Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 13/12/2004 |
Numero: | 45 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Campo di applicazione e competenze della Regione, delle Province e dei Comuni |
Art. 3. Definizioni. |
Art. 4. Competenze della Regione. |
Art. 5. Piano provinciale di localizzazione dell’emittenza radio e televisiva. |
Art. 6. Catasto regionale degli impianti per l’emittenza radio e televisiva. |
Art. 7. Impianti per l’emittenza radio e televisiva e divieto di localizzazione. |
Art. 8. Pianificazione comunale. |
Art. 9. Funzione dei Comuni. |
Art. 10. Risanamenti degli impianti per l’emittenza radio e televisiva. |
Art. 11. Autorizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile. |
Art. 12. Divieto di localizzazione degli impianti fissi per la telefonia mobile. |
Art. 13. Risanamenti degli impianti fissi di telefonia mobile. |
Art. 14. Catasto degli impianti fissi esistenti di telefonia mobile. |
Art. 15. Impianti mobili di telefonia mobile. |
Art. 16. Impianti per la trasmissione e la distribuzione dell’energia elettrica. |
Art. 17. Risanamenti degli impianti di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica. |
Art. 18. Censimento e catasto delle linee e degli impianti elettrici. |
Art. 19. Vigilanza. |
Art. 20. Sanzioni. |
Art. 21. Norma transitoria. |
Art. 22. Partecipazione al procedimento amministrativo. |
Art. 23. Intese e accordi. |
Art. 24. Comitato tecnico provinciale per l’emittenza radio e televisiva. |
Art. 25. Autorizzazioni. |
Art. 26. Contributi regionali. |
Art. 27. Abrogazione. |
Art. 28. Norma finanziaria. |
§ 4.4.173 - L.R. 13 dicembre 2004, n. 45.
Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico.
(B.U. 17 dicembre 2004, n. 39 Bis).
CAPO I
FINALITÀ
Art. 1. Finalità.
1. La Regione Abruzzo detta norme a tutela della salute della popolazione dagli effetti della esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e a salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico, coordinandole con le scelte della pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto del principio di precauzione sancito dall’art. 174, paragrafo 2, del Trattato istitutivo dell’Unione Europea, dei principi dettati dall’articolo 8 della
Art. 2. Campo di applicazione e competenze della Regione, delle Province e dei Comuni [2].
1. La presente legge disciplina:
a) l’esercizio delle funzioni relative alla individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti radioelettrici compresi gli impianti per la telefonia mobile la cui stabilità sia assicurata con infissione o appoggio al suolo, i radar e gli impianti per la radiodiffusione [3];
b) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti che possono comportare l’esposizione della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz; tali modalità devono tener conto delle situazioni di rischio preesistenti [4];
c) la trasmissione e la distribuzione dell’energia elettrica con tensione non superiore a 150 KV [5].
1 bis. La Regione prescrive ed incentiva i gestori all’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili sul mercato. [6]
2. Per garantire una corretta localizzazione degli impianti e per un ordinato sviluppo degli stessi gli impianti di emissione devono essere accorpati su un unico traliccio [7].
3. La Regione stabilisce le modalità per il risanamento degli impianti già esistenti al fine del graduale raggiungimento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, previsti dalle norme statali vigenti. Il risarcimento viene effettuato con onere a carico dei titolari degli impianti [8].
4. Gli apparati dei radioamatori regolati dal
5. Le Province e i Comuni nell’esercizio delle loro competenze e della pianificazione territoriale ed urbanistica e nel rispetto dei principi relativi alla tutela della salute pubblica, dell’ambiente e del paesaggio, perseguono obiettivi di qualità al fine di minimizzare l’esposizione delle popolazioni ai campi elettromagnetici [10].
