Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.9 atti amministrativi |
Data: | 09/03/2023 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 5/2018) |
Art. 2. (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 5/2018) |
Art. 3. (Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 5/2018) |
Art. 4. (Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 5/2018) |
Art. 5. (Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 5/2018) |
Art. 6. (Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 5/2018) |
Art. 7. (Inserimento dell'articolo 3 bis nella legge regionale 1/2019) |
Art. 8. (Inserimento dell'articolo 16 bis nella legge regionale 1/2019) |
Art. 9. (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 1/2019) |
Art. 10. (Modifiche dell'articolo 11 della legge regionale 1/2019) |
Art. 11. (Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 1/2019) |
Art. 12. (Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 1/2019) |
Art. 13. (Modifiche dell'articolo 83 della legge regionale 1/2019) |
Art. 14. (Modifiche all'articolo 92 della legge regionale 1/2019) |
Art. 15. (Modifiche all'articolo 95 della legge regionale 1/2019) |
Art. 16. (Modifiche all'articolo 109 della legge regionale 1/2019) |
Art. 17. (Modifiche all'articolo 110 della legge regionale 1/2019) |
Art. 18. (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 23/2016) |
Art. 19. (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 23/2016) |
Art. 20. (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 23/12016) |
Art. 21. (Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 23/12016) |
Art. 22. (Modifiche all'articolo 4 ter della legge regionale 28/1976) |
Art. 23. (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 17/2011) |
Art. 24. (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 17/2011) |
Art. 25. (Modifiche all'articolo 2 e abrogazione dell'allegato A della legge regionale 19/2022) |
Art. 26. (Inserimento dell'articolo 25 bis nella legge regionale 1/2004) |
Art. 27. (Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 1/2004) |
Art. 28. (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 2/2018) |
Art. 29. (Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 19/2011) |
Art. 30. (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 19/2011) |
Art. 31. (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 19/2021) |
Art. 32. (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 19/2021) |
Art. 33. (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 19/2021) |
Art. 34. (Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale 4/2009) |
Art. 35. (Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 4/2009) |
Art. 36. (Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 4/2009) |
Art. 37. (Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale 4/2009) |
Art. 38. (Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale 4/2009) |
Art. 39. (Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 4/2009) |
Art. 40. (Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 4/2009) |
Art. 41. (Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 4/2009) |
Art. 42. (Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 4/2009) |
Art. 43. (Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 4/2009) |
Art. 44. (Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 4/2009) |
Art. 45. (Disposizione transitoria in riferimento alla legge regionale 4/2009) |
Art. 46. (Modifiche all'articolo 52 della legge regionale 56/1977) |
Art. 47. (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 24/1996) |
Art. 48. (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 24/1996) |
Art. 49. (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 24/1996) |
Art. 50. (Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 19/1999) |
Art. 51. (Sostituzione degli allegati B e C della legge regionale 19/2009) |
Art. 52. (Abrogazione dell'articolo 69 della legge regionale 13/2020) |
Art. 53. (Inserimento dell'articolo 76 quinquies nella legge regionale 13/2020) |
Art. 54. (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 1/2018) |
Art. 55. (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 1/2018) |
Art. 56. (Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 1/2018) |
Art. 57. (Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 19/2004) |
Art. 58. (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 19/2004) |
Art. 59. (Disposizioni in merito alla costruzione ed esercizio degli impianti fotovoltaici |
Art. 60. (Disposizioni in materia di infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione non facenti parte della Rete elettrica di trasmissione nazionale e abrogazione della legge regionale 23/1984) |
Art. 61. (Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 32/1982) |
Art. 62. (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 12/2004) |
Art. 63. (Inserimento dell'articolo 1 bis nella legge regionale 24/1995) |
Art. 64. (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 24/1995) |
Art. 65. (Inserimento dell'articolo 14 bis nella legge regionale 24/1995) |
Art. 66. (Inserimento dell'articolo 14 ter nella legge regionale 24/1995) |
Art. 67. (Modifiche all'articolo 98 della legge regionale 44/2000) |
Art. 68. (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 31/2006) |
Art. 69. (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 31/2006) |
Art. 70. (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 31/2006) |
Art. 71. (Modifiche all'articolo 50 della legge regionale 9/2007) |
Art. 72. (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 23/2015) |
Art. 73. (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 23/2015) |
Art. 74. (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 23/2015) |
Art. 75. (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 11/2021) |
Art. 76. (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 11/2021) |
Art. 77. (Modifiche dell'articolo 4 della legge regionale 29/2009) |
Art. 78. (Modifiche dell'articolo 8 della legge regionale 29/2009) |
Art. 79. (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 29/2009) |
Art. 80. (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 28/1999) |
Art. 81. (Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 28/1999) |
Art. 82. (Inserimento dell'articolo 11.1 nella legge regionale 28/1999) |
Art. 83. (Inserimento dell'articolo 11.2 nella legge regionale 28/1999) |
Art. 84. (Inserimento dell'articolo 11.3 nella legge regionale 28/1999) |
Art. 85. (Inserimento dell'articolo 11.4 nella legge regionale 28/1999) |
Art. 86. (Inserimento dell'articolo 11.5 nella legge regionale 28/1999) |
Art. 87. (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 55/1987) |
Art. 88. (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 10/1995) |
Art. 89. (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 18/2007) |
Art. 90. (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 10/2022) |
Art. 91. (Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 10/2022) |
Art. 92. (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 1/2023) |
Art. 93. (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 2/2023) |
Art. 94. (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 2/2023) |
Art. 95. (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 2/2009) |
Art. 96. (Modifiche all'articolo 5 bis della legge regionale 2/2009) |
Art. 97. (Modifiche all'articolo 28 bis della legge regionale 2/2009) |
Art. 98. (Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 19/2009) |
Art. 99. (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 23/2016) |
Art. 100. (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 23/2016) |
Art. 101. (Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 12/2017) |
Art. 102. (Modifiche all'articolo 111 della legge regionale 1/2019) |
Art. 103. (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 10/2021) |
Art. 104. (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 11/2021) |
Art. 105. (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 19/2021) |
Art. 106. (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 19/2021) |
Art. 107. (Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 19/2021) |
Art. 108. (Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 25/2021) |
Art. 109. (Modifiche all'articolo 101 della legge regionale 25/2021) |
Art. 110. (Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 7/2022) |
Art. 111. (Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 7/2022) |
Art. 112. (Abrogazione degli articoli 44 e 45 della legge regionale 7/2022) |
Art. 113. (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 17/2022) |
Art. 114. (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 17/2022) |
Art. 115. (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 17/2022) |
Art. 116. (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 17/2022) |
Art. 117. (Trasformazione delle concessioni di acque minerali e termali da perpetue a temporanee e modifiche all'articolo 39 della legge regionale 25/1994) |
Art. 118. (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 8/2006) |
Art. 119. (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 11/2012) |
Art. 120. (Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 11/2012) |
Art. 121. (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 19/2020) |
Art. 122. (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 13/2021) |
Art. 123. (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 13/2021) |
Art. 124. (Disposizioni relative all'identificazione delle strutture turistiche ricettive) |
Art. 125. (Modifiche all'articolo 5 bis della legge regionale 12/1987) |
Art. 126. (Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 14/2016) |
Art. 127. (Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 14/2016) |
Art. 128. (Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 14/2016) |
Art. 129. (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 50/1992) |
Art. 130. (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 21/2006) |
Art. 131. (Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 23/2020) |
Art. 132. (Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 11/2018) |
Art. 133. (Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 11/2018) |
Art. 134. (Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 11/2018) |
Art. 135. (Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 11/2018) |
Art. 136. (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 15/2018) |
Art. 137. (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 15/2018) |
Art. 138. (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 16/2022) |
Art. 139. (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 16/2022) |
Art. 140. (Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 23/2008) |
Art. 141. (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 25/2006) |
Art. 142. (Abrogazioni) |
Art. 143. (Clausola di invarianza finanziaria) |
§ 2.9.38 - L.R. 9 marzo 2023, n. 3.
Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2022.
(B.U. 10 marzo 2023, n. 10 - S.O. n. 4)
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CACCIA E AGRICOLTURA
Art. 1. (Modifiche all'articolo 6 della
1. All'articolo 6, al comma 7, della
Art. 2. (Modifiche all'articolo 8 della
1. All'articolo 8, comma 2, della
Art. 3. (Modifiche all'articolo 11 della
1. La lettera d) del comma 7 dell'articolo 11 della
2. Al termine dell'articolo 11, comma 8, della
3. Il comma 9 dell'articolo 11 della
Art. 4. (Modifiche all'articolo 12 della
1. Il comma 6 dell'articolo 12 della
Art. 5. (Modifiche all'articolo 21 della
1. La rubrica dell'articolo 21 della
2. Il comma 1 dell'articolo 21 della
3. All'articolo 21, comma 3, della
Art. 6. (Modifiche all'articolo 28 della
1. All'articolo 28, comma 4, della
Art. 7. (Inserimento dell'articolo 3 bis nella
1. Dopo l'articolo 3 della
1. La Regione favorisce la consultazione degli enti locali.
2. A tal fine presso ogni comune è istituita la Commissione consultiva comunale per l'agricoltura.
3. La Regione può avvalersi delle commissioni consultive comunali nei casi stabiliti dalla normativa regionale.
4. Il comune disciplina con proprio regolamento le modalità di composizione, di convocazione e di funzionamento della Commissione di cui al comma 2.
5. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito.
6. L'articolo 8 della
Art. 8. (Inserimento dell'articolo 16 bis nella
1. Dopo l'articolo 16 della
1. Ai fini della presente legge, per la classificazione del territorio regionale si fa riferimento alla deliberazione del Consiglio regionale 12 maggio 1988, n. 826-6658.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può proporre al Consiglio regionale eventuali modifiche alla classificazione del territorio.
3. L'articolo 13 della
Art. 9. (Modifiche all'articolo 6 della
1. All'articolo 6, comma 1, della
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della
Art. 10. (Modifiche dell'articolo 11 della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della
Art. 11. (Modifiche all'articolo 25 della
1. All'articolo 25, comma 3, lettera c), della
Art. 12. (Modifiche all'articolo 26 della
1. Il comma 3 bis dell'articolo 26 della
Art. 13. (Modifiche dell'articolo 83 della
1. L'articolo 83 della
1. Il sistema territoriale di riferimento, utilizzato per il riscontro delle superfici dichiarate nell'ambito dell'Anagrafe di cui all'articolo 82, è costituito dall'archivio di parcelle agricole secondo quanto disposto dalle norme nazionali ed europee che disciplinano il Sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA).
2. Il SIPA di cui al comma 1 è il registro unico nazionale di tutte le superfici agricole, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 1° marzo 2021, n. 99707 (Attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale SIAN, recate dall'articolo 43, comma 1 del
3. La parcella di riferimento determina la superficie massima ammissibile per ciascun regime di sostegno regionale, nazionale e dell'Unione europea, nonché per ogni dichiarazione o comunicazione, ivi compreso il piano colturale delle aziende agricole.
4. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) - Coordinamento realizza ed aggiorna il SIPA, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica dei sistemi digitali che supportano l'utilizzo di applicazioni grafiche e geospaziali.
5. I titoli di conduzione dei terreni conservati nel fascicolo aziendale di cui all'articolo 82, comma 3, riportano i dati del registro censuario del catasto dei terreni dell'Agenzia delle entrate.
6. Le particelle catastali individuate dai titoli di conduzione di cui al comma 5 sono utilizzate ai fini della localizzazione geografica delle superfici, con riferimento all'Infrastruttura regionale per l'informazione geografica, di cui alla legge regionale 1° dicembre 2017, n. 21 (Infrastruttura regionale per l'informazione geografica).
7. L'estensione e la qualità dell'uso del suolo della superficie dichiarata nell'Anagrafe in forma grafica è controllata dalla intersezione delle superfici condotte, di cui al comma 6, con il SIPA.
8. I dati grafici georiferiti, di fonte amministrativa, inerenti l'agricoltura e lo sviluppo rurale confluiscono nell'infrastruttura geografica, di cui alla
Art. 14. (Modifiche all'articolo 92 della
1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 92 della
Art. 15. (Modifiche all'articolo 95 della
1. La lettera a) del comma 3 bis dell'articolo 95 della
2. La lettera b) del comma 3 bis dell'articolo 95 della
Art. 16. (Modifiche all'articolo 109 della
1. All'articolo 109, comma 5, della
Art. 17. (Modifiche all'articolo 110 della
1. All'articolo 110, comma 2, della
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' ESTRATTIVE
Art. 18. (Modifiche all'articolo 1 della
1. Il comma 3 dell'articolo 1 della
2. Il comma 4 dell'articolo 1 della
3. I commi 5 e 6 dell'articolo 1 della
Art. 19. (Modifiche all'articolo 6 della
1. Il comma 3 dell'articolo 6 della
a) quelle che, a parità di volumi autorizzabili, modificano la delimitazione dei poli estrattivi individuati nel PRAE, o delle aree di ampliamento delle cave attive al di fuori dei poli individuate dal PRAE, per non più del 10 per cento della loro estensione territoriale;
b) quelle che si limitano a modificare la delimitazione dei bacini riportati dal PRAE;
c) quelle che, individuando nuovi poli estrattivi o modificando la delimitazione di quelli esistenti o comunque consentendo l'apertura di nuove cave al di fuori dei poli estrattivi previsti dal PRAE, modificano i volumi autorizzabili nel decennio previsti dal PRAE per non più del 10 per cento del volume complessivamente previsto per tutti i poli di ciascun bacino a cui si riferisce la modifica;
d) quelle esclusivamente normative finalizzate a una migliore ed efficace chiarezza attuativa e interpretativa.".
Art. 20. (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 23/12016)
1. Al termine dell'articolo 7, comma 4, della
Art. 21. (Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 23/12016)
1. La lettera b) del comma 10 dell'articolo 26 della
CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA SOCIALE E MOVIMENTI MIGRATORI
Art. 22. (Modifiche all'articolo 4 ter della
1. Il primo comma dell'articolo 4 ter della
2. Nel primo periodo del comma 2 dell'articolo 4 ter della
Art. 23. (Modifiche all'articolo 2 della
1. All'articolo 2, comma 3, della
Art. 24. (Modifiche all'articolo 3 della
1. L'articolo 3 della
1. I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 possono presentare domanda di acquisto all'ente proprietario dell'alloggio entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.".
