§ 5.2.10 - Legge regionale 26 aprile 1984, n. 23.
Disciplina delle funzioni regionali inerenti l'impianto di opere elettriche aventi tensioni fino a 150.000 volt.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.2 opere pubbliche
Data:26/04/1984
Numero:23


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Accesso ai fondi).
Art. 3.  (Presentazione della domanda).
Art. 4.  (Osservazioni).
Art. 5.  (Autorizzazione)
Art. 6.  (Denuncia degli impianti con tensione fino a 30.000 volt compresi).
Art. 7.  (Piani di elettrificazione sovvenzionata).
Art. 8.  (Disposizioni urbanistiche).
Art. 9.  (Pubblica utilità, ù ed urgenza, inamovibilità).
Art. 10.  (Autorizzazione provvisoria).
Art. 11.  (Interferenze con beni, zone, opere ed impianti di pubblico interesse).
Art. 12.  (Impianti elettrici nelle zone umide, lungo le sponde dei Corpi idrici e nelle zone a vincolo idrogeologico o boscate).
Art. 13.  (Occupazione temporanea).
Art. 14.  (Espropriazioni e servitù).
Art. 15.  (Spostamenti e modifiche di opere elettriche per ragioni di pubblico interesse).


§ 5.2.10 - Legge regionale 26 aprile 1984, n. 23.

Disciplina delle funzioni regionali inerenti l'impianto di opere elettriche aventi tensioni fino a 150.000 volt.

(B.U. 2 maggio 1984, n. 18).

 

Art. 1. (Finalità).

     La presente legge disciplina, ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, le funzioni trasferite alla Regione in materia di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di opere per la trasmissione, smistamento, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica, comunque prodotta, e di ogni altra opera accessoria, fino alla tensione di 150.000 volt da realizzare nell'ambito del territorio della Regione.

     Per quanto non disciplinato dalla presente legge si osservano le norme statali vigenti in materia.

 

     Art. 2. (Accesso ai fondi).

     Per l'accesso si applica la disciplina di cui all'art. 110 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, salvo quanto diversamente disposto nel comma successivo.

     Per assicurare il risarcimento degli eventuali danni, l'Ingegnere Capo del Servizio del Genio Civile può prescrivere al richiedente, con esclusione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e delle aziende elettriche municipalizzate, il preventivo deposito di una cauzione.

 

     Art. 3. (Presentazione della domanda).

     1. Le domande di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di nuovi elettrodotti nonché, quando occorra, di stazioni e cabine elettriche e loro opere accessorie, nonché di varianti sostanziali agli impianti esistenti, sono indirizzate al Presidente della Giunta Regionale per il tramite del Servizio Opere Pubbliche e Difesa del Suolo competente per territorio.

     2. Se un elettrodotto interessa le circoscrizioni di due o più sedi provinciali del Servizio Opere Pubbliche e Difesa del Suolo, la domanda viene presentata a quello nella cui circoscrizione il tracciato dell'elettrodotto ha lunghezza prevalente.

     3. Le domande devono essere corredate di scheda tecnica e corografia, con l'indicazione di massima delle opere da realizzare.

     4. Il richiedente, o il Servizio Opere Pubbliche e Difesa del Suolo, nel caso non vi abbia provveduto direttamente il richiedente, da notizia al pubblico della presentazione della domanda, con avviso inserito nel Bollettino Ufficiale della Regione e pubblicato, insieme alla corografia dell'impianto, per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio è prevista la costruzione dell'impianto progettato; informa inoltre i Comuni medesimi e le pubbliche amministrazioni, gli Enti pubblici ed i servizi regionali interessati per le interferenze di cui ai successivi art. 11 e 12, inviando loro una copia della domanda e della corografia. L'inserzione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione tiene luogo della pubblicazione sul Foglio Annunzi Legali della Provincia, prevista nella norma statale anteriore all'attuazione dell'ordinamento regionale.

     5. Copia della domanda e della corografia devono in ogni caso essere trasmesse, dal richiedente o dal Servizio Opere Pubbliche e Difesa del Suolo, al Circolo delle Costruzioni Telegrafiche e Telefoniche ed al Compartimento dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica competenti per territorio, ai sensi rispettivamente dell'art. 111 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 e dell'art. 18 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342.

