Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 58. Lavoro |
Capitolo: | 58.14 sostegno all'occupazione |
Data: | 12/07/2018 |
Numero: | 87 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato |
Art. 1 bis. Esonero contributivo per favorire l'occupazione giovanile |
Art. 2. Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro |
Art. 2 bis. Disposizioni per favorire il lavoratore nell'ambito delle prestazioni occasionali |
Art. 3. Indennità di licenziamento ingiustificato e incremento contribuzione contratto a tempo determinato |
Art. 3 bis. Destinazione di quote delle facoltà assunzionali delle regioni all'operatività dei centri per l'impiego |
Art. 3 ter. Relazione alle Camere |
Art. 4. Disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura di posti vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria |
Art. 4 bis. Modifica in materia di contratti a termine nel settore dell'insegnamento scolastico |
Art. 5. Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti |
Art. 6. Tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti |
Art. 7. Recupero del beneficio dell'iper ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione dei beni |
Art. 8. Applicazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo ai costi di acquisto da fonti esterne dei beni immateriali |
Art. 9. Divieto di pubblicità giochi e scommesse |
Art. 9 bis. Formule di avvertimento |
Art. 9 ter. Monitoraggio dell'offerta di gioco |
Art. 9 quater. Misure a tutela dei minori |
Art. 9 quinquies. Logo No Slot |
Art. 10. Disposizioni in materia di redditometro |
Art. 11. Disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute |
Art. 11 bis. Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante |
Art. 12. Split payment |
Art. 12 bis. Compensazione delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti nei confronti della pubblica amministrazione |
Art. 13. Società sportive dilettantistiche |
Art. 14. Copertura finanziaria |
Art. 15. Entrata in vigore |
§ 58.14.209 - D.L. 12 luglio 2018, n. 87. [1]
Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.
(G.U. 13 luglio 2018, n. 161)
Capo I
Misure per il contrasto al precariato
Art. 1. Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato
1. Al
0a) all'art. 2, comma 2, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:
«d-ter) alle collaborazioni degli operatori che prestano le attività di cui alla
a) all'art. 19:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.» [3];
1-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi» [4];
2) al comma 2, primo e terzo periodo, la parola «trentasei» è sostituita dalla seguente: «ventiquattro»;
3) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato; in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi.»;
b) all'art. 21:
1) prima del comma 1, è inserito il seguente:
«01. Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1. In caso di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1.»;
2) al comma 1, la parola «trentasei», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «ventiquattro», la parola «cinque» è sostituita dalla seguente: «quattro» e la parola «sesta» è sostituita dalla seguente: «quinta» [5];
c) all'art. 28, comma 1, le parole «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018 [6].
3. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonchè quelle di cui agli articoli 2 e 3, non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, nonchè ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto [7].
Art. 1 bis. Esonero contributivo per favorire l'occupazione giovanile [8]
1. [Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privato che negli anni 2019 e 2020 assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al
2. [L'esonero di cui al comma 1 spetta con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione per la quale si applica l'incentivo non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non ostano al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato] [10].
3. [Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di fruizione dell'esonero di cui al comma 1] [11].
4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 31,83 milioni di euro per l'anno 2019, in 111,52 milioni di euro per l'anno 2020, in 162,62 milioni di euro per l'anno 2021, in 134,02 milioni di euro per l'anno 2022, in 54,32 milioni di euro per l'anno 2023 e in 3,23 milioni di euro per l'anno 2024, e a quelli derivanti dal comma 5, pari a 6,97 milioni di euro per l'anno 2019, a 0,48 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,88 milioni di euro per l'anno 2021, a 16,38 milioni di euro per l'anno 2022, a 6,08 milioni di euro per l'anno 2023, a 44,37 milioni di euro per l'anno 2024 e a 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 27,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 48,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 33,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 13,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 0,8 milioni di euro per l'anno 2024, mediante le maggiori entrate di cui ai commi 1 e 2;
b) quanto a 38,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 84,2 milioni di euro per l'anno 2020, a 117 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'art. 9, comma 6.
