Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio |
Data: | 28/12/2012 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. (Esercizio provvisorio) |
Art. 2. (Variazioni compensative) |
Art. 3. (Dichiarazione di urgenza) |
§ 6.1.256 - L.R. 28 dicembre 2012, n. 19.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2013 e altre disposizioni finanziarie.
(B.U. 28 dicembre 2012, n. 52 - suppl. n. 2)
Art. 1. (Esercizio provvisorio)
1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 66 dello Statuto e dell'articolo 12, comma 2 della
2. Non sono soggetti alle limitazioni previste al comma 1 gli stanziamenti relativi alle spese obbligatorie e d'ordine, alle spese per interventi collegati alle calamità naturali, alle spese per la tutela dell'incolumità pubblica, alle spese relative alla copertura di contratti già stipulati, alle spese e trasferimenti necessari al settore della Sanità, nonché quelli relativi ai trasferimenti finanziari al Consiglio regionale.
3. Gli stanziamenti di bilancio di cui al comma 1 sono integrati dalla nota di variazione allegata.
4. Per la sola durata temporale della presente legge, l'allegato delle spese obbligatorie e d'ordine, di cui al disegno di
Art. 2. (Variazioni compensative)
1. La Giunta può effettuare, con un provvedimento amministrativo, variazioni compensative tra capitoli della stessa unità previsionale di base, fatta eccezione per le spese in annualità ed a pagamento differito, per quelle direttamente regolate dalla legge e per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria; queste ultime possono essere oggetto di variazioni compensative, con un provvedimento amministrativo della Giunta regionale, solo fra capitoli di spesa obbligatoria all'interno della stessa unità previsionale di base.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio provvedimento, le variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.
Art. 3. (Dichiarazione di urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
Allegato A.
Norme di variazione
(Omissis)