6. Agli apparati del Ministero degli Interni, delle Forze Armate, della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale e della Polizia Municipale, nonché della Protezione civile e dei Servizi di emergenza sanitaria si applicano le norme del decreto previsto dall’art. 4, comma 2, lett. a) della
6 bis. La Regione ed il Comune realizzano e gestiscono rispettivamente un Catasto regionale ed un Catasto comunale, non solo di tutti gli impianti-sorgente ma anche delle zone interessate dalla presenza di detti impianti, assicurando così un controllo effettivo sull’intero territorio rilevando anche i livelli di campo [11].
6 ter. La Regione concorre insieme agli altri enti locali ad approfondire le conoscenze scientifiche relative agli effetti per la salute, in particolare quelli a lungo termine, derivanti dall’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici [12].
Art. 3. Definizioni.
1. Agli effetti della presente legge valgono le seguenti definizioni
a) impianti radioelettrici: uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia;
b) impianto fisso per radiodiffusione: la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica;
c) impianto per la telefonia mobile: la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;
d) impianti per la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica: l’insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione.
e) fascia di rispetto: la fascia di territorio a sinistra e a destra della proiezione dell’asse centrale dell’impianto per la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica su di un piano orizzontale di riferimento, in cui i campi elettrici e magnetici, superano il valore limite fissato.
Art. 4. Competenze della Regione.
1. La Regione, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità indipendenti e tenuto conto dei principi relativi alla tutela della salute pubblica e degli strumenti della pianificazione territoriale, paesaggistica ed ambientale, stabilisce:
a) l’esercizio delle funzioni relative all’individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per la telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione nel rispetto del
b) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti in conformità a criteri di semplificazione amministrativa, tenendo conto dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici preesistenti;
c) l’individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui all’articolo 1;
d) la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 KV con la previsione di fasce di rispetto attuate secondo i parametri fissati dallo Stato e dell’obbligo di segnalarle;
e) la definizione delle competenze che spettano alle province ed ai comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla
f) il concorso all’approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti per la salute, in particolare quelli a lungo termine, derivanti dall’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
g) la realizzazione e la gestione, in coordinamento con il catasto nazionale, di cui all’articolo 4, comma l, lettera c), della
CAPO II
IMPIANTI FISSI PER L’EMITTENZA RADIO E TELEVISIVA
Art. 5. Piano provinciale di localizzazione dell’emittenza radio e televisiva.
1. La Provincia si dota di un Piano provinciale di localizzazione dell’emittenza radio e televisiva in coerenza con il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiotelevisive e nel rispetto dei limiti e dei valori di cui al
2. Il Piano è adottato entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge e approvato con le procedure previste per il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) dalla legislazione regionale vigente. Detto Piano può essere contenuto nel PTCP.
3. Sino all’attuazione delle previsioni del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora, il Piano provinciale, per garantire la fruizione del servizio da parte dei cittadini e fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione per la tutela della salute, può motivatamente e temporaneamente prevedere la permanenza degli impianti radio nelle aree di cui al comma 1 dell’art. 3.
Art. 6. Catasto regionale degli impianti per l’emittenza radio e televisiva.
1. E’ istituito, in coordinamento con il catasto nazionale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c) della
2. Il catasto é gestito dall’ ARTA che, sulla base dei dati raccolti, provvede alla sua tenuta ed aggiornamento.
3. L’ARTA impiega le informazioni, acquisite nell’ambito dell’attività istruttoria, nonché le comunicazioni dei titolari e dei comuni, per la compilazione del catasto.
4. Il catasto regionale contiene la mappa degli impianti presenti sul territorio regionale, il relativo archivio informatizzato dei dati tecnici ed anagrafici degli impianti nonché di quelli topografici riferiti ad apposite cartografie.
5. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il regolamento con cui sono definiti i criteri e le modalità per la gestione del catasto, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
6. Ai fini della formazione e della gestione del catasto, i gestori degli impianti forniscono all’ARTA, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la mappa completa degli impianti corredata dalle caratteristiche tecniche necessarie per la valutazione dei campi elettromagnetici.