5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del
6. Al fine di garantire la neutralità sui saldi di finanza pubblica, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede al monitoraggio trimestrale degli oneri di cui ai commi 1 e 2 e comunica le relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese successivo al trimestre di riferimento, anche ai fini dell'adozione delle eventuali iniziative da intraprendere ai sensi dell'art. 17 della
Art. 2. Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro
01. All'art. 29, comma 2, lettera b), del
02. All'art. 31 del
«2. Salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall'art. 23, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro. È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all'art. 8, comma 2, della
1. All'art. 34, comma 2, del
1-bis. Dopo l'art. 38 del
«Art. 38-bis (Somministrazione fraudolenta). - 1. Ferme restando le sanzioni di cui all'art. 18 del
1-ter. Le condizioni di cui all'art. 19, comma 1, del
Art. 2 bis. Disposizioni per favorire il lavoratore nell'ambito delle prestazioni occasionali [17]
1. All'art. 54-bis del
a) al comma 8, alinea, dopo le parole: «rese dai seguenti soggetti» sono aggiunte le seguenti: «, purchè i prestatori stessi, all'atto della propria registrazione nella piattaforma informatica di cui al comma 9, autocertifichino la relativa condizione»;
b) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, il prestatore è tenuto ad autocertificare, nella piattaforma informatica di cui al comma 9, di non essere stato iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli»;
c) al comma 14, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori»;
d) al comma 15:
1) al primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 6, lettera b), versa» sono inserite le seguenti: «, anche tramite un intermediario di cui alla
2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «a favore dell'INPS»;
e) al comma 17:
1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del turismo o ente locale, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni»;
2) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di cui alla lettera d) del presente comma»;
f) al comma 19, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «A richiesta del prestatore espressa all'atto della registrazione nella piattaforma INPS, invece che con le modalità indicate al primo periodo, il pagamento del compenso al prestatore può essere effettuato, decorsi quindici giorni dal momento in cui la prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica è consolidata, tramite qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS e stampato dall'utilizzatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l'importo del corrispettivo. Gli oneri del pagamento del compenso riferiti a tale modalità sono a carico del prestatore»;
g) al comma 20, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che la violazione del comma 14 da parte dell'imprenditore agricolo non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8».
Art. 3. Indennità di licenziamento ingiustificato e incremento contribuzione contratto a tempo determinato
1. All'art. 3, comma 1, del
1-bis. All'art. 6, comma 1, del
2. All'art. 2, comma 28, della
Art. 3 bis. Destinazione di quote delle facoltà assunzionali delle regioni all'operatività dei centri per l'impiego [20]
1. Per il triennio 2019-2021, le regioni possono destinare, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 28 del
Art. 3 ter. Relazione alle Camere [21]
1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta annualmente alle Camere una relazione sugli effetti occupazionali e finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente capo.
Capo I-bis [22]
Misure finalizzate alla continuità didattica
Art. 4. Disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura di posti vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria [23]
1. Al fine di contemperare la tutela dei diritti dei docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie concorsuali, a esaurimento o di istituto e le esigenze di continuità didattica, le decisioni giurisdizionali in sede civile o amministrativa relative all'inserimento nelle predette graduatorie, che comportino la decadenza dei contratti di lavoro di docente a tempo determinato o indeterminato stipulati presso le istituzioni scolastiche statali, sono eseguite entro quindici giorni dalla data di notificazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi del comma 1-bis [24].
1-bis. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni nella regione di riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonchè modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico [25].
1-ter. Ai sensi dell'art. 399 del testo unico di cui al
1-quater. Il restante 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili, sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno, la cui messa a concorso sia autorizzata ai sensi dell'art. 39, comma 3-bis, della
a) concorsi banditi nell'anno 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 114, della
b) concorso straordinario, bandito in ciascuna regione, al quale, al netto dei posti di cui alla lettera a), è destinato il 50 per cento dei posti di cui all'alinea sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria regionale; ciascuna graduatoria regionale è soppressa al suo esaurimento;
c) concorsi ordinari per titoli ed esami, banditi, con cadenza biennale, ai sensi dell'art. 400 del testo unico di cui al
1-quinquies. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire il concorso straordinario di cui al comma 1-quater, lettera b), in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, in ciascuna regione e distintamente per la scuola dell'infanzia e per quella primaria, per la copertura dei posti sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno. Il concorso è riservato ai docenti in possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:
a) titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o di analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, purchè i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'art. 11, comma 14, della
b) diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purchè i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'art. 11, comma 14, della
1-sexies. Alla procedura concorsuale relativa ai posti di sostegno possono partecipare esclusivamente i docenti in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 1-quinquies, nonchè dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente [29].
