§ 2.1.80 - Legge Provinciale 6 agosto 1985, n. 11.
Norme concernenti l'esercizio delle funzioni già svolte dall'ENAPI e disposizioni relative al personale provinciale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:06/08/1985
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Funzioni in materia di artigianato.
Art. 2.  Trasferimento dei beni.
Art. 3.  Inquadramento nel ruolo unico della Provincia del personale dell'ENAPI.
Art. 4.  Adeguamento dello stipendio del personale dirigenziale.
Art. 5.  Messa a disposizione di personale.
Art. 6.  Affidamento degli incarichi di Direttore medico dell'IPAI e della Colonia infantile provinciale di Miralago.
Art. 7.      (Omissis)


§ 2.1.80 - Legge Provinciale 6 agosto 1985, n. 11.

Norme concernenti l'esercizio delle funzioni già svolte dall'ENAPI e disposizioni relative al personale provinciale.

(B.U. 13 agosto 1985, n. 36).

 

Art. 1. Funzioni in materia di artigianato.

     1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, la Provincia autonoma di Trento assume, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'esercizio delle funzioni già svolte nel proprio territorio in materia di artigianato dall'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (E.N.A.P.I.).

 

     Art. 2. Trasferimento dei beni.

     1. I beni mobili dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (E.N.A.P.I.), relativi all'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 1, saranno trasferiti al patrimonio della Provincia autonoma di Trento con le modalità previste dall'ultimo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017.

 

     Art. 3. Inquadramento nel ruolo unico della Provincia del personale dell'ENAPI.

     1. Il personale del soppresso Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (ENAPI), trasferito alla Provincia autonoma di Trento a sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, e rivestente la qualifica di archivista-dattilografo, è inquadrato nel ruolo unico della Provincia, nel profilo professionale del quarto livello funzionale-retributivo corrispondente alla predetta qualifica.

     2. Al personale di cui al precedente comma viene conservato il trattamento economico acquisito nell'ente di provenienza, con l'applicazione dei criteri stabiliti dall'articolo 6, primo comma, lettere a), c) e d), della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 17.

     La monetizzazione di cui alla citata lettera d) avviene in base all'importo di livello e alla progressione economica previsti nel decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346.

     3. L'inquadramento del personale contemplato dal presente articolo ha luogo con la stessa decorrenza prevista per il trasferimento.

 

     Art. 4. Adeguamento dello stipendio del personale dirigenziale.

     1. A decorrere dal 10 gennaio 1984 gli stipendi iniziali annui lordi, nelle misure risultanti dall'applicazione dell'articolo 1 della legge provinciale 23 novembre 1983, n. 41, nonché gli stipendi previsti dall'articolo 4 della medesima legge provinciale, sono maggiorati del 13 per cento.

     2. Con effetto dal 10 gennaio 1984 la progressione economica si sviluppa in otto classi biennali di stipendio del 6 per cento, computato sullo stipendio iniziale di ogni singola posizione, ed in successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento, computato sull'ultima classe di stipendio. Si applica il quinto comma dell'articolo 1 della legge provinciale 23 novembre 1983, n. 41.

     3. La determinazione dei nuovi stipendi è effettuata sulla base delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali in godimento al 10 gennaio 1984.

     4. Qualora il miglioramento economico derivante dall'attribuzione del nuovo stipendio risulti inferiore alla differenza fra lo stipendio iniziale di ogni singola posizione di appartenenza, previsto dal precedente primo comma, e quello iniziale fissato dagli articoli 1 e 4 della legge provinciale 23 novembre 1983, n. 41, il nuovo stipendio è maggiorato dell'importo occorrente per assicurare la suddetta differenza. Lo stesso importo è temporizzato secondo il criterio stabilito dall'articolo 2 della legge provinciale 23 novembre 1983, n. 41, ai fini dell'ulteriore progressione economica.