     6. La domanda rimane depositata presso il Servizio Opere Pubbliche e Difesa del Suolo istruttore, a disposizione di chiunque vi abbia interesse, fino alla scadenza del termine di cui al primo comma del successivo art. 4. Tale termine deve essere indicato nell'avviso al pubblico.

     7. [Il responsabile del Servizio Opere Pubbliche e Difesa del Suolo istruttore, accertato che la domanda sia completa degli atti di cui agli ultimi due commi del presente articolo e di quelli di cui al successivo art. 4, trasmette l'incartamento formatosi al Comitato Regionale Opere Pubbliche, accompagnandolo con una propria relazione. Il Comitato Regionale Opere Pubbliche esprime il proprio voto nel caso di cui al secondo comma del successivo art. 9 oppure quando siano da dirimere divergenze tra il richiedente ed i soggetti pubblici o privati che abbiano presentato osservazioni nei termini di cui al successivo art. 4. Provvede, in ogni caso, all'inoltro della pratica al Presidente della Giunta Regionale] [1].

     8. Nel caso previsto dal secondo comma del successivo art. 9, copia della domanda e della corografia devono essere pubblicate in ciascun Comune in cui l'opera deve essere costruita. Tale documentazione rimane depositata nell'ufficio del Comune, a disposizione del pubblico, per almeno quindici giorni da computare dalla data della inserzione di cui al quarto comma del presente articolo e della pubblicazione di analogo avviso all'albo comunale. Entro tale termine, i Sindaci dei Comuni interessati restituiranno la documentazione al Servizio Opere Pubbliche e Difesa del Suolo istruttore, munendola del referto di pubblicazione ed accompagnandola con le osservazioni eventualmente pervenute.

     9. Le Imprese e gli Enti diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica devono corredare la domanda con la copia degli atti attestanti l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione per i'esercizio delle attività elettriche, ai sensi dell'art. 4, nn. 5, 6 e 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, salvo che si tratti di elettrodotti e relative cabine costruiti per uso proprio e nel proprio ambito, con esclusione di ogni attività di vendita o distribuzione di energia elettrica.

     10. Le aziende degli Enti locali, che abbiano in corso d'istruttoria la domanda per la concessione di esercizio delle attività elettriche, potranno esibire, in luogo dell'atto di concessione, l'esplicito nulla osta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica per l'impianto da autorizzare.

     10 bis. Prima del rilascio del provvedimento autorizzativo o contestualmente alla presentazione della denuncia di cui all'articolo 6, sono corrisposti diritti di istruttoria nella misura definita con provvedimento della Giunta regionale tenuto conto della complessità dell'istruttoria [2].

 

     Art. 4. (Osservazioni).

     Nel termine perentorio di trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione della domanda, chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni al Servizio Opere Pubbliche e Difesa del Suolo istruttore.

     Le Amministrazioni, gli Enti ed i servizi regionali, interpellati a norma dei commi quarto e quinto dell'art. 3, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della copia della domanda devono comunicare al Servizio Opere Pubbliche e Difesa del Suolo istruttore le loro eventuali osservazioni e specificare le eventuali condizioni alle quali, a loro avviso, l'autorizzazione deve essere vincolata. Trascorso inutilmente tale termine, si intende che le predette amministrazioni ed Enti non hanno osservazioni da fare o condizioni da porre e l'istruttoria segue l'ulteriore corso.

     Il Servizio Opere Pubbliche e Difesa del Suolo comunica al richiedente le osservazioni pervenute nei termini e lo invita a rilasciare una dichiarazione contenente le proprie adesioni e le eventuali controdeduzioni.

     [Gli atti dell'esperita istruttoria, comprendenti anche la domanda di autorizzazione, le eventuali osservazioni presentate nei termini di cui sopra, le conseguenti controdeduzioni, nonché la relazione conclusiva del responsabile del Servizio Opere Pubbliche e Difesa del Suolo verranno trasmesse al Comitato Regionale Opere Pubbliche a cura del medesimo Servizio entro quindici giorni dall'acquisizione della dichiarazione di cui al comma precedente] [3].

