§ 4.6.9 - Legge regionale 15 maggio 1987, n. 27.
Programmazione degli interventi per lo sviluppo dell'offerta turistica.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.6 turismo
Data:15/05/1987
Numero:27


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Programmazione degli interventi).
Art. 3.  (Contenuti del programma pluriennale).
Art. 4.  (Modalità per la richiesta dei finanziamenti).
Art. 5.  (Formazione e approvazione del programma annuale di intervento).
Art. 6.  (Commissione tecnico-consultiva).
Art. 7.  (Non cumulabilità).
Art. 8.  (Convenzioni).
Art. 9.  (Vincolo di destinazione).
Art. 10.  (Tipi di finanziamento).
Art. 11.  (Garanzia fidejussoria).
Art. 12.  (Disposizioni transitorie e finali).
Art. 13.  (Norme finanziarie).


§ 4.6.9 - Legge regionale 15 maggio 1987, n. 27.

Programmazione degli interventi per lo sviluppo dell'offerta turistica.

(B.U. 27 maggio 1987, n. 21).

 

 

Titolo I

PROGRAMMA PLURIENNALE

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione Piemonte promuove lo sviluppo delle attività produttive e dell'occupazione nel settore turistico e il miglioramento della fruibilità delle risorse turistiche regionali da parte di tutti i cittadini.

     2. A tal fine la Regione predispone e attua un programma pluriennale di interventi per lo sviluppo dell'offerta turistica diretto a migliorare e a potenziare le strutture ricettive nonché le altre strutture e attrezzature turistiche o complementari all'attività turistica.

 

     Art. 2. (Programmazione degli interventi).

     1. I finanziamenti previsti dalla presente legge sono concessi in base al programma pluriennale di interventi per lo sviluppo dell'offerta turistica, allegato alla presente legge.

     2. Il programma di cui al comma precedente è formulato in conformità agli indirizzi e obiettivi del Piano di Sviluppo Regionale e della legge 17 marzo 1983, n. 217 e tenendo conto degli altri atti di programmazione nazionale e locale.

     3. La validità temporale del programma coincide di norma con la validità del Piano di Sviluppo Regionale e del bilancio pluriennale della Regione.

 

     Art. 3. (Contenuti del programma pluriennale).

     1. Il programma pluriennale per lo sviluppo dell'offerta turistica e i relativi aggiornamenti definiscono:

     a) gli obiettivi di sviluppo dell'offerta turistica;

     b) gli specifici obiettivi di sviluppo cui devono riferirsi le iniziative per cui è previsto il finanziamento regionale;

     c) le priorità e l'eventuale suddivisione di massima delle disponibilità finanziarie fra gli specifici obiettivi;

     d) i tipi di iniziative finanziabili e i criteri per valutare la loro congruità agli obiettivi di cui ai punti a) e b);

     e) i soggetti che possono richiedere i finanziamenti;

     f) la natura e la misura dei finanziamenti concedibili per le diverse iniziative e i soggetti di cui al punto e) in rapporto agli specifici obiettivi di cui al punto b); i limiti di spesa ammissibile per ciascun tipo di intervento; le modalità di liquidazione dei contributi;

     g) i criteri per la redazione dei progetti e la documentazione da presentarsi.

 

 

Titolo II

PROGRAMMA ANNUALE DI INTERVENTO

 

     Art. 4. (Modalità per la richiesta dei finanziamenti).

     1. Le domande per la concessione dei finanziamenti previsti dalla presente legge devono essere presentate alla Regione entro il 30 aprile di ogni anno corredate da:

     - relazione illustrativa dell'intervento proposto che specifichi finalità, risultati economici o sociali che si intende raggiungere, occupazione aggiuntiva prevista, eventuale previsione in piani aziendali, interaziendali o in altri piani, tempi di attuazione e piano finanziario;

     - progetto esecutivo;

     - relazione tecnica;

     - dettagliato preventivo di spesa.

     2. Nei termini di cui al precedente comma una copia della domanda e della documentazione a corredo deve essere presentata al Comune per il parere di realizzabilità in conformità alle previsioni della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni, compatibili con gli strumenti urbanistici vigenti.

     3. Per gli interventi da realizzare nei terreni montani una copia della domanda e della documentazione a corredo devono essere presentate entro i termini di cui al 1° comma anche alla Comunità Montana che esprime il proprio parere circa la validità dell'iniziativa alle previsioni di sviluppo locali.

