Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.6 ambiente |
Data: | 18/02/2010 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Definizioni) |
Art. 3. (Espressione dei pareri e delle intese di competenza regionale) |
Art. 4. (Attività di monitoraggio ed informazione) |
Art. 5. (Nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni classificate di categoria B ed autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti) |
Art. 6. (Spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti radioattivi) |
Art. 7. (Sospensione e revoca dei provvedimenti autorizzativi) |
Art. 8. (Attività di controllo e vigilanza) |
Art. 9. (Archivio delle sorgenti di radiazioni ionizzanti) |
Art. 10. (Partecipazione della Regione agli organi tecnici) |
Art. 11. (Prevenzione e riduzione dei rischi connessi all'esposizione al gas radon ed alla radioattività di origine naturale) |
Art. 12. (Reti di monitoraggio. Controllo sulla radioattività) |
Art. 13. (Tutela dei lavoratori esposti) |
Art. 14. (Disposizioni transitorie e finali) |
Art. 15. (Norma finanziaria) |
§ 5.6.95 - L.R. 18 febbraio 2010, n. 5.
Norme sulla protezione dai rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti.
(B.U. 25 febbraio 2010, n. 8)
Art. 1. (Finalità)
1. La presente legge è volta ad assicurare la tutela della popolazione, dei lavoratori e dell'ambiente dai rischi derivanti dalla esposizione alla radioattività naturale ed alle radiazioni ionizzanti originate da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e di gestione del parco nucleare piemontese.
2. Le disposizioni della presente legge costituiscono attuazione del
3. Le disposizioni della presente legge concorrono altresì, limitatamente agli ambiti di competenza regionale, all'applicazione:
a) del
b) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 2006 (Linee guida per la pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili, in attuazione dell'articolo 125 del
c) del
Art. 2. (Definizioni)
1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si richiamano le definizioni di cui agli articoli 3, 4, 7, 7 bis e 27 del
Art. 3. (Espressione dei pareri e delle intese di competenza regionale)
1. La Regione esprime parere in merito alla richiesta di:
a) nulla osta all'impiego di sorgenti di categoria A, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del
b) nulla osta per le installazioni di deposito o di smaltimento di rifiuti radioattivi, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del
c) autorizzazione all'esecuzione delle operazioni connesse alla disattivazione di un impianto nucleare ai sensi degli articoli 55 e 56 del
2. La Giunta regionale esprime i pareri di cui al comma 1 con propria deliberazione, sulla base dell'istruttoria effettuata dalle strutture regionali competenti relativamente agli aspetti industriali, di ricerca e medico-sanitari.
3. Per l'istruttoria finalizzata all'espressione dei pareri di cui al comma 1, le strutture regionali competenti si avvalgono:
a) dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA);
b) delle aziende sanitarie locali (ASL) competenti per territorio;
c) del tavolo tecnico nucleare di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b).
4. Per l'istruttoria finalizzata all'espressione dei pareri di cui al comma 1, le strutture regionali competenti possono avvalersi dell'organismo tecnico-consultivo di cui all'articolo 5, comma 5.
5. Per l'espressione del parere di cui al comma 1 lettera b) la Regione si avvale altresì del tavolo di trasparenza e partecipazione nucleare di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a) e può avvalersi di propri esperti per la valutazione dei criteri di sicurezza e di radioprotezione adottati per l'identificazione dell'area per i depositi e la loro progettazione.
6. La Regione partecipa alla predisposizione ed esprime l'intesa sui piani di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili e di combustibile irraggiato di cui ai paragrafi 3.2 e 3.3 del d.p.c.m. 10 febbraio 2006, secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
7. La Regione partecipa ai procedimenti e alla predisposizione dei pareri e delle intese previste all'articolo 25, comma 1 e comma 2 lettere g) ed h) della
8. La Giunta regionale nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 25, comma 2, lettera h), della
Art. 4. (Attività di monitoraggio ed informazione)
1. La Regione assicura un'attività permanente di analisi, controllo e informazione sugli esiti residuali del nucleare sul territorio, sui trasporti nucleari e sull'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti.