1-septies. Ciascun docente può partecipare al concorso di cui al comma 1-quinquies in un'unica regione per tutte le tipologie di posto per le quali sia abilitato o specializzato [30].
1-octies. Le graduatorie di merito regionali relative al concorso di cui al comma 1-quinquies sono predisposte attribuendo 70 punti ai titoli posseduti e 30 punti alla prova orale di natura didattico-metodologica. Tra i titoli valutabili rientrano il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente e il possesso di titoli di abilitazione di livello universitario e di ulteriori titoli universitari ed è particolarmente valorizzato il servizio svolto presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, al quale sono riservati sino a 50 dei 70 punti complessivamente attribuibili ai titoli [31].
1-novies. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalità di svolgimento della prova orale, i criteri di valutazione dei titoli e della prova, nonchè la composizione delle commissioni di valutazione e l'idonea misura del contributo di cui al secondo periodo sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'entità del contributo è determinata in misura tale da consentire, unitamente alle risorse a tal fine iscritte nello stato di previsione del Ministero, la copertura integrale degli oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali [32].
1-decies. L'immissione in ruolo a seguito dello scorrimento di una delle graduatorie di cui al comma 1-quater comporta la decadenza dalle altre graduatorie di cui al medesimo comma nonchè dalle graduatorie di istituto e dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, lettera c), della
1-undecies. Per la partecipazione alle procedure concorsuali di cui al comma 1-quater, lettere b) e c), continua ad applicarsi quanto disposto all'art. 1, commi 111 e 112, della
Art. 4 bis. Modifica in materia di contratti a termine nel settore dell'insegnamento scolastico [35]
1. Il comma 131 dell'art. 1 della
Capo II
Misure per il contrasto alla delocalizzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali
Art. 5. Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti
1. Fatti salvi i vincoli derivanti dai trattati internazionali, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata, ovvero entro dieci anni se trattasi di grandi imprese, individuate ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. In caso di decadenza, l'amministrazione titolare della misura di aiuto, anche se priva di articolazioni periferiche, accerta e irroga, secondo quanto previsto dalla
2. Fuori dai casi previsti dal comma 1 e fatti salvi i vincoli derivanti dalla normativa europea, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione di un beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato.
3. I tempi e le modalità per il controllo del rispetto del vincolo di cui ai commi 1 e 2, nonchè per la restituzione dei benefici fruiti in caso di accertamento della decadenza, sono definiti da ciascuna amministrazione con propri provvedimenti volti a disciplinare i bandi e i contratti relativi alle misure di aiuto di propria competenza. L'importo del beneficio da restituire per effetto della decadenza è, comunque, maggiorato di un interesse calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o fruizione dell'aiuto, aumentato di cinque punti percentuali [37].
4. Per i benefici già concessi o per i quali sono stati pubblicati i bandi, nonchè per gli investimenti agevolati già avviati, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, resta ferma l'applicazione della disciplina vigente anteriormente alla medesima data, inclusa, nei casi ivi previsti, quella di cui all'art. 1, comma 60, della
5. Si applica l'art. 9, comma 5, del
5-bis. Le somme disponibili derivanti dalle sanzioni applicate ai sensi del presente articolo dalle amministrazioni centrali dello Stato sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all'art. 43, comma 3, del
6. Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il trasferimento dell'attività economica specificamente incentivata o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa che sia con essa in rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile [40].
Art. 6. Tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti
1. Qualora una impresa italiana o estera, operante nel territorio nazionale, che beneficia di misure di aiuto di Stato che prevedono la valutazione dell'impatto occupazionale, fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, riduca in misura superiore al 50 per cento i livelli occupazionali degli addetti all'unità produttiva o all'attività interessata dal beneficio nei cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento, decade dal beneficio; qualora la riduzione di tali livelli sia superiore al 10 per cento, il beneficio è ridotto in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale [41].
