Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio |
Data: | 23/04/2007 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. (Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa). |
Art. 2. (Tariffe del diritto di escavazione. Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 35/2006). |
Art. 3. (Riduzione dell’imposta regionale sulle attività produttive delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - IPAB). |
Art. 4. (Modifica della l.r. 12/2004). |
Art. 5. (Riduzione dell'IRAP delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) |
Art. 6. (Recupero dell’imposta regionale sulle attività produttive - IRAP). |
Art. 7. (Sanzione amministrativa in materia di formaggi freschi a pasta filata). |
Art. 8. (Misure per la transizione dalla programmazione 2000-2006 alla programmazione 2007-2013 dello sviluppo rurale). |
Art. 9. (Finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013). |
Art. 10. (Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura). |
Art. 11. (Sostituzione dell’ articolo 28 della l.r. 14/2006). |
Art. 12. (Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento CE 17 maggio 1999, n. 1493 per le violazioni in materia di potenziale produttivo viticolo). |
Art. 13. (Modifiche della l.r. 9/2000). |
Art. 14. (Modifiche all’articolo 7 ter della l.r. 11/2001). |
Art. 15. (Presentazione delle domande per gli interventi di lotta alle zanzare). |
Art. 16. (Compartecipazione regionale ai costi sostenuti dai Consorzi di Difesa). |
Art. 17. (Deroga dei termini per i programmi annuali di attuazione 2007). |
Art. 18. (Integrazione dell’articolo 2 della l.r. 64/1987). |
Art. 19. (Copertura dei disavanzi delle aziende sanitarie regionali (ASR) al 2004). |
Art. 20. (Prevenzione e repressione del doping). |
Art. 21. (Spese per il trasporto e distruzione delle carcasse di animali infetti da malattie epizootiche, BSE, o scrapie). |
Art. 22. (Finanziamenti alle Aziende Sanitarie Regionali). |
Art. 23. (Sostituzione dell’articolo 21 della l.r. 9/2004). |
Art. 24. (Contributi ad organizzazioni di volontariato). |
Art. 25. (Istituzione del Fondo regionale per il potenziamento della rete di servizi per la prima infanzia). |
Art. 26. (Istituzione del Fondo regionale per sostenere gli oneri finanziari delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - IPAB). |
Art. 27. (Trasferimento dalle province di somme utilizzate per l’esercizio delle funzioni previste dall’articolo 5, comma 4, della l.r. 1/2004). |
Art. 28. (Fondo speciale per il sostegno al reddito di lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione). |
Art. 29. (Modifiche della l.r. 28/1993). |
Art. 30. (Fondo di garanzia per l’accesso al credito a favore dell’imprenditoria femminile e giovanile. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 12/2004). |
Art. 31. (Piano occupazionale dell’Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali - ARAI). |
Art. 32. (Disposizioni in materia di personale degli enti strumentali di gestione delle aree protette regionali). |
Art. 33. (Istituto di Ricerche Economiche e Sociali - IRES). |
Art. 34. (Risorse per il trattamento accessorio). |
Art. 35. (Retribuzione prestazioni straordinarie). |
Art. 36. (Stabilizzazione dei rapporti di lavoro). |
Art. 37. (Determinazione del compenso agli esperti della Conferenza di Servizi). |
Art. 38. (Programma Casa “10.000 alloggi entro il 2012"). |
Art. 39. (Fondo di garanzia Programma Casa: “10.000 alloggi entro il 2012"). |
Art. 40. (Modifiche della l.r. 14/2004). |
Art. 41. (Concorso dei privati nei costi istruttori dei procedimenti amministrativi). |
Art. 42. (Sostituzione degli articoli 38 e 39 della l. r. 32/ 1982). |
Art. 43. (Funzioni in materia di bonifica e ripristino ambientale.di siti inquinati). |
Art. 44. (Autorizzazione all’accensione di mutui per il finanziamento del Programma Nazionale delle Bonifiche di Siti Inquinati). |
Art. 45. (Incentivi in materia di inquinamento ambientale). |
Art. 46. (Modifiche della l. r. 38/2006). |
Art. 47. (Ampliamento di superficie e modifiche dei locali). |
Art. 48. (Modifiche alla l.r. 21/1997). |
Art. 49. (Investimenti per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile per i servizi di trasporto pubblico locale). |
Art. 50. (Disposizioni in materia di libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico locale. Modifica della l. r. 1/2000). |
Art. 51. (Collegamento autostradale interregionale Broni-Stroppiana - A26). |
Art. 52. (Copertura della linea ferroviaria nel Comune di Bra). |
Art. 53. (Innovazione tecnologica dei sistemi di trasporto). |
Art. 54. (Libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico locale agli invalidi e portatori di handicap). |
Art. 55. (Modifica all’articolo 4 della l.r. 22/2006). |
Art. 56. (Programma di attuazione). |
Art. 57. (Attività nel settore del turismo). |
Art. 58. (Modifiche della l. r. 59/1979). |
Art. 59. (Piani comunali di rilocalizzazione degli immobili a rischio idraulico ed idrogeologico). |
Art. 60. (Delega ai Comuni in materia di usi civici). |
Art. 61. (Sostituzione dell’articolo 20 della l.r. 14/2006). |
Art. 62. (Istituzione del Fondo regionale di solidarietà a favore di donne vittime di reati di violenza sessuale e contro la persona). |
Art. 63. (Interventi a sostegno della stampa periodica locale). |
Art. 64. (Contributi a favore delle Associazioni combattentistiche e d’Arma). |
Art. 65. (Accordo di programma con la Provincia di Cuneo peril sostegno di progetti e attività promosse e svolte da giovani in ambito sportivo e culturale). |
Art. 66. (Accordi di programma da stipularsi da parte della Regione con Enti territoriali). |
Art. 67. (Dichiarazione di urgenza). |
§ 6.1.214 - L.R. 23 aprile 2007, n. 9.
Legge finanziaria per l’anno 2007.
(B.U. 26 aprile 2007, n. 17).
CAPO I
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Sezione I
INTERVENTI I N MATERIA DI BILANCIO
Art. 1. (Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa).
1. In applicazione di quanto previsto dall’articolo 30 della
2. Le disposizioni delle leggi regionali abrogate e citate nell’allegato A di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l’esecuzione degli accertamenti dell’entrata e degli impegni di spesa assunti così come previsto dall’articolo 2 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 13 (Legge regionale di semplificazione e disciplina dell’analisi di impatto della regolamentazione).
Art. 2. (Tariffe del diritto di escavazione. Sostituzione dell’articolo 14 della
1. L’articolo 14 della
“Art. 14. (Sostituzione dell’articolo 6 della
1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, gli esercenti di cave e di miniere sono tenuti a versare un diritto di escavazione secondo le tariffe stabilite al comma 2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce le modalità di applicazione delle tariffe, tenendo conto del diverso rapporto per tipologia di materiali estratti tra materiale estratto e materiale utilizzabile, i termini di versamento e le modalità di presentazione della dichiarazione.
2. Le tariffe del diritto di escavazione per le cave sono fissate secondo i seguenti parametri e sono aggiornate con deliberazione della Giunta regionale ogni due anni sulla base dell’indice ISTAT:
a) sabbie e ghiaie per calcestruzzi, conglomerati bituminosi, tout-venant per riempimenti e sottofondi, materiali per pietrischi e sabbie euro 0,45 al metro cubo;
b) pietre ornamentali euro 0,75 al metro cubo;
c) argille, calcari per cemento, per calce e altri usi industriali, gessi, sabbie silicee e torba euro 0,50 al metro cubo;
d) minerali di I categoria, ai sensi del
e) altri minerali di cava non compresi nei precedenti punti euro 0,50 al metro cubo.
3. Le tariffe del diritto di escavazione relativamente alle miniere, sostituiscono la tassa regionale istituita dalla
4. Le tariffe del diritto di escavazione sono dovute ai comuni in cui sono ubicate le attività, alla Regione e agli Enti gestori delle aree protette, ove esistenti, secondo la seguente suddivisione: 60 per cento al comune e 40 per cento alla Regione. In caso di attività ricadenti in aree protette, 60 per cento al comune e 40 per cento all’Ente di gestione.
