§ 4.1.50 – L.R. 25 ottobre 1996, n. 96.
Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:25/10/1996
Numero:96


Sommario
Art. 1.  Oggetto della legge e campo di applicazione.
Art. 2.  Requisiti per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica.
Art. 3.  Norme per l’emanazione dei bandi di concorso.
Art. 4.  Contenuti del bando di concorso.
Art. 5.  Contenuti e presentazione delle domande.
Art. 6.  Istruttoria della domanda.
Art. 7.  Commissione per la formazione della graduatoria.
Art. 8.  Punteggi di selezione delle domande.
Art. 9.  Formazione della graduatoria.
Art. 9 bis.  (Norme per la gestione delle assegnazioni a seguito di sostituzione edilizia)
Art. 10.  Accertamento del reddito.
Art. 11.  Aggiornamento delle graduatorie di assegnazione.
Art. 12.  Verifica dei requisiti prima dell’assegnazione.
Art. 13.  Assegnazione e standard dell’alloggio.
Art. 14.  Scelta e consegna degli alloggi.
Art. 15.  Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa.
Art. 16.  Subentro nella domanda e nell’assegnazione.
Art. 17.  Programmazione della mobilità.
Art. 17 bis.  (Piano di mobilità volontaria riservata)
Art. 18.  Domande e criteri di mobilità.
Art. 19.  Commissione per la mobilità.
Art. 20.  Norme per la gestione della mobilità.
Art. 21.  Definizione del canone di locazione.
Art. 22.  Elementi per la determinazione del canone.
Art. 23.  Classe demografica dei comuni.
Art. 24.  Ubicazione.
Art. 25.  Calcolo del canone di locazione.
Art. 26.  Aggiornamento del canone di locazione.
Art. 27.  Collocazione nelle fasce di reddito.
Art. 28.  Aggiornamento periodico del reddito.
Art. 29.  Fondo sociale.
Art. 30.  Morosità nel pagamento del canone.
Art. 31.  Alloggi soggetti ad autogestione dei servizi.
Art. 32.  Alloggi di amministrazione condominiale.
Art. 33.  Annullamento dell’assegnazione.
Art. 34.  Decadenza dall’assegnazione.
Art. 35.  Modalità di decadenza in caso di superamento del reddito.
Art. 36.  Occupazioni e cessioni illegali degli alloggi.
Art. 36 bis.  (Disciplina della somministrazione dei servizi di utenze nelle occupazioni illegali non sanabili)
Art. 37.  Norme transitorie.
Art. 38.  Abrogazione.
Art. 39.  Urgenza.


§ 4.1.50 – L.R. 25 ottobre 1996, n. 96. [1]

Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione.

(B.U. 15 novembre 1996, n. 21).

 

TITOLO I

 

Art. 1. Oggetto della legge e campo di applicazione.

     La Regione disciplina con la presente legge le procedure per l’assegnazione e la locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nonché la determinazione dei relativi canoni.

     Tali procedure si applicano a tutti gli alloggi acquisiti, realizzati o recuperati a totale carico o con concorso o contributo pubblico, dallo Stato o dalla Regione, da enti pubblici territoriali, dagli Istituti autonomi case popolari nonché da enti pubblici non economici per le finalità proprie dell’edilizia residenziale pubblica.

Sono esclusi da tale applicazione gli alloggi:

a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci;

b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata o convenzionata, non attuati da enti pubblici;

c) di servizio, e cioè quelli per i quali la legge prevede la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione;

d) di proprietà degli enti pubblici previdenziali, purché non realizzati e recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato e della Regione.

     Le presenti procedure si applicano, altresì, alle case parcheggio o degli alloggi comunque acquisiti al patrimonio comunale per gli sfrattati, ivi compresi quelli realizzati ai sensi degli artt. 7 ed 8 della legge 15 febbraio 1980, n. 25, e dei ricoveri provvisori non appena siano cessate le cause dell’uso contingente per le quali sono stati realizzati e sempreché abbiano tipologie e standard abitativi adeguati.

     La Regione può, altresì, escludere, previa specifica individuazione con atto deliberativo dell’ente pubblico proprietario, quegli alloggi che per le modalità di acquisizione, per la destinazione funzionale o per le particolari caratteristiche di pregio storico-artistico, non siano utilizzati o utilizzabili per i fini propri dell’edilizia residenziale pubblica.

 

     Art. 2. Requisiti per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica.

     1. I requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione sono i seguenti:

a) cittadinanza italiana ovvero, per i cittadini stranieri, regolare residenza da almeno cinque anni consecutivi nel territorio nazionale, nel rispetto della normativa statale in materia di immigrazione;

b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel bacino di utenza cui appartiene il Comune che emana il bando, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali, compresi in tale ambito, oppure di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale; si intende per attività lavorativa principale quella dalla quale si ricava il maggior cespite di reddito;

b-bis) non avere riportato, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni;

b-ter) non avere riportato, negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per i reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292 del codice penale, nonché per i reati di gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi;

c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. È adeguato l'alloggio che si trovi almeno nelle condizioni di manutenzione indicate nella lett. b) dell'articolo 23 della L. n. 392 del 1978 e la cui superficie utile, determinata ai sensi della legge n. 392 del 1978 art. 13, sia non inferiore ai 45 mq per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone; non inferiore a 60 mq per 3-4 persone; non inferiore a 75 mq per 5 persone; non inferiore a 95 mq per 6 persone e oltre. Nel caso di proprietà di più alloggi o porzioni di alloggi si considera adeguato ai bisogni del nucleo familiare la superficie abitativa complessiva degli alloggi stessi che superi di un terzo gli standard abitativi determinati con le modalità di cui al presente punto c);

d) non titolarità di diritti di cui al precedente punto c) su uno o più alloggi, ubicati all'interno del territorio nazionale o all'estero, salvo che si tratti di alloggio inagibile o sottoposto a procedura di pignoramento. Il valore complessivo, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, deve essere almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso.

Il valore locativo medio è determinato sulla base delle modalità stabilite dalla citata legge n. 392 del 1978, e con i seguenti parametri:

1. Superficie corrispondente allo standard abitativo regionale.

Superficie convenzionale complessiva:

(superficie utile + 20% per aree accessorie e di servizio)

45 mq + 9 mq  = mq 54 per 1-2 persone

60 mq + 12 mq = mq 72 per 3-4 persone

75 mq + 15 mq = mq 90 per 5 persone

95 mq + 19 mq = mq 114 per 6 persone e oltre.

2. Tipologia corrispondente alla categoria catastale A/3: parametro 1,05.

3. Classe demografica del Comune di destinazione della domanda di assegnazione del concorrente. Qualora trattasi di Comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applica il coefficiente 0.80 corrispondente alla classe demografica fino a 10.000 abitanti.

4. Coefficiente del livello di piano corrispondente al parametro 1,00.

5. Coefficiente di zona edificata/periferica corrispondente a 1,00 per tutti i Comuni.

6. Coefficiente di vetustà pari a 20 anni da accertarsi con riferimento all'anno di presentazione della domanda da parte del richiedente.

7. Coefficiente dì conservazione e manutenzione corrispondente al parametro 1,00.

e) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio edilizio con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno. Si considera assegnato in proprietà l'alloggio concesso in locazione con patto di futura vendita;

f) condizione economica del nucleo familiare misurata in base all'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente - ISEE), e riferita a tutti i componenti del nucleo familiare interessato. Ai fini dell'accesso all'edilizia residenziale pubblica, il valore dell'ISEE deve risultare non superiore all'importo annuo di euro 15.853,63. La Giunta regionale, con apposito atto deliberativo, disciplina i limiti ISE/ISEE e di reddito in base al numero dei componenti il nucleo familiare e provvede, altresì, al loro periodico aggiornamento; può, inoltre, autorizzare la deroga ai suddetti limiti per fare fronte, in via temporanea, alle situazioni di emergenza abitativa dovuta a calamità naturali;

g) non aver ceduto in tutto o in parte - fuori dei casi previsti dalla legge - l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;

g-bis) [abrogata];

g-ter) la domanda è ammissibile nel caso di intervenuto integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito derivanti dai reati di cui alla lettera b-bis) nonchè per il reato di invasione di terreni ed edifici di cui all'articolo 633 del Codice penale;

g-quater) assenza di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di alloggi di servizi abitativi pubblici per morosità colpevole, in relazione al pagamento del canone di locazione ovvero al rimborso delle spese, ad eccezione dei casi di cui al terzo comma dell'articolo 30. Trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di decadenza, la domanda è ammissibile a condizione che il debito sia stato estinto.

     2. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno, altresi', parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purchè la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.

     3. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche le persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale.

     4. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e formativa del nucleo familiare, essere stata instaurata da almeno due anni dalla data del bando di concorso ed essere comprovata esclusivamente da certificazioni anagrafiche ed idonea documentazione occorrente per l'attestazione della convivenza.

     4-bis. Ai fini del possesso dei requisiti di cui alle lettere c) e d) del primo comma, non si considera il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo alla casa coniugale che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato o all'ex coniuge e non sia nella disponibilità del soggetto richiedente. Tale disposizione si applica purchè alla data della domanda sia trascorso almeno un anno dall'adozione del provvedimento dell'autorità giudiziaria di assegnazione della casa coniugale.

     5. I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere b-bis), c), d), e), g), g-ter e g-quater) del primo comma, da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando, nonchè al momento dell'assegnazione e debbono permanere in sostanza di rapporto.

     6. Il requisito di cui alla lettera f) deve permanere alla data di assegnazione con riferimento al limite vigente.

     7. Particolari requisiti aggiuntivi possono essere stabiliti dalla Giunta regionale, anche su proposta del Comune, in relazione all'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità, ovvero in relazione a peculiari esigenze locali. Per tali interventi, i provvedimenti regionali di locazione possono prevedere i requisiti integrativi rispondenti alle finalità programmatorie, con riferimento anche alla eventuale anzianità di residenza.

     7-bis. I requisiti di cui alle lettere b-bis) e b-ter) non si applicano in caso di intervenuta riabilitazione.

