Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio |
Data: | 29/12/2016 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. (Esercizio provvisorio) |
Art. 2. (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19) |
Art. 3. (Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23) |
Art. 4. (Abrogazioni) |
Art. 5. (Dichiarazione di urgenza) |
§ 6.1.285 - L.R. 29 dicembre 2016, n. 28.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2017 e disposizioni finanziarie.
(B.U. 30 dicembre 2016, n. 52 - 1° suppl.)
Art. 1. (Esercizio provvisorio)
1. Ai sensi dell'articolo 66 dello Statuto della Regione e dell'articolo 43 del
2. Nel corso dell'esercizio provvisorio le spese possono essere impegnate mensilmente per dodicesimi, secondo quanto previsto dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui al punto 8 dell'allegato n. 4/2 al
3. Nell'ambito dell'esercizio provvisorio la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni al bilancio previste dall'articolo 10 della
4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni tra le diverse unità di voto riportate nell'allegato A, al fine di ricollocare in capitoli di nuova istituzione gli stanziamenti aventi natura non coerente con le tipologie e categoria di entrata e finalità difforme dalle missioni ed i programmi di spesa in cui risultano attualmente inseriti.
Art. 2. (Modifiche alla
1. Il comma 1 bis dell'articolo 2 della
"1 bis. Alla SCR - Piemonte S.p.A. sono attribuite le funzioni di centrale di committenza ai sensi degli articoli 37 e seguenti del
2. Il comma 2 dell'articolo 2 della
a) l'acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;
b) l'aggiudicazione di appalti, la stipulazione ed esecuzione di contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ivi compresa la redazione dei documenti preliminari alla progettazione e la redazione di studi di fattibilità delle opere di interesse, nonché le ulteriori attività tecnico-amministrative dalla progettazione sino al collaudo tramite risorse interne o per il tramite di affidamento a terzi nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica;
c) la stipulazione di accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;
d) la gestione di sistemi dinamici di acquisizione e di mercati elettronici;
e) la stipulazione e gestione di convenzioni di cui all'articolo 26 della
f) l'organizzazione di iniziative di procurement pubblico innovativo, ai sensi dell'articolo 65 e dell'articolo 158, comma 1, del
g) lo svolgimento di attività di committenza ausiliarie di cui all'articolo 3 del
h) lo svolgimento di tutte le attività inerenti, connesse o utili al conseguimento dell'oggetto sociale, incluse le procedure di esproprio.".
3. Il comma 3 bis dell'articolo 2 della
Art. 3. (Modifiche alla
1. Al comma 5 dell'articolo 3 della
Art. 4. (Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a) l'articolo 23 della
b) l'articolo 31 della
Art. 5. (Dichiarazione di urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Allegato A
(Articolo 1)
(Omissis)