§ 4.6.7 - Legge regionale 31 luglio 1984, n. 35 - Interventi per lo
sviluppo dell'offerta turistica.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.6 turismo
Data:31/07/1984
Numero:35


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Finalità della legge, soggetti e opere ammesse alle agevolazioni).
Art. 3.  (Provvidenze: mutui a tasso agevolato, contributi in conto capitale).
Art. 4.  (Modalità per la richiesta di provvidenze).
Art. 5.  (Priorità).
Art. 6.  (Commissione tecnico consultiva).
Art. 7.  (Concessione delle provvidenze).
Art. 8.  (Non cumulabilità).
Art. 9.  (Istituti di Credito e liquidazione dei contributi).
Art. 10.  (Vincolo di destinazione).
Art. 11.  (Garanzia fidejussoria).
Art. 12.  (Norma transitoria).
Art. 13.  (Norme finanziarie).


§ 4.6.7 - Legge regionale 31 luglio 1984, n. 35 - Interventi per lo

sviluppo dell'offerta turistica.

(B.U. 8 agosto 1984, n. 32).

 

Art. 1. (Oggetto).

     La legge regionale 3l agosto 1979, n. 56, concernente provvedimenti per l'incentivazione turistico-ricettiva, è rifinanziata con modifiche per il biennio 1984-85 secondo il testo unificato riportato negli articoli successivi.

 

     Art. 2. (Finalità della legge, soggetti e opere ammesse alle agevolazioni).

     Al fine di promuovere e di incentivare lo sviluppo turistico del Piemonte, la Regione concede agli Enti pubblici e privati, alle Associazioni formalmente costituite, agli imprenditori, con priorità alle aziende a prevalente conduzione familiare, ed a chiunque eserciti attività di interesse turistico, le provvidenze di cui alla presente legge per:

     a) la costruzione e il miglioramento di alberghi (esclusi quelli di categoria 5 stelle), campeggi villaggi turistici, case per ferie, ostelli per la gioventù, esercizi della ristorazione ubicati in località di interesse turistico ed in genere ogni altra struttura ricettiva concernente il turismo.

     b) la costruzione e il miglioramento di strutture e impianti complementari all'attività turistica, pubblici o di uso pubblico compresi gli impianti sportivi e ricreativi e gli impianti termali ed idropinici - o comunque atti a favorire lo sviluppo del movimento turistico e l'acquisto delle relative attrezzature, realizzati in località di interesse turistico.

     c) la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di edifici rurali da destinare ad alloggi agroturistici o da utilizzare per la locazione ai turisti e l'allestimento di aree, per la sosta e il soggiorno, presso le aziende agricole, di turisti provvisti di tende o caravans.

     d) l'arredamento o rinnovo dell'arredamento degli esercizi di cui alla lettera a).

     e) la costruzione di impianti atti a favorire lo sviluppo della gestione di servizi ricettivi alberghieri ed extralberghieri e di ristorazione mediante iniziative interaziendali centralizzate, a favore di Cooperative e di Consorzi.

     f) il concorso nelle perdite e danni subiti da società cooperative a larga base sociale, con finalità turistiche, operanti nel territorio classificato montano ai sensi di legge.

     Le provvidenze della presente legge possono essere concesse per l'acquisto di immobile già adibito ad uso ricettivo soltanto a favore del gestore dell'immobile stesso che almeno da tre anni ininterrotti, anteriori alla domanda di cui al successivo art. 4, risulti titolare della licenza di esercizio ed a condizione che per lo stesso immobile non siano state concesse provvidenze pubbliche.

     Sono esclusi dalle provvidenze di cui alla presente legge le opere che hanno ottenuto l'abitabilità o agibilità anteriormente al 1° luglio 1982 e gli acquisti anteriori alla medesima data.

 

     Art. 3. (Provvidenze: mutui a tasso agevolato, contributi in conto capitale).

     Le provvidenze di cui al precedente articolo sono così determinate:

     a) contributo costante nella misura annua del 6%, di durata non superiore a 15 anni, fino al 50% della spesa ammissibile, in relazione a mutui da contrarsi con gli Istituti di Credito di cui al successivo art. 9, per le opere di cui all'art. 2, lettere a), b) ed e), compreso l'acquisto del terreno o dell'immobile da adattare comprese le strutture ricettive e della ristorazione che, per 3 anni ininterrotti, siano rimaste inattive.

     La spesa per l'acquisto del terreno o dell'immobile da adattare comprese le strutture ricettive e della ristorazione non può essere riconosciuta in misura superiore alla metà dell'effettivo costo. L'effettivo costo viene accertato in sede di istruttoria sulla base dell'atto notarile di compra-vendita.

