§ 64.1.56 - D.L. 25 giugno 2024, n. 84.
Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:64. Miniere cave e torbiere
Capitolo:64.1 miniere cave e torbiere
Data:25/06/2024
Numero:84


Sommario
Art. 1.  Obiettivi generali e principi
Art. 2.  Disposizioni per il riconoscimento dei progetti strategici
Art. 3.  Punto unico nazionale di contatto e termini massimi per il rilascio dei titoli abilitativi all'estrazione di materie prime critiche strategiche
Art. 4.  Punto unico nazionale di contatto e termini massimi per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di progetti di riciclaggio di materie prime critiche strategiche
Art. 5.  Punto unico nazionale di contatto e termini massimi per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti strategici che prevedono la trasformazione di materie prime critiche strategiche
Art. 6.  Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche
Art. 7.  Misure per accelerare e semplificare la ricerca di materie prime critiche
Art. 8.  Istituzione di aliquote di produzione in materia di giacimenti minerari
Art. 9.  Norme per il recupero di risorse minerarie dai rifiuti estrattivi
Art. 10.  Programma nazionale di esplorazione
Art. 11.  Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche
Art. 12.  Accelerazione dei giudizi in materia di progetti strategici
Art. 13.  Modifiche al Fondo nazionale del made in Italy
Art. 14.  Disposizioni urgenti in materia di approvvigionamento di rottami ferrosi e di altre materie prime critiche
Art. 15.  Misure di coordinamento
Art. 16.  Modifiche all'articolo 13-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136
Art. 17.  Entrata in vigore


§ 64.1.56 - D.L. 25 giugno 2024, n. 84.

Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico.

(G.U. 25 giugno 2024, n. 147)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 15;

     Vista la direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;

     Visto il regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020;

     Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, recante «Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno»;

     Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;

     Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali»;

     Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità»;

     Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

     Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

     Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, recante «Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE»;

     Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

     Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;

     Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, recante «Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonchè modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006»;

     Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici»;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» e, in particolare, l'articolo 1, comma 289;

     Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;

     Visto il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonchè adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato»;

     Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonchè per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;

     Vista la legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382, recante «Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale»;

     Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 16 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 2024, recante «Istituzione del registro nazionale di produttori e importatori di pneumatici soggetti agli obblighi di gestione degli pneumatici fuori uso»;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni finalizzate a garantire l'approvvigionamento delle materie prime critiche e rafforzare la resilienza delle catene di approvvigionamento di tali materie;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per assicurare la pianificazione, l'esplorazione, l'estrazione, il monitoraggio, la circolarità e la sostenibilità delle materie prime critiche in linea con quanto previsto dal regolamento (UE) 2024/1252;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire lo sviluppo di progetti strategici riconoscendo la qualifica di progetti di rilevante interesse pubblico;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere procedure di autorizzazione semplificate con riferimento ai progetti strategici;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2024;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle imprese e del made in Italy, del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

Capo I

Progetti strategici e comitato nazionale

 

Art. 1. Obiettivi generali e principi

     1. Il presente decreto definisce, nelle more di una disciplina organica del settore delle materie prime critiche, misure urgenti finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per l'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche considerate «strategiche» ai sensi degli articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1252, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, in ragione del ruolo fondamentale delle stesse nella realizzazione delle transizioni verde e digitale e nella salvaguardia della resilienza economica e dell'autonomia strategica.

     2. In ragione del preminente interesse nazionale nell'approvvigionamento delle materie prime critiche strategiche di cui al comma 1 e considerata la necessità di garantire sul territorio nazionale il raggiungimento degli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/1252, le disposizioni di cui al presente decreto stabiliscono criteri uniformi per assicurare la tempestiva e efficace realizzazione dei progetti di cui all'articolo 2.

     3. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

 

     Art. 2. Disposizioni per il riconoscimento dei progetti strategici

     1. Quando è presentata presso la Commissione europea una domanda di riconoscimento del carattere strategico di un progetto di estrazione, trasformazione o riciclaggio delle materie prime strategiche, da attuare sul territorio nazionale, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) di cui all'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, integrato dal Ministro della difesa e dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, si pronuncia, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla sussistenza di eventuali motivi ostativi entro sessanta giorni dalla trasmissione del progetto da parte della Commissione europea.