Art. 25. (Modifiche all'articolo 2 e abrogazione dell'allegato A della
1. L'allegato A alla legge regionale 1° dicembre 2022, n. 19 (Intervento economico a favore dei Comuni con alta incidenza di alloggi sociali) è abrogato.
2. All'articolo 2, comma 1, della
CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE
Art. 26. (Inserimento dell'articolo 25 bis nella
1. Dopo l'articolo 25 della
1. Le strutture residenziali e semiresidenziali, socio-sanitarie e socio-assistenziali sono tenute ad accreditarsi sulla piattaforma regionale della residenzialità, al fine di comunicare idonee informazioni sulla situazione sanitaria delle strutture.
2. Le aziende sanitarie e gli enti gestori competenti territorialmente devono vigilare sul corretto adempimento di tale obbligo e porre in essere le misure necessarie, affinché il mancato rispetto di quanto previsto dal comma 1 sia sanzionato ai sensi dell'articolo 30.".
Art. 27. (Modifiche all'articolo 30 della
1. Dopo il comma 6 dell'articolo 30 della
Art. 28. (Modifiche all'articolo 3 della
1. Il comma 1 dell'articolo 3 della
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della
a) i destinatari;
b) le modalità e gli standard formativi per il rilascio;
c) le modalità di accesso alla certificazione delle competenze;
d) i diversi livelli di certificazione previsti.".
CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROFESSIONI INTELLETTUALI
Art. 29. (Sostituzione dell'articolo 5 della
1. L'articolo 5 della
1. La Regione promuove le attività di formazione ed aggiornamento professionale svolte dalla confederazione sindacale datoriale e dalle sue associazioni sindacali datoriali aderenti, dagli ordini e dai collegi professionali.".
Art. 30. (Modifiche all'articolo 6 della
1. All'articolo 6, comma 1, della
2. All'articolo 6, comma 2, della
3. All'articolo 6, comma 2, lettera a), della
CAPO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIOCO D'AZZARDO
Art. 31. (Modifiche all'articolo 4 della
1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della
Art. 32. (Modifiche all'articolo 7 della
1. All'articolo 7, comma 2, della
Art. 33. (Modifiche all'articolo 10 della
1. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 10 della
CAPO VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORESTE, GOVERNO DEL TERRITORIO, RIFIUTI, ELETTROMAGNETISMO, ENERGIA, AMBIENTE E DEMANIO IDRICO
Sezione I
Foreste
Art. 34. (Sostituzione dell'articolo 7 della
1. L'articolo 7 della
1. La viabilità forestale e silvo-pastorale è definita dall'articolo 3, comma 2, lettera f), del
2. Le tipologie e le caratteristiche tecnico costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale e delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale sono disciplinate dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 28 ottobre 2021 (Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali inerenti agli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvopastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale) e nel rispetto delle indicazioni contenute nel regolamento forestale di cui all'articolo 13.".
Art. 35. (Sostituzione dell'articolo 8 della
1. L'articolo 8 della
1. La programmazione forestale è sviluppata in coerenza con la Strategia forestale europea e nazionale in conformità al
2. Le foreste sono oggetto di programmazione e pianificazione articolata sui seguenti livelli:
a) regionale, mediante il programma forestale regionale (PFR);
b) territoriale, mediante il piano forestale d'indirizzo territoriale (PFIT);
c) aziendale, mediante il piano di gestione forestale (PGF) o strumento equivalente.
3. La Giunta regionale con proprio provvedimento approva le indicazioni tecnico-metodologiche per l'elaborazione, l'attuazione e la verifica dei PFIT, dei PGF e degli strumenti equivalenti, conformemente ai criteri minimi definiti dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 28 ottobre 2021 (Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali per l'elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale e dei piani di gestione forestale), di cui all'articolo 6, comma 7, del
4. Le indicazioni tecnico-metodologiche di cui al comma 3 prevedono, in presenza di PFIT approvati, procedure semplificate per il PGF e gli strumenti equivalenti, coerenti con gli obiettivi e gli indirizzi indicati nei PFIT medesimi.".
Art. 36. (Sostituzione dell'articolo 9 della
1. L'articolo 9 della
1. Il PFR rappresenta il quadro strategico e strutturale all'interno del quale sono individuati, in coerenza con le finalità di cui all'articolo 2 e in armonia con la legislazione nazionale e dell'Unione europea nonché con la strategia forestale nazionale prevista dall'articolo 6, comma 1, del
2. Costituiscono parte essenziale del PFR:
a) il quadro conoscitivo, corredato dall'inventario e dalla cartografia tematica delle foreste e delle relative infrastrutture;
b) le linee guida di politica per le foreste, ivi inclusi i settori prioritari di intervento e finanziamento;
c) l'individuazione delle aree forestali di riferimento per la pianificazione forestale di indirizzo territoriale;
d) le metodologie di verifica e valutazione dei risultati delle strategie adottate.
3. Il PFR è approvato dalla Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare.
4. Il PFR ha validità decennale e può essere sottoposto a modifiche e integrazioni prima della sua scadenza con le modalità di cui al comma 3.".
Art. 37. (Sostituzione dell'articolo 10 della
1. L'articolo 10 della
1. Il PFIT, come definito all'articolo 6, commi 3, 4 e 5, del
2. Il PFIT non ha scadenza ed è aggiornato almeno ogni quindici anni.
3. L''elaborazione del PFIT è coordinata dall'Ufficio di Piano di cui al comma 4, il quale esprime gli indirizzi di pianificazione, garantendo la partecipazione delle amministrazioni interessate anche in forma associata e promuovendo la consultazione dei portatori d'interesse e dei cittadini.
4. L'Ufficio di Piano è presieduto dalla Regione; per i PFIT relativi al territorio della Città metropolitana di Torino e della Provincia del Verbano Cusio Ossola, l'Ufficio di Piano è presieduto dai rispettivi enti territoriali di riferimento.
5. La Giunta regionale definisce, nel quadro delle indicazioni tecnico-metodologiche di cui all'articolo 8, comma 3, i criteri di composizione e le modalità di funzionamento dell'Ufficio di Piano, garantendo la rappresentatività in ragione della competenza territoriale relativa all'area forestale.".
Art. 38. (Sostituzione dell'articolo 11 della
1. L'articolo 11 della
1. Il PGF e lo strumento equivalente di cui all'articolo 6, comma 6, del
2. La Regione e, per il territorio del Verbano Cusio Ossola, la Provincia possono redigere un PGF o uno strumento equivalente nei casi previsti dall'articolo 17, comma 2, e laddove previsto dal PFIT, con particolare riguardo agli obiettivi della
3. Il PGF e lo strumento equivalente sono trasmessi alla Giunta regionale o, per il territorio del Verbano Cusio Ossola, alla Provincia, che li approva con le procedure stabilite dal regolamento di cui all'articolo 13 e previa verifica della loro conformità ai contenuti di cui al comma 1. Qualora debbano essere acquisiti ulteriori atti di assenso, si applica l'istituto della conferenza di servizi di cui alla
4. L'approvazione del PGF e dello strumento equivalente costituisce autorizzazione agli interventi selvicolturali previsti dallo stesso. La realizzazione di tali interventi è soggetta alla comunicazione semplice di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a).