     Per le stesse opere, da eseguirsi da Enti pubblici o da Associazioni che, senza fine di lucro, svolgono attività dirette ad incrementare il turismo sociale o giovanile, il contributo viene concesso in ragione dell'8%.

     Nei territori montani, definiti tali dalle leggi vigenti, il contributo è determinato in ragione del 7% a favore degli imprenditori privati ed in ragione del 9% a favore degli Enti pubblici o delle Associazioni che, senza fine di lucro, svolgono attività dirette ad incrementare il turismo sociale o giovanile.

     Le maggiorazioni percentuali di contributo previste per gli Enti pubblici ed Associazioni, sono concesse altresì alle Cooperative e Consorzi aventi finalità turistiche.

     Per le iniziative di cui all'art. 2, lettera b) il cui costo superi L. 30.000.000 da realizzarsi in Comuni con popolazione anche inferiore a 3.000 abitanti purché si trovino nelle condizioni di cui all'art. 36, 1° comma, lettera a), della legge 5 dicembre 1977, n. 56, oppure in cui la capacità ricettiva turistico-residenziale sia preponderante rispetto alla ricettività alberghiera e alle strutture complementari, il contributo può essere concesso se l'impianto risulta funzionale alla ricettività alberghiera e alle strutture complementari o al loro sviluppo;

     b) contributo in conto capitale a favore di imprenditori agricoli a titolo principale per le iniziative di cui all'art. 2, lett. c) nella seguente misura:

     - fino al 50% della spesa ammissibile con un limite di contribuzione di L. 1.000.000 per posto letto per la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di edifici rurali da destinare ad alloggi agroturistici con un massimo di 6 camere e 12 posti letto.

     - fino al 60% della spesa riconosciuta ammissibile con un limite di contribuzione di L. 3.000.000 per l'allestimento di aree per la sosta ed il soggiorno presso le aziende agricole di turisti provvisti di tende o caravans.

     - fino al 50% della spesa riconosciuta ammissibile con un limite di contribuzione di L. 500.000 a posto letto, per la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di edifici rurali da utilizzare per la locazione ai turisti con un massimo di 6 camere e di 12 posti letto.

     Ai fini della presente legge sono alloggi agroturistici i locali siti all'interno dell'azienda agricola nell'ambito domestico dell'imprenditore o in contiguità allo stesso nei quali viene data ospitalità ai turisti con prestazione di servizi.

     c) contributo in conto capitale fino al 20% della spesa riconosciuta ammissibile per l'arredamento di cui all'art. 2 lettera d).

     d) contributo in conto capitale per le iniziative di cui all'art. 2, lettere a) e b) nella seguente misura:

     - a favore di Enti pubblici o società a prevalente capitale pubblico fino all'85% della spesa ammissibile con un massimo di contributo di L. 35.000.000 per opere che comportino una spesa inferiore a L. 70.000.000 e fino a 50% della spesa ammissibile con un massimo di contributo di L. 100.000.000 per opere che comportino una spesa superiore a L. 70.000.000.

     - a favore di Associazioni che senza fine di lucro svolgano attività diretta ad incrementare il turismo e Cooperative aventi finalità turistiche fino al 50% della spesa riconosciuta ammissibile per opere che comportino una spesa non superiore a L. 50.000.000;

     e) contributo in conto capitale fino al 30% della spesa riconosciuta ammissibile con un limite di contribuzione di L. 40.000.000 per il miglioramento degli impianti fissi delle strutture ricettive con particolare riferimento agli interventi diretti ad adeguare le strutture ai requisiti minimi previsti dalle norme di classificazione ed a migliorarne la funzionalità, le caratteristiche igienico-sanitarie e la sicurezza nonché per gli altri interventi sulle strutture ricettive di cui all'art. 2, lettera a).

     f) contributo in conto capitale nella misura massima del 30%, con il limite massimo di L. 50.000.000, a titolo di concorso nelle perdite e nei danni eventualmente subiti, ed accertati a seguito di circostanze straordinarie, dai soggetti indicati alla lettera f), del primo comma dell'art. 2, operanti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4. (Modalità per la richiesta di provvidenze).

     Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate alla Regione - Assessorato al Turismo - corredate del progetto dell'opera, della relazione tecnica e del preventivo dettagliato di spesa, nei seguenti termini:

     a) entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per l'anno 1984;

     b) entro il 30 aprile per l'anno 1985.

     Nei termini di cui al precedente comma, una copia della domanda e della documentazione a corredo, dovranno essere presentate al Comune per il parere di realizzabilità in conformità alle previsioni della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni.

     Per le opere da realizzarsi in territorio montano il Comune esprimerà il proprio parere sentita la Comunità Montana al fine di accertare la coerenza dell'iniziativa alle indicazioni del piano di sviluppo.

