§ 4.6.40 - L.R. 7 gennaio 2002, n. 1.
Interventi a sostegno dei prodotti turistici di interesse regionale ed a sostegno del turismo piemontese in caso di eventi eccezionali. Modifiche ed [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.6 turismo
Data:07/01/2002
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Inserimento dell’articolo 15 bis nella legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75).
Art. 2.  (Inserimento dell’articolo 15 ter nella legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75).
Art. 3.  (Inserimento dell’articolo 15 quater nella legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75).
Art. 4.  (Inserimento dell’articolo 15 quinquies nella legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75).
Art. 5.  (Inserimento dell’articolo 15 sexies nella legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75).
Art. 6.  (Integrazione dell’articolo 24 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75).
Art. 7.  (Partecipazione della Regione Piemonte alle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale).
Art. 8.  (Interventi a sostegno del turismo piemontese in caso di eventi eccezionali).
Art. 9.  (Norma transitoria).
Art. 10.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 11.  (Integrazione, sostituzione e abrogazione di norme).
Art. 12.  (Parere dell’Unione europea).


§ 4.6.40 - L.R. 7 gennaio 2002, n. 1.

Interventi a sostegno dei prodotti turistici di interesse regionale ed a sostegno del turismo piemontese in caso di eventi eccezionali. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell’attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte).

(B.U. 10 gennaio 2002, n. 2).

 

Art. 1. (Inserimento dell’articolo 15 bis nella legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75). [1]

     1. Dopo l’articolo 15 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell’attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2. (Inserimento dell’articolo 15 ter nella legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75). [2]

     1. Dopo l’articolo 15 bis della l.r. 75/1996, è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3. (Inserimento dell’articolo 15 quater nella legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75). [3]

     1. Dopo l’articolo 15 ter della l.r. 75/1996, è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4. (Inserimento dell’articolo 15 quinquies nella legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75). [4]

     1. Dopo l’articolo 15 quater della l.r. 75/1996, è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5. (Inserimento dell’articolo 15 sexies nella legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75). [5]

     1. Dopo l’articolo 15 quinquies della l.r. 75/1996, è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 6. (Integrazione dell’articolo 24 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75). [6]

     1. All’articolo 24 della l.r. 75/1996, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     (Omissis).

 

     Art. 7. (Partecipazione della Regione Piemonte alle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale). [7]

     1. La Regione può partecipare alle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale di cui all’articolo 9 della l.r. 75/1996 mediante sottoscrizione di quote del capitale sociale delle stesse.

     2. La Regione partecipa altresì alle Agenzie di cui al comma 1 mediante quota annuale di adesione. A tal fine verrà istituito apposito capitolo nell’UPB 21031 [8].

 

     Art. 8. (Interventi a sostegno del turismo piemontese in caso di eventi eccezionali).

     1. Nel caso di eventi esogeni portatori di gravi squilibri economici con ripercussioni nel settore turistico, quali momenti di crisi internazionale, calamità naturali o altri accadimenti a carattere eccezionale, la Regione Piemonte interviene a sostegno dell’economia turistica piemontese con la concessione di finanziamenti a favore delle imprese turistiche particolarmente colpite dalla crisi in atto, ovvero con iniziative a favore dell’“incoming” turistico.

     2. Gli interventi di cui al comma 1 sono rivolti ad imprenditori turistici, ivi compresi i titolari di agenzie di viaggio, a consorzi senza scopo di lucro rappresentativi di imprese turistiche, alle associazioni senza scopo di lucro che operano nel settore del turismo.

     3. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce di volta in volta in quali eventi sia applicabile il disposto del comma 1 e determina i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti e per la realizzazione degli interventi.

 

     Art. 9. (Norma transitoria).

     1. La Regione Piemonte, per l’anno 2002, pone in atto un intervento straordinario ed urgente al fine di assicurare, in conformità all’articolo 87, comma 2, lettera b) del Trattato istitutivo della Comunità europea, l’operatività immediata delle agenzie di viaggio e turismo, messe in crisi dalla fase di contrazione del settore turistico dovuta alla contingente situazione internazionale.

