Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio |
Data: | 19/12/2013 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. (Esercizio provvisorio) |
Art. 2. (Variazioni dell'aliquota dell’addizionale regionale IRPEF) |
Art. 3. (Maggiorazione delle detrazioni per carichi di famiglia) |
Art. 4. (Dichiarazione di urgenza) |
§ 6.1.265 - L.R. 19 dicembre 2013, n. 23.
Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l’anno 2014 e variazioni all’addizionale regionale all’IRPEF.
(B.U. 24 dicembre 2013, n. 52)
Art. 1. (Esercizio provvisorio)
1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 66 dello Statuto e dell’articolo 12, comma 2, della
2. Non sono soggetti alle limitazioni previste al comma 1 gli stanziamenti relativi a spese obbligatorie e d’ordine, spese finanziate con la reiscrizione di residui perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori, spese per interventi collegati alle calamità naturali, spese per la tutela dell’incolumità pubblica, spese relative alla copertura di contratti già stipulati, spese e trasferimenti necessari al settore della sanità, nonché trasferimenti finanziari al Consiglio regionale.
3. Per la sola durata temporale della presente legge, l’allegato delle spese obbligatorie e d’ordine, di cui al disegno di
4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni al bilancio previste dagli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 14 del disegno di
Art. 2. (Variazioni dell'aliquota dell’addizionale regionale IRPEF)
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di equilibrio di bilancio, nonché per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalle anticipazioni di liquidità previste dagli articoli 2 e 3 del
a) per i redditi sino a 15.000,00 euro: 0,39 per cento;
b) per i redditi oltre 15.000,00 euro e sino a 28.000,00 euro: 0,90 per cento;
c) per i redditi oltre 28.000,00 euro e sino a 55.000,00 euro: 1,08 per cento;
d) per i redditi oltre 55.000,00 euro e sino a 75.000,00 euro: 1,09 per cento;
e) per i redditi oltre 75.000,00 euro: 1,10 per cento.
2. In caso di modifica degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11 del
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 assicurano la progressività a cui è informato il sistema tributario e la differenziazione dell'addizionale regionale all'IRPEF secondo gli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.
4. L’articolo 13 della
Art. 3. (Maggiorazione delle detrazioni per carichi di famiglia)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le detrazioni previste dall’articolo 12, comma 1, lettera c), del
2. La Giunta è autorizzata a prevedere misure di sostegno economico diretto a favore dei soggetti IRPEF il cui livello di reddito e la relativa imposta netta, calcolata anche su base familiare, non consenta la fruizione della maggiorazione delle detrazioni di cui al comma 1.
3. Ai fini della spettanza e della ripartizione della detrazione si applicano le disposizioni previste dall’articolo 12, comma 1, lettera c) e comma 2 del
Art. 4. (Dichiarazione di urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.