2. Per le restituzioni dei benefici si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, commi 3 e 5.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai benefici concessi o per i quali sono stati pubblicati i bandi, nonchè agli investimenti agevolati avviati, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto [42].
Art. 7. Recupero del beneficio dell'iper ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione dei beni [43]
1. L'iper ammortamento di cui all'art. 1, comma 9, della
2. Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, si procede al recupero dell'iper ammortamento di cui al comma 1. Il recupero avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d'imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione dei beni agevolati per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi [45].
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni del comma 2 non si applicano agli interventi sostitutivi effettuati ai sensi dell'art. 1, commi 35 e 36, della
Art. 8. Applicazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo ai costi di acquisto da fonti esterne dei beni immateriali
1. Agli effetti della disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all'art. 3, comma 1, del
2. In deroga all'art. 3 della
3. Resta comunque ferma la condizione secondo cui, agli effetti della disciplina del credito d'imposta, i costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei suddetti beni immateriali, assumono rilevanza solo se i suddetti beni siano utilizzati direttamente ed esclusivamente nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo considerate ammissibili al beneficio.
Capo III
Misure per il contrasto del disturbo da gioco d'azzardo [47]
Art. 9. Divieto di pubblicità giochi e scommesse
1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto del disturbo da gioco d'azzardo, fermo restando quanto previsto dall'art. 7, commi 4 e 5, del
1-bis. Nelle leggi e negli altri atti normativi nonchè negli atti e nelle comunicazioni comunque effettuate su qualunque mezzo, i disturbi correlati a giochi o scommesse con vincite di denaro sono definiti «disturbi da gioco d'azzardo (DGA)» [49].
1-ter. All'art. 7, comma 4-bis, del
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del
3. L'Autorità competente alla contestazione e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che vi provvede ai sensi della
4. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della
5. Ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto resta applicabile, fino alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la normativa vigente anteriormente alla medesima data di entrata in vigore.
6. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al
6-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo propone una riforma complessiva in materia di giochi pubblici in modo da assicurare l'eliminazione dei rischi connessi al disturbo da gioco d'azzardo e contrastare il gioco illegale e le frodi a danno dell'erario, e comunque tale da garantire almeno l'invarianza delle corrispondenti entrate, ivi comprese le maggiori entrate derivanti dal comma 6 [53].
7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 147 milioni di euro per l'anno 2019 e a 198 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 6 [54].
Art. 9 bis. Formule di avvertimento [55]
1. I tagliandi delle lotterie istantanee devono contenere messaggi in lingua italiana, stampati su entrambi i lati in modo da coprire almeno il 20 per cento della corrispondente superficie, recanti avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo.
2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, di cui all'art. 1, comma 133, quarto periodo, della
3. I tagliandi delle lotterie istantanee prodotti fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere posti in vendita anche successivamente a tale data, per un periodo massimo di dodici mesi.
4. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica dei giochi con vincite in denaro devono essere applicate anche sugli apparecchi da intrattenimento previsti dall'art. 110, comma 6, lettere a) e b); del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
5. Resta fermo quanto previsto, in materia di avvertenze sui rischi derivanti dal disturbo da gioco d'azzardo, dall'art. 7, comma 5, del
Art. 9 ter. Monitoraggio dell'offerta di gioco [56]
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero della salute, svolge il monitoraggio dell'offerta dei giochi, anche attraverso una banca di dati sull'andamento del volume di gioco e sulla sua distribuzione nel territorio nazionale. Il monitoraggio considera in particolare le aree più soggette al rischio di concentrazione di giocatori affetti da disturbo da gioco d'azzardo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, presenta annualmente alle Camere una relazione sui risultati del monitoraggio.
Art. 9 quater. Misure a tutela dei minori [57]
1. L'accesso agli apparecchi di intrattenimento, di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria al fine di impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori. Dal 1° gennaio 2020 gli apparecchi di cui al presente comma privi di meccanismi idonei a impedire ai minori di età l'accesso al gioco devono essere rimossi dagli esercizi. La violazione della prescrizione di cui al secondo periodo è punita con la sanzione amministrativa di euro 10.000 per ciascun apparecchio.
Art. 9 quinquies. Logo No Slot [58]
1. È istituito il logo identificativo «No Slot».