 

     Art. 3. Norme per l’emanazione dei bandi di concorso.

     All’assegnazione degli alloggi si provvede mediante pubblico concorso indetto dal Comune ove sono localizzati gli alloggi da assegnare.

     Il concorso viene indetto per singoli comuni o per ambiti territoriali sovracomunali in conformità con le direttive emanate dalla Regione in relazione ai provvedimenti di localizzazione degli interventi costruttivi; nella seconda ipotesi la direttiva regionale precisa l’ente tenuto all’emanazione del bando.

     I bandi vengono emanati di norma oltre il 30 settembre di ogni anno.

     Sono tenuti all’emanazione dei bandi di concorso tutti i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

     Gli altri comuni valutano la necessità di provvedere all’emanazione di detti bandi in relazione alle disponibilità del patrimonio edilizio pubblico già assegnato o di presumibile assegnazione nel corso dell’anno, tenuto conto che gli alloggi debbono essere assegnati entro il termine massimo di 90 giorni dalla disponibilità.

     Gli aggiornamenti di norma biennali, previsti dal successivo art. 11, vengono banditi entro il 30 settembre dell’anno di scadenza e la relativa graduatoria definitiva deve essere perentoriamente ultimata entro 12 mesi dall’emanazione del bando.

     I bandi di concorsi finalizzati alla formazione di graduatorie generali permanenti debbono essere pubblicati mediante l’affissione di manifesti per almeno 20 giorni consecutivi all’albo pretorio dei comuni interessati al bando.

     I comuni debbono, altresì, assicurare la massima pubblicizzazione dei bandi con idonee forme tra le quali:

- affissione di manifesti nelle sedi decentrate dei comuni e nelle bacheche delle aziende con più di 100 dipendenti, nella sede o nelle sedi ricadenti nell’ambito territoriale interessato al bando di concorso e nelle sedi degli ATER e degli enti pubblici di rilevanza nazionale; copia dei manifesti va trasmessa agli istituti di patronato aventi sede in almeno un Comune dell’ambito territoriale interessato al bando;

- richiesta di pubblicazione di comunicato stampa ai quotidiani e radio-giornali di maggiore diffusione e ascolto locale.

     Nel caso di mancato adempimento, nei termini prescritti, di quanto disposto dal presente articolo, la Regione può provvedere in sostituzione, avvalendosi degli ATER competenti per territorio.

     Copia del manifesto viene trasmessa alla Direzione opere pubbliche e al Servizio emigrazione della Giunta regionale d’Abruzzo che provvedono agli adempimenti di competenza anche ai fini della ulteriore diffusione del bando.

     Per l’assegnazione di alloggi destinati alla sistemazione di nuclei familiari in dipendenza di gravi e particolari esigenze abitative, la Giunta regionale può autorizzare, anche su proposta dei comuni, l’emanazione di bandi speciali, indicando gli eventuali requisiti integrativi nonché le forme aggiuntive di pubblicità dei bandi di concorso ritenute più idonee per la capillare informazione dei potenziali richiedenti.

 

     Art. 4. Contenuti del bando di concorso.

     Il bando di concorso deve contenere:

a) l’ambito territoriale di assegnazione;

b) i requisiti per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica prescritti dal precedente art. 2, nonché gli eventuali altri requisiti che potranno essere stabiliti dalla Giunta regionale per specifici interventi;

c) le norme per la determinazione dei canoni di locazione;

d) il termine di 60 giorni per la presentazione della domanda;

e) i documenti da allegare alla domanda, con specifiche indicazioni per i lavoratori emigrati all’estero.

     Per i lavoratori emigrati all’estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 60 giorni, per i residenti nell’area europea, e di 90 giorni per i residenti nei Paesi extra europei.

     Nel bando debbono essere indicate le sedi pubbliche alle quali il concorrente può rivolgersi per tutte le informazioni relative al procedimento di assegnazione.

 

     Art. 5. Contenuti e presentazione delle domande.

     1. La domanda, redatta su apposito modulo fornito dal Comune da presentarsi allo stesso nei termini indicati dal bando, deve indicare:

a) la cittadinanza nonché la residenza del concorrente ed il luogo in cui lo stesso presta la propria attività lavorativa;

b) la composizione del nucleo familiare corredata dai caratteri anagrafici, lavorativi, reddituali di ciascun componente;

c) il reddito complessivo del nucleo familiare;

d) l’ubicazione e la consistenza dell’alloggio occupato;

e) ogni altro elemento utile ai fini dell’attribuzione dei punteggi e della formazione della graduatoria;

f) il luogo in cui dovranno farsi al concorrente tutte le comunicazioni relative al concorso.

     2. Il concorrente deve dichiarare nei modi previsti dall’art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 che sussistono in favore di lui e dei componenti il suo nucleo familiare, i requisiti di cui al precedente art. 2.

     3. Analoghe dichiarazioni devono essere rese dai membri maggiorenni del nucleo familiare anagraficamente conviventi.

     4. Le dichiarazioni concernenti l’assenza delle condizioni ostative di cui alle lettere c), d) del precedente art. 2 devono essere corredate, ove occorra, da idonea documentazione occorrente per la determinazione del valore locativo dell’immobile o degli immobili.

     4.1. Ai fini della verifica del requisito di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonchè norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), devono, altresì, presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), la documentazione che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel Paese di origine o di provenienza. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza [2];

     4.2. Ai fini della verifica del requisito di cui alla lettera f) del primo comma dell'articolo 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del d.lgs. 251/2007, devono, altresì, presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del d.p.r. 445/2000 e dell'articolo 2 del d.p.r. 394/1999, la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel Paese di origine o di provenienza.

     4-bis. Le dichiarazioni concernenti l'assenza delle condizioni ostative di cui alle lettere b-bis) e g-bis) dell'articolo 2 devono essere corredate da idonea documentazione occorrente per l'attestazione delle medesime dichiarazioni.

     5. La dichiarazione mendace è punita ai sensi della legge penale.

     6. Le domande devono essere acquisite agli atti del comune entro il termine di scadenza del bando. Per le domande trasmesse a mezzo raccomandata fa fede la data del timbro postale.

     7. Sono esclusi dal concorso i concorrenti che abbiano spedito o presentato la domanda dopo la scadenza del termine fissato.

 

     Art. 6. Istruttoria della domanda.

     1. Il Comune che ha indetto il bando procede all’istruttoria delle domande dei concorrenti che risiedono o lavorano nel territorio comunale, verificando la completezza e la regolarità della compilazione del modulo di domanda e l’esistenza della documentazione richiesta. A tal fine può richiedere agli interessati le informazioni o la documentazione mancanti.

     2. Il Comune provvede all’attribuzione in via provvisoria dei punteggi a ciascuna domanda, sulla base della documentazione presentata e delle situazioni dichiarate dall’interessato nei moduli di domanda.

     3. Le domande, con i punteggi a ciascuna attribuiti e con la relativa documentazione, sono trasmesse, entro 60 giorni dalla scadenza del bando, alla commissione di cui all’art. 7 per la formazione della graduatoria.

     4. Per l’esecuzione delle funzioni di cui ai precedenti commi i comuni possono avvalersi, previa convenzione, di personale dello ATER territorialmente competente.

     5. Nel caso di inadempienze, la Giunta regionale impartisce le istruzioni necessarie per l’esecuzione dell’istruttoria.

     6. La Giunta regionale provvede ad impartire disposizioni ai comuni e agli ATER per la raccolta e l’elaborazione a livello regionale delle informazioni contenute nei moduli di domanda.

     7. Gli organi preposti alla formazione delle graduatorie e alle assegnazioni provvedono, con cadenza biennale, alla verifica e al controllo della permanenza dei requisiti di cui all'articolo 2 e, laddove ne ravvisano la necessità, possono espletare accertamenti in qualsiasi momento.

     8. Le commissioni preposte alla formazione delle graduatorie o gli enti competenti all’assegnazione ed alla gestione degli alloggi, quando in base ad elementi obiettivamente accertati si trovino di fronte a casi in cui il reddito documentato ai fini fiscali appaia palesemente inattendibile, hanno l’obbligo di trasmettere agli uffici finanziari, per gli opportuni accertamenti, la relativa documentazione.

     9. In pendenza di tali accertamenti la formazione della graduatoria non viene pregiudicata e gli alloggi, relativi ai casi controversi, non vengono assegnati.

     10. Nei comuni nei quali sono stati istituiti, ai sensi della legge 8 aprile 1976, n. 278, i Consigli di quartiere con elezione diretta di primo grado, le funzioni di coordinamento dell’istruttoria delle domande possono essere conferite, con apposita deliberazione dell’organo comunale competente, ad apposito Comitato, presieduto dal Sindaco o da un suo delegato, con la partecipazione dei rappresentanti di ciascun quartiere.

 

     Art. 7. Commissione per la formazione della graduatoria.

     La graduatoria di assegnazione è formata da un organo collegiale, nominato dal presidente della Giunta regionale, con competenza territoriale corrispondenti a quelle agli ambiti territoriali di cui al precedente art. 3.

     La Commissione è presieduta da 1 Magistrato o Dirigente con profilo professionale "amministrativo" della pubblica amministrazione, anche in quiescenza, con almeno cinque anni di attività nella qualifica, o libero professionista iscritto all'albo da almeno cinque anni ed in possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza o Economia e Commercio o da chi ha svolto le funzioni di Presidente di Commissioni alloggi per un periodo non inferiore ad un anno o da chi abbia ricoperto la carica di Sindaco o Assessore in comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti o di Presidente o Assessore di amministrazioni provinciali.

     Per queste ultime quattro categorie è richiesta l'iscrizione all'Albo Regionale per aspiranti Presidenti delle Commissioni di Assegnazione Alloggio di E.R.P. istituito presso gli Uffici della Direzione opere pubbliche della Giunta regionale.

     La Commissione è altresì composta:

1) dal Sindaco del Comune interessato all'assegnazione, o suo delegato;

2) da un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali dei dipendenti, più rappresentative su base nazionale, designato d'intesa dalle medesime;

3) da due rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali degli assegnatari, più rappresentative a livello nazionale, designati dalle medesime;

4) da un rappresentante dell'ATER competente per territorio.