7. Non possono essere autorizzati nuovi impianti ai gestori che non abbiano provveduto agli adempimenti di cui al comma 6.
Art. 7. Impianti per l’emittenza radio e televisiva e divieto di localizzazione.
1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i criteri per la individuazione delle aree nelle quali è consentita l’installazione degli impianti fissi radioelettrici e di radiodiffusione nonché i criteri per la costruzione dei medesimi, nel rispetto della normativa statale vigente [13].
2. La Giunta nella definizione dei criteri di cui al comma l tiene conto delle tipologie di impianto e delle potenze erogate, delle condizioni iniziali di irraggiamento dell’energia elettromagnetica e dei relativi livelli di esposizione nonché dell’incidenza degli impianti su aree di particolare intensità abitativa, asili, scuole, ospedali o case di cura e residenze per anziani;
3. [La Giunta con proprio atto adottato nel rispetto della normativa statale in materia di tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana stabilisce che:
a) è vietata la localizzazione di impianti per l’emittenza radio e televisiva in ambiti classificati, dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, come territorio di pianificazione territoriale e urbanistica a prevalente funzione residenziale, servizi collettivi, attività produttive o turistico ricettive;
b) è vietato agli strumenti urbanistici di prevedere la collocazione di insediamenti a prevalente destinazione residenziale o a servizi collettivi in una fascia di rispetto non inferiore a mt 1000, misurata a partire dalla perimetrazione dell’area individuata per la collocazione di impianti e reti di comunicazione e telecomunicazione;
c) è vietata la localizzazione degli impianti nei parchi urbani, in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche e sportive nonché nelle zone parco e nelle riserve naturali] [14].
Art. 8. Pianificazione comunale.
1. I Comuni, con le procedure previste per la localizzazione delle opere pubbliche, adeguano la pianificazione urbanistica comunale ai Piani provinciali di cui all’art. 4, ai sensi della legislazione regionale vigente in materia.
2. Il Comune acquisisce o, se del caso, occupa d’urgenza ed espropria le aree a tal fine individuate dalla pianificazione urbanistica assegnandole in diritto di superficie ai gestori degli impianti, ai sensi dell’art. 4 della
3. I Comuni possono, comunque, adottare uno specifico regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
3 bis. In aggiunta alle aree sensibili individuate al comma 2 dell’art. 7, i Comuni possono altresì individuare beni culturali ed ambientali, tutelati ai sensi del
4. I Comuni provvedono a realizzare un catasto degli impianti installati i cui dati devono essere immediatamente disponibili a tutti i soggetti interessati alla disciplina per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione o alla modifica degli stessi ed a coloro che esercitano le funzioni di vigilanza e controllo.
Art. 9. Funzione dei Comuni.
1. Il Comune, acquisito il parere dell’Agenzia regionale per la tutela ambientale (ARTA) e dell’Azienda sanitaria locale (ASL) con le modalità previste dagli artt. 7 e 20 della LR 64/98, autorizza l’installazione degli impianti per l’emittenza radio e televisiva nel rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici individuati dal
2. Il Comune, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, fissa il termine del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione in conformità con le procedure dello sportello unico di cui all’art. 25.
3. Prima dell’approvazione del Piano provinciale di localizzazione dell’emittenza radio e televisiva comunale e del conseguente recepimento dello stesso nella pianificazione urbanistica comunale, il Comune autorizza l’impianto su parere favorevole del Comitato tecnico provinciale per l’emittenza radio e televisiva di cui all’art. 24.
4. Con atto della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli elaborati tecnici che i gestori degli impianti presentano per il rilascio dell’autorizzazione tra cui rientra la dichiarazione della potenza massima fornita al sistema irradiante e sono definiti i criteri per la determinazione delle spese di istruttoria a carico degli stessi.
Art. 10. Risanamenti degli impianti per l’emittenza radio e televisiva.