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, di cui all'art. 1, comma 133, quarto periodo, della
3. I comuni possono rilasciare il logo identificativo «No Slot» ai titolari di pubblici esercizi o di circoli privati che eliminano o si impegnano a non installare gli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Capo IV
Misure in materia di semplificazione fiscale
Art. 10. Disposizioni in materia di redditometro
1. All'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al quinto comma, dopo la parola «biennale» sono inserite le seguenti: «, sentiti l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti».
2. È abrogato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2015. Le disposizioni del predetto decreto cessano di avere efficacia per gli anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015 [59].
3. Il presente articolo non si applica agli inviti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e agli altri atti previsti dall'art. 38, settimo comma, del
Art. 11. Disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute
1. Con riferimento all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 21, comma 1, del
2. All'art. 1-ter, comma 2, lettera a), del
2-bis. All'art. 1 del
«3-ter. I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 del presente articolo sono esonerati dall'obbligo di annotazione in apposito registro, di cui agli articoli 23 e 25 del
2-ter. Il comma 8-bis dell'art. 36 del
2-quater. All'art. 21, comma 1, del
2-quinquies. All'onere derivante dal comma 2-quater, valutato in 3,5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del
Art. 11 bis. Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante [65]
1. All'art. 1 della
a) al comma 917, lettera a), dopo le parole: «per motori» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 si applica dal 1° gennaio 2019»;
b) il comma 927 è sostituito dal seguente:
«927. Le disposizioni di cui ai commi 920, 921 e 926 si applicano dal 1° gennaio 2019. Le disposizioni di cui ai commi da 922 a 925 si applicano dal 1° luglio 2018».
2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 56,9 milioni di euro per l'anno 2018, a 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:
a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 49, comma 2, lettere a) e b), del
b) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico ai sensi dell'art. 34-ter, comma 5, della
c) quanto a 30,9 milioni di euro per l'anno 2018 e a 29 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 29,9 milioni di euro per l'anno 2018 e 27 milioni di euro per l'anno 2019;
d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 199, della
e) quanto a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, mediante le maggiori entrate di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 12. Split payment
1. All'art. 17-ter del
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2018, a 70 milioni di euro per l'anno 2019, a 35 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:
a) quanto a 41 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1 milione di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 4 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 1 milione di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 5 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 24 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 2 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 5 milioni di euro per l'anno 2019 e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro per l'anno 2020;
b) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 49, comma 2, lettere a) e b), del
c) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del
d) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2018, a 6 milioni di euro per l'anno 2019 e a 34 milioni di euro per l'anno 2020, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'art. 9, comma 6 [66].
Art. 12 bis. Compensazione delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti nei confronti della pubblica amministrazione [67]
1. Le disposizioni di cui all'art. 12, comma 7-bis, del
Capo V
Disposizioni finali e di coordinamento
Art. 13. Società sportive dilettantistiche
1. All'art. 1 della
2. All'art. 2, comma 2, lettera d), del
3. Alla tabella A, parte III, allegata al
4. All'art. 90 della
a) al comma 24, le parole «in via preferenziale alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro», sono sostituite dalle seguenti: «a tutte le società e associazioni sportive»;
b) al comma 25, dopo la parola «società» sono soppresse le seguenti: «sportive dilettantistiche senza scopo di lucro»;
c) al comma 26, le parole «in via preferenziale a disposizione di società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche» sono sostituite dalle seguenti: «a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche».
5. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, ai fini del trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo da destinare a interventi in favore delle società sportive dilettantistiche, delle associazioni sportive dilettantistiche e degli enti di promozione sportiva, con una dotazione di 3,4 milioni di euro nell'anno 2018, di 11,5 milioni di euro nell'anno 2019, di 9,8 milioni di euro nell'anno 2020, di 10,2 milioni di euro nell'anno 2021, di 10,3 milioni di euro nell'anno 2022, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica con delega allo sport sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse disponibili. Ai relativi oneri si provvede mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 [68].