2. La Regione ed i comuni interessati, senza che i cittadini ne debbano fare richiesta, assicurano preventivamente a tutti i gruppi di popolazione per i quali è stato stabilito un piano di emergenza radiologica, l'informazione sulle misure di protezione sanitaria ad essi applicabili nei vari casi di emergenza prevedibili, nonché sul comportamento da adottare in tali occasioni.
3. Per le attività di cui al comma 1 sono istituiti:
a) il tavolo di confronto e trasparenza e partecipazione sulle attività di messa in sicurezza dei materiali e dei siti nucleari, sull'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e sul trasporto di materie radioattive e fissili, di seguito denominato tavolo di trasparenza e partecipazione nucleare;
b) il tavolo tecnico sulle attività di controllo e sorveglianza ambientale in materia di radiazioni ionizzanti, sulle attività di messa in sicurezza e disattivazione degli impianti del ciclo del nucleare, sull'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e sul trasporto di materie radioattive e fissili, di seguito denominato tavolo tecnico nucleare;
c) il sistema informativo regionale sulle radiazioni ionizzanti raccordato con il sistema informativo regionale e con analoghe strutture nazionali.
4. Il tavolo di trasparenza e partecipazione nucleare opera come sede di raccordo politico e istituzionale tra i soggetti partecipanti e svolge le seguenti attività:
a) aggiornamento e comunicazione delle iniziative di competenza e interesse locale e nazionale;
b) consultazione, intesa e assunzione di impegni;
c) valutazione e promozione di proposte di attività di monitoraggio ed analisi, ivi comprese indagini epidemiologiche e radioecologiche.
5. La Giunta regionale con deliberazione, sentito il parere della commissione consiliare competente, definisce le modalità di svolgimento delle attività e la composizione del tavolo di trasparenza e partecipazione nucleare in modo da garantire la partecipazione delle popolazioni anche attraverso gli organismi di rappresentanza degli interessi diffusi.
6. Il tavolo tecnico nucleare ha le finalità di:
a) garantire il supporto tecnico al tavolo di trasparenza e partecipazione nucleare;
b) acquisire a livello tecnico informazioni, pareri ed ogni altro utile supporto all'esercizio delle competenze regionali e degli enti locali previste dalle norme;
c) coordinare a livello tecnico le azioni preordinate al governo ed alla risoluzione delle differenti tematiche affrontate;
d) garantire, a livello tecnico, il flusso dell'informazione e l'attività reportistica e di comunicazione sulle attività di messa in sicurezza e disattivazione degli impianti nonché, d'intesa con l'autorità nazionale di sicurezza nucleare, l'informazione sull'aggiornamento dello stato di tali impianti.
7. La Giunta regionale con deliberazione, sentito il parere della commissione consiliare competente, definisce le modalità di svolgimento delle attività e la composizione del tavolo tecnico nucleare in modo da garantire la presenza di esperti della materia e dei tecnici designati dagli organi tecnici e dagli enti locali interessati. Sono invitati a partecipare ai lavori del tavolo tecnico nucleare gli organi tecnici e le amministrazioni statali interessate.
8. Il sistema informativo regionale sulle radiazioni ionizzanti garantisce l'informazione alla popolazione sullo stato, le attività di messa in sicurezza e i processi di disattivazione degli impianti nucleari, sull'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e sulla radioattività di origine naturale.
9. Competono altresì al sistema informativo regionale sulle radiazioni ionizzanti:
a) la diffusione dei dati, delle informazioni e delle relazioni curati e validati dal sistema agenziale per la protezione ambientale;
b) le iniziative di informazione relative ai piani di emergenza ed agli eventi incidentali, nel rispetto della disciplina nazionale;
c) le attività di informazione e divulgazione sui rischi connessi all'esposizione al gas radon ed all'applicazione delle misure di prevenzione.
