni contenente l'elenco dei beni, servizi e lavori di cui intendono delegare all'Agenzia l'acquisizione per gli anni successivi.

2. L'Agenzia, sulla base dei fabbisogni pervenuti, adotta, entro il 30 novembre, un Programma annuale e una previsione triennale degli appalti pubblici da aggiudicare e delle convenzioni quadro da stipulare negli esercizi successivi. Il Programma annuale è approvato dalla Giunta regionale e pubblicato sul sito istituzionale della Regione Abruzzo entro il 31 dicembre di ogni esercizio finanziario.

 

     Art. 15 octies. (Clausola valutativa)

1. Ogni anno, a partire dalla piena operatività dell'Agenzia in relazione allo svolgimento delle funzioni attribuite dal presente Titolo, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione del presente Titolo e sui risultati prodotti, riferendo in particolare in che misura la centralizzazione della committenza abbia modificato le modalità di approvvigionamento di beni e servizi nelle pubbliche amministrazioni del territorio regionale e quale sia l'efficacia degli interventi previsti.

2. La Commissione competente discute gli esiti della valutazione per l'eventuale rimodulazione dell'intervento normativo.

3. La relazione sarà resa pubblica mediante il sito web del Consiglio regionale.

 

TITOLO IV

Struttura operativa dell'Agenzia

 

     Art. 16. Organizzazione.

1. L'articolazione e la struttura organizzativa e funzionale dell'Agenzia è definita dal regolamento di cui al successivo art. 19. La dotazione organica, in rapporto alle effettive risorse disponibili sul bilancio dell'Agenzia, a regime, nell'arco del triennio, non può essere superiore alle cinquanta unità.

 

     Art. 17. Personale.

All'ARIC sono prioritariamente trasferiti il personale e le eventuali dotazioni di enti regionali e società a prevalente partecipazione pubblica, in primis Abruzzo Informatica S.p.A., i cui compiti e le cui finalità siano funzionali alle attività dell'ARIC.

1. L'Agenzia, nella prima fase di avvio può avvalersi di personale, comandato o distaccato dalla Regione e da amministrazioni pubbliche.

2. Al personale comandato verrà corrisposto, durante il comando, il trattamento economico in godimento presso l'Ente di appartenenza.

3. Per la copertura dei posti vacanti, rispetto alla dotazione organica prevista dal regolamento, si attuano le procedure di reclutamento previste dall'art. 36 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

4. Al fine di consentire l'avvio dell'Agenzia ed in attesa dell'espletamento delle procedure di cui al comma precedente, l'Agenzia può avvalersi di personale qualificato assunto a tempo determinato.

5. Nelle procedure di reclutamento per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, costituisce titolo valutabile, il servizio reso all'interno dei progetti finalizzati, con qualifica professionale ad indirizzo informatico, indetti dalla Regione Abruzzo e quello prestato presso società partecipate dalla Regione che operano esclusivamente nel campo informatico.

6. L'Agenzia può indire corsi di riqualificazione per adeguare i profili professionali alla pianta organica definita dal regolamento di cui al successivo art. 19.

7. Al personale dell'Agenzia si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale.

8. L'Agenzia, per assolvere i compiti di cui ai precedenti artt. 9 e 10, dovrà definire una pianta organica di cui almeno l'80% è rappresentato da personale tecnico.

 

     Art. 18. Consulenze.

1. Il Direttore generale dell'Agenzia, può, nell'ambito delle disponibilità di bilancio dell'Agenzia e d'intesa con la Direzione generale, acquisire specifiche consulenze professionali e/o servizi di consulenza da società, con le modalità stabilite dal regolamento di cui al successivo art. 19.

2. L'Agenzia, anche al fine di favorire l'inserimento di giovani specialisti nel proprio organico, è autorizzata, nell'ambito delle disponibilità di bilancio dell'Agenzia e d'intesa con la Direzione generale, ad assegnare borse di studio con le modalità previste dal regolamento di cui al successivo art. 19.

 

     Art. 19. Regolamento.

1. Il regolamento dell'Agenzia è adottato dal Direttore generale ed è approvato dalla Giunta regionale.

2. Il regolamento è modificato con le medesime procedure di cui al precedente comma 1.

 

     Art. 20. Dotazione di beni.

1. Sono assegnati in uso gratuito all'Agenzia, con provvedimento della Giunta regionale, con le modalità di cui all'art. 21, i beni mobili ed immobili e le attrezzature del "Centro servizi informatici e telematici in Val Vibrata" di Tortoreto.

 

     Art. 21. Modalità di assegnazione dei beni.

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a consegnare all'Agenzia i beni mobili ed immobili e le attrezzature indicati al precedente art. 20.