     Gli interessati per ottenere l'iscrizione all'albo, devono inoltrare domanda alla Direzione opere pubbliche. La domanda, redatta in carta legale, con sottoscrizione autenticata nelle forme di legge, deve contenere:

- l'indicazione dei requisiti che danno titolo all'iscrizione;

- dichiarazione espressa che non sussistono cause di incompatibilità ed ineleggibilità di cui all'art. 43 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

     Alla domanda devono essere allegate, in carta legale, le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti, nonché, in carta semplice, il curriculum professionale sottoscritto in calce dall'interessato.

     L'iscrizione all'albo degli aventi diritto viene disposta con ordinanza del Direttore della Direzione opere pubbliche, da adottarsi di norma, a cadenza semestrale alla scadenza di giugno e di dicembre.

     Il predetto dirigente adotta tutti gli atti inerenti l'albo ed è anche responsabile del procedimento per le finalità della legge 7 agosto 1990, n. 241. I provvedimenti inerenti l'albo devono essere pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ed hanno natura definitiva.

     La tenuta materiale dell'albo è affidata a un dipendente della Direzione opere pubbliche con qualifica funzionale non inferiore alla VI, nominato dal dirigente con apposita ordinanza dirigenziale.

     Nel caso di bandi comprensoriali, i rappresentanti dei comuni partecipano solo alla attribuzione dei punteggi per le domande dei richiedenti di ciascun Comune.

     Alla formulazione della graduatoria finale partecipano solo i rappresentanti del Comune di maggior peso demografico.

     Se nell'ambito territoriale di competenza della commissione sono presenti alloggi assoggettati alla normativa di cui alla presente legge ai sensi del precedente art. 1, di proprietà o in gestione di enti diversi dall'ATER, alla formazione della graduatoria relativa al Comune o ai comuni in cui sorgono gli alloggi stessi partecipa un rappresentante dell'ente proprietario o gestore.

     La commissione può regolarmente funzionare quando sono nominati, oltre al presidente, almeno quattro componenti, sulla base delle designazioni pervenute.

     La commissione elegge nel proprio seno il vice presidente tra i membri permanenti.

     Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la metà più uno dei componenti la commissione. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

     Ogni componente la commissione compreso il presidente, resta in carica cinque anni dalla nomina e può essere riconfermato per il successivo quinquennio. In ogni caso la scadenza e la nomina delle Commissioni sono concomitanti con la scadenza e la nomina del Consiglio di Amministrazione delle ATER.

     La Commissione è insediata presso l’ATER, o sede distaccata, nella cui competenza territoriale è ricompreso il Comune sede di ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato così come individuato dall'art. 2 della L.R. 13 gennaio 1997, n. 2 e successive modificazioni.

     La segreteria operativa della commissione è formata da dipendenti dell’ATER ove ha sede la commissione e per un periodo da predeterminare nell'atto di nomina.

     Il Presidente della Giunta regionale, tenuto conto del numero degli alloggi da assegnare, può nominare, in luogo di un'unica commissione, più commissioni composte a norma del secondo comma, aventi ciascuna competenza su parte del territorio degli ambiti ottimali del servizio idrico integrato di cui all'art. 2 della L.R. 13 gennaio 1997, n. 2.

     In caso di ritardo nell'espletamento delle graduatorie o di mancata convocazione della commissione, con grave pregiudizio per le procedure di assegnazione in corso, la Giunta regionale adotta i provvedimenti sostitutivi fissando, ove necessario, il calendario dei lavori. Il provvedimento sostitutivo regionale dispone che, in caso di mancata convocazione della commissione nei termini prefissati, provvede al riguardo il componente la Giunta preposto alla Direzione opere pubbliche, o un suo delegato, che presiede la commissione fino all'espletamento delle procedure di assegnazione in corso.

     Ai componenti le Commissioni istituite con il presente articolo ed al Segretario della commissione medesima è corrisposto ed è determinato da parte dell'ATER, per le assegnazioni degli alloggi di loro competenza, un gettone di presenza pari a 30 euro, così come stabilito dalla legge 122 del 2010, oltre al rimborso delle spese di viaggio, per ciascuna seduta, intendendosi per seduta il complesso di lavori svolti nell'intera giornata o seduta anche se in tempi frazionati. Ai Presidenti di dette Commissioni è riconosciuta un'indennità di carica onnicomprensiva pari al 20% delle indennità di carica dei consiglieri regionali, oltre al rimborso delle spese di viaggio per ciascuna seduta.

     All'art. 1, comma 3, della L.R. 29 giugno 1988, n. 52, sono soppresse le parole «così come determinato ai sensi del primo comma dell'art. 7 della L.R. 11 settembre 1986, n. 55».

     Nel caso in cui la commissione provvede ad assegnazioni di alloggi di proprietà o in gestione di enti diversi da quelli indicati dal comma precedente, questi provvedono a rimborsare all’ATER competente per territorio l'importo complessivo dei gettoni erogati per la compilazione delle graduatorie.

     Le predette commissioni non possono tenere, per ciascun mese, un numero di sedute superiore a quello previsto dall'art. 3, 1° comma, D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 5.

     La Giunta regionale può autorizzare, su proposta del presidente della commissione competente, il superamento di tale limite, fino ad un massimo del 50% del numero delle sedute previste al comma precedente, solo per periodi limitati, in relazione alle esigenze derivanti dall'espletamento di procedure di assegnazioni in corso e solo nel caso in cui non siano state nominate altre commissioni.

 

     Art. 8. Punteggi di selezione delle domande.

     Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi e di criteri di priorità. I punteggi sono attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive ed oggettive del concorrente e del suo nucleo familiare. I criteri di priorità sono riferiti al livello di gravità del bisogno abitativo.

     La prima fase di selezione delle domande comporta l’attribuzione dei seguenti punteggi:

a) Condizioni soggettive:

a 1) reddito pro capite del nucleo familiare determinato con le modalità di cui all'art. 2, lettera f):

- pari al corrispondente valore di pensione minima INPS per persona: punti 2;

- superiore al corrispondente valore di pensione minima INPS per persona: punti 1.

Tale classe di reddito viene automaticamente aggiornata in relazione alle modificazioni del limite di assegnazione;

a 2) richiedenti con il nucleo familiare composto da:

- 3 unità: punti 1;

- 4 unità: punti 2;

- 5 unità: punti 3;

- oltre 6 unità: punti 4;

     Ai fini della determinazione del punteggio relativo al nucleo familiare, si tiene conto anche dei figli concepiti entro la data di scadenza del bando di concorso.

     Il concepito, previa autocertificazione o presentazione di certificato medico che attesti la posizione di fatto, viene conteggiato a tutti gli effetti nella formazione delle graduatorie di assegnazione degli alloggi.

     Il verificarsi dell'evento della nascita, da comunicarsi entro 30 (trenta) giorni dal parto, conferma la posizione nella citata graduatoria ai fini dell'assegnazione dei suddetti alloggi.

     Qualora, invece, per qualsiasi causa, non si verifichi l'evento della nascita, si procede alla revisione del punteggio relativo al nucleo familiare effettivo.

     Si tiene altresì conto che prima dell'approvazione della graduatoria definitiva possono verificarsi variazioni numeriche (le variazioni numeriche possono essere determinate, oltre che da bambini nati nel frattempo, anche da adozioni o da morte di membri del nucleo familiare) del nucleo familiare che vanno, comunque, ad incidere sul punteggio finale.

a 3) richiedenti che abbiano superato il settantesimo anno di età alla data di presentazione della domanda: punti 2;

richiedenti che abbiano superato il settantesimo anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia: punti 3;

a 4) famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda e famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno: punti 1.

Il punteggio è attribuibile, a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35° anno di età, soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;

a 5) presenza di handicappati gravi nel nucleo familiare, da certificare ai sensi della legge n. 104 del 1992: punti 2;

a 6) nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza (emigrati rientrati, congiuntamente al nucleo familiare, da non oltre un anno alla data di pubblicazione del bando o che rientrino entro un anno dalla data stessa, profughi): punti 1.

I punteggi a 3) ed a 4) non sono cumulabili con il punteggio previsto al punto a 6).

Non possono in ogni caso essere attribuiti più di 5 punti per il complesso delle condizioni soggettive.

b) Condizioni oggettive:

b 1) Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell’Autorità competente ed esistente da almeno due anni alla data del bando dovuta a:

b 1.1) abitazione in baracche, soffitte, bassi e simili, centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all’assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti all’abitazione e privi di servizi propri regolamentari: punti 2;

b 1.2) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno due unità (perché si possa dar luogo all’attribuzione del relativo punteggio occorre che i nuclei familiari utilizzino gli stessi servizi): punti 2.

La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria del precedente punto b 1.1) derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall’autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto;

b 2) situazione di disagio abitativo esistente da almeno un anno:

b 2.1) abitazione in alloggio sovraffollato:

- da due a tre persone a vano utile (condizione critica): punti 1;

- oltre tre persone a vano utile (condizione molto critica): punti 2;

b 3) abitazione, da almeno un anno, in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità ineliminabili con normali interventi manutentivi, da certificarsi dall’autorità competente: punti 2.

Le condizioni previste nella categoria b 1) non sono cumulabili fra loro e con quelle previste nelle categorie b 2) e b 3); le condizioni della categoria b 2) sono cumulabili con quelle della categoria b 3);

b 4) richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, nonché di provvedimento di collocazione a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio (condizione molto grave): punti 4.

La condizione b 4) non è cumulabile con le altre condizioni oggettive.

Non possono in ogni caso essere attribuiti più di 9 punti per il complesso delle condizioni oggettive.

c) Condizioni aggiuntive regionali (da definire al momento dell’approvazione regionale di locazione dell’intervento): complessivamente massimo punti 5;

c-bis) situazione connessa all'anzianità di residenza in Comuni della regione Abruzzo: Punti 1 per ogni anno di residenza a partire dal decimo anno di residenza e fino ad un massimo di 6 Punti [3].