     2. Nel caso di progetti sulla terraferma, la determinazione del CITE è adottata sentita la Regione interessata.

     3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, dalla data in cui sono riconosciuti come strategici dalla Commissione europea, i progetti di cui al comma 1 assumono la qualità di progetti di pubblico interesse nazionale e le opere e gli interventi necessari alla loro realizzazione sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

 

     Art. 3. Punto unico nazionale di contatto e termini massimi per il rilascio dei titoli abilitativi all'estrazione di materie prime critiche strategiche

     1. Per il rilascio di ogni titolo abilitativo alla realizzazione di progetti strategici di estrazione di materie prime critiche strategiche è istituito un punto unico di contatto presso la direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

     2. L'istanza per il rilascio di ogni titolo abilitativo all'estrazione di materie prime critiche strategiche è presentata al punto unico di contatto di cui al comma 1. Entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il punto unico di contatto trasmette la stessa al Comitato tecnico di cui all'articolo 6.

     3. Entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il punto unico di contatto, sentite le altre amministrazioni competenti, verifica la completezza dell'istanza medesima o assegna al proponente un termine, comunque non superiore a trenta giorni, per le eventuali integrazioni, specificando le informazioni necessarie. Entro quindici giorni dalla data di ricezione delle integrazioni, il punto unico di contatto, sentite le altre amministrazioni interessate, ha la facoltà di richiedere integrazioni al proponente ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, assegnando al medesimo un termine non superiore a quindici giorni. Dalla data di effettuazione delle verifiche di completezza prende avvio il procedimento di rilascio dei titoli abilitativi, che non supera i diciotto mesi.

     4. Per i progetti riconosciuti come strategici ai sensi dell'articolo 2, per i quali sono pendenti procedimenti avviati prima del predetto riconoscimento, e per l'estensione dei progetti strategici esistenti che hanno già ottenuto i titoli abilitativi, il termine di durata massima del procedimento ai sensi del comma 3 non supera i sedici mesi.

     5. I termini massimi di cui ai commi 3 e 4 non sono prorogabili se non per circostanze eccezionali, e comunque per un massimo di sei mesi, in ragione della natura, complessità, ubicazione o portata del progetto strategico e in ogni caso previa acquisizione del parere favorevole rilasciato dal Comitato tecnico di cui all'articolo 6.

     6. I termini per provvedere sul rinnovo della concessione di coltivazione di materie prime strategiche, oggetto dei progetti di cui all'articolo 2, sull'ampliamento o riduzione volontaria dell'area concessa, sulla domanda di sospensione di lavori, sulla domanda di trasferimento della concessione, nonchè sulla domanda di variazione dei programmi lavori o del piano di coltivazione, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382, sono dimezzati e comunque non superano i dieci mesi.

     7. Entro il perimetro della concessione, le opere necessarie per il deposito, il trasporto e la elaborazione dei materiali, per la produzione e la trasmissione dell'energia e comunque per la coltivazione del giacimento ovvero la sicurezza della miniera, sono considerate di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. La concessione comporta, ove richiesto dal concessionario, vincolo preordinato all'esproprio in variante agli strumenti di programmazione generale urbanistica ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

     8. I titoli abilitativi alla realizzazione di progetti di estrazione mineraria nei fondali marini sono rilasciati tenuto conto dell'aggiornamento della carta mineraria ai sensi dell'articolo 10 e a condizione che siano valutati gli effetti dell'estrazione mineraria sull'ambiente marino, sulla biodiversità, sulla sicurezza della navigazione e sulle attività umane insistenti sui fondali medesimi.

     9. Sono fatte salve le competenze delle regioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nelle attività estrattive, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Sono altresì fatte salve, in materia di estrazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382.