Art. 14. Copertura finanziaria
1. Il fondo di cui all'art. 10, comma 5, del
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 3, comma 2, valutati in 17,2 milioni di euro per l'anno 2018, in 136,2 milioni di euro per l'anno 2019, in 67,10 milioni di euro per l'anno 2020, in 67,80 milioni di euro per l'anno 2021, in 68,5 milioni di euro per l'anno 2022, in 69,2 milioni di euro per l'anno 2023, in 69,8 milioni di euro per l'anno 2024, in 70,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 71,2 milioni di euro per l'anno 2026, in 72 milioni di euro per l'anno 2027 e in 72,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, e dal comma 1 del presente articolo, pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2018, a 28,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 68,9 milioni di euro per l'anno 2021, a 69,2 milioni di euro per l'anno 2022, a 69,5 milioni di euro per l'anno 2023, a 69,9 milioni di euro per l'anno 2024, a 70,3 milioni di euro per l'anno 2025, a 70,7 milioni di euro per l'anno 2026, a 71 milioni di euro per l'anno 2027 e a 71,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:
a) quanto a 5,9 milioni di euro per l'anno 2018 e a 7,4 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 107, della
b) quanto a 10,8 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del
c) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2018, a 42,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 36 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'art. 9, comma 6;
d) quanto a 11,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 75,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 104,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 120 milioni di euro per l'anno 2021, a 121,2 milioni di euro per l'anno 2022, a 122,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 123,6 milioni di euro per l'anno 2024, a 124,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 126,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 127,5 milioni di euro per l'anno 2027 e a 128,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante le maggiori entrate e le minori spese di cui agli articoli 1 e 3, comma 2 [70].
3. Al fine di garantire la neutralità sui saldi di finanza pubblica, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede al monitoraggio trimestrale delle maggiori spese e minori entrate di cui agli articoli 1, 2 e 3, comma 2, e comunica le relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese successivo al trimestre di riferimento, anche ai fini dell'adozione delle eventuali iniziative da intraprendere ai sensi dell'art. 17, della
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.
Art. 15. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di attivare con immediatezza misure a tutela della dignità dei lavoratori e delle imprese, introducendo disposizioni per contrastare fenomeni di crescente precarizzazione in ambito lavorativo, mediante interventi sulle tipologie contrattuali e sui processi di delocalizzazione, a salvaguardia dei livelli occupazionali ed operando semplificazioni fiscali per professionisti e imprese;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre strumenti volti a consentire un efficace contrasto alla ludopatia;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure ai fini del regolare inizio dell'anno scolastico 2018/2019;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 luglio 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
Misure per il contrasto al precariato
Art. 1. Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato
1. Al
a) all'articolo 19:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.»;
2) al comma 2, primo e terzo periodo, la parola «trentasei» è sostituita dalla seguente: «ventiquattro»;
3) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato; in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi.»;
b) all'articolo 21:
1) prima del comma 1, è inserito il seguente:
«01. Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.»;
2) al comma 1, la parola «trentasei», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «ventiquattro», la parola «cinque» è sostituita dalla seguente: «quattro» e la parola «sesta» è sostituita dalla seguente: «quinta»;
c) all'articolo 28, comma 1, le parole «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla medesima data.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonchè quelle di cui agli articoli 2 e 3, non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 2. Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro
1. All'articolo 34, comma 2, del
Art. 3. Indennità di licenziamento ingiustificato e incremento contribuzione contratto a tempo determinato
1. All'articolo 3, comma 1, del
2. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 28, della
Art. 4. Differimento del termine di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in tema di diplomati magistrali
1. Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2018/2019 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell'elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del
Capo II
Misure per il contrasto alla delocalizzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali
Art. 5. Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti
1. Fatti salvi i vincoli derivanti dai trattati internazionali, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata. In caso di decadenza, l'amministrazione titolare della misura di aiuto, anche se priva di articolazioni periferiche, accerta e irroga, secondo quanto previsto dalla
2. Fuori dai casi previsti dal comma 1 e fatti salvi i vincoli derivanti dalla normativa europea, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione di un beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico Eeropeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato.
3. I tempi e le modalità per il controllo del rispetto del vincolo di cui ai commi 1 e 2, nonchè per la restituzione dei benefici fruiti in caso di accertamento della decadenza, sono definiti da ciascuna amministrazione con propri provvedimenti volti a disciplinare i bandi e i contratti relativi alle misure di aiuto di propria competenza. L'importo del beneficio da restituire per effetto della decadenza è, comunque, maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o fruizione dell'aiuto, maggiorato di cinque punti percentuali.