5. Il PGF e lo strumento equivalente hanno una validità da un minimo di dieci ad un massimo di venti anni, in relazione ai contenuti tecnici e ai tempi necessari all'esecuzione degli interventi programmati. L'atto che li approva ne individua la scadenza.".
Art. 39. (Sostituzione dell'articolo 12 della
1. L'articolo 12 della
1. La gestione delle superfici silvo-pastorali nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000, di cui alla
2. I PFIT recepiscono gli strumenti di pianificazione riferiti alle aree protette e ai siti della rete Natura 2000 ricadenti nel proprio territorio.
3. I PGF e gli strumenti equivalenti che interessano, in tutto o in parte, aree protette o siti della rete Natura 2000, ne recepiscono gli strumenti specifici di gestione. In assenza di idonei strumenti di gestione silvo-pastorale, i PGF e gli strumenti equivalenti assicurano la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, degli habitat di specie o delle specie di interesse comunitario ivi presenti.
4. In assenza di idonei strumenti di pianificazione con valenza silvo-pastorale specifici per le aree di cui al comma 1, i soggetti gestori possono predisporre uno specifico PGF o strumento equivalente.
5. I PGF o gli strumenti equivalenti possono costituire stralcio del piano di gestione del sito della rete Natura 2000, di cui all'articolo 42 della
6. I PFIT e i PGF o gli strumenti equivalenti che interessano, in tutto o in parte, siti della rete Natura 2000 sono soggetti a valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 44 della l.r 19/2009 .".
Art. 40. (Modifiche all'articolo 13 della
1. La lettera l) del comma 1 dell'articolo 13 della
Art. 41. (Modifiche all'articolo 17 della
1. All'articolo 17, comma 2, della
Art. 42. (Modifiche all'articolo 19 della
1. All'articolo 19, comma 7, lettera d quater), della
Art. 43. (Modifiche all'articolo 20 della
1. All'articolo 20, comma 2, lettera a), della
Art. 44. (Modifiche all'articolo 33 della
1. Dopo la lettera b) del comma 4 dell'articolo 33 della
Art. 45. (Disposizione transitoria in riferimento alla
1. Fino all'approvazione del provvedimento che definisce le indicazioni tecnico-metodologiche per l'elaborazione, l'attuazione e la verifica dei PFIT, dei PGF e degli strumenti equivalenti di cui all'articolo 8, comma 3, della
Sezione II
Governo del territorio
Art. 46. (Modifiche all'articolo 52 della
1. Dopo il comma 1 quater dell'articolo 52 della
Art. 47. (Modifiche all'articolo 2 della
1. All'articolo 2, comma 1, della
Art. 48. (Modifiche all'articolo 3 della
1. Il comma 4 dell'articolo 3 della
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 della
Art. 49. (Modifiche all'articolo 6 della
1. Il comma 1 dell'articolo 6 della
Art. 50. (Modifiche all'articolo 12 della
1. All'articolo 12, comma 5, della
Art. 51. (Sostituzione degli allegati B e C della
1. Gli allegati B e C della
Art. 52. (Abrogazione dell'articolo 69 della
1. L'articolo 69 della
Art. 53. (Inserimento dell'articolo 76 quinquies nella
1. Dopo l'articolo 76 quater della
1. Il parere, di competenza della Commissione tecnica urbanistica di cui all'articolo 76 della
2. I pareri previsti dall'articolo 77 bis della
Sezione III
Rifiuti
Art. 54. (Modifiche all'articolo 7 della
1. All'articolo 7, comma 4, lettera a), della
2. All'articolo 7, comma 4, lettera c), della
Art. 55. (Modifiche all'articolo 10 della
1. All'articolo 10, comma 5, lettera a), della
Art. 56. (Modifiche all'articolo 33 della
1. Dopo il comma 9 dell'articolo 33 della
Sezione IV
Elettromagnetismo
Art. 57. (Modifiche all'articolo 13 della
1. All'articolo 13, comma 1, della
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della
Art. 58. (Modifiche all'articolo 16 della
1. All'articolo 16, comma 1, della
2. All'articolo 16, comma 2, della
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 16 della
4. All'articolo 16, comma 3, della
5. Dopo il comma 3 dell'articolo 16 della
6. All'articolo 16, comma 4, della
7. Dopo il comma 4 dell'articolo 16 della
Sezione V
Energia
Art. 59. (Disposizioni in merito alla costruzione ed esercizio degli impianti fotovoltaici
1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del
2. Nei casi in cui siano previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal comune, non già allegate alla dichiarazione, l'amministrazione comunale provvede ad acquisirle d'ufficio ovvero convoca, entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della
Art. 60. (Disposizioni in materia di infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione non facenti parte della Rete elettrica di trasmissione nazionale e abrogazione della
1. La
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione, non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, adottate con il decreto 20 ottobre 2022 del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della cultura.
3. Prima del rilascio dell'autorizzazione unica regionale, di cui al paragrafo 2 delle Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione, adottate con il decreto di cui al comma 2, sono corrisposti diritti di istruttoria nella misura da definirsi con provvedimento della Giunta regionale, tenuto conto della complessità del procedimento
Sezione VI
Ambiente
Art. 61. (Modifiche all'articolo 11 della
1. Il quinto comma dell'articolo 11 della
Sezione VII
Demanio idrico
Art. 62. (Modifiche all'articolo 1 della
1. All'articolo 1, comma 2, lettera e), della
CAPO VIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI
Art. 63. (Inserimento dell'articolo 1 bis nella
1. Dopo l'articolo 1 della
1. Gli operatori svolgono il servizio taxi nel comune che ha rilasciato la licenza o nel relativo ambito individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e stazionano nelle apposite aree pubbliche a loro destinate.
2. Nei comuni ove si esercita il servizio taxi, i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno della rimessa.
3. I servizi di noleggio iniziano e terminano presso la rimessa sita nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione e i conducenti possono, in caso di prenotazioni multiple, sostare all'interno delle ulteriori rimesse di cui dispongono nel relativo ambito individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1.
4. Ai fini della presente legge, con il termine rimessa si intende un'area esclusivamente destinata al ricovero, alla sosta e alla manovra dei veicoli utilizzati per il servizio di noleggio con conducente.
5. Il titolare di una o più autorizzazioni al servizio di noleggio con conducente è tenuto a comunicare ai comuni che le hanno rilasciate l'ubicazione delle rimesse di cui dispongono nel relativo ambito individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1.".
Art. 64. (Modifiche all'articolo 3 della
1. All'articolo 3, comma 1, della
Art. 65. (Inserimento dell'articolo 14 bis nella
1. Dopo l'articolo 14 della
1. La Regione provvede a raccogliere, monitorare e aggiornare periodicamente i dati relativi alle licenze e autorizzazioni in capo agli operatori dei servizi di trasporto pubblico non di linea su strada attraverso l'Osservatorio regionale della mobilità di cui all'articolo 13 della
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede a definire le modalità ed i tempi con cui l'Osservatorio regionale della mobilità effettua la raccolta, il monitoraggio e l'aggiornamento periodico dei dati di cui al comma 1.".
Art. 66. (Inserimento dell'articolo 14 ter nella
1. Dopo l'articolo 14 bis della
1. Al fine di promuovere i servizi di trasporto pubblico non di linea su strada presenti sul territorio è consentito agli operatori di utilizzare esclusivamente i contrassegni identificativi della categoria di appartenenza.
