§ 4.4.124 – L.R. 29 novembre 1999, n. 122.
Disciplina degli interventi in materia di educazione ambientale.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:29/11/1999
Numero:122


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Art. 2.  Oggetto.
Art. 3.  Finalità, obiettivi e strumenti.
Art. 3 bis.  Consulta regionale per l’educazione ambientale.
Art. 3 ter.  Consulta provinciale per l’educazione ambientale.
Art. 4.  Istituzione, composizione e funzioni.
Art. 5.  Nomina dei componenti e insediamento del Comitato.
Art. 6.  Durata e disciplina organizzativa e funzionale del Comitato.
Art. 7.  Definizione e predisposizione del programma.
Art. 8.  Articolazione del Sistema Regionale per l'educazione ambientale.
Art. 9.  Rete Regionale di Centri di Educazione ambientale.
Art. 10.  I Centri di educazione ambientale di interesse regionale.
Art. 11.  Rete Regionale di Servizi per l'educazione ambientale.
Art. 12.  L'Ufficio Regionale per l'educazione ambientale.
Art. 13.  Norma finanziaria.
Art. 14.  Urgenza.


§ 4.4.124 – L.R. 29 novembre 1999, n. 122. [1]

Disciplina degli interventi in materia di educazione ambientale.

(B.U. 15 dicembre 1999, n. 49).

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Ambito di applicazione.

     1. La presente legge, in attuazione degli artt. 3 e 4 dello Statuto Regionale e del D.P.R. 616/77, disciplina gli interventi della Regione Abruzzo in materia di educazione ambientale.

 

     Art. 2. Oggetto.

     1. La Regione Abruzzo persegue la tutela, la valorizzazione e la promozione delle risorse naturali e storico - culturali presenti sul territorio come obiettivi primari e fondamentali della propria politica economica e ambientale, ispirata ai principi dello sviluppo sostenibile e consapevole; a tale scopo ritiene il sistema formativo ed informativo regionale, nel settore ambientale complessivamente considerato, un ambito strategico da sostenere con azioni coordinate e con adeguati investimenti.

     2. Con il presente dispositivo - in aderenza a quanto previsto dalla legge 349/86, dalla legge 394/91, dal protocollo d'intesa tra Ministero dell'Ambiente e Ministero della Pubblica Istruzione sottoscritto il 6 febbraio 1996, dalle LL.RR. 8/96, 64/98 e 81/98, la Regione Abruzzo intende sviluppare le condizioni e creare gli strumenti per la promozione ed il sostegno delle attività di educazione ambientale nell'ambito del sistema formativo e informativo regionale.

 

     Art. 3. Finalità, obiettivi e strumenti.

     1. Le finalità attuative della presente legge sono:

     a) promuovere la cultura della tutela e della valorizzazione delle risorse ambientali;

     b) collaborare alla raccolta e alla diffusione di dati e informazioni sullo stato dell'ambiente della Regione, favorendone l'accesso e l'acquisizione da parte dei cittadini;

     c) favorire un approccio sistemico dei cittadini alla conoscenza del proprio territorio, delle relative risorse e delle tematiche ambientali di riferimento globale; di promuovere comportamenti individuali e sociali atti a favorire una gestione dell'ambiente e delle relative risorse ispirata ai principi della sostenibilità.

     2. Al fine di perseguire le suddette finalità, la Regione intende:

     a) avviare, sviluppare, coordinare e sostenere in modo continuativo, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, attività di educazione ambientale, attraverso un proprio programma regionale di interventi;

     b) costituire, organizzare, coordinare e sostenere un Sistema Regionale di Strutture e Servizi per l'educazione ambientale;

     c) favorire e promuovere la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione dei soggetti che operano nel campo dell'educazione ambientale;

     d) promuovere e valorizzare l'educazione ambientale attraverso un rapporto di collaborazione con enti locali territoriali, enti gestori di aree protette e con agenzie informative e formative pubbliche o private;

     e) favorire il coordinamento funzionale tra le strutture pubbliche e la loro collaborazione con soggetti privati ed associazioni;

     f) provvedere ad un raccordo funzionale con le attività svolte dall'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (ARTA) nell'ambito dell'area formazione, informazione e Servizio Informativo Regionale Ambientale (SIRA) di cui all'art. 16 della L.R. 64/98;

     g) favorire l'integrazione con le agenzie scolastiche pubbliche o private di ogni ordine e grado.