 

     Art. 5. (Autorizzazione) [4]

     1. Le opere di cui all’articolo 3, primo comma, sono autorizzate con provvedimento del responsabile della struttura regionale competente in materia.

     2. Il provvedimento autorizzatorio tiene luogo di qualsiasi autorizzazione prevista a diverso titolo dalla normativa regionale.

 

     Art. 6. (Denuncia degli impianti con tensione fino a 30.000 volt compresi).

     La costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici qualora non abbiano tensione superiore a 30.000 volt, non occorra dirimere divergenze con le amministrazioni, gli Enti ed i servizi regionali interessati ai fini di cui ai successivi artt. 11 e 12 e non si debba procedere ad asservimenti coattivi o ad espropriazioni per la loro realizzazione, è soggetta a semplice denuncia.

     La denuncia è presentata al Presidente della Giunta Regionale e dovrà essere corredata di scheda tecnica e corografica con l'indicazione delle opere, nonché contenere l'esplicita dichiarazione del denunciante circa l'ottenuto assenso dei proprietari e delle pubbliche amministrazioni interessati dall'impianto, nonché dell'Enel.

     L'avvenuta denuncia viene fatta constare mediante iscrizione in apposito registro presso il Servizio Opere Pubbliche e Difesa del Suolo competente per territorio, tenuto a disposizione del pubblico. La iscrizione tiene luogo dell'autorizzazione dell'opera denunciata, con esclusione degli effetti di cui al successivo art. 9.

     Non occorre denuncia per la manutenzione, anche straordinaria, degli impianti esistenti e per gli allacciamenti a bassa tensione.

     In ogni caso, per la realizzazione degli impianti elettrici devono essere curati gli adempimenti di cui al successivo articolo 11 e devono essere concordati con il Circolo delle Costruzioni Telegrafiche e Telefoniche e con il Compartimento dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, competenti per territorio, gli adempimenti a tutela degli impianti di telecomunicazione e per il coordinamento degli impianti elettrici.

 

     Art. 7. (Piani di elettrificazione sovvenzionata).

     Per gli impianti elettrici destinati all'elettrificazione agricola ad uso domestico ed aziendale, continuano ad applicarsi le particolari disposizioni in materia di autorizzazione ed imposizione della servitù di elettrodotto di cui alle leggi 27 ottobre 1966, n. 910 e 28 marzo 1968, n. 404, nonché la legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63, e successive modificazioni.

     L'approvazione dei rispettivi piani tiene anche luogo di ogni e qualsiasi autorizzazione prevista a diverso titolo dalle leggi regionali. A tale fine, qualora gli impianti elettrici e le relative opere accessorie interessino zone od immobili soggetti a vincolo idrogeologico o paesaggistico, od a vincoli derivanti dalla destinazione a Riserva od a Parco naturale, oppure la loro costruzione comporti il taglio di boschi d'alto fusto, l'approvazione non può essere rilasciata se non sia stato preliminarmente acquisito, dall'organo regionale istruttore, il parere degli organi preposti alla relativa tutela.

 

     Art. 8. (Disposizioni urbanistiche).

     L'autorizzazione alla costruzione degli elettrodotti è disciplinata dalle norme del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, per quanto non sia in contrasto con le norme della presente legge regionale.

     Per le opere edilizie adibite a stazioni e cabine elettriche deve essere richiesta la concessione edilizia. Dette opere vanno considerate nella categoria di cui all'art. 9, lettera f) della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e non vengono computate nel calcolo della volumetria consentita.

     Nel caso in cui l'area individuata per l'insediamento delle opere edilizie di cui al precedente comma non abbia conforme destinazione nello strumento urbanistico ed edilizio vigente e per l'impianto non sia prevista o richiesta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, il Comune, interpellato ai sensi del precedente art. 3, esprime entro sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso, con delibera consiliare, il proprio parere in merito alla localizzazione dell'opera e ne dà comunicazione al Servizio Opere Pubbliche e Difesa del Suolo ai sensi del precedente art. 4, comma secondo, per il seguito dell'istruttoria; trascorso infruttuosamente tale termine il parere si intende espresso favorevolmente.