 

     Art. 4. Punto unico nazionale di contatto e termini massimi per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di progetti di riciclaggio di materie prime critiche strategiche

     1. Per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di progetti strategici di riciclaggio aventi a oggetto il riciclaggio, ai sensi dell'articolo 2, numeri 8) e 10), del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, delle materie prime critiche strategiche, è istituito un punto unico di contatto presso la direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

     2. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione al riciclaggio di materie prime critiche strategiche è presentata al punto unico di contatto di cui al comma 1. Entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il punto unico di contatto trasmette la stessa al Comitato tecnico di cui all'articolo 6.

     3. Entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il punto unico di contatto, sentite le altre amministrazioni competenti, verifica la completezza dell'istanza medesima o assegna al proponente un termine, comunque non superiore a trenta giorni, per le eventuali integrazioni, specificando le informazioni necessarie. Entro quindici giorni dalla data di ricezione delle integrazioni, il punto unico di contatto, sentite le altre amministrazioni interessate, ha la facoltà di richiedere integrazioni al proponente ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (UE) 2024/1252, assegnando al medesimo un termine non superiore a quindici giorni. Dalla data di effettuazione delle verifiche di completezza prende avvio il procedimento di rilascio dei titoli abilitativi, che non supera i dieci mesi.

     4. Per i progetti riconosciuti come strategici ai sensi dell'articolo 2, per i quali sono pendenti procedimenti avviati prima del predetto riconoscimento, e per l'estensione dei progetti strategici esistenti già autorizzati, il termine di durata massima del procedimento ai sensi del comma 3 non supera gli otto mesi.

     5. I termini massimi di cui ai commi 3 e 4 non sono prorogabili se non per circostanze eccezionali, e comunque per un massimo di tre mesi, in ragione della natura, complessità, ubicazione o portata del progetto strategico e in ogni caso previa acquisizione del parere favorevole rilasciato dal Comitato tecnico di cui all'articolo 6.

     6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando nel medesimo progetto strategico è ricompresa oltre all'attività di estrazione o riciclaggio, anche quella della trasformazione.

     7. Al fine di rafforzare la dotazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo e all'articolo 3, fino al 31 dicembre 2027, gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere conferiti in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque nel limite massimo di due unità ulteriori. Agli oneri di cui al presente comma si fa fronte nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 5. Punto unico nazionale di contatto e termini massimi per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti strategici che prevedono la trasformazione di materie prime critiche strategiche

     1. L'Unità di missione attrazione e sblocco investimenti di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è individuata quale punto unico di contatto per i progetti strategici di trasformazione delle materie prime critiche strategiche. L'istanza per l'autorizzazione è presentata al punto di contatto unico, che, ricevuta l'istanza del proponente per il rilascio di ogni titolo abilitativo, trasmette la stessa, entro dieci giorni, al Comitato tecnico di cui all'articolo 6 e alla competente direzione generale del Ministero delle imprese e del made in Italy.

     2. L'autorizzazione unica è rilasciata dalla competente direzione generale del Ministero delle imprese e del made in Italy entro un termine che non supera i dieci mesi. Gli atti amministrativi necessari alla realizzazione del progetto strategico sono rilasciati nell'ambito di un procedimento unico. Nell'autorizzazione unica confluiscono tutti gli atti di concessione, autorizzazione, assenso, intesa, parere e nulla osta comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione alle opere da eseguire per la realizzazione del progetto e alle attività da intraprendere. L'autorizzazione è rilasciata in esito ad apposita conferenza di servizi, convocata in applicazione degli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi sono convocate tutte le amministrazioni competenti, ivi comprese quelle per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute e della pubblica incolumità dei cittadini. Si applica l'articolo 13, comma 6 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.

     3. Per i progetti di cui al comma 1, riconosciuti come strategici, per i quali sono pendenti procedimenti avviati prima del predetto riconoscimento, e per l'ampliamento dei progetti strategici esistenti che hanno già ottenuto i titoli abilitativi, il termine di cui al comma 2 è ridotto a otto mesi.