5. Gli introiti degli enti locali, derivanti dall’applicazione del presente articolo, sono finalizzati alla realizzazione di opere di recupero e riqualificazione ambientale e a progetti di sviluppo locale sostenibile. Il controllo in merito al pagamento delle tariffe sarà effettuato dalle amministrazioni comunali.
6. Per le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, la tariffa del diritto di escavazione si applica in sostituzione dell’onere già previsto dalla
7. La tariffa del diritto di escavazione dovuta ai comuni o enti parco di cui al comma 4 è ridotta in relazione ad eventuali contributi previsti in convenzioni in atto tra esercenti di cave o miniere autorizzate e comuni o enti parco, sino alla data di scadenza delle convenzioni stesse. Decadono i contributi previsti nei regolamenti comunali, che non siano legati all’utilizzo di proprietà comunali.".
8. Vengono mantenute a discapito della quota regionale le tariffe attualmente percepite dai comuni sulla base di convenzioni in atto, nel caso in cui tali tariffe risultino maggiori rispetto alla quota parte spettante ai comuni sulla base delle disposizioni di cui al comma 4.
Art. 3. (Riduzione dell’imposta regionale sulle attività produttive delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - IPAB).
1. L’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) è ridotta al 4,25 per cento a partire dall’anno 2008. Il minor gettito è compensato con una riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto nell’unità previsionale di base (UPB) 09011 (Bilanci e Finanze Bilanci Titolo 1: spese correnti) del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009.
Art. 4. (Modifica della
1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 1 della
2. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 1 della
3. [La lettera c) del comma 2 dell’articolo 1 della
“c) i canoni da applicare alle concessioni sono definiti nella tabella di cui all’allegato A della presente legge e sono soggetti a rivalutazione triennale sulla base del tasso di inflazione programmato per ciascun anno del triennio precedente. Il coefficiente di aggiornamento è individuato alla scadenza di ciascun triennio con apposito provvedimento del responsabile della struttura regionale competente. La tabella dei canoni può essere integrata o modificata con provvedimento della Giunta regionale, previa informativa alla Commissione consiliare competente, nel rispetto di criteri di analogia e proporzionalità con i canoni già definiti. Il responsabile della struttura regionale competente provvede a predisporre, con valore meramente ricognitivo, tabelle aggiornate con le rivalutazioni, le modifiche e le integrazioni di volta in volta approvate;”] [2].
4. Alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 1 della
5. Dopo il comma 5 dell’articolo 1 della
“5 bis. Ai fini del riconoscimento del diritto di insistenza, le domande di concessione in sanatoria presentate ai sensi del comma 5 sono equiparate alle domande di rinnovo.”.
6. [Alla tabella dei canoni di concessione per l’utilizzo delle pertinenze idrauliche di cui all’allegato A della
a) il canone degli elettrodotti aerei con tensione fino a 400 V è uniformato al canone per gli elettrodotti fino a 30.000 V;
b) il canone per le percorrenze di cavi e tubazioni in aree demaniali o in parallelo ai corsi d’acqua e per l’occupazione con pali si calcola secondo i criteri stabiliti per le concessioni di pertinenze ad uso non agricolo, considerando una larghezza minima pari a 1 metro; qualora il parallelismo interessi l’alveo, il canone è maggiorato del 50 per cento;
c) il canone per l’occupazione con manufatti per lo scarico di acque meteoriche e scolmatori è ricondotto al minimo ricognitorio;
d) il canone per l’occupazione con manufatti per lo scarico di acque fognarie è stabilito in euro 244,00 per gli usi domestici, agricoli e per gli esercizi commerciali di vicinato; in euro 325,00 per gli usi commerciali, ai quali è assimilata la gestione dei servizi pubblici locali; in euro 508,00 per gli usi industriali. Il canone è ricondotto al minimo ricognitorio per gli usi domestici, agricoli e per gli esercizi commerciali di vicinato, qualora non sia possibile o sia particolarmente oneroso l’allacciamento alla fognatura pubblica;
e) il canone minimo applicabile alle concessioni di pertinenze per uso agricolo è stabilito in euro 50,00;
f) il canone per le concessioni brevi al taglio di piante è dato dal valore delle piante tagliate;
g) al canone per le concessioni di pertinenze idrauliche e per le concessioni alla copertura di corsi d’acqua rilasciate agli enti locali di cui all’articolo 1, comma 1, del
1) ubicazione e consistenza dell’area;
2) particolari iniziative progettuali finanziate dall’ente;
3) oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico dell’ente;
h) al canone per le concessioni di pertinenze idrauliche e per le concessioni alla copertura di corsi d’acqua rilasciate per il perseguimento di fini sociali e di rilevante interesse pubblico alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’articolo 10 del
i) al canone per l’attraversamento di corsi d’acqua con ponti, guadi e passerelle per uso familiare o agricolo e per gli esercizi commerciali di vicinato, si applica una riduzione del 50 per cento, fermo restando il canone minimo ricognitorio;
l) sono esenti dal canone le concessioni per l’attraversamento degli argini demaniali a favore dei proprietari dei fondi confinanti con gli argini stessi, nei casi di preesistenza di un diritto di passaggio e di impossibilità di accesso alternativo;
m) è dovuto il solo canone per l’attraversamento con ponti, passerelle e simili nel caso in cui gli stessi vengano utilizzati dal medesimo concessionario per l’attraversamento con tubazioni o cavi, purché non vi sia aumento della proiezione in area demaniale;
n) fatti salvi i casi in cui sono espressamente previsti canoni inferiori, il canone minimo ricognitorio è stabilito in euro 163,00] [3].
7. I canoni così come ridefiniti al comma 6 hanno decorrenza dal 1° gennaio 2007.
Art. 5. (Riduzione dell'IRAP delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) [4]
1. L'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che si occupano esclusivamente di assistenza educativa sociale e sanitaria è determinata, fino al 2018, nel 2,25 per cento e, a decorrere dal periodo di imposta 2019, è azzerata.
2. L'aliquota dell'IRAP per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, previste dall'articolo 10 del
3. L'aliquota dell'IRAP per i centri di servizio del volontariato, previsti dall'articolo 61 del
3 bis. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono concesse nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa comunitaria relativa agli aiuti di Stato erogati in regime de minimis [5].
4. Il minor gettito è compensato con una riduzione di pari importo della previsione di entrata relativa all'IRAP, titolo 1, tipologia 101, categoria 120 del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.
Art. 6. (Recupero dell’imposta regionale sulle attività produttive - IRAP).
1. Le imprese che hanno usufruito del contributo previsto dall’articolo 4 bis della
CAPO II
DISPOSIZIONI COLLEGATE
Sezione I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA
Art. 7. (Sanzione amministrativa in materia di formaggi freschi a pasta filata).
1. Fatta eccezione per le vendite dirette dei produttori agricoli ai consumatori ai sensi della
Art. 8. (Misure per la transizione dalla programmazione 2000-2006 alla programmazione 2007-2013 dello sviluppo rurale).
1. Le quote di cofinanziamento regionale trasferite, o da trasferire all’Organismo pagatore regionale, istituito con la
2. Le quote di aiuti di Stato regionali aggiuntivi del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2000-2006 già trasferite o impegnate e non ancora trasferite all’Organismo Pagatore regionale, non utilizzate per il pagamento di liste di liquidazioni giacenti, o per ulteriori liquidazioni di liste pervenute successivamente in conformità a quanto disposto dal
3. La Giunta regionale è autorizzata a ridestinare a favore di misure della programmazione dello sviluppo rurale 2007-2013 altre economie di precedenti assegnazioni statali e comunitarie in materia di agricoltura, previa verifica della insussistenza di residui attivi.
4. È autorizzata la compartecipazione della Regione al costo per l’anticipazione bancaria di premi e contributi a beneficiari del PSR 2000-2006 inseriti in liste di liquidazione rimaste impagate il 15 ottobre 2006 per esaurimento delle disponibilità finanziarie sulla tabella unica nazionale dei Piani di Sviluppo Rurali 2000-2006.