     Entro 60 giorni dal ricevimento della domanda il Comune farà pervenire il parere alla Regione Assessorato al Turismo; qualora il parere non pervenga entro tale termine si intenderà negativo.

     Per gli interventi di iniziativa comunale la presentazione delle domande è sostituita dalla presentazione del programma operativo delle opere e degli interventi pubblici di cui all'art. 37 bis della L.R. 11 agosto 1982, n. 17, fermo restando l'obbligo di fornire la documentazione tecnica e finanziaria necessaria per la valutazione dell'iniziativa.

 

     Art. 5. (Priorità).

     I contributi sono concessi con priorità nell'ordine:

     a) alle iniziative specificatamente previste nei programmi finalizzati, nei piani di settore o in altri documenti programmatici della Regione, o comunque coerenti con le previsioni dei suddetti atti di programmazione;

     b) alle iniziative specificatamente previste nei piani e programmi dei Comprensori, delle Comunità Montane e degli Enti locali o comunque coerenti con le previsioni dei suddetti atti di programmazione, purché non in contrasto con le previsioni programmatiche della Regione.

     Seguendo le priorità di cui alle lettere precedenti sono inoltre privilegiate le iniziative inserite in progetti organici di sviluppo turistico.

 

     Art. 6. (Commissione tecnico consultiva).

     Per l'esame delle domande relative alle provvidenze di cui alla presente legge è istituita una Commissione tecnico-consultiva nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale, composta da:

     1) l'Assessore al Turismo che la presiede;

     2) 1 rappresentante dell'Unione Regionale delle Province Piemontesi;

     3) 1 rappresentante della Delegazione Regionale del Touring Club Italiano;

     4) 1 rappresentante dell'Unione Regionale delle Associazioni Piemontesi Albergatori;

     5) 1 rappresentante regionale della Federazione Italiana del Campeggio e del Caravanning;

     6) 3 rappresentanti designati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori;

     7) 5 esperti in materia turistica designati dal Consiglio Regionale di cui 2 in rappresentanza delle minoranze;

     8) 1 rappresentante designato dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative.

     9) 1 rappresentante dell'U.N.C.E.M.

     Le funzioni di Segretario sono esercitate da un funzionario dell'Assessorato al Turismo.

     La Commissione tecnico-consultiva dura in carica 3 anni e scade comunque con lo scioglimento del Consiglio Regionale.

 

     Art. 7. (Concessione delle provvidenze).

     L'ammissione ai contributi della presente legge è disposta con deliberazione della Giunta Regionale, sentita la Commissione tecnico- consultiva di cui all'art. 6.

     Nel provvedimento di ammissione è fissato il termine di ultimazione delle iniziative, che può essere prorogato con decreto del Presidente della Giunta Regionale per motivi non imputabili ai richiedenti.

     La concessione dei contributi di cui al primo comma è disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale previa presentazione della prevista autorizzazione edilizia.

 

     Art. 8. (Non cumulabilità).

     I finanziamenti di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri finanziamenti concessi da Enti pubblici o dallo Stato per le medesime iniziative, salvo che non ne venga fatta specifica previsione nel provvedimento di concessione o con successivo provvedimento, ove si riscontri l'opportunità di garantire la realizzazione dell'iniziativa anche con l'integrazione degli interventi pubblici.

 

     Art. 9. (Istituti di Credito e liquidazione dei contributi).

     Le operazioni di credito previste dalla presente legge sono effettuate da Istituti di Credito operanti in Piemonte con i quali la Giunta Regionale stipula apposite convenzioni.

     I contributi di cui alla presente legge sono liquidati con decreto del Presidente della Giunta Regionale previo accertamento della regolare realizzazione delle iniziative finanziate.

     I contributi di cui all'art. 3, lettera a), sono corrisposti agli Istituti mutuanti in rate semestrali posticipate.

     I contributi di cui all'art. 3, lettere b), c), d), e), sono corrisposti ai beneficiari in unica soluzione.

     Per gli Enti pubblici o società a prevalente capitale pubblico i contributi di cui all'art. 3, lettera d), possono essere corrisposti nella misura del 50% ad inizio lavori.

 

     Art. 10. (Vincolo di destinazione).

     Gli immobili di cui all'art. 2, lettera a), finanziati ai sensi della presente legge sono vincolati alla specifica destinazione per la durata di 20 anni.

     Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione presso la competente Conservatoria dei Registri immobiliari a carico dei beneficiari.

     Il Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della stessa, sentito il parere degli Enti di cui al precedente art. 4, può tuttavia autorizzare, subordinatamente all'estinzione anticipata del mutuo, il mutamento di destinazione dell'immobile per la comprovata sopravvenuta non convenienza economico-produttiva della destinazione stessa.