     4. Il termine massimo di cui al comma 2 non è prorogabile se non per circostanze eccezionali, e comunque per un massimo di tre mesi, in ragione della natura, complessità, ubicazione o portata del progetto strategico e in ogni caso previa acquisizione del parere favorevole rilasciato dal Comitato tecnico di cui all'articolo 6.

     5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede alle attività previste dal medesimo articolo mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 6. Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche

     1. Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito il Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche. Il Comitato tecnico svolge compiti di:

     a) monitoraggio economico, tecnico e strategico delle catene di approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche e delle esigenze di approvvigionamento delle imprese, anche al fine di prevenire, segnalare e gestire eventuali crisi di approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche;

     b) coordinamento e monitoraggio del livello delle eventuali scorte disponibili per ciascuna materia prima strategica a livello aggregato e del relativo livello di sicurezza.

     2. Il Comitato tecnico predispone e sottopone, ogni tre anni, all'approvazione del CITE, integrato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, un Piano nazionale delle materie prime critiche, in cui sono indicate, in modo organico, le azioni da intraprendere e le fonti di finanziamento disponibili, nonchè gli obiettivi attesi anche alla luce delle funzioni di cui al comma 3.

     3. Ai fini dello svolgimento del monitoraggio strategico, il Comitato tecnico:

     a) può chiedere informazioni alle autorità nazionali, regionali e locali competenti sulla pianificazione territoriale, in merito all'inclusione in tali piani, ove opportuno, di disposizioni per lo sviluppo di progetti relativi alle materie prime critiche e può promuovere le opportune iniziative di impulso e coordinamento nei confronti delle suddette autorità;

     b) monitora l'andamento del Programma nazionale di esplorazione di cui all'articolo 10 dandone comunicazione alla Commissione europea;

     c) monitora i risultati delle prove di vulnerabilità, di cui all'articolo 11, comma 1, e resilienza delle catene di approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche, a sostegno del relativo monitoraggio della Commissione europea;

     d) propone al CITE, sulla base delle prove di vulnerabilità e resilienza di cui all'articolo 11, comma 1, l'istituzione di eventuali scorte di materie prime critiche e strategiche;

     e) propone al CITE l'elaborazione di una lista nazionale di materie prime critiche e strategiche, aggiornata a seguito dei risultati delle prove di cui alla lettera c) e di monitoraggio del fabbisogno nazionale di materie prime critiche, o a seguito dell'aggiornamento della lista europea delle materie prime critiche;

     f) integra la lista nazionale, in caso di rischio di grave perturbazione dell'approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche rilevanti per le esigenze di approvvigionamento del tessuto produttivo nazionale, dovuto alla riduzione significativa e inaspettata della disponibilità di una materia prima, o a seguito dell'aggiornamento della lista europea delle materie prime critiche, o l'aumento significativo del prezzo di una materia prima oltre la normale volatilità del prezzo di mercato.

     4. Il Comitato tecnico ha il compito di orientare e facilitare i promotori dei progetti durante le attività riguardanti tutte le diverse fasi della catena del valore, ossia, l'estrazione, la trasformazione e il riciclo.

     5. Il Comitato tecnico è composto da due rappresentanti ciascuno del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui almeno uno di livello dirigenziale generale, oltre ai rappresentanti dei medesimi Ministeri che partecipano al Board europeo per le materie prime critiche di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024. Fanno, altresì, parte del Comitato tecnico un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), designato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, un rappresentante dei soggetti gestori del Fondo di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, designato dal Ministro delle imprese e del made in Italy, due rappresentanti della Conferenza unificata di cui uno nominato dalle regioni. Il Comitato tecnico, a bienni alterni, è presieduto da uno dei dirigenti di livello generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o del Ministero delle imprese e del made in Italy che compongono il Comitato medesimo.