2. L'inosservanza di quanto disposto al comma 1 è punita con la sanzione pecuniaria di euro 300,00.".
Art. 67. (Modifiche all'articolo 98 della
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 98 della
Art. 68. (Modifiche all'articolo 2 della
1. Il comma 2 dell'articolo 2 della
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della
Art. 69. (Modifiche all'articolo 3 della
1. All'articolo 3, comma 1, lettera e), della
Art. 70. (Modifiche all'articolo 4 della
1. Il comma 2 dell'articolo 4 della
Art. 71. (Modifiche all'articolo 50 della
1. All'articolo 50, comma 1, della
Art. 72. (Modifiche all'articolo 2 della
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della
Art. 73. (Modifiche all'articolo 5 della
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della
Art. 74. (Modifiche all'articolo 9 della
1. Il numero 1) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della
2. Il numero 3) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della
CAPO IX
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA'
Art. 75. (Modifiche all'articolo 2 della
1. All'articolo 2, comma 1, della
Art. 76. (Modifiche all'articolo 3 della
1. All'articolo 3, comma 1, della
2. Il comma 2 dell'articolo 3 della
3. Il comma 3 dell'articolo 3 della
CAPO X
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI USI CIVICI
Art. 77. (Modifiche dell'articolo 4 della
1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della
Art. 78. (Modifiche dell'articolo 8 della
1. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 8 della
Art. 79. (Modifica all'articolo 10 della
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della
CAPO XI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO
Art. 80. (Modifiche all'articolo 10 della
1. Dopo il comma 03 dell'articolo 10 della
a) è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative;
b) è subordinato al possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 10 bis e 10 ter e del requisito della regolarità amministrativa, previdenziale, assistenziale e fiscale degli operatori.".
Art. 81. (Modifiche all'articolo 11 della
1. Il comma 1 dell'articolo 11 della
a) all'istituzione e alla modifica dei mercati e delle altre forme di commercio su area pubblica;
b) agli orari di esercizio dell'attività;
c) ai procedimenti relativi ai titoli abilitativi previsti per l'esercizio del commercio su area pubblica;
d) al rilascio delle concessioni di posteggio;
e) alle modalità di partecipazione dei produttori agricoli al commercio su area pubblica;
f) alla verifica della regolarità amministrativa, previdenziale, assistenziale e fiscale degli operatori.".
2. Il comma 2 dell'articolo 11 della
Art. 82. (Inserimento dell'articolo 11.1 nella
1. Dopo l'articolo 11 della
1. Agli effetti del requisito della regolarità amministrativa, previdenziale, assistenziale e fiscale, previsto, per l'esercizio dell'attività, dall'articolo 10, comma 04, l'operatore deve essere in possesso della carta di esercizio e dell'attestazione annuale di regolarità, secondo quanto previsto dalle disposizioni seguenti.
2. La carta di esercizio è un documento sottoscritto dall'operatore, contenente i suoi dati identificativi, oltre a quelli dell'impresa e i dati relativi ai titoli abilitativi utilizzati per lo svolgimento dell'attività, secondo i criteri e le disposizioni previsti dalla Giunta regionale.
3. Gli eventuali sostituti nell'esercizio dell'attività devono essere indicati nella carta di esercizio o comunque possedere la documentazione relativa al presupposto giuridico della sostituzione ed esercitano l'attività muniti di carta di esercizio e attestazione annuale dell'impresa per cui operano, secondo i criteri e le disposizioni previsti dalla Giunta regionale.
4. La carta di esercizio risponde alla finalità di agevolare le operazioni di controllo dell'attività e non sostituisce i titoli abilitativi ivi indicati, che devono essere esibiti in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
5. La carta di esercizio deve essere esibita ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.
6. I comuni, secondo quanto previsto dal comma 8, verificano annualmente l'assolvimento, da parte delle imprese del commercio su area pubblica, degli obblighi amministrativi, previdenziali, assistenziali e fiscali, e rilasciano, a tale fine, attestazione annuale di regolarità, sulla base dei criteri e delle disposizioni previsti dalla Giunta regionale.
7. L'attestazione di regolarità è conservata dall'operatore insieme alla carta di esercizio nel corso dello svolgimento dell'attività e deve essere esibita ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.
8. Si considerano regolari, ai fini del rilascio dell'attestazione, le imprese che abbiano assolto ai seguenti adempimenti:
a) iscrizione, quale impresa attiva, al registro delle imprese presso la CCIAA, in relazione agli obblighi amministrativi;
b) iscrizione all'INPS e all'INAIL, qualora dovuta, in relazione agli obblighi previdenziali e assistenziali;
c) trasmissione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi dell'impresa riferita all'ultimo anno utile, in relazione agli obblighi fiscali.
9. Le disposizioni che precedono si applicano anche ai produttori agricoli di cui al
Art. 83. (Inserimento dell'articolo 11.2 nella
1. Dopo l'articolo 11.1 della
1. Le disposizioni relative alla verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica si applicano anche agli operatori provenienti da fuori regione, secondo i criteri e le disposizioni previsti dalla Giunta regionale.
2. Le imprese comunitarie esercitano l'attività di commercio su area pubblica, dando prova della propria regolarità amministrativa, previdenziale, assistenziale e fiscale, secondo quanto previsto dal
Art. 84. (Inserimento dell'articolo 11.3 nella
1. Dopo l'articolo 11.2 della
1. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00 e, in caso di reiterazione, con la revoca del titolo, l'operatore che non esibisce la carta di esercizio e la relativa attestazione annuale, non avendo adempiuto anche ad uno solo degli adempimenti previsti dall'articolo 11.1, comma 8.
2. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 2.000,00 l'operatore che non esibisce la carta di esercizio o l'attestazione annuale, pur avendo adempiuto a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 11.1, comma 8.
3. E' punito con la sanzione amministrativa di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00 e, in caso di reiterazione, con la revoca del titolo:
a) l'operatore in possesso di una carta di esercizio contenente informazioni non veritiere;
b) l'operatore in possesso di una carta di esercizio carente delle informazioni relative all'iscrizione alla CCIAA o all'INPS o all'INAIL, non avendo assolto ai relativi adempimenti.
4. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte nell'arco di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
5. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150,00 a euro 1.500,00 l'operatore in possesso di una carta di esercizio carente delle informazioni relative all'iscrizione alla CCIAA o all'INPS, o all'INAIL pur avendo assolto ai relativi adempimenti.
6. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 1.000,00 nel caso di mancato aggiornamento della carta di esercizio, secondo i criteri e le disposizioni previsti dalla Giunta regionale.
7. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 3.000,00 e con il divieto immediato di prosecuzione dell'attività, il sostituto nell'esercizio dell'attività che non esibisce, a richiesta degli organi di vigilanza, il titolo di presupposto alla sostituzione, secondo i criteri e le disposizioni previsti dalla Giunta regionale.
8. Il comune che accerta la violazione è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della
9. Lo stesso comune provvede, nei casi previsti dalla legge, alla revoca del titolo abilitativo, o alla trasmissione degli atti al comune di rilascio, competente alla revoca.