5. La Giunta regionale determina la misura e le modalità della compartecipazione di cui al comma 4.
6. Agli oneri stimati per l’esercizio finanziario 2007 nella misura massima di euro 500.000,00 si fa fronte con le disponibilità dell’UPB 11012 (Programmazione valorizzazione agricoltura Titolo 2: spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007.
Art. 9. (Finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013).
1. È adottato il piano finanziario indicativo del PSR 2007-2013 come da tabella Allegato B.
2. Per il cofinanziamento della quota regionale e per il finanziamento di aiuti di stato regionali integrativi ai sensi dell’articolo 89 del
3. A completamento del finanziamento degli aiuti di Stato integrativi di cui all’apposita colonna della tabella di cui all’Allegato B si fa fronte con le risorse finanziarie provenienti dalle autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 8 e dalle autorizzazioni disposte ai sensi del comma 3 dell’articolo 25 della
4. La Giunta regionale, in presenza di temporanea indisponibilità di cassa per il cofinanziamento regionale, può autorizzare l’utilizzo da parte dell’organismo pagatore regionale, a titolo di anticipazione, delle eventuali disponibilità di cassa per aiuti di stato integrativi o viceversa, fatto salvo il successivo reintegro.
Art. 10. (Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura).
1. Il comma 4 dell’articolo 1 della
“4. Lo Statuto dell’Agenzia è approvato, con deliberazione della Giunta regionale, entro il 30 giugno 2007, sentita la Commissione consiliare competente.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 12 della
“3. L’Agenzia subentra all’organismo pagatore Finpiemonte s.p.a. dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro delle Politiche Agricole, alimentari e forestali di riconoscimento dell’organismo pagatore, ai sensi del
Art. 11. (Sostituzione dell’ articolo 28 della
1. L’articolo 28 della
“Art. 28. (Regolamento dell’anagrafe unica delle aziende agricole del Piemonte).
1. È istituita l’anagrafe agricola unica del Piemonte ed il fascicolo aziendale, così come previsto dal
2. L’anagrafe agricola unica è la componente centrale del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) ed è l’archivio probante per il controllo delle erogazioni in materia di agricoltura e sviluppo rurale. In Piemonte il SIAP costituisce il sistema integrato di gestione e controllo, previsto dal
3. La Giunta regionale con proprio regolamento, ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto, provvede:
a) alla messa a regime dell’anagrafe agricola unica del Piemonte;
b) alla definizione dei ruoli, delle competenze e delle modalità di gestione del SIAP.
4. Per il funzionamento dell’anagrafe agricola unica del Piemonte è autorizzata la spesa annua di euro 300.000,00, a partire dall’esercizio finanziario 2006; a concorrere a tale spesa può essere destinata quota parte delle assegnazioni annuali alla Regione per l’effettuazione dei controlli sul Piano o PSR 2000-2006 e 2007-2013 e su altri regolamenti comunitari disciplinanti Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM). All’onere si fa fronte con le disponibilità dell’UPB 11011 (Programmazione valorizzazione agricoltura Programmazione in materia di agricoltura Titolo 1: spese correnti) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008.
5. È autorizzato l’affidamento ai Centri di Assistenza in Agricoltura (CAA) dell’aggiornamento sul SIAP dell’anagrafe agricola unica. Il corrispettivo per il servizio è fissato con provvedimento della Giunta regionale.
6. A partire dall’esercizio finanziario 2007 la gestione di tutti i procedimenti in materia di agricoltura e sviluppo rurale deve essere effettuata utilizzando il SIAP al fine di ricondurre ad un unico sistema anagrafico di identificazione dei beneficiari e di certificazione della consistenza aziendale, come disposto dalle norme comunitarie e nazionali.".
Art. 12. (Disposizioni sanzionatorie in applicazione del
1. Per i vigneti abusivamente impiantati dal 1° settembre 1993 al 31 agosto 1998, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la dichiarazione delle superficie vitate, di cui al
2. Per i vigneti abusivamente impiantati dal primo settembre 1993 al 31 agosto 1998, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la dichiarazione delle superficie vitate di cui
a) da 1.033,00 euro a 6.197,00 euro per ettaro, proporzionale alla superficie vitata, per i vigneti ubicati al di fuori delle zone delimitate per la produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);
b) da 2.582,00 euro a 12.911,00 euro per ettaro, proporzionale alla superficie vitata, per i vigneti ubicati all’interno delle zone delimitate per la produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD).
3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti in base a procedimenti amministrativi posti in essere e conclusi a norma della disciplina antecedente alla presente legge.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono introitati nell’ambito dell’UPB 0902 (Bilanci e finanze Ragioneria) e destinati a finanziare attività e interventi in materia vitivinicola di cui alle UPB 12021 (Sviluppo dell’agricoltura Sviluppo delle produzioni vegetali Titolo 1: spese correnti) e 12022 (Sviluppo dell’agricoltura Sviluppo delle produzioni vegetali Titolo 2: spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007.
Art. 13. (Modifiche della
1. Il comma 1 dell’articolo 2 della
“1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 29, comma 2, della
2. L’articolo 4 della
“Art. 4. (Fondo di solidarietà a favore dei soggetti coinvolti in sinistri stradali con fauna selvatica ungulata).
1. È istituito un Fondo di solidarietà a favore dei soggetti coinvolti in sinistri stradali con fauna selvatica ungulata.
2. Nella predisposizione del bilancio annuale di previsione per l’anno finanziario 2007, vengono iscritti stanziamenti sul ‘’fondo di solidarietà per i soggetti coinvolti in sinistri stradali con fauna selvatica ungulata’’, tenuto conto dei dati storici relativi ad ogni Provincia e previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali.
3. Entro sei mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 2, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, con proprio regolamento, sentite le province, definisce i requisiti che i soggetti coinvolti in sinistri devono possedere per accedere al fondo di solidarietà.
4. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, si applicano le disposizioni del regolamento 11 giugno 2001, n. 7/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 4 della
Art. 14. (Modifiche all’articolo 7 ter della
1. La rubrica dell’articolo 7 ter della
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 7 ter della
“1 bis. Sono altresì esonerati dall’obbligo di adesione gli allevamenti che, per tipologia di impresa, non rientrano nel campo di applicazione degli aiuti di stato nel settore agricolo.”.
Art. 15. (Presentazione delle domande per gli interventi di lotta alle zanzare).
1. Il termine di presentazione delle domande di contributo, di cui all’articolo 4 della legge regionale 24 ottobre 1995, n. 75 (Contributi agli Enti locali per il finanziamento di interventi di lotta alle zanzare), per gli interventi da effettuare nell’anno 2007, è il 30 aprile 2007.
Art. 16. (Compartecipazione regionale ai costi sostenuti dai Consorzi di Difesa).
1. La Regione compartecipa, nella misura e secondo le modalità definite con provvedimento della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, ai costi sostenuti dai consorzi di difesa che hanno contratto anticipazioni con istituti bancari a fronte del ritardo nei versamenti da parte dello Stato dell’agevolazione prevista dal
2. All’onere, stimato nella misura massima di 300.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, si fa fronte con le disponibilità dell’UPB 13022 (Territorio rurale Avversità e calamità naturali Titolo 2: spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007.
Art. 17. (Deroga dei termini per i programmi annuali di attuazione 2007).
1. I termini dei programmi annuali di attuazione per l’anno 2007 di cui all’articolo 5 della
a) al comma 2: le domande relative ai progetti da finanziare debbono essere presentate ai Consigli di distretto entro il 31 luglio 2007;
b) al comma 1: i Consigli di distretto approvano il programma annuale 2007 entro il 30 settembre 2007;
c) al comma 3: la Regione dispone il cofinanziamento dei programmi annuali 2007 di distretto entro il 30 novembre 2007.
Art. 18. (Integrazione dell’articolo 2 della
1. All’articolo 2 della
“2. E’ autorizzata la contribuzione consortile della Regione per l’anno 2007 fino a 140.000,00 euro e per gli anni 2008-2010 fino a 70.000,00 euro annui. Alla spesa si fa fronte con gli stanziamenti dell’unità previsionale di base (UPB) 12011 (Sviluppo dell’agricoltura Sviluppo delle produzioni annuali Titolo 1: spese correnti) dello stato di previsione di spesa.”.
