Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio |
Data: | 30/12/2014 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. (Esercizio provvisorio) |
Art. 2. (Dichiarazione di urgenza) |
§ 6.1.271 - L.R. 30 dicembre 2014, n. 23.
Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l’anno 2015.
(B.U. 31 dicembre 2014, n. 53)
Art. 1. (Esercizio provvisorio)
1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 66 dello Statuto e dell’articolo 12, comma 2, della
2. Non sono soggetti alle limitazioni previste al comma 1 gli stanziamenti relativi a spese obbligatorie e d’ordine, spese finanziate con la reiscrizione di residui perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori, spese per interventi collegati alle calamità naturali, spese per la tutela dell’incolumità pubblica, spese relative alla copertura di contratti già stipulati, spese e trasferimenti necessari al settore della sanità, nonché i trasferimenti finanziari al Consiglio regionale e le somme iscritte sul fondo per l’esercizio delle funzioni conferite ai sensi della
3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni al bilancio previste nel disegno di legge regionale n. 84.
Art. 2. (Dichiarazione di urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.