     Il provvedimento di autorizzazione, nel caso di cui al precedente comma, determina la localizzazione in via definitiva delle opere e costituisce variante allo strumento urbanistico ed edilizio vigente; il progetto dell'impianto viene approvato con il rilascio dell'autorizzazione e tale approvazione sostituisce la concessione edilizia.

     Nel caso di difformità col parere già espresso dal Comune interessato, il provvedimento di autorizzazione deve essere adeguatamente motivato e supportato da apposita deliberazione della Giunta Regionale.

 

     Art. 9. (Pubblica utilità, ù ed urgenza, inamovibilità).

     Il decreto di autorizzazione rilasciato a favore dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e delle aziende elettriche municipalizzate ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza.

     Con il decreto di autorizzazione rilasciato a favore di soggetti diversi da quelli indicati al comma precedente può essere dichiarata la pubblica utilità e l'indifferibilità ed urgenza delle opere autorizzate, previa motivata richiesta del richiedente l'autorizzazione.

     La dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza riguarda tutte le opere indicate all'art. 1 della presente legge che richiedano un'occupazione delle zone interessate dall'impianto stesso o la costituzione di servitù di elettrodotto.

     Nel decreto di autorizzazione che abbia anche valore di dichiarazione di pubblica utilità o contenga tale dichiarazione devono essere indicati i termini previsti dall'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

     Con il decreto di autorizzazione, previa motivata richiesta dell'istante, le opere autorizzate possono essere dichiarate, in tutto od in parte, inamovibili. Alle opere dichiarate inamovibili non si applicano le disposizioni del quarto e quinto comma dell'art. 122 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775.

 

     Art. 10. (Autorizzazione provvisoria).

     Nei casi d'urgenza, su richiesta adeguatamente motivata, l'ingegnere Capo del competente Servizio del Genio Civile autorizza in via provvisoria l'inizio della costruzione delle opere ai sensi dell'art. 113 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775.

     Quando un'opera interessa il territorio soggetto a più di un Servizio Provinciale del Genio Civile, l'autorizzazione viene accordata dall'Ingegnere Capo del Servizio del Genio Civile nella cui circoscrizione si svolge la maggior parte dell'opera, sentito l'Ingegnere Capo degli altri Servizi del Genio Civile interessati.

     La cauzione di cui all'ultimo comma del richiamato art. 113 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1175, viene fissata nel provvedimento di autorizzazione provvisoria. L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e le aziende elettriche municipalizzate sono esonerati dal prestare cauzione.

     Col provvedimento di autorizzazione provvisoria può essere dichiarata l'indifferibilità ed urgenza dei lavori. Il provvedimento di autorizzazione provvisoria relativo ad opere da costruire da parte dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica o delle aziende elettriche municipalizzate ha efficacia di indifferibilità ed urgenza.

 

     Art. 11. (Interferenze con beni, zone, opere ed impianti di pubblico interesse).

     Per costruire le parti degli impianti elettrici che interferiscono con beni demaniali o patrimoniali indisponibili, oppure con beni, zone, opere od impianti di pubblico interesse, quando sia previsto dalle vigenti norme di legge, il titolare dell'impianto elettrico interferente deve, prima dell'inizio dei lavori, convenire con le pubbliche amministrazioni o gli Enti competenti le modalità di costruzione ed esercizio, in conformità alle norme che regolano la materia.

 

     Art. 12. (Impianti elettrici nelle zone umide, lungo le sponde dei Corpi idrici e nelle zone a vincolo idrogeologico o boscate).

     La realizzazione degli impianti elettrici autorizzati a norma della presente legge nelle zone umide, lungo le sponde dei corpi idrici e nelle zone a vincolo idrogeologico o boscate, nonché il relativo taglio della vegetazione arborea, non è soggetta ad ulteriori autorizzazioni e adempimenti amministrativi.

     Il taglio delle piante per ripristinare il varco nella vegetazione arborea, occorrente per il sicuro esercizio degli impianti elettrici esistenti, non è soggetto ad alcuna autorizzazione o formalità, fatti salvi i diritti dei proprietari dei fondi.

 

     Art. 13. (Occupazione temporanea).