Sezione II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ E ASSISTENZA
Art. 19. (Copertura dei disavanzi delle aziende sanitarie regionali (ASR) al 2004).
1. Ai fini della copertura dei disavanzi pregressi nella gestione del servizio sanitario regionale, cumulativamente registrati e certificati fino all’anno 2004, quota parte delle entrate derivanti dall’addizionale IRPEF disposta con l’articolo 1 della
Art. 20. (Prevenzione e repressione del doping).
1. La Regione concorre allo sviluppo del “Consorzio piemontese per la prevenzione e repressione del doping e di altri usi illeciti dei farmaci”, previa stipula di apposita convenzione che definisca il piano di attività di tale consorzio.
1-bis. Nelle more del perfezionamento degli atti funzionali alla revisione dei compiti, scopi e funzioni del Consorzio piemontese per la prevenzione e repressione del doping e di altri usi illeciti dei farmaci, con provvedimento della Giunta regionale sono definite le disposizioni relative agli atti necessari a garantire la prosecuzione delle attività dell'ente stesso [6].
2. All’erogazione del contributo di cui al comma 1, pari a 1.800.000,00 euro in termini di competenza e di cassa, si fa fronte con le disponibilità dell’UPB 28051 (Programmazione sanitaria Gestione e risorse finanziarie Titolo 1: spese correnti) del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007.
Art. 21. (Spese per il trasporto e distruzione delle carcasse di animali infetti da malattie epizootiche, BSE, o scrapie).
1. In caso di emergenze sanitarie veterinarie dovute a focolai di epizoozie, BSE o scrapie, e per tutte le circostanze per cui si renda necessario abbattere coattivamente gli animali infetti, sospetti di infezione, o sospetti di contaminazione, o sani recettivi con successiva distruzione totale, o parziale delle carcasse, le spese relative al trasporto e distruzione delle stesse sono a carico della Regione, attingendo dalle risorse finanziarie stanziate nell’UPB 27031 (Sanità Animale Titolo 1: spese correnti) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007.
2. Le spese sono anticipate dal consorzio per lo smaltimento, o il recupero dei rifiuti di origine animale (COSMAN), di cui all’UPB 12991 (Sviluppo dell’Agricoltura Direzione Titolo 1: spese correnti) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007.
Art. 22. (Finanziamenti alle Aziende Sanitarie Regionali).
1. Le somme versate alla Regione dalle Aziende Farmaceutiche ai sensi dell’articolo 1, comma 796, lettera g), della
Art. 23. (Sostituzione dell’articolo 21 della
1. L’articolo 21 della
“Art. 21. (Programma assicurativo per rischi di responsabilità civile delle Aziende Sanitarie Regionali -ASR).
1. La Regione promuove la predisposizione di strumenti idonei a migliorare l’efficienza e l’economicità nella gestione dei rischi di responsabilità civile delle Aziende Sanitarie Regionali (ASR). A tal fine gestisce, direttamente o tramite l’individuazione di una o più ASR alle quali attribuire il relativo incarico, un programma assicurativo che comprende un Fondo speciale nonché specifici contratti assicurativi.
2. Il Fondo speciale è destinato al finanziamento degli esborsi che le ASR devono sostenere per il risarcimento dei sinistri di valore compreso tra i 1.500,00 euro e 500.000,00 euro. Per il finanziamento della quota eccedente l’operatività del fondo speciale e degli esborsi relativi ai sinistri di valore eccedente i 500.000,00 euro, la Regione provvederà, direttamente, o tramite una, o più ASR delegate, alla stipulazione di specifici contratti assicurativi scegliendo l’impresa di assicurazioni tramite procedura di evidenza pubblica.
3. Alla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, è demandato il compito di individuare:
a) i criteri e le modalità di gestione del programma assicurativo e di individuazione dei soggetti incaricati della gestione medesima;
b) l’ammontare del fondo speciale per il triennio 2008-2010;
c) la quota della spesa sanitaria di competenza di ogni singola ASR da destinarsi al finanziamento del Fondo.
4. Le ASR trasferiscono alla Regione, o alle ASR incaricate della gestione medesima, le quote di cui al comma 3, lettera c).
5. Per assicurare la copertura degli oneri assicurativi connessi alle polizze stipulate dalla Regione, direttamente o tramite una o più ASR delegate, si provvede con le somme stanziate nell’UPB 28051 (Programmazione sanitaria Gestione e Risorse finanziarie Titolo 1: spese correnti) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007.".
Art. 24. (Contributi ad organizzazioni di volontariato).
1. All’articolo 14 della
“7 bis. La Regione concede agli organismi di collegamento e di coordinamento formati da organizzazioni a carattere regionale, interregionale o interprovinciale iscritti nell’apposita sezione del Registro regionale del Volontariato, contributi a titolo di sostegno di specifici e documentati progetti e attività.
7 ter. I criteri e le modalità di assegnazione dei contributi sono determinati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.’’.
2. Per la concessione dei contributi di cui al comma 1 dell’articolo 14 della
3. Per il biennio 2008-2009 alla copertura degli oneri si fa fronte con risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall’articolo 8 della
Art. 25. (Istituzione del Fondo regionale per il potenziamento della rete di servizi per la prima infanzia).
1. La Regione promuove il potenziamento della rete di servizi per la prima infanzia onde realizzare il pieno sviluppo fisico-psichico-relazionale dei bambini sino a tre anni di età e assicurare alla famiglia un sostegno adeguato, che consenta e agevoli l’accesso della donna al lavoro nel quadro di un sistema di sicurezza sociale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito il “Fondo regionale per il potenziamento della rete di servizi per la prima infanzia” da utilizzare per il sostegno negli investimenti e nella gestione di nuovi servizi per la prima infanzia.
3. Le disponibilità del fondo sono assegnate a favore di soggetti pubblici e privati attraverso procedure concorsuali di finanziamento, previa determinazione da parte della Giunta regionale, previa informativa alla Commissione consiliare competente, delle modalità di finanziamento degli interventi programmati, delle tipologie degli interventi finanziati, dei criteri per l’accesso e l’erogazione dei contributi.
4. Per l’istituzione del fondo regionale di cui al comma 2, nel triennio 2007-2009 è stanziata nell’UPB 30032 (Politiche sociali Rete delle strutture qualità servizi Titolo 2: spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 la somma di 4.500.000,00 euro per l’anno finanziario 2007, di 5.000.000,00 euro per l’anno finanziario 2008 e di 5.000.000,00 euro per l’anno finanziario 2009.
5. Al fine di garantire copertura finanziaria sono utilizzati interamente gli stanziamenti previsti rispettivamente nelle UPB 30032 e 30992 (Politiche sociali Direzione Titolo 2: spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007; nel fondo regionale di cui al comma 2 confluiscono le risorse trasferite alla Regione ai sensi dell’articolo 1, comma 1259,
6. Per il biennio 2008-2009 alla copertura degli oneri si fa fronte con risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall’articolo 8 della
Art. 26. (Istituzione del Fondo regionale per sostenere gli oneri finanziari delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - IPAB).
1. La Regione contribuisce alle spese sostenute dalle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB), che gestiscono strutture residenziali per anziani e per minori, per la sostituzione del personale in congedo per maternità [7].
2. Per la concessione dei contributi di cui al comma 1 è previsto uno stanziamento pari a 1.500.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, all’UPB 30041 (Politiche sociali Altri soggetti pubblici privato sociale Titolo 1: spese correnti) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007.
3. Per l’esercizio finanziario 2007 si provvede alla copertura finanziaria con le risorse iscritte nell’UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo 1: spese correnti) del bilancio di previsione per l’anno finanzairio 2007.
4. Per il biennio 2008-2009 alla copertura degli oneri si fa fronte con risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall’articolo 8 della
Art. 27. (Trasferimento dalle province di somme utilizzate per l’esercizio delle funzioni previste dall’articolo 5, comma 4, della
1. Ai fini dell’attuazione del trasferimento di funzioni di cui all’articolo 5, comma 4 della
Art. 28. (Fondo speciale per il sostegno al reddito di lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione).
