Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 programmazione |
Data: | 29/05/2020 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Rinegoziazione dei prestiti con Cassa depositi e prestiti S.p.a.) |
Art. 3. (Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale. Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 31 marzo 2020, n. 7) |
Art. 4. (Fondo di garanzia per progetti di sviluppo turistico dei territori montani) |
Art. 5. (Sostituzione dell'allegato E dell'articolo 22 della legge regionale 29 giugno 2018, n. 7) |
Art. 6. (Sospensione della quota capitale dei prestiti con gli istituti di credito) |
Art. 7. (Anticipazioni Fondo di rotazione) |
Art. 8. (Convenzioni per operazioni di cessione del credito) |
Art. 9. (Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 31 marzo 2020, n. 8) |
Art. 10. (Sostituzione degli allegati alla legge regionale 31 marzo 2020, n. 8) |
Art. 11. (Contributi a sostegno della capitalizzazione delle imprese) |
Art. 12. (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 2020, n. 12) |
Art. 13. (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2020, n. 12) |
Art. 14. (Inserimento dell'articolo 4 bis nella legge regionale 15 maggio 2020, n. 12) |
Art. 15. (Inserimento dell'articolo 4 ter nella legge regionale 15 maggio 2020, n. 12) |
Art. 16. (Bonus una tantum a fondo perduto a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche, federazioni sportive, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva) |
Art. 17. (Sostegno all'associazionismo e all'indotto del settore culturale - Solidarietà Cultura) |
Art. 18. (Rilancio degli investimenti in edilizia) |
Art. 19. (Riprogrammazione risorse ex Gescal per ripristino e manutenzione del patrimonio di edilizia sociale dei comuni e delle agenzie territoriali per la casa) |
Art. 20. (Sostegno alle emittenti radiotelevisive e testate giornalistiche locali) |
Art. 21. (Interventi a sostegno dell'offerta turistica) |
Art. 22. (Modifiche alla legge regionale 8 luglio 1999, n. 18) |
Art. 23. (Sostegno alle destinazioni e al marketing turistico - Riparti turismo) |
Art. 24. (Sostegno ai flussi turistici - Riparti turismo) |
Art. 25. (Sostegno alle attività sociali svolte nei centri semi-residenziali per disabili) |
Art. 26. (Fondo per lavoratrici e lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori) |
Art. 27. (Finanziamento al Fondo regionale di garanzia a sostegno dei lavoratori dipendenti in condizione di disagio economico a seguito dell'emergenza da Covid-19). |
Art. 28. (Sostegno agli oneri di finanziamento delle imprese) |
Art. 29. (Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 11 luglio 2016, n. 14) |
Art. 30. (Sospensione rate cooperative a proprietà indivisa. Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28) |
Art. 31. (Sospensione pagamento canoni di concessione demaniale. Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2) |
Art. 32. (Contributi per la realizzazione degli interventi per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali operanti nelle aziende agricole piemontesi) |
Art. 33. (Contributi a favore di imprenditori agricoli singoli o associati e cooperative agricole) |
Art. 34. (Contributi in conto capitale a favore delle aziende agricole per interventi nel settore agricolo) |
Art. 34 bis. (Sostegno al reddito degli operai forestali della Regione Piemonte) |
Art. 35. (Altre entrate di natura occasionale legate all'emergenza da Covid-19) |
Art. 36. (Variazione di bilancio) |
Art. 37. (Interventi regionali a sostegno del lavoro agile o smart working) |
Art. 38. (Istituzione del Fondo regionale per il lavoro agile o smart working) |
Art. 39. (Sostegno digitale per la didattica a distanza) |
Art. 40. (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24) |
Art. 41. (Deroghe all'articolo 11 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18) |
Art. 42. (Misure di semplificazione per l'erogazione dei contributi ai sensi della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18) |
Art. 43. (Disposizioni in materia di canoni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile) |
Art. 44. (Proroga della validità di provvedimenti) |
Art. 45. (Versamento dei canoni relativi all'uso delle acque pubbliche) |
Art. 46. (Abrogazione dell'articolo 16 della legge regionale 31 marzo 2020, n. 7) |
Art. 47. (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18) |
Art. 48. (Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18) |
Art. 48 bis. (Misure temporanee in materia di rifugi alpini) |
Art. 49. (Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 22 novembre 2017, n. 18) |
Art. 50. (Modifiche all'articolo 18 bis della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28) |
Art. 51. (Inserimento dell'articolo 18 ter nella legge regionale 12 novembre 1999, n. 28) |
Art. 52. (Disposizioni in materia di autorizzazioni commerciali) |
Art. 53. (Agevolazioni sulla tassa spazi e occupazione aree pubbliche per i titolari di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande) |
Art. 53 bis. (Agevolazioni ai concessionari di beni del demanio idrico della navigazione interna) |
Art. 54. (Finalità) |
Art. 55. (Principi generali) |
Art. 56. (Modifiche alla legge regionale 1° agosto 2018, n. 11) |
Art. 57. (Monitoraggio) |
Art. 58. (Finalità) |
Art. 59. (Ambito temporale di applicazione e disposizione transitoria) |
Art. 60. (Semplificazione della documentazione progettuale della proposta tecnica del progetto preliminare per le varianti strutturali) |
Art. 61. (Riduzione dei termini della seconda conferenza di copianificazione e valutazione) |
Art. 62. (Estensione delle varianti parziali) |
Art. 63. (Estensione delle modifiche che non costituiscono variante) |
Art. 64. (Agevolazione degli interventi di ristrutturazione negli ambiti di cui all'articolo 24 della legge regionale 56/1977) |
Art. 65. (Adeguamento alla norma nazionale degli interventi in fascia di rispetto cimiteriale) |
Art. 66. (Semplificazione del processo di formazione degli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa privata) |
Art. 67. (Semplificazione degli interventi assoggettati a misure speciali di tutela e valorizzazione) |
Art. 68. (Proroga della validità delle commissioni locali per il paesaggio) |
Art. 69. (Semplificazione della formazione dei provvedimenti normativi, degli strumenti di pianificazione regionale, provinciale, della città metropolitana, dei piani d'area delle aree protette e dei piani [...] |
Art. 70. (Semplificazione dei processi di riqualificazione e rigenerazione urbana) |
Art. 71. (Definizione della compatibilità e complementarietà delle destinazioni d'uso) |
Art. 72. (Distanze tra fili di fabbricazione) |
Art. 73. (Agevolazioni per il sostegno finanziario ai comuni per l'adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica) |
Art. 74. (Modifiche all'articolo 17 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56) |
Art. 75. (Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56) |
Art. 76. (Modifiche all'articolo 30 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56) |
Art. 77. (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 24) |
Art. 78. (Inserimento dell'articolo 6 bis nella legge regionale 8 luglio 1999, n. 19) |
Art. 79. (Inserimento dell'articolo 8 bis nella legge regionale 8 luglio 1999, n. 19) |
Art. 80. (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23) |
Art. 81. (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16) |
Art. 82. (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16) |
Art. 83. (Modifiche all'articolo 4 bis della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17) |
Art. 84. (Documento unico di regolarità contributiva) |
Art. 85. (Disposizioni in materia di presidi socio sanitari assistenziali) |
Art. 86. (Notifica all'Unione europea) |
Art. 87. (Dichiarazione d'urgenza) |
§ 6.2.28 - L.R. 29 maggio 2020, n. 13.
Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19.
(B.U. 29 maggio 2020, n. 22 - S.O. n. 5)
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. (Finalità)
1. In riferimento allo stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal Covid-19, al fine di contenere gli effetti negativi sul contesto socio-economico regionale, si adottano misure finanziarie, di sburocratizzazione e semplificazione, volte a favorire il riavvio delle attività produttive.
TITOLO II
MISURE FINANZIARIE
Art. 2. (Rinegoziazione dei prestiti con Cassa depositi e prestiti S.p.a.)
1. La Giunta regionale è autorizzata alla rinegoziazione dei prestiti contratti con Cassa depositi e prestiti S.p.a., nei limiti della durata complessiva di trenta anni.
2. Le economie derivanti dalla rinegoziazione dei mutui di cui al comma 1, per effetto della riduzione della rata di ammortamento dei prestiti rinegoziati, sono destinate al finanziamento della spesa in conto capitale.