     Il titolare dell'autorizzazione, provvisoria o definitiva, che abbia efficacia di dichiarazione d'urgenza ed indifferibilità o contenga tale dichiarazione, può chiedere l'occupazione temporanea o d'urgenza dei fondi occorrenti per costruire gli impianti elettrici autorizzati.

     La domanda è diretta al Presidente della Giunta Regionale e deve essere corredata del piano particellare e dell'elenco dei proprietari.

     L'occupazione è autorizzata mediante decreto del Presidente della Giunta Regionale. A cura delle citazioni ai proprietari dei fondi secondo le risultanze catastali unitamente all'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui si provvederà, a cura del richiedente, alla compilazione dello stato di consistenza ed alla redazione del verbale di immissione nel possesso. L'avviso è dato con almeno venti giorni di anticipo ed, entro lo stesso termine, viene affisso per almeno venti giorni all'albo del Comune nel quale è situato l'immobile da occupare.

     Il verbale di ammissione nel possesso deve essere redatto, unitamente allo stato di consistenza, in contraddittorio con il proprietario o, in sua assenza, con l'intervento di due testimoni che non siano dipendenti del richiedente o del proprietario del fondo; al contraddittorio sono ammessi il fittavolo, il mezzadro, il colono od il compartecipante.

     L'occupante deve trasmettere al Presidente della Giunta Regionale, per il tramite del Servizio del Genio Civile competente per territorio, un esemplare del verbale di immissione nel possesso e dello stato di consistenza, unitamente alle proprie proposte di indennità. Tale indennità deve essere computata, per ciascun anno di occupazione temporanea richiesto, pari ad un dodicesimo dell'indennità che sarebbe dovuta per l'asservimento o l'espropriazione dell'area occupata.

     Il Servizio del Genio Civile esprime il proprio parere in merito alla congruità delle indennità offerte e rimette gli atti al Presidente della Giunta Regionale, unitamente alle proprie valutazioni.

     Il Presidente della Giunta Regionale decide in merito all'indennità da corrispondere ai proprietari da parte dell'occupante e ne ordina il pagamento od il deposito alla Cassa Depositi e Prestiti in caso di mancata accettazione nel termine di cui al comma seguente. Il provvedimento è comunicato, in via amministrativa, alle parti interessate.

     Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento, gli aventi diritto possono chiedere all'occupante il pagamento dell'indennità di loro spettanza e la richiesta viene immediatamente soddisfatta. Trascorso il predetto termine, l'occupante provvede al deposito delle indennità non reclamate.

     Qualora l'occupazione temporanea sia preordinata all'asservimento od all'espropriazione dell'area, la liquidazione dell'indennità per l'occupazione temporanea avviene contestualmente a quella per l'asservimento o per l'espropriazione e saranno dovuti anche gli interessi legali sull'indennità per l'occupazione temporanea maturati dal momento dell'immissione nel possesso a quello della liquidazione. In questo caso, si attuerà la procedura prevista nel successivo art. 14, in luogo di quanto previsto nei commi quarto, quinto, sesto e settimo del presente articolo.

 

     Art. 14. (Espropriazioni e servitù).

     Ottenuta l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio dell'impianto elettrico, che abbia efficacia di dichiarazione di pubblica utilità o che contenga tale dichiarazione, l'interessato deve, entro il termine stabilito nell'autorizzazione stessa, presentate la domanda per l'espropriazione o l'asservimento coattivo delle aree occorrenti per la realizzazione delle opere autorizzate.

     La domanda è diretta al Presidente della Giunta Regionale e deve essere corredata del piano particellare e dell'elenco dei proprietari, con l'indicazione dell'indennità offerta. Qualora le aree da espropriare o da asservire siano già state assoggettate ad occupazione temporanea per lo stesso scopo, alla domanda dovranno essere allegati un originale dei relativi verbali d'immissione nel possesso e degli stati di consistenza.

     L'indennità per l'espropriazione deve essere determinata in conformità a quanto stabilito negli artt. 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni.

     L'indennità per la servitù di elettrodotto deve essere determinata in conformità all'art. 123 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, assumendo quali valori dei terreni quelli stabiliti a norma della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni.