     Per ciascuna classe di punteggio le domande di assegnazione vengono collocate in graduatoria secondo l’ordine risultante dai sorteggi effettuati dal presidente della commissione in forma pubblica amministrativa.

     All’inizio di ciascuna classe di punteggio vengono sorteggiati in via prioritaria e collocati nelle prime posizioni i richiedenti che si trovino in una delle due condizioni previste dal precedente punto b 1) o nella condizione di cui al punto b 4).

     Gli appartenenti ai nuclei familiari con presenza di handicappati, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, vengono collocati d’ufficio in una graduatoria speciale con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale.

     I nuclei familiari con presenza di handicappati, di cui alla precedente lettera a 5), ai fini della destinazione prioritaria di alloggi collocati al piano terreno nonché di alloggi inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche secondo quanto disposto dall’art. 17 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

     Eventuali alloggi aventi le caratteristiche tecniche citate nei due precedenti comma e non assegnati alle categorie speciali cui erano prioritariamente destinati, vengono assegnati secondo la graduatoria generale.

     La Regione provvede, nell’ambito dei provvedimenti di locazione degli interventi di edilizia sovvenzionata, a stabilire le quote minime di alloggi da realizzare ai fini del soddisfacimento prioritario della domanda delle citate categorie speciali. Detti alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui al successivo articolo.

 

     Art. 9. Formazione della graduatoria.

     La commissione forma la graduatoria provvisoria entro 30 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti del concorso.

     Il termine di cui al comma precedente è portato a 60 giorni esclusivamente per la formulazione della graduatoria dei comuni di oltre 15.000 abitanti.

     Entro 15 giorni dalla sua formazione la graduatoria, con l’indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per l’opposizione, è pubblicata nell’Albo pretorio del Comune o dei comuni per i bandi comprensoriali per 15 giorni consecutivi. I comuni seguono, altresì, le stesse forme di pubblicità previste per il bando dal precedente art. 3.

     Ai lavoratori emigrati all’estero è data notizia dell’avvenuta pubblicazione della graduatoria e della posizione conseguita a mezzo raccomandata.

     Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria nell’Albo pretorio e, per i lavoratori emigrati all’estero, dalla ricezione della comunicazione di cui al comma precedente, gli interessati possono presentare opposizione, in carta legale, alla commissione che provvede, sulla base dei documenti già acquisiti o allegati al ricorso, entro 30 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.

     Esaurito l’esame delle opposizioni, la commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio, fatto salvo il disposto del precedente art. 8. Il sorteggio è effettuato dal presidente della commissione in forma pubblica.

     La graduatoria è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e costituisce provvedimento definitivo.

     Gli alloggi sono assegnati secondo l’ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per due anni e, comunque, fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dalla presente legge.

     La graduatoria definitiva è valida per l’assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, così come definiti dall’art. 1 della presente legge.

 

     Art. 9 bis. (Norme per la gestione delle assegnazioni a seguito di sostituzione edilizia)

     1. Nel caso di sgombero coattivo di stabili, occupati da assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, destinati alla demolizione e ricostruzione o al recupero urbanistico o al risanamento edilizio, gli originari assegnatari, in possesso dei requisiti per la permanenza, possono ottenere, con priorità sui richiedenti collocati nelle graduatorie in atto anche definitive e, ove necessario, secondo l'anzianità delle assegnazioni originarie, tra loro, o la riassegnazione di nuovi alloggi ricostruiti o recuperati, o l'assegnazione di altri alloggi disponibili, purché assoggettati, in entrambi i casi, allo stesso regime di quelli originariamente assegnati.

     2. Ove i nuovi alloggi siano ricostruiti o recuperati in regime diverso rispetto a quello degli alloggi originariamente assegnati, la possibilità di riottenerne la riassegnazione, con le priorità e le modalità di cui al comma 1, è riconosciuta a condizione che siano accettati il diverso regime e le diverse condizioni contrattuali, anche se più onerose, derivanti dalle normative o dalle fonti di finanziamento in forza delle quali gli interventi di ricostruzione o di recupero sono stati realizzati.

 

     Art. 10. Accertamento del reddito.

     1. Ai fini della valutazione del possesso da parte del concorrente del requisito del reddito di cui alla lett. f) del precedente art. 2, nonché della determinazione del punteggio spettante, la commissione, nel caso di incompletezza o inattendibilità dei dati indicati nella dichiarazione fiscale, ovvero in caso di omissione della dichiarazione medesima, provvede alla relativa segnalazione agli uffici finanziari, suffragata da elementi certi, precisi, concordanti, segnalati dal Comune, ai sensi del precedente art. 6 ovvero acquisiti dalla commissione medesima di propria iniziativa, anche tramite formale audizione del soggetto interessato.

     2. In pendenza dell’accertamento da parte degli uffici finanziari, i concorrenti vengono collocati in apposito elenco e dopo la definizione della pratica in sede tributaria, vengono inseriti nella graduatoria definitiva vigente al momento, con il punteggio loro spettante.

     3. In caso di mancata risposta da parte degli uffici finanziari entro i tempi utili per l’assegnazione, la commissione decide sulla base dei documenti disponibili.

     4. Gli organi preposti alla formazione delle graduatorie e alle assegnazioni, nonchè gli enti gestori, provvedono, con cadenza biennale, alla verifica e al controllo della permanenza dei requisiti di cui all'articolo 2 e, laddove ne ravvisano la necessità, possono espletare accertamenti in qualsiasi momento.

 

     Art. 11. Aggiornamento delle graduatorie di assegnazione.

     La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti nei successivi commi.

     Le graduatorie conseguenti ai bandi generali vengono aggiornate mediante bandi di concorso integrativi da pubblicarsi di norma con cadenza biennale indetti con le modalità di cui al precedente art. 3, ai quali possono partecipare sia nuovi aspiranti alla assegnazione, sia coloro che, già collocati in graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli.

     I concorrenti collocati in graduatoria sono tenuti a confermare, a pena di cancellazione dalla stessa, ogni quattro anni la domanda di assegnazione, dichiarando la permanenza dei requisiti e delle condizioni.

     I comuni possono, in caso di assenza di domande di assegnazione, individuare, previa richiesta motivata di autorizzazione alla Giunta regionale, i beneficiari provvisori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica i quali, se privi dei requisiti previsti, saranno assoggettati a contratti di locazione a termine, il cui canone sia determinato secondo la legge 27 luglio 1978, n. 392 e successive modifiche ed integrazioni.

     Con il provvedimento di autorizzazione regionale vengono fissati tempi e modalità per il rilascio degli alloggi.

     È altresì facoltà dei comuni, sulla base delle specifiche condizioni locali, procedere all’aggiornamento della graduatoria mediante bandi integrativi annuali, ferma restando la necessità della conferma quadriennale della domanda.

 

     Art. 12. Verifica dei requisiti prima dell’assegnazione.

     Il comune prima dell’assegnazione accerta la permanenza in capo all’aspirante assegnatario ed al suo nucleo familiare dei requisiti prescritti.

     L’eventuale mutamento delle condizioni oggettive e soggettive dei concorrenti fra il momento dell’approvazione della graduatoria definitiva e quello dell’assegnazione non influisce sulla collocazione in graduatoria, ad eccezione del punteggio relativo alla nuova situazione abitativa di cui all’art. 8, lett. b), punti b 1), b 2), b 3) e condizione soggettiva di cui alla lett. a 4) e a 6), sempre che permangano i requisiti per l’assegnazione.

     Qualora il Comune accerti la perdita di alcuno dei requisiti o il mutamento delle condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, trasmette la relativa documentazione alla commissione per la formazione della graduatoria, e all’assegnatario, con lettera raccomandata, le risultanze degli accertamenti compiuti, assegnandogli un termine di gg. 15 per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.

     Decorso tale termine la commissione provvede all’esclusione del concorrente dalla graduatoria o al mutamento della posizione del richiedente nella graduatoria medesima.

     Il termine di cui ai commi precedenti è raddoppiato se si tratta di lavoratore emigrato all’estero.

 

     Art. 13. Assegnazione e standard dell’alloggio.

     L’assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto in base all’ordine della graduatoria definitiva è effettuata dal comune territorialmente competente.

     Ogni ente proprietario o gestore di alloggi cui si applicano le disposizioni della presente legge è tenuto a comunicare al Comune territorialmente competente l’elenco degli alloggi disponibili entro 8 giorni dalla data di disponibilità.

     Non possono essere assegnati alloggi la cui superficie relativa alla sola unità immobiliare determinata ai sensi dell’art. 13, 3° comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, rapportata al nucleo familiare, ecceda lo standard abitativo massimo, di cui al precedente art. 2, lett. c): per le giovani coppie lo standard applicabile per l’assegnazione è quello relativo ad un nucleo familiare composto da 3 o 4 persone.

     Il Comune, in presenza di assegnatari nel cui nucleo familiare sono presenti componenti che per condizioni di deficit psicomotorie, di età o di altra situazione di disagio individuata dall'Ente stesso, può, con provvedimento motivato, assegnare alloggi anche in deroga allo standard abitativo previsto dall'art. 2 lettera c).

     Sono ammesse assegnazioni in deroga qualora le caratteristiche dei nuclei familiari richiedenti in graduatoria e degli assegnatari interessati ad eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio congiunto del Comune e dell’ente gestore, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell’uso del patrimonio pubblico né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave connotazione di bisogno.

 

     Art. 14. Scelta e consegna degli alloggi.

     Il Sindaco comunica l’assegnazione agli aventi diritto con lettera raccomandata, fissando il giorno per la scelta dell’alloggio, presso il cantiere o presso il Comune di competenza.

     La scelta degli alloggi, nell’ambito di quelli da assegnare, è compiuta dagli assegnatari secondo l’ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria, nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo.

     La scelta dell’alloggio deve essere effettuata dall’assegnatario o da persona all’uopo delegata mediante atto con sottoscrizione autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

     In caso di ingiustificata mancata presentazione l’assegnatario decade dal diritto di scelta.

     I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare all’alloggio ad essi proposto soltanto per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Comune competente all’assegnazione.