Art. 3. (Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale. Modifiche all'articolo 19 della
1. In considerazione degli effetti derivanti dalla sospensione delle attività economiche per effetto della pandemia, l'articolo 19 della
1. Agli oneri di cui alla presente legge si provvede mediante l'istituzione di un ''Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale'', iscritto nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, la cui dotazione finanziaria è determinata in euro 7.000.000,00 per l'anno 2020 ed in euro 15.000.000,00 per ciascuna annualità 2021 e 2022.".
Art. 4. (Fondo di garanzia per progetti di sviluppo turistico dei territori montani)
1. Il Fondo di garanzia per progetti di sviluppo turistico dei territori montani di cui all'articolo 13 della
Art. 5. (Sostituzione dell'allegato E dell'articolo 22 della
1. Ai fini della riprogrammazione pluriennale delle entrate derivanti dalla riduzione di capitale sociale di Finpiemonte S.p.a., l'allegato E, di cui all'articolo 22, comma 2, della
Art. 6. (Sospensione della quota capitale dei prestiti con gli istituti di credito)
1. In considerazione dell'emergenza da Covid-19, la Giunta regionale è autorizzata a richiedere la sospensione delle quote capitale delle rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2020 dei finanziamenti in essere con gli istituti di credito, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste.
2. Le quote capitale sospese sono rimborsate nell'anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento. La sospensione non deve rendere necessario il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire le modifiche del piano di ammortamento.
3. Le economie derivanti dalla sospensione della quota capitale dei prestiti con gli istituti di credito vengono destinate alla parziale copertura delle spese di cui all'articolo 18 comma 1.
Art. 7. (Anticipazioni Fondo di rotazione)
1. Al fine di incrementare la velocità di circolazione ed immissione della liquidità nel sistema economico piemontese connessa all'emergenza Covid-19, la Giunta regionale è autorizzata ad accedere alle anticipazioni delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità regionale, a valere sulla sezione finanziaria del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5, comma 1, della
Art. 8. (Convenzioni per operazioni di cessione del credito)
1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con le principali società di factoring con assunzione, da parte delle stesse società, del rischio di mancato o parziale pagamento dei debitori ceduti dovuto ad insolvenza degli stessi, nei limiti dei plafond di credito accordati al cedente per ciascun debitore, con la possibilità, da parte del cedente, di ottenere, in tutto o in parte, l'anticipazione del corrispettivo dei crediti ceduti.
Art. 9. (Modifiche all'articolo 11 della
1. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 31 marzo 2020, n.8 (Bilancio di previsione finanziario 2020-2022) è sostituito dal seguente: "2. E' istituita una misura straordinaria per il sostegno ed il rafforzamento dei servizi educativi a beneficio delle famiglie con minori da zero a sei anni, avente una dotazione di euro 15.000.000,00, collocata in appositi capitoli di spesa, a valere per euro 8.854.000,00 sulla missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) e per euro 6.146.000,00 sulla missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 04.07 (Diritto allo studio) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, per l'anno 2020".
Art. 10. (Sostituzione degli allegati alla
1. L'allegato 1, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della
2. L'allegato 2, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della
3. L'allegato 3, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della
4. L'allegato 4, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) della
5. L'allegato 5, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) della
Art. 11. (Contributi a sostegno della capitalizzazione delle imprese)
1. Allo scopo di contribuire alla ripresa economica e al riavvio delle attività economiche, la Regione eroga contributi a fondo perduto alle piccole e medie imprese rientrati nei parametri dell'Unione europea.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle società che, al fine di proseguire e rilanciare l'attività a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e attraverso uno specifico progetto di investimento e sviluppo, effettuano un'operazione di aumento di capitale sociale di importo minimo pari a euro 50.000,00 e massimo pari a euro 250.000,00.
3. L'aumento di capitale di cui al comma 2, ai fini dell'agevolazione, può essere effettuato da soci interni o esterni alle società, che siano persone fisiche, persone giuridiche o fondi d'investimento.
4. La percentuale dei contributi di cui al comma 1 è pari:
a) al 30 per cento per aumenti di capitale fino a euro 150.000,00;
b) al 25 per cento per apporti da euro 151.000,00 ad euro 250.000,00.
5. L'importo massimo da erogarsi non può essere superiore ad euro 62.500,00.
6. Non possono accedere ai contributi di cui al comma 1 le società quotate in borsa.
7. Con apposito provvedimento della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, vengono definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità e i requisiti di accesso ai contributi di cui al comma 1.
8. Per le finalità di cui al comma 1 è previsto l'importo di euro 1.000.000,00 nella missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 14.01 (Industria, PMI e Artigianato), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022, a cui si fa fronte con le risorse stanziate nell'ambito della stessa missione 14, programma 14.03 (Ricerca e Innovazione).
Art. 12. (Modifiche all'articolo 3 della
1. Al comma 3 dell'articolo 3 della
Art. 13. (Modifiche all'articolo 4 della
1. Al comma 3 dell'articolo 4 della
Art. 14. (Inserimento dell'articolo 4 bis nella
1. Dopo l'articolo 4 della
1. Al fine di sostenere la ripresa delle attività sospese per effetto dei provvedimenti legislativi nazionali derivanti dall'emergenza Covid-19, l'adeguamento dei locali, l'acquisto di materiali, attrezzature e delle spese accessorie imposti anche dalle nuove esigenze e misure igienico-sanitarie, Finpiemonte S.p.a. è autorizzata, nell'esercizio 2020, con delibera dell'Assemblea straordinaria e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2445, comma 3, del codice civile, a ridurre il proprio capitale sociale, nel limite massimo di 15 milioni di euro, destinando pari importo agli ulteriori settori colpiti dall'attuale crisi economico-finanziaria, secondo la classificazione delle attività economiche (Ateco 2007) di cui al comma 2, mediante la concessione di un bonus una tantum a fondo perduto.
