Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.3 assistenza scolastica e istruzione |
Data: | 16/07/1990 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. Criteri e modalità per l'inquadramento previsto all'articolo 10 della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6. |
Art. 2. Decorrenza dell'inquadramento nel ruolo unico del personale provinciale del personale in servizio presso la Sovrintendenza scolastica provinciale. |
Art. 3. Inquadramento in base alle mansioni svolte |
Art. 4. Commissione per l'inquadramento. |
Art. 5. Trasformazione posti d'organico. |
Art. 6. Trattamento di quiescenza e di previdenza. |
Art. 7. Copertura degli oneri. |
Art. 8. Trattamento economico di missione degli autisti degli autisti rimessa provinciale. |
Art. 9. Modifiche alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, concernente «Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento». |
Art. 10. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. |
§ 5.3.15 - Legge Provinciale 16 luglio 1990, n. 22.
Norme concernenti l'inquadramento nel ruolo unico del personale provinciale del personale contemplato dall'articolo 10 della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6, concernente "Organizzazione amministrativa provinciale in materia di istruzione".
(B.U. 24 luglio 1990, n. 34).
Art. 1. Criteri e modalità per l'inquadramento previsto all'articolo 10 della
1. La corrispondenza di cui all'articolo 10, comma 1 della
2. La determinazione del trattamento economico di cui all'articolo 10, comma 2 della medesima legge provinciale spettante al personale alla data dell'inquadramento nel ruolo della Provincia, avviene mediante ricostruzione della posizione giuridico-economica in base alla normativa stabilita per il corrispondente personale provinciale, con l'osservanza dei seguenti criteri:
a) ai fini dell'applicazione degli articoli 15 e 14, comma 1, della
b) il servizio non di ruolo prestato nella amministrazione statale di provenienza fino al 31 dicembre 1987, non riconosciuto agli effetti giuridici e non rientrante nella fattispecie contemplata dall'ottavo comma dell'articolo 7 della
c) i benefici di cui all'articolo 20, comma 1 della
3. Il comma 2 dell'articolo 20 della
Art. 2. Decorrenza dell'inquadramento nel ruolo unico del personale provinciale del personale in servizio presso la Sovrintendenza scolastica provinciale.
1. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 10 e 15 della
Art. 3. Inquadramento in base alle mansioni svolte [1].
1. Il personale assegnato alla data di entrata in vigore della presente legge alla sovrintendenza scolastica (già provveditorato agli studi di Trento) che, alla data di entrata in vigore della
2. Ai fini dell'eventuale inquadramento nell'8° livello funzionale- retributivo ai sensi del comma 1, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3 della
3. L'inquadramento dei nuovi profili professionali del personale di cui al comma 1 avrà la medesima decorrenza prevista per l'inquadramento nel ruolo unico provinciale.
4. Le domande di cui al comma 1 devono essere presentate al servizio per il personale entro sessanta giorni dalla data di adozione della deliberazione con la quale la Giunta provinciale fisserà la corrispondenza tra i profili professionali di provenienza e quelli provinciali.
5. Al personale inquadrato ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 131 della
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al personale che, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, venga inquadrato nell'ottavo e nel nono livello funzionale retributivo.
Art. 4. Commissione per l'inquadramento.
1. Alle operazioni di inquadramento di cui al precedente articolo 3, la Giunta provinciale provvede in conformità al parere che una apposita commissione esprimerà in ordine all'ascrivibilità delle mansioni accertate a quelle proprie del profilo professionale e livello funzionale-retributivo richiesti dai dipendenti interessati.
2. La commissione di cui al comma 1 è nominata dalla Giunta provinciale ed è composta:
a) dall'Assessore per l'organizzazione e il personale, o un suo delegato, che la presiede;
b) dal dirigente generale del dipartimento organizzazione ed enti con funzioni di vice presidente;
c) dal sovrintendente scolastico;
d) dal dirigente del servizio per il personale;
e) dal dirigente del servizio istruzione e assistenza scolastica;
f) da quattro rappresentanti del personale designati di comune accordo dalle organizzazioni sindacali del personale provinciali di cui almeno uno individuato fra il personale in servizio presso la Sovrintendenza scolastica.
3. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario inquadrato nel settimo o in livello funzionale-retributivo superiore.
4. Le decisioni della commissione sono valide se adottate con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti.
5. Qualora la designazione di cui alla lettera f) del comma 2 non venga fatta pervenire entro il termine di quindici giorni dalla data della richiesta la Giunta provinciale procede ugualmente alla nomina della commissione, che si intenderà validamente costituita.
6. La commissione procederà all'accertamento delle mansioni effettivamente svolte da parte dei singoli dipendenti anche sulla base di atti, documenti, riscontri oggettivi ed adempimenti predisposti dai medesimi, nonché di provvedimenti, ordini di servizio, certificazioni o altri mezzi di prova da acquisirsi secondo criteri di uniformità che la commissione medesima provvederà a stabilire in via preventiva.
Art. 5. Trasformazione posti d'organico.
1. Per gli inquadramenti da effettuarsi ai sensi del precedente articolo 3 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 della
Art. 6. Trattamento di quiescenza e di previdenza.
1. Il trattamento di quiescenza e di previdenza previsto per il personale provinciale ai sensi della
Art. 7. Copertura degli oneri.
1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono compresi in quelli già coperti con l'articolo 16 della
Art. 8. Trattamento economico di missione degli autisti degli autisti rimessa provinciale.
1. Il comma 4 dell'articolo 42 della
2.(Omissis) [2].
3. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle missioni effettuate dopo il 21 marzo 1990.
Art. 9. Modifiche alla
1. (Omissis) [3].
2. E' abrogato l'articolo 22 della
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Articolo così modificato dall'art. 9 della
[2] Modifica l'art. 7 ter della
[3] Modifica l'allegato A della