     3. La Regione persegue i seguenti obiettivi attraverso:

     a) le Consulte regionali e provinciali per l’educazione ambientale;

     b) il Comitato regionale per l’educazione ambientale;

     c) il programma regionale per l’educazione ambientale;

     d) il sistema regionale per l’educazione ambientale. [2]

     3 bis. Le Province partecipano ai suddetti obiettivi mediante piani provinciali annuali, per la qualificazione del sistema provinciale di educazione ambientale, in armonia con gli indirizzi stabiliti dal Comitato regionale per l’educazione ambientale, sentito il parere della Consulta provinciale per l’educazione ambientale [3].

 

TITOLO II

Gli organismi territoriali per l’educazione ambientale [4]

 

     Art. 3 bis. Consulta regionale per l’educazione ambientale. [5]

     1. Al fine di favorire la partecipazione programmatica in materia di educazione ambientale è istituita la Consulta regionale per l’educazione ambientale.

     2. La Consulta regionale per l’educazione ambientale è costituita da:

     a) l’Assessore regionale ai Parchi, Territorio, Ambiente ed Energia o da un suo delegato;

     b) l’Assessore regionale alla Formazione Professionale e all’Istruzione o da un loro delegato;

     c) gli Assessori provinciali all’Ambiente o da loro delegati;

     d) un rappresentante per ognuna delle associazioni ANCI, UNCEM, UPA;

     e) un rappresentante dei Parchi Regionali e Nazionali con sede regionale;

     f) un rappresentante per ognuna delle Università presenti sul territorio abruzzese;

     g) un rappresentante della Sovrintendenza Scolastica regionale.

     3. La Consulta è presieduta dall’Assessore regionale ai Parchi, Territorio, Ambiente ed Energia o da un suo delegato.

     4. La segreteria organizzativa del Comitato è assicurata dalla Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia della Regione Abruzzo.

     5. La Consulta regionale per l’educazione ambientale:

     a) formula annualmente indirizzi ed orientamenti per lo sviluppo del sistema regionale e raccomandazioni per lo sviluppo dei sistemi provinciali;

     b) prospetta annualmente criteri per la valutazione dello stato di sviluppo del sistema e degli interventi di educazione ambientale realizzati su scala regionale e provinciale, che confluiranno nel rapporto annuale sullo stato dell’educazione ambientale in Abruzzo.

 

     Art. 3 ter. Consulta provinciale per l’educazione ambientale. [6]

     1. La Consulta provinciale per l’educazione ambientale persegue i fini di cui all’art. 4, comma 1 a livello provinciale, onde consentirne la più efficace capillarizzazione.

     2. La Consulta provinciale per l’educazione ambientale è costituita da:

     a) gli Assessori provinciali all’Ambiente, all’Istruzione ed alla Formazione;

     b) il referente per l’educazione ambientale del Dipartimento ARTA provinciale;

     c) un rappresentante dell’ANCI;

     d) un rappresentante per ogni Centro di educazione ambientale accreditato;

     e) un rappresentante nominato dal Dirigente scolastico regionale;

     f) un rappresentante indicato dalle Università operanti sul territorio provinciale;

     g) dai rappresentanti dei parchi e aree protette esistenti nel territorio provinciale;

     h) dai rappresentanti dei musei di interesse ambientale esistenti nel territorio provinciale.

     3. La Consulta è presieduta dall’Assessore provinciale all’Ambiente.

     4. La Consulta provinciale per l’educazione ambientale:

     a) ricerca modalità, autonomamente individuate, ma armonizzate a livello regionale, atte a garantire la qualità dei progetti e la partecipazione al sistema provinciale da parte di tutti i soggetti interessati;

     b) ricerca modalità di monitoraggio e correzione in itinere delle attività e di valutazione dei risultati ottenuti, armonizzate con quelle attuate a livello regionale;

     c) assicura l’attenzione alla valorizzazione delle risorse umane, alla costruzione di un clima comunicativo e relazionale, alla collaborazione interistituzionale e intersettoriale.