2. Le imprese le cui attività sono destinatarie del bonus di cui al comma 1, sono esclusivamente quelle incluse nella classificazione delle attività economiche (Ateco 2007) sotto riportata:
a) 47.51 Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati per un importo pari a euro 1.500,00;
b) 47.53 Commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti (moquette, linoleum) in esercizi specializzati per un importo pari a euro 1.500,00;
c) 47.53.1 Commercio al dettaglio di tappeti, tende e tendine per un importo pari a euro 1.500,00;
d) 47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine per un importo pari a euro 1.500,00;
e) 47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti per un importo pari a euro 1.500,00;
f) 47.53.2 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum) per un importo pari a euro 1.500,00;
g) 47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum) per un importo pari a euro 1.500,00;
h) 47.54 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati per un importo pari a euro 1.500,00;
i) 47.54.0 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati per un importo pari a euro 1.500,00;
l) 47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati per un importo pari a euro 1.500,00;
m) 47.59 Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l'illuminazione e altri articoli per la casa in esercizi specializzati per un importo pari a euro 1.500,00;
n) 47.59.1 Commercio al dettaglio di mobili per la casa per un importo pari a euro 1.500,00;
o) 47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa per un importo pari a euro 1.500,00;
p) 47.59.2 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame per un importo pari a euro 1.500,00;
q) 47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame per un importo pari a euro 1.500,00;
r) 47.59.3 Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione per un importo pari a euro 1.500,00;
s) 47.59.30 Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione per un importo pari a euro 1.500,00;
t) 47.59.4 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico per un importo pari a euro 1.500,00;
u) 47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico per un importo pari a euro 1.500,00;
v) 47.59.5 Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza per un importo pari a euro 1.500,00;
w) 47.59.50 Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza per un importo pari a euro 1.500,00;
x) 47.59.6 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti per un importo pari a euro 1.500,00;
y) 47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti per un importo pari a euro 1.500,00;
z) 47.59.9 Commercio al dettaglio di altri articoli diversi per uso domestico n.c.a. per un importo pari a euro 1.500,00;
aa) 47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico per un importo pari a euro 1.500,00;
bb) 47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico n.c.a. per un importo pari a euro 1.500,00;
cc) 47.63 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati per un importo pari a euro 1.500,00;
dd) 47.63.0 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati per un importo pari a euro 1.500,00;
ee) 47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati per un importo pari a euro 1.500,00;
ff) 47.64 Commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi specializzati per un importo pari a euro 1.500,00;
gg) 47.64.1 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero per un importo pari a euro 1.500,00;
hh) 47.64.10 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero per un importo pari a euro 1.500,00;
ii) 47.64.2 Commercio al dettaglio di natanti e accessori per un importo pari a euro 1.500,00;
jj) 47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori per un importo pari a euro 1.500,00;
kk) 47.65 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati per un importo pari a euro 1.500,00;
ll) 47.65.0 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici) per un importo pari a euro 1.500,00;
mm) 47.65.00 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici) per un importo pari a euro 1.500,00;
nn) 47.76 Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati per un importo pari a euro 1.500,00;
oo) 47.76.1 Commercio al dettaglio di fiori e piante per un importo pari a euro 1.500,00;
pp) 47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante per un importo pari a euro 1.500,00;
qq) 47.76.2 Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici per un importo pari a euro 1.500,00;
rr) 47.76.20 Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici per un importo pari a euro 1.500,00;
ss) 47.77 Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati per un importo pari a euro 1.500,00;
tt) 47.77.0 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria per un importo pari a euro 1.500,00;
uu) 47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria per un importo pari a euro 1.500,00;
vv) 47.78 Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati per un importo pari a euro 1.500,00;
ww) 47.78.1 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio per un importo pari a euro 1.500,00;
xx) 47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio per un importo pari a euro 1.500,00;
yy) 47.78.3 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte di culto e di decorazione, chincaglieria e bigiotteria per un importo pari a euro 1.500,00;
zz) 47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte) per un importo pari a euro 1.500,00;
aaa) 47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato per un importo pari a euro 1.500,00;
bbb) 47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi per un importo pari a euro 1.500,00;
ccc) 47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori per un importo pari a euro 1.500,00;
ddd) 47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere per un importo pari a euro 1.500,00;
eee) 47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria) per un importo pari a euro 1.500,00;
fff) 47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti per un importo pari a euro 1.500,00;
ggg) 47.78.5 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari per un importo pari a euro 1.500,00;
hhh) 47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari per un importo pari a euro 1.500,00;
iii) 47.78.9 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari per un importo pari a euro 1.500,00;
jjj) 47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo per un importo pari a euro 1.500,00;
kkk) 47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone) per un importo pari a euro 1.500,00;
lll) 47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari n.c.a. per un importo pari a euro 1.500,00;
mmm) 47.79 Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi per un importo pari a euro 1.500,00;
nnn) 79.90 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio per un importo pari a euro 1.500,00;
ooo) 79.90.1 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio per un importo pari a euro 1.500,00;
ppp) 79.90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento per un importo pari a euro 1.500,00;
qqq) 79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a. per un importo pari a euro 1.500,00;
rrr) 95.2 Riparazione di beni per uso personale e per la casa per un importo pari a euro 1.500;
sss) 95.21 Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video per un importo pari a euro 1.500,00;
ttt) 95.21.0 Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video per un importo pari a euro 1.500,00;
uuu) 95.21.00 Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video per un importo pari a euro 1.500,00;
vvv) 95.22 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa e il giardinaggio per un importo pari a euro 1.500,00;
www) 95.22.0 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa e il giardinaggio per un importo pari a euro 1.500,00;
xxx) 95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa per un importo pari a euro 1.500,00;
yyy) 95.22.02 Riparazione di articoli per il giardinaggio per un importo pari a euro 1.500,00;
zzz) 95.23 Riparazione di calzature e articoli da viaggio per un importo pari a euro 1.500,00;
aaaa) 95.23.0 Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili per un importo pari a euro 1.500,00;
bbbb) 95.23.00 Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili per un importo pari a euro 1.500,00;
cccc) 95.24 Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria per un importo pari a euro 1.500,00;
dddd) 95.24.0 Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria per un importo pari a euro 1.500,00;
eeee) 95.24.01 Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento per un importo pari a euro 1.500,00;
ffff) 95.24.02 Laboratori di tappezzeria per un importo pari a euro 1.500,00;
gggg) 95.25 Riparazione di orologi e di gioielli per un importo pari a euro 1.500,00;
hhhh) 95.25.0 Riparazione di orologi e di gioielli per un importo pari a euro 1.500,00;
iiii) 95.25.00 Riparazione di orologi e di gioielli per un importo pari a euro 1.500,00;
jjjj) 95.29 Riparazione di altri beni per uso personale e per la casa per un importo pari a euro 1.500,00;
kkk) k 95.29.0 Riparazione di altri beni per uso personale e per la casa per un importo pari a euro 1.500,00;
llll) 95.29.01 Riparazione di strumenti musicali per un importo pari a euro 1.500,00;
mmmm) 95.29.02 Riparazione di articoli sportivi (escluse le armi sportive) e attrezzature da campeggio (incluse le biciclette) per un importo pari a euro 1.500,00;
nnnn) 95.29.03 Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie per un importo pari a euro 1.500,00;
oooo) 95.29.04 Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso per un importo pari a euro 1.500,00;
pppp) 95.29.09 Riparazione di altri beni di consumo per uso personale e per la casa n.c.a. per un importo pari a euro 1.500,00.
3. Le singole imprese devono risultare attive, aver la sede legale nella Regione Piemonte e risultare iscritte nelle pertinenti sezioni del Registro delle imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente e sostenere le spese di cui al comma 1 entro l'anno 2021.
4. Si applica quanto previsto nelle sezioni 3.1 e 3.2 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'' e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.
5. Per gli oneri di cui al presente articolo, è iscritto sul bilancio di previsione finanziario 2020-2022, nella missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 14.01 (Industria, PMI e Artigianato), uno stanziamento pari a euro 15.000.000,00.
6. Gli oneri di cui al comma 5 trovano copertura nelle risorse derivanti dalla riduzione del capitale sociale di Finpiemonte S.p.a., secondo le modalità previste al comma 1, riacquisite al bilancio regionale mediante incremento delle previsioni di entrata del Titolo 05 (Entrate da riduzione di attività finanziarie), Tipologia 100 (Alienazione di attività finanziarie) ed iscritte nell'allegato contabile di cui all'articolo 36 della deliberazione legislativa (Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19) approvata dal Consiglio regionale il 27 maggio 2020.
7. Nella fase transitoria prevista dall'articolo 2445, comma 3, del codice civile, Finpiemonte S.p.a. è autorizzata ad utilizzare la propria liquidità, nell'ambito della gestione finanziaria e delle disponibilità dei fondi regionali ed in ottemperanza a quanto previsto dal proprio regolamento di gestione degli investimenti di liquidità e degli investimenti finanziari, nonché della disponibilità di fondi propri.
8. Finpiemonte S.p.a. è tenuta a comunicare periodicamente alla Giunta regionale l'importo erogato per le singole attività economiche di cui al comma 2.".
Art. 15. (Inserimento dell'articolo 4 ter nella
1. Dopo l'articolo 4 bis della
1. Le economie derivanti dall'applicazione degli articoli 3, 4 e 4 bis possono essere destinate al finanziamento di ulteriori nuove categorie individuate con specifico provvedimento della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.".
Art. 16. (Bonus una tantum a fondo perduto a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche, federazioni sportive, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva)
1. Al fine di favorire la ripartenza dell'attività sportiva penalizzata dalla chiusura forzata dovuta all'emergenza da Covid-19, si autorizza la concessione di un bonus una tantum a fondo perduto non superiore a euro 4.000,00, fino a un ammontare complessivo di euro 4.350.000,00, a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche, nonchè, esclusivamente in qualità di gestori di impianti sportivi, alle federazioni sportive, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, aventi sede operativa nella Regione Piemonte.
2. Le procedure ed i criteri di assegnazione delle risorse sono definiti dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, in considerazione del numero dei tesserati e della attività di gestione di impianti.
3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante risorse iscritte nella missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 06.01 (Sport e tempo libero), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.
Art. 17. (Sostegno all'associazionismo e all'indotto del settore culturale - Solidarietà Cultura)
1. Per favorire la salvaguardia e il riavvio delle attività culturali sul territorio piemontese nella fase di post emergenza da Covid-19, si autorizza la concessione di un ''bonus'' una tantum a fondo perduto non superiore a euro 4.000,00 a favore dei soggetti del comparto che non hanno accesso ai contributi ordinari assegnati ai sensi della legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura), alle imprese e agli operatori aventi sede legale e operativa nella Regione Piemonte e che operano in ambito culturale e dell'indotto a supporto delle attività del comparto.