     4. I pareri di cui al presente articolo devono essere trasmessi alla Regione entro 60 giorni dal ricevimento della domanda: decorso tale termine, la Regione procede anche in mancanza dei pareri.

 

     Art. 5. (Formazione e approvazione del programma annuale di intervento).

     1. Per ciascuna delle iniziative per cui è richiesto il finanziamento viene accertata:

     a) la rispondenza alle previsioni del programma pluriennale di cui all'art. 2 e alle previsioni dei piani e programmi locali, nonché l'eventuale inserimento delle iniziative in progetti organici di sviluppo turistico;

     b) la realizzabilità in conformità alle previsioni della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni;

     c) l'idoneità tecnica e la congruità dei prezzi.

     2. Ove sia ritenuto necessario possono essere richiesti ulteriori elementi e dati integrativi di valutazione.

     3. Sulla base degli accertamenti di cui ai commi precedenti e in relazione agli obiettivi e ai requisiti previsti dal piano pluriennale di cui all'art. 2 la Giunta regionale definisce il programma annuale di intervento e lo approva, dopo aver sentito la Commissione tecnico- consultiva di cui all'art. 6, deliberando la concessione dei finanziamenti.

     4. Nel provvedimento di concessione è fissato il termine di ultimazione delle iniziative, che può essere prorogato con decreto del Presidente della Giunta regionale per motivi non imputabili ai richiedenti.

     5. La liquidazione dei contributi è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le modalità previste dal programma pluriennale di cui all'art. 2 in relazione ai diversi soggetti e tipi di iniziative.

 

     Art. 6. (Commissione tecnico-consultiva).

     1. Per l'esame delle domande relative ai contributi di cui alla presente legge è istituita una Commissione tecnico-consultiva composta da:

     - l'Assessore regionale al Turismo che la presiede;

     - l'Assessore al Turismo di ciascuna delle Province piemontesi;

     - 1 rappresentante della delegazione regionale dell'U.N.C.E.M.;

     - 1 rappresentante della delegazione regionale del Touring Club Italiano;

     - 1 rappresentante della delegazione regionale del Club Alpino Italiano;

     - 1 rappresentante delle Associazioni Agrituristiche maggiormente rappresentative a livello regionale;

     - 2 rappresentanti designati dalle Organizzazioni degli imprenditori turistici maggiormente rappresentative a livello regionale;

     - 2 rappresentanti designati dalle Organizzazioni delle cooperative turistiche maggiormente rappresentative a livello regionale;

     - 1 rappresentante designato dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori del turismo;

     - 3 esperti in materia turistica designati dal Consiglio regionale di cui 1 in rappresentanza delle minoranze;

     - un rappresentante dei consumatori designato dalla Consulta regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti di cui alla legge regionale relativa ai provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti [1].

     2. Le funzioni di Segretario sono esercitate da un funzionario dell'Assessorato al Turismo.

     3. La Commissione tecnico-consultiva dura in carica 3 anni e scade comunque con lo scioglimento del Consiglio regionale.

     4. Le riunioni della Commissione sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti e in seconda convocazione con la presenza di un terzo dei componenti.

 

 

Titolo III

NORME FINANZIARIE E FINALI

 

     Art. 7. (Non cumulabilità).

     1. I finanziamenti di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri finanziamenti concessi dalla Regione, da altri Enti pubblici o dallo Stato per le medesime iniziative, salvo che non ne venga fatta specifica previsione nel provvedimento di concessione o con successivo provvedimento ove si riscontri l'opportunità di garantire la realizzazione dell'iniziativa anche con l'integrazione degli interventi pubblici.

 

     Art. 8. (Convenzioni).

     1. Per agevolare l'accesso alle operazioni di credito da parte di iniziative finanziate ai sensi della presente legge la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con Istituti operanti in Piemonte ed a rinnovare le convenzioni già in atto.

 

     Art. 9. (Vincolo di destinazione).

     1. Le iniziative finanziate ai sensi della presente legge sono vincolate alla specifica destinazione d'uso per una durata massima di 15 anni.

     2. Il programma regionale di cui all'art. 2 determina, in relazione a diversi tipi di iniziative, soggetti e finanziamenti, la durata del vincolo di destinazione, le modalità con cui viene garantito e le procedure per l'eventuale revoca del vincolo da parte della Giunta regionale previo recupero delle somme erogate, opportunamente rivalutate ai sensi dell'art. 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

 

     Art. 10. (Tipi di finanziamento).