 

     Art. 4. Istituzione, composizione e funzioni.

     1. Al fine dell'attuazione della presente legge, è istituito, presso la Giunta regionale, Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, il Comitato Regionale per l'educazione ambientale.

     2. Il Comitato è presieduto dal Direttore della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia o da un suo delegato, o suo delegato, ed è composto da [7]:

     a) un rappresentante dell'Agenzia Regionale di Tutela dell'Ambiente;

     b) un rappresentante dell'Ufficio Parchi e Riserve della Regione;

     [c) un rappresentante dell'Unione delle Province d'Abruzzo;] [8]

     d) un rappresentante della Sovrintendenza Scolastica Regionale;

     e) un rappresentante dei Parchi Regionali e Nazionali con sede regionale;

     f) 4 esperti, di cui 1 indicato dall’UPA, scelti tra operatori di comprovata esperienza, maturata in strutture pubbliche o private nel settore dell'educazione ambientale [9];

     f bis) il rappresentante della Regione Abruzzo al tavolo tecnico permanente Stato – Regioni costituito per l’espletamento delle attività istruttorie in materia di informazione, formazione ed educazione ambientale – INFEA – ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 [10].

     3. Le funzioni di segreteria tecnica sono svolte da un dipendente del Settore competente, con nomina contestuale a quella dei componenti il Comitato stesso.

     4. Il Comitato esercita le seguenti funzioni:

     a) formula proposte al fine della predisposizione del Programma Regionale di educazione ambientale;

     b) esprime parere sul Programma Regionale al fine dell'approvazione da parte della Giunta;

     c) esprime parere in merito al Sistema Regionale di Strutture e Servizi, negli ambiti definiti agli artt. 10 e 11 del presente dispositivo;

     d) promuove, al fine di acquisire ogni utile elemento di valutazione in ordine all'espressione dei pareri richiesti, la consultazione dei soggetti interessati;

     e) verifica l'andamento e i risultati del Programma Regionale ed esprime al Settore competente le proprie valutazioni e proposte.

 

     Art. 5. Nomina dei componenti e insediamento del Comitato.

     1. Entro i 30 giorni successivi alla data di pubblicazione sul B.U.R.A. della presente legge, ovvero nei 30 giorni che precedono la scadenza del mandato del Comitato, il Settore competente invia agli organismi di cui al precedente art. 4, comma 2, richiesta di designazione dei propri rappresentanti. Entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, gli organismi suddetti ne comunicano gli estremi al Settore competente.

     2. La designazione degli esperti di cui all'art. 4, comma 2, lettera f), è effettuata contestualmente alla designazione dei rappresentanti di cui al precedente comma, mediante Delibera di Giunta Regionale, su proposta del Componente la Giunta preposto al Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia.

     3. Nei successivi 20 giorni il Presidente della Giunta Regionale provvede, con proprio atto, alla nomina di tutti i componenti del Comitato.

 

     Art. 6. Durata e disciplina organizzativa e funzionale del Comitato.

     1. Il Comitato ha durata triennale; allo scadere del mandato, si provvede a nuova nomina dei componenti il Comitato, secondo i tempi e le procedure di cui alla presente legge.

     2. Il Comitato adotta le proprie decisioni a maggioranza: in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.

     3. L'attività del Comitato è normata da apposito regolamento, redatto dallo stesso entro due mesi dal suo insediamento.

     4. Ai componenti del Comitato sono corrisposte le indennità stabilite dall'art. 1 della L.R. 120/96.

TITOLO III

Programma regionale per l'educazione ambientale

 

     Art. 7. Definizione e predisposizione del programma.