     6. Per la partecipazione al Comitato tecnico di cui al comma 1 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

     7. Le funzioni di segreteria tecnica del Comitato tecnico sono svolte dalla Direzione generale del Ministero delle imprese e del made in Italy competente per le materie prime critiche. A tal fine, il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato ad indire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali e nell'ambito della vigente dotazione organica, nel biennio 2024-2025, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di dieci unità di personale da inquadrare nell'Area Funzionari del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni Centrali. Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali di cui al precedente periodo, il Ministero delle imprese e del made in Italy può avvalersi di un contingente massimo di dieci unità di personale dell'area dei funzionari, in posizione di comando, proveniente da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa di personale pari a euro 207.549 per l'anno 2024 e pari a euro 498.116 annui a decorrere dall'anno 2025 e di euro 6.417 per l'anno 2024 ed euro 15.400 annui a decorrere dall'anno 2025 per l'erogazione dei buoni pasto.

     8. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a euro 213.966 per l'anno 2024 e euro 513.516 annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.

 

Capo II

Disposizioni comuni sulle materie prime critiche

 

     Art. 7. Misure per accelerare e semplificare la ricerca di materie prime critiche

     1. Per il permesso di ricerca relativo a materie prime strategiche è esclusa la sussistenza di potenziali effetti significativi sull'ambiente e, pertanto, non è richiesta la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nè la valutazione di incidenza nei casi in cui la ricerca non eccede il periodo di due anni ed è effettuata con le seguenti modalità:

     a) rielaborazione e analisi dei dati esistenti;

     b) preparazione di carte geologiche di dettaglio anche a mezzo di rilevamenti satellitari;

     c) effettuazione di analisi geochimiche di superficie attraverso la raccolta di campioni rappresentativi dalle rocce affioranti;

     d) prelievo di campioni in tunnel o cave preesistenti;

     e) analisi mineralogiche e petrografiche su campioni selezionati per la definizione delle associazioni mineralogiche e delle loro relazioni;

     f) prospezioni geofisiche mediante tecniche non invasive di analisi;

     g) campionamento dei sedimenti dei corsi d'acqua;

     h) rilievi geofisici da veicolo monoala (droni).

     2. Il permesso di ricerca è comunicato al punto di contatto di cui all'articolo 3, che provvede a darne comunicazione al Comitato tecnico di cui all'articolo 6. L'attività di ricerca non può essere iniziata se non decorsi trenta giorni dalla comunicazione. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e la Sovrintendenza territorialmente competente, ciascuna per i profili di competenza, svolgono le funzioni di vigilanza e di controllo sui progetti di ricerca di cui al comma 1 e sul rispetto dei requisiti ivi previsti. Nel caso di accertate irregolarità e inosservanza relative alla modalità di cui al comma 1, i predetti enti dispongono l'interruzione del permesso di ricerca e provvedono a segnalare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle imprese e del made in Italy l'adozione del relativo provvedimento.

     3. Gli oneri connessi alle attività di verifica e di controllo di cui al comma 2 da parte dell'ISPRA sono a carico del ricercatore sulla base di specifiche tariffe definite con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che stabilisce anche le modalità di riscossione. La Sovraintendenza competente provvede ai controlli di cui al comma 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 8. Istituzione di aliquote di produzione in materia di giacimenti minerari

     1. Fermo restando l'obbligo di versamento dei canoni demaniali alle regioni ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per le concessioni minerarie relative a progetti strategici rilasciate ai sensi dell'articolo 3, il titolare della concessione corrisponde annualmente il valore di un'aliquota del prodotto pari ad una percentuale compresa tra il 5 per cento e il 7 per cento. Le somme di cui al primo periodo, assegnate allo Stato, ai sensi del comma 2, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, per sostenere investimenti nella filiera delle materie prime critiche strategiche per la Nazione.

     2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi di intesa con la Conferenza unificata, sono definite l'entità della aliquota di cui al comma 1, le modalità di calcolo della stessa, le modalità di assegnazione allo Stato per i progetti a mare, ferma restando la destinazione di cui al comma 1, secondo periodo e le modalità di riparto degli introiti di cui al comma 1 tra lo Stato e le regioni sul cui territorio il giacimento insiste per i progetti su terraferma, le eventuali destinazioni delle somme assegnate alle regioni per le misure compensative a vantaggio delle comunità e dei territori locali, nonchè le eventuali esenzioni riconoscibili nei primi cinque anni dall'avvio del progetto.