     In caso di rinuncia non adeguatamente giustificata il Comune, con motivata deliberazione dell’organo competente, provvede alla dichiarazione di decadenza dall’assegnazione, previa diffida all’interessato ad accettare l’alloggio propostogli.

     In caso di rinuncia ritenuta giustificata dal Comune, l’interessato non perde il diritto all’assegnazione ed alla scelta degli alloggi che siano successivamente ultimati o, comunque, si rendano disponibili.

     L’ente gestore, sulla base del provvedimento emanato dal Sindaco, provvede alla convocazione, con lettera raccomandata, dell’assegnatario per la stipulazione del contratto e per la successiva consegna dell’alloggio.

     8-bis. L'obbligo di attestazione di prestazione energetica non si applica agli edifici di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione abitativa.

     L’alloggio dev’essere stabilmente occupato dall’assegnatario entro 30 giorni e, se si tratta di lavoratore emigrato all’estero, entro 60 giorni dalla data di consegna salvo proroga da concedersi dal Comune a seguito di motivata istanza.

     L’inosservanza dell’onere di cui sopra comporta la decadenza dall’assegnazione. La dichiarazione di decadenza, previa comunicazione all’assegnatario, mediante lettera raccomandata, del fatto che può giustificarla, con la fissazione di un termine non inferiore a dieci e non superiore a quindici giorni, per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, è pronunciata dal Sindaco del Comune interessato con propria ordinanza e comporta la risoluzione di diritto del contratto.

     I termini suindicati sono raddoppiati se si tratta di lavoratori emigrati all’estero.

     Al provvedimento del Sindaco si applicano i commi dodicesimo e seguenti dell’art. 11 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035.

     Nell'elenco delle disponibilità di cui al comma 2 del precedente art. 13, possono essere ricompresi anche gli alloggi che necessitano di interventi in quanto privi delle certificazioni di conformità ovvero di altri requisiti essenziali per la funzione abitativa. In tal caso, fermo restando che la relativa assegnazione è comunque subordinata all'attuazione degli interventi necessari, è consentito che a tali interventi provveda lo stesso assegnatario a proprie cure e spese, fino a un importo massimo corrispondente a dieci anni di canone minimo, nonché secondo i limiti dei costi e dei tempi standard preventivamente fissati dall'Ente proprietario o gestore. Per la spesa sostenuta è ammessa la compensazione sui canoni dovuti per un periodo comunque non eccedente i dieci anni per le assegnazioni definitive ovvero corrispondente alla durata della assegnazione provvisoria. Nella fase di esecuzione degli interventi, il concorrente che esercita l'opzione predetta assume la funzione di custode dell'alloggio fino all'assegnazione. Il mancato esercizio della stessa opzione equivale a rinuncia giustificata con salvezza dei diritti di cui al precedente comma 7.

 

     Art. 15. Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa.

     La Regione, anche su proposta dei Comuni interessati, può riservare un’aliquota, non superiore al 15% degli alloggi, e per i Comuni capoluogo sino ad un massimo del 30% degli alloggi, da assegnare annualmente per ciascun ambito territoriale, per calamità, sfratti, sistemazione di profughi e di rifugiati politici, trasferimento di appartenenti alle forze dell’ordine, od altre gravi particolari esigenze individuate dai Comuni. Allo stesso fine la riserva può essere disposta anche in misura eccedente il 15% per lo sgombero degli stabili di proprietà dello Stato, dei Comuni, delle Province e delle ATER o comunque di enti pubblici destinati alla demolizione ed al recupero sia per esigenze urbanistiche sia per necessità di risanamento edilizio, per il tempo necessario all’esecuzione dei lavori o quando trattasi di sistemazioni provvisorie per il limite temporale di cui al comma 3

     Per le autorizzazioni alle assegnazioni provvisorie il relativo provvedimento è assunto dalla Giunta regionale.

     Anche per le assegnazioni degli alloggi riservati devono sussistere i requisiti prescritti, salvo che non si tratti di sistemazione provvisoria che non può eccedere la durata di due anni.

     Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica i requisiti richiesti sono quelli per la permanenza.

     L’accertamento dei requisiti viene effettuato dalle commissioni di assegnazione, previa istruttoria da parte dei comuni interessati, sulla scorta delle domande e della documentazione prodotta dagli interessati.

     Non è ammessa alcuna forma di riserva al di fuori di quella prevista dalle presenti norme, salvo nel caso di dichiarazione di pubblica calamità.

     La riserva di alloggi a favore dei profughi prevista dall’art. 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è autorizzata dalla Giunta regionale, su proposta dei comuni, nell’ambito dell’aliquota del 15% stabilita al primo comma del presente articolo. Tale riserva non potrà eccedere il 15% del totale degli alloggi compresi nei nuovi programmi di intervento.

     La proposta dei comuni deve tener conto della consistenza delle domande in graduatoria presentate dai profughi in ciascun ambito di concorso in occasione di precedenti bandi generali e integrativi emanati dai comuni stessi, nonché di particolari eventuali esigenze che vengono segnalate dalle organizzazioni di profughi presenti nella Regione.

     Per la definizione della qualità di profugo si richiamano le disposizioni della citata legge n. 763 del 1981.

 

     Art. 16. Subentro nella domanda e nell’assegnazione.

     Il diritto di subentro nell'alloggio è consentito solo ai componenti del nucleo familiare presenti all'atto dell'assegnazione e che abbiano convissuto continuativamente con l'assegnatario sino al momento del decesso di quest'ultimo, purché in possesso dei requisiti di permanenza ed in regola con il pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori. Resta fermo il diritto di subentro nell'alloggio per coloro che, successivamente all'assegnazione, entrano a far parte del nucleo familiare per ampliamento dello stesso a seguito di nascita, adozione, matrimonio, unione civile, vincolo di parentela di primo grado (figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi), convivenza more uxorio con il titolare dell'assegnazione, persistente da almeno due anni o provvedimento dell'autorità giudiziaria.

     È altresì ammessa, previa autorizzazione dell’ente gestore, l’ospitalità temporanea di terze persone, per un periodo non superiore a due anni e prorogabile solo per un ulteriore biennio, qualora l’istanza dell’assegnatario scaturisca da obiettive esigenze di assistenza a tempo determinato o da altro giustificato motivo da valutarsi da parte dell’ente gestore.

     Tale ospitalità a titolo precario non ingenera alcun diritto al subentro e non comporta nessuna variazione di carattere generale.

     In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, l’ente gestore provvede all’eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice.

 

TITOLO II

Norme per la gestione della mobilità negli alloggi di edilizia residenziale pubblica

 

     Art. 17. Programmazione della mobilità.

     1. Ai fini dell'eliminazione delle condizioni di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli alloggi assoggettati alle norme della presente legge ai sensi dell'articolo 1, nonchè dei disagi abitativi di carattere sociale, l'ente gestore, d'intesa con il Comune, predispone biennalmente un programma di mobilità dell'utenza, da effettuarsi sia attraverso il cambio degli alloggi assegnati, sia mediante l'utilizzazione di quelli di risulta e di un'aliquota non superiore al 10% di quelli di nuova assegnazione. Sono comunque consentiti cambi consensuali per soddisfare le esigenze di cui sopra e previa autorizzazione dell'ente gestore.

     2. Il piano della mobilità è formato da una mobilità obbligatoria, che tiene conto delle necessità di utilizzo razionale degli alloggi al fine di eliminare le condizioni di sottoutilizzazione, sovraffollamento o disagio abitativo, nonchè da una mobilità volontaria in base alle richieste degli assegnatari.

     3. Il programma di mobilità obbligatoria viene formato, con frequenza almeno biennale, sulla base dei seguenti elementi:

     a) verifica dello stato d'uso e di affollamento degli alloggi cui si applica la seguente normativa, con conseguente individuazione delle situazioni di sovra/sotto affollamento secondo le classi di gravità in relazione alla composizione ed alle caratteristiche socio-economiche dei nuclei familiari.

     4. Il programma di mobilità volontaria viene formato, con frequenza almeno biennale, sulla base dei seguenti elementi:

     a) formazione di una graduatoria degli assegnatari aspiranti alla mobilità attraverso la pubblicazione periodica di appositi bandi da emanarsi a cura dell'ente gestore secondo scadenza e modalità definite d'intesa con il Comune, garantendo la diffusione nei confronti degli assegnatari.

 

     Art. 17 bis. (Piano di mobilità volontaria riservata)

     1. Al fine di evitare situazioni di disagio abitativo legate alla inidoneità delle abitazioni e degli immobili rispetto alle condizioni fisiche degli assegnatari, è istituito un piano di mobilità volontaria riservata a nuclei assegnatari in cui siano presenti persone non deambulanti, certificate ai sensi della normativa vigente, residenti in edifici sprovvisti di ascensore.

     2. Al piano di cui al comma 1 è destinata una quota di immobili non inferiore al 20 per cento di quelli previsti sulla base del comma 1 dell'articolo 17.

     3. Tale programma viene formato con cadenza almeno biennale dall'ente gestore, sulla base dei seguenti termini:

     a) formazione di una graduatoria riservata a nuclei assegnatari aspiranti alla mobilità in cui siano presenti persone non deambulanti, certificate ai sensi della normativa vigente, residenti in edifici privi di ascensore, attraverso la pubblicazione periodica di appositi bandi, da emanarsi, a cura dell'ente gestore secondo scadenza e modalità definite d'intesa con il Comune, garantendo la diffusione nei confronti degli assegnatari.

 

     Art. 18. Domande e criteri di mobilità.

     Le domande degli assegnatari richiedenti il cambio alloggio indirizzate all’ente gestore, corredate dalle motivazioni. della richiesta e dei dati anagrafici e reddituali del nucleo familiare, vengono valutate dalla commissione di cui al successivo art. 19 sulla base delle seguenti motivazioni indicate secondo l’ordine di priorità:

1) inidoneità oggettiva dell’alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita e di salute per la presenza nel nucleo familiare di componenti anziani, o di portatori di handicap o di persone comunque affette da gravi disturbi prevalentemente di natura motoria;

2) situazione di sovra/sotto affollamento rispetto allo standard abitativo secondo il livello derivante dal grado di scostamento esistente in eccedenza e in difetto;

3) esigenza di avvicinamento al luogo di lavoro, o di cura ed assistenza qualora trattasi di anziani o handicappati; la condizione di handicappato è quella prevista all’art. 8 punto a 5);

4) ulteriori motivazioni di rilevante gravità da valutarsi da parte della commissione.