     1. Il programma regionale:

     a) è lo strumento programmatico di riferimento e di raccordo della Regione in materia di educazione ambientale;

     b) è rivolto alla Comunità regionale, contiene le linee generali e le strategie di promozione nel settore dell'educazione ambientale e definisce gli obiettivi prioritari degli interventi;

     c) individua le fonti di finanziamento e prevede i criteri e le modalità di impiego delle risorse;

     d) è attuato attraverso il Sistema regionale di strutture e Servizi per l'educazione ambientale, con il contributo di soggetti diversi, pubblici o privati;

     e) è approvato dalla Giunta, su proposta del Componente preposto al Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, sentito il parere del Comitato;

     f) ha durata triennale e si articola in piani annuali di attuazione.

     2. Entro i 90 giorni successivi alla data di pubblicazione sul B.U.R.A della presente legge, ovvero nei 60 giorni che precedono la scadenza del programma, il Settore competente predispone la bozza del nuovo programma.

     3. Nei successivi 60 giorni il programma è approvato dalla Giunta regionale con proprio atto.

TITOLO IV

Il sistema regionale per l'educazione ambientale

 

     Art. 8. Articolazione del Sistema Regionale per l'educazione ambientale.

     1. Il Sistema Regionale per l'educazione ambientale è costituito da un complesso di strutture e servizi pubblici o privati, conformi alle strategie ed agli obiettivi del Programma Regionale.

     2. Il Sistema Regionale è articolato in:

     - Rete Regionale di Centri di educazione ambientale;

     - Rete Regionale di Servizi per l'educazione ambientale.

 

     Art. 9. Rete Regionale di Centri di Educazione ambientale.

     1. La Regione Abruzzo, in linea con le indicazioni del Tavolo Tecnico INFEA recepite dalla Conferenza Stato Regioni, promuove e coordina la Rete Regionale dei Centri di educazione ambientale, costituita da un insieme di strutture permanenti, localizzate ed operanti in ambito regionale, riconosciute dalla Regione, con proprio atto, di interesse regionale [11].

     2. Per Centri di educazione ambientale si intendono quelle strutture, pubbliche o private, che, in aderenza ai principi ispiratori dello sviluppo sostenibile ed ai criteri di applicazione dell'Agenda 21, svolgono attività e forniscono servizi finalizzati al conseguimento, da parte degli utenti, di migliori conoscenze e competenze in campo ambientale, nonché all'assunzione di comportamenti responsabili nei confronti delle risorse naturali. In particolare, i Centri di educazione ambientale:

     a) realizzano progetti di educazione ambientale attraverso esperienze significative sul campo e curano la promozione di attività didattiche e di ricerca, con particolare riferimento ai contesti territoriali in cui sono inseriti;

     b) sviluppano un'offerta di servizi di documentazione e diffusione delle informazioni e forniscono assistenza e formazione agli enti ed agli operatori del settore.

 

     Art. 10. I Centri di educazione ambientale di interesse regionale.

     1. Al fine di pervenire progressivamente ad un'efficiente configurazione gestionale e funzionale della Rete Regionale dei Centri di educazione ambientale, sono di seguito definiti i requisiti in base ai quali la Giunta regionale, con proprio atto, sentito il parere del Comitato Regionale, riconosce i Centri di educazione ambientale localizzati ed operanti nella Regione quali Centri di educazione ambientale di interesse regionale.

     2. E' definita Centro di educazione ambientale di interesse regionale quella struttura che svolga, nel settore considerato:

     a) attività continuative di educazione ambientale, in linea con le indicazioni del programma regionale;

     b) attività di documentazione e diffusione delle informazioni e di assistenza e formazione agli enti ed agli operatori del settore, con particolare riferimento al mondo della scuola;

     e che sia dotata di:

     c) personale espressamente dedicato alla gestione della struttura;

     d) una sala di accoglienza per un numero minimo di 25 persone;

     e) un archivio aperto all'utenza con: biblioteca, emeroteca, videoteca, mediateca;

     f) mezzi multimediali per la produzione e la riproduzione di suoni e immagini;

     g) laboratori didattici;

     h) spazi espositivi.