10. L'attività di informazione è garantita, in collaborazione con l'autorità nazionale di sicurezza nucleare, gli enti locali territoriali interessati e le amministrazioni centrali competenti, attraverso i dati dell'archivio regionale delle sorgenti di radiazioni ionizzanti e le informazioni reperite presso gli esercenti nucleari e l'ARPA.
11. Gli esercenti nucleari e l'ARPA assicurano il costante flusso di informazioni riguardo alle attività di messa in sicurezza e disattivazione degli impianti e le relative attività di monitoraggio.
12. La Regione svolge attività di informazione anche attraverso la promozione di convegni di studio e seminari con enti e associazioni interessati.
Art. 5. (Nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni classificate di categoria B ed autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti)
1. L'ASL competente per territorio in relazione alla località di svolgimento della pratica è l'autorità competente per il rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di categoria B di cui all'articolo 29 del
2. Nel caso di sorgenti mobili il nulla osta è rilasciato dall'ASL nel cui territorio è ubicata la sede operativa del titolare della richiesta ove sono detenute le sorgenti quando non vengono utilizzate in campo.
3. Sono, inoltre, soggette a nulla osta le disattivazioni della pratica e le variazioni nello svolgimento della pratica che comportano modifiche all'oggetto del provvedimento autorizzativo ed alle prescrizioni tecniche in esso contenute.
4. Il nulla osta comprende l'autorizzazione per l'allontanamento dei rifiuti prodotti.
5. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 l'ASL competente si avvale del supporto di un organismo tecnico-consultivo, ai sensi degli articoli 29, comma 2 e 30 comma 2 del
6. La prefettura competente per territorio in relazione alla località di svolgimento della pratica è l'autorità competente per il rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di tipo B di cui all'articolo 29 del d.lgs 230/1995 nei casi di attività comportanti esposizioni diverse dagli scopi medici. Ai fini dello svolgimento delle attività di competenza, la prefettura si può avvalere dell'organismo tecnico-consultivo di cui al comma 5.
7. L'ASL e la prefettura competenti per territorio in relazione alla località di svolgimento della pratica assicurano gli adempimenti di cui all'articolo 102, comma 2 del
8. La Giunta regionale individua, con proprio regolamento, informata la commissione consiliare competente:
a) il contenuto della domanda di nulla osta e la relativa documentazione tecnica, il procedimento per il rilascio del nulla osta, il contenuto del provvedimento conclusivo;
b) il contenuto della domanda di autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti e la relativa documentazione tecnica, il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione, il contenuto del provvedimento conclusivo;
c) la procedura per la disattivazione della pratica e la procedura in caso di variazioni nello svolgimento della pratica che comportano modifiche all'oggetto del provvedimento autorizzativo ed alle prescrizioni tecniche in esso contenute;
d) la composizione e l'organizzazione dell'organismo tecnico-consultivo di cui al comma 5, in modo da garantire le competenze tecniche in materia sanitaria ed ambientale e le competenze del comando provinciale dei vigili del fuoco;
d bis) nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, quando titolare della richiesta sia un'ASL, l'altra ASL competente a rilasciare il nulla osta o l'autorizzazione [1].
Art. 6. (Spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti radioattivi)
1. La prefettura e l'ASL competenti per territorio in relazione alla località di svolgimento della pratica assicurano gli adempimenti di cui all'articolo 32, commi 1, 2 lettera a) e 3 del
2. Ai fini di cui al comma 1, la prefettura e l'ASL si possono avvalere dell'organismo tecnico-consultivo di cui all'articolo 5, comma 5.
