Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.8 enti strumentali |
Data: | 07/08/2000 |
Numero: | 46 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità e contenuti). |
Art. 2. (Abrogazione). |
§ 2.8.77 - Legge regionale 7 agosto 2000, n. 46.
Ridefinizione del ruolo della Regione in Texilia S.p.A..
(B.U. 16 agosto 2000, n. 33).
Art. 1. (Finalità e contenuti).
1. Allo scopo di conseguire un più equilibrato assetto della compagine sociale attraverso un maggiore coinvolgimento dei soggetti rappresentativi delle comunità e degli interessi economici locali, la Regione riduce progressivamente la consistenza della propria quota partecipativa in Texilia S.p.A.
2. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata, compatibilmente con quanto previsto al comma 4, a non esercitare il diritto di opzione sulle nuove azioni di spettanza regionale che saranno emesse dalla Società, così consentendo ad altri soci di sottoscrivere le azioni inoptate.
3. La Giunta regionale è altresì autorizzata a compiere ogni atto utile a garantire che i soci pubblici e privati che intendono, con le modalità di cui al comma 2, accrescere la propria partecipazione, risultino portatori ed effettivi interpreti di plausibili progetti di rilancio della Società.
4. La quota di capitale sociale detenuta dalla Regione deve, in ogni caso, continuare ad essere di consistenza tale da rendere imprescindibile l'assenso regionale ai fini di eventuali modifiche dell'oggetto sociale.
5. L'oggetto sociale di Texilia S.p.A. deve prioritariamente contemplare l'attività di formazione professionale.
Art. 2. (Abrogazione).
1. La