1. La Regione adotta, su proposta dei soggetti gestori e sentiti i comuni interessati, un Piano di risanamento al fine di adeguare gli impianti esistenti per l’emittenza radio e televisiva alle norme della presente legge. L’adeguamento è realizzato con i Piani di risanamento che prevedono la riconduzione a conformità nel rispetto dei limiti di esposizione di cui agli artt. 3 e 4 del
2. I gestori di impianti esistenti entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge richiedono l’autorizzazione di cui al comma 1 dell’art. 9 ovvero presentano il Piano di risanamento contenente modalità e tempi di riconduzione a conformità dell’impianto.
3. Per la delocalizzazione degli impianti i gestori presentano al Comune, entro sei mesi dall’approvazione del Piano di cui all’art. 5, specifici Piani di risanamento con le modalità e i tempi di intervento.
4. I Piani di risanamento di cui ai commi 2 e 3 sono approvati dal Comune sentita la Provincia interessata e acquisito il parere dell’ARTA e dell’ASL con le modalità previste dagli artt. 7 e 20 della LR 64/98. Gli interventi contenuti in detti Piani possono essere dichiarati di pubblico interesse, urgenti e indifferibili. L’approvazione del Piano di risanamento ricomprende l’autorizzazione di cui al comma 2 dell’art. 9.
5. La delocalizzazione è effettuata nelle areepreviste dal Piano provinciale di localizzazione dell’emittenza radio e televisiva. La delocalizzazione è completata entro sei mesi dall’approvazione del Piano di risanamento.
6. Il gestore dà comunicazione al Comune, entro trenta giorni dalla loro realizzazione, dell’avvenuta realizzazione degli interventi di adeguamento ai limiti di esposizione fissati dalla presente legge. L’adeguamento ai limiti è effettuato in ogni caso entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge.
CAPO III
IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE
Art. 11. Autorizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile.
1. Il Comune nel P.R.G. o nella variante allo strumento urbanistico definisce i siti tecnologici dove saranno localizzate o delocalizzate le antenne per la telefonia mobile rispondendo a criteri di funzionalità delle reti e dei servizi. Il Comune predispone apposito regolamento che contenga le disposizioni in materia al fine di ottimizzare, tenuto conto della morfologia del territorio, la localizzazione degli impianti di cui trattasi. Al fine di favorire una corretta applicazione da parte dei gestori delle norme contenute nel regolamento, in particolar modo relativamente alla scelta dei siti tra quelli individuati nel P.R.G., il Comune mette a disposizione degli stessi le informazioni contenute nello strumento di pianificazione ed eventualmente favorisce l’individuazione di soluzioni alternative rispetto a quelle inizialmente prospettate dal gestore.
Il Comune rilascia le autorizzazioni a seguito della presentazione da parte dei gestori di rete per telefonia mobile del Programma annuale delle installazioni fisse da realizzare sulla base del P.R.G. Il Programma è corredato dalla localizzazione degli apparati e dalla documentazione tecnica per la valutazione dei campi elettromagnetici redatta ai sensi del comma 8 [16].
2. Il Comune con le modalità previste dal proprio regolamento di cui al comma 1, dà notizia alla cittadinanza dell’avvenuta presentazione del programma fissando un termine per la presentazione delle osservazioni da parte dei titolari di interessi pubblici o privati nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dall’installazione dell’impianto [17].
3. Il Comune, acquisito il parere dell’ARTA e dell’ASL con le modalità previste dalla LR 64/98, autorizza l’installazione degli impianti previsti nel Programma o parte di essi nel rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici individuati agli articoli 3 e 4 del
4. L’autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dalla presentazione del Programma e contiene le deduzioni in ordine alle osservazioni presentate dai soggetti di cui al comma 3.
5. In casi particolari singole installazioni di impianti fissi di telefonia mobile possono essere autorizzate nel rispetto delle procedure di informazione di cui al comma 2 e con le modalità di cui al comma 3. Il Comune entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge fissa il termine del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione delle singole installazioni in conformità con le procedure dello sportello unico di cui all’art. 25.