1. Per far fronte alle situazioni di effettiva criticità socio-economica locale conseguenti alle dinamiche involutive che investono in modo indifferenziato il territorio ed il sistema produttivo piemontese e che causano la perdita, o rischio di perdita del posto di lavoro è istituito, per l’ esercizio finanziario 2007, un fondo speciale nell’UPB 15091 (Formazione professionale lavoro occupazione Promozione sviluppo locale Titolo 1: spese correnti) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007, pari ad 10.500.000,00 euro, gestito direttamente dalla Regione tramite l’Agenzia Piemonte Lavoro.
2. Il fondo è destinato ad erogare contributi finanziari a favore di lavoratori residenti, o domiciliati in Piemonte che, a causa dell’involontaria interruzione, definitiva o temporanea, del contratto di lavoro con imprese localizzate in Piemonte rientranti nelle situazioni critiche, di cui al comma 1, risultano aver percepito nel corso dell’anno 2006 un reddito sotto la soglia di 13.000,00 euro accertato tramite l’indicatore di situazione economica equivalente (ISEE).
3. La Giunta regionale, previa informativa alla Commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, con proprio provvedimento individua i criteri di dettaglio e le modalità per l’erogazione dei contributi di cui al comma 2, ivi compresa l’entità del contributo e le relative fasce di reddito dei soggetti, in misura non inferiore a tre.
4. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1 per l’esercizio finanziario 2007 si fa fronte con le dotazioni finanziarie dell’UPB 15091 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007.
5. Gli stanziamenti di cui all’articolo 47 della
Art. 29. (Modifiche della
[1. Dopo l’articolo 29 della
“Art. 29 bis. (Riconoscimento dei compensi per l’attività di accompagnamento e tutoraggio).
1. Agli oneri derivanti dal riconoscimento dei compensi per l’attività di accompagnamento e tutoraggio nell’avvenuto inserimento lavorativo, di cui all’articolo 16, pari ad 100.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, per l’anno finanziario 2007 e stanziati nella UPB 15091 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007 si fa fronte con le dotazioni finanziarie della medesima unità, che presenta la necessaria capienza.".
2. Il comma 3 dell’articolo 6 della
“3. Le imprese devono presentare domanda entro e non oltre 12 mesi dalla data della loro costituzione. La domanda deve essere corredata da un progetto di impresa secondo gli indirizzi definiti ai commi 1 e 2".]
Art. 30. (Fondo di garanzia per l’accesso al credito a favore dell’imprenditoria femminile e giovanile. Modifiche all’articolo 8 della
1. Il comma 1 dell’articolo 8 della
“1. La Regione favorisce l’accesso al credito a breve e medio termine da parte delle piccole imprese, ivi comprese quelle individuali, come definite dai regolamenti comunitari, formate da donne o da giovani di età tra i 18 e i 35 anni, attraverso la concessione di garanzie agli istituti di credito, nell’interesse delle imprese che ne facciano richiesta.”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della
“1 bis. La Regione assicura priorità alle domande presentate da imprese a prevalente partecipazione femminile.”.
Art. 31. (Piano occupazionale dell’Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali - ARAI).
1. Al fine di garantire la piena funzionalità dell’Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali (ARAI), istituita con
Sezione III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Art. 32. (Disposizioni in materia di personale degli enti strumentali di gestione delle aree protette regionali).
1. Agli Enti strumentali di gestione delle aree protette regionali si applica la normativa statale e regionale riferita alla Regione.
2. La spesa regionale determinata ai fini del rispetto del patto di stabilità nazionale è computata includendo i trasferimenti agli enti strumentali di gestione delle aree protette regionali.
3. Per l’esercizio finanziario 2007, il complesso della spesa del personale regionale è computato includendo il trasferimento per le spese del personale degli enti strumentali di gestione delle aree protette regionali stanziate nell’ambito dell’UPB 21061 (Turismo sport parchi Gestione aree protette Titolo 1: spese correnti) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007.
Art. 33. (Istituto di Ricerche Economiche e Sociali - IRES).
1. Si applicano all’Istituto di Ricerche Economiche e Sociali (IRES), in quanto ente pubblico di ricerca, le disposizioni in materia di assunzione del personale previste dall’articolo 1, comma 643 e seguenti, della
2. La spesa regionale determinata ai fini del rispetto del patto di stabilità nazionale è computata includendo i trasferimenti regionali all’IRES.
Art. 34. (Risorse per il trattamento accessorio).
1. Le risorse aggiuntive che hanno incrementato, ai sensi dei contratti collettivi i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigente, nonché le risorse per le politiche di sviluppo del personale di categoria sono acquisite in via definitiva nelle disponibilità per il trattamento accessorio.
Art. 35. (Retribuzione prestazioni straordinarie).
1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre il pagamento delle prestazioni straordinarie, autorizzate anche in deroga a quelle retribuibili a norma dei contratti collettivi di lavoro, effettuate dal personale avente titolo impegnato per l’attivazione della sala operativa di protezione civile e per le attività ad essa conseguenti.
2. In analogia a quanto previsto al comma 1, è autorizzato il pagamento di prestazioni straordinarie in deroga anche al personale del Consiglio regionale impegnato nelle attività di supporto alle sedute dell’Assemblea e degli altri organismi consiliari istituzionalmente costituiti.
Art. 36. (Stabilizzazione dei rapporti di lavoro).
1. La Regione avvia un processo di stabilizzazione del personale precario, compresi i lavoratori del settore della sanità, nei limiti e con le modalità previste dalla
2. La Giunta regionale, attraverso un confronto con le Organizzazioni sindacali e sentita preventivamente la Commissione consiliare competente, predispone un piano annuale per dare attuazione alle finalità previste dal comma 1.
Art. 37. (Determinazione del compenso agli esperti della Conferenza di Servizi).
1. Agli esperti, effettivi o supplenti della Conferenza di Servizi presso la Regione, istituita ai sensi dell’articolo 33 della
2. Per l’anno finanziario 2007 viene stanziata nell’UPB 16981 (Direzione Industria Collaborazioni Titolo 1: spese correnti) la somma di 27.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, alla cui copertura si fa fronte con le risorse finanziarie dell’UPB 16031 (Direzione Industria Promozione e sviluppo delle PMI Titolo 1: spese correnti) del bilancio di previsione.
Sezione IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA
Art. 38. (Programma Casa “10.000 alloggi entro il 2012").
1. Per l’attuazione del Programma Casa: 10.000 alloggi entro il 2012, nell’esercizio finanziario 2007 è autorizzata una spesa complessiva pari a 748.850.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa.
2. Agli oneri di cui al comma 1, si fa fronte con l’utilizzo delle risorse iscritte nell’UPB 18022 (Edilizia Attuazione degli interventi in edilizia Titolo 2: spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007 secondo la seguente ripartizione:
a) 337.918.708,72 euro con l’utilizzo di fondi regionali;
b) 410.931.291,28 euro con l’utilizzo delle economie derivanti dai seguenti fondi statali:
1) fondi collegati all’Accordo di Programma di edilizia agevolata del 26 ottobre 2000 per 305.536.852,25 euro;
2) fondi collegati all’Accordo di Programma di edilizia sovvenzionata del 19 aprile 2001 per 88.293.557,51 euro;
3) fondi collegati all’applicazione della rinegoziazione dei tassi agevolati prevista dalla
3. Alla spesa complessiva di 250.121.980,00 euro, quale quota parte relativa al triennio 2007-2009, si fa fronte riducendo il fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati iscritto nell’ambito dell’UPB 09012 (Bilanci e Finanze Bilanci Titolo 2: spese in conto capitale) del bilancio regionale, nei seguenti importi:
a) 44.456.980,00 euro per l’esercizio finanziario 2007;
b) 91.470.000,00 euro per l’esercizio finanziario 2008;
c) 114.195.000,00 euro per l’esercizio finanziario 2009.
4. La realizzazione degli interventi di edilizia sovvenzionata di nuova costruzione, nell’ambito del Programma Casa: 10.000 alloggi entro il 2012 e dei successivi programmi regionali, può essere effettuata, oltre che dalle Agenzie territoriali per la casa (ATC), direttamente dai comuni.
5. Le ulteriori risorse finanziarie di fonte statale per l’edilizia residenziale pubblica destinate alle regioni sono utilizzate per finanziare gli interventi del Programma Casa “10.000 alloggi entro il 2012".