2. Le procedure e i criteri di assegnazione delle risorse sono definiti dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, quantificati in euro 3.000.000,00, trovano copertura nelle risorse già stanziate per l'anno 2020 nella missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), programma 05.02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 1 (Spesa corrente) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.
Art. 18. (Rilancio degli investimenti in edilizia)
1. Al fine di favorire la ripartenza dell'attività edilizia e l'attrazione di investimenti sul territorio regionale, in considerazione dell'emergenza da Covid-19, nell'esercizio 2020 sono stanziati euro 26.000.000,00 a favore dei comuni.
2. Lo stanziamento di cui al comma 1, destinato ai comuni a beneficio dei cittadini e delle imprese, copre una quota del contributo commisurato all'incidenza del costo di costruzione di cui all'articolo 16 del
3. Per la quota del contributo di cui al comma 2, dovuta dalle imprese, si applicano le disposizioni contenute nelle sezioni 3.1 e 3.2 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'' e successive modifiche e integrazioni, nei limiti temporali ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.
4. La quota del contributo di cui al comma 2, non coperta dallo stanziamento regionale, rimane in capo al titolare dell'intervento che la corrisponde al comune, secondo quanto previsto dall'articolo 16 del
5. I proventi dei comuni derivanti dallo stanziamento regionale di cui al comma 1, sono destinati, esclusivamente e senza vincoli temporali, a quanto previsto dall'articolo 1, comma 460, della
6. L'attuazione di quanto previsto dal presente articolo è demandata a successivo provvedimento della Giunta regionale, da approvare sentita la commissione consiliare competente.
7. Alla copertura di quanto previsto al comma 1, si provvede per l'anno 2020 con le risorse definite nell'articolo 36.
Art. 19. (Riprogrammazione risorse ex Gescal per ripristino e manutenzione del patrimonio di edilizia sociale dei comuni e delle agenzie territoriali per la casa)
1. La Regione, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti di programmazione ad essa spettanti in materia di edilizia sociale ai sensi delle vigenti normative statali e regionali, provvede, mediante appositi provvedimenti attuativi della Giunta regionale, alla riprogrammazione delle risorse derivanti dalla ex Gescal ancora disponibili presso la Cassa depositi e prestiti S.p.a. su apposito conto corrente intestato alla Regione Piemonte a seguito dell'accordo di programma del 14 aprile 2001, dando necessaria comunicazione delle linee di indirizzo che si intendono adottare al competente Ministero delle infrastrutture.
2. Le risorse di cui al comma 1, relative a programmi costruttivi non ancora amministrativamente e contabilmente conclusi, vengono messe a disposizione degli enti attuatori, nel rispetto della destinazione originaria allo scopo del ripristino e della manutenzione del patrimonio di edilizia sociale dei comuni e delle agenzie territoriali per la casa per il soddisfacimento del fabbisogno abitativo.
3. All'attuazione del comma 2 si provvede attraverso una regolarizzazione delle pratiche ancora aperte con gli enti pubblici coinvolti secondo criteri di semplificazione amministrativa e di collaborazione tra pubbliche amministrazioni a fini di pubblico interesse.
Art. 20. (Sostegno alle emittenti radiotelevisive e testate giornalistiche locali)
1. In considerazione dell'emergenza da Covid-19 sono stanziati euro 2.000.000,00 da iscriversi nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.01 (Organi istituzionali), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 a favore delle emittenti radiotelevisive e testate giornalistiche locali aventi sede legale ed operanti in Piemonte, ai sensi della
2. Alla copertura di quanto previsto al comma 1 si provvede con una quota delle risorse definite dall'articolo 3.
Art. 21. (Interventi a sostegno dell'offerta turistica)
1. Al fine di favorire e sostenere lo sviluppo, il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, gravemente danneggiata a seguito dell'emergenza da Covid-19, la Regione incrementa la dotazione del fondo regionale istituito dalla
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, utilizzabili a fondo perduto e quantificati in euro 6.000.000,00 per l'anno 2021, sono da iscriversi nella missione 07 (Turismo), programma 07.02 (Politica regionale unitaria per il turismo -solo per le Regioni), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.
3. Alla copertura di quanto previsto al comma 2 si provvede per l'anno 2021 con le risorse di cui all'articolo 30, comma 1 e da riduzione di spesa di cui all'articolo 36.
Art. 22. (Modifiche alla
1. Dopo l'articolo 4 della
1. Al fine di sostenere la ripresa delle attività sospese per effetto dei provvedimenti legislativi nazionali derivanti dall'emergenza da Covid-19, l'adeguamento dei locali, l'acquisto di materiali e attrezzature imposti dalle nuove esigenze e misure igienicosanitarie, Finpiemonte S.p.a. è autorizzata, con delibera del Consiglio di amministrazione, nell'esercizio 2020, nell'ambito della gestione finanziaria e delle disponibilità liquide dei fondi regionali ed in ottemperanza a quanto previsto dal proprio regolamento di gestione degli investimenti di liquidità e degli investimenti finanziari, nonché della disponibilità di fondi propri, a destinare la propria liquidità, nel limite massimo di euro 10.734.375,00, a favore delle attività ricettive alberghiere ed extralberghiere, gestite in forma imprenditoriale, colpite dall'attuale crisi economico-finanziaria, mediante la concessione di un bonus una tantum a fondo perduto.
2. Le imprese le cui attività sono destinatarie del bonus di cui al comma 1, sono esclusivamente quelle incluse nell'allegato A ''Bonus turismo''.
3. Le singole imprese devono risultare attive e aperte ai turisti, avere la sede legale e operativa nella Regione Piemonte e risultare iscritte nelle pertinenti sezioni del Registro delle imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente e sostenere le spese di cui al comma 1 entro l'anno 2021.
4. Si applica quanto previsto nelle sezioni 3.1 e 3.2 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'' e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.
5. Alla copertura di quanto previsto al comma 1 si provvede con le risorse di cui all'allegato E della
6. Finpiemonte S.p.a. è individuata come soggetto gestore delle risorse ed è tenuta a comunicare periodicamente alla Giunta regionale l'importo erogato per le singole attività economiche di cui al comma 2.
7. Per gli interventi di cui al comma 1 non trova applicazione quanto previsto all'articolo 5.".
Art. 23. (Sostegno alle destinazioni e al marketing turistico - Riparti turismo) [1]
1. Per favorire il ritorno e un nuovo consolidamento dei flussi turistici verso il Piemonte nelle fasi post emergenza da Covid-19, attraverso azioni di monitoraggio, comunicazione, promozione, marketing e di sostegno alle attività degli operatori del comparto, la Regione adotta misure straordinarie a favore dei consorzi e delle società consortili di cui alla
2. Le azioni previste al comma 1 sono finalizzate alla realizzazione di campagne promozionali per il rilancio turistico della Regione e il riavvio economico dell'intera filiera del comparto, sia con iniziative a titolarità regionale, sia con la concessione di contributi a favore di consorzi e società consortili di cui alla
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri e le procedure per l'individuazione e il riconoscimento delle azioni di cui al comma 2.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, quantificati nella misura massima di euro 2.000.000,00 per l'annualità 2020, sono da iscriversi nella missione 07 (Turismo), programma 07.01 (Sviluppo e la valorizzazione del turismo), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.
5. Alla copertura di quanto previsto al comma 4 si provvede con le risorse derivanti dalla riduzione di spesa di cui all'articolo 31.
Art. 24. (Sostegno ai flussi turistici - Riparti turismo)
1. Per favorire il ritorno e un nuovo consolidamento dei flussi turistici verso il Piemonte nelle fasi post emergenza da Covid-19, attraverso azioni di sostegno della domanda turistica e degli operatori del comparto, la Regione promuove l'assegnazione di voucher vacanze.