6. Al fine di ridurre l’impatto ambientale nonché di favorire una razionale distribuzione degli impianti fissi di telefonia mobile, il riordino delle installazioni esistenti e l’utilizzo delle medesime strutture impiantistiche esistenti nella realizzazione di reti indipendenti, il Comune assume idonee iniziative di coordinamento delle richieste di autorizzazione dei diversi gestori, subordinando a questi obiettivi anche il rilascio delle medesime.
7. Non possono essere autorizzati nuovi impianti di gestori che non abbiano provveduto all’adempimento di cui al comma 1 dell’art. 13 nel termine ivi previsto.
8. La Giunta regionale con proprio atto, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, individua gli elaborati tecnici che i gestori degli impianti sono tenuti a presentare per il rilascio dell’autorizzazione tra i quali rientra la dichiarazione della potenza massima fornita al sistema irradiante e definisce i criteri per la determinazione delle spese di istruttoria a carico degli stessi.
8 bis. Il rilascio delle autorizzazioni per le richieste in corso, anche ove sia stato già espresso parere favorevole in merito, è sospeso a condizione che non siano ancora iniziati i lavori [18].
Art. 12. Divieto di localizzazione degli impianti fissi per la telefonia mobile.
1. La Giunta regionale con proprio atto, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce che le localizzazioni di nuovi impianti per la telefonia mobile sono vietate in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche, nelle zone parco e nelle riserve naturali.
2. La localizzazione di nuovi impianti in prossimità delle aree di cui al comma 1 avviene perseguendo obiettivi di qualità, previsti dalle norme statali vigenti, che minimizzano l’esposizione ai campi elettromagnetici in tali aree.
3. Anche per gli impianti fissi di telefonia mobile vigono le condizioni generali previste all’art. 7.
Art. 13. Risanamenti degli impianti fissi di telefonia mobile.
1. Gli impianti esistenti di telefonia mobile che non rispettano le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 sono ricondotti a conformità ovvero sono delocalizzati. Tale adeguamento è effettuato entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i gestori di impianti presentano al Comune il Programma degli interventi di risanamento contenente le modalità ed i tempi di attuazione.
3. Gli interventi di delocalizzazione sono autorizzati dal Comune su parere dell’ARTA e dell’ASL con le modalità di cui al comma 3 dell’art. 10.
4. Dell’avvenuta realizzazione degli interventi di adeguamento ai limiti di esposizione fissati dalla presente legge il gestore dà comunicazione al Comune entro trenta giorni dalla loro realizzazione.
5. I titolari di rete di telefonia mobile forniscono al Comune ed all’ARTA, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la mappa completa dei siti e degli impianti esistenti con la documentazione tecnica necessaria per la valutazione dei campi elettromagnetici anche per la realizzazione del catasto comunale di cui all’articolo 8 della presente legge.
Art. 14. Catasto degli impianti fissi esistenti di telefonia mobile.
1. I gestori di reti di telefonia mobile entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge forniscono alle Amministrazioni comunali la mappa completa degli impianti fissi corredata delle caratteristiche tecniche necessarie per la valutazione dei campi elettromagnetici.
2. Entro sei mesi dal termine di cui al comma 1, l’ARTA valuta il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente per gli impianti fissi di telefonia mobile per i quali detta valutazione non sia intervenuta in sede di autorizzazione.
Art. 15. Impianti mobili di telefonia mobile.
1. Degli impianti mobili di telefonia mobile è data comunicazione al Comune quarantacinque giorni prima della loro collocazione. La comunicazione è corredata del parere favorevole dell’ARTA e dell’ASL. Il Comune nei successivi trenta giorni dalla comunicazione può chiedere al gestore una diversa localizzazione.