10. Nel caso in cui la violazione sia imputabile ad un soggetto proveniente da fuori regione che esercita l'attività in Piemonte con un titolo rilasciato da un'altra regione, il comune piemontese che accerta la violazione applica le sanzioni, con esclusione della revoca, e dispone il divieto immediato di prosecuzione dell'attività. Della stessa violazione il comune dà notizia al comune di fuori regione competente in merito al titolo abilitativo utilizzato in Piemonte.
11. Per ogni altra violazione alle disposizioni relative alla regolarità amministrativa, previdenziale, assistenziale e fiscale di cui al presente Capo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00.
12. E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci.".
Art. 85. (Inserimento dell'articolo 11.4 nella
1. Dopo l'articolo 11.3 della
1. La Regione favorisce, secondo i principi di cui al
2. La Regione può stipulare apposite intese con le amministrazioni competenti per una maggiore efficienza operativa ed una maggiore efficacia delle disposizioni della presente legge relative alla regolarità delle imprese del commercio su area pubblica.
3. Per i medesimi fini indicati al comma 2, i comuni possono delegare, mediante apposite convenzioni a titolo gratuito, lo svolgimento di attività tecnico gestionali di supporto, alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
4. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera f), e con le modalità ivi previste, adotta i criteri e le disposizioni di attuazione, anche in riferimento al regime transitorio e finale nella fase di prima applicazione.".
Art. 86. (Inserimento dell'articolo 11.5 nella
1. Dopo l'articolo 11.4 della
1. Fino all'emanazione delle disposizioni attuative di cui all'articolo 11.4, comma 4, le norme previgenti per la verifica di regolarità delle imprese del commercio su area pubblica sono sospese.".
CAPO XII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITA'
Art. 87. (Modifiche all'articolo 5 della
1. Il quarto comma dell'articolo 5 della
Art. 88. (Modifiche all'articolo 15 della
1. All'articolo 15, comma 5, della
Art. 89. (Modifiche all'articolo 7 della
1. Il comma 1 dell'articolo 7 della
2. Il comma 3 dell'articolo 7 della
Art. 90. (Modifiche all'articolo 9 della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della
Art. 91. (Modifiche all'articolo 11 della
1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 11 della
Art. 92. (Modifiche all'articolo 1 della
1. All'articolo 1, comma 1, della
Art. 93. (Modifiche all'articolo 3 della
1. Dopo il comma 7 dell'articolo 3 della
Art. 94. (Modifiche all'articolo 15 della
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 della
CAPO XIII
DISPOSIZIONI RELATIVE A IMPEGNI ISTITUZIONALI
Art. 95. (Modifiche all'articolo 5 della
1. All'articolo 5, comma 1, della
Art. 96. (Modifiche all'articolo 5 bis della
1. All'articolo 5 bis, comma 3, della
Art. 97. (Modifiche all'articolo 28 bis della
1. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 28 bis della
Art. 98. (Modifiche all'articolo 41 della
1. All'articolo 41, comma 5 bis, della
Art. 99. (Modifiche all'articolo 1 della
1. All'articolo 1, comma 7 bis, della
2. All'articolo 1, comma 8 bis, della
Art. 100. (Modifiche all'articolo 7 della
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della
Art. 101. (Modifiche all'articolo 29 della
1. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 29 della
Art. 102. (Modifiche all'articolo 111 della
1. All'articolo 111, comma 10 bis, della
Art. 103. (Modifiche all'articolo 8 della
1. All'articolo 8, comma 2, lettera c), della
Art. 104. (Modifiche all'articolo 5 della
1. All'articolo 5, comma 1, della
Art. 105. (Modifiche all'articolo 4 della
1. All'articolo 4, comma 1, lettera c), della
2. Il numero 2) della lettera g) del comma 1 dell'articolo 4 della
Art. 106. (Modifiche all'articolo 6 della
1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della
Art. 107. (Modifiche all'articolo 14 della
1. Il comma 2 dell'articolo 14 della
Art. 108. (Modifiche all'articolo 27 della
1. Il comma 1 dell'articolo 27 della
Art. 109. (Modifiche all'articolo 101 della
1. Il comma 1 dell'articolo 101 della
Art. 110. (Modifiche all'articolo 17 della
1. All'articolo 17, comma 1, della
2. Il comma 2 dell'articolo 17 della
Art. 111. (Modifiche all'articolo 19 della
1. All'articolo 19, comma 3, della
Art. 112. (Abrogazione degli articoli 44 e 45 della
1. Gli articoli 44 e 45 della
Art. 113. (Modifiche all'articolo 1 della
1. I commi 4 e 5 dell'articolo 1 della
Art. 114. (Modifiche all'articolo 2 della
1. All'articolo 2, comma 1, della
2. All'articolo 2, comma 3, della
Art. 115. (Modifiche all'articolo 8 della
1. All'articolo 8, comma 1, lettera c), della
Art. 116. (Modifiche all'articolo 9 della
1. All'articolo 9, comma 1, della
CAPO XIV
ALTRE DISPOSIZIONI
Sezione I
Acque minerali e termali
Art. 117. (Trasformazione delle concessioni di acque minerali e termali da perpetue a temporanee e modifiche all'articolo 39 della
1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 21, comma 1 del
2. Il comma 2 dell'articolo 39 della
Sezione II
Enti locali
Art. 118. (Modifiche all'articolo 1 della
1. L'articolo 1 della
Art. 119. (Modifiche all'articolo 7 della
1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della
2. Il comma 4 dell'articolo 7 della
Art. 120. (Modifiche all'articolo 21 della
1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 21 della
Art. 121. (Modifiche all'articolo 2 della
1. Il quarto punto della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della
2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della
Art. 122. (Modifiche all'articolo 1 della
1. Il comma 2 dell'articolo 1 della
a) rigenerare processi di sviluppo locale finalizzati al rilancio del territorio e alla coesione sociale;
b) rafforzare il sistema produttivo locale, a contribuire alla tutela del territorio, anche attraverso le misure previste dall'articolo 2, comma 134, della
c) valorizzare le risorse e le vocazioni territoriali;
d) favorire la creazione di offerte di lavoro, anche in collaborazione con unioni montane, gruppi di azione locale (GAL) e comunità energetiche;
e) arginare il fenomeno dello spopolamento delle comunità rurali e delle aree interne e arginare fenomeni di degrado urbano e metropolitano.".
Art. 123. (Modifiche all'articolo 2 della
1. All'articolo 2, comma 1, lettera a), della
2. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della
Sezione III
Turismo
Art. 124. (Disposizioni relative all'identificazione delle strutture turistiche ricettive)
1. In attuazione del decreto del Ministero del turismo 29 settembre 2021, n. 161 (Regolamento recante modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'articolo 13 quater del
2. I soggetti titolari o gestori di strutture ricettive, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché coloro che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in cerca di una struttura turistica ricettiva con persone che dispongono di tali immobili da mettere a disposizione del turista, sono tenuti a pubblicare il codice identificativo di cui al comma 1 in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza.
