Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 2. ordinamento della provincia |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 06/08/1985 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. Funzioni in materia di artigianato. |
Art. 2. Trasferimento dei beni. |
Art. 3. Inquadramento nel ruolo unico della Provincia del personale dell'ENAPI. |
Art. 4. Adeguamento dello stipendio del personale dirigenziale. |
Art. 5. Messa a disposizione di personale. |
Art. 6. Affidamento degli incarichi di Direttore medico dell'IPAI e della Colonia infantile provinciale di Miralago. |
Art. 7. (Omissis) |
§ 2.1.80 - Legge Provinciale 6 agosto 1985, n. 11.
Norme concernenti l'esercizio delle funzioni già svolte dall'ENAPI e disposizioni relative al personale provinciale.
(B.U. 13 agosto 1985, n. 36).
Art. 1. Funzioni in materia di artigianato.
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 1 del
Art. 2. Trasferimento dei beni.
1. I beni mobili dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (E.N.A.P.I.), relativi all'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 1, saranno trasferiti al patrimonio della Provincia autonoma di Trento con le modalità previste dall'ultimo comma dell'articolo 12 del
Art. 3. Inquadramento nel ruolo unico della Provincia del personale dell'ENAPI.
1. Il personale del soppresso Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (ENAPI), trasferito alla Provincia autonoma di Trento a sensi dell'articolo 12 del
2. Al personale di cui al precedente comma viene conservato il trattamento economico acquisito nell'ente di provenienza, con l'applicazione dei criteri stabiliti dall'articolo 6, primo comma, lettere a), c) e d), della
La monetizzazione di cui alla citata lettera d) avviene in base all'importo di livello e alla progressione economica previsti nel
3. L'inquadramento del personale contemplato dal presente articolo ha luogo con la stessa decorrenza prevista per il trasferimento.
Art. 4. Adeguamento dello stipendio del personale dirigenziale.
1. A decorrere dal 10 gennaio 1984 gli stipendi iniziali annui lordi, nelle misure risultanti dall'applicazione dell'articolo 1 della
2. Con effetto dal 10 gennaio 1984 la progressione economica si sviluppa in otto classi biennali di stipendio del 6 per cento, computato sullo stipendio iniziale di ogni singola posizione, ed in successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento, computato sull'ultima classe di stipendio. Si applica il quinto comma dell'articolo 1 della
3. La determinazione dei nuovi stipendi è effettuata sulla base delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali in godimento al 10 gennaio 1984.
4. Qualora il miglioramento economico derivante dall'attribuzione del nuovo stipendio risulti inferiore alla differenza fra lo stipendio iniziale di ogni singola posizione di appartenenza, previsto dal precedente primo comma, e quello iniziale fissato dagli articoli 1 e 4 della
5. Con decorrenza 1° gennaio 1985, sono maggiorati del 4,50% per cento gli stipendi iniziali annui lordi, nelle misure risultanti
dall'applicazione del primo comma, e le classi e gli aumenti periodici biennali spettanti al personale cui compete l'attribuzione dei nuovi stipendi previsti dal presente articolo.
6. L'importo dell'assegno personale risultante dall'applicazione del sesto comma dell'articolo 2 della
7. (Omissis) [1].
Art. 5. Messa a disposizione di personale.
1. L'Azienda speciale di gestione delle Terme di Levico, Vetriolo e Roncegno può avvalersi di personale messo a disposizione dalla Provincia; in tal caso l'Azienda dovrà assumere a carico del proprio bilancio qualsiasi spesa relativa al predetto personale.
2. Qualora un funzionario messo a disposizione dalla Provincia venga nominato direttore dell'Azienda, la stessa è autorizzata ad attribuire a detto funzionario un assegno personale pari alla differenza fra il trattamento economico iniziale previsto per il Dirigente preposto ad un Servizio dagli articoli 4 e 6 della
Nel caso in cui venga nominato direttore un dirigente, l'Azienda è autorizzata a corrispondere allo stesso il trattamento economico in godimento ivi compresa l'indennità di cui al predetto articolo 6 [2].
3. (Omissis) [3].
Art. 6. Affidamento degli incarichi di Direttore medico dell'IPAI e della Colonia infantile provinciale di Miralago.
1. Fino a quando non sarà diversamente disposto circa lo svolgimento dei compiti dell'Istituto provinciale di assistenza all'infanzia nell'ambito del riordinamento delle funzioni in materia socio- assistenziale, le funzioni di direzione di cui all'articolo 6 bis del
2. Detto incarico potrà, in particolare, essere conferito ad un medico iscritto nei ruoli nominativi provinciali del personale del Servizio sanitario nazionale che venga comandato nelle forme previste dal
3. Ove l'incarico sia affidato ad un medico non dipendente dalla Provincia, nè comandato a prestare servizio presso la stessa da altre amministrazioni pubbliche, la Giunta provinciale è autorizzata a procedere ai sensi dell'articolo 75 della
4. In caso di temporanea assenza o impedimento del direttore incaricato a sensi dei precedenti commi la sostituzione disposta dalla Giunta provinciale alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente articolo per l'affidamento dell'incarico.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi trovano applicazione, salvo per quanto concerne il requisito della specializzazione in pediatria o in puericultura, anche in ordine alle funzioni di direttore medico della Colonia infantile provinciale di Miralago, a seguito della scadenza del rapporto d'impiego a contratto del medico attualmente in servizio per lo svolgimento delle predette funzioni.
(Omissis) [4].
Artt. 8. - 9.
(Omissis) [5].
[1] Comma abrogato dall'art. 78 della
[2] Comma così modificato dal comma 4 dell'art. 3 della
[3] Comma abrogativo dell'art. 10 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 78 della
[5] Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.