2. L’atto della Giunta di cui al comma 8 dell’art. 10 individua i contenuti della comunicazione, i criteri per la determinazione delle spese di istruttoria a carico del gestore nonché il tempo massimo di collocamento dell’impianto.
3. Gli impianti di cui al presente articolo sono tenuti al rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici di cui agli articoli 3 e 4 del
CAPO IV
IMPIANTI PER LA TRASMISSIONE E LA DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA
Art. 16. Impianti per la trasmissione e la distribuzione dell’energia elettrica.
1. I Comuni definiscono negli strumenti urbanistici ed in coerenza con quanto previsto nel PTCP, specifici corridoi per la localizzazione delle linee ed impianti elettrici con tensione non superiore a 150 KV anche con riferimento ai programmi di sviluppo delle reti di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli Enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica presentano, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, alle province e ai Comuni territorialmente interessati i rispettivi programmi di sviluppo. Gli aggiornamenti dei programmi devono essere presentati entro il 31 gennaio di ogni anno.
3. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente e nel rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 recante la fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti, con proprio atto definisce [19]:
a) i criteri e le modalità per l’individuazione dell’ampiezza dei corridoi tenuto conto delle particolari situazioni territoriali e in relazione alla tensione delle linee ed impianti elettrici anche ai fini di quanto previsto dagli artt. 42 e 46 della LR 11/99 e dalla LR 66/90 e successive modificazioni e integrazioni;
b) le modalità di consultazione degli enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica.
4. Gli strumenti urbanistici assicurano con riferimento agli impianti di cui al comma 1 che si realizzi il perseguimento di quanto previsto dagli artt. 3 e 4 del D.P.C.M. 8 luglio 2003 recante la fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti. Il perseguimento del valore di qualità deve essere realizzato attraverso gli strumenti urbanistici sia per le nuove costruzioni nei confronti delle linee e degli impianti esistenti sia per i nuovi impianti nei confronti delle costruzioni esistenti [20].
5. Nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali e regionali, nonché dagli strumenti territoriali e urbanistici a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici ed ambientali, il parere favorevole della Regione può essere rilasciato anche a condizione che nel territorio vincolato l’elettrodotto, o porzione di esso, corra in cavo sotterraneo e siano previste, in fase di progettazione, particolari misure onde evitare danni irreparabili ai valori paesaggistici ed ambientali [21].
6. La Giunta regionale definisce i casi di sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale degli impianti di elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 KV.
Art. 17. Risanamenti degli impianti di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica.
1. In attuazione dell’art. 30 del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, gli enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica con linee ed impianti elettrici di tensione sino a 150 KV presentano alla Provincia, per gli impianti che non rispettano i valori limite fissati dalla normativa statale vigente, un Piano di risanamento con le procedure di cui al presente articolo ed entro i tempi di adeguamento della normativa statale.
2. Il Piano di risanamento con le priorità d’intervento è approvato dalla Provincia acquisito il parere del Comune interessato nonché dell’ARTA e dell’ASL. Gli interventi contenuti nel Piano sono dichiarati di pubblico interesse, urgenti e indifferibili.
3. Nel caso in cui le opere di risanamento interessino il territorio di due o più province, il Piano di risanamento è presentato alla Provincia nel cui territorio si sviluppa la porzione maggiore dell’impianto ed è approvato acquisita l’intesa delle province interessate.
4. L’approvazione del Piano contiene l’autorizzazione prevista per l’installazione di nuovi impianti.
5. L’ente gestore della rete di trasmissione di energia elettrica per le reti con tensione superiore a 150 KV attiva la procedura di risanamento con le modalità previste dall’art. 9 della
6. In attuazione delle finalità della presente legge possono presentare le proposte di risanamento e le relative richieste di finanziamento alla Regione gli esercenti degli elettrodotti e, anche in alternativa agli stessi, le Amministrazioni comunali interessate, ogni cittadino singolo o associato, le associazioni dei consumatori, le associazioni per la ricerca contro i tumori e le neoplasie di ogni genere, i comitati per la tutela dai campi elettromagnetici, le associazioni ambientaliste.