3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2, si applica la sanzione pecuniaria prevista all'articolo 13 quater, comma 8, del
Art. 125. (Modifiche all'articolo 5 bis della
1. L'articolo 5 bis della
1. Ai fini dell'esercizio della funzione amministrativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), i seguenti soggetti sono tenuti a trasmettere mensilmente alla provincia territorialmente competente, nonché alla Città metropolitana di Torino, i dati statistici sul movimento turistico:
a) i titolari o gestori di strutture turistico-ricettive piemontesi alberghiere, extralberghiere, agrituristiche, alpinistiche, escursionistiche e all'aperto, ivi comprese quelle di carattere innovativo;
b) i titolari o gestori di aree di sosta attrezzate e di aree camper service insediate presso complessi ricettivi all'aperto;
c) i soggetti privati locatori di immobili per finalità turistiche e di garden sharing.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle strutture ricettive alpinistiche ed escursionistiche non gestite, ivi compresi i bivacchi fissi.
3. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione le caratteristiche, le modalità ed i tempi per la trasmissione dei dati di cui al comma 1.
4. La mancata trasmissione dei dati secondo i criteri contenuti nella deliberazione di cui al comma 3 comporta per i titolari o gestori delle strutture turistico-ricettive interessate la sospensione di contributi economici eventualmente erogati dalla Regione, anche attraverso società partecipate, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 900,00 e per i soggetti privati locatori di immobili per finalità turistiche e di garden sharing l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 ad euro 450,00.
5. Le funzioni di vigilanza e di controllo sulla trasmissione dei dati statistici sul movimento turistico sono esercitate dalle province territorialmente competenti, nonché dalla Città metropolitana di Torino, cui sono devoluti i proventi delle sanzioni, ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, lettera g).".
Art. 126. (Modifiche all'articolo 18 della
1. Alla rubrica dell'articolo 18 della
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 18 della
3. All'articolo 18, comma 2, della
4. All'articolo 18, comma 4, della
5. All'articolo 18, comma 5, della
6. All'articolo 18, comma 6, della
Art. 127. (Modifiche all'articolo 19 della
1. All'articolo 19, comma 4, della
Art. 128. (Modifiche all'articolo 21 della
1. All'articolo 21, comma 2, lettera b), della
2. All'articolo 21, comma 3, della
Sezione IV
Sport e post olimpico
Art. 129. (Modifiche all'articolo 3 della
1. Il comma 1 dell'articolo 3 della
2. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 3 della
1 quater. Quanto previsto al comma 1 ter, in caso di trasferimento, vale anche per i neo-maestri provenienti da altre regioni o province autonome, diplomati dopo l'entrata in vigore del presente comma. La disposizione si applica, inoltre, in caso di riconoscimento di titolo conseguito all'estero con decreto successivo all'entrata in vigore del presente comma. Tale obbligo decade dopo tre anni di iscrizione presso il Collegio della regione o provincia autonoma di provenienza.".
Art. 130. (Modifiche all'articolo 2 della
1. Il comma 5 bis dell'articolo 2 della
Art. 131. (Modifiche all'articolo 17 della
1. Dopo la lettera o) del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 1° ottobre 2020, n. 23 (Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva) è aggiunta la seguente: "o bis) possibilità per l'affidatario di richiedere all'ente proprietario dell'impianto modificazioni o revisioni motivate della concessione, con varianti migliorative o introduzione di nuove discipline sportive in base alle effettive esigenze dell'utenza sportiva territoriale debitamente riconosciute, con conseguenti opportune rideterminazioni, in caso di accoglimento, in ordine al piano economico e al canone concessorio.".
Sezione V
Cultura
Art. 132. (Modifiche all'articolo 26 della
1. I commi 2 e 3 dell'articolo 26 della legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni in materia di cultura) sono abrogati.
Art. 133. (Modifiche all'articolo 28 della
1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 28 della
Art. 134. (Modifiche all'articolo 29 della
1. Il comma 7 dell'articolo 29 della
Art. 135. (Modifiche all'articolo 31 della
1. Dopo la lettera h) del comma 2 dell'articolo 31 della
Sezione VI
Protezione civile
Art. 136. (Modifiche all'articolo 1 della
1. All'articolo 1, comma 2, lettera d), della
Art. 137. (Modifiche all'articolo 10 della
1. All'articolo 10, comma 2, della
2. Dopo la lettera c) del comma 7 dell'articolo 10 della
Sezione VII
Lavoro
Art. 138. (Modifiche all'articolo 3 della
1. Dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 3 della
Art. 139. (Modifiche all'articolo 4 della
1. All'articolo 4, comma 1, della
Sezione VIII
Organizzazione regionale
Art. 140. (Sostituzione dell'articolo 8 della
1. L'articolo 8 della
1. Il direttore del Consiglio regionale al quale sono affidate le competenze relative al procedimento legislativo assume le funzioni di 'Segretario generale del Consiglio regionale'.
2. Il Segretario generale del Consiglio regionale presiede il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 9, comma 3.".
Art. 141. (Modifica all'articolo 5 della
1. All'articolo 5, comma 1, della
CAPO XV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 142. (Abrogazioni)
1. Le leggi regionali di cui all'allegato B alla presente legge sono abrogate.
Art. 143. (Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
ALLEGATO A
Sostituzione degli allegati B e C della
Allegato B.
Valutazione di Incidenza - Linee guida per lo sviluppo del procedimento (articoli 43 e 44)
La metodologia per l’espletamento della Valutazione di Incidenza rappresenta un percorso di analisi e
valutazione progressiva che si compone di 3 fasi principali:
•Livello I: screening
Il riferimento è l'articolo 6, paragrafo 3 (prima parte), della
“Habitat". Si tratta del processo d'individuazione delle implicazioni potenziali di un
piano o di un progetto/intervento/attività su un Sito Natura 2000 o più siti ,
singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e della determinazione del
possibile grado di significatività di tali incidenze. In questa fase occorre determinare in
primo luogo se il piano o il progetto sono direttamente connessi o necessari alla gestione
del sito/siti e, in secondo luogo, se è probabile che dagli stessi derivi un effetto
significativo sul sito/siti Natura 2000.
•Livello II: valutazione appropriata
Il riferimento è l'articolo 6, paragrafo 3 (seconda parte), della
“Habitat" e viene attivata qualora la fase di screening di incidenza si sia conclusa in
modo negativo e non si sia in grado di escludere che il piano, progetto/intervento/attività
possa avere effetti negativi sul sito/siti Natura 2000. Essa consiste nell’individuazione
del livello di incidenza del piano o progetto/intervento/attività sull'integrità del sito/siti,
singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, tenendo conto della struttura e
della funzione del sito/siti, nonché dei suoi obiettivi di conservazione. In caso di
incidenza negativa, si definiscono misure di mitigazione appropriate atte a eliminare o a
limitare tale incidenza al di sotto di un livello significativo.
•Livello III: possibilità di deroga all’articolo 6, paragrafo 3, in presenza di determinate
condizioni.
Il riferimento è l'articolo 6, paragrafo 4, della
attivato qualora, nel caso di incidenza negativa che permane nonostante le misure di
mitigazione definite nella valutazione d’incidenza appropriata e in assenza di soluzioni
alternative, si ritiene di non respingere un piano o un progetto/intervento/attività. In
questo caso, infatti, l'articolo 6, paragrafo 4 consente deroghe all'articolo 6, paragrafo 3,
a determinate condizioni, che comprendono l'esistenza di motivi imperativi di rilevante
interesse pubblico prevalente (IROPI) e l’individuazione di idonee misure compensative
da adottare.