3. La Regione assicura gli adempimenti di cui all'articolo 32, comma 2, lettere a) e b) del
Art. 7. (Sospensione e revoca dei provvedimenti autorizzativi)
1. Le autorità individuate dalla presente legge per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi dispongono i provvedimenti di sospensione o di revoca dei nulla osta o autorizzazioni nelle ipotesi e con le modalità previste dall'articolo 35 del
Art. 8. (Attività di controllo e vigilanza)
1. Competono agli organismi di cui all'articolo 59, comma 2, del
2. Competono all'ARPA le attività di controllo ambientale della radioattività di origine naturale ed artificiale sulla base delle direttive impartite ai sensi all'articolo 12, comma 2 e la gestione della rete regionale di sorveglianza della radioattività ambientale, come previsto all'articolo 104 del
3. L'ARPA informa la Regione della comunicazione ricevuta dall'esercente ai sensi dell'articolo 100 del
4. La Regione definisce, con il supporto dell'ARPA e sentita, ove necessario, l'autorità nazionale di sicurezza nucleare, le attività di controllo ambientale e di monitoraggio poste a carico degli esercenti e dei proprietari di depositi e impianti del ciclo nucleare, fino al completamento dei programmi nazionali di messa in sicurezza dei materiali e dei siti nucleari.
Art. 9. (Archivio delle sorgenti di radiazioni ionizzanti)
1. È istituito l'archivio regionale delle sorgenti di radiazioni ionizzanti gestito e aggiornato a cura dell'ARPA.
2. Per l'istituzione dell'archivio le autorità competenti a rilasciare i nulla osta di cui all'articolo 5 trasmettono copia dei provvedimenti all'ARPA. Coloro che detengono sostanze radioattive e sorgenti radiogene comunicano annualmente all'ARPA i dati relativi a tali sostanze e sorgenti; i detentori comunicano all'ARPA le informazioni di cui all'articolo 8, comma 6 del
3. La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, su proposta dell'ARPA, il contenuto delle informazioni da inserire nell'archivio, le modalità di reperimento e di diffusione dei dati e di aggiornamento dello stesso, conformemente al sistema informativo regionale ambientale e tenendo conto della normativa e delle specifiche tecniche emanate a livello nazionale e comunitario.
4. La Giunta regionale individua altresì le modalità di formazione, trattamento, aggiornamento e accesso ai dati ricevuti dai detentori di cui all'articolo 8, comma 6, del
Art. 10. (Partecipazione della Regione agli organi tecnici)
1. La Regione partecipa, con propri rappresentanti, alle attività:
a) della Commissione tecnica per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria di cui all'articolo 9 del
b) del Comitato per la predisposizione del piano di emergenza esterno di cui all'articolo 118 del
c) di ogni altro organo tecnico centrale che assume determinazioni concernenti attività riguardanti le installazioni e gli impianti di cui ai capi VI e VII del
2. La Regione può altresì partecipare, con propri rappresentanti, alle attività del Collegio dei delegati alla sicurezza dell'impianto di cui all'articolo 49 del
Art. 11. (Prevenzione e riduzione dei rischi connessi all'esposizione al gas radon ed alla radioattività di origine naturale)
1. La Regione si dota di strumenti idonei per la individuazione, la prevenzione e la riduzione dei rischi, connessi alla esposizione al gas radon ed alla radioattività di origine naturale.
2. La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, su proposta dell'ARPA, le zone ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon ai sensi dell'articolo 10 sexies del
3. Nelle more delle definizione delle linee guida e dei criteri di cui all'articolo 10 septies, comma 2 del
4. La Giunta regionale, sentito il parere della commissione competente per materia, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, nonché dell'eventuale collaborazione di enti di ricerca, pubblici o privati, con specifica esperienza in materia, adotta linee guida:
a) per la prevenzione e la riduzione dei rischi da esposizione all'emissione di gas radon;
b) per la predisposizione di progetti di recupero e risanamento degli edifici a rischio;
c) per la pianificazione urbanistico territoriale e per la progettazione e costruzione delle nuove edificazioni, nelle aree individuate ai sensi del comma 3.
5. Le linee guida di cui al comma 4 sono pubblicate integralmente sul BUR.
6. Nelle aree individuate ai sensi del comma 3 la pianificazione urbanistico-territoriale locale ed i regolamenti edilizi tengono conto della problematica connessa al gas radon, sulla base delle linee guida regionali di cui al comma 4.
7. Nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 12, comma 2, la Giunta regionale definisce le modalità del monitoraggio periodico a cura dell'ARPA, nelle aree di cui al comma 3.
8. La Regione promuove altresì l'effettuazione di uno studio epidemiologico nelle aree individuate ai sensi del comma 3.
9. L'attività di informazione e divulgazione sui rischi connessi all'esposizione al gas radon ed all'applicazione delle misure di prevenzione è curata dal sistema informativo regionale sulle radiazioni ionizzanti.
Art. 12. (Reti di monitoraggio. Controllo sulla radioattività)
1. L'ARPA gestisce la rete regionale di monitoraggio della radioattività ambientale. La Regione definisce i piani di monitoraggio, tenendo conto dei programmi stabiliti tra l'ARPA e l'autorità nazionale di sicurezza nucleare, ai sensi dell'articolo 104 del
2. L'attività di cui al comma 1 è disciplinata da direttive della Giunta regionale, sentita l'ARPA e, ove necessario, l'autorità nazionale di sicurezza nucleare. Nell'ambito di tali direttive le province concordano specifiche campagne di verifica e controllo.
3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 157 del
4. La Giunta regionale con deliberazione stabilisce le modalità di effettuazione della sorveglianza radiometrica, che comunque prevedono l'effettuazione di controlli in ingresso ed in uscita dei materiali e di controlli sulle scorie e sulle polveri derivanti dall'impianto di abbattimento dei fumi di lavorazione.
5. L'ARPA effettua controlli periodici comunicando l'esito alla Regione e all'autorità competente di cui al
Art. 13. (Tutela dei lavoratori esposti)
1. La Regione tutela i lavoratori e gli ex lavoratori occasionalmente o professionalmente esposti in attività a rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti.
2. La Giunta regionale sulla base delle evidenze scientifiche disponibili, attiva, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, programmi di prevenzione di provata efficacia dei quali beneficiano gratuitamente i soggetti di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale, avvalendosi anche dei tavoli di cui all'articolo 4, comma 3, realizza appropriate indagini epidemiologiche sugli effetti sanitari a breve e a lungo termine. I risultati di tali indagini sono divulgati attraverso i soggetti di cui all'articolo 4, comma 3.
Art. 14. (Disposizioni transitorie e finali)
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili per quanto non oggetto di disciplina normativa dei provvedimenti attuativi del
2. Le spese derivanti dalle procedure disciplinate dalla presente legge sono poste a carico dei soggetti richiedenti non pubblici, in conformità a quanto disposto dall'articolo 39, comma 3 del
3. Sino alla costituzione dell'organismo tecnico, di cui all'articolo 5, le relative funzioni sono svolte dalle commissioni provinciali per la protezione della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti già istituite ai sensi dell'articolo 89 del
4. Nel caso di rinvenimento di rifiuti radioattivi in depositi e siti assimilabili, gli interventi di rimozione e l'eventuale decontaminazione dei luoghi, se il responsabile non provvede o non è individuabile oppure se non provvede il proprietario del sito, sono predisposti dal comune con il sostegno economico della Regione. Il recupero delle somme spese per gli interventi e le azioni di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati inadempienti sono affidati al comune.
Art. 15. (Norma finanziaria)
1. Per le finalità di cui alla presente legge, agli oneri quantificati nel biennio 2010-2011 in 350.000,00 euro per ciascun anno, in termini di competenza, e stanziati nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB10001 per 300.000,00 euro, e nell'ambito dell'UPB DB20011 per 50.000,00 euro del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della
2. Le somme introitate dalla Regione ai sensi dell'articolo 14, comma 2 e le somme recuperate ai sensi dell'articolo 14, comma 4 sono introitate nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale nell'ambito dell'UPB DB0902.
[1] Lettera aggiunta dall'art. 52 della