§ 5.3.15 - Legge Provinciale 16 luglio 1990, n. 22.
Norme concernenti l'inquadramento nel ruolo unico del personale provinciale del personale contemplato dall'articolo 10 della legge [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 assistenza scolastica e istruzione
Data:16/07/1990
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Criteri e modalità per l'inquadramento previsto all'articolo 10 della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6.
Art. 2.  Decorrenza dell'inquadramento nel ruolo unico del personale provinciale del personale in servizio presso la Sovrintendenza scolastica provinciale.
Art. 3.  Inquadramento in base alle mansioni svolte
Art. 4.  Commissione per l'inquadramento.
Art. 5.  Trasformazione posti d'organico.
Art. 6.  Trattamento di quiescenza e di previdenza.
Art. 7.  Copertura degli oneri.
Art. 8.  Trattamento economico di missione degli autisti degli autisti rimessa provinciale.
Art. 9.  Modifiche alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, concernente «Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento».
Art. 10.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.


§ 5.3.15 - Legge Provinciale 16 luglio 1990, n. 22.

Norme concernenti l'inquadramento nel ruolo unico del personale provinciale del personale contemplato dall'articolo 10 della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6, concernente "Organizzazione amministrativa provinciale in materia di istruzione".

(B.U. 24 luglio 1990, n. 34).

 

Art. 1. Criteri e modalità per l'inquadramento previsto all'articolo 10 della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6.

     1. La corrispondenza di cui all'articolo 10, comma 1 della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6 è definita nella tabella di equiparazione costituente l'allegato A alla presente legge. Il personale docente indicato alla lettera c) della medesima tabella viene collocato, nell'ambito del livello funzionale-retributivo di inquadramento, in profilo professionale amministrativo.

     2. La determinazione del trattamento economico di cui all'articolo 10, comma 2 della medesima legge provinciale spettante al personale alla data dell'inquadramento nel ruolo della Provincia, avviene mediante ricostruzione della posizione giuridico-economica in base alla normativa stabilita per il corrispondente personale provinciale, con l'osservanza dei seguenti criteri:

     a) ai fini dell'applicazione degli articoli 15 e 14, comma 1, della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2, si considera l'effettivo servizio di ruolo e quello riconosciuto agli effetti giuridico-economici nella qualifica o carriera di appartenenza; la progressione economica nei livelli funzionali-retributivi, conferiti in base a detta normativa, avviene con le stesse decorrenze stabilite nei medesimi articoli 15 e 14, comma 3;

     b) il servizio non di ruolo prestato nella amministrazione statale di provenienza fino al 31 dicembre 1987, non riconosciuto agli effetti giuridici e non rientrante nella fattispecie contemplata dall'ottavo comma dell'articolo 7 della legge provinciale 29 dicembre 1981, n. 25, si valuta, in relazione al periodo prestato, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 8, commi 1 e 2, della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 17 o dall'articolo 18, commi 1 e 2, della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2, con riferimento al livello funzionale-retributivo corrispondente alla qualifica o carriera ove detto servizio è stato parzialmente riconosciuto, ai fini economici, dalla stessa amministrazione;

     c) i benefici di cui all'articolo 20, comma 1 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2, come interpretato dall'articolo 53 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6 operano anche nei confronti del personale inquadrato in qualifica funzionale superiore a decorrere dal 1° gennaio 1978.

     3. Il comma 2 dell'articolo 20 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2 è abrogato dalla data di entrata in vigore della stessa legge.

 

     Art. 2. Decorrenza dell'inquadramento nel ruolo unico del personale provinciale del personale in servizio presso la Sovrintendenza scolastica provinciale.

     1. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 10 e 15 della legge 28 agosto 1989, n. 6 nonchè quanto stabilito dal precedente articolo 1, l'inquadramento nel ruolo unico provinciale del personale contemplato dall'articolo 16, comma 1, lettere a) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 in servizio presso la Sovrintendenza scolastica (già Provveditorato agli studi di Trento) decorrere, agli effetti giuridici ed economici, dalla data di entrata in vigore di detta legge provinciale.

 

     Art. 3. Inquadramento in base alle mansioni svolte [1].