     5. Con decorrenza 1° gennaio 1985, sono maggiorati del 4,50% per cento gli stipendi iniziali annui lordi, nelle misure risultanti

dall'applicazione del primo comma, e le classi e gli aumenti periodici biennali spettanti al personale cui compete l'attribuzione dei nuovi stipendi previsti dal presente articolo.

     6. L'importo dell'assegno personale risultante dall'applicazione del sesto comma dell'articolo 2 della legge provinciale 23 novembre 1983, n. 41, viene ulteriormente riassorbito a decorrere dal 1° gennaio 1984 e dal 1° gennaio 1985 con un terzo dei benefici economici derivanti, alle rispettive date, dall'applicazione del presente articolo.

     7. (Omissis) [1].

 

     Art. 5. Messa a disposizione di personale.

     1. L'Azienda speciale di gestione delle Terme di Levico, Vetriolo e Roncegno può avvalersi di personale messo a disposizione dalla Provincia; in tal caso l'Azienda dovrà assumere a carico del proprio bilancio qualsiasi spesa relativa al predetto personale.

     2. Qualora un funzionario messo a disposizione dalla Provincia venga nominato direttore dell'Azienda, la stessa è autorizzata ad attribuire a detto funzionario un assegno personale pari alla differenza fra il trattamento economico iniziale previsto per il Dirigente preposto ad un Servizio dagli articoli 4 e 6 della legge provinciale 23 novembre 1983, n. 41 e successive modificazioni, e quello in godimento.

     Nel caso in cui venga nominato direttore un dirigente, l'Azienda è autorizzata a corrispondere allo stesso il trattamento economico in godimento ivi compresa l'indennità di cui al predetto articolo 6 [2].

     3. (Omissis) [3].

 

     Art. 6. Affidamento degli incarichi di Direttore medico dell'IPAI e della Colonia infantile provinciale di Miralago.

     1. Fino a quando non sarà diversamente disposto circa lo svolgimento dei compiti dell'Istituto provinciale di assistenza all'infanzia nell'ambito del riordinamento delle funzioni in materia socio- assistenziale, le funzioni di direzione di cui all'articolo 6 bis del regio decreto legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 2838, per quanto concerne il predetto istituto, sono affidate con deliberazione della Giunta provinciale ad un medico, scelto anche al di fuori dell'amministrazione, che sia in possesso del diploma di specializzazione in pediatria o in puericultura.

     2. Detto incarico potrà, in particolare, essere conferito ad un medico iscritto nei ruoli nominativi provinciali del personale del Servizio sanitario nazionale che venga comandato nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

     3. Ove l'incarico sia affidato ad un medico non dipendente dalla Provincia, nè comandato a prestare servizio presso la stessa da altre amministrazioni pubbliche, la Giunta provinciale è autorizzata a procedere ai sensi dell'articolo 75 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12.

     4. In caso di temporanea assenza o impedimento del direttore incaricato a sensi dei precedenti commi la sostituzione disposta dalla Giunta provinciale alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente articolo per l'affidamento dell'incarico.

     5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi trovano applicazione, salvo per quanto concerne il requisito della specializzazione in pediatria o in puericultura, anche in ordine alle funzioni di direttore medico della Colonia infantile provinciale di Miralago, a seguito della scadenza del rapporto d'impiego a contratto del medico attualmente in servizio per lo svolgimento delle predette funzioni.

 

     Art. 7.

     (Omissis) [4].

 

     Artt. 8. - 9.

     (Omissis) [5].

 

 


[1] Comma abrogato dall'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11. Comma modificativo del terzo comma dell'art. 4 della L.P. 23 novembre 1983, n. 41.

[2] Comma così modificato dal comma 4 dell'art. 3 della L.P. 26 gennaio 1987, n. 5.

[3] Comma abrogativo dell'art. 10 della L.P. 23 aprile 1979, n. 1.

[4] Articolo abrogato dall'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11. Articolo modificativo dell'art. 188 e dell'allegato «C» alla L.P. 29 aprile 1983, n. 12 e dell'art. 2 della L.P. 20 marzo 1976, n. 13.

[5] Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.