     3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle concessioni già rilasciate al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, nè ai rinnovi di dette concessioni ove previste dall'originario titolo. Resta fermo l'obbligo di munirsi, laddove necessario, di apposito titolo concessorio ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e del versamento dei relativi canoni per l'occupazione di aree del demanio marittimo e del mare territoriale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 104, comma 1, lettera pp), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

 

     Art. 9. Norme per il recupero di risorse minerarie dai rifiuti estrattivi

     1. Considerata la significativa quantità di rifiuti di estrazione in strutture di deposito chiuse e il correlato potenziale in termini di materie prime critiche rispetto agli obiettivi posti dal regolamento (UE) 1252/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, per il rilascio dei titoli abilitativi per il recupero di risorse minerarie dalle strutture di deposito di rifiuti di estrazione chiuse, incluse quelle abbandonate, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, si applica, in quanto compatibile, il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443. Il recupero di risorse minerarie da strutture di deposito di rifiuti estrattivi derivanti da una lavorazione di miniera nell'ambito di una concessione mineraria vigente ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, può attuarsi all'interno del relativo programma dei lavori approvato, opportunamente integrato e aggiornato, anche tenendo conto dell'articolo 24 del medesimo regio decreto.

     2. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «lettera d)» sono aggiunte le seguenti: «e d-bis)»;

     b) all'articolo 3, comma 1:

     1) dopo la lettera d), è inserita la seguente:

     «d-bis) rifiuti di estrazione storici: rifiuti di estrazione, di cui alla lettera d), ma riconducibili ad attività minerarie chiuse o abbandonate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto;»;

     2) dopo la lettera f), sono inserite le seguenti:

     «f-bis) risorsa minerale recuperata: materie prime recuperate da un deposito di origine antropica, composto da rifiuti di estrazione di precedenti attività estrattive di cui alla lettera d-bis);

     f-ter) deposito di rifiuti estrattivi storici: deposito di elementi minerali, costituito da rifiuti estrattivi di cui alla lettera d-bis), potenziale sede di materie prime seconde da recupero degli scarti di miniera e quelli derivanti dalla lavorazione;»;

     c) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

     «Art. 5 bis. (Piano di recupero di materie prime dai rifiuti di estrazione storici). - 1. L'estrazione di sostanze minerali nelle strutture di deposito di rifiuti estrattivi, chiuse o abbandonate, per le quali non è più vigente il titolo minerario, può essere concessa solo a seguito dell'elaborazione, da parte dell'aspirante concessionario, di uno specifico «Piano di recupero di materie prime dai rifiuti di estrazione storici». Il Piano di recupero deve dimostrare la sostenibilità economica ed ambientale dell'intero ciclo di vita delle operazioni, compresa la gestione degli sterili di lavorazione.

     2. Nei siti contaminati già oggetto di procedimento di bonifica di cui al titolo V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Piano è valutato coerentemente con le azioni previste dal progetto di bonifica.

     3. In caso di strutture di deposito censite dall'autorità competente come potenzialmente contaminate, il Piano indica gli interventi necessari a contenere l'eventuale diffusione nelle matrici ambientali di sostanze inquinanti, comprese quelle eventualmente utilizzate nei processi di lavorazione, al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, nonchè le prescrizioni, sostanziali e procedurali, in relazione alla specificità delle lavorazioni di recupero previste.

     4. Per quanto riguarda le strutture di deposito dei rifiuti chiuse, incluse le strutture abbandonate, di tipo A, inserite nell'inventario nazionale, ai sensi dell'articolo 20, il Piano deve aggiornare le relative informazioni di rischio strutturale e ambientale-sanitario e descrivere gli interventi previsti, al fine di poter operare nelle condizioni di sicurezza per la salute dei lavoratori e per l'ambiente.».