7. [In caso di delocalizzazione, l’autorizzazione per gli impianti è concessa ad almeno 500 mt dai centri abitati, perimetrali ai sensi del Nuovo Codice della strada, dalle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali e regionali, dalle aree destinate dagli strumenti urbanistici ad insediamenti produttivi, turistico-ricettivi, scolastici e sanitari] [22].
8. Gli interventi previsti nel piano sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili comparabili ad interventi di riqualificazione urbana.
Art. 18. Censimento e catasto delle linee e degli impianti elettrici.
1. I Comuni, con le procedure previste per la localizzazione delle opere pubbliche, adeguano la pianificazione urbanistica individuando prioritariamente le fasce di rispetto di cui al comma 4 dell’art. 16. Con tale adeguamento individuano, altresì, le linee e gli impianti in esercizio che rispettano gli obiettivi di qualità di cui all’art. 4 del D.P.C.M. 8 luglio 2003, recante la fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti sulla base delle comunicazioni degli enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. L’elenco delle linee ed impianti individuati ai sensi del presente comma è inviato alla Provincia [23].
2. E’ istituito presso la Provincia il catasto delle linee e degli impianti elettrici con tensione uguale o superiore a 15.000 volt.
3. Gli enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge forniscono alle Amministrazioni provinciali la mappa completa dello sviluppo delle reti di distribuzione di cui al comma 2.
4. L’ARTA, entro un anno dal termine della presentazione della documentazione, valuta il rispetto della normativa vigente dando priorità ai luoghi destinati all’infanzia.
CAPO V
VIGILANZA E SANZIONI
Art. 19. Vigilanza.
1. L’attività di vigilanza e controllo per le tipologie di impianti previste dalla presente legge è esercitata dai soggetti titolari della funzione amministrativa del rilascio dell’autorizzazione avvalendosi dell’ARTA e dell’ASL.
2. La medesima Autorità è competente per l’irrogazione ed introito delle sanzioni di cui all’art. 20.
3. I controlli hanno cadenza annuale e sono finalizzati a garantire:
a. il rispetto dei limiti di esposizione e delle misure di precauzione;
b. l’attuazione, da parte dei soggetti obbligati, dei piani di risanamento previsti dall’articolo 13;
c. il mantenimento dei parametri tecnici dell’impianto, dichiarati dal gestore.
4. Il personale incaricato dei controlli previsti dal presente articolo, può accedere agli impianti che costituiscono fonte di emissioni elettromagnetiche e richiede i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l’espletamento delle proprie funzioni.
Art. 20. Sanzioni.
1. Fatte salve le sanzioni di competenza dello Stato, disciplinate dall’art. 15 della
CAPO VI
NORME TRANSITORIE
Art. 21. Norma transitoria.
1. Gli elettrodotti in corrispondenza dei luoghi individuati al comma 4 dell’art. 16, già autorizzati, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora state completate le procedure d’appalto, sono soggetti alle disposizioni urbanistiche della presente legge. A tal fine i soggetti titolari dell’autorizzazione sono tenuti a presentare adeguata documentazione idonea a comprovarne il rispetto. L’efficacia delle autorizzazioni già rilasciate è sospesa sino al pronunciamento della Provincia.
2. Sino all’adeguamento degli strumenti urbanistici alle disposizioni di cui all’art. 16 e comunque entro e non oltre tre anni dell’entrata in vigore della presente legge, i Comuni rilasciano le concessioni edilizie nel rispetto dei criteri e delle modalità per l’individuazione dell’ampiezza dei corridoi contenuti nella direttiva di cui all’art. 16 della presente legge, previo parere dell’ARTA e della ASL.
CAPO VII
NORME FINALI E FINANZIARIE
Art. 22. Partecipazione al procedimento amministrativo.