2. Le azioni previste al comma 1 sono finalizzate alla definizione e alla messa in atto di una campagna di sostegno alla fruizione delle destinazioni turistiche della Regione attraverso la messa a disposizione di voucher vacanze, utilizzabili da turisti anche nell'ambito di pacchetti vacanza, per trascorrere più di un pernottamento presso le strutture alberghiere ed extralberghiere, di cui uno a carico della Regione, o per fruire di servizi turistici in loco scontati nella misura massima del 50 per cento grazie all'intervento regionale [2].
2-bis. La Giunta regionale, tenuto conto dell'evoluzione dello stato pandemico da Covid-19, della dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Governo nazionale e delle conseguenti restrizioni alla mobilità turistica, con propria deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità attuative, nonché i termini temporali per l'assegnazione e la fruizione dei voucher vacanza [3].
3. Per le finalità di cui al comma 2, la Regione promuove la definizione di accordi con gli operatori turistici e della ricettività attraverso i consorzi di cui all'articolo 18 della
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione di quanto previsto al comma 2, quantificati nella misura massima di euro 5.000.000,00 per l'annualità 2020, sono da iscriversi nella missione 07 (Turismo), programma 07.01 (Sviluppo e la valorizzazione del turismo), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.
5. Alla copertura di quanto previsto al comma 4 si provvede con le risorse definite nell'articolo 36.
Art. 25. (Sostegno alle attività sociali svolte nei centri semi-residenziali per disabili)
1. Si autorizza uno stanziamento di euro 2.000.000,00 a favore degli enti titolari dei presidi semi-residenziali per disabili operanti sul territorio regionale, al fine di promuovere la riapertura delle attività a seguito dell'interruzione causata dalla pandemia da Covid-19.
2. Le disponibilità di cui al comma 1 sono destinate ai soggetti pubblici e privati, attraverso procedure selettive di finanziamento o tramite riparto agli enti gestori dei servizi socio assistenziali, previa determinazione da parte della Giunta regionale delle tipologie degli interventi finanziati, dei criteri per l'accesso e l'erogazione dei contributi.
3. Alla copertura di quanto previsto al comma 1 si provvede con le risorse di cui all'articolo 35 per euro 2.000.000,00 da iscriversi nella missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.02 (Interventi per la disabilità), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.
Art. 26. (Fondo per lavoratrici e lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori)
1. E' costituito presso Finpiemonte S.p.a. un fondo di sostegno al reddito, sotto forma di contributo una tantum, per le lavoratrici ed i lavoratori che non hanno avuto accesso ad alcun tipo di ammortizzatore e che hanno subito una riduzione della retribuzione a causa della sospensione o della cessazione della prestazione lavorativa, nel periodo da marzo 2020 a maggio 2020, a seguito dell'emergenza da Covid-19.
2. Per dare attuazione a quanto previsto al comma 1 sono stanziati euro 10.000.000,00 sulla missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), programma 15.03 (Sostegno all'occupazione), titolo I (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.
3. Alla copertura di quanto previsto al comma 1 si provvede con le risorse con le risorse di cui all'articolo 36.
Art. 27. (Finanziamento al Fondo regionale di garanzia a sostegno dei lavoratori dipendenti in condizione di disagio economico a seguito dell'emergenza da Covid-19).
1. E' istituito il Fondo regionale di garanzia a sostegno dei lavoratori dipendenti in condizione di disagio economico a seguito dell'emergenza da Covid-19, di cui agli articoli 3, comma 1, lett. j) e 43 comma 6, della
2. Per gli oneri di cui al presente articolo, è iscritto, per l'anno 2020, uno stanziamento di euro 5.000.000,00 nella missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), programma 15.03 (Sostegno all'occupazione), titolo II (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 [4].
3. Gli oneri di cui al comma 2 trovano copertura nelle risorse di pari importo allocate in Finpiemonte S.p.a, derivanti da economie e da procedimenti di revoca di somme indebitamente percepite dalle imprese di cui al Fondo interventi previsti dal IV, V e VI bando della
Art. 28. (Sostegno agli oneri di finanziamento delle imprese)
1. La Regione sostiene le micro, piccole e medie imprese piemontesi che hanno attivato finanziamenti presso banche e intermediari abilitati alla concessione del credito per far fronte alla carenza di liquidità generata dalla contrazione dell'attività di impresa conseguente ai provvedimenti urgenti adottati dal Governo per il contenimento dell'epidemia da Covid-19.
2. Il sostegno della Regione è rappresentato da contributi a fondo perduto erogati alle imprese allo scopo di ridurre gli oneri connessi ai finanziamenti da esse ottenuti.
3. Per gli oneri di cui al presente articolo, è iscritto, per l'anno 2020, uno stanziamento di euro 10.900.000,00 nella missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 14.01 (Industria, PMI e Artigianato), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.
4. Alla copertura di quanto previsto al comma 3 si provvede con le risorse di cui all'articolo 36.
Art. 29. (Modifiche all'articolo 25 della
1. Al comma 1 dell'articolo 25 della
Art. 30. (Sospensione rate cooperative a proprietà indivisa. Modifiche all'articolo 9 della
1. Dopo il terzo comma dell'articolo 9 della
2. Dopo l'articolo 15 della
1. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3 bis, hanno efficacia limitatamente all'anno 2020 e, una volta esauriti i loro effetti alla data del 31 ottobre 2021, sono automaticamente abrogate.".
Art. 31. (Sospensione pagamento canoni di concessione demaniale. Modifiche all'articolo 7 della
1. Dopo il comma 6 dell'articolo 7 della
Art. 32. (Contributi per la realizzazione degli interventi per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali operanti nelle aziende agricole piemontesi)
1. In considerazione dell'emergenza da Covid-19, sono stanziati euro 300.000,00 a favore di enti pubblici o associazioni convenzionate, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 4, della
2. Gli oneri di cui al comma 1 trovano copertura con le risorse di cui all'articolo 36.
Art. 33. (Contributi a favore di imprenditori agricoli singoli o associati e cooperative agricole)
1. In considerazione dell'emergenza da Covid-19, sono stanziati euro 300.000,00 a favore di imprenditori agricoli singoli o associati, di cooperative di società di capitali a partecipazione maggioritaria, di cooperative agricole e associazioni di produttori negli interessi sui prestiti fino a dodici mesi per favorire l'accesso al credito agrario di conduzione, di cui all'articolo 50 della
2. Gli oneri di cui al comma 1 trovano copertura nelle risorse di cui all'articolo 36.
Art. 34. (Contributi in conto capitale a favore delle aziende agricole per interventi nel settore agricolo)
1. In considerazione dell'emergenza da Covid-19, per l'esercizio 2020, sono stanziati euro 1.000.000,00, in termini di competenza e di cassa, nella missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 16.01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 come contributi a favore delle aziende agricole piemontesi per la realizzazione degli interventi nel settore agricolo.
2. Gli oneri di cui al comma 1 trovano copertura nelle risorse di cui all'articolo 36.
Art. 34 bis. (Sostegno al reddito degli operai forestali della Regione Piemonte) [5]
1. Agli operai forestali a tempo determinato e indeterminato in forza alla Regione Piemonte alla data del 30 settembre 2020 che abbiano subito una sospensione o una riduzione di attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 è riconosciuto un bonus una tantum dell'importo di euro 600,00.
2. Alla spesa per i bonus di cui al comma 1, quantificata in euro 250.000,00, si fa fronte con le risorse di pari importo iscritte nella missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) dell'annualità 2020 del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.
Art. 35. (Altre entrate di natura occasionale legate all'emergenza da Covid-19)
1. Finpiemonte S.p.a. è autorizzata a destinare una quota dell'utile conseguita nel 2019, pari a euro 1.014.452,00. Le risorse sono iscritte nel titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 400 (Altre entrate da redditi da capitale) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.
2. Le risorse dell'Associazione delle fondazioni di origine bancarie del Piemonte, quantificate in euro 2.000.000,00, sono iscritte nel titolo 2 (Trasferimenti correnti), tipologia 104 (Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.
3. Le risorse derivanti dalla convenzione stipulata tra Regione Piemonte e Fondazione Compagnia di San Paolo per iniziative in campo sanitario e culturale pari ad euro 600.000,00 sono iscritte nel titolo 2 (Trasferimenti correnti), tipologia 104 (Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private) del bilancio di previsione finanziari 2020-2022.
Art. 36. (Variazione di bilancio)
1. E' approvata la variazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 in termini di competenza e di cassa, unitamente ai correlati documenti contabili allegati alla presente legge (allegato H).