 

     Art. 10. Programma nazionale di esplorazione

     1. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - Servizio geologico d'Italia elabora il Programma nazionale di esplorazione, sulla base di una convenzione stipulata con il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il Programma è sottoposto a riesame almeno ogni cinque anni.

     2. La convenzione di cui al comma 1 contiene l'indicazione di milestone e target il cui mancato raggiungimento comporta la revoca dell'affidamento e del finanziamento e individua anche le relative modalità di revoca. In caso di revoca, l'elaborazione del Programma nazionale di esplorazione è oggetto di gara.

     3. Il Programma include:

     a) mappatura dei minerali su scala idonea;

     b) campagne geochimiche, anche per stabilire la composizione chimica di terreni, sedimenti e rocce;

     c) indagini geognostiche, incluse le indagini geofisiche;

     d) elaborazione dei dati raccolti attraverso l'esplorazione generale, anche mediante lo sviluppo di mappe predittive.

     4. Per la elaborazione del Programma nazionale di esplorazione l'ISPRA- Servizio Geologico d'Italia può avvalersi, ove necessario, di competenze esterne, nell'ambito dei finanziamenti previsti al comma 9.

     5. Le attività di indagine e di esplorazione necessarie alla elaborazione del Programma si svolgono con tecniche non invasive secondo i più moderni e sostenibili standard di esplorazione e ricerca.

     6. Il CITE approva il Programma entro il 24 marzo 2025. Il Programma è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero delle Imprese e del made in Italy e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

     7. La Carta mineraria aggiornata, sulla base delle risultanze del Programma nazionale di esplorazione è pubblicata sul sito internet di ISPRA entro il 24 maggio 2025. Le informazioni di base relative alle mineralizzazioni contenenti materie prime critiche raccolte attraverso le misure previste nel Programma sono liberamente accessibili. Le informazioni più dettagliate, compresi i dati geologici, geofisici e geochimici trattati a risoluzione adeguata e la mappatura geologica su larga scala, sono messe a disposizione su richiesta dei singoli interessati.

     8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ISPRA provvede alla rielaborazione dei dati delle indagini geognostiche esistenti inclusi i dati derivanti dalla bibliografia scientifica di settore, per individuare eventuali mineralizzazioni non rilevate contenenti materie prime critiche e minerali vettori di materie prime critiche e pubblica, nelle more della Carta mineraria di cui al comma 7, una prima mappa accessibile al pubblico.

     9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024 e di 3 milioni di euro per l'anno 2025, alla cui copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

 

     Art. 11. Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche

     1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede al monitoraggio delle catene del valore strategiche, alla misurazione del fabbisogno nazionale e alla conduzione di prove di stress.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, e a supporto dell'attività ivi prevista, è istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy il Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite la tipologia di dati che le imprese individuate ai sensi del comma 3 trasmettono al Registro, le eventuali esenzioni, nonchè la tempistica e ogni altra modalità necessaria a garantire l'operatività del Registro. Al Registro sono trasmessi, altresì, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, i dati relativi alle importazioni ed esportazioni di materie prime critiche strategiche e di rottami ferrosi, secondo le modalità e le tempistiche indicate nel decreto di cui al secondo periodo.

     3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e comunque non oltre il 24 maggio 2025, sono individuate le imprese che operano in settori strategici, di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che operano sul territorio nazionale e che utilizzano materie prime strategiche per fabbricare batterie per lo stoccaggio di energia e la mobilità elettrica, componenti e apparecchiature relative alla produzione e all'utilizzo dell'idrogeno, componenti e apparecchiature per le reti elettriche, componenti e apparecchiature relative alla produzione di energia rinnovabile, aeromobili, motori di trazione, pompe di calore, componenti e apparecchiature connesse alla trasmissione e allo stoccaggio di dati, dispositivi elettronici mobili, componenti e apparecchiature connesse alla fabbricazione additiva, componenti e apparecchiature connesse alla robotica, droni, lanciatori di razzi, satelliti o semiconduttori. Il decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy. Il decreto è aggiornato annualmente.