     Il Presidente della Giunta Regionale ordina il deposito del piano di espropriazione o di asservimento, con la relativa documentazione, presso ciascun Comune in cui devono aver luogo dette espropriazioni od asservimenti. L'eseguito deposito, il luogo, la durata e lo scopo di esso devono essere annunciati dai Sindaci mediante avviso pubblico nell'albo comunale. A cura del richiedente, uguale avviso deve essere inserito nel Bollettino Ufficiale della Regione, in sostituzione della pubblicazione sul Foglio Annunzi Legali della provincia, prevista nella norma statale anteriore all'attuazione dell'ordinamento regionale.

     Il piano e la relativa documentazione rimangono depositati nell'ufficio del Comune, a disposizione del pubblico, per almeno quindici giorni consecutivi da computare dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente. Entro tale termine, chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni. Scaduto tale termine, i Sindaci dei Comuni interessati restituiscono la documentazione al Presidente della Giunta Regionale munendola del referto di pubblicazione ed accompagnandola con le osservazioni eventualmente pervenute.

     Il Presidente della Giunta Regionale, esaminati gli atti e riconosciutane la regolarità, previa richiesta delle controdeduzioni al richiedente l'espropriazione o l'asservimento, udito il Servizio Espropriazioni regionali in merito alle eventuali osservazioni, ordina che il piano si esegua, trasmettendo gli atti al Servizio del Genio Civile competente per territorio.

     Il Servizio del Genio Civile provvede a redigere lo stato di consistenza, con le modalità di cui all'art. 13, formula le proprie valutazioni e le trasmette unitamente agli atti, al Presidente della Giunta Regionale. Non occorre la formazione di un nuovo stato di consistenza qualora ad esso sia stato già provveduto in sede di occupazione temporanea d'urgenza ed il piano di espropriazione od asservimento non comporti variazioni rispetto a quello sulla base del quale è stata pronunciata l'occupazione temporanea.

     Il Presidente della Giunta Regionale decide in merito alle indennità di competenza degli aventi diritto, ivi compresa l'indennità spettante per l'eventuale preventiva occupazione temporanea e relativi interessi, e ne ordina il pagamento o il deposito alla Cassa Depositi e Prestiti. Il provvedimento viene comunicato al richiedente in via amministrativa.

     In seguito alla presentazione, da parte del richiedente la espropriazione o l'asservimento, dei certificati comprovanti l'eseguito deposito delle indennità o dei titoli giustificanti l'avvenuto pagamento delle medesime, il Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto, pronuncia l'espropriazione o l'asservimento ed ordina l'occupazione dei beni. Nel decreto deve essere indicata l'entità delle indennità depositate o pagate.

     A cura del richiedente, il decreto che pronuncia l'espropriazione o l'asservimento deve essere notificato, nella forma delle citazioni, ai proprietari dei fondi interessati, pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, registrato e trascritto.

 

     Art. 15. (Spostamenti e modifiche di opere elettriche per ragioni di pubblico interesse).

     Su richiesta delle pubbliche amministrazioni interessate, il responsabile della struttura regionale competente in materia può, per ragioni di pubblico interesse, ordinare lo spostamento o la modifica di opere elettriche la cui autorizzazione rientri nella competenza della Regione. Il proprietario dell'impianto da spostare o da modificare ha diritto all'integrale rimborso, da parte dell'amministrazione richiedente, delle spese sostenute [5].

     Il provvedimento con il quale viene ordinato lo spostamento o la modifica dell'impianto costituisce autorizzazione, con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, della variante d'impianto da eseguire.


[1] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 4 febbraio 2008, n. 6, con la decorrenza di cui all'art. 8 della stessa L.R. 6/08.

[2] Comma inserito dall'art. 14 della L.R. 3 agosto 2010, n. 18.

[3] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 4 febbraio 2008, n. 6, con la decorrenza di cui all'art. 8 della stessa L.R. 6/08.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 4 febbraio 2008, n. 6, con la decorrenza di cui all'art. 8 della stessa L.R. 6/08.

[5] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 4 febbraio 2008, n. 6, con la decorrenza di cui all'art. 8 della stessa L.R. 6/08.