 

     Art. 19. Commissione per la mobilità.

     La commissione, nominata dal Sindaco su designazione degli organismi competenti, ha sede presso ciascun Comune ed è così composta:

a) dal Sindaco o da un suo delegato;

b) da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dell’utenza;

c) da un rappresentante per ciascuno degli enti gestori interessati alla mobilità.

     La commissione è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato.

     Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la metà più uno dei componenti la commissione. In caso di parità prevale il voto del presidente.

     La commissione forma la graduatoria degli aspiranti al cambio di alloggio, stabilendo di criteri per la formazione della graduatoria stessa. In fase di prima applicazione è confermata la regolamentazione in vigore.

 

     Art. 20. Norme per la gestione della mobilità.

     Nell’attuazione del programma di mobilità deve essere favorita la scelta della zona di residenza da parte dell’assegnatario ovvero la permanenza nello stesso quartiere.

     In sede di prima applicazione della presente normativa viene data priorità all’accoglimento delle domande di cambio fondate su gravi motivi di salute, da soddisfarsi attraverso l’utilizzazione degli alloggi di risulta e di nuova costruzione. Deve, altresì, essere concessa priorità ai cambi-alloggio degli anziani disposti a liberare alloggi grandi per trasferirsi in quelli minimi.

     Per ciascun assegnatario è ammesso a norma un solo cambio nell’arco di cinque anni, salvo l’insorgere di situazioni gravi ed imprevedibili.

     Non possono essere eseguiti cambi-alloggio nei confronti degli assegnatari che abbiano perduto i requisiti previsti per la conservazione dell’assegnazione, né per coloro che abbiano violato le clausole contrattuali.

     Per il cambio-alloggio dev’essere di norma rispettato lo standard abitativo previsto per l’assegnazione.

     Gli alloggi di risulta e quelli di nuova costruzione destinati alla mobilità, se non utilizzati entro 30 giorni per il citato programma, vengono assegnati sulla base della graduatoria generale.

     L’alloggio è considerato gravemente sottoutilizzato qualora il numero delle persone conviventi nell’alloggio stesso sia inferiore di almeno due unità al numero dei vani utili.

     Ai fini della determinazione del requisito della convivenza si tiene conto, oltre che delle risultanze anagrafiche, delle condizioni di fatto esistenti da oltre due anni.

     Il programma di mobilità è comunicato agli interessati i quali, nei successivi 30 giorni, possono presentare opposizione al Sindaco del Comune il quale decide entro 60 giorni, sentita la commissione di cui all’art. 7.

     L’atto dell’ente gestore che dispone, in forza del programma di mobilità dell’utenza, il cambio obbligatorio ha valore di titolo esecutivo.

     In caso di spontanea accettazione del programma di mobilità, da parte degli assegnatari, l’ente gestore può disporre, in favore di coloro che versino in accertate difficoltà economiche e comunque inclusi nelle fasce di reddito previste ai punti 1 e 2 del successivo art. 25, l’erogazione di un contributo commisurato alle spese di trasloco e per i nuovi allacci.

     La mancata accettazione del cambio alloggio costituisce causa di decadenza dal titolo di assegnatario.

     I contributi vengono erogati nei limiti delle disponibilità del Fondo sociale previsto dal successivo art. 30.

     Oltre la mobilità programmata, su richiesta degli inquilini o su proposta del Comune, sono consentiti gli scambi consensuali tra assegnatari, previa l’autorizzazione dell’ente gestore, che verifica l’assenza di condizioni che ostano al mantenimento dell’alloggio.

 

TITOLO III

Norme per la fissazione dei canoni degli alloggi di E.R.P.

 

     Art. 21. Definizione del canone di locazione.

     Il canone di locazione degli alloggi indicati al precedente art. 1 è diretto a compensarne i costi di amministrazione, di gestione e di manutenzione, entro i limiti stabiliti annualmente dalla Regione ai sensi del 2° comma, art. 25, della legge 8 agosto 1977, n. 513, nonché a consentire il recupero di una parte delle risorse impegnate per la realizzazione degli alloggi stessi.

     Le entrate degli ATER costituite dai canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono assoggettate alle norme dell’art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

     I componenti del nucleo familiare sono obbligati in solido con l’assegnatario ai fini di quanto dovuto all’ente gestore per la conduzione dell’alloggio assegnato.

     Gli altri enti gestori sono tenuti ad evidenziare con particolari annotazioni le entrate relative alla quota destinata all’ammortamento del costo convenzionale a vano nonché alla destinazione che viene data a tali entrate a fini di reinvestimento per le finalità dell’edilizia residenziale pubblica. Gli stessi enti annualmente comunicano alla Regione, entro 60 giorni dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione del bilancio preventivo, i programmi relativi al reimpiego delle entrate di cui al comma precedente.

     Gli assegnatari sono, inoltre, tenuti a rimborsare integralmente all’ente gestore le spese dirette e indirette sostenute per i servizi ad essi prestati, nella misura fissata dall’ente in relazione al costo dei medesimi, secondo criteri di ripartizione correlati alla superficie degli alloggi o al numero di vani convenzionali.

 

     Art. 22. Elementi per la determinazione del canone.

     Per la determinazione del canone di locazione degli alloggi di cui all’art. 1 degli enti gestori tengono conto dei caratteri oggettivi degli alloggi e del reddito complessivo del nucleo familiare degli assegnatari.

     Il reddito complessivo del nucleo familiare degli assegnatari è determinato ai sensi del precedente art. 2, lett. f).

     In relazione ai caratteri oggettivi degli alloggi gli enti gestori definiscono il canone di locazione secondo le disposizioni di cui agli artt. dal 12 al 15, dal 17 al 24 della legge n. 392 del 1978, stabilendo in 3% del valore locativo dell’immobile locato il relativo tasso di rendimento. Ai soli fini del calcolo del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica disciplinati dalle norme della presente legge trova applicazione, la categoria catastale «Abitazione di tipo popolare» a cui corrisponde un coefficiente pari a 0,80.

 

     Art. 23. Classe demografica dei comuni.

     I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti sono assimilati a quelli di cui al coefficiente f) del citato art. 17 della legge n. 392 del 1978.

 

     Art. 24. Ubicazione.

     Per gli alloggi localizzati nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti il coefficiente di ubicazione è pari a 0,80.

 

     Art. 25. Calcolo del canone di locazione.

     1. Il canone di locazione degli alloggi E.R.P. è destinato a compensare i costi di gestione, compresi gli oneri fiscali, e a garantire la manutenzione ordinaria per la buona conservazione del patrimonio immobiliare. Eventuali eccedenze, al netto della fiscalità e degli oneri finanziari, sono destinate al miglioramento e allo sviluppo del patrimonio abitativo destinato ai servizi abitativi pubblici.

     2. Il canone di locazione è calcolato avendo a riferimento:

     a) il valore dell'immobile che tiene conto del costo di costruzione dell'edilizia pubblica, della dimensione e delle caratteristiche dell'alloggio, quali la classe demografica del comune, l'ubicazione, l'anno di costruzione o ristrutturazione, il livello di piano, lo stato di conservazione e manutenzione;

     b) la condizione economica del nucleo familiare assegnatario misurata in base all'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE).

     3. Con regolamento regionale da adottare entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente articolo, sono disciplinati le modalità di calcolo, i requisiti per la determinazione del canone, la progressività del canone di locazione al variare della condizione economica del nucleo familiare assegnatario, nonché il canone minimo di riferimento da applicarsi per i nuclei familiari in condizioni di indigenza.

     4. Con l'entrata in vigore del regolamento saranno adeguate le norme relative alla determinazione dei limiti di reddito per l'accesso e per la permanenza.

 

     Art. 26. Aggiornamento del canone di locazione.

     Il canone definito a norma dell’art. 25, comma 4 è aggiornato annualmente dall’ente gestore in ragione del 30% dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore della delibera C.I.P.E. del 13 marzo 1995.

 

     Art. 27. Collocazione nelle fasce di reddito.

     1. Gli assegnatari sono collocati nelle fasce di reddito di cui all’art. 25 sulla base della documentazione già prodotta entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Nei successivi 90 giorni gli enti gestori sono tenuti a comunicare agli assegnatari i nuovi canoni ed il relativo prospetto di determinazione.

     3. In caso di presentazione di documentazione inattendibile o di mancata presentazione della documentazione stessa, si applica, previa diffida, sino all’esito degli opportuni accertamenti fiscali, con la procedura di cui al precedente art. 10, il canone determinato ai sensi del precedente art. 25 punto 7.

     3 bis. Gli assegnatari che, per giustificati motivi, abbiano omesso di presentare la richiesta documentazione reddituale per uno o più anni possono presentarla successivamente e chiedere che il canone sia ricalcolato in base alla nuova documentazione prodotta. Per gli anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, gli assegnatari dovranno versare all’Ente gestore diritti nella misura di €. 100,00 per ogni anno oggetto di ricalcolo, mentre per gli anni precedenti a quello di entrata in vigore della presente legge, i diritti dovuti dagli assegnatari all’Ente gestore, per ogni anno di ricalcolo, sono determinati in €. 20,00 per ogni anno.

     4. I relativi conguagli, su iniziativa degli enti, possono essere rateizzati a tasso zero.

     5. L’aumento del canone di locazione conseguente all’applicazione della presente legge, con esclusione di quello derivante dall’applicazione di quanto disposto al punto 1 dell’art. 25, di entità superiore al 50% è dovuto a partire dal 1° gennaio 1998.

 

     Art. 28. Aggiornamento periodico del reddito.

     La situazione reddituale degli assegnatari è aggiornata biennalmente dagli enti gestori nei termini e secondo le modalità di cui al precedente art. 10.