     La Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all’art. 4, può, con proprio provvedimento, prevedere elementi di dettaglio dei suddetti requisiti [12].

     3. Gli Enti gestori dei Centri di educazione ambientale possono presentare domanda di riconoscimento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 30 giugno di ogni anno; le domande dovranno essere inviate al Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia della Regione Abruzzo.

     4. L'elenco dei Centri di educazione ambientale di interesse regionale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ed è aggiornato periodicamente.

     5. I Centri di educazione ambientale riconosciuti trasmettono al Settore competente, entro il 31 Gennaio di ogni anno, una relazione sulle attività svolte e sulle dotazioni della struttura.

     6. La riscontrata mancanza dei requisiti sostanziali di cui al presente articolo, comporta la revoca del riconoscimento.

 

     Art. 11. Rete Regionale di Servizi per l'educazione ambientale.

     1. La Regione, allo scopo di favorire l'accesso e lo scambio di informazioni e di esperienze riferite al settore dell'educazione ambientale, sentito il Comitato Regionale, promuove:

     a) sportelli ambientali, che rappresentano terminali periferici informativi rivolti agli utenti;

     b) un bollettino regionale di supporto editoriale alle attività;

     c) pubblicazioni dedicate, ovvero quaderni tematici di approfondimento, finalizzati anche alla stesura periodica di relazioni sullo stato dell'ambiente;

     d) un archivio regionale, per la documentazione delle esperienze;

     e) una conferenza regionale, ovvero forum di discussione, come momenti di incontro e di confronto tra tutti i soggetti operanti nel settore dell'educazione ambientale.

     2. La Regione, sentito il parere del Comitato Regionale, sostiene altresì servizi di educazione ambientale o attività ad essa connesse, promossi da soggetti diversi, pubblici o privati.

 

     Art. 12. L'Ufficio Regionale per l'educazione ambientale. [13]

     Per gli adempimenti di cui alla presente legge è istituito, con funzioni di struttura regionale di coordinamento, presso la Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia - Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, l'Ufficio per l'educazione ambientale.

TITOLO V

Disposizioni finali

 

     Art. 13. Norma finanziaria.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1999 in £. 200.000.000 (duecentomilioni), si provvede mediante utilizzazione di quota parte dello stanziamento iscritto al pertinente Cap. 292210 denominato: "Fondo regionale per gli interventi di prevenzione dagli inquinamenti e risanamento ambientali - L.R. 28.11.1996, n. 112, L.R. 64/98 e 80/98" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio in corso.

 

     Art. 14. Urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Per effetto dell’art. 10 della L.R. 9 agosto 2006, n. 27, ovunque nel testo della presente legge ricorrano le parole “Settore ecologia e tutela ambientale” o “Assessorato Politiche dello Sviluppo Compatibile e della Tutela Ambientale”, queste sono state sostituite con “Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia”.

[2] Comma così sostituito dall’art. 10 della L.R. 9 agosto 2006, n. 27.

[3] Comma aggiunto dall’art. 10 della L.R. 9 agosto 2006, n. 27.

[4] Rubrica così sostituita dall’art. 10 della L.R. 9 agosto 2006, n. 27.

[5] Articolo inserito dall’art. 10 della L.R. 9 agosto 2006, n. 27.

[6] Articolo inserito dall’art. 10 della L.R. 9 agosto 2006, n. 27.

[7] Alinea così modificato dall’art. 10 della L.R. 9 agosto 2006, n. 27.

[8] Lettera abrogata dall’art. 10 della L.R. 9 agosto 2006, n. 27.

[9] Lettera così modificata dall’art. 10 della L.R. 9 agosto 2006, n. 27.

[10] Lettera aggiunta dall’art. 10 della L.R. 9 agosto 2006, n. 27.

[11] Comma così modificato dall’art. 10 della L.R. 9 agosto 2006, n. 27.

[12] Capoverso aggiunto dall’art. 10 della L.R. 9 agosto 2006, n. 27.

[13] Articolo così modificato dall’art. 10 della L.R. 9 agosto 2006, n. 27.