Tale articolazione metodologica costituisce strumento indicativo e versatile da utilizzarsi da parte
dell'autorità competente ovvero dai soggetti che devono variamente esprimersi nell'ambito della
procedura di valutazione di incidenza.
La valutazione di incidenza è effettuata facendo riferimento agli strumenti interpretativi e applicativi
della
• - Comunicazione della Commissione "Gestione dei siti Natura 2000 – Guida all'interpretazione
dell’articolo 6 della
novembre 2018 (Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 25.01.2019 - (2019/C 33/01), che
sostituisce la precedente guida pubblicata nell’aprile 2000, e la Comunicazione della
Commissione “Valutazione di piani e progetti in relazione ai siti Natura 2000 – Guida
metodologica all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat 92/43/CEE” C(2021) 6913
final del 28 settembre 2021.
• - Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) -
"HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4, adottate in data 28.11.2019 con Intesa, ai sensi
dell'articolo 8, comma 6, della
Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. atti n. 195/CSR 28.11.2019) (19A07968) (GU
Serie Generale n.303 del 28-12-2019) .
Allegato C
Contenuti della relazione per la valutazione di incidenza dei progetti (articolo 43, commi 9 e 12)”
In base all'allegato G del
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonchè della flora e della
fauna selvatiche) lo studio d’incidenza prevede:
1. Inquadramento dell'opera o dell'intervento negli strumenti di programmazione e di pianificazione
vigenti.
2. Normativa ambientale di riferimento vigente.
3. Descrizione delle caratteristiche del progetto con riferimento:
a) alle tipologie delle azioni e/o delle opere;
b) dimensioni e/o all'ambito di riferimento;
c) alle complementarietà con altri progetti;
d) all'uso delle risorse naturali;
e) alla produzione di rifiuti;
f) all'inquinamento e ai disturbi ambientali;
g) al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate.
4. Descrizione delle interferenze del progetto sul sistema ambientale considerando:
a) le componenti abiotiche;
b) le componenti biotiche;
c) le connessioni ecologiche.
5. Dati e informazioni di carattere ambientale, territoriale e tecnico, in base ai quali sono stati
individuati e valutati i possibili effetti che il progetto può avere sull'ambiente e le misure che si
intendono adottare per ottimizzarne l'inserimento nell'ambiente e nel territorio circostante, con
riferimento alle soluzioni alternative tecnologiche e localizzative considerate ed alla scelta compiuta.
In base alle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) -
"HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4, (adottate in data 28.11.2019 con Intesa, ai sensi dell'articolo
8, comma 6, della
Trento e Bolzano (Rep. atti n. 195/CSR 28.11.2019) (19A07968) (GU Serie Generale n.303 del 28-12-2019), lo studio di incidenza deve contenere anche le seguenti specificazioni:
1. documentazione progettuale comprensiva della cantieristica;
2. planimetria di progetto/intervento e delle eventuali aree di cantiere;
3. inquadramento territoriale a scala adeguata;
4. ortofoto con localizzazione delle aree di P/I/A e delle eventuali aree di cantiere;
5. documentazione fotografica ante operam;
6. dati inerenti i siti della RN2000 interessati e specifici dell’area interferita;
7. analisi ed individuazione delle incidenze sui siti RN2000;
8. valutazione del livello di significatività delle incidenze;
9. individuazione e descrizione delle eventuali misure di mitigazione;
10. conclusioni dello studio di incidenza;
11. bibliografia, sitografia.
ALLEGATO B
(Art. 142)
LEGGI REGIONALI ABROGATE
TURISMO
1)
Si tratta di una legge con cui si è provveduto in passato (anni 1974 e 75) a concedere a favore degli
enti pubblici e privati operanti nel settore turistico specifiche provvidenze e per la realizzazione di
opere di costruzione, ammodernamento e adattamento di esercizi ricettivi alberghieri ed
extralberghieri ai fini dello sviluppo economico del movimento turistico. Ad oggi, la norma in
esame risulta non più finanziata e implicitamente abrogata dalla disciplina successiva (
"Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica") che, in tale ambito, è intervenuta a regolare
adeguatamente la materia.
2)
n. 23);
3)
regionale12 agosto 1974, n. 23 concernente provvedimenti per l’incentivazione turistico-ricettiva);
4)
5)
56 “Provvedimenti per l’incentivazione turistico-ricettiva);
6)
7)
dell’offerta turistica),
8)
maggio 1987, n. 27 concernente la programmazione degli interventi per lo sviluppo dell’offerta
turistica );
9)
regionale ed a sostegno del turismo piemontese in caso di eventi eccezionali. Modifiche ed
integrazioni alla
accoglienza e informazione turistica in Piemonte).
Gli interventi abrogativi indicati dal numero 2 al 9 sono riconducibili o collegati alla
pertanto, in conseguenza della temporaneità degli effetti giuridico economici prodottisi, si possono
ritenere attualmente privi di efficacia ed inapplicabili.
PROGRAMMAZIONE
10)
gestione aeroporto di Torino (S.A.G.A.T.));
Norma superata a seguito della cessione delle quote societarie da parte di FinPiemonte s.p.a. .
La norma sulle nomine non è adeguata alla
11)
Aeroporto di Cerrione "S.A.C.E.");
Norma inoperante che disciplina la partecipazione regionale in SACE, società di cui la Regione ha
ceduto la propria quota.
12)
E.C. B.I.C. Piemonte S.p.A.);
Legge inoperante che disciplina la partecipazione della Regione in EC BIC, società liquidata
13)
Legge che disciplina la partecipazione regionale in Texilia, società fusa per incorporazione e
conseguente costituzione della Città Studi s.p.a.
AGRICOLTURA
14)
(Legge finanziaria per l'anno 2012))
La legge interviene a modificare l’articolo 40 della legge finanziaria regionale 2012 in materia di
caccia. Attualmente tuta la disciplina relativa alla tutela della fauna e gestione faunistico -
venatoria è ricompresa nella
norma in esame risulta già implicitamente abrogata.
BILANCIO E TRIBUTI
15)
all'IRPEF);
16)
della Regione Piemonte per l'anno 2012 e altre disposizioni finanziarie);
17)
della Regione Piemonte per l'anno 2013 e altre disposizioni finanziarie);
18)
bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2013);
19)
provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2013);
20)
della Regione Piemonte per l'anno 2014 e variazioni all'addizionale regionale all'IRPEF)
21) Legge regionale 1° agosto 2014, n. 6 (Variazione al bilancio di revisione per l'anno finanziario
2014 e pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016);
22)
della Regione Piemonte per l'anno 2015);
23)
bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2015);
24)
della Regione Piemonte per l'anno 2016 e disposizioni finanziarie);
25)
della Regione per l'anno 2017 e disposizioni finanziarie);
26)
bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2017);
27)
della Regione Piemonte per l'anno 2018 e disposizioni finanziarie);
28)
della Regione Piemonte per gli anni 2019-2021 e disposizioni finanziarie).
* Tutte le leggi regionali sopra riportate nella materia “Bilancio e tributi dal numero 16 al numero
29, non sono più operanti ed hanno terminato i loro effetti in quanto si riferivano a specifiche
annualità finanziarie o disponevano in modo provvisorio in attesa dell’approvazione degli
strumenti finanziari definitivi.