     L’eventuale variazione della collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito e del canone di locazione ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è stata accertata la modificazione della situazione reddituale.

     Per accertata perdita di reddito dovuta a cause eccezionali quali: licenziamento, stato di vedovanza, morte di un percettore di reddito l’assegnatario o colui nei cui confronti sorge il diritto alla voltura del contratto può chiedere la revisione del canone di affitto con decorrenza dal mese successivo a quello della richiesta.

 

     Art. 29. Fondo sociale.

     È istituito nell'ambito regionale il Fondo Sociale per concorrere al pagamento del canone di locazione destinato agli assegnatari disoccupati o pensionati, il cui reddito annuale riferito all'intero nucleo familiare sia inferiore all'importo di una pensione minima INPS.

     Qualora il nucleo familiare sia composto di più di quattro persone, il limite di reddito viene elevato all'importo di due pensioni minime INPS.

     Tale fondo è altresì destinato a compensare le minori entrate degli enti gestori derivanti dalla disposizione di cui all’ultimo comma del precedente art. 25.

     Tale fondo viene alimentato dai canoni al netto delle spese percepiti dall’ente gestore per la locazione di immobili per uso diverso da quello di abitazione e da una percentuale del monte canoni che può essere fissata annualmente dalla Giunta regionale per ciascuno IACP in relazione alla verifica dell’andamento dei rispettivi bilanci.

     Il fondo viene altresì alimentato con finanziamenti regionali il cui ammontare e modalità d’erogazione saranno definiti con successiva legge regionale che stabilirà anche le modalità di accertamento delle condizioni che daranno diritto all’integrazione finanziaria.

     La Giunta regionale determina, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge di cui al precedente comma, le modalità di funzionamento del fondo.

 

     Art. 30. Morosità nel pagamento del canone.

     La morosità superiore a sei mesi nel pagamento del canone di locazione è causa di risoluzione del contratto, con conseguente decadenza dall’assegnazione pronunciata dall’ente gestore.

     La morosità superiore a sei mesi può essere tuttavia sanata, secondo le modalità ed i termini rimessi ad un apposito regolamento approvato dal gestore. Il mancato rispetto del piano di rientro della morosità, produce l'immediata decadenza dell'assegnazione, pronunciata dall'Ente.

     Non è causa di risoluzione del contratto la morosità dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia dell’assegnatario, qualora ne siano derivate l’impossibilità o la grave difficoltà, accertata dall’ente gestore, di effettuare il regolare pagamento del canone di locazione, in tal caso, al momento della sanatoria della morosità non è dovuta l’indennità di mora prevista dal successivo quinto comma.

     Tale impossibilità o grave difficoltà non può, comunque, valere per più di 12 mesi.

     In ogni caso è dovuta dagli assegnatari morosi un’indennità di mora per i canoni non corrisposti pari al tasso legale vigente.

     Tale disposizione trova applicazione nei confronti di coloro che si renderanno morosi dopo l’entrata in vigore della precedente legge. Il precedente stato di morosità resta disciplinato dalle norme all’epoca in vigore.

     Nei confronti degli assegnatari inadempienti per morosità gli enti gestori applicano le procedure previste dagli artt. 32 e 33 nonché dall’art. 386 del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165.

     In deroga a quanto previsto dal presente articolo, per gli assegnatari con redditi derivanti esclusivamente da pensioni e collocati nelle fasce di cui ai punti 1, 2, 3, 4 del precedente art. 25, l’indennità di mora decorre dal sessantunesimo giorno conseguente alla scadenza del termine utile per il pagamento del canone.

 

TITOLO IV

Norme per la regolamentazione delle autogestioni

 

     Art. 31. Alloggi soggetti ad autogestione dei servizi.

     Gli enti gestori favoriscono e promuovono l’autogestione da parte della utenza dei servizi accessori e degli spazi comuni, sulla base dei criteri indicati nel presente articolo, conformemente alle norme del Regolamento tipo già elaborato dalla Giunta regionale d’Abruzzo.

     Per gli alloggi di nuova costruzione o recuperati, il contratto di locazione prevede l’assunzione diretta della gestione dei servizi da parte degli assegnatari.

     Per gli alloggi già assegnati gli enti gestori realizzano il decentramento dell’attività di gestione dei servizi entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge.

     Fino al momento dell’effettivo funzionamento delle autogestioni gli assegnatari sono tenuti a rimborsare agli enti gestori i costi diretti ed indiretti dei servizi erogati - secondo acconti mensili e conguagli annuali - su rendiconto redatto dall’ente.

     Gli assegnatari che si rendono morosi verso l’autogestione sono considerati a tutti gli effetti inadempienti agli obblighi derivanti dal contratto di locazione.

     Si applicano, a tal fine, gli artt. 1260 e seguenti del codice civile.

     Al recupero del credito si provvede a norma degli artt. 32 e 33 del T.U. approvato con R.D. 28 aprile 1938, n. 1165.

     È fatto obbligo all’ente gestore, sulla base di intese con le rappresentanze sindacali degli assegnatari, estendere l’autogestione alla piccola manutenzione, accreditando agli organi dell’autogestione una parte non superiore al 30% della quota di canone, destinata alla manutenzione.

 

     Art. 32. Alloggi di amministrazione condominiale.

     È fatto divieto agli enti gestori di proseguire, o di iniziare, l’attività di amministrazione degli stabili integralmente o prevalentemente ceduti in proprietà. Dal momento della costituzione del condominio, cessa per gli assegnatari in proprietà l’obbligo di corrispondere all’ente gestore le quote per spese generali, di amministrazione e manutenzione, eccezion fatta per quelle afferenti al servizio di rendicontazione e di esazione delle rate di riscatto, la cui misura è autorizzata annualmente dalla Regione, su proposta dell’ente gestore.

     Le norme di cui al comma precedente si applicano, altresì, agli assegnatari in locazione con patto di futura vendita, che costituiscono un’autogestione disciplinata dalle norme del codice civile sul condominio.

     Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno diritto di voto, in luogo dell’ente gestore, per le delibere relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi a rimborso, ivi compreso il riscaldamento, che sono tenuti a versare direttamente all’amministratore.

 

TITOLO V

Annullamento, decadenza e procedimento di rilascio

 

     Art. 33. Annullamento dell’assegnazione.

     L’annullamento dell’assegnazione viene disposto con provvedimento del Sindaco del Comune competente nei seguenti casi:

a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell’assegnazione medesima;

b) per assegnazioni ottenute sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false.

     In presenza di tali condizioni, comunque accertate prima della consegna dell’alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il Sindaco, contestualmente alla comunicazione con lettera raccomandata all’assegnatario delle risultanze conseguenti gli accertamenti compiuti, assegna al medesimo il termine di 15 gg. per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, dandone contemporanea notizia all’ente gestore.

     I termini su indicati sono raddoppiati per i lavoratori emigrati all’estero, nel caso in cui trattasi di accertamenti effettuati prima della consegna dell’alloggio.

     Qualora, dall’esame dei documenti prodotti dall’assegnatario, non emergano elementi tali da modificare le condizioni accertate dal comune, il Sindaco pronuncia l’annullamento dell’assegnazione sentito il parere della commissione di assegnazione.

     Contestualmente alla pronuncia dell’annullamento il Sindaco provvede, a norma del secondo comma, art. 2 c.p.p., a trasmettere rapporto all’Autorità giudiziale competente.

     L’annullamento dell’assegnazione comporta, nel corso del rapporto di locazione, la risoluzione di diritto del contratto.

     Il provvedimento del Sindaco, che deve contenere il termine per il rilascio, non superiore a 60 giorni, costituisce ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 16 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, titolo esecutivo nei confronti dell’assegnatario e di chiunque occupi l’alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

     Nel caso in cui il procedimento venga definito prima della consegna degli alloggi, copia del provvedimento di annullamento viene trasmessa alla commissione di cui all’art. 7 ed all’ente gestore per i conseguenti provvedimenti in ordine all’aggiornamento della graduatoria.

 

     Art. 34. Decadenza dall’assegnazione.

     1. La decadenza dall’assegnazione è pronunciata dal Sindaco del Comune territorialmente competente nei casi in cui l’assegnatario:

a) abbia ceduto, in tutto o in parte l’alloggio assegnatogli;

b) non occupi stabilmente l’alloggio, salva preventiva autorizzazione dell’ente gestore giustificata da gravi motivi, o ne abbia modificato la destinazione d’uso;

b-bis) abbia messo in atto un allacciamento abusivo alle utenze elettriche, idriche, energetiche e telefoniche;

c) o altro componente del nucleo familiare o comunque coabitante abbia adibito l'alloggio e/o le zone limitrofe quali pertinenze di quest'ultimo ad una o più attività illecite, rilevate in flagranza di reato;

d) abbia perduto i requisiti prescritti per l’assegnazione, salvo quanto indicato alla successiva lett. e);

e) fruisca di un reddito annuo complessivo, riferito all'intero nucleo familiare, superiore al limite stabilito per la permanenza così come indicato dall'art. 35;

e bis) abbia acquistato, successivamente all'assegnazione, titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare pur se, in fase di avvio del procedimento di decadenza, abbia provveduto all'alienazione dei diritti suindicati;

e-ter) e/o uno dei componenti del suo nucleo familiare, successivamente all'assegnazione, abbia riportato condanne penali passate in giudicato per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3 bis e/o 380 del codice di procedura penale, dell'articolo 73, comma 5, del Testo Unico approvato con d.p.r. 309/1990, nonché per i reati di usura, favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi, riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite;

e-quater) abbia ospitato stabilmente presso l'alloggio uno o più soggetti colti in flagranza di reato, per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3-bis e/o 380 del codice di procedura penale, dell'articolo 73, comma 5, del Testo Unico approvato con d.p.r. 309/1990, nonché per i reati di usura, favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi, riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite;

e-quinquies) abbia riportato condanne, anche non definitive, ivi compresi i casi di patteggiamento ex articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dall'articolo 3-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonchè in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. In tal caso le altre persone conviventi non perdono il diritto di abitazione e subentrano nella titolarità del contratto;

e-sexies) abbia riportato denunce per inosservanza dell'obbligo dell'istruzione per i figli minori.