Art. 39. (Fondo di garanzia Programma Casa: “10.000 alloggi entro il 2012"). [9]
[1. È istituito un fondo di garanzia rivolto ai giovani per favorire il recupero della prima abitazione con una dotazione iniziale 2.000.000,00 di euro iscritto nell’UPB 18022 (Edilizia Attuazione degli interventi in edilizia Titolo 2: spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007.
2. È istituito un fondo di garanzia rivolto agli acquirenti di abitazioni realizzate dagli operatori che partecipano al Programma Casa: 10.000 alloggi entro il 2012 per gli interventi autofinanziati con una dotazione iniziale 2.000.000,00 di euro sull’esercizio 2007 iscritto nell’ambito dell’UPB 18022 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007.
3. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte con gli stanziamenti previsti per il Programma Casa: 10.000 alloggi entro il 2012 ricompresi nell’ambito dell’UPB 18022 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007.
4. La Giunta regionale, previa informativa alla Commissione consiliare competente, individua, con propria deliberazione, i criteri e le modalità sulla base dei quali erogare i contributi, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.]
Sezione V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RETE DISTRIBUTIVA CARBURANTI
Art. 40. (Modifiche della
1. Al comma 5 dell’articolo 3 della
Sezione VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE
Art. 41. (Concorso dei privati nei costi istruttori dei procedimenti amministrativi).
1. In attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera c), della
2. Con il provvedimento di cui al comma 1, la Giunta regionale approva le relative tariffe a carico dei privati, non inferiori al 60 per cento dei costi totali sostenuti da ARPA Piemonte, che saranno dai medesimi corrisposte direttamente all’Agenzia contestualmente all’istanza di avvio del procedimento.
Art. 42. (Sostituzione degli articoli 38 e 39 della l. r. 32/ 1982).
1. L’articolo 38 della
“Art. 38. (Sanzioni amministrative).
1. Per le violazioni dei divieti e per l’inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:
a) per le violazioni previste dagli articoli 5 e 6 si applicano le sanzioni di cui al
b) per le violazioni previste dagli articoli 13, 14 e 26 si applica la sanzione da euro 40,00 a euro 240,00;
c) per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 11, per le quali è sempre possibile il sequestro amministrativo del mezzo, si applica la sanzione da euro 50 a euro 300; la sanzione è maggiorata da euro 100,00 a euro 600,00 nei casi in cui il mezzo motorizzato:
1. non risulti regolarmente immatricolato;
2. sia privo di targa;
3. sia privo di assicurazione;
4. sia privo di libretto di circolazione;
5. sia impiegato ai fini dell’esercizio della attività venatoria;
6. sia impiegato dal tramonto alla levata del sole;
d) per le attività e le manifestazioni motoristiche fuoristrada organizzate, anche parzialmente, al di fuori dei percorsi individuati ai sensi del comma 3 dell’articolo 11, si applica la sanzione di euro 10.000,00 a carico degli organizzatori;
e) per le violazioni di cui ai commi 5 e 7 dell’articolo 11 si applica la sanzione di euro 150,00;
f) per la violazione di cui al comma 1 dell’articolo 15 si applica la sanzione di euro 90,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare raccolto, detenuto, danneggiato o commerciato illegittimamente. La violazione di cui al comma 2 dell’articolo 15 comporta la sanzione di euro 30,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare raccolto in eccedenza al numero consentito;
g) per le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 16, 25 e 30 si applica la sanzione da euro 1.000,00 a euro 10.000,00;
h) per la violazione dei disposti di cui al comma 1 dell’articolo 20, di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 27, di cui all’articolo 28 si applica la sanzione di euro 90,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare eccedente la quantità consentita;
i) per la violazione del comma 2 dell’articolo 20 si applica la sanzione da euro 100,00 a euro 1.000,00;
l) per la violazione dei disposti di cui agli articoli 22 e 33 si applica la sanzione da euro 40,00 a euro 240,00;
m) per la violazione dei disposti di cui all’articolo 23 si applica la sanzione di euro 90,00;
n) per la violazione di cui all’articolo 27 comma 1 e di cui all’articolo 29 si applica la sanzione di euro 90,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare catturato.
2. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 è aggiornata ogni due anni in misura pari all’intera variazione, accertata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, media nazionale, verificatasi nei due anni precedenti. Seguendo tali criteri sono fissati entro il 28 febbraio dell’anno successivo al biennio, i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 che si applicano con decorrenza dal 1 aprile successivo.
3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie così aggiornata è oggetto di arrotondamento all’unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se è inferiore a detto limite.".
2. [L’articolo 39 della
“Art. 39. (Procedura amministrativa).
1. Salvo che non sia diversamente stabilito, per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme e i principi di cui alla
2. Quando un cittadino di nazionalità straniera alla guida di un mezzo motorizzato immatricolato all’estero viola le disposizioni di cui all’articolo 11, il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell’agente accertatore il pagamento nella misura ridotta prevista dall’articolo 16 della
Art. 43. (Funzioni in materia di bonifica e ripristino ambientale.di siti inquinati).
1. Le funzioni amministrative in capo a Regione, Province e Comuni, definite dalla
Art. 44. (Autorizzazione all’accensione di mutui per il finanziamento del Programma Nazionale delle Bonifiche di Siti Inquinati).
1. Per la bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale presenti sul territorio piemontese, con esclusione di quello di Cengio - Saliceto, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui per un importo corrispondente ai limiti di impegno previsti dal
Art. 45. (Incentivi in materia di inquinamento ambientale).
1. La Regione, nell’adottare politiche di contrasto all’inquinamento ambientale causato dall’emissione gassose nocive prodotte dal trasporto veicolare gommato, interviene per incentivare:
a) la sostituzione di autoveicoli euro 0, 1, 2 che siano alimentati a benzina o a gasolio, con autoveicoli di nuova immatricolazione, dando priorità a quelli alimentati a GPL o metano;
b) la conversione dell’impianto carburante a benzina con impianti GPL o metano.
2. Possono beneficiare dei contributi le imprese singole o associate e le cooperative che siano titolari del diritto di proprietà ovvero di altro diritto reale di godimento sul mezzo gommato per il quale si richiede il contributo, con sede legale o operativa nella Regione.
3. Per il biennio 2007-2008, agli oneri quantificati in 250.000,00 euro annui nell’ambito della UPB 22042 (Tutela ambientale gestione rifiuti Risanamento acustico ed atmosferico Titolo 2: spese in conto capitale) del bilancio pluriennale 2007-2009 si provvede mediante riduzione dell’UPB 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo 2: spese in conto capitale).
Sezione VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO E ARTIGIANATO
Art. 46. (Modifiche della
1. Il comma 7 dell’articolo 5 della
“7. Non è consentito allo stesso soggetto di agire contemporaneamente in qualità di titolare di ditta individuale, legale rappresentante di società in possesso del requisito professionale, di delegato per più esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.”.
2. La lettera f) del comma 6 dell’articolo 8 della
“f) nelle mense aziendali a favore dei lavoratori dell’azienda;”.
3. All’inizio del comma 8 dell’articolo 8 della
4. All’inizio del comma 3 dell’articolo 9 della
5. Al comma 4 dell’articolo 10 della
6. [Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 16 della
7. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 16 della
8. Al comma 1 dell’articolo 21 della
Art. 47. (Ampliamento di superficie e modifiche dei locali).
1. Al comma 2 dell’articolo 27 della
Art. 48. (Modifiche alla
[1. Il comma 3 dell’articolo 1 della
“3. Gli interventi sono attuati:
a) a favore delle imprese artigiane, sia singole che associate o consorziate, nonché a favore di imprese richiedenti che ottengono l’iscrizione presso il competente albo provinciale delle imprese artigiane entro dodici mesi dalla data di presentazione della domanda di intervento agevolativo. Le imprese beneficiarie devono avere la sede operativa nel territorio della Regione;
b) a favore di altri soggetti pubblici o privati, individuati dalla Giunta regionale con i programmi di attuazione della presente legge, purché gli interventi siano comunque finalizzati al sostegno e allo sviluppo dei soggetti di cui alla lettera a).".