     Per i soli operatori privati l'autorizzazione di cui al comma precedente è subordinata alla restituzione dei contributi percepiti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

     Per le iniziative previste dall'art. 2, lettera b), i beneficiari delle provvidenze accordate devono obbligarsi, con atto soggetto a registrazione, a mantenere la continuità della destinazione dell'opera realizzata per la durata di 15 e, di 10 anni, i beneficiari di cui all'art. 2, lettera c).

     Per le iniziative previste dall'art. 2, lettera d), i beneficiari delle provvidenze accordate, esclusi gli Enti pubblici, debbono obbligarsi, con atto soggetto a registrazione, a mantenere la continuità della destinazione dell'opera realizzata per la durata di 10 anni.

     In caso di mutamento di destinazione delle opere di cui ai due precedenti commi, il Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della stessa, disporrà la revoca del provvedimento ed il recupero delle somme erogate, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

 

     Art. 11. (Garanzia fidejussoria).

     Ai soggetti ammessi ai contributi di cui alla lettera a) dell'art. 3 che non siano in grado di prestare agli Istituti di Credito mutuanti adeguate garanzie, può essere concessa da parte della Regione garanzia fidejussoria, secondo modalità attuative definite in apposite convenzioni da stipularsi con gli stessi Istituti di Credito.

 

     Art. 12. (Norma transitoria).

     Le domande presentate ai sensi della legge regionale 12 agosto 1981, n. 28, successivamente alla scadenza dei termini previsti dalla medesima e non oltre la data di pubblicazione della presente legge, si ritengono presentate ai sensi della presente legge.

     La garanzia fidejussoria di cui al precedente art. 11 può essere concessa anche a favore di soggetti ammessi ai contributi previsti dalla L. R. 31 agosto 1979, n. 56 e dalla L.R. 12 agosto 1981, n. 28.

 

     Art. 13. (Norme finanziarie).

     Per la concessione dei contributi costanti di durata non superiore a 15 anni in relazione a mutui previsti dall'art. 3, lettera a) è autorizzato un limite di impegno complessivo di L. 1.500 milioni con decorrenza dall'anno 1985.

     Agli oneri derivanti dal precedente comma si fa fronte mediante utilizzazione di una disponibilità di pari importo del capitolo 12400 del bilancio pluriennale 1984-1986.

     Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1985 verrà conseguentemente istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: «Contributi costanti, della durata massima di 15 anni, per la costruzione e il miglioramento di strutture ricettive e di esercizi della ristorazione, nonché di strutture e impianti complementari all'attività turistica» e con la dotazione di L. 1.500.000.000 in termini di competenza e in termini di cassa.

     Per la concessione della garanzia fidejussoria prevista dall'art. 11 della presente legge su mutui di durata fino a 15 anni è autorizzato il limite di impegno di L. 150 milioni con decorrenza dall'esercizio 1985.

     Agli oneri derivanti dal precedente comma si fa fronte mediante utilizzazione di una disponibilità di pari importo del capitolo 12400 del bilancio pluriennale 1984-86.

     Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1985 verrà conseguentemente istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: «Prestazione della garanzia fidejussoria ai mutui quindicennali» e con la dotazione di L. 150.000.000, in termini di competenza e di cassa.

     Agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'art. 3, lettere b), c), d), e), f), la Regione fa fronte con i fondi ad essa assegnati sugli stanziamenti previsti dalla legge 17 maggio 1983, n. 217, in base ai riparti stabiliti ai sensi dell'art. 14 della legge stessa per gli anni 1983, 1984 e 1985.

     Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 1984 è istituito apposito capitolo con la seguente denominazione:

     «Assegnazione di fondi per la concessione di contributi per lo sviluppo dell'offerta turistica» e con la dotazione di L. 8.542.347.000 in termini di competenza e di cassa come risulta dai provvedimenti di riparto per gli anni 1983 e 1984.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1984 è istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: «Contributi in conto capitale per la costruzione e il miglioramento di strutture ricettive, di strutture e impianti complementari all'attività turistica, il miglioramento della ricettività agrituristica, l'arredamento e per il concorso nelle perdite a Società cooperative con finalità turistiche» con la dotazione di L. 8.542.347.000 in termini di competenza e di cassa.

     Per l'ammissione ai contributi in relazione a mutui previsti dall'art. 3, lettera a) della presente legge, la Giunta Regionale può disporre per le istanze presentate per l'anno 1984 una prenotazione di impegno di spesa in misura non superiore al 50% dello stanziamento disponibile globalmente per tale voce di spesa; le istanze non rientranti in tale limite di finanziamento sono riesaminate congiuntamente a quelle presentate per l'anno 1985.

     Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

     Gli stanziamenti di cui al 7° comma verranno aggiornati in base ai successivi provvedimenti statali di riparto dei fondi per l'anno 1985.