4. Per i benefici già concessi o banditi, nonchè per gli investimenti agevolati già avviati, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, resta ferma l'applicazione della disciplina vigente anteriormente alla medesima data, inclusa, nei casi ivi previsti, quella di cui all'articolo 1, comma 60, della
5. Si applica l'articolo 9, comma 5, del
6. Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il trasferimento di attività economica o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
Art. 6. Tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti
1. Qualora una impresa italiana o estera, operante nel territorio nazionale, che beneficia di misure di aiuto di Stato che prevedono la valutazione dell'impatto occupazionale, fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, riduca i livelli occupazionali degli addetti all'unità produttiva o all'attività interessata dal beneficio nei cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento, decade dal beneficio in presenza di una riduzione di tali livelli superiore al 10 per cento; la decadenza dal beneficio è disposta in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale ed è comunque totale in caso di riduzione superiore al 50 per cento.
2. Per le restituzioni dei benefici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 5.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai benefici concessi o banditi, nonchè agli investimenti agevolati avviati, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 7. Recupero del beneficio dell'iper ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione degli investimenti
1. L'iper ammortamento di cui all'articolo 1, comma 9, della
2. Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, si procede al recupero dell'iper ammortamento di cui al comma 1. Il recupero avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d'imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione degli investimenti agevolati per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni del comma 2 non si applicano agli interventi sostitutivi effettuati ai sensi dell'articolo 1, commi 35 e 36, della
Art. 8. Applicazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo ai costi di acquisto da fonti esterne dei beni immateriali
1. Agli effetti della disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 3, comma 1, del
2. In deroga all'articolo 3 della
3. Resta comunque ferma la condizione secondo cui, agli effetti della disciplina del credito d'imposta, i costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei suddetti beni immateriali, assumono rilevanza solo se i suddetti beni siano utilizzati direttamente ed esclusivamente nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo considerate ammissibili al beneficio.
Capo III
Misure per il contrasto alla ludopatia
Art. 9. Divieto di pubblicità giochi e scommesse
1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto alla ludopatia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 4 e 5, del
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del
3. L'Autorità competente alla contestazione e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che vi provvede ai sensi della
4. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della
5. Ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto resta applicabile, fino alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la normativa vigente anteriormente alla medesima data di entrata in vigore.
6. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al
7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 147 milioni di euro per l'anno 2019 e a 198 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 6.
Capo IV
Misure in materia di semplificazione fiscale
Art. 10. Disposizioni in materia di redditometro
1. All'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al quinto comma, dopo la parola «biennale» sono inserite le seguenti: «, sentiti l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti».
2. È abrogato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2015, con effetto dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2016.
3. Il presente articolo non si applica agli inviti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e agli altri atti previsti dall'articolo 38, settimo comma, del
Art. 11. Disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute
1. Con riferimento all'adempimento comunicativo di cui all'articolo 21, comma 1, del
2. All'articolo 1-ter, comma 2, lettera a), del
Art. 12. Split payment
1. All'articolo 17-ter del
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2018, a 70 milioni di euro per l'anno 2019, a 35 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:
a) quanto a 41 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1 milione di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 4 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 1 milione di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 5 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 24 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 2 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 5 milioni di euro per l'anno 2019 e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro per l'anno 2020;
b) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del
c) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del
d) quanto a 35 milioni per l'anno 2018, a 6 milioni di euro per l'anno 2019 e a 34 milioni di euro per l'anno 2020, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 9, comma 6.
Capo V
Disposizioni finali e di coordinamento
Art. 13. Società sportive dilettantistiche
1. All'articolo 1 della
2. All'articolo 2, comma 2, lettera d), del
3. Alla tabella A, parte III, allegata al
4. All'articolo 90 della
a) al comma 24, le parole «in via preferenziale alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro», sono sostituite dalle seguenti: «a tutte le società e associazioni sportive»;
b) al comma 25, dopo la parola «società» sono soppresse le seguenti: «sportive dilettantistiche senza scopo di lucro»;
c) al comma 26, le parole «in via preferenziale a disposizione di società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche» sono sostituite dalle seguenti: « a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche».
5. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, ai fini del trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo da destinare a interventi in favore delle società sportive dilettantistiche, con una dotazione di 3,4 milioni di euro nell'anno 2018, di 11,5 milioni di euro nell'anno 2019, di 9,8 milioni di euro nell'anno 2020, di 10,2 milioni di euro nell'anno 2021, di 10,3 milioni di euro nell'anno 2022, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai relativi oneri si provvede mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 3.
Art. 14. Copertura finanziaria
1. Il fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 3, valutati in 17,2 milioni di euro per l'anno 2018, in 136,2 milioni di euro per l'anno 2019, in 67,10 milioni di euro per l'anno 2020, in 67,80 milioni di euro per l'anno 2021, in 68,5 milioni di euro per l'anno 2022, in 69,2 milioni di euro per l'anno 2023, in 69,8 milioni di euro per l'anno 2024, in 70,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 71,2 milioni di euro per l'anno 2026, in 72 milioni di euro per l'anno 2027 e in 72,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, e dal comma 1 del presente articolo pari a 4,5 milioni per l'anno 2018, a 28,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 68,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 69,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 69,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 69,9 milioni di euro per l'anno 2024, di 70,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 70,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 71 milioni di euro per l'anno 2027 e 71,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede:
a) quanto a 5,9 milioni di euro per anno 2018 e a 7,4 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 107, della
b) quanto a 10,8 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
c) quanto a 4,5 milioni per l'anno 2018, a 42,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 36 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 9, comma 6;
d) quanto a 11,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 75,5 milioni di euro per l'anno 2019, in 104,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 120 milioni di euro per l'anno 2021, a 121,2 milioni di euro per l'anno 2022, a 122,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 123,6 milioni di euro per l'anno 2024, a 124,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 126,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 127,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 128,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, mediante le maggiori entrate e le minori spese di cui agli articoli 1, 2 e 3.
3. Al fine di garantire la neutralità sui saldi di finanza pubblica, l'Istituto nazionale di previdenza sociale provvede al monitoraggio trimestrale delle maggiori spese e minori entrate di cui agli articoli 1 e 2 e 3 e comunica le relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese successivo al trimestre di riferimento, anche ai fini dell'adozione delle eventuali iniziative da intraprendere ai sensi dell'articolo 17, della
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.
Art. 15. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Lettera inserita dalla L. di conversione.
[3] Numero così modificato dalla L. di conversione.
[4] Numero inserito dalla L. di conversione.
[5] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[6] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[7] Comma così modificato dall'art. 1, comma 403, della
[8] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[9] Comma abrogato dall'art. 1, comma 10, della
[10] Comma abrogato dall'art. 1, comma 10, della
[11] Comma abrogato dall'art. 1, comma 10, della
[12] Comma inserito dalla L. di conversione.
[13] Comma inserito dalla L. di conversione.
[14] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[15] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[16] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[17] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[18] Comma inserito dalla L. di conversione.
[19] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[20] Articolo inserito dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 1, comma 259, della
[21] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[22] Rubrica inserita dalla L. di conversione.
[23] Rubrica già sostituita dalla L. di conversione e così ulteriormente sostituita dall'art. 1 quinquies del
[24] Comma così sostituito dall'art. 1 quinquies del
[25] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così sostituito dall'art. 1 quinquies del
[26] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[27] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[28] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[29] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[30] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[31] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[32] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[33] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[34] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[35] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[36] Comma così modificato dall'art. 8 del
[37] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[38] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[39] Comma inserito dalla L. di conversione.
[40] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[41] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[42] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[43] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[44] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[45] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[46] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[47] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[48] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[49] Comma inserito dalla L. di conversione.
[50] Comma inserito dalla L. di conversione.
[51] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[52] Comma così modificato dalla L. di conversione. Per una modifica delle aliquote, vedi l'art. 26 del
[53] Comma inserito dalla L. di conversione.
[54] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[55] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[56] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[57] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[58] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[59] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[60] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[61] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[62] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[63] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[64] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[65] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[66] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[67] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[68] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 180, della
[69] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[70] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[71] Comma così modificato dalla L. di conversione.