Art. 37. (Interventi regionali a sostegno del lavoro agile o smart working)
1. La Regione, in attuazione della
2. La Regione, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, concorre a sostenere, sviluppare e potenziare il lavoro agile, coordinando e sostenendo, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili:
a) [sgravi contributivi o incentivi, destinati alle imprese che intendono stipulare contratti collettivi aziendali finalizzati alla conciliazione tra vita professionale e vita lavorativa e flessibilità organizzativa, per le mansioni compatibili a tale modalità di esecuzione del rapporto lavorativo, attraverso il lavoro agile] [6];
b) [sgravi contributivi o incentivi, destinati alle imprese che includono anche la conversione di contratti di lavoro, già stipulati precedentemente all'entrata in vigore della presente legge] [7];
c) contributi e finanziamenti destinati alle seguenti finalità:
1) sostegno alla fruizione di servizi educativi per l'infanzia, di cui al
2) sostegno alla fruizione di servizi di cura di familiari anziani o non autosufficienti o disabili anche mediante la stipula di convenzioni con soggetti del territorio quali cooperative sociali o altre strutture che offrono servizi a prezzi calmierati;
3) sostegno all'erogazione di servizi aziendali, anche attraverso la creazione della figura del maggiordomo o del fattorino aziendale, oppure all'apertura di sportelli pratiche e per la consulenza fiscale o contributiva anche in convenzione con i centri di assistenza fiscale;
4) realizzazione di investimenti, acquisto di hardware e software e personalizzazione di applicazioni e integrazione con altri sistemi informativi aziendali, attivazione o adeguamento di impianti tecnici e dei locali necessari per l'esercizio dell'attività in smart working.
3. Gli aiuti previsti dal presente articolo sono indirizzati a incentivare le imprese e gli enti pubblici a stipulare nuovi contratti di lavoro agile o a convertire in tale modalità contratti di lavoro già stipulati in precedenza all'entrata in vigore della presente legge [8].
Art. 38. (Istituzione del Fondo regionale per il lavoro agile o smart working)
1. La Regione istituisce il Fondo regionale per sostenere e potenziare la stipula di contratti di lavoro agile o smart working.
2. La gestione del Fondo avviene mediante stipula di apposito contratto con il soggetto gestore nel rispetto degli indirizzi formulati dalla Giunta regionale.
3. Per gli oneri di cui al presente articolo, è iscritto, per l'anno 2020, uno stanziamento di euro 500.000,00 nella missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), programma 15.03 (Sostegno all'occupazione), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 4. Gli oneri di cui al comma 3 trovano copertura con le risorse di pari importo di cui al Fondo interventi del IV, V e VI bando della
Art. 39. (Sostegno digitale per la didattica a distanza)
1. La Regione facilita l'interlocuzione tra i comuni e i principali provider di servizi internet al fine di attivare forme di solidarietà digitale finalizzate alla formulazione di proposte di abbonamento a tariffa ridotta o gratuite rivolte agli studenti meno abbienti.
Art. 40. (Modifiche all'articolo 15 della
1. Al comma 1 dell'articolo 15 della
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della
TITOLO III
SBUROCRATIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI, DEMANIO IDRICO E USO DELLE ACQUE PUBBLICHE
Art. 41. (Deroghe all'articolo 11 della
1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 11 della
Art. 42. (Misure di semplificazione per l'erogazione dei contributi ai sensi della
1. Al fine di consentire la più rapida erogazione delle quote dei contributi concessi ai sensi della
2. E' autorizzato alle amministrazioni beneficiarie di contributi ai sensi della
Art. 43. (Disposizioni in materia di canoni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile)
1. Il termine per il versamento alla Regione dei canoni dovuti per l'annualità in corso per le concessioni del demanio idrico fluviale ai sensi del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14/R (Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni '
Art. 44. (Proroga della validità di provvedimenti)
1. Le autorizzazioni, rilasciate ai sensi del
2. Il termine previsto nelle concessioni brevi rilasciate tra il 1° gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, ai sensi del
Art. 45. (Versamento dei canoni relativi all'uso delle acque pubbliche)
1. La data di versamento dell'annualità 2020 del canone relativo all'uso delle acque pubbliche di cui agli articoli 12, comma 1 e 18, comma 2, lettera b) della
2. E' sospeso fino al 30 novembre 2020 l'inoltro da parte della struttura regionale competente delle richieste di pagamento relative al canone di concessione e al canone di attingimento per l'uso delle acque pubbliche di cui agli articoli 16, commi 1 e 4 e 18, comma 2, lettera a), della
3. E' posticipato al 31 dicembre 2020 il termine indicato nelle richieste di pagamento dei canoni di cui al comma 2, inoltrate dalla struttura regionale competente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e la data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 46. (Abrogazione dell'articolo 16 della
1. L'articolo 16 della
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO E COMMERCIO
Art. 47. (Modifiche all'articolo 4 della
1. Dopo la lettera l) del comma 1 dell'articolo 4 della
Art. 48. (Modifiche all'articolo 12 della
1. Il comma 1 dell'articolo 12 della
2. Il comma 2 dell'articolo 12 della
Art. 48 bis. (Misure temporanee in materia di rifugi alpini) [9]
1. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da Covid-19 i gestori dei rifugi escursionistici ed alpini di cui all'articolo 2 della
Art. 49. (Modifiche all'articolo 13 della
1. Dopo il comma 7 dell'articolo 13 della
Art. 50. (Modifiche all'articolo 18 bis della
1. Al comma 1 dell'articolo 18 bis della
2. I commi 1 bis e 1 ter dell'articolo 18 bis della
Art. 51. (Inserimento dell'articolo 18 ter nella
1. Dopo l'articolo 18 bis della
1. La Regione promuove i distretti del commercio quali ambiti territoriali nei quali gli enti pubblici, i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del commercio un fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio per accrescere l'attrattività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle imprese commerciali, anche attraverso interventi integrati per lo sviluppo dell'ambiente urbano di riferimento.
2. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l'individuazione, il funzionamento e la costituzione dei distretti del commercio.
3. I comuni singoli o associati, anche su iniziativa delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio a livello provinciale, e comunque previo accordo con le stesse, possono proporre alla Regione l'individuazione di ambiti territoriali configurabili come distretti del commercio.
4. La struttura regionale competente in materia di commercio, verificata la rispondenza delle proposte comunali ai criteri e alle modalità di cui ai commi 1, 2 e 3, riconosce i distretti del commercio.
5. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in euro 500.000,00 per l'annualità 2020 ed euro 500.000,00 per l'annualità 2021 trovano copertura nelle risorse già stanziate per gli anni 2020 e 2021 nell'ambito della missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 14.02 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.".