     4. Per l'istituzione e l'implementazione del Registro, anche tramite interoperabilità con altre banche dati, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.

 

     Art. 12. Accelerazione dei giudizi in materia di progetti strategici

     1. Alle controversie relative alle procedure per il riconoscimento o il rilascio dei titoli abilitativi relativi ai progetti strategici, si applica l'articolo 12-bis del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108.

 

Capo III

Promozione degli investimenti

 

     Art. 13. Modifiche al Fondo nazionale del made in Italy

     1. Al fine di stimolare la crescita e il rilancio delle attività di trasformazione ed estrazione delle materie prime critiche per il rafforzamento delle catene di approvvigionamento, all'articolo 4 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, dopo le parole: «attività di» sono inserite le seguenti: «estrazione, trasformazione,»;

     b) al comma 2, le parole: «, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa,» sono soppresse e dopo le parole: «disponibilità complessive dello stesso» sono aggiunte le seguenti: «, con riferimento agli impegni di sottoscrizione o investimento a livello dei fondi, veicoli e imprese target, effettuati con le risorse del Fondo»;

     c) al comma 6, le parole: «al gestore individuato» sono sostituite dalle seguenti: «ai gestori individuati» e dopo le parole: «la spesa di 2.500.000 euro» sono inserite le seguenti: «complessivi».

     2. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 8-sexies, è aggiunto, in fine, il seguente:

     «8-septies. La società di gestione del risparmio di cui al comma 1 può costituire fondi per i fini e le funzioni dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 2023, n. 206. Tali fondi, nell'operatività immobiliare, possono investire, direttamente o indirettamente:

     a) negli asset immobiliari, anche pubblici o derivanti da concessione, strumentali all'operatività delle società delle filiere strategiche previste dalla citata normativa;

     b) in strumenti di rischio emessi dalle società di cui alla lettera a) il cui rendimento sia collegato ai predetti asset immobiliari strumentali».

 

     Art. 14. Disposizioni urgenti in materia di approvvigionamento di rottami ferrosi e di altre materie prime critiche

     1. All'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, dopo le parole: «I rottami ferrosi» sono inserite le seguenti: «ricompresi nel codice 7204 della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune,»;

     b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

     «3-bis. Presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito il Tavolo permanente per il monitoraggio degli scambi di rottami ferrosi e di altre materie prime critiche anche al fine di valutare e promuovere azioni di salvaguardia compatibili con l'ordinamento europeo e internazionale. Il Tavolo permanente è composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e delle imprese e del made in Italy, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell'ICE-Agenzia italiana per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonchè delle associazioni di categoria di volta in volta interessate. Alle riunioni possono essere invitati rappresentanti di altri Ministeri, aventi competenza nelle materie oggetto delle tematiche poste all'ordine del giorno.

     3-ter. Fermo restando quando disposto al comma 5, la partecipazione ai lavori del Tavolo permanente di cui al comma 3-bis non dà luogo a compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza o emolumenti comunque denominati.».

 

     Art. 15. Misure di coordinamento

     1. All'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, dopo le parole: «e la relativa programmazione» sono inserite le seguenti: «e con compiti volti a rafforzare l'approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche»;

     b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     «2-bis. Il CITE approva il Programma nazionale di esplorazione delle materie prime critiche e ha il compito di pronunciarsi sulla richiesta di valutazione, presentata dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 1252/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, dello status di progetto strategico relativo alla estrazione, trasformazione o riciclo delle materie prime critiche strategiche da attuarsi sul territorio nazionale.».

 

     Art. 16. Modifiche all'articolo 13-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136

     1. All'articolo 13-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole «per l'anno 2023», sono sostituite dalle seguenti «per l'anno 2024»;

     b) è aggiunto il seguente comma: «1-bis. Alle società di rilievo strategico che operano sul mercato, acquisite ai sensi del comma 1 da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, non si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.».

 

     Art. 17. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.