     1. Il personale assegnato alla data di entrata in vigore della presente legge alla sovrintendenza scolastica (già provveditorato agli studi di Trento) che, alla data di entrata in vigore della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, abbia effettivamente svolto, presso il medesimo provveditorato o presso gli uffici dell'amministrazione scolastica statale, per un periodo continuativo non inferiore a quattro anni ed in modo esclusivo o prevalente, le mansioni proprie di un profilo professionale diverso da quello spettante in base alla tabella di corrispondenza di cui al comma 4, può essere inquadrato, a domanda, previo parere favorevole della commissione di cui all'articolo 4, nel profilo professionale corrispondente alle mansioni effettivamente espletate.

     2. Ai fini dell'eventuale inquadramento nell'8° livello funzionale- retributivo ai sensi del comma 1, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 17.

     3. L'inquadramento dei nuovi profili professionali del personale di cui al comma 1 avrà la medesima decorrenza prevista per l'inquadramento nel ruolo unico provinciale.

     4. Le domande di cui al comma 1 devono essere presentate al servizio per il personale entro sessanta giorni dalla data di adozione della deliberazione con la quale la Giunta provinciale fisserà la corrispondenza tra i profili professionali di provenienza e quelli provinciali.

     5. Al personale inquadrato ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 131 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e successive modificazioni.

     6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al personale che, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, venga inquadrato nell'ottavo e nel nono livello funzionale retributivo.

 

     Art. 4. Commissione per l'inquadramento.

     1. Alle operazioni di inquadramento di cui al precedente articolo 3, la Giunta provinciale provvede in conformità al parere che una apposita commissione esprimerà in ordine all'ascrivibilità delle mansioni accertate a quelle proprie del profilo professionale e livello funzionale-retributivo richiesti dai dipendenti interessati.

     2. La commissione di cui al comma 1 è nominata dalla Giunta provinciale ed è composta:

     a) dall'Assessore per l'organizzazione e il personale, o un suo delegato, che la presiede;

     b) dal dirigente generale del dipartimento organizzazione ed enti con funzioni di vice presidente;

     c) dal sovrintendente scolastico;

     d) dal dirigente del servizio per il personale;

     e) dal dirigente del servizio istruzione e assistenza scolastica;

     f) da quattro rappresentanti del personale designati di comune accordo dalle organizzazioni sindacali del personale provinciali di cui almeno uno individuato fra il personale in servizio presso la Sovrintendenza scolastica.

     3. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario inquadrato nel settimo o in livello funzionale-retributivo superiore.

     4. Le decisioni della commissione sono valide se adottate con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti.

     5. Qualora la designazione di cui alla lettera f) del comma 2 non venga fatta pervenire entro il termine di quindici giorni dalla data della richiesta la Giunta provinciale procede ugualmente alla nomina della commissione, che si intenderà validamente costituita.

     6. La commissione procederà all'accertamento delle mansioni effettivamente svolte da parte dei singoli dipendenti anche sulla base di atti, documenti, riscontri oggettivi ed adempimenti predisposti dai medesimi, nonché di provvedimenti, ordini di servizio, certificazioni o altri mezzi di prova da acquisirsi secondo criteri di uniformità che la commissione medesima provvederà a stabilire in via preventiva.

 

     Art. 5. Trasformazione posti d'organico.

     1. Per gli inquadramenti da effettuarsi ai sensi del precedente articolo 3 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2.

 

     Art. 6. Trattamento di quiescenza e di previdenza.

     1. Il trattamento di quiescenza e di previdenza previsto per il personale provinciale ai sensi della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e successive modificazioni è applicabile al personale inquadrato nel ruolo unico della Provincia a norma dell'articolo 10 della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6 nonché del precedente articolo 2, con riferimento alle cessazioni dal servizio decorrenti dalle rispettive date di inquadramento come stabilite nei medesimi articoli.

 

     Art. 7. Copertura degli oneri.

     1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono compresi in quelli già coperti con l'articolo 16 della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6 e iscritti nello stato di previsione della spesa di cui all'articolo 3 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 9.

 

     Art. 8. Trattamento economico di missione degli autisti degli autisti rimessa provinciale.

     1. Il comma 4 dell'articolo 42 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6 è abrogato.

     2.(Omissis) [2].

     3. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle missioni effettuate dopo il 21 marzo 1990.

 

     Art. 9. Modifiche alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, concernente «Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento».

     1. (Omissis) [3].

     2. E' abrogato l'articolo 22 della legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13.

 

     Art. 10.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

 


[1] Articolo così modificato dall'art. 9 della L.P. 24 gennaio 1992, n. 5.

[2] Modifica l'art. 7 ter della L.P. 2 maggio 1962, n. 7.

[3] Modifica l'allegato A della L.P. 29 aprile 1983, n. 12.