Art. 52. (Disposizioni in materia di autorizzazioni commerciali) [10]
1. Al fine di contrastare gli effetti dell'emergenza da Covid-19, con particolare riguardo agli esercizi di vicinato gravemente danneggiati dal contesto emergenziale, a far data dall'approvazione della presente legge la presentazione delle domande per il rilascio di autorizzazioni per nuova apertura di centri, trasferimento di sede, ampliamento di superficie degli esercizi di vendita, di cui all'articolo 9 del
Art. 53. (Agevolazioni sulla tassa spazi e occupazione aree pubbliche per i titolari di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande)
1. Al fine di favorire l'adeguamento alle misure di distanziamento sociale e delle norme di sicurezza connesse all'emergenza da Covid-19, i comuni e le province agevolano le nuove occupazioni di suolo pubblico a favore dei gestori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande per il posizionamento di opere contingenti e rimovibili, nel rispetto delle norme di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio di cui al
Art. 53 bis. (Agevolazioni ai concessionari di beni del demanio idrico della navigazione interna) [12]
1. Al fine di favorire l'adeguamento alle misure di distanziamento sociale e alle norme di sicurezza connesse all'emergenza da Covid-19 e al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate, i comuni e le gestioni associate concedono a titolo gratuito, fino al 31 ottobre 2020, un ampliamento delle superfici demaniali già concesse ai sensi della
CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA
Art. 54. (Finalità)
1. La Regione, nel richiamare integralmente finalità, principi e obiettivi contenuti nella
2. Le disposizioni di salvaguardia di cui alla presente legge, oltre a quelle previste dalla
a) al Museo ferroviario piemontese, di cui alla
b) agli istituti storici della Resistenza in Piemonte e all'archivio nazionale cinematografico della Resistenza in Torino, di cui alla
c) ai luoghi della Lotta di Liberazione in Piemonte, di cui alla
d) alle Società Operaie di Mutuo Soccorso, di cui alla
e) al Centro di documentazione nell'area della Benedicta, di cui alla
f) agli Ecomusei del Piemonte, di cui alla
Art. 55. (Principi generali)
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 54, la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, con propria deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua modalità e criteri per l'assegnazione del sostegno economico per l'anno 2020, utilizzando gli strumenti individuati all'articolo 7, comma 1 della
a) sostegno alle organizzazioni e agli enti culturali, anche a difesa dei livelli occupazionali, che tiene conto non solo delle attività pubbliche, ma anche dell'attività interna volta a gestire e superare la fase di emergenza e a predisporre le condizioni per il riavvio;
b) sostegno agli enti pubblici che abbiano già sostenuto costi per la realizzazione di iniziative culturali per l'anno 2020, in particolare se progettate con il coinvolgimento operativo e professionale di soggetti privati;
c) sostegno concesso a fronte della presentazione di un programma annuale di attività e interventi che ponga in rilievo gli elementi di cui alle lettere a) e b);
d) modalità di raccolta delle istanze e di gestione dei procedimenti amministrativi ispirate a principi di semplificazione;
e) modalità di quantificazione dell'intervento di sostegno ispirate al principio di storicità in relazione ai contenuti del programma di cui alla lettera c), tale da dimostrare la continuità operativa dei soggetti interessati;
f) modalità di quantificazione dell'intervento di sostegno relative ad ambiti tematici legati all'emergenza da Covid-19.
2. Per quanto concerne le imprese editoriali e le librerie di cui all'articolo 28 della
3. Entro il 30 novembre 2020, sulla base dell'evoluzione della situazione sanitaria ed economico-sociale e della praticabilità delle attività culturali pubbliche, la Giunta regionale, sentiti i Tavoli della cultura di cui all'articolo 8 della
4. Il Programma triennale della cultura, di cui all'articolo 6 della
Art. 56. (Modifiche alla legge regionale 1° agosto 2018, n. 11)
1. In considerazione dell'emergenza da Covid-19, la lettera a) del comma 2 dell'articolo 28 della
Art. 57. (Monitoraggio)
1. La Giunta regionale, trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e con periodicità semestrale, presenta alla commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione delle misure finanziarie, di sburocratizzazione e semplificazione previste dal presente provvedimento per contenere gli effetti negativi sul contesto socio-economico regionale dello stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal Covid-19.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 58. (Finalità)
1. In considerazione dell'emergenza da Covid-19, al fine di agevolare la ripresa economica e produttiva della Regione, la rigenerazione e l'efficientamento del patrimonio edilizio esistente e l'attività delle imprese operanti nel settore edilizio e di prevenire negativi impatti occupazionali, sono stabilite misure straordinarie per la semplificazione dell'azione amministrativa e per il rilancio dell'edilizia.
CAPO II
MISURE URGENTI E TEMPORANEE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA URBANISTICA E PER IL RILANCIO DELL'EDILIZIA
Art. 59. (Ambito temporale di applicazione e disposizione transitoria)
1. Le disposizioni contenute nel presente capo si applicano a far data dalla entrata in vigore della presente legge e fino al 31 gennaio 2022.
2. Per i procedimenti pendenti alla data iniziale di cui al comma 1, le disposizioni del presente capo si applicano per l'iter residuo fatto salvo quanto già istruito.
Art. 60. (Semplificazione della documentazione progettuale della proposta tecnica del progetto preliminare per le varianti strutturali)
1. Al fine di favorire l'approvazione delle varianti ai piani regolatori comunali di cui all'articolo 17, comma 4, della
a) la relazione illustrativa, di cui all'articolo 14, primo comma, numero 1 della
b) gli allegati tecnici, comprendenti le indagini e le rappresentazioni cartografiche di cui all'articolo 14, primo comma, numero 2 della
1) gli elaborati geologici, idraulici e sismici di cui all'articolo 15, comma 2 della
2) la bozza della relazione e gli elaborati relativi agli impianti soggetti a rischio di incidente rilevante qualora presenti;
c) le tavole di piano di cui all'articolo 14, primo comma, numero 3, lettera b) della
1) la planimetria del piano regolatore generale (PRG), redatta in scala non inferiore a 1:10.000, recante lo stato di attuazione dello strumento urbanistico vigente, le relative destinazioni d'uso e le modalità attuative; nella tavola, sono inoltre evidenziate le nuove previsioni, le previsioni vigenti non attuate, le eventuali aree oggetto di stralcio, le perimetrazioni di cui alla carta di sintesi dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica;
2) la tavola dei vincoli redatta in scala non inferiore a 1:10.000;
d) la bozza delle norme di attuazione di cui all'articolo 14, comma 1, numero 4) della
e) il documento per la verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS).
2. Permane la facoltà per le amministrazioni comunali di optare per la redazione di una più completa documentazione in coerenza con i disposti dell'articolo 14, comma 3 bis, della
3. [Non possono essere richiedere ad alcun partecipante alle conferenze di copianificazione elaborati e documenti integrativi al di fuori di quelli previsti dal presente articolo] [13].
Art. 61. (Riduzione dei termini della seconda conferenza di copianificazione e valutazione)
1. I termini per la conclusione della seconda conferenza di copianificazione e valutazione, previsti all'articolo 15, comma 11,
2. I termini previsti all'articolo 11, commi 4 e 6, del regolamento regionale 23 gennaio 2017, n. 1/R (Disciplina della conferenza di copianificazione e valutazione prevista dall'articolo 15 bis della
Art. 62. (Estensione delle varianti parziali)
1. I limiti di incremento delle superfici territoriali o degli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, oggetto di variante parziale di cui all'articolo 17 comma 5, lettera f), della
2. L'incremento di cui al comma 1, oltre a quanto già previsto dall'articolo 17, comma 6, della
a) relativo a superficie già individuata cartograficamente dal PRGC quale area destinata alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive o contiguo alla medesima superficie;
b) strettamente correlato all'ampliamento e riorganizzazione di un'attività esistente e insediata nelle aree di cui alla lettera a) da almeno tre anni;
c) non eccedente il 50 per cento dell'originaria superficie fondiaria di cui alla lettera a);
d) qualora previsto su istanza di un proponente, espressamente revocabile nel caso non sia stato dato inizio dei lavori ai sensi dell'articolo 49, comma 5, della
e) adeguatamente servito dalle opere di urbanizzazione primaria.
Art. 63. (Estensione delle modifiche che non costituiscono variante) [14]
1. Rientrano tra le casistiche di cui all'articolo 17, comma 12, della
2. In caso di utilizzo plurimo delle facoltà di cui al comma 1, le aree devono essere ubicate a una distanza non inferiore a cento metri.
3. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 28 della
Art. 64. (Agevolazione degli interventi di ristrutturazione negli ambiti di cui all'articolo 24 della
1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di cui all'articolo 24, comma 4, lettera b), numero 2, della
Art. 65. (Adeguamento alla norma nazionale degli interventi in fascia di rispetto cimiteriale)
1. Tra gli interventi consentiti nella fascia di rispetto dei cimiteri, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 quater, della
Art. 66. (Semplificazione del processo di formazione degli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa privata)
1. Il termine per l'accoglimento o il motivato rigetto degli strumenti urbanistici esecutivi d'iniziativa privata di cui all'articolo 43, terzo comma, della
Art. 67. (Semplificazione degli interventi assoggettati a misure speciali di tutela e valorizzazione)
1. L'espressione dei pareri di competenza della Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario di cui all'articolo 91 bis della
2. Per i comuni non dotati della Commissione locale per il paesaggio, le funzioni di cui al comma 1 e quelle di cui agli articoli 4, comma 1 bis e 7, comma 2, della
Art. 68. (Proroga della validità delle commissioni locali per il paesaggio)
1. Al fine di consentire ai comuni di continuare ad esercitare le funzioni di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e le altre funzioni delegate dalla Regione, le commissioni locali per il paesaggio di cui all'articolo 4 della
Art. 69. (Semplificazione della formazione dei provvedimenti normativi, degli strumenti di pianificazione regionale, provinciale, della città metropolitana, dei piani d'area delle aree protette e dei piani settoriali)
1. Il parere, di competenza della Commissione tecnica urbanistica di cui all'articolo 76 della
2. I pareri previsti dall'articolo 77 bis della
Art. 70. (Semplificazione dei processi di riqualificazione e rigenerazione urbana)
1. Al fine di velocizzare l'attuazione della
Art. 71. (Definizione della compatibilità e complementarietà delle destinazioni d'uso)
1. Nel caso in cui gli strumenti urbanistici vigenti non hanno già definito le destinazioni d'uso compatibili e complementari, per le aree oggetto di intervento ai sensi della
2. Le compatibilità e complementarietà definite con il provvedimento della Giunta regionale, di cui al comma 1, trovano applicazione diretta, senza necessità di variazione dello strumento urbanistico, fatta salva la facoltà dei comuni di limitarne l'applicazione diretta con deliberazione del Consiglio comunale e fino a diversa previsione da parte degli strumenti urbanistici comunali.