2. Al comma 1 dell’articolo 16 della
Sezione VIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI
Art. 49. (Investimenti per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile per i servizi di trasporto pubblico locale).
1. La Regione, direttamente o attraverso società pubbliche di cui all’articolo 113 del
2. La Giunta regionale stabilisce con appositi provvedimenti il regime di proprietà e di gestione del materiale rotabile e dei beni strumentali acquisiti con le modalità di cui al comma 1.
Art. 50. (Disposizioni in materia di libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico locale. Modifica della
1. In deroga al comma 5 dell’articolo 12 della
2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina le modalità applicative di cui al comma 1.
3. Per compensare i mancati introiti da traffico è riconosciuto a decorrere dall’esercizio finanziario 2007 alle aziende che esercitano i servizi di trasporto pubblico locale di cui al comma 1, salvo quelli già previsti dall’articolo 30 della
Art. 51. (Collegamento autostradale interregionale Broni-Stroppiana - A26).
1. La Regione riconosce al collegamento autostradale interregionale Broni-Stroppiana (A26) importanza strategica per il miglioramento dei collegamenti con la Regione Lombardia e con il sistema autostradale nazionale.
2. A tal fine la Regione delega alla Regione Lombardia le funzioni di ente concedente per la progettazione, realizzazione e gestione dell’intera opera autostradale Broni-Stroppiana (A26) compreso il tratto ricadente in territorio piemontese, subordinandone i rapporti alla stipula di apposita convenzione da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale, previa informativa alla Commissione consiliare competente.
3. La Regione mantiene le competenze territoriali e ambientali attraverso l’approvazione delle fasi progettuali e la verifica in fase di realizzazione del tratto ricadente in territorio piemontese; l’approvazione del progetto preliminare costituisce variante ai piani regolatori comunali nonché vincolo preordinato all’esproprio.
Art. 52. (Copertura della linea ferroviaria nel Comune di Bra).
1. La Regione riconosce che la copertura della linea ferroviaria nel Comune di Bra è un’opera di riqualificazione urbana e ambientale di notevole importanza in grado, inoltre, di migliorare la viabilità interna all’abitato e quella di connessione fra l’albese e il resto della provincia.
2. La Regione con apposito Accordo di Programma con il Comune di Bra partecipa finanziariamente alla realizzazione della copertura della ferrovia nel tratto urbano compreso la via Cuneo e la Strada Orti della linea ferroviaria Alba-Bra.
3. Le risorse necessarie per l’attuazione del presente articolo comportano una spesa di 1.400.000,00 euro, per l’esercizio finanziario 2007, cui si provvede con aumento per il medesimo importo del fondo per il finanziamento degli accordi di programma previsto all’UPB 08032 (Programmazione e statistica Valutazione progetti e atti di programmazione negoziata Titolo 2: spese in conto capitale) e diminuzione di 1.400.000,00 euro dello stanziamento dell’UPB 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo 2: spese in conto capitale).
Art. 53. (Innovazione tecnologica dei sistemi di trasporto).
1. La Regione promuove l’innovazione tecnologica dei sistemi di trasporto attraverso il monitoraggio e il governo del traffico privato, l’offerta di servizi informativi evoluti e di pronto intervento, la gestione del sistema di bigliettazione integrata regionale del trasporto pubblico locale, il monitoraggio della domanda degli utenti, il monitoraggio della flotta dei mezzi, il servizio evoluto di informazione all’utenza e la costituzione di una piattaforma logistica virtuale regionale di collegamento tra le reti locali di trasporto merci.
2. Per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove la costituzione di una società a totale capitale pubblico a cui possono partecipare gli enti locali interessati o partecipa a società pubbliche già esistenti che perseguono le stesse finalità.
3. Per l’attuazione del comma 2, viene stanziata nell’esercizio finanziario 2007, nell’UPB 08042 (Programmazione e Statistica Rapporti con società a partecipazione regionale Titolo 2: spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007 la somma di 500.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa.
4. Alla copertura della spesa di cui al comma 3, si provvede mediante riduzione di pari importo delle dotazioni finanziarie dell’UPB 26032 (Trasporti Trasporto Pubblico Locale Titolo 2: spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007.
5. La definizione delle procedure attuative del presente articolo è demandata alla Giunta regionale previa informativa alla Commissione consiliare competente.
Art. 54. (Libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico locale agli invalidi e portatori di handicap).
1. La Giunta regionale avvia un processo per giungere progressivamente, entro il 2009, a riconoscere la libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico locale agli invalidi civili, agli invalidi del lavoro, agli invalidi di guerra, agli invalidi per servizio e ai portatori di handicap formalmente riconosciuti dalle Commissioni mediche previste dalla legislazione vigente con grado di invalidità non inferiore al 67 per cento o equiparato [14].
Art. 55. (Modifica all’articolo 4 della
1. Il secondo periodo della lettera d) del comma 2 dell’articolo 4 della
Sezione IX
DISPOSIZIONI IN TEMA DI PARI OPPORTUNITÀ
Art. 56. (Programma di attuazione).
1. La Giunta regionale, previa informativa alla Commissione consiliare competente, approva uno specifico programma di attuazione per lo sviluppo delle pari opportunità.
2. Per l’attuazione del programma di cui al comma 1 si provvede, a partire dall’anno finanziario 2007, con le risorse iscritte nell’UPB 15991 (Formazione professionale lavoro Direzione Titolo 1: spese correnti) del bilancio di previsione per l’anno 2007.
Sezione X
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO
Art. 57. (Attività nel settore del turismo). [15]
1. Le funzioni nel settore del turismo non affidate alla società consortile prevista dalla
a) la partecipazione maggioritaria della Regione;
b) la composizione degli organi di garanzia e controllo dell'organismo, con una rappresentanza delle minoranze del Consiglio regionale;
c) che possano essere soci, oltre alla Regione, gli Enti pubblici i soggetti privati e i soggetti strumentali della pubblica amministrazione che risultino istituzionalmente idonei a rappresentare congiuntamente gli operatori turistici piemontesi, le associazioni di categoria interessate al turismo e i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 17 della
1 bis. L'organismo concorre, su incarico della Regione, allo sviluppo delle funzioni previste dal comma 1 dell'articolo 2, della
1 ter. In particolare, l'organismo provvede a supportare la Regione nelle seguenti attività:
a) raccolta analisi ed elaborazione di dati e informazioni, quantitativi e qualitativi rilevanti a disposizione della Regione e del settore turistico regionale per la promozione del territorio come destinazione turistica;
b) gestione e sviluppo delle funzioni di osservatorio turistico regionale, quale centro di competenza specializzato nel settore turistico, con il compito di monitoraggio dei dati sui flussi turistici, anche per quanto riguarda gli standard di qualità dei servizi turistici e la soddisfazione dell'utenza;
c) informazione sull'offerta turistica regionale;
d) coordinamento operativo dei Sistemi Turistici Regionali;
e) svolgimento di attività particolari di promozione e comunicazione in ambito turistico richiesta espressamente dalla Regione;
f) attività di promozione di eventi sportivi di particolare rilevanza turistica [18].
2. Le attività dell’organismo di cui al comma 1 sono definite nei programmi previsti dall’articolo 3 della
Sezione XI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO
Art. 58. (Modifiche della
1. La lettera d bis) del comma 2 dell’articolo 6 della
“d bis) in alternativa ai contributi in annualità possono essere concessi contributi una tantum, in conto capitale, nella percentuale massima dell’80 per cento incentivando le forme associative; la misura della percentuale del contributo, eventualmente diversificata sulla base delle caratteristiche dei soggetti beneficiari, è stabilita annualmente dalla Giunta regionale, previa informativa alla Commissione consiliare competente, in base alle risorse disponibili ed alle richieste di contributo presentate. ”.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nell’UPB 25022 (Opere pubbliche Infrastrutture pronto intervento Titolo 2: spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009.
Art. 59. (Piani comunali di rilocalizzazione degli immobili a rischio idraulico ed idrogeologico).
1. Gli introiti derivanti dalla gestione del demanio idrico sono destinati ai sensi dell’articolo 67, comma 6, del
2. La Giunta regionale, previa informativa alla Commissione consiliare competente, definisce con propri provvedimenti la programmazione e la gestione degli interventi.