     2. L’intervento di cui al comma 1, è attuato con le seguenti misure:

     a) la costituzione di un fondo speciale di garanzia bancaria al fine di consentire l’accesso ai finanziamenti necessari alle agenzie e per consentire il contenimento dei relativi tassi di interesse;

     b) la realizzazione di programmi promozionali finalizzati al sostegno dell’attività delle agenzie;

     c) la realizzazione di iniziative di presenza coordinata in manifestazioni del settore turistico;

     d) la realizzazione di progetti di riqualificazione ed aggiornamento professionale dei lavoratori del comparto.

     3. Possono beneficiare degli interventi di cui al comma 2, le agenzie di viaggio e turismo presenti ed operanti nel territorio piemontese, autorizzate all’esercizio ai sensi della legge regionale 30 marzo 1988, n. 15 (Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo).

     4. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina i criteri e le modalità per la costituzione, il funzionamento e la gestione del fondo previsto dal comma 2.

 

     Art. 10. (Disposizioni finanziarie).

     1. [Per l’attuazione dell’articolo 7, è autorizzata per l’anno 2002 la spesa di euro 516.456,90 (lire 1 miliardo) a cui si fa fronte, nello stato di previsione della spesa del bilancio 2002, istituendo capitolo con la seguente denominazione: “Sottoscrizione di quote di adesione alle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale di cui all’articolo 9 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75, e successive modifiche ed integrazioni”, in termini di competenza e di cassa] [9].

     2. [Alla copertura della spesa prevista dall’articolo 7, per l’anno 2002, si provvede mediante riduzione di pari importo, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento iscritto nel capitolo 25619 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2002 e del bilancio pluriennale 2001-2003] [10].

     3. Alla copertura della spesa prevista dall’articolo 8, per l’anno 2002, si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nei capitoli 14600 e 25810 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2001-2003.

     4. Per l’attuazione dell’articolo 9, è autorizzata per l’anno 2002 la spesa di euro 2.583.000 (lire 5.001.385.410) a cui si fa fronte, nello stato di previsione della spesa del bilancio 2002, istituendo capitolo con la seguente denominazione: “Intervento straordinario a favore delle agenzie di viaggio e turismo”, in termini di competenza e di cassa.

     5. Alla copertura della spesa prevista dall’articolo 9, per l’anno 2002, si fa fronte con riduzione di pari importo, in termini di competenza e di cassa, del capitolo 15910 dello stato di previsione della spesa del bilancio annuale di previsione 2002. Il provvedimento integra l’elenco 4 allegato al bilancio di previsione 2002.

 

     Art. 11. (Integrazione, sostituzione e abrogazione di norme). [11]

     1. All’articolo 3, comma 5, della l.r. 75/1996, dopo le parole: “di cui agli articoli 14, 15”, sono inserite le seguenti: (omissis).

     2. All’articolo 12, comma 3, della l.r. 75/1996 le parole: “Consiglio regionale” sono sostituite dalle seguenti: (omissis).

     3. E’ abrogata la legge regionale 17 luglio 1997, n. 38 (Sottoscrizione quote di partecipazione al Consorzio “Agenzia regionale per la promozione turistica del Piemonte”).

 

     Art. 12. (Parere dell’Unione europea).

     1. In fase di prima attuazione, gli interventi di cui agli articoli 8 e 9 sono disposti nel rispetto della regola comunitaria del “de minimis”. La concessione di ulteriori finanziamenti è disposta a seguito del parere favorevole dell’Unione europea [12].


[1] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.R. 11 luglio 2016, n. 14.

[2] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.R. 11 luglio 2016, n. 14.

[3] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.R. 11 luglio 2016, n. 14.

[4] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.R. 11 luglio 2016, n. 14.

[5] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.R. 11 luglio 2016, n. 14.

[6] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.R. 11 luglio 2016, n. 14.

[7] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.R. 11 luglio 2016, n. 14.

[8] Comma aggiunto dall’art. 24 della L.R. 4 marzo 2003, n. 2.

[9] Comma abrogato dall'art. 26 della L.R. 11 luglio 2016, n. 14.

[10] Comma abrogato dall'art. 26 della L.R. 11 luglio 2016, n. 14.

[11] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.R. 11 luglio 2016, n. 14.

[12] Comma così modificato dall'art. 26 della L.R. 11 luglio 2016, n. 14.