     1. I finanziamenti previsti dal programma pluriennale possono consistere in:

     a) contributi in conto capitale;

     b) contributi sugli oneri di urbanizzazione;

     c) contributi in relazione a mutui bancari.

     2. I contributi di cui ai punti a) e b) possono essere liquidati, secondo le determinazioni del programma di cui all'art. 2, a titolo anticipato, o ad accertamento finale della realizzazione degli interventi.

     3. I contributi in relazione ai mutui di cui al punto c) possono essere attualizzati ed erogati in un'unica soluzione agli istituti mutuanti.

     4. La misura dei tassi di interesse in relazione ai mutui di cui al punto c) è determinata entro i limiti previsti dalla normativa statale nel rispetto dell'art. 109 del D.P.R. 27 luglio 1977, n. 616.

 

     Art. 11. (Garanzia fidejussoria).

     1. Ai soggetti ammessi ai contributi di cui alla lettera c) dell'art. 10, che non siano in grado di prestare agli Istituti di Credito mutuanti adeguate garanzie, può essere concessa da parte della Regione garanzia fidejussoria con riserva, a favore della Regione, del beneficio della previa escussione del debitore principale.

 

     Art. 12. (Disposizioni transitorie e finali).

     1. Per l'anno 1987 le domande per la concessione dei finanziamenti previsti dalla presente legge devono essere presentate entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del programma pluriennale di cui all'art. 2.

     2. Sono esclusi dai finanziamenti previsti dalla presente legge le opere che hanno ottenuto l'abitabilità o l'agibilità anteriormente al 1 maggio 1985 e gli acquisti anteriori a tale data.

     3. A decorrere dalla data di entrata in vigore, la presente legge sostituisce ogni altra previsione di intervento finanziario regionale concernente le strutture ricettive o le altre strutture e attrezzature turistiche o complementari all'attività turistica; a decorrere dalla stessa data sono abrogate le disposizioni di cui al titolo III della L.R. 30 maggio 1980, n. 67.

 

     Art. 13. (Norme finanziarie).

     1. Per la concessione dei contributi costanti di durata non superiore a 15 anni in relazione a mutui è autorizzato un limite di impegno complessivo di L. 3.000 milioni con decorrenza dall'anno 1988.

     2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si fa fronte mediante utilizzazione di una disponibilità di pari importo del cap. 12600 del bilancio pluriennale 1987/1989.

     3. Per la concessione della garanzia fidejussoria su mutui di durata fino a 15 anni è autorizzato il limite di impegno di L. 100 milioni con decorrenza dall'esercizio 1988.

     4. Agli oneri derivanti dal precedente comma si fa fronte mediante utilizzazione di una disponibilità di pari importo del capitolo 12600 del bilancio pluriennale 1987/89.

     5. Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1988 sarà conseguentemente istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: «Contributi costanti di durata non superiore a 15 anni in relazione a mutui per lo sviluppo dell'offerta turistica».

     6. Agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi in conto capitale, dei contributi sugli oneri di urbanizzazione e dei contributi attualizzati in relazione ai mutui la Regione fa fronte con fondi ad essa assegnati sugli stanziamenti previsti dalla legge 17 maggio 1983, n. 217 e dal bilancio pluriennale 1986/88 dello Stato in base al riparto stabilito ai sensi dell'art. 14 della legge stessa.

     7. Le somme assegnate dallo Stato ai sensi della legge 217/83 saranno iscritte nel capitolo n. 975 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio 1987; nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1987 saranno conseguentemente iscritte somme di importo pari a quelle assegnate dallo Stato nel capitolo n. 8490 la cui denominazione sarà così modificata: «contributi in conto capitale per lo sviluppo dell'offerta turistica».

     8. Per l'ammissione ai contributi in relazione a mutui la Giunta Regionale può disporre per le istanze presentate per ciascuno negli anni 1987/88 una prenotazione di impegno di spesa in misura non superiore al 50% dello stanziamento disponibile globalmente per tale voce di spesa; le istanze non rientranti in tale limite di finanziamento sono riesaminate congiuntamente a quelle presentate per l'anno successivo.

 

 

ALLEGATO (Omissis)

 

 


[1] Comma già modificato dall'art. 11 della L.R. 12 luglio 1994, n. 23 e così ulteriormente modificato dall'art. 16 della L.R. 26 ottobre 2009, n. 24.