2. L'Agenzia è comunque tenuta a provvedere a tutti gli oneri connessi all'uso e manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni assegnati.

 

TITOLO V

Vigilanza e controllo bilancio e finanziamenti.

 

     Art. 22. Controllo.

1. L'Agenzia è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale.

2. È disposta l'allegazione del bilancio preventivo e consuntivo dell'Agenzia a quelli della Regione Abruzzo ai sensi delle vigenti norme di contabilità regionale.

3. La Giunta regionale dispone, con provvedimento motivato, lo scioglimento degli Organi dell'Agenzia in caso di gravi disfunzioni o deficienze amministrative, per gravi violazioni di legge e di regolamenti e per altre gravi irregolarità che compromettano il normale funzionamento dell'Agenzia stessa.

4. Il Presidente della Giunta regionale decreta lo scioglimento e nomina contestualmente un Commissario straordinario per l'amministrazione dell'Agenzia.

5. I nuovi organi devono essere nominati entro tre mesi.

6. In caso di omissione o di ritardo nell'adozione di un atto obbligatorio per espressa disposizione, il Presidente della Giunta regionale diffida a compierlo assegnando un termine, trascorso il quale dispone l'invio di un Commissario ad acta per il compimento dell'atto stesso.

 

     Art. 23. Gestione finanziaria.

1. La gestione finanziaria dell’ARIC è tenuta secondo i principi di contabilità finanziaria. Al Rendiconto generale devono essere allegati lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico redatti anche mediante l’utilizzo di idonei prospetti di conciliazione.

2. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge l’ARIC provvederà a dotarsi del Regolamento di cui all’art. 19 della presente legge nell’ambito del quale apposita Sezione sarà dedicata alle modalità di tenuta della gestione finanziaria.

3. Al fine di consentire la valutazione e il monitoraggio dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità della gestione l’ARIC adotta idonei strumenti di contabilità analitica per le cui modalità di tenuta si rinvia al Regolamento di cui al comma 2.

4. Ai fini dell’applicazione del presente articolo si rinvia, per quanto applicabili, alle disposizioni contenute nella L.R. 3/2002 recante: Ordinamento contabile della Regione Abruzzo.

5. In fase di prima applicazione delle presenti disposizioni, l’Agenzia provvederà, mediante opportune scritture di conciliazione, ad adeguare il proprio sistema contabile, in maniera da renderlo conforme ai nuovi principi a decorrere dall’anno finanziario 2006.

 

     Art. 24. Risorse finanziarie.

1. L'Agenzia è dotata di risorse finanziarie derivanti da finanziamenti regionali, statali e comunitari per la realizzazione di attività e progetti specifici, nonché di risorse finanziarie derivanti dalla fornitura di prestazioni e servizi ad Enti pubblici, aziende pubbliche o private, nonché da eventuali lasciti o donazioni.

 

     Art. 25. Istituzione nuovi capitoli di bilancio.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno 2000 valutati in L. 40.000.000 si provvede:

a) quanto a L. 30.000.000 mediante riduzione dello stanziamento del cap. 11413;

b) nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio in corso è istituito e iscritto il cap. 11517 denominato: "Contributi a favore dell'Agenzia per le spese di finanziamento" con lo stanziamento per competenza e cassa di L. 30.000.000;

c) quanto a L. 10.000.000 si provvede mediante riduzione del cap. 12103 denominato: "Spese per attrezzature per il funzionamento dei servizi informatici";

d) nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio in corso è istituito e iscritto il cap. 12432 denominato: "Intervento a favore dell'Agenzia per le spese di investimento" con lo stanziamento, in termini di competenza e cassa di L. 10.000.000.

2. Per eventuali finanziamenti statali o comunitari i relativi capitoli verranno iscritti nei pertinenti bilanci ai sensi dell'art. 41 della legge regionale di contabilità.

3. Per gli esercizi successivi gli oneri presuntivamente valutati in L. 4.000.000.000 per ogni esercizio finanziario, di cui L. 2.000.000.000 per le spese correnti e L. 2.000.000.000 per le spese d'investimento, trovano la necessaria copertura finanziaria nell'ambito degli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale allegato al bilancio di previsione 2000-2002, attribuiti alla Struttura speciale di supporto "Sistema informativo regionale".

 

TITOLO VI

Forum regionale per la Società dell'informazione

 

     Art. 26. Forum regionale per la società dell'informazione.

     [Abrogato]

 

TITOLO VII

Norme particolari e transitorie

 

     Art. 27. Gestione transitoria del Sistema informativo regionale.

     [Abrogato]

 

     Art. 28. Poteri transitori del Direttore generale.

     [Abrogato]

 

     Art. 29. Urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 27 settembre 2016, n. 34.