Sezione XII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI USI CIVICI
Art. 60. (Delega ai Comuni in materia di usi civici). [19]
[1. Sono attribuiti ai Comuni le cui collettività risultano essere titolari di uso civico, in forza di accertamento demaniale ai sensi della
2. Sono attribuiti ai comuni di cui al comma 1 le competenze relative al mutamento di destinazione di terre di uso civico per finalità di servizio pubblico, così come riconosciute e individuate nello statuto del comune sul cui territorio ricade l’uso civico stesso [21].
3. Sono attribuite ai Comuni le competenze in materia di autorizzazione al trasferimento del gravame di uso civico da un terreno ad un altro a parità di superfici e pari valore.
4. I Comuni provvedono a trasmettere i relativi atti entro sessanta giorni alla Regione.]
Art. 61. (Sostituzione dell’articolo 20 della
[1. L’articolo 20 della
“Art. 20. (Conciliazioni stragiudiziali in materia di usi civici).
1. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 29, commi 2 e 3, della
Sezione XIII
DISPOSIZIONI IN MATERIE DIVERSE
Art. 62. (Istituzione del Fondo regionale di solidarietà a favore di donne vittime di reati di violenza sessuale e contro la persona).
1. E’ istituito il “Fondo regionale di solidarietà a favore di donne vittime di reati di violenza sessuale e contro la persona”.
2. Le disponibilità del Fondo, di cui al comma 1, sono erogate nella forma di contributi al comune o al consorzio socio-assistenziale ove risiede il soggetto passivo della violenza.
3. I contributi di cui al comma 2 sono destinati al sussidio delle spese legali e mediche sostenute a causa dell’offesa subita.
4. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, individua le modalità di accesso ai contributi di cui al presente articolo e ne definisce la misura di erogazione.
5. Per l’istituzione del Fondo, di cui al comma 1, è stanziata la somma di 250.000,00 euro in termini di competenza e di cassa per l’anno finanziario 2007 all’interno dell’UPB 15991 (Formazione professionale lavoro Direzione Titolo 1: spese correnti).
Art. 63. (Interventi a sostegno della stampa periodica locale).
1. La Regione contribuisce a promuovere e garantire il pluralismo e la libertà di informazione nel rispetto dei principi costituzionali e dello Statuto.
2. Nell’ambito delle finalità di cui al comma 1, la Regione promuove interventi di sostegno alle imprese, aziende, cooperative e associazioni editoriali con sede legale in Piemonte, che editano periodici non quotidiani in carta stampata venduti in edicola o distribuiti gratuitamente non aventi finalità comunicativa prevalentemente commerciale.
3. Le risorse necessarie per l’attuazione del presente articolo comporta una spesa complessiva annuale pari a 500.000,00 euro per la cui copertura finanziaria si provvede nel seguente modo: per l’esercizio finanziario 2007, agli oneri pari a 350.000,00 euro, in termini di competenza, nell’ambito dell’UPB 06011 (Comunicazione istituz. della Giunta Relazioni esterne della Giunta Titolo 1: spese corrente) del bilancio pluriennale d 2007-2009, e agli oneri pari a 150.000,00 euro, in termini di competenza, nell’ambito dell’UPB 16032 (Industria Promozione e sviluppo delle P.M.I. Titolo 2: spese in conto capitale) del bilancio pluriennale 2007-2009, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall’articolo 8 della
Art. 64. (Contributi a favore delle Associazioni combattentistiche e d’Arma).
1. La Regione concede contributi annui in favore delle sezioni regionali e provinciali delle Associazioni combattentistiche e d’Arma regolarmente costituite.
2. I contributi hanno la finalità di agevolare il conseguimento degli scopi istituzionali delle Associazioni combattentistiche e d’Arma ed, in particolare, di promuovere, attuare e sostenere le attività sociali, le iniziative culturali, le manifestazioni, le pubblicazioni di studi, ricerche, saggi e di tutelare gli interessi morali e materiali degli associati.
3. I contributi sono altresì concessi per le spese intervenute per l’acquisto, la locazione, la ristrutturazione e l’ampliamento degli immobili delle Associazioni di cui al comma 1.
4. L’erogazione dei contributi è subordinata alle seguenti condizioni:
a) esistenza e funzionalità degli organi previsti dallo Statuto;
b) pubblicità dei bilanci;
c) assenza di fini di lucro;
d) svolgimento effettivo di attività promozionali e di sostegno degli associati.
5. Le Associazioni di cui al comma 1,beneficiarie dei contributi, hanno l’obbligo di presentare, entro il 31 marzo di ogni anno, il resoconto analitico dell’attività svolta nell’anno precedente, approvato dai rispettivi organi direttivi.
6. Per l’erogazione dei predetti contributi è autorizzata la spesa per l’anno finanziario 2007 di 200.000,00 euro, con copertura sull’UPB 09011 (Bilanci e Finanze Bilanci Titolo 1: spese correnti).
Art. 65. (Accordo di programma con la Provincia di Cuneo peril sostegno di progetti e attività promosse e svolte da giovani in ambito sportivo e culturale).
1. La Regione si impegna a stipulare un Accordo di Programma con la Provincia di Cuneo per favorire i progetti e le attività promosse e svolte da giovani (associazioni e gruppi informali) in ambito sportivo e culturale rivolte alla valorizzazione delle tradizioni e del territorio in comuni di piccole dimensioni.
2. Per l’Accordo di Programma è autorizzata la spesa di 250.000,00 euro, per l’anno finanziario 2007, sull’UPB 08032 (Programmazione e statistica Valutazione progetti e atti di programmazione negoziata Titolo 2: spese in conto capitale).
Art. 66. (Accordi di programma da stipularsi da parte della Regione con Enti territoriali).
1. La Regione stipula Accordi di programma con gli Enti territoriali sotto riportati e per gli importi e le finalità rispettivamente indicate:
a) Provincia di Asti al fine di concorrere al potenziamento e alla messa in sicurezza dei presidi a rilievo sociale per 850.000,00 euro;
b) Provincia di Cuneo per concorrere negli interventi a sostegno dei comuni per il recupero, potenziamento e messa in sicurezza di immobili comunali - o ex religiosi in uso ai Comuni - da destinarsi ad attività didattiche, turistiche, sportive o di rilievo sociale per 600.000,00 euro;
c) Provincia di Cuneo per concorrere negli interventi a sostegno dei comuni per la realizzazione di opere di urbanizzazione 200.000,00 euro.
2. Per far fronte agli oneri previsti dal comma 1 lo stanziamento previsto all’UPB 08032 (Programmazione e statistica Valutazione progetti e atti di programmazione negoziata Titolo 2: spese in conto capitale) è aumentato di 1.650.000,00 euro.
3. La maggior spesa prevista al comma 2 trova copertura finanziaria, mediante corrispondente riduzione dell’importo indicato, nell’UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci Titolo 2: spese in conto capitale).
Sezione XIV
DISPOSIZIONE FINALE
Art. 67. (Dichiarazione di urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
ALLEGATO A.
(Omissis)
ALLEGATO B.
(Omissis)
[1] Articolo abrogato dall'art. 44 della
[2] Comma abrogato dall'art. 18 della
[3] Comma abrogato dall'art. 18 della
[4] Articolo sostituito dall'art. 32 della
[5] Comma inserito dall'art. 18 della
[6] Comma inserito dall'art. 103 della
[7] Comma così modificato dall'art. 40 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 66 della
[9] Articolo abrogato dall'art. 12 della
[10] Comma abrogato dall'art. 42 della
[11] Comma abrogato dall'art. 68 della
[12] Articolo abrogato dall'art. 40 della
[13] Comma già modificato dall'art. 28 della
[14] Comma così modificato dall'art. 39 della
[15] Articolo abrogato dall'art. 26 della
[16] Comma sostituito dall'art. 15 della
[17] Comma aggiunto dall'art. 15 della
[18] Comma aggiunto dall'art. 15 della
[19] Articolo abrogato dall'art. 21 della
[20] Comma così sostituito dall'art. 19 della
[21] Comma così sostituito dall'art. 19 della
[22] Articolo abrogato dall'art. 21 della