Art. 72. (Distanze tra fili di fabbricazione)
1. In deroga alle definizioni di cui all'articolo 30 del regolamento edilizio tipo regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 novembre 2017, n. 247-45856 (Recepimento dell'intesa tra il Governo, le regioni e i comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio tipo ai sensi dell'articolo 4, comma 1 sexies, del
Art. 73. (Agevolazioni per il sostegno finanziario ai comuni per l'adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica)
1. L'importo massimo previsto per i contributi di cui all'articolo 2 della
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi su istanza dei comuni interessati a seguito della sola presentazione della domanda corredata da un atto amministrativo in cui si precisa la tipologia di variante da adottare e la relativa spesa da sostenere, in sostituzione della documentazione prevista dall'articolo 3, comma 4, della
3. Le domande di contributo, a pena di inammissibilità, sono presentate alla struttura regionale competente in materia di governo del territorio entro la data del 30 giugno di ogni anno.
CAPO III
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E COORDINAMENTO IN MATERIA URBANISTICA E PER IL RILANCIO DELL'EDILIZIA
Art. 74. (Modifiche all'articolo 17 bis della
1. Al comma 5 dell'articolo 17 bis della
Art. 75. (Modifiche all'articolo 29 della
1. Il secondo comma dell'articolo 29 della
2. Il comma 5 dell'articolo 29 della
Art. 76. (Modifiche all'articolo 30 bis della
1. Dopo il comma 6 dell'articolo 30 bis della
Art. 77. (Modifiche all'articolo 2 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della
Art. 78. (Inserimento dell'articolo 6 bis nella
1. Dopo l'articolo 6 della
1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 34, comma 2 ter, del
2. Fuori dai casi di cui al comma 1, costituiscono tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e dimensionali di modesta entità, la diversa collocazione di impianti e opere interne e le modifiche alle finiture degli edifici, eseguite nel passato durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina dell'attività edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile, fatte salve le disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale.
3. A tali tolleranze possono essere ricondotte, in via esemplificativa e non esaustiva:
a) il minore dimensionamento dell'edificio;
b) la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali;
c) le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne;
d) la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria;
e) gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.
4. Nell'osservanza del principio di certezza delle posizioni giuridiche e di tutela dell'affidamento dei privati, costituiscono altresì tolleranze costruttive le parziali difformità, realizzate nel passato durante i lavori per l'esecuzione di un titolo abilitativo, cui sia seguita, previo sopralluogo o ispezione da parte del comune, la certificazione di conformità edilizia e di agibilità nelle forme previste dalla legge, nonché le parziali difformità rispetto al titolo abilitativo legittimamente rilasciato, che l'amministrazione comunale abbia espressamente accertato nell'ambito di un procedimento edilizio e che non abbia contestato come abuso edilizio o che non abbia considerato rilevanti ai fini dell'agibilità dell'immobile.
5. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni o segnalazioni edilizie e rappresentate nei relativi elaborati progettuali o, in assenza di tali atti e di nuovi interventi edilizi, attraverso adeguati atti di aggiornamento della effettiva condizione dell'immobile.
6. Le tolleranze esecutive di cui al presente articolo sono definite con apposita deliberazione approvata dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.".
Art. 79. (Inserimento dell'articolo 8 bis nella
1. Dopo l'articolo 8 della
1. Allo scopo di attivare processi di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali e culturali, e agevolare gli interventi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 12 della
2. L'uso temporaneo è consentito, previo rispetto dei requisiti igienico sanitari, ambientali e di sicurezza, se non compromette le finalità perseguite dalle destinazioni prevalenti previste dal PRG, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore a tre anni, prorogabili di altri due.
3. I criteri, i termini e le modalità di utilizzo degli spazi, di cui al comma 1, sono stabiliti con apposita convenzione approvata dal comune.
4. Nel caso di immobili pubblici, l'ente proprietario individua il gestore attraverso apposito bando o avviso pubblico.
5. Nel caso di bandi rivolti ai soggetti riferibili al terzo settore per l'assegnazione di immobili e spazi di cui al comma 1, i soggetti gestori devono comunque essere individuati tra quelli iscritti agli specifici registri regionali e nazionali previsti dalla normativa vigente.
6. Il comune nella convenzione può definire le eventuali opere di urbanizzazione minime necessarie e indispensabili all'uso temporaneo proposto; se le opere di cui al precedente periodo sono mantenute in quanto funzionali al successivo intervento di sviluppo di rigenerazione dell'area, il loro costo può essere scomputato dagli oneri di urbanizzazione dovuti per lo stesso intervento. La convenzione disciplina, altresì, le cause di decadenza dall'assegnazione di immobili. E' fatto salvo il successivo adeguamento degli strumenti urbanistici nel caso in cui le destinazioni d'uso temporanee diventino stabili, verificando la dotazione degli standard urbanistici.
7. Sono fatte salve le disposizioni del piano paesaggistico regionale (PPR) e dei piani d'area dei parchi e delle riserve naturali regionali, previste per gli immobili e gli ambiti assoggettati a tutela ai sensi del
Art. 80. (Modifiche all'articolo 8 della
1. Dopo il comma 6 dell'articolo 8 della
Art. 81. (Modifiche all'articolo 6 della
1. Il comma 1 dell'articolo 6 della
Art. 82. (Modifiche all'articolo 16 della
1. Il comma 2 dell'articolo 16 della
Art. 83. (Modifiche all'articolo 4 bis della
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 bis della
2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 bis della
TITOLO V
ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 84. (Documento unico di regolarità contributiva) [17]
1. I documenti attestanti la regolarità contributiva in scadenza al 15 giugno 2020 conservano validità fino al 30 novembre 2020.
Art. 85. (Disposizioni in materia di presidi socio sanitari assistenziali) [18]
1. Al fine di favorire e sostenere lo sviluppo, il potenziamento e la riqualificazione dell'offerta per i presidi socio sanitari assistenziali, gravemente messa in difficoltà a seguito dell'emergenza da Covid-19, la Regione dispone la deroga della deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2001, n. 85-3802 (
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 86. (Notifica all'Unione europea)
1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art. 87. (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
Allegati
(Omissis)
[1] Articolo abrogato dall'art. 8 della
[2] Comma così modificato dall'art. 1 della
[3] Comma inserito dall'art. 1 della
[4] Comma così modificato dall'art. 2 della
[5] Articolo inserito dall'art. 1 della
[6] Lettera abrogata dall'art. 3 della
[7] Lettera abrogata dall'art. 3 della
[8] Comma così modificato dall'art. 3 della
[9] Articolo inserito dall'art. 89 della
[10] La Corte costituzionale, con sentenza 17 giugno 2021, n. 125, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[11] Comma così modificato dall'art. 4 della
[12] Articolo inserito dall'art. 90 della
[13] Comma abrogato dall'art. 5 della
[14] Articolo abrogato dall'art. 8 della
[15] Comma così modificato dall'art. 6 della
[16] Comma così modificato dall'art. 3 della
[17] Articolo abrogato dall'art. 8 della
[18] Articolo abrogato dall'art. 8 della