     2. La decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto. La condizione di cui alla lettera c) del comma precedente è esteso all'intero nucleo familiare.

     3. Per il procedimento si applicano le disposizioni previste dai commi secondo, terzo e quarto del precedente art. 33.

     4. Il provvedimento del Sindaco, che deve contenere il termine per il rilascio non superiore a 60 giorni, costituisce a norma dell'ultimo comma dell'art. 17 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, titolo esecutivo nei confronti dei soggetti di cui al precedente primo comma e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

     5. Il Sindaco può, tuttavia, concedere un termine non eccedente i sei mesi per il rilascio dell'immobile, fatta salva la gradualità indicata al successivo art. 35 per gli assegnatari nelle condizioni della lett. e) del presente articolo.

     5-bis. La condizione di cui alla lettera e-ter) del primo comma non si applica in caso di intervenuta riabilitazione.

 

     Art. 35. Modalità di decadenza in caso di superamento del reddito.

     La qualità di assegnatario è riconosciuta anche a colui che, nel corso del rapporto, superi il limite di reddito previsto per l’assegnazione di cui al punto f) del precedente art. 2, fino ad un massimo del 75% di tale limite, calcolato con le stesse modalità. Ai soli fini della determinazione del reddito per la decadenza non sono computabili i redditi derivanti da pensione sociale nonché i redditi non consolidati dei figli. Gli assegnatari con redditi superiori al limite stabilito ai sensi del precedente punto ricevono dall’ente gestore preavviso che la decadenza sarà pronunciata dopo due ulteriori accertamenti annuali consecutivi che documentino la stabilizzazione del reddito al di sopra del predetto limite.

     All'assegnatario che si trovi nelle condizioni di cui ai commi precedenti può essere data la facoltà di proseguire la locazione dell'alloggio stipulando con l'Ente Gestore un contratto a canone concordato.

 

     Art. 36. Occupazioni e cessioni illegali degli alloggi.

     1. Nei confronti di coloro che alla data del 15 aprile 2014 occupino senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica è consentita l'assegnazione dell'alloggio medesimo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 comma 3.

     1-bis. Nei confronti di coloro che alla data del 31 ottobre 2019 occupino senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica è consentita l'assegnazione dell'alloggio medesimo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13, comma 3.

     2. La relativa richiesta, corredata di idonea documentazione probatoria, deve essere formulata al Sindaco del Comune nel quale l’alloggio è ubicato ed all’ente gestore dell’alloggio stesso.

     3. L'ammontare dei canoni da recuperare è rateizzabile a tasso legale per un periodo di ammortamento non superiore a due anni. All'estinzione del debito avrà luogo la stipula del contratto di locazione tra l'assegnatario e l'Ente gestore ed il Comune provvederà ad emettere il relativo provvedimento di assegnazione il cui effetto retroagisce alla data di inizio dell’effettiva occupazione e comunque alla data non anteriore al 1° gennaio 2000. Nel periodo di ammortamento è dovuto il canone determinato ai sensi della legge regionale all'epoca vigente.

     4. L'assegnazione è subordinata:

a) al protrarsi dell'occupazione dello stesso nucleo familiare, per almeno un mese anteriore alla data del 31 ottobre 2019;

b) all’accertamento del possesso da parte degli occupanti dei requisiti descritti dall’art. 2 della L.R. n. 55 del 1986 e successive modificazioni ed integrazioni; a tale accertamento - alla data di effettiva occupazione - provvede la competente commissione di cui all’art. 7 della L.R. n. 55 del 1986 e successive modificazioni ed integrazioni, previa istruttoria del Comune territorialmente competente;

c) al recupero dei canoni arretrati da parte degli enti gestori riferiti al periodo di occupazione senza titolo del richiedente la sanatoria.

d) alla verifica della persistenza dei requisiti, in applicazione, per quanto compatibile, delle disposizioni di cui all'art. 12, L.R. n. 96 del 1996. Per quanto attiene alla verifica delle condizioni reddituali del nucleo familiare, la stessa si intende soddisfatta se l'ammontare dei redditi, calcolati ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 96 del 1996, risulta inferiore al limite stabilito per la perdita dello status di assegnatario.

     5. Dalla data del parere favorevole emesso dalla Commissione assegnazione alloggi, l'Ente gestore, su segnalazione del Comune, applicherà il canone sociale in base all'art. 25 della L.R. 96/1996 con effetto dalla data di inizio dell'effettiva occupazione e comunque alla data non anteriore al 1° gennaio 2000. Nel caso di non accoglimento della richiesta di sanatoria, l'Ente gestore provvederà al recupero delle somme a conguaglio applicando il canone di locazione relativo al periodo dell'occupazione abusiva.

     6. Non sono sanabili le occupazioni senza titolo relativi ad alloggi E.R.P ottenute con violenza o in violazione della legge penale e quelle effettuate successivamente ad atti deliberativi di assegnazione da parte degli organi competenti.

     7. Il provvedimento di assegnazione è adottato dal Sindaco del Comune nel quale è situato l’alloggio, anche in deroga all’art. 13 della legge n. 55 del 1986 e successive modificazioni, in caso di sottoutilizzazione dell’alloggio l’assegnatario è inserito d’ufficio nella graduatoria della mobilità obbligatoria.

     8. Per le occupazioni per le quali non è consentita la sanatoria l’ente gestore competente per territorio dispone, con proprio atto, il rilascio degli alloggi occupati senza titolo.

     9. Il provvedimento di assegnazione retroagisce al momento della effettiva occupazione e comunque a data non anteriore al 1° gennaio 2000.

     10. A tal fine diffida preventivamente, con lettera raccomandata, l’occupante senza titolo idoneo a rilasciare l’alloggio entro quindici giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.

     11. L’atto dell’ente gestore, che deve contenere il termine per il rilascio non eccedente i trenta giorni, costituisce a norma del 3° comma art. 18 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, titolo esecutivo nei confronti dei soggetti di cui al precedente 1° comma e non è soggetto a graduatoria o proroghe.

     12 Sono fatte salve le disposizioni dell’art. 53 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive integrazioni e modificazioni.

     13. Successivamente all’entrata in vigore della presente legge all’accertamento dei requisiti previsti dal precedente comma 3, provvede la commissione di cui all’art. 7 della presente legge.

     13-bis. Nel caso di alloggi occupati senza titolo, gli Enti gestori provvedono:

     a) ad intimare agli occupanti il rilascio degli alloggi;

     b) a sporgere denuncia o querela ai sensi dell'articolo 633 del Codice penale.

     13-ter. L'atto di intimazione al rilascio dell'alloggio costituisce titolo esecutivo nei confronti degli occupanti, contiene il relativo termine, non soggetto a graduazioni e proroghe.

     13-quater. L'assegnatario in locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa il quale, al di fuori dei casi previsti dalla legge, cede in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, l'alloggio medesimo, decade dall'assegnazione ed è punito con la sanzione amministrativa da 45 mila euro a 65 mila euro. Tale soggetto è escluso, altresì, dalle assegnazioni di altri alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa o comunque fruenti di contributo dello Stato o di altri enti pubblici nonchè da altre provvidenze disposte dalla Regione e dai comuni a sostegno dell'accesso alle abitazioni in locazione.

     13-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 13-quater si applicano anche a chi fruisce dell'alloggio ceduto ed a chiunque occupi un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa senza titolo, fermo restando l'obbligo di rilasciarlo entro il termine fissato dal competente ente gestore.

     13-sexies. Le sanzioni di cui al comma 13-quater vengono ridotte dell'80 per cento qualora l'occupante senza titolo riconsegni all'ente gestore l'alloggio entro sessanta giorni dalla richiesta di consegna da parte dell'ente.

 

     Art. 36 bis. (Disciplina della somministrazione dei servizi di utenze nelle occupazioni illegali non sanabili)

     1. La somministrazione dei servizi di utenze nelle occupazioni illegali non sanabili di alloggi ERP è disciplinata dall'articolo 5 del d.l. 28 marzo 2014 n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.

     2. Al fine di agevolare le società erogatrici nell'adempimento di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5 del d.l. 47/2014, in relazione al divieto di allacciamento ai pubblici servizi per coloro che occupano abusivamente un alloggio ERP senza titolo, le ATER ed i Comuni interessati pubblicano sul proprio sito istituzionale l'elenco degli alloggi ERP oggetto di occupazioni illegali non sanabili.

     3. In caso di impossibilità di allacciamento dei servizi di energia elettrica, di gas e di servizi idrici, ai sensi del presente articolo, trova applicazione quanto disposto dall'articolo 26 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) per il venir meno delle condizioni igienico-sanitarie, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-quater dell'articolo 5 del d.l. 47/2014.

 

TITOLO VI

Norme transitorie e finali

 

     Art. 37. Norme transitorie.

     Le commissioni per la formazione delle graduatorie sono nominate entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge ed entrano in funzione ad avvenuto espletamento, da parte delle commissioni già costituite ai sensi dell’art. 7 della L.R. 11 settembre 1986, n. 55, delle graduatorie in corso di formulazione alla data della nomina e, comunque, non oltre due mesi dalla nomina stessa.

     In caso di ritardo nell’espletamento delle graduatorie in corso si applicano i commi 17 e 18 dell’art. 7 della presente legge.

     Successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge tutti i bandi di concorso sono emanati secondo le norme contenute nel Titolo I, che esplicano interamente la loro efficacia ancorché non siano state ancora nominate le commissioni previste dal precedente art. 7.

 

     Art. 38. Abrogazione.

     La presente legge disciplina, in sostituzione della L.R. 11 settembre 1986, n. 55, della L.R. 29 giugno 1988, n. 52 e della L.R. 11 gennaio 1990, n. 2, l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e la determinazione dei relativi canoni.

     Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con le norme della presente legge.

 

     Art. 39. Urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 2 marzo 2020, n. 8.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 29 gennaio 2021, n. 9, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 29 gennaio 2021, n. 9, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.