1. Ai procedimenti di definizione dei tracciati degli impianti di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica, nonché ai procedimenti ed approvazione dei piani di risanamento di cui all’articolo 17, si applicano le disposizioni di cui al capo III della
Art. 23. Intese e accordi.
1. La Regione favorisce, tramite accordi volontari, la realizzazione degli obiettivi di qualità, prevedendo per gli stessi, nel rispetto della normativa vigente, procedure amministrative semplificate e risorse finanziarie per cofinanziare interventi la cui soluzione è ritenuta urgente ed abbia una particolare rilevanza pubblica.
2. La Regione e gli Enti locali favoriscono la ricerca, lo sviluppo e l’applicazione di tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni degli impianti ovvero realizzare sistemi di monitoraggio continuo sulle sorgenti. A tal fine possono promuovere con i soggetti gestori degli impianti intese ed accordi di programma.
Art. 24. Comitato tecnico provinciale per l’emittenza radio e televisiva.
1. E’ istituito presso le Province un Comitato tecnico per l’emittenza radio e televisiva composto dal Presidente della provincia o un suo delegato, da quattro esperti nominati dalla Provincia di cui uno segnalato dall’ARTA e da un rappresentante o un esperto nominato dal Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM). Il comitato è integrato da due esperti di cui uno indicato dalle associazioni delle emittenti radiotelevisive e l’altro dalle associazioni a tutela dei consumatori.
2. Il Comitato esprime parere sulle autorizzazioni di cui all’art. 9, comma 4, e collabora con la provincia per la predisposizione del Piano di cui all’art. 5.
Art. 25. Autorizzazioni.
1. Le domande relative alle autorizzazioni previste agli articoli 9 e 11 della presente legge sono presentate allo sportello unico per le attività produttive di cui al
2. Le autorizzazioni di cui agli articoli 9 e 11 della presente legge sono contenute nella concessione edilizia laddove prevista.
Art. 26. Contributi regionali.
1. La Regione per agevolare l’attuazione dei Piani di risanamento di cui all’art. 10, può concedere un contributo ai gestori degli impianti nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela della salute, dell’ambiente o occupazionali e con esclusivo riferimento alle emittenti locali.
2. L’approvazione da parte del Comune del Piano costituisce presupposto necessario per l’ammissione al contributo.
3. La Regione determina i criteri per la valutazione dei progetti, per la definizione delle spese ammissibili, per la concessione e la erogazione dei contributi, nonché le modalità di revoca.
4. Al regime di aiuto previsto dal presente articolo si applica il regime di aiuti di minima entità, così come disciplinato dalla normativa comunitaria vigente.
Art. 27. Abrogazione.
1. Tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge, in particolare la
Art. 28. Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’art. 26 si fa fronte mediante l’istituzione di apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che viene dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di bilancio, ai sensi dell’art. 10 della
[1] Comma così modificato dall’art. 1 della
[2] Rubrica così modificata dall’art. 2 della
[3] Lettera così modificata dall’art. 2 della
[4] Lettera così modificata dall’art. 2 della
[5] Lettera così modificata dall’art. 2 della
[6] Comma inserito dall’art. 2 della
[7] Comma così modificato dall’art. 2 della
[8] Comma così modificato dall’art. 2 della
[9] Comma così modificato dall’art. 2 della
[10] Comma così modificato dall’art. 2 della
[11] Comma aggiunto dall’art. 2 della
[12] Comma aggiunto dall’art. 2 della
[13] Comma così modificato dall’art. 68 della
[14] Comma soppresso dall’art. 68 della
[15] Comma inserito dall’art. 3 della
[16] Comma così sostituito dall’art. 4 della
[17] Comma così sostituito dall’art. 4 della
[18] Comma aggiunto dall’art. 4 della
[19] Alinea così modificato dall’art. 5 della
[20] Comma così modificato dall’art. 5 della
[21] Comma così modificato dall’art. 5 della
[22] Comma abrogato dall’art. 6 della